Il CCNL Agenzie per il lavoro: confronto tra le

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Il CCNL Agenzie per il lavoro: confronto tra le
Il CCNL Agenzie per il lavoro: confronto tra le vecchie e le nuove regole
Scheda a cura di DLA Piper
Giampiero Falasca, Alessia Augelletta, Federico Salvaggio
CCNL 24.07.2008
(come integrato dagli ACC 5/04/2012 - ACC
29/02/2012 - ACC 20/04/2011 - ACC 8/10/2009
- ACC 13/05/2009)
Accordo di rinnovo 27.09.2013
Sistemi di relazioni sindacali
Articolo 1 - Diritti di informazione

Diritti di informazione
Obbligo di informazione in caso di invio in 
missione di 20 o più lavoratori presso il
medesimo utilizzatore alle OO.SS. firmatarie
del CCNL e a quelle a livello territoriale
Obbligo di informazione (numero dei
lavoratori in missione, azienda utilizzatrice,
C.C.N.L. applicato, luogo di lavoro, data
inizio e fine missione) in caso di invio in
missione di 15 o più lavoratori presso il
medesimo utilizzatore alle OO.SS. firmatarie
del CCNL e quelle a livello territoriale

Per le missioni inferiori a 5 giorni, tali
informazioni devono essere comunicate
almeno entro 24 ore dal termine della
missione
Articolo 2 - Relazioni sindacali territoriali
Relazioni sindacali territoriali
Relazioni sindacali
 Presso le OO.SS. firmatarie è possibile
convalidare le dimissioni e le risoluzioni
consensuali
 Ogni 6 mesi, a livello provinciale, sono
previsti incontri per analizzare l'andamento
occupazionale a livello territoriale

Competenze delle Commissioni Sindacali 
Territoriali (CST)
- diritti di informazione attualmente previsti
dall'art. 1 del C.C.N.L. 24 luglio 2008;
- tentativo obbligatorio di conciliazione
Competenze delle Commissioni Sindacali
Territoriali (CST)
- accordi sul 23 bis;
- apprendistato;
- conciliazioni per vertenze individuali;
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relativo alle controversie di lavoro;
- progetti formativi;
- prestazioni degli enti bilaterali.
Le commissioni si riuniscono ogni 4 mesi o
su richiesta di una delle parti.
Bilateralità


- diritti di informazione attualmente previsti
dall'art. 1 del C.C.N.L. 24 luglio 2008;
- Politiche Attive del Lavoro;
- monitoraggio e accordi sulle azioni di
sistema;
monitoraggio
sui
contratti
di
somministrazione con Monte Ore Garantito
dopo
18
mesi
dall'avvio
della
sperimentazione;
- monitoraggio sugli accordi di produttività
stipulati in conformità con l'Accordo
Interconfederale;
- formazione continua
Bilateralità - Contributo contrattuale per la
bilateralità

Contribuzione per la Bilateralità:
0,2%
della
retribuzione
imponibile
corrisposta ai lavoratori assunti a tempo
determinato e indeterminato
Contribuzione per la Bilateralità:
1,6%
della
retribuzione
imponibile
corrisposta ai lavoratori assunti a tempo
determinato, di cui:
- 1,08% per la Formazione professionale
- 0,27% per prestazioni con esclusione del
sostegno al reddito
- 0,20% per sostegno al reddito e eventuale
costituzione del Fondo di Solidarietà (oltre
alle risorse recuperate dalla chiusura delle
misure previste dall'ACC del maggio 2009 e
dal Fondo Formazione Continua)
- 0,05 per incentivazione alle assunzioni a
tempo indeterminato

Contribuzione ad Ebitemp:
0,3 % della retribuzione imponibile
corrisposta ai lavoratori assunti a tempo
indeterminato

Contribuzione a Forma.temp:
ridotta al 2,6% dal 1° gennaio 2014
Contribuzione a Forma.temp: 4%
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
Obbligo di informazione ad Ebitemp:
l'Apl deve comunicare:
- lavoratori avviati per provincia
- CCNL
-inquadramento
-settore
-durata, orario di lavoro, proroghe

Alle prestazioni si accede tramite:
- sportelli sindacali
- Ente
Azioni di sistema

Premialità (24% delle risore)
Condizioni:
- rispondenza ≥ 35% tra placement annuo e
formazione
- assunzione con contratto di almeno un
mese
- coerenza tra oggetto del contratto e
formazione
Incentivo:
1/3
della
retribuzione
complessivamente percepita fino ad un
massimo di 1.000 euro per lavoratore

Politica attiva del lavoro (64% delle
risorse)
Condizioni:
- assunzione giovani privi di lavoro con età
tra i 29 e 35 anni esclusi da altri sistemi di
incentivazione
- presentazione di progetti e svolgimento
attività di orientamento e bilancio delle
competenze e accompagnamento al lavoro e
placement
Incentivo: 3.000 euro per ogni lavoratore
ovvero 2.000 in caso di mancato placement

Rafforzamento
del
sistema
Somministrazione (12% delle risorse)
Sono previsti incentivi per attività di:
di
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- formazione per formatori e per quadri
sindacali
- formazione quadri sindacali delle ApL e
associativi
- orientamento nel sistema di istruzione
scolastica
- spese ordinarie Osservatorio Centro Studi
Modalità di finanziamento dei fondi
Vengono ridefinite le modalità di finanziamento
dei Fondi
Diritti individuali
Allegato 2 - Prestazioni

Indennità di maternità
una tantum di 1400 euro

Obbligo di informazione (all'atto di prima
assunzione)
l'ApL deve comunicare:
- diritti individuali
- principali istituti contrattuali
- prestazioni Ebitemp

Diritto di precedenza in caso di maternità
è esercitabile con modello unico da
consegnare alla lavoratrice all'atto di prima
assunzione

Permessi per cura
non sono computati nella malattia

Congedo matrimoniale
diritto ad usufruirne in base alla legge e al
CCNL dell'utilizzatore


Prestazioni EBITEMP
Indennità di maternità
una tantum di 2.250 euro
Asilo nido
100 euro mensili
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
Indennità temporanea per infortunio
in caso di part time è riparametrata
proporzionalmente, se inferiore al 50% la
prestazione è la metà di quella prevista per il
full time

Accesso al credito
obbligatorietà del RID per la restituzione

Tutela sanitaria
vale quanto previsto nella revisione apportata
dall'Ente
Diritti sindacali
Art. 16 - Sistema di rappresentanza unitario Rappresentanza sindacale territoriale
specifico per i lavoratori in somministrazione



Rappresentanti sindacali:
- Delegato Regionale di Agenzia (DRA)
(che sostituisce il Rappresentante Nazionale
di Agenzia) gestisce, in raccordo con le
OO.SS. territoriali, le problematiche di
lavoro dell'ApL sul territorio ed è titolare di
diritti di informazione sull'andamento
economico ed occupazionale della stessa.
Soglia minima: 150 somministrati per
ciascuna ApL
- Delegato sindacale territoriale
- Rappresentante sindacale in azienda
Rappresentanza sindacale aziendale
RSA nelle aziende utilizzatrici: soglia 
minima di 20 lavoratori impiegati
contemporaneamente per più di 3 mesi
Rappresentanza sindacale aziendale
RSA nelle aziende utilizzatrici: soglia
minima
di
15
lavoratori
contemporaneamente impegnati in missioni
di almeno 2 mesi. In caso di rinnovo della
missione presso lo stesso utilizzatore entro
un mese si prevede l'ultra vigenza delle
Rappresentanze Sindacali in Azienda anche
se con numero di lavoratori impegnati
inferiore a 15.
Rappresentanti sindacali:
- Rappresentante Nazionale di Agenzia
- Delegato sindacale territoriale
- Rappresentante sindacale in azienda
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
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Permessi sindacali:

10 ore mensili e un'ora (del valore di 10
euro) per ogni 1.700 ore lavorate dai
lavoratori in somministrazione
Permessi sindacali:
10 ore mensili e un'ora (del valore di 10
euro) per ogni 1.500 ore lavorate dai
lavoratori in somministrazione
Art. 17 - Dirigenti sindacali
Dirigenti Sindacali e Delegati Regionali


Permessi: 72 ore annue
Art. 18 - Assemblea

Permessi: 100 ore annue per ciascuna O.S.
Assemblea
è convocata dalle OO.SS. stipulanti, per 
iscritto, con preavviso di 5 giorni lavorativi
è convocata dalle RSA o dalle OO.SS.
territoriali, per iscritto anche via mail alle
ApL, con preavviso di 3 giorni lavorativi
Deleghe sindacali
sono attivabili esclusivamente nei confronti
delle OO.SS. stipulanti la presente intesa,
devono essere obbligatoriamente inviate alle
stesse ogni 15 giorni di calendario
Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 23 bis – Procedura in mancanza di Procedura in mancanza di occasioni di lavoro
occasioni di lavoro (somministrazione a tempo (somministrazione a tempo indeterminato)
indeterminato)

Procedura

-informazione preventiva alle rappresentanze
sindacali nazionali d’agenzia, alle OO.SS.
dei lavoratori a livello territoriale e/o
nazionale
- incontro entro 15 giorni per l’attivazione
della procedura di confronto sindacale
- confronto sindacale
-accordo per la riqualificazione e la
continuità occupazionale del lavoratore
Procedura
- Comunicazione a Forma.temp di messa in
disponibilità con apposita modulistica
-Comunicazione di Forma.temp alle CST
competenti per territorio e alle OO.SS. e
datoriali nazionali delle informazioni
ricevute e della data di attivazione della
procedura
-Inizio della procedura dal 30° giorno
successivo alla data di comunicazione
-Comunicazione al lavoratore dell'attivazione
della procedura da parte dell'ApL
-Elaborazione da parte dell'ApL, sentito
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
Durata
6 o 7 mesi (se il lavoratore ha più di 50 anni)
Se permane lo stato di inoccupabilità, sia in caso
di accordo sia in caso di mancato accordo, l’ApL
può procedere alla risoluzione del rapporto di
lavoro per giustificato motivo oggettivo con
pagamento dell’indennità di mancato preavviso
Accordo di rinnovo 27.09.2013
anche il lavoratore, di un percorso di
riqualificazione
-Incontro, entro 3 mesi dalla data di
comunicazione a Forma.temp, delle CST per
definire un accordo anche sui contenuti del
percorso di riqualificazione
-Accordo per la riqualificazione e la
continuità occupazionale del lavoratore (per
lavoratori in missione presso un unico
utilizzatore l' accordo è demandato al livello
nazionale)
-certificazione della formazione svolta da
parte di Forma.temp

Durata
6 o 7 mesi (se il lavoratore ha più di 50 anni)
a partire dal 30° giorno successivo dalla
comunicazione a Forma.temp da parte
dell'Agenzia

Sospensione della procedura
in caso di temporanea ricollocazione il
periodo residuo potrà essere successivamente
utilizzato qualora il lavoratore torni in
disponibilità nell'arco di un anno.
Qualora il lavoratore venga ricollocato in
missioni superiori ai 12 mesi viene prevista
una integrazione alla disponibilità residua
fino ad un massimo di tre mesi nel caso in
cui il residuo sia inferiore.
Qualora poi il lavoratore torni in
disponibilità trascorsi 24 mesi si rende
necessario richiedere l'attivazione di una
nuova procedura per mancanza di occasioni
di lavoro
Se permane lo stato di inoccupabilità, sia in caso
di accordo sia in caso di mancato accordo,
l’ApL è tenuta a comunicare il preavviso al
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lavoratore e procedere alla risoluzione del
rapporto di lavoro per giustificato motivo
oggettivo

Indennità di disponibilità

700 euro mensili lordi (somma comprensiva
del tfr) a carico dell’ApL per il 60% e dell'
EBIREF per il restante 40%, in caso di
accordo sindacale intervenuto nell’arco dei
primi 3 mesi l’onere, a far data dall’inizio
della procedura, viene ripartito per il 40% a
carico dell’ApL e per il restante 60% 
dell'EBIREF
Art. 27 - Disponibilità
Indennità di disponibilità
850 euro mensili (somma comprensiva del
tfr) in caso di accordo totalmente a carico
della bilateralit, in caso di mancato accordo
il 70% a carico della bilateralità e il restante
30% a carico diretto dell'ApL
Violazioni e sanzioni
- Mancata formazione: restituzione entro 30
giorni di quanto percepito (in caso di
mancata restituzione Forma.temp provvedere
al trasferimento dell' importo dal conto
Agenzia al Fondo di solidarietà ex Ebiref)
- Violazione procedura ex art. 23 bis:
trasferimento dal conto Azienda al fondo
solidale di garanzia di un importo pari alle
indennità di disponibilità contrattualmente
dovute maggiorato di una mensilità
Indennità di disponibilità

Obbligo di reperibilità

sussiste durante il normale orario di lavoro.
Il lavoratore deve poter iniziare a lavorare
dopo le 12 ore successive alla chiamata

Indennità: 700 euro
(comprensiva del tfr)
mensili
lorde

Obbligo di reperibilità
sussiste durante il normale orario di lavoro.
Il lavoratore deve poter iniziare a lavorare
dopo le 24 ore successive alla chiamata
Indennità
-750 euro mensili lorde (comprensiva del
tfr)
-è divisibile in quote orarie
-è proporzionalmente ridotta in caso di
assegnazione ad attività lavorativa di durata
inferiore al mese
-è corrisposta in ratei per ogni giornata di
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disponibilità comprese le festività
-in caso di assunzione part-time deve essere
riparametrata in funzione dell'orario ridotto
previsto nel contratto al momento
dell'assunzione e comunque non può essere
inferiore a 375 euro (ovvero al 50%
dell'indennità di disponibilità piena)

Violazione dell' obbligo di reperibilità e
sanzioni disciplinari
- rifiuto non giustificato del colloquio che
risulti
da
comunicazioni
tracciabili:
ammonizione scritta;
-rifiuto non giustificato del percorso
formativo
anche
per
irreperibilità:
sospensione della indennità fino di un
massimo di 3 giorni nel caso di prima
comunicazione e risoluzione del rapporto nel
caso di reiterazione del rifiuto non
giustificato o irreperibilità;
- rifiuto non giustificato della proposta
lavorativa congrua ai sensi del C.C.N.L.
anche per irreperibilità: sospensione della
indennità fini di un massimo di 5 giorni nel
caso di prima comunicazione e risoluzione
del rapporto nel caso di reiterazione del
rifiuto non giustificato o irreperibilità
Art. 43 - Trasformazione del contratto a Trasformazione
tempo indeterminato
indeterminato

Ipotesi
- rapporti con la medesima ApL di durata
pari a 42 mesi, anche non consecutivi, anche
presso diverse imprese utilizzatrici e in
esecuzione di due o più contratti di lavoro
- rapporti con la medesima ApL di durata
pari a 36 mesi, in esecuzione di un unico
contratto
- rapporti con la medesima ApL di durata
pari a 36 mesi in esecuzione di diversi
contratti con lo stesso utilizzatore, ove siano
rinnovati senza interruzione tra l'uno e l'altro




del
contratto
a
tempo
Ipotesi: qualsiasi nuova assunzione a tempo
indeterminato (ab inizio o trasformazione)
Incentivo: 750 euro per ogni assunzione a
tempo indeterminato
Tempi di erogazione: 12 mesi dopo l'
assunzione e ogni 12 mesi fino ad un
massimo di 36 mesi dalla data di assunzione
Copertura finanziaria: risosrse messe a
disposizione dalla bilateralità fino ad un
massimo di 1.000 nuove assunzioni a tempo
indeterminato ogni anno solare
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


e prevedano le stesse mansioni.

Ove tra un contratto di lavoro ed il
successivo con la stessa ApL intercorra un
periodo di non lavoro pari a 12 mesi
continuativi, ed il lavoratore abbia rifiutato
una proposta di lavoro congrua, i periodi di
lavoro già maturati, utili al computo di cui ai 
commi che precedono, sono azzerati e il
computo successivo ripartirà con il nuovo
contratto.
Incentivo: contributo pari ad 1/3
dell'indennità di disponibilità per 3 mesi in
ragione di anno e fino alla concorrenza dei
42 mesi di anzianità, qualora l'assunzione a 
tempo indeterminato avvenga ab initio o
nell'arco dei primi 21 mesi di lavoro
Copertura finanziaria: sono utilizzate le
risorse provenienti dai residui della gestione
Ebitemp
Divieto di licenziamento: sussiste nei 12
mesi successivi all'assunzione, salvo il caso
in cui il lavoratore rifiuti la proposta di una
missione congrua e le ipotesi di giusta causa
o giustificato motivo soggettivo
Accordo di rinnovo 27.09.2013
Periodo transitorio: ai lavoratori in
somministrazione che abbiano maturato 24
mesi continuativi o 30 cumulativi alla data
del 30 settembre 2012 si applicano le
previsioni di cui all'articolo 43 del C.C.N.L.
24 luglio 2008
Divieto di licenziamento: sussiste nei 12
mesi successivi all'assunzione, comprensivi
della prevista procedura per mancanza di
occasioni di lavoro e fatte salve le ipotesi di
giusta causa o giustificato motivo soggettivo,
solo per i lavoratori per i quali sia stato
percepito l'incentivo normativo
Staff leasing: è obbligatoria la stipula del
contratto di lavoro a tempo indeterminato
(eccetto le ipotesi di sostituzione)
.
Art. 26 - Trattamento retributivo
Trattamento retributivo
 Sistema della paga oraria con "divisore  Sistema della paga oraria con "divisore
unico"
unico"
La retribuzione è calcolata sulla base delle
La retribuzione è calcolata sulla base delle
ore effettivamente lavorate e di quelle
ore effettivamente lavorate e di quelle
contrattualmente dovute
contrattualmente dovute ed è comunque
garantito il pagamento di almeno 40 ore
Metodo di calcolo:
settimanali.
- Retribuzione mensile, ferie e mensilità
Tale sistema dovrà essere necessariamente
aggiuntive: utilizzo del divisore orario
utilizzato per le categorie di lavoratori (es.
mensile (orario settimanale×52/12)
edilizia operai, operai agricoli, colf e
- tredicesima e mensilità aggiuntive:
badanti) per le quali il CCNL prevede tale
(retribuzione lorda globale di fatto/divisore
criterio ed è quello effettivamente utilizzato
orario mensile×0,0833)
anche per i dipendenti diretti dell'utilizzatore
- ferie, permessi retribuiti e riduzioni orari di
lavoro (ore annue spettanti/divisore orario  Sistema della retribuzione mensilizzata
mensile×12×(ore lavorate+ore dovute))
la retribuzione è determinata in misura fissa
mensile sulla base delle tabelle retributive
CCNL 24.07.2008
(come integrato dagli ACC 5/04/2012 - ACC
29/02/2012 - ACC 20/04/2011 - ACC 8/10/2009
- ACC 13/05/2009)

Premi di produzione
sono erogati in rapporto alla durata della
missione

TFR
la liquidazione dei ratei avviene secondo le
normali
scadenze
previste
presso
l'utilizzatrice o alla cessazione del rapporto
Accordo di rinnovo 27.09.2013
dei CCNL dell' utilizzatore integrate dagli
ACC territoriali, aziendali e individuali.
La scelta dell'ApL è definitiva e non
opzionabile per ogni singolo utilizzatore,
salvo casi specifici, in cui però l'ApL deve
comunicare alle OO.SS. territoriali, prima
dell'inizio della missione, le motivazioni
espresse, per addivenire entro 5 giorni ad un
esame congiunto
Metodo di calcolo:
- Retribuzione mensile: utilizzo del divisore
giornaliero 26.
- Altri istituti:
Straordinari, maggiorazioni e indennità:
utilizzo dei divisori previsti dal CCNL
Ferie, permessi, riduzione di orari, mensilità
aggiuntive, premio di produzione e di
risultato: disciplina CCNL ApL

Costo del lavoro e scheda di rilevazione
dati
le ApL sono tenute a raccogliere i dati
retributivi (fissi e di secondo livello) presso
l'utilizzatore, soprattutto se diversi da quanto
previsto dai CCNL nazionali.
Nel contratto di lavoro devono essere
riportati tali dati e le modalità di calcolo
(paga oraria o mensilizzata).

TFR
è corrisposto con il pagamento dell'ultima
retribuzione

Scatti di anzianità
è considerato utile ai fini della maturazione
degli scatti di anzianità previsti dal CCNL
dell'utilizzatore anche il periodo di lavoro
precedente in caso di missione rinnovata
entro 15 giorni

Premi agganciati al risultato
sono erogati secondo le modalità previste
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dagli accordi aziendali.
Le ApL possono stipulare accordi di
produttività

Festività natalizie
sono retribuite al 100% se la missione è
cessata nell'arco dei due giorni antecedenti il
25 dicembre o se è rinnovata entro i 14
giorni successivi alla cessazione.
Sono retribuite al 50% se la missione è
rinnovata e cessata entro il mese di dicembre

Ferie
il lavoratore può usufruire di un giorno per
missioni inferiori a 3 mesi

Clausola sociale
in caso di successione di appalti pubblici è
previsto il mantenimento in organico dei
lavoratori, anche in caso di cambio di ApL

Cassa integrazione in deroga
l'ApL è tenuta ad un'integrazione fino al
100% della retribuzione se previsto per i
dipendenti diretti.
L'accordo sindacale è attivabile solo in
presenza di un accordo dell'utilizzatore

Periodo di prova
è escluso in caso di trasformazione del
contratto a tempo indeterminato.
In caso di assunzione pari o superiore a 12
mesi, il periodo di prova è elevato a 30
giorni
Allegato n. 5 - Accordo quadro per le misure Formazione
di integrazione al reddito e per la formazione
dei lavoratori in somministrazione con  Formazione continua
contratti di lavoro a tempo indeterminato
Lavoratori a tempo indeterminato e
percorsi di qualificazione e riqualificazione
apprendisti
professionale
prevista per l'acquisizione di brevetti
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- ACC 13/05/2009)
Accordo di rinnovo 27.09.2013
professionali con diritto al pagamento
dell'indennità di disponibilità (max 40 ore) in
caso di superamento periodo di prova
Lavoratori a tempo determinato
è attivato un catalogo nazionale di voucher
e il 25% del saldo del Fondo formazione
continua TD al 31 dicembre 2013 e verrà
destinato ad attività di formazione gestite
direttamente dalle ApL

Formazione di base
- 50% delle risorse è investito per la
sicurezza sul lavoro
- 50% delle risorse è investito in corsi di
lingue, informatica di base e ricerca attiva
del lavoro

Formazione professionalizzante
sono previste misure di politiche attive per
rafforzare le competenze professionali

Placement
missione di durata non inferiore ad una
settimana. Obiettivo: 10% di placement
Somministrazione tempo determinato con
monte ore garantito (MOG)

Settori
Turismo, grande distribuzione, logistica,
alimentare, agricoltura, telecomunicazioni e
servizi alla persona

Durata del contratto
Minimo 3 mesi

Retribuzione minima
25% della retribuzione mensile dei
dipendenti dell'utilizzatore con medesima
qualifica e inquadramento
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Accordo di rinnovo 27.09.2013

Modalità di svolgimento del rapporto
-fasce orarie: antimeridiana, postmeridiana,
serale notturna, fascia oraria alternativa
(massimo 6 ore da specificare nel contratto)
- obbligo di disponibilità alla chiamata nella
fascia oraria e in caso di rifiuto perdita del
diritto alla retribuzione minima e rischio di
provvedimenti disciplinari
- fuori dalla fascia oraria non vi è l'obbligo di
disponibilità
- orario e giorno della prestazione devono
essere comunicati con preavviso di 24 ore
- è consentito solo il sistema di calcolo
retributivo su base oraria
- lavoro supplementare (lavoro oltre il monte
ore ma entro l'orario normale): il lavoratore
non è obbligato a rispondere alla chiamata
- lavoro straordinario (lavoro oltre l'orario
normale): è soggetto alle maggiorazioni
previste dal ccnl dell'utilizzatore

Consolidamento dell'orario
se presso la stessa azienda, nell'arco di sei
mesi, viene superata la quota oraria minima
del 20%, il monte orario minimo cresce del
10%

Periodo di prova
solo entro il primo mese

Dimissioni
Non sono previste penalità per i lavoratori

Attività di monitoraggio
i contratti sono sottoposti al monitoraggio
delle CST
Penalità
In caso di mancata applicazione delle
previsioni contrattuali, l'ApL non può
accedere alle azioni di sistema e agli
incentivi contrattuali
CCNL 24.07.2008
(come integrato dagli ACC 5/04/2012 - ACC
29/02/2012 - ACC 20/04/2011 - ACC 8/10/2009
- ACC 13/05/2009)
Accordo
definitivo
in
materia
apprendistato
professionalizzante
somministrazione del 5.04.2012
Accordo di rinnovo 27.09.2013
di
in
Apprendistato professionalizzante
somministrazione
in

Rapporto di lavoro dell'Apprendista
-assunzione a tempo indeterminato
-forma scritta del contratto
-percorso formativo eseguito presso il
medesimo utilizzatore
- retribuzione, inquadramento e orario di
lavoro disciplinati dal CCNL dell'utilizzatore

Piano formativo individuale
-forma scritta del piano individuale
-predisposto
dall'ApL
congiuntamente
all'utilizzatore e al lavoratore
-sottoposto al Parere di conformità di
Forma.temp entro 30 giorni dall'inizio della
missione
-rilascio parere di conformità entro 10 giorni
-approvazione formale del Parere di
conformità entro i successivi 30 giorni
Tutor
-sono due: uno dell'ApL e l'altro
dell'utilizzatrice
-tutor dell'utilizzatore: deve avere un
inquadramento pari o superiore a quello
dell'apprendista
-tutor dell'ApL: viene iscritto in un apposito
Albo presso Forma.temp. Ogni tutor può
seguire al massimo 50 apprendisti


Formazione dell'apprendista
L'ApL:
- definisce il piano formativo, d'intesa con il
lavoratore e l'utilizzatore
- comunica al lavoratore il tutor nominato
dall'utilizzatore
-svolge, ogni 6 mesi, un colloquio con
l'apprendista per verificare l'attuazione del
piano
-attribuisce
la
specifica
qualifica
professionale conseguita
CCNL 24.07.2008
(come integrato dagli ACC 5/04/2012 - ACC
29/02/2012 - ACC 20/04/2011 - ACC 8/10/2009
- ACC 13/05/2009)
Accordo di rinnovo 27.09.2013

Durata del periodo di apprendistato
-recesso per giusta causa o giustificato
motivo o chiusura aziendale: l'utilizzatore
non è tenuto al rimborso della retribuzione
piena per il periodo residuo
-altre ipotesi di recesso: diritto al rimborso
della retribuzione piena per il periodo
residuo
-prolungamento: per malattia, infortunio o
altra causa di sospensione (il nuovo termine
deve essere comunicato con 30 giorni di
preavviso)

Recesso
- se l'ApL non recede con un preavviso di 30
giorni dalla fine del periodo di formazione, il
rapporto prosegue come un normale rapporto
di lavoro a tempo indeterminato con l'ApL

Obbligo di conferma
l'obbligo viene esercitato, a chiusura del
contratto, nei confronti dell'ApL e
dell'utilizzatore

Pareri e monitoraggio territoriale
-Forma.temp può integrare i profili formativi
-le CST svolgono un ruolo di informazione,
confronto e controllo

Bilateralità
Gli apprendisti hanno accesso alle seguenti
prestazioni:
-formazione Forma.temp
-prestazioni Ebitemp
-fondo previdenziale Fontemp

Norme transitorie e finali
per tutto quanto non previsto si applica la
disciplina dei CCNL dell'utilizzatore, di
legge e del TU sull'apprendistato