Esonero contributivo triennale - NASPI

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Esonero contributivo triennale - NASPI
Esonero contributivo triennale
Nuova Assicurazione Sociale per
l’Impiego - NASPI
• API Torino
• 5 marzo 2015
• Beniamino Gallo
Esonero triennale per le assunzioni a
tempo indeterminato
 Il legislatore si è posto l’intento di far diventare il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato la forma
contrattuale primaria.
 Sotto l’aspetto contributivo persegue l’obiettivo
concedendo un esonero dal versamento dei
contributi per i primi tre anni.
 Si tratta di una misura di forte impatto sociale ed
economico per la quale sono state introdotte
deroghe all’applicazione del «Quadro generale» per
la concessione degli incentivi all’occupazione.

Fonti: Legge 191/2014 commi 118-122. Circolare Inps n. 17/2015.
Messaggio n. 1144/2015.
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Datori di lavoro ammessi
Tutti i datori di lavoro privati sia imprenditori che non
imprenditori, compresi:
 Professionisti;
 Associazioni ONLUS;
 Associazioni di categoria
 Datori di lavoro agricoli per impiegati, quadri e dirigenti;
 Enti pubblici economici;
 ….
Soggetti esclusi
 Amministrazioni pubbliche (Amministrazioni dello Stato,
Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Enti
pubblici non economici, ….)
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Per chi spetta l’esonero
L’esonero spetta per l’assunzione, nel periodo dal
1.1.2015 al 31.12.2015, di lavoratori :
 Che nei sei mesi precedenti non siano stati occupati con
contratto a tempo indeterminato, compresi:
 Il contratto di apprendistato;
 Il contratto di lavoro domestico.
 per l’associazione in cooperativa con
L’esonero
spetta
anche:
rapporto di lavoro subordinato;
 Per le assunzioni di dirigenti e con
contratto di lavoro ripartito.
 per le assunzioni a tempo indeterminato a
scopo di somministrazione.
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Per chi spetta l’esonero
Sono esclusi i lavoratori assunti con contratto
intermittente
Rapporti di
lavoro a tempo
parziale
Lavoratori in
forza tra il 1
ottobre e il 31
dicembre 2014
L’incentivo spetta ma deve essere
riproporzionato in base alla
percentuale di part time concordata.
L’esonero non è ammesso per le
assunzioni di lavoratori che erano alle
dipendenze del datore di lavoro che
assume, a tempo indeterminato nel
periodo indicato. La preclusione opera
anche se il lavoratore era in forza ad
azienda con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti o in
rapporto di collegamento o controllo
con chi assume.
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Per chi spetta l’esonero
Lavoratori
per i quali il
beneficio è
già stato
fruito in
precedenza
Cumulo dei
benefici
L’esonero non spetta per l’assunzione
di lavoratori per i quali il beneficio sia
già stato usufruito in relazione a una
precedente assunzione a tempo
indeterminato (qualunque sia stata la
sua durata, anche inferiore al triennio),
da parte del medesimo datore di
lavoro.
In caso di assunzione di lavoratore, già
utilizzato mediante un contratto di
somministrazione si applica il
principio del cumulo degli incentivi
sommando i periodi in cui il lavoratore
ha prestato la sua opera direttamente a
favore del datore di lavoro con i periodi
in cui è stato occupato indirettamente.
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Per chi spetta l’esonero
Trasformazione di un precedente rapporto a termine
Il beneficio spetta anche in caso di trasformazione a
tempo indeterminato di un rapporto a termine.
E’ necessario però che alla data della trasformazione
siano presenti le condizioni previste, tra le quali
l’assenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
nei sei mesi precedenti la trasformazione.
La trasformazione dovrebbe comportare anche il
recupero del contributo aggiuntivo del 1,4%.
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Datori di lavoro agricoli
Disciplina
generale
La disciplina generale si applica anche ai
datori di lavoro agricoli per le assunzioni di:
 Impiegati;
 Quadri;
 Dirigenti.
 Per l’assunzione di operai a tempo
Disciplina
specifica
per il
settore
agricolo
indeterminato, l’esonero è riconosciuto:
 Per i lavoratori che nell’anno 2014 non
siano stati occupati a tempo
indeterminato presso qualsiasi datore
di lavoro;
 Per lavoratori occupati a tempo
determinato per un numero di
giornate inferiori a 250 nell’anno
2014.
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Durata e misura dell’esonero
L’esonero spetta per 36 mesi dalla
data di assunzione o di
trasformazione a tempo indeterminato
E’ pari al 100% dei contributi a carico del
datore di lavoro, con esclusione:
 Dei premi INAIL;
 Del versamento al Fondo di tesoreria;
 Del contributo dovuto ai Fondi di solidarietà
bilaterali, compreso il Fondo residuale
La quota del lavoratore è dovuta per intero
La misura del beneficio spettante non può superare
l’importo annuo di € 8.060, da riproporzionare in caso
di part time.
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Modalità di recupero del beneficio
Il recupero del beneficio è frazionato in quote mensili
pari a € 671,66 (€ 8.060/12). Per le assunzioni o
cessazioni nel corso del mese il valore giornaliero è pari
a € 22,08 (€ 8.060/365).
Se il beneficio supera il tetto mensile è possibile
recuperarlo solo se nei mesi precedenti è stata fatta una
riduzione inferiore al tetto.
 Il metodo di calcolo introdotto dall’Inps comporta che
in alcuni mesi si debba pagare una quota di
contributi anche se si prevede che complessivamente
nell’anno non sarà superato il tetto degli 8.060 euro.
 Saranno quindi necessarie operazioni di
conguaglio che l’Inps non ha ancora previsto.
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Modalità di recupero del beneficio
Esempio
Per aprile, maggio e giugno il datore di lavoro recupera
solo € 500,00 mensili, maturando un credito mensile di €
171,66; a luglio, a fronte di una contribuzione dovuta di
€ 900,00, può recuperare tutto l’importo, sebbene
superiore alla soglia mensile di € 671,66, in quanto, per
l’eccedenza di € 228,34 ha accumulato un credito
sufficiente, pari a € 518,94 (€ 171,66 X 3).
Qualora invece avesse recuperato mensilmente € 600,
avrebbe maturato un credito pari a € 214,98 (€ 71,66 X
3). In tal caso può recuperare l’eccedenza mensile solo
fino a € 214,98 e deve versare la differenza, pari a €
13,36 anche se prevede che nei mesi successivi il tetto
mensile non sarà raggiunto.
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Condizioni
 I benefici contributivi sono
Regolarità
contributiva
Diritto di
precedenza
subordinati al regolare versamento
dei contributi (possesso del DURC
interno) e all’assenza di sanzioni
comminate per la violazioni delle
norme a tutela delle condizioni di
lavoro.
 Non si applica il diritto di
precedenza del lavoratore.
 L’esonero spetta anche quando
l’assunzione dipende da un obbligo
legale o contrattuale.
 L’esonero non spetta in caso di violazione del
diritto di precedenza.
B. Gallo
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Condizioni
Rispetto del Quadro generale per gli incentivi
 Gli incentivi non spettano quando il datore di lavoro abbia

in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale.
Salvo nei casi in cui le assunzioni siano finalizzate
all’acquisizione di professionalità sostanzialmente
diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano
effettuate presso una diversa unità produttiva.
Compatibilità con le norme U.E. sugli aiuti di Stato
 L’incentivo è compatibile con la normativa U.E. sugli
aiuti di Stato in quanto si tratta di una misura
generalizzata. Non è quindi subordinato né all’incremento
occupazionale né alla regola «de minimis»
B. Gallo
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Cumulabilità con altri incentivi
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o
riduzioni di natura contributiva; è
cumulabile invece con altri incentivi di
natura economica.
Beneficio
Cumulabilità
Assunzione disoccupati da oltre 12
mesi con più di 50 annidi età:
Riduzione del 50% contributi a carico
datore di lavoro per 18 mesi.
Non cumulabile
Donne prive di impiego da 6 mesi
(residenti in aree svantaggiate), ovvero
24 mesi nelle altre aree: Riduzione
del 50% contributi a carico datore di
lavoro per 18 mesi.
Non cumulabile
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Cumulabilità con altri incentivi
Beneficio
Cumulabilità
Assunzione dalle liste di mobilità:
Contributi come per gli
apprendisti per 18 mesi, più 50%
indennità di mobilità residua, se il
lavoratore ne aveva diritto
Non cumulabile con il
beneficio contributivo.
Cumulabile con il beneficio
economico del 50%.
Assunzione lavoratori percettori
di ASPI
Cumulabile
Assunzione disabili:
Cumulabile
Lavoratori Under 30
Cumulabile
Giovani genitori
Cumulabile
Garanzia giovani
Cumulabile
Giovani assunti in agricoltura
Cumulabile
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Come accedere all’incentivo
Datori di lavoro in genere
E’ sufficiente chiedere mediante in Cassetto bidirezionale
l’attribuzione del codice di autorizzazione «6Y».
Datori di lavoro agricoli
1. Prenotano il beneficio sul sito dell’Inps;
2. Entro 3 giorni l’Inps comunica telematicamente
l’accettazione della richiesta;
3. Entro i 14 giorni lavorativi successivi all’autorizzazione
il datore di lavoro deve assumere l’operaio.
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Nuova Assicurazione Sociale per
l’Impiego - NASPI
 A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita la NASPI in
sostituzione dell’ASPI che essa di applicarsi al 30 aprile
2015.
 Le nuove regole di funzionamento attengono
esclusivamente ai requisiti e alla durata della
prestazione.
 Sono mantenute intatte le regole di finanziamento
dell’ASPI.
 Alla NASPI si applicano tutte le disposizioni già emanate
per l’ASPI, compatibili con il nuovo quadro normativo.
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Condizioni particolari
La NASPI è riconosciuta ai lavoratori che si trovino
nelle seguenti condizioni
 Abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione
 Abbiano i seguenti requisiti:
 Siano in stato di disoccupazione (ai sensi del Dlgs n.
181/2000)
 Possano far valere nei quattro anni antecedenti il
licenziamento, almeno 13 settimane di contributi.
 Possano far valere almeno trenta giorni di effettivo
lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo
di disoccupazione.
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Requisiti
Lavoratori esclusi
Lavoratori cessati per dimissioni
Salvo dimissioni per giusta causa (lavoratrici
madri, mancato pagamento della retribuzione
ecc.)
Lavoratori cessati per risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro
Salvo quando la stessa sia intervenuta
nell’ambito della procedura di conciliazione di cui
all’art. 7 della Legge n. 604/1966
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Importo del trattamento NASPI
Si tiene conto della retribuzione media mensile imponibile ai fini
previdenziali degli ultimi QUATTRO ANNI, comprensiva degli
elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive.
E’ rapportata alla retribuzione media mensile ed è pari:
 Al 75% se la retribuzione media mensile è pari o inferiore a €
1.195 (importo per il 2015)
 Al 75% fino allo scaglione di € 1.195 più il 25% del differenziale
tra la retribuzione media mensile e € 1.195
 Entro il tetto massimo mensile di € 1.300 per il 2015,
annualmente rivalutato.
 Per i soci delle coop DPR 602/70 la misura è allineata a quella
degli altri lavoratori.
L’importo viene ridotto del 3% al mese, a partire dal 4° mese
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Durata del trattamento NASPI
Per i nuovi eventi di
disoccupazione verificatisi
dal 1/5/2015
La durata non è più stabilita in base
all’età del lavoratore ma all’anzianità
contributiva del lavoratore.
Per gli eventi di cessazione fino al 31.12.2016, la durata
è pari alla metà delle settimane di contribuzione negli
ultimi quattro anni: massimo 24 mesi.
Per gli eventi di cessazione dal 1.1.2017 la durata
massima è di 78 settimane (18 mesi).
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Termini di presentazione domanda
La domanda
va presentata
all’INPS
La
prestazione
spetta
Esclusivamente in via telematica
Entro 68 giorni dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
Dall’ottavo giorno successivo alla
data di cessazione dell’ultimo
rapporto di lavoro se la domanda è
presentata entro 8 giorni dalla
cessazione
OVVERO
Dal giorno successivo a quello in
cui sia stata presentata la domanda
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Confronto ASPI – NASPI - Mobilità
Lavoratore con 48 anni di età, con retribuzione media lorda di
€ 2.500, che negli ultimi 4 anni ha sempre lavorato
Anno 2015
Prestazione
Durata
Importo
Anno 2016
Durata
totale
ASPI (licenziamenti
Importo
totale
10 mesi
10.978,35
-
-
24 mesi
22.345,01
24 mesi
22.345,01
18 mesi
18.808,38
12 mesi
13.196,40
fino al 30.4.2015)
NASPI (licenziamenti
dal 1 maggio 2015)
Mobilità – Centro
nord
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Confronto ASPI – NASPI - Mobilità
Lavoratore con 55 anni di età, con retribuzione media lorda di
€ 2.500, che negli ultimi 4 anni ha sempre lavorato
Anno 2015
Prestazione
Durata
Importo
Anno 2016
Durata
totale
ASPI (licenziamenti
Importo
totale
16 mesi
16.934,70
-
-
24 mesi
22.345,01
24 mesi
22.345,01
24 mesi
24.420,36
18 mesi
18.808,38
fino al 30.4.2015)
NASPI (licenziamenti
dal 1 maggio 2015)
Mobilità – Centro nord
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Contributi figurativi
Per il periodo di fruizione della NASPI, sono riconosciuti
contributi figurativi nella misura settimanale
pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini
previdenziali degli ultimi 4 anni
I contributi figurativi sono riconosciuti entro un importo
massimo di € 1.820 mensili per l’anno 2015 (1,4 volte
l’importo massimo mensile della prestazione NASPI). Sono utili
per il diritto e per la misura
Attenzione:
essi NON sono utili ai fini del conseguimento del diritto
quando la norma richieda il computo della sola contribuzione
effettivamente versata
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Richiesta di anticipazione
Il lavoratore con diritto alla NASPI può chiedere la
liquidazione degli importi del relativo trattamento, pari
al numero di mensilità non ancora percepite.
Al fine di:
 Intraprendere un’attività di lavoro autonomo
 Avviare un’attività in forma di auto impresa o micro
impresa
 Associarsi in cooperativa sottoscrivendo una quota di
capitale.
Il lavoratore deve presentare richiesta entro 30
giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.
Se si rioccupa prima della scadenza teorica del
periodo spettante, deve restituire l’anticipazione
ottenuta, salvo il caso di rioccupazione in cooperativa.
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Compatibilità NASPI - Lavoro
La fruizione dell’indennità è condizionata alla permanenza
dello stato di disoccupazione
In caso di nuova
occupazione
SUBORDINATA, l’indennità
è sospesa d’ufficio fino ad
un massimo di 6 mesi.
In caso di svolgimento di
attività autonoma
l’interessato deve
avvisare l’Inps
dichiarando il reddito che
prevede di ricavare
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Al termine di un periodo di
sospensione di durata inferiore a
sei mesi, l’indennità riprende a
decorrere dal momento in cui era
rimasta sospesa
L’INPS ridurrà la NASPI di un
importo pari all’80% dei proventi
preventivati per i redditi fino a €
4.800. Al momento della
presentazione della dichiarazione
dei redditi verranno effettuati i
conguagli necessari.
Se il reddito supera € 4.800 si
perde l’ASPI
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Decadenza dal trattamento
Il lavoratore decade dal trattamento in caso di:
 Perdita dello stato di disoccupazione
 Inizio di un’attività in forma autonoma senza che il
lavoratore effettui la comunicazione preventiva
 Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato
 Acquisizione del diritto all’assegno ordinario di
invalidità, sempre che il lavoratore non opti per
l’indennità erogata dall’ASPI
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