TFR E FONDI PENSIONE COSA CAMBIA PER LE AZIENDE
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TFR E FONDI PENSIONE COSA CAMBIA PER LE AZIENDE
TFR E FONDI PENSIONE COSA CAMBIA PER LE AZIENDE di Patrizia Della Serra Risorse Umane >> Fondi pensione www.intesasanpaoloimprese.com Sommario Premessa ..............................................................................................3 Il Tfr fino al 31 dicembre 2006 .................................................................4 Il Tfr dall'1 gennaio 2007 .........................................................................4 Agevolazioni fiscali per i versamenti volontari ad un fondo pensione ..............6 Glossario ...............................................................................................8 Pagina 2 di 8 www.intesasanpaoloimprese.com Premessa La previdenza complementare nasce nel 1993 con lo scopo di costituire una seconda pensione da aggiungere a quella di base erogata dagli enti di previdenza, in vista della sua progressiva perdita della capacità di assicurare rendite sufficienti a conservare il tenore di vita goduto durante il periodo lavorativo. Fino al 31 dicembre 2006 i fondi pensione potevano essere finanziati solo con i contributi del datore di lavoro e/o del lavoratore, il quale ultimo poteva scegliere di versare anche quote del proprio Trattamento di fine rapporto (da ora in avanti solo Tfr). Il D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, in vigore dall’1 gennaio 2007, introduce la possibilità di finanziare i fondi pensione con il solo Tfr maturando dall’1 gennaio 2007 dei lavoratori subordinati del settore privato. Il Tfr è un istituto previdenziale previsto dall’art. 2120 del codice civile che consiste nell’obbligo, posto a carico del datore di lavoro, di accantonare annualmente una somma di denaro1 da corrispondere al lavoratore subordinato al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La misura dell’accantonamento, oltre ad essere prevista dal primo comma della disposizione suddetta, è stabilita anche dal principio contabile internazionale IAS 192 ma soltanto per i soggetti indicati dal D. Lgs. del 28 febbraio 2005, n. 38, e precisamente per: • • • • le società quotate; gli istituti di credito ed intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca di Italia e dell’ISVAP; le società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico; le società che redigono il bilancio consolidato, diverse da quelle indicate ai punti precedenti e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex articolo 2435 bis del codice civile. Nell’elenco delle categorie obbligate rientrano anche le società controllate, anche se non quotate in borsa, incluse nell’area di consolidamento. La riforma suddetta ha portato alcune novità contabili e fiscali rispetto alla disciplina vigente al 31 dicembre 2006. 1 Ai sensi del 1° comma dell’art. 2120 del c.c. «Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5 (…)»; successivamente il 4° comma della stessa disposizione di legge prevede una rivalutazione della quota maturata al 31 dicembre di ogni anno con l’applicazione di un tasso fisso dell’1,5% e di un tasso variabile pari al 75% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. 2 Lo Ias 19 denominato «Benefici per i dipendenti» disciplina il trattamento contabile che un’impresa deve utilizzare per contabilizzare i benefici erogati ai dipendenti. Il principio contabile individua varie tipologie di benefici a cui hanno diritto i dipendenti nell’ambito di un rapporto di lavoro, prevedendo per ciascuna di essa, specifiche regole di rilevazione e valutazione nonché l’informazione integrativa. Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, il principio lo contempla tra i piani a benefici definiti. Da ciò consegue che il calcolo per l’accantonamento del Tfr deve essere effettuato con una valutazione di tipo attuariale utilizzando un tasso di sconto individuato in base ai criteri indicati nel principio medesimo. Pagina 3 di 8 www.intesasanpaoloimprese.com IL TFR FINO AL 31 DICEMBRE 2006 Per il lavoratore la liquidazione del Tfr, percepita alla data di cessazione del rapporto di lavoro, rappresenta una retribuzione differita il cui trattamento tributario è quello della cosiddetta tassazione separata previsto dall’art. 19 del D.p.r. del 22 dicembre 1986 n. 917 (Tuir); per il lavoratore, detto trattamento risulta più conveniente rispetto alla tassazione ordinaria in quanto consente di tassare la liquidazione con un’aliquota media dei cinque anni precedenti l’anno di percezione senza farla concorrere insieme ad altri redditi, evitandosi in tal modo l’applicazione delle aliquote più alte in sede di dichiarazione annuale. Per il datore di lavoro invece, la liquidazione futura del Tfr rappresenta un debito a medio/lungo termine nei confronti del dipendente; mentre l’accantonamento annuale al Tfr rappresenta un costo deducibile nell’anno di competenza. Da un punto di vista contabile, l’accantonamento annuale va registrato contemporaneamente alle voci: B)9)c) del conto economico; C) del passivo dello Stato Patrimoniale. La voce del passivo sarà annullata alla data del pagamento della liquidazione del Tfr. Da un punto di vista fiscale, ai sensi dell’art. 105 del Tuir, l’accantonamento è deducibile nei «limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti». In altre parole, l’accantonamento determinato ai sensi dell’art. 2120 del codice civile è interamente deducibile dal reddito di impresa del datore di lavoro; mentre quello determinato secondo la procedura prevista dal principio contabile IAS 19 potrebbe non essere interamente deducibile per il datore di lavoro; ciò si verificherebbe nel caso in cui la quota accantonata secondo il principio IAS fosse superiore a quella calcolata secondo la normativa civilistica. In tal caso l’eccedenza indeducibile andrebbe recuperata a tassazione mediante apposita variazione in aumento3. Nel caso contrario, cioè nell’ipotesi in cui l’accantonamento effettuato secondo lo IAS fosse inferiore all’accantonamento civilistico allora sarebbe una facoltà del datore, che è obbligato ad applicare i principi IAS, effettuare una deduzione extracontabile ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), dello stesso Tuir, utilizzando il prospetto EC del modello di dichiarazione dei redditi. In tal modo sarebbe assicurata la stessa deducibilità prevista per gli accantonamenti civilistici. IL TFR DALL’ 1 GENNAIO 2007 Il Tfr maturato fino al 31 dicembre 2006, rimane in azienda e continuerà ad essere gestito con le regole esposte al paragrafo precedente; invece il Tfr che maturerà dal 1° gennaio fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro sarà gestito con regole diverse a seconda che sia destinato ad un fondo pensione o che non lo sia secondo il dettato del D.Lgs. n. 252/2005. La scelta spetta al lavoratore che, a partire dal 1° gennaio ed entro il 30 giugno dell’anno in corso, ovvero entro sei mesi per i lavoratori assunti dal 1° gennaio, può: • • 3 operare una scelta espressa; non effettuare alcuna scelta. Risoluzione Ministeriale n. 133/E del 16 novembre 2006 Pagina 4 di 8 www.intesasanpaoloimprese.com Ipotesi a): il lavoratore opera una scelta Il lavoratore, utilizzando il modulo Tfr1 (riservato a chi era già in azienda al 31 dicembre 2006) e Tfr2 (dedicato ai neo assunti dal 1° gennaio), può scegliere: • • di destinare il Tfr alla previdenza complementare; di lasciare il Tfr in azienda. Il lavoratore sceglie in favore del fondo di previdenza La scelta in favore del fondo di previdenza complementare è irrevocabile, vale a dire che una volta fatta il lavoratore non può più decidere di lasciare il Tfr in azienda. Tale scelta comporta che alla data di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore non ha una liquidazione dal datore di lavoro ma una prestazione pensionistica del fondo che ha scelto lui stesso. Per il lavoratore la tassazione della prestazione pensionistica è fiscalmente più vantaggiosa rispetto alla tassazione separata prevista per la liquidazione del Tfr; infatti, basti pensare che i rendimenti della gestione del fondo pensione (cioè i plusvalori) sono soggetti all’imposta sostitutiva dell’11% ex art. 14 del D. Lgs. 21 aprile 1993 n. 124. La parte imponibile della prestazione, invece, in base alla disposizione dettata dal comma 6°, dell’art. 11 del D.Lgs. n. 252/2005 è tassata con l’aliquota del 15% se la partecipazione al fondo è inferiore a quindici anni; poi, la tassazione scende dello 0,3% ogni anno successivo il quindicesimo fino ad arrivare ad una riduzione massima del 6%. Perciò dopo trentacinque anni di partecipazione al fondo l’aliquota diventa il 9%. Invece la tassazione separata è determinata con le aliquote di imposta previste dall’art. 13 del Tuir che sono più alte di quelle suddette (attualmente la aliquota minima è del 23%). Per il datore di lavoro l’accantonamento non è più imputato alla voce «trattamento di fine rapporto» ma va iscritto tra i debiti a breve in quanto deve essere versato mensilmente al fondo pensione designato dal lavoratore; l’accantonamento è comunque deducibile ai sensi dell’art. 105 del Tuir. Da un punto di vista contabile, l’accantonamento periodico va registrato contemporaneamente alle voci: B)9)d) del conto economico; D)13) del passivo dello Stato Patrimoniale4. La voce inserita nel passivo dello Stato Patrimoniale sarà annullata al momento del versamento al fondo pensione della somma accantonata. Il lavoratore sceglie di lasciare il Tfr in azienda Nel caso in cui il lavoratore scelga di lasciare il Tfr in azienda, al termine del proprio rapporto di lavoro avrà diritto alla liquidazione così come accade nella disciplina vigente fino al 31 dicembre 2006. Se l’azienda occupa meno di 50 dipendenti il datore di lavoro continua ad accantonare la quota di competenza del Tfr e ad imputarla tra i debiti a medio/lungo termine con le modalità viste. Se l’azienda occupa più di 50 dipendenti l’accantonamento deve essere devoluto ad un apposito fondo istituito presso la Tesoreria dell’Inps. In tal caso l’accantonamento va imputato tra i debiti a breve nei confronti dell’Inps alle voci: B)9)d) del conto economico; D)13) del passivo dello Stato Patrimoniale. 4 In tal senso cfr. circolare Inps n. 70/07. Pagina 5 di 8 www.intesasanpaoloimprese.com Al termine del periodo lavorativo il lavoratore matura il diritto alla liquidazione che gli viene pagata dal datore di lavoro; perciò se questi occupa più di 50 dipendenti il pagamento della liquidazione è fatto in nome e per conto dell’Inps; da ciò consegue che al momento del pagamento il datore di lavoro iscrive contabilmente un credito nell’attivo dello Stato Patrimoniale nei confronti dell’Inps (che si chiuderà con la restituzione dell’anticipazione fatta). Il datore di lavoro, inoltre, deve concedere le anticipazioni5 quando il lavoratore con almeno otto anni di servizio ne faccia richiesta e la domanda sia giustificata dalle motivazioni indicate dall’art. 2120 del codice civile6. Se il datore occupa più di 50 dipendenti l’anticipazione è fatta per conto dell’Inps; pertanto, come per l’erogazione della liquidazione, contabilmente matura un credito nei confronti dell’ente citato che si annulla con la restituzione dell’anticipazione stessa. Ipotesi b): il lavoratore non opera una scelta Se il lavoratore non opera una scelta nei sei mesi di tempo concessi dal decreto n. 252/2005, si perfeziona in modo irrevocabile, l’istituto del silenzio-assenso ex art. 8 del decreto citato in favore del fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi7, salvo le diverse previsioni di accordi aziendali che individuano un fondo specifico. In mancanza di tali fondi il Tfr deve essere versato alla forma pensionistica complementare istituita presso l’Inps, FondInps. Il versamento degli accantonamenti da parte del datore di lavoro ha periodicità mensile e parte dal mese successivo a quello di scadenza dei sei mesi suddetti. Al FondInps non è possibile aderire in modo espresso ma solo con il silenzio-assenso. Da un punto di vista contabile e fiscale valgono le stesse considerazioni già fatte nel caso di scelta espressa in favore di un fondo pensione. AGEVOLAZIONI FISCALI PER I VERSAMENTI VOLONTARI AD UN FONDO PENSIONE I lavoratori possono decidere di versare al fondo Pensione, oltre il Tfr, dei contributi a proprio carico mediante trattenuta sullo stipendio effettuata dal datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta. Detti contributi sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore nell’anno in cui sono stati pagati (principio di cassa). I lavoratori possono decidere di versare al fondo Pensione, oltre il Tfr, dei contributi a proprio carico mediante trattenuta sullo stipendio effettuata dal datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta. In particolare, i contributi sono deducibili fino al doppio della quota di Tfr destinata al fondo con il tetto massimo non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e ad euro 5.164,57. Il limite del doppio della quota del Tfr non si applica per i soggetti iscritti al fondo pensionistico complementare entro il 28 aprile 1993 (c.d. vecchi iscritti ai fondi complementari); mentre nessun limite di deducibilità si applica agli iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 5 Le anticipazioni possono essere richieste anche al fondo pensione a cui aderisce il lavoratore, ai sensi del comma 7, dell’art. 11 del D. Lgs. n. 252/2005. 6 Il comma 8 dell’art. 2120 del codice civile recita: «La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile». 7 Se gli accordi o i contratti collettivi prevedono più di un fondo il Tfr è devoluto a quello a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. Pagina 6 di 8 www.intesasanpaoloimprese.com Infine, le somme versate alla previdenza complementare sono deducibili anche dal reddito complessivo del familiare di cui il lavoratore è fiscalmente a carico8 e che le ha sostenute. 8 Sono considerati fiscalmente a carico i contribuenti che nel periodo di imposta non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore ad euro 2.840,51. Pagina 7 di 8 www.intesasanpaoloimprese.com GLOSSARIO Fondi pensione I fondi pensione, in base alle loro modalità istitutive, si distinguono in fondi negoziali (o chiusi), fondi aperti, PIP di matrice assicurativa, fondi pensione preesistenti. I fondi negoziali sono istituiti grazie ad accordi collettivi tra i lavoratori ed i datori di lavoro; i fondi aperti sono istituiti direttamente da banche, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio; i Piani Individuali Pensionistici (PIP o FIP) sono forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita; le forme pensionistiche preesistenti sono rappresentate da quei fondi pensione che già operavano al momento della entrata in vigore della prima normativa sui fondi pensione. FondInps Si tratta di un fondo autonomo rispetto all’ente Inps in quanto dotato di un patrimonio autonomo sul quale non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell’Inps. Il periodo di permanenza al fondo è di almeno un anno, trascorso il quale il lavoratore può trasferire la posizione contributiva ad un altro fondo. La permanenza minima ad un fondo pensione scelto espressamente dal lavoratore è, invece, di due anni. . Documento reperibile, assieme ad altre monografie, nella sezione Dossier del sito http://www.intesasanpaoloimprese.com/ Documento pubblicato su licenza di WKI - Ipsoa Editore Fonte: Amministrazione & Finanza Quindicinale di gestione, pianificazione e controllo aziendale, Ipsoa Editore Copyright: WKI - Ipsoa Editore Pagina 8 di 8 www.intesasanpaoloimprese.com