Il CCNL Agenzie per il lavoro: confronto tra le
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Il CCNL Agenzie per il lavoro: confronto tra le
Il CCNL Agenzie per il lavoro: confronto tra le vecchie e le nuove regole Scheda a cura di DLA Piper Giampiero Falasca, Alessia Augelletta, Federico Salvaggio CCNL 24.07.2008 (come integrato dagli ACC 5/04/2012 - ACC 29/02/2012 - ACC 20/04/2011 - ACC 8/10/2009 - ACC 13/05/2009) Accordo di rinnovo 27.09.2013 Sistemi di relazioni sindacali Articolo 1 - Diritti di informazione Diritti di informazione Obbligo di informazione in caso di invio in missione di 20 o più lavoratori presso il medesimo utilizzatore alle OO.SS. firmatarie del CCNL e a quelle a livello territoriale Obbligo di informazione (numero dei lavoratori in missione, azienda utilizzatrice, C.C.N.L. applicato, luogo di lavoro, data inizio e fine missione) in caso di invio in missione di 15 o più lavoratori presso il medesimo utilizzatore alle OO.SS. firmatarie del CCNL e quelle a livello territoriale Per le missioni inferiori a 5 giorni, tali informazioni devono essere comunicate almeno entro 24 ore dal termine della missione Articolo 2 - Relazioni sindacali territoriali Relazioni sindacali territoriali Relazioni sindacali Presso le OO.SS. firmatarie è possibile convalidare le dimissioni e le risoluzioni consensuali Ogni 6 mesi, a livello provinciale, sono previsti incontri per analizzare l'andamento occupazionale a livello territoriale Competenze delle Commissioni Sindacali Territoriali (CST) - diritti di informazione attualmente previsti dall'art. 1 del C.C.N.L. 24 luglio 2008; - tentativo obbligatorio di conciliazione Competenze delle Commissioni Sindacali Territoriali (CST) - accordi sul 23 bis; - apprendistato; - conciliazioni per vertenze individuali; CCNL 24.07.2008 (come integrato dagli ACC 5/04/2012 - ACC 29/02/2012 - ACC 20/04/2011 - ACC 8/10/2009 - ACC 13/05/2009) Accordo di rinnovo 27.09.2013 relativo alle controversie di lavoro; - progetti formativi; - prestazioni degli enti bilaterali. Le commissioni si riuniscono ogni 4 mesi o su richiesta di una delle parti. Bilateralità - diritti di informazione attualmente previsti dall'art. 1 del C.C.N.L. 24 luglio 2008; - Politiche Attive del Lavoro; - monitoraggio e accordi sulle azioni di sistema; monitoraggio sui contratti di somministrazione con Monte Ore Garantito dopo 18 mesi dall'avvio della sperimentazione; - monitoraggio sugli accordi di produttività stipulati in conformità con l'Accordo Interconfederale; - formazione continua Bilateralità - Contributo contrattuale per la bilateralità Contribuzione per la Bilateralità: 0,2% della retribuzione imponibile corrisposta ai lavoratori assunti a tempo determinato e indeterminato Contribuzione per la Bilateralità: 1,6% della retribuzione imponibile corrisposta ai lavoratori assunti a tempo determinato, di cui: - 1,08% per la Formazione professionale - 0,27% per prestazioni con esclusione del sostegno al reddito - 0,20% per sostegno al reddito e eventuale costituzione del Fondo di Solidarietà (oltre alle risorse recuperate dalla chiusura delle misure previste dall'ACC del maggio 2009 e dal Fondo Formazione Continua) - 0,05 per incentivazione alle assunzioni a tempo indeterminato Contribuzione ad Ebitemp: 0,3 % della retribuzione imponibile corrisposta ai lavoratori assunti a tempo indeterminato Contribuzione a Forma.temp: ridotta al 2,6% dal 1° gennaio 2014 Contribuzione a Forma.temp: 4% CCNL 24.07.2008 (come integrato dagli ACC 5/04/2012 - ACC 29/02/2012 - ACC 20/04/2011 - ACC 8/10/2009 - ACC 13/05/2009) Accordo di rinnovo 27.09.2013 Obbligo di informazione ad Ebitemp: l'Apl deve comunicare: - lavoratori avviati per provincia - CCNL -inquadramento -settore -durata, orario di lavoro, proroghe Alle prestazioni si accede tramite: - sportelli sindacali - Ente Azioni di sistema Premialità (24% delle risore) Condizioni: - rispondenza ≥ 35% tra placement annuo e formazione - assunzione con contratto di almeno un mese - coerenza tra oggetto del contratto e formazione Incentivo: 1/3 della retribuzione complessivamente percepita fino ad un massimo di 1.000 euro per lavoratore Politica attiva del lavoro (64% delle risorse) Condizioni: - assunzione giovani privi di lavoro con età tra i 29 e 35 anni esclusi da altri sistemi di incentivazione - presentazione di progetti e svolgimento attività di orientamento e bilancio delle competenze e accompagnamento al lavoro e placement Incentivo: 3.000 euro per ogni lavoratore ovvero 2.000 in caso di mancato placement Rafforzamento del sistema Somministrazione (12% delle risorse) Sono previsti incentivi per attività di: di CCNL 24.07.2008 (come integrato dagli ACC 5/04/2012 - ACC 29/02/2012 - ACC 20/04/2011 - ACC 8/10/2009 - ACC 13/05/2009) Accordo di rinnovo 27.09.2013 - formazione per formatori e per quadri sindacali - formazione quadri sindacali delle ApL e associativi - orientamento nel sistema di istruzione scolastica - spese ordinarie Osservatorio Centro Studi Modalità di finanziamento dei fondi Vengono ridefinite le modalità di finanziamento dei Fondi Diritti individuali Allegato 2 - Prestazioni Indennità di maternità una tantum di 1400 euro Obbligo di informazione (all'atto di prima assunzione) l'ApL deve comunicare: - diritti individuali - principali istituti contrattuali - prestazioni Ebitemp Diritto di precedenza in caso di maternità è esercitabile con modello unico da consegnare alla lavoratrice all'atto di prima assunzione Permessi per cura non sono computati nella malattia Congedo matrimoniale diritto ad usufruirne in base alla legge e al CCNL dell'utilizzatore Prestazioni EBITEMP Indennità di maternità una tantum di 2.250 euro Asilo nido 100 euro mensili CCNL 24.07.2008 (come integrato dagli ACC 5/04/2012 - ACC 29/02/2012 - ACC 20/04/2011 - ACC 8/10/2009 - ACC 13/05/2009) Accordo di rinnovo 27.09.2013 Indennità temporanea per infortunio in caso di part time è riparametrata proporzionalmente, se inferiore al 50% la prestazione è la metà di quella prevista per il full time Accesso al credito obbligatorietà del RID per la restituzione Tutela sanitaria vale quanto previsto nella revisione apportata dall'Ente Diritti sindacali Art. 16 - Sistema di rappresentanza unitario Rappresentanza sindacale territoriale specifico per i lavoratori in somministrazione Rappresentanti sindacali: - Delegato Regionale di Agenzia (DRA) (che sostituisce il Rappresentante Nazionale di Agenzia) gestisce, in raccordo con le OO.SS. territoriali, le problematiche di lavoro dell'ApL sul territorio ed è titolare di diritti di informazione sull'andamento economico ed occupazionale della stessa. Soglia minima: 150 somministrati per ciascuna ApL - Delegato sindacale territoriale - Rappresentante sindacale in azienda Rappresentanza sindacale aziendale RSA nelle aziende utilizzatrici: soglia minima di 20 lavoratori impiegati contemporaneamente per più di 3 mesi Rappresentanza sindacale aziendale RSA nelle aziende utilizzatrici: soglia minima di 15 lavoratori contemporaneamente impegnati in missioni di almeno 2 mesi. In caso di rinnovo della missione presso lo stesso utilizzatore entro un mese si prevede l'ultra vigenza delle Rappresentanze Sindacali in Azienda anche se con numero di lavoratori impegnati inferiore a 15. Rappresentanti sindacali: - Rappresentante Nazionale di Agenzia - Delegato sindacale territoriale - Rappresentante sindacale in azienda CCNL 24.07.2008 (come integrato dagli ACC 5/04/2012 - ACC 29/02/2012 - ACC 20/04/2011 - ACC 8/10/2009 - ACC 13/05/2009) Accordo di rinnovo 27.09.2013 Permessi sindacali: 10 ore mensili e un'ora (del valore di 10 euro) per ogni 1.700 ore lavorate dai lavoratori in somministrazione Permessi sindacali: 10 ore mensili e un'ora (del valore di 10 euro) per ogni 1.500 ore lavorate dai lavoratori in somministrazione Art. 17 - Dirigenti sindacali Dirigenti Sindacali e Delegati Regionali Permessi: 72 ore annue Art. 18 - Assemblea Permessi: 100 ore annue per ciascuna O.S. Assemblea è convocata dalle OO.SS. stipulanti, per iscritto, con preavviso di 5 giorni lavorativi è convocata dalle RSA o dalle OO.SS. territoriali, per iscritto anche via mail alle ApL, con preavviso di 3 giorni lavorativi Deleghe sindacali sono attivabili esclusivamente nei confronti delle OO.SS. stipulanti la presente intesa, devono essere obbligatoriamente inviate alle stesse ogni 15 giorni di calendario Disciplina del rapporto di lavoro Art. 23 bis – Procedura in mancanza di Procedura in mancanza di occasioni di lavoro occasioni di lavoro (somministrazione a tempo (somministrazione a tempo indeterminato) indeterminato) Procedura -informazione preventiva alle rappresentanze sindacali nazionali d’agenzia, alle OO.SS. dei lavoratori a livello territoriale e/o nazionale - incontro entro 15 giorni per l’attivazione della procedura di confronto sindacale - confronto sindacale -accordo per la riqualificazione e la continuità occupazionale del lavoratore Procedura - Comunicazione a Forma.temp di messa in disponibilità con apposita modulistica -Comunicazione di Forma.temp alle CST competenti per territorio e alle OO.SS. e datoriali nazionali delle informazioni ricevute e della data di attivazione della procedura -Inizio della procedura dal 30° giorno successivo alla data di comunicazione -Comunicazione al lavoratore dell'attivazione della procedura da parte dell'ApL -Elaborazione da parte dell'ApL, sentito CCNL 24.07.2008 (come integrato dagli ACC 5/04/2012 - ACC 29/02/2012 - ACC 20/04/2011 - ACC 8/10/2009 - ACC 13/05/2009) Durata 6 o 7 mesi (se il lavoratore ha più di 50 anni) Se permane lo stato di inoccupabilità, sia in caso di accordo sia in caso di mancato accordo, l’ApL può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo con pagamento dell’indennità di mancato preavviso Accordo di rinnovo 27.09.2013 anche il lavoratore, di un percorso di riqualificazione -Incontro, entro 3 mesi dalla data di comunicazione a Forma.temp, delle CST per definire un accordo anche sui contenuti del percorso di riqualificazione -Accordo per la riqualificazione e la continuità occupazionale del lavoratore (per lavoratori in missione presso un unico utilizzatore l' accordo è demandato al livello nazionale) -certificazione della formazione svolta da parte di Forma.temp Durata 6 o 7 mesi (se il lavoratore ha più di 50 anni) a partire dal 30° giorno successivo dalla comunicazione a Forma.temp da parte dell'Agenzia Sospensione della procedura in caso di temporanea ricollocazione il periodo residuo potrà essere successivamente utilizzato qualora il lavoratore torni in disponibilità nell'arco di un anno. Qualora il lavoratore venga ricollocato in missioni superiori ai 12 mesi viene prevista una integrazione alla disponibilità residua fino ad un massimo di tre mesi nel caso in cui il residuo sia inferiore. Qualora poi il lavoratore torni in disponibilità trascorsi 24 mesi si rende necessario richiedere l'attivazione di una nuova procedura per mancanza di occasioni di lavoro Se permane lo stato di inoccupabilità, sia in caso di accordo sia in caso di mancato accordo, l’ApL è tenuta a comunicare il preavviso al CCNL 24.07.2008 (come integrato dagli ACC 5/04/2012 - ACC 29/02/2012 - ACC 20/04/2011 - ACC 8/10/2009 - ACC 13/05/2009) Accordo di rinnovo 27.09.2013 lavoratore e procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo Indennità di disponibilità 700 euro mensili lordi (somma comprensiva del tfr) a carico dell’ApL per il 60% e dell' EBIREF per il restante 40%, in caso di accordo sindacale intervenuto nell’arco dei primi 3 mesi l’onere, a far data dall’inizio della procedura, viene ripartito per il 40% a carico dell’ApL e per il restante 60% dell'EBIREF Art. 27 - Disponibilità Indennità di disponibilità 850 euro mensili (somma comprensiva del tfr) in caso di accordo totalmente a carico della bilateralit, in caso di mancato accordo il 70% a carico della bilateralità e il restante 30% a carico diretto dell'ApL Violazioni e sanzioni - Mancata formazione: restituzione entro 30 giorni di quanto percepito (in caso di mancata restituzione Forma.temp provvedere al trasferimento dell' importo dal conto Agenzia al Fondo di solidarietà ex Ebiref) - Violazione procedura ex art. 23 bis: trasferimento dal conto Azienda al fondo solidale di garanzia di un importo pari alle indennità di disponibilità contrattualmente dovute maggiorato di una mensilità Indennità di disponibilità Obbligo di reperibilità sussiste durante il normale orario di lavoro. Il lavoratore deve poter iniziare a lavorare dopo le 12 ore successive alla chiamata Indennità: 700 euro (comprensiva del tfr) mensili lorde Obbligo di reperibilità sussiste durante il normale orario di lavoro. Il lavoratore deve poter iniziare a lavorare dopo le 24 ore successive alla chiamata Indennità -750 euro mensili lorde (comprensiva del tfr) -è divisibile in quote orarie -è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa di durata inferiore al mese -è corrisposta in ratei per ogni giornata di CCNL 24.07.2008 (come integrato dagli ACC 5/04/2012 - ACC 29/02/2012 - ACC 20/04/2011 - ACC 8/10/2009 - ACC 13/05/2009) Accordo di rinnovo 27.09.2013 disponibilità comprese le festività -in caso di assunzione part-time deve essere riparametrata in funzione dell'orario ridotto previsto nel contratto al momento dell'assunzione e comunque non può essere inferiore a 375 euro (ovvero al 50% dell'indennità di disponibilità piena) Violazione dell' obbligo di reperibilità e sanzioni disciplinari - rifiuto non giustificato del colloquio che risulti da comunicazioni tracciabili: ammonizione scritta; -rifiuto non giustificato del percorso formativo anche per irreperibilità: sospensione della indennità fino di un massimo di 3 giorni nel caso di prima comunicazione e risoluzione del rapporto nel caso di reiterazione del rifiuto non giustificato o irreperibilità; - rifiuto non giustificato della proposta lavorativa congrua ai sensi del C.C.N.L. anche per irreperibilità: sospensione della indennità fini di un massimo di 5 giorni nel caso di prima comunicazione e risoluzione del rapporto nel caso di reiterazione del rifiuto non giustificato o irreperibilità Art. 43 - Trasformazione del contratto a Trasformazione tempo indeterminato indeterminato Ipotesi - rapporti con la medesima ApL di durata pari a 42 mesi, anche non consecutivi, anche presso diverse imprese utilizzatrici e in esecuzione di due o più contratti di lavoro - rapporti con la medesima ApL di durata pari a 36 mesi, in esecuzione di un unico contratto - rapporti con la medesima ApL di durata pari a 36 mesi in esecuzione di diversi contratti con lo stesso utilizzatore, ove siano rinnovati senza interruzione tra l'uno e l'altro del contratto a tempo Ipotesi: qualsiasi nuova assunzione a tempo indeterminato (ab inizio o trasformazione) Incentivo: 750 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato Tempi di erogazione: 12 mesi dopo l' assunzione e ogni 12 mesi fino ad un massimo di 36 mesi dalla data di assunzione Copertura finanziaria: risosrse messe a disposizione dalla bilateralità fino ad un massimo di 1.000 nuove assunzioni a tempo indeterminato ogni anno solare CCNL 24.07.2008 (come integrato dagli ACC 5/04/2012 - ACC 29/02/2012 - ACC 20/04/2011 - ACC 8/10/2009 - ACC 13/05/2009) e prevedano le stesse mansioni. Ove tra un contratto di lavoro ed il successivo con la stessa ApL intercorra un periodo di non lavoro pari a 12 mesi continuativi, ed il lavoratore abbia rifiutato una proposta di lavoro congrua, i periodi di lavoro già maturati, utili al computo di cui ai commi che precedono, sono azzerati e il computo successivo ripartirà con il nuovo contratto. Incentivo: contributo pari ad 1/3 dell'indennità di disponibilità per 3 mesi in ragione di anno e fino alla concorrenza dei 42 mesi di anzianità, qualora l'assunzione a tempo indeterminato avvenga ab initio o nell'arco dei primi 21 mesi di lavoro Copertura finanziaria: sono utilizzate le risorse provenienti dai residui della gestione Ebitemp Divieto di licenziamento: sussiste nei 12 mesi successivi all'assunzione, salvo il caso in cui il lavoratore rifiuti la proposta di una missione congrua e le ipotesi di giusta causa o giustificato motivo soggettivo Accordo di rinnovo 27.09.2013 Periodo transitorio: ai lavoratori in somministrazione che abbiano maturato 24 mesi continuativi o 30 cumulativi alla data del 30 settembre 2012 si applicano le previsioni di cui all'articolo 43 del C.C.N.L. 24 luglio 2008 Divieto di licenziamento: sussiste nei 12 mesi successivi all'assunzione, comprensivi della prevista procedura per mancanza di occasioni di lavoro e fatte salve le ipotesi di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, solo per i lavoratori per i quali sia stato percepito l'incentivo normativo Staff leasing: è obbligatoria la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato (eccetto le ipotesi di sostituzione) . Art. 26 - Trattamento retributivo Trattamento retributivo Sistema della paga oraria con "divisore Sistema della paga oraria con "divisore unico" unico" La retribuzione è calcolata sulla base delle La retribuzione è calcolata sulla base delle ore effettivamente lavorate e di quelle ore effettivamente lavorate e di quelle contrattualmente dovute contrattualmente dovute ed è comunque garantito il pagamento di almeno 40 ore Metodo di calcolo: settimanali. - Retribuzione mensile, ferie e mensilità Tale sistema dovrà essere necessariamente aggiuntive: utilizzo del divisore orario utilizzato per le categorie di lavoratori (es. mensile (orario settimanale×52/12) edilizia operai, operai agricoli, colf e - tredicesima e mensilità aggiuntive: badanti) per le quali il CCNL prevede tale (retribuzione lorda globale di fatto/divisore criterio ed è quello effettivamente utilizzato orario mensile×0,0833) anche per i dipendenti diretti dell'utilizzatore - ferie, permessi retribuiti e riduzioni orari di lavoro (ore annue spettanti/divisore orario Sistema della retribuzione mensilizzata mensile×12×(ore lavorate+ore dovute)) la retribuzione è determinata in misura fissa mensile sulla base delle tabelle retributive CCNL 24.07.2008 (come integrato dagli ACC 5/04/2012 - ACC 29/02/2012 - ACC 20/04/2011 - ACC 8/10/2009 - ACC 13/05/2009) Premi di produzione sono erogati in rapporto alla durata della missione TFR la liquidazione dei ratei avviene secondo le normali scadenze previste presso l'utilizzatrice o alla cessazione del rapporto Accordo di rinnovo 27.09.2013 dei CCNL dell' utilizzatore integrate dagli ACC territoriali, aziendali e individuali. La scelta dell'ApL è definitiva e non opzionabile per ogni singolo utilizzatore, salvo casi specifici, in cui però l'ApL deve comunicare alle OO.SS. territoriali, prima dell'inizio della missione, le motivazioni espresse, per addivenire entro 5 giorni ad un esame congiunto Metodo di calcolo: - Retribuzione mensile: utilizzo del divisore giornaliero 26. - Altri istituti: Straordinari, maggiorazioni e indennità: utilizzo dei divisori previsti dal CCNL Ferie, permessi, riduzione di orari, mensilità aggiuntive, premio di produzione e di risultato: disciplina CCNL ApL Costo del lavoro e scheda di rilevazione dati le ApL sono tenute a raccogliere i dati retributivi (fissi e di secondo livello) presso l'utilizzatore, soprattutto se diversi da quanto previsto dai CCNL nazionali. Nel contratto di lavoro devono essere riportati tali dati e le modalità di calcolo (paga oraria o mensilizzata). TFR è corrisposto con il pagamento dell'ultima retribuzione Scatti di anzianità è considerato utile ai fini della maturazione degli scatti di anzianità previsti dal CCNL dell'utilizzatore anche il periodo di lavoro precedente in caso di missione rinnovata entro 15 giorni Premi agganciati al risultato sono erogati secondo le modalità previste CCNL 24.07.2008 (come integrato dagli ACC 5/04/2012 - ACC 29/02/2012 - ACC 20/04/2011 - ACC 8/10/2009 - ACC 13/05/2009) Accordo di rinnovo 27.09.2013 dagli accordi aziendali. Le ApL possono stipulare accordi di produttività Festività natalizie sono retribuite al 100% se la missione è cessata nell'arco dei due giorni antecedenti il 25 dicembre o se è rinnovata entro i 14 giorni successivi alla cessazione. Sono retribuite al 50% se la missione è rinnovata e cessata entro il mese di dicembre Ferie il lavoratore può usufruire di un giorno per missioni inferiori a 3 mesi Clausola sociale in caso di successione di appalti pubblici è previsto il mantenimento in organico dei lavoratori, anche in caso di cambio di ApL Cassa integrazione in deroga l'ApL è tenuta ad un'integrazione fino al 100% della retribuzione se previsto per i dipendenti diretti. L'accordo sindacale è attivabile solo in presenza di un accordo dell'utilizzatore Periodo di prova è escluso in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In caso di assunzione pari o superiore a 12 mesi, il periodo di prova è elevato a 30 giorni Allegato n. 5 - Accordo quadro per le misure Formazione di integrazione al reddito e per la formazione dei lavoratori in somministrazione con Formazione continua contratti di lavoro a tempo indeterminato Lavoratori a tempo indeterminato e percorsi di qualificazione e riqualificazione apprendisti professionale prevista per l'acquisizione di brevetti CCNL 24.07.2008 (come integrato dagli ACC 5/04/2012 - ACC 29/02/2012 - ACC 20/04/2011 - ACC 8/10/2009 - ACC 13/05/2009) Accordo di rinnovo 27.09.2013 professionali con diritto al pagamento dell'indennità di disponibilità (max 40 ore) in caso di superamento periodo di prova Lavoratori a tempo determinato è attivato un catalogo nazionale di voucher e il 25% del saldo del Fondo formazione continua TD al 31 dicembre 2013 e verrà destinato ad attività di formazione gestite direttamente dalle ApL Formazione di base - 50% delle risorse è investito per la sicurezza sul lavoro - 50% delle risorse è investito in corsi di lingue, informatica di base e ricerca attiva del lavoro Formazione professionalizzante sono previste misure di politiche attive per rafforzare le competenze professionali Placement missione di durata non inferiore ad una settimana. Obiettivo: 10% di placement Somministrazione tempo determinato con monte ore garantito (MOG) Settori Turismo, grande distribuzione, logistica, alimentare, agricoltura, telecomunicazioni e servizi alla persona Durata del contratto Minimo 3 mesi Retribuzione minima 25% della retribuzione mensile dei dipendenti dell'utilizzatore con medesima qualifica e inquadramento CCNL 24.07.2008 (come integrato dagli ACC 5/04/2012 - ACC 29/02/2012 - ACC 20/04/2011 - ACC 8/10/2009 - ACC 13/05/2009) Accordo di rinnovo 27.09.2013 Modalità di svolgimento del rapporto -fasce orarie: antimeridiana, postmeridiana, serale notturna, fascia oraria alternativa (massimo 6 ore da specificare nel contratto) - obbligo di disponibilità alla chiamata nella fascia oraria e in caso di rifiuto perdita del diritto alla retribuzione minima e rischio di provvedimenti disciplinari - fuori dalla fascia oraria non vi è l'obbligo di disponibilità - orario e giorno della prestazione devono essere comunicati con preavviso di 24 ore - è consentito solo il sistema di calcolo retributivo su base oraria - lavoro supplementare (lavoro oltre il monte ore ma entro l'orario normale): il lavoratore non è obbligato a rispondere alla chiamata - lavoro straordinario (lavoro oltre l'orario normale): è soggetto alle maggiorazioni previste dal ccnl dell'utilizzatore Consolidamento dell'orario se presso la stessa azienda, nell'arco di sei mesi, viene superata la quota oraria minima del 20%, il monte orario minimo cresce del 10% Periodo di prova solo entro il primo mese Dimissioni Non sono previste penalità per i lavoratori Attività di monitoraggio i contratti sono sottoposti al monitoraggio delle CST Penalità In caso di mancata applicazione delle previsioni contrattuali, l'ApL non può accedere alle azioni di sistema e agli incentivi contrattuali CCNL 24.07.2008 (come integrato dagli ACC 5/04/2012 - ACC 29/02/2012 - ACC 20/04/2011 - ACC 8/10/2009 - ACC 13/05/2009) Accordo definitivo in materia apprendistato professionalizzante somministrazione del 5.04.2012 Accordo di rinnovo 27.09.2013 di in Apprendistato professionalizzante somministrazione in Rapporto di lavoro dell'Apprendista -assunzione a tempo indeterminato -forma scritta del contratto -percorso formativo eseguito presso il medesimo utilizzatore - retribuzione, inquadramento e orario di lavoro disciplinati dal CCNL dell'utilizzatore Piano formativo individuale -forma scritta del piano individuale -predisposto dall'ApL congiuntamente all'utilizzatore e al lavoratore -sottoposto al Parere di conformità di Forma.temp entro 30 giorni dall'inizio della missione -rilascio parere di conformità entro 10 giorni -approvazione formale del Parere di conformità entro i successivi 30 giorni Tutor -sono due: uno dell'ApL e l'altro dell'utilizzatrice -tutor dell'utilizzatore: deve avere un inquadramento pari o superiore a quello dell'apprendista -tutor dell'ApL: viene iscritto in un apposito Albo presso Forma.temp. Ogni tutor può seguire al massimo 50 apprendisti Formazione dell'apprendista L'ApL: - definisce il piano formativo, d'intesa con il lavoratore e l'utilizzatore - comunica al lavoratore il tutor nominato dall'utilizzatore -svolge, ogni 6 mesi, un colloquio con l'apprendista per verificare l'attuazione del piano -attribuisce la specifica qualifica professionale conseguita CCNL 24.07.2008 (come integrato dagli ACC 5/04/2012 - ACC 29/02/2012 - ACC 20/04/2011 - ACC 8/10/2009 - ACC 13/05/2009) Accordo di rinnovo 27.09.2013 Durata del periodo di apprendistato -recesso per giusta causa o giustificato motivo o chiusura aziendale: l'utilizzatore non è tenuto al rimborso della retribuzione piena per il periodo residuo -altre ipotesi di recesso: diritto al rimborso della retribuzione piena per il periodo residuo -prolungamento: per malattia, infortunio o altra causa di sospensione (il nuovo termine deve essere comunicato con 30 giorni di preavviso) Recesso - se l'ApL non recede con un preavviso di 30 giorni dalla fine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come un normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ApL Obbligo di conferma l'obbligo viene esercitato, a chiusura del contratto, nei confronti dell'ApL e dell'utilizzatore Pareri e monitoraggio territoriale -Forma.temp può integrare i profili formativi -le CST svolgono un ruolo di informazione, confronto e controllo Bilateralità Gli apprendisti hanno accesso alle seguenti prestazioni: -formazione Forma.temp -prestazioni Ebitemp -fondo previdenziale Fontemp Norme transitorie e finali per tutto quanto non previsto si applica la disciplina dei CCNL dell'utilizzatore, di legge e del TU sull'apprendistato