STUDIO MURER COMMERCIALISTI

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RENATO MURER
GABRIELE GIAMBRUNO
DOTTORI COMMERCIALISTI – REVISORI CONTABILI
San Donà di Piave, 01 dicembre 2004
RM/ap
Alle Spett.li
Aziende e Società
Clienti dello Studio
per telefax / per e-mail
Loro indirizzi
Oggetto: prossimi adempimenti di carattere fiscale.
Con riferimento a quanto in oggetto, Vi segnaliamo gli adempimenti fiscali a più breve
scadenza.
1. Saldo I.C.I. anno 2004
Scade lunedì 20 dicembre 2004 il termine per versare la seconda e ultima rata a saldo dell’I.C.I.
per l’anno 2004.
Poiché l’imposta é commisurata al periodo di possesso di beni immobili nel corso del 2004, si
chiede, cortesemente, di far pervenire allo scrivente Studio, entro lunedì 06 dicembre 2004,
copia degli atti di acquisto, di vendita e di locazione finanziaria (leasing) nonché le modifiche
intervenute ai dati eventualmente già forniti (costituzione o estinzione di usufrutto, perdita del
requisito di prima abitazione, perdita del requisito di ruralità, variazione di quote di possesso,
attribuzioni della rendita catastale, ultimazione di immobili in corso di costruzione, immobili
demoliti, immobili dichiarati inagibili o che hanno perso tale caratteristica) relativi a beni
immobili, che hanno modificato la situazione esistente al 01.01.2004, nel corso dello stesso anno
2004, con particolare riferimento agli atti stipulati e alle modifiche intervenute dopo il 01 luglio
2004.
2. Acconto I.V.A. anno 2004
Scade lunedì 27 dicembre 2004 il termine per versare l’acconto IVA per l’anno 2004.
L’importo va versato solo se uguale o superiore a euro 103,29.=.
Come gli anni precedenti, l’acconto IVA può essere determinato secondo tre metodi, fra loro
alternativi:
- metodo storico,
- metodo previsionale,
- metodo delle operazioni effettuate.
Il contribuente IVA a regime mensile deve versare, a titolo di acconto IVA, un importo pari
all’88% dell’imposta versata (o che avrebbe dovuto versare) in acconto e a saldo per il mese di
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circ-13-ICI _ IVA_agenti
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dicembre 2003 (“metodo storico”) ovvero, se inferiore, un importo pari all’88% dell’IVA che il
contribuente prevede di versare per il mese di dicembre 2004 (“metodo previsionale”).
Il contribuente IVA a regime trimestrale normale, invece, deve versare, a titolo di acconto IVA,
un importo pari all’88% dell’imposta versata (o che avrebbe dovuto versare) in acconto e a saldo
per l’ultimo trimestre del 2003 (“metodo storico”) ovvero, se inferiore, un importo pari all’88%
dell’IVA che il contribuente prevede di versare in sede di dichiarazione annuale per il 2004
(“metodo previsionale”).
Se più conveniente, l’acconto IVA può essere altresì calcolato secondo il “metodo delle
operazioni effettuate”, che fa riferimento alle operazioni effettive alla data del 20 dicembre 2004,
per la cui eventuale determinazione rimaniamo a Vostra disposizione.
Sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto IVA i contribuenti che si trovano in una
delle seguenti condizioni:
- contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2004;
- contribuenti che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre 2004, se contribuenti mensili, ed
entro il 30 settembre 2004, se contribuenti trimestrali;
- contribuenti che sono società estinte per fusione o incorporazione entro il 30 novembre 2004,
se contribuenti mensili, ed entro il 30 settembre 2004, se contribuenti trimestrali;
- contribuenti che nell’ultima liquidazione periodica dell’anno 2003 hanno evidenziato un
credito IVA;
- contribuenti che nell’ultima liquidazione periodica dell’anno 2003 hanno evidenziato un
debito IVA tale per cui, il corrispondente importo pari all’88% dell’IVA, risulti inferiore a
euro 103,29.=;
- contribuenti che presumono di chiudere l’ultima liquidazione periodica dell’anno 2004 con un
credito IVA ovvero con un debito IVA tale per cui, il corrispondente importo pari all’88%
dell’IVA, risulti inferiore a euro 103,29.=;
- contribuenti che nell’anno 2004 hanno effettuato solo operazioni esenti o non imponibili;
- contribuenti che applicano i regimi agevolati delle nuove attività e delle attività marginali.
Si ricorda, infine, che il pagamento dell’acconto IVA eventualmente dovuto deve essere
effettuato mediante delega di pagamento mod. F 24; non può essere rateizzato ma può essere
compensato con i crediti (se già non utilizzati) risultanti dal mod. UNICO 2004 e dalle denunce
previdenziali.
L’acconto non va maggiorato dell’1% di interesse da parte dei contribuenti trimestrali.
Per la compilazione del mod. F 24, si segnala quanto segue:
− contribuenti mensili:
codice tributo 6013; sez. Erario; anno 2004;
− contribuenti trimestrali:
codice tributo 6035; sez. Erario; anno 2004.
Si consiglia l’annotazione dell’ammontare dell’acconto I.V.A. e degli estremi di versamento sul
registro delle fatture emesse o su quello dei corrispettivi.
3. Agenti e rappresentanti di commercio
Gli agenti e rappresentanti di commercio che intendono chiedere l’applicazione della ritenuta
d’acconto sul 20% (anziché sul 50%) dell’ammontare delle provvigioni percepite devono, entro
il 31 dicembre 2004, inviare, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla ditta
mandante la prescritta dichiarazione di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge e cioè di
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avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi (art. 25 bis D.P.R. n. 600/1973;
D.M. 16.04.1983).
La dichiarazione vale per l’anno successivo (nella specie: 2005).
Deve, comunque, tenersi presente:
- nel caso in cui in corso d’anno si verifichino variazioni che consentano l’applicazione della
ritenuta ridotta oppure ne facciano venire meno i requisiti, la relativa dichiarazione deve essere
presentata alla ditta mandante non oltre 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle predette
variazioni;
- in caso di inizio attività, l’agente o rappresentante – presumendo di avvalersi della ritenuta in
misura ridotta – deve farne dichiarazione alla ditta mandante non oltre i 15 (quindici) giorni
successivi alla stipulazione dei contratti di agenzia o di rappresentanza di commercio.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo i migliori saluti.
Renato MURER
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