Doppio vantaggio per le caldaie

Transcript

Doppio vantaggio per le caldaie
1 di 2
http://edicola.ilsole24ore.com/jsp/print.jsp?cliente=SOLE
NORME E TRIBUTI
Il Sole-24 Ore - 2013-10-04 - Pag. 29
Lavori in casa. Le regole da seguire nel caso di acquisto di stufe a pellet e di generatori di calore ad
alimentazione vegetale
Doppio vantaggio per le caldaie
All'agevolazione del 65% si aggiunge l'Iva con le regole sui beni significativi
VALORE AGGIUNTO
Per gli strumenti imposta più bassa per i costi della manodopera e per parte
del valore dell'apparecchiatura
Gianni Marchetti
Sonia Scagnolari
La spesa sostenuta per l'acquisto di una stufa a pellet rientra nell'ambito delle detrazioni fiscali per interventi finalizzati al
conseguimento del risparmio energetico, che permettono una detrazione pari al 65% del costo dell'intervento. Dopodiché, se
non ci saranno proroghe, dal 1° gennaio 2014 anche questa tipologia di interventi rientrerà tra quelli presenti nell'articolo 16-bis
del Tuir, che prevedono una detrazione dell'Irpef del 36% per il recupero del patrimonio edilizio. Fanno eccezione gli impianti al
servizio di edifici condominiali, per i quali il 65% si potrà applicare alle spese sostenute entro il 30 giugno 2014.
Il caso dell'acquisto della stufa a pellets è uno di quelli che si sono presentati nell'ambito del Forum tematico abbinato al Focus
«I lavori in casa», pubblicato mercoledì scorso con Il Sole 24 Ore (e ancora disponibile, per chi l'avesse perso, su
www.ilsole24ore.com/store24). Il Forum rimarrà aperto fino a mercoledì 9 ottobre e i quesiti possono essere inviati collegandosi
all'indirzzo www.ilsole24ore.com/bonuslavori.
Tra gli interventi finalizzati al raggiungimento del risparmio energetico dell'unità immobiliare rientrano infatti i «generatori di
calore che utilizzano come fonte energetica prodotti vegetali e che, in condizione di regime, presentano un rendimento, misurato
con metodo diretto, non inferiore al 70%», Dm 15 febbraio 1992. Il rispetto dei requisiti deve essere attestato dalla casa
produttrice.
Con la pubblicazione del Dm 11 marzo 2008 lo Sviluppo Economico ha fatto chiarezza circa la possibilità di ottenere
l'agevolazione fiscale in oggetto in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di
calore alimentati da biomasse combustibili, quali ad esempio impianti dotati di stufe e caminetti a legna o pellet. Quindi un
impianto a biomassa (legna o pellet) rientra nei possibili interventi per una riqualificazione energetica ai fini dell'ottenimento
delle agevolazioni in esame. Occorre tenere presente che tali prodotti (caminetti e stufe a legna o pellet) devono avere tuttavia
un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea 303-5.
Peraltro, anche prima della scadenza del 65%, l'acquisto di una stufa a pellet può rientrare tra gli interventi che danno diritto alla
detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie, pari al 36% della spesa sostenuta e – sino al 31 dicembre 2013 – al 50%, nel
caso in cui non siano raggiunti i requisiti di rendimento previsti dalla normativa per il risparmio energetico. Tale agevolazione
spetta quando il contribuente effettua opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia su una unità immobiliare residenziale (qualsiasi sia la categoria catastale di appartenenza). In tali casi, anche le spese
sostenute per l'acquisto e l'installazione di una stufa a pellet per la realizzazione e/o il rifacimento della canna fumaria sono
ammesse a godere dell'Iva agevolata e del beneficio fiscale.
Dal punto di vista dell'Iva la stufa a pellet è considerata un «bene finito di valore significativo» a cui si può applicare - su parte
dell'importo totale - l'aliquota Iva agevolata del 10 per cento. Ad esempio, se per l'acquisto di una caldaia in caso di
manutenzione straordinaria – con fornitura e posa in opera – il costo è di 4mila euro, di cui 3mila per la caldaia e 1.000 per la
manodopera, l'Iva si delinea come segue: Iva al 10% su 2mila euro (cioè sul valore della manodopera e su una parte di valore
del bene pari all'importo della manodopera) e al 22% su altri 2mila euro.
Se invece, l'acquisto della caldaia è effettuato direttamente, senza l'intermediazione di un installatore, l'aliquota Iva agevolata si
applica esclusivamente in presenza di lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c),
04/10/2013 9.56
2 di 2
http://edicola.ilsole24ore.com/jsp/print.jsp?cliente=SOLE
d) oppure f), articolo 3, del Dpr 380/2001.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
04/10/2013 9.56