2016.06.28 Istruzioni ANF

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2016.06.28 Istruzioni ANF
Domanda
Assegno per il Nucleo Familiare (ANF 2016)
dall’Angolo del Dipendente
(opzione operativa da luglio 2016)
Effettuare l’accesso all’Angolo del Dipendente con le credenziali in possesso
(Istruzioni di accesso in Intranet o Sito Web Aziendale)
DA INTRANET: http://portal.intra.azosp.vr.it
OPPURE DA INTERNET: http://www.ospedaleuniverona.it/
1. dopo aver effettuato il login, dal menù principale selezionare la voce:
“Richieste on-line”;
2. click su “Assegni Nucleo Familiare” e click su “conferma”.
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Il sistema propone la situazione anagrafica del nucleo familiare
dell’anno precedente. Qualsiasi variazione intercorra in corso
d’anno, obbliga il dipendente, ai fini della compilazione della
domanda, a contattare il Servizio Personale - Ufficio Economico
al n. tel. interno 1656;
Prima di procedere alla compilazione si consiglia di tenere a portata di
mano la seguente documentazione: CU 2016 (redditi 2015) e
730/2016 o UNICO 2016 (se presentato);
Una volta presa visione della correttezza dei dati anagrafici proposti,
compilare i soli campi relativi ai redditi. Gli importi vanno espressi
arrotondati all’EURO (es. da 15.874,62 a 15875) senza mettere
nè punti nè virgole;
Si consiglia di iniziare la compilazione dal punto B e successivamente
compilare il punto A seguendo le istruzioni presenti nel presente
“compendio” e nella circolare Inps per l'anno 2016;
Nel caso di presenza di componenti inabili sarà necessario far
pervenire in busta chiusa o a mano, al Servizio Personale - Ufficio
Economico, copia della relativa certificazione dalla quale si possa
desumere lo stato di inabilità e, nel caso fosse temporanea, la
scadenza della stessa. Con carenza di detta documentazione si
provvederà alla sospensione del beneficio;
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Si precisa che i criteri per la determinazione dell’importo dell’Assegno
per il nucleo familiare sono fissati dall’INPS.
la data di riferimento non è modificabile è consentito solo il
rinnovo annuale
I campi dei TOTALI si autocompilano
Vedere istruzioni nella sezione
dedicata del sito aziendale
Vedere istruzioni nella sezione
dedicata del sito aziendale
Vedere istruzioni nella sezione
dedicata del sito aziendale
I campi E e F si autocompilano
IMPORTANTE
La decorrenza non può in alcun modo essere modificata dal dipendente.
Qualsiasi variazione dovesse intercorrere in corso d’anno, dovrà essere
comunicata al Servizio Personale - Ufficio Economico.
Si
raccomanda,
a
compilazione
avvenuta,
di
controllare,
eventualmente stampare (operazione possibile solo prima dell’invio)
e poi di inviare cliccando sull’apposito tasto
N.B.: chiudere la finestra di lavoro (Internet o Intranet) cliccando la
“X” in alto a destra.
Per verificare il buon esito della domanda per l’erogazione
dell’assegno per il nucleo familiare, accertarsi di aver ricevuto il
messaggio di conferma nella propria casella di posta elettronica
aziendale.
Servizio Personale - Ufficio Economico
telefono 045 812-1656
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
MODELLO RICHIESTA ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE
1) COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
- il richiedente lavoratore;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o
giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi
a
norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non
coniugati;
N.B.:Sono considerati inabili i soggetti che, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, si
trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro. L’inabilità deve
risultare da certificazione della Commissione Invalidi Civili.
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21
anni
compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli e tutti
di
età inferiore ai 26 anni (vedere punto 4);
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente),
minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non
abbiano
conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.
N.B. Il nipote, il fratello e la sorella formalmente affidati sono equiparati ai figli e quindi entrano
nella
composizione del nucleo familiare anche se non sono orfani ovvero sono orfani di un solo genitore
o
titolari di pensione ai superstiti
N.B.: Restano esclusi dalla normativa i figli di età superiore a 18 anni siano essi apprendisti,
studenti
di scuola media superiore, universitari (escluso casi al punto 4) nonché i genitori.
PER QUALSIASI VARIAZIONE RIGUARDANTE IL NUCLEO FAMILIARE E'
NECESSARIO CONTATTARE L'UFFICIO ECONOMICO TEL. 045 8121656
2) REDDITO FAMILIARE
Il reddito familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’assegno e delle altre persone
componenti il suo nucleo familiare, conseguiti nell’anno 2015.
REDDITI CHE CONCORRONO alla formazione del reddito familiare:
- i redditi assoggettabili ad IRPEF ed i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a Euro
1.032,91 annui, quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e ad
imposta sostitutiva;
− la rendita catastale dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
redditi soggetti a tassazione separata.
I redditi si rilevano:
A) per coloro che hanno presentato il modello 730/2016
- reddito complessivo (da inserire nella colonna (A) del modulo di richiesta dell’assegno): RIGHI 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 147 e 148 del mod. 730-3 + RIGHI 511 e 512 del mod. CU 2016 + redditi a tassazione separata indicati
nei RIGHI D6 e D7 del QUADRO D del mod. 730/2016 + eventuali altri redditi che concorrono alla
formazione del reddito di cui al punto 2);
- redditi di lavoro dipendente e assimilati (da inserire nella colonna (B) del modulo di richiesta
dell’assegno): RIGO 4 del mod. 730-3 + RIGHI 511 e 512 del mod. CU 2016+ redditi a tassazione
separata indicati nei RIGHI D6 e D7 del QUADRO D del mod. 730/2016.
B) per coloro che hanno presentato il modello UNICO 2016
• Vedere i dati riportati nei singoli quadri
•
C) per coloro che NON hanno presentato denuncia dei redditi
- reddito complessivo (da inserire nella colonna (A) del modulo di richiesta dell’assegno): importo della
colonna (B) + eventuale rendita catastale dell’abitazione principale (incrementata del 5% e per la
percentuale di possesso) + eventuali redditi dei terreni per la percentuale di possesso + eventuali altri
redditi che concorrono alla formazione del reddito di cui al punto 2)
- redditi di lavoro dipendente e assimilati (da inserire nella colonna (B) del modulo di richiesta
dell’assegno): RIGHI 1, 2, 3, 4, 5, 481, 497, 511, 512, ed inoltre punto 8 della certificazione del lavoro
autonomo del mod. CU 2016.
REDDITI CHE NON CONCORRONO alla formazione del reddito familiare, a condizione che
complessivamente siano inferiori a Euro 1.032,91:
-pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero degli Interni ai ciechi, sordomuti ed invalidi civili;
-pensioni sociali;
-assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di I categoria;
- rendite di BOT – CCT e di altri titoli emessi dallo Stato;
- interessi sui depositi e sui conti correnti bancari e postali;
-premi e vincite del lotto e dei concorsi a pronostici.
Inoltre, non vanno mai considerati:
- i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
- l’indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili totalmente inabili (Legge 18/80);
- le pensioni di guerra (circolare INPS n. 150 del 6.7.1988 e n. 203 del 8.10.1988).
L’assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da
altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, relativi al nucleo familiare nel suo complesso, è
inferiore al 70% del reddito familiare.
3) LIVELLI DI REDDITO FAMILIARE
I livelli dei redditi sono rivalutati annualmente con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla
variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT intervenuta tra l’anno di
riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
I livelli di reddito sono aumentati:
- se il richiedente è vedovo/a, divorziato/a, separato/a, legalmente, celibe/nubile o in stato di
abbandono;
- se i componenti compresi nel nucleo familiare si trovino – a causa di infermità o di difetto fisico o
mentale nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.
4) NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI – Figli Studenti/Figli Apprendisti.
I nuclei familiari interessati sono quelli con almeno 4 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni,
indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente,
apprendista,lavoratore, disoccupato).
In presenza di tale presupposto, nel modulo di richiesta per la corresponsione dell’assegno devono essere
inseriti nel nucleo familiare oltre ai figli minorenni anche i figli tra i 18 ed i 21 anni purché studenti o
apprendisti con gli eventuali redditi percepiti dagli stessi.
Ai fini dell’accertamento del requisito dei quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, del possesso della
qualifica di studente o apprendista sono richieste dichiarazioni sostitutive o, in alternativa per il figlio
apprendista, copia del contratto di apprendistato.
5) SEPARAZIONE LEGALE/DIVORZIO
L’assegno spetta al genitore affidatario, in quanto unico soggetto legittimato a chiedere l’assegno per il
nucleo familiare (ANF), perché è solo intorno al genitore affidatario che si viene a formare il nuovo nucleo
familiare.
In caso di affidamento congiunto, i genitori possono comunque accordarsi su chi richieda l’assegno.