Il giardino condominiale

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Il giardino condominiale
IL GIARDINO CONDOMINIALE
I giardini non rientrano necessariamente nell’elenco delle parti comuni indicate dalla legge. Lo
diventano solo quando sono così identificati nel regolamento di condominio oppure nei singoli
atti di acquisto. In mancanza di espresso riferimento, il giardino spetta a chi ne ha
effettivamente la disponibilità, ovvero al condomino a cui è attribuito come pertinenza della
sua singola proprietà.
La primaria funzione del giardino è quella di dare aria e luce alle unità immobiliari che vi
prospettano, Non meno importante è il ruolo che svolge quale elemento ornamentale
dell’edificio, di cui va a formare il decoro architettonico, imprimendo una notevole
caratteristica all’intero complesso condominiale e con conseguente rivalutazione anche dei
singoli appartamenti che lo compongono.
L’uso del giardino, al pari di quello delle altre parti comuni del condominio, deve essere
garantito ad ogni condomino, al quale è peraltro permesso di farne anche un utilizzo particolare
purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di usufruirne e di
goderne in pari modo. Sotto tale profilo, nulla vieta di destinare parte del giardino comune per
il gioco dei bambini, non essendo ciò in contrasto con la sua tipica destinazione, quand’anche
richiamata in un regolamento contrattuale: l’importante è che l’assemblea si preoccupi di
disciplinarne il funzionamento, gli orari e quant’altro, così da impedire che si arrechi
pregiudizio alla quiete dei condomini.
Non sono invece ammessi quegli interventi che comportano un evidente diminuzione delle
utilità che il giardino fornisce ad alcune parti dell’edificio, quale può essere il collocamento di
alberi ad alto fusto che tolgono luce alle unità immobiliari prospicienti.
Ripartizione delle spese Tutti i condomini sono tenuti a partecipare alle spese per la
manutenzione e per l’illuminazione del giardino condominiale, stante l’innegabile maggior
pregio che da esso deriva a tutte le singole unità immobiliari site nel condominio. Le opere
relative all’abbellimento e alla sistemazione di esso, ivi compresa la pavimentazione dei vialetti
che portano ad uno o più fabbricati, costituiscono normali interventi di miglioria e di ordinaria
manutenzione di una parte comune. La relativa spesa va pertanto suddivisa tra tutti i condomini
in proporzione ai millesimi di proprietà, salvo diverso criterio stabilito nel regolamento
condominiale. Non importa quindi la maggiore vicinanza al giardino di alcune unità
immobiliare rispetto ad altre: basti pensare che alle spesa devono partecipare anche i
proprietari dei boxes, pur se posizionati addirittura al di sotto del piano di calpestio. L’utilità
derivante al giardino è infatti generale, talchè tutti devono concorrere alla sua manutenzione in
ragione della propria quota millesimale. Trattasi di spese che, nel caso di appartamenti concessi
in locazione, devono essere poste a carico dell’inquilino, essendo questi tenuto per legge a
rifondere al proprio locatore quanto da lui versato al condominio per l’ordinaria manutenzione
dei beni comuni. Rimangono invece a carico del proprietario, salvo diversa pattuizione prevista
nel contratto di locazione, le spese per la manutenzione straordinaria, come l’acquisto e la
messa a dimora di nuove piante, la trasformazione del giardino in parcheggio o, come si è visto,
a parco giochi per i bambini.
Augusto Cirla