Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai
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Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai
Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano (cittadinanza) i Cittadini stranieri (es. provenienti da tutti gli stati americani e dall'Australia) di ceppo italiano, residenti in Italia possono fare richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana. Modalità le domande di riconoscimento, da presentare all'Anagrafe, devono essere indirizzate al sindaco del comune di residenza. Documentazione 1) estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque. 2) atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana; 3) atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero; 4) atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana; 5) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato; 6) certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555; 7) certificato di residenza. Normativa di riferimento Legge 13 giugno 1912 n° 555 Circolare K 28 1 della Direzione Generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale dell'8.4.1991 Informazioni utili Si precisa che l'istanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta legale e che i certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo. I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta da bollo. Concessione della cittadinanza a cittadini stranieri residenti in Italia Chi può richiederla - Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano; - Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano; - L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano; - Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni; - Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione; - Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano. Modalità di richiesta La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura-UTG del luogo di residenza debitamente compilata sull'apposito modello B e vi va apposta una marca da bollo da 14,62 euro. Lo straniero che risiede all'estero può presentare domanda alla competente Autorità Consolare. Documentazione Estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità (esclusa l'ipotesi di nascita in Italia), debitamente tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda. Certificato penale del paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda. Possono essere autocertificati, compilando i riquadri predisposti nello stesso modello di domanda, i seguenti documenti : - residenza anagrafica, - composizione del nucleo familiare, - posizione giudiziaria dell'istante sul territorio italiano, - reddito degli ultimi tre anni . Informazioni utili I cittadini comunitari possono autocertificare anche la loro posizione giudiziaria nel Paese di origine. E' incluso un apposito riquadro nello stesso modello di domanda. I rifugiati politici , in luogo della documentazione indicata ai punti precedenti, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico. Lo straniero può dichiarare che un proprio ascendente è cittadino italiano per nascita con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da lui sottoscritta. E' predisposto un apposito riquadro nello stesso modello di domanda. Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole il decreto di conferimento della cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica viene notificato dalla Prefettura - UTG all'interessato il quale, entro 6 mesi dalla notifica, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento. Normativa di riferimento Legge 5 febbraio 1992, n. 91 D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani Chi può richiederla Lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno sei mesi dalla data del matrimonio, ovvero, se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, purché nei predetti periodi non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione legale. Modalità di richiesta La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura-UTG del luogo di residenza debitamente compilata sull'apposito mod. A e vi va apposta una marca da bollo da 14,62 euro. Lo straniero che risiede all'estero, può presentare domanda, dopo tre anni di matrimonio, alla competente Autorità Consolare. Documentazione Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità (esclusa l'ipotesi di nascita in Italia), debitamente tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda. certificato penale del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda. Possono essere autocertificati, compilando i riquadri predisposti nello stesso modello di domanda, i seguenti documenti : - residenza anagrafica, - composizione del nucleo familiare, - posizione giudiziaria dell'istante su territorio italiano, - reddito Può essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, predisposta nello stesso modello di domanda , che potrà essere sottoscritta dall'istante, in luogo dei seguenti certificati: - cittadinanza italiana del coniuge - condizioni di validità del matrimonio Informazioni utili I cittadini comunitari possono autocertificare anche la loro posizione giudiziaria nel Paese di origine. E' incluso un apposito riquadro nello stesso modello di domanda. I rifugiati politici, in luogo della documentazione richiesta al punto successivo, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel Paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico. Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Ministro dell'Interno viene notificato all'interessato dalla Prefettura - UTG di competenza. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento Normativa di riferimento Legge 5 febbraio 1992, n. 91 D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362