Stimm- und Wahlrecht i
Transcript
Stimm- und Wahlrecht i
Dipartimento federale degli affari esteri Direzione politica DP Divisione politica VI, Svizzeri all’estero Voto per corrispondenza delle Svizzere e degli Svizzeri all'estero Dal 1° luglio 1992 le Svizzere e gli Svizzeri all'estero possono partecipare alla vita politica svizzera. Possono votare su oggetti federali e eleggere il Consiglio nazionale senza doversi recare in Svizzera. Partecipazione Come Svizzere e Svizzeri all'estero potete esercitare per corrispondenza i vostri diritti politici se • avete trasferito il vostro domicilio all'estero, • avete 18 anni compiuti e • siete registrati presso un'ambasciata o un consolato generale svizzeri all'estero (in seguito denominati "rappresentanza"). 1. Iscrizione Se queste condizioni sono adempiute, annunciatevi alla vostra rappresentanza, personalmente o per scritto. Per iscrivervi, potete anche servirvi del formulario "Annuncio di uno/una Svizzero/a all'estero avente diritto di voto". Questo formulario si trova su nostro sito (www.eda.admin.ch/asd, rubrica "Pubblicazioni viaggiare e vivere all'estero"). Nell'iscrizione, vanno indicati: • le vostre generalità, • il Comune nel quale intendete esercitare il diritto di voto. Quale Comune di voto potete designare uno dei vostri Comuni di origine o di precedente domicilio. I Cantoni sono liberi di istituire un catalogo elettorale centralizzato per Svizzeri all'estero. Se questo fosse il caso del vostro Cantone, il vostro voto sarebbe conteggiato non nel Comune da voi designato, bensì nel Comune in cui si trova il catalogo centralizzato. La vostra rappresentanza vi dirà in quali Cantoni è stato introdotto tale catalogo. Conferma della registrazione II Comune di voto da voi designato vi confermerà per iscritto l'avvenuta registrazione nel catalogo dei votanti. Il Comune di voto da voi designato non potrà essere mutato fintanto che rimarrete registrati presso la stessa rappresentanza. 2. Conferma della registrazione Prima dello scadere del termine di quattro anni dal vostro primo annuncio, dovete confermare la vostra iscrizione in uno dei modi seguenti: • dandone comunicazione scritta o personalmente al vostro Comune di voto, oppure • annunciando alla rappresentanza Svizzera un cambiamento di domicilio all'interno della circoscrizione consolare, oppure • firmando validamente un'iniziativa o una domanda di referendum federali. Dopo ogni rinnovo siete tenuti a confermare nuovamente la vostra iscrizione prima dello scadere del termine di quattro anni. Direzione politica DP Servizio degli Svizzeri all’estero Bundesgasse 32, 3003 Berna Tel. +41 31 324 23 98, Fax +41 31 324 23 60 E-Mail : [email protected] www.eda.admin.ch/asd agosto 2007 / BDK Dal 1o agosto 2002 il vostro Comune di voto è tenuto a trasmettervi almeno una volta l’anno assieme alla documentazione di voto anche una dichiarazione per il rinnovo della vostra iscrizione nel registro di voto, pronta per la firma. Se desiderate rinnovare la vostra iscrizione, potete compilare il formulario e firmarlo indicando la data. Il formulario va quindi rispedito al vostro Comune di voto. Siete liberi di spedirlo assieme al materiale di voto oppure separatamente. Anche se il formulario vi è trasmesso una volta l'anno, siete tenuti a rinnovare la vostra iscrizione soltanto una volta ogni quattro anni. Potete pertanto scegliere se compilare il formulario ogni anno oppure no. Come sinora, il vostro Comune di voto vi darà conferma diretta dell’avvenuto rinnovo dell’iscrizione. Se omettete di rinnovare la vostra iscrizione nei quattro anni, verrete stralciati dal catalogo elettorale. Potrete però riscrivervi in ogni momento. 3. Spedizione del materiale di voto Prima di ogni elezione o votazione federale riceverete per posta dal vostro Comune di voto il materiale di voto ufficiale e le spiegazioni del Consiglio federale. Avete diritto di ricevere il materiale di voto in una delle tre lingue ufficiali (italiano, francese, tedesco), pur se essa non costituisce la lingua ufficiale del Comune di voto in questione. Segnalate eventuali richieste in tal senso al momento dell'iscrizione. Il Comune di voto deve organizzare l'invio in modo che non venga messa a rischio la tempestività del voto. 4. Informazioni Oltre alle spiegazioni ufficiali del Consiglio federale, anche la "Gazzetta Svizzera", la "Schweizer Revue" e swissinfo/RSI informano ampiamente sulle elezioni e sugli oggetti in votazione. 5. Partecipazione a votazioni o a elezioni a) Dall'estero Inserite la vostra scheda nella busta di voto, richiudete quest'ultima e inseritela a sua volta, con l'eventuale certificato cantonale di capacità elettorale, nella busta di recapito. Affrancate questa busta e inviatela per posta al vostro Comune di voto. Le prescrizioni di voto possono differire da Cantone a Cantone. Leggete dunque attentamente le istruzioni impartite dal vostro Comune di voto. Ricordatevi che la Confederazione non può garantire il buon funzionamento delle poste straniere. II rischio di un arrivo ritardato del materiale di voto al vostro indirizzo, oppure della scheda al vostro Comune di voto, è dunque a vostro carico. b) In Svizzera Qualora al momento delle votazioni soggiorniate in Svizzera, potete recarvi personalmente alle urne o votare per corrispondenza. Se intendete recarvi personalmente alle urne, la comunicazione del vostro soggiorno in Svizzera deve però pervenire al vostro Comune di voto almeno sei settimane prima della votazione, in modo che sia possibile preparare il materiale di voto. Dovete inoltre ritirare il materiale di voto durante le ore di apertura degli sportelli. 6. Firma di iniziative e di domande di referendum federali Se desiderate firmare iniziative e domande di referendum federali, potete richiedere il materiale direttamente al comitato di iniziativa o di referendum interessato e firmarle all'estero. È ancora più facile su Internet. Gli indirizzi corrispondenti sono i seguenti: http://www.admin.ch/ch/i//pore/vi/vis_1_3_1_1.html (per iniziative) http://www.admin.ch/ch/i//pore/rf/ref_1_3_2_1.html (per referendum) Sull'elenco delle firme dovete aggiungere alle generalità il vostro Comune di voto e il relativo Cantone; come domicilio vale il vostro indirizzo all'estero. Durante un soggiorno in Svizzera, potete anche firmare l'elenco delle firme nel vostro Comune di voto. In questo caso dovete tuttavia indicare come domicilio il vostro indirizzo all'estero. La "Gazzetta Svizzera" e la "Schweizer Revue" pubblicano regolarmente gli indirizzi dei diversi comitati di iniziativa e di referendum. 2/3 7. Abitate nel Principato del Liechtenstein? Il voto degli Svizzeri nel Principato del Liechtenstein è regolato diversamente, in quanto alla rappresentanza svizzera subentra l'Ufficio cantonale dei passaporti, Oberer Graben 32, CH-9000 San Gallo. Tuttavia, il principio del voto per corrispondenza e la procedura rimangono invariati. Avvertenza importante In certi Stati, la partecipazione alla vita politica di un altro Stato può implicare sanzioni e, per le persone aventi doppia nazionalità, la perdita della nazionalità di tale Stato. La vostra rappresentanza diplomatica o consolare potrà fornirvi indicazioni supplementari. Informazioni vincolanti in proposito possono però essere rilasciate unicamente dalle autorità del vostro Stato di residenza. Avete altre domande? Le rappresentanze svizzere all'estero e il Servizio degli Svizzeri all'estero/DFAE, Bundesgasse 32, CH-3003 Berna, [email protected], sono a vostra disposizione per ulteriori informazioni. DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI Servizio degli Svizzeri all'estero 3/3