1. I FIGLI DI GENITORI DETENUTI

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1. I FIGLI DI GENITORI DETENUTI
1. I FIGLI DI GENITORI DETENUTI
56. Il Comitato raccomanda che l’Italia
proceda a uno studio sulla situazione
relativa al diritto dei bambini con genitori
detenuti a vivere in un ambiente familiare,
al fine di garantire relazioni personali,
servizi
adeguati
e
un
sostegno
appropriato, in armonia con quanto
previsto all’articolo 9 della Convenzione.
CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 56
Con lo sguardo rivolto ai diritti dei bambini ogni
anno cerchiamo di dare conto di come si
muova la situazione che li coinvolge in ambito
penitenziario, quando in qualità di ospiti
temporanei visitano il genitore detenuto o
quando come “detenuti liberi” vivono con le
madri detenute, un ossimoro questo che però
va ricordato quando si parla di diritti
dell’infanzia, talvolta in antitesi con le regole
del sistema penitenziario. È questo lo spirito
con cui nel 2014 è stata redatta la prima
“Carta dei figli dei genitori detenuti –
Protocollo d’Intesa”1, indicando una strada
che, ai fini della convivenza, riconosca
formalmente sia il diritto dei minorenni, sia il
diritto alla genitorialità del tutore detenuto. A
un anno dalla firma di questa Carta, la realtà
non è ancora mutata in modo sensibile. Si
sottolinea la presenza tra i firmatari, oltre che
dell’Autorità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza, anche di un rappresentante del
Terzo Settore, che può fare da ponte tra le
ONG italiane e quelle europee, confrontando
e diffondendo buone pratiche e portando la
cultura dei diritti della CRC in questo specifico
ambito. La Carta è stata utilizzata per
sensibilizzare la magistratura di sorveglianza,
gli operatori penitenziari dell’Emilia Romagna
e, in generale, tutti i provveditorati
1
Protocollo firmato a Roma il 21/03/2014:
http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/B%20Protocol
lo%20d%27Intesa%20Giustizia_def_0.pdf.
dell’Amministrazione Penitenziaria, durante
un seminario nazionale di aggiornamento sul
tema dei permessi premio, affinché i figli di
minore età possano godere della presenza dei
genitori detenuti nei momenti rilevanti della
loro vita. Scorrendo gli otto articoli che ne
costituiscono l’impianto, si affrontano tutti i
nodi critici che riguardano i figli di genitori
detenuti in visita agli Istituti Penitenziari, ma
anche i ragazzi detenuti negli Istituti Penali
minorili e, non ultimo, il tema dei figli che
vivono con le madri detenute.
L’art. 3 della CRC è alla base delle linee guida
della citata Carta e richiede alle Autorità
Giudiziarie che venga rispettato l’interesse
superiore
del
fanciullo,
tenendo
in
considerazione i diritti e le esigenze dei figli di
minore età della persona arrestata o fermata,
al momento della decisione dell’eventuale
misura cautelare cui sottoporla, dando priorità,
laddove possibile, a misure alternative alla
custodia cautelare in carcere. Diversamente,
la sfida è creare un ambiente carcerario
che accolga adeguatamente i bambini,
trovando il giusto equilibrio tra le esigenze
di sicurezza e i buoni contatti familiari
(condizioni di visita flessibili, sala visite che
consenta una certa libertà di movimento e
privacy alla famiglia, ambiente accogliente per
i bambini). Questo problema non è risolvibile
solo con l’ausilio di spazi adeguati, quanto
piuttosto con una formazione degli operatori
penitenziari in grado di valorizzare gli aspetti
relazionali e di cura del detenuto in quanto
persona, e in questo non diverso dai suoi
familiari. Una trasformazione profonda che
annullerebbe le differenze di approccio tra
liberi e detenuti, se non per la limitazione della
libertà del condannato.
8orapportodiaggiornamento2014-2015
I Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia
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È importante consentire al genitore l’utilizzo
dello strumento dei permessi premio (art. 30
O.P., comma 2), non solo in circostanze
luttuose, ma anche per consentirgli di
presenziare ai momenti importanti della vita
dei figli, come il primo giorno di scuola, la
recita, il saggio, le festività, la laurea, il
compleanno etc.
Devono essere assicurate ai detenuti, ai loro
parenti e ai loro figli, le informazioni
appropriate, aggiornate e pertinenti in ogni
fase del processo, dall’arresto al rilascio, in
merito alle procedure e alle possibilità di
rapporto fra loro e anche in merito alla
possibilità di ricevere assistenza prima,
durante e dopo il periodo di detenzione del
congiunto. È fondamentale che il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria e il
Dipartimento per la Giustizia Minorile
raccolgano sistematicamente i dati circa il
numero e l'età, ed eventuali altre
informazioni, sui minorenni i cui genitori siano
detenuti imputati, condannati o internati. Tali
statistiche dovranno poi essere rese
accessibili e pubbliche.
L’art. 7 della citata Carta affronta il tema
cruciale dei figli che vivono con le madri in
carcere, una disposizione volutamente
transitoria, che vuole affermare con forza la
necessità di escludere per i bambini la
permanenza sia negli istituti penitenziari, sia in
quelli a custodia attenuata (ICAM), e di
prevedere per il genitore misure alternative
alla detenzione o eventualmente privilegiare la
Casa Famiglia Protetta prevista dalla nuova
legge. Tuttavia tale fenomeno permane,
malgrado
l’approvazione
della
Legge
2
62/2011 , entrata in vigore pienamente solo
nel gennaio 2014 e ancora oggi al centro del
dibattito, in quanto la sua attuale applicazione
non pare risolutiva rispetto all’obiettivo di
escludere il carcere per i bambini. Infatti,
nonostante la legge vieti la carcerazione di
madri con figli di età fino a 6 o 10 anni, diversi
bambini vivono ancora oggi in strutture di
detenzione attenuata, quali le ICAM, e diversi
2
Per quanto riguarda l’iter legislativo che ha portato
all’approvazione di questa Legge, si rimanda alla scorsa
edizione di questo Rapporto
(http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/7o_rapporto_CRC.pdf).
di loro potrebbero invece essere accolti in
realtà alternative al carcere, che però l’attuale
politica ministeriale non sembra voler
promuovere. Per avere uno spaccato della
dimensione del fenomeno dei bambini
cresciuti in carcere riportiamo i dati ricevuti
dal Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria, aggiornati al 13/03/2015: le
detenute madri con prole al seguito sono 32 e
33 i bambini (di cui 5 sono in custodia presso
l’ICAM di Milano e 3 presso l’ICAM di
Venezia). Dei 5 bambini presenti all’ICAM di
Milano, 4 sono minori di tre anni e uno ha
un’età compresa tra i tre e i sei anni. Dei 3
bambini presenti all’ICAM di Venezia, 2 sono
minori di tre anni e uno ha un’età compresa tra
i tre e i sei anni.
Le ICAM in Italia sono 3: oltre alle due
strutture di Milano e Venezia è infatti operativa
anche quella di Senorbì in Sardegna, che al
momento è vuota e non ospita mamme con
bambini. In Sardegna, l’unica madre detenuta
con bambino è ospite della sezione nido della
Casa Circondariale di Sassari. Le detenute
madri in detenzione domiciliare provenienti
dallo stato di detenzione sono 18; quelle
provenienti dallo stato di libertà 93.
Come si vede, dunque, il problema è
numericamente davvero limitato e tuttavia non
si è ancora trovata una soluzione effettiva,
giacché lo Stato continua a investire nella
costruzione di ICAM, che non possono e non
devono essere la soluzione, in quanto:
• Molto onerosa la loro sostenibilità;
• Non sempre utilizzate (vedi quella di
Sernobì);
• Sono strutture di detenzione attenuata,
quindi non reali alternative al carcere;
• Essendo l’unica alternativa al carcere
tradizionale finiscono con l’accogliere anche
donne con bambini che potrebbero invece
beneficiare di altre misure ben più rispondenti
al principio di superiore interesse del minore.
3
Dati ricevuti dal Dipartimento per l’Amministrazione
Penitenziaria.
CapitoloIV
Le CFP devono essere gestite dal Terzo
Settore e istituite dagli Enti Locali; tuttavia,
mentre nella realizzazione di nuove ICAM4 lo
Stato, attraverso il Ministero della Giustizia, ha
investito molte risorse, per quanto riguarda le
Case Protette tutto tace. A quattro anni dalla
Legge 62/2011 e a due anni dal Decreto 8
marzo 2013, che ne dà l’onere in carico agli
Enti Locali, ancora non sono state realizzate
CFP e non sussiste la volontà politica di
realizzarne. Diverse azioni di sensibilizzazione
sono state promosse da ONG per chiedere
agli Enti Locali di assumersi le proprie
responsabilità e, in parallelo, al Ministero della
Giustizia di stornare parte dei fondi destinati
alle ICAM in favore delle Case Famiglia
Protette; ma tali richieste sono rimaste ad oggi
senza risposta.
4
Milano, Venezia, Cagliari, di prossima apertura Torino; un
altro progetto in stato avanzato di realizzazione è a Lauro, in
Gli ICAM, in considerazione di un numero così 73
basso di madri detenute, dovrebbero essere
ridotti e realizzati esclusivamente per
accogliere la detenzione femminile. Così
come
dovrebbe
essere
ulteriormente
modificato l’art. 2 della Legge 62/2011 – che
inserisce l’art. 21-ter rubricato come “visite al
minore infermo” che versi in pericolo di vita o
in gravi condizioni di salute, previa
autorizzazione del magistrato di sorveglianza
o, in caso d’urgenza, del direttore dell’istituto –
giacché non è specificato che la madre abbia
il diritto di assistere il figlio durante tutto il
periodo del ricovero in ospedale e la decisione
nel merito è lasciata alla discrezionalità del
magistrato di sorveglianza.
Ambiente familiare e misure alternative
Nonostante la riforma introdotta con la citata
Legge 62 del 21 aprile 2011, permangono
ancora molte criticità dovute al fatto che
continua a prevalere una logica securitaria
nella gestione del problema.
Benché infatti i numeri siano così bassi, il
legislatore dovrebbe essere spinto a trattare
questo argomento con urgenza, avendo
chiaro l’impatto devastante che la detenzione
comporta per un bambino, sotto il profilo
emotivo, sociale, relazionale, fisico e
psicologico.
Non è infatti accettabile che anche un solo
bambino varchi la soglia di un carcere e vi
debba crescere per i primi tre anni di vita, e
talvolta oltre, dato che, come si è visto, anche
bambini di età maggiore vivono all’interno
delle ICAM in situazioni di detenzione,
seppure attenuta. La legge del 2011 ha
introdotto dispositivi di esecuzione penale
differenziati: carcere per i reati più gravi,
custodia attenuta per quelli meno gravi (ICAM)
e Case Famiglia Protette (CFP) per tutti quelli
che, a vario titolo, non costituiscono una
minaccia sociale. Ma nei fatti l’unico istituto
che viene ad oggi promosso è l’ICAM, senza
alcun interesse per le Case Famiglia Protette
che esistono soltanto sulla carta.
Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:
1. Al Ministero della Giustizia di
destinare parte delle risorse previste per
gli ICAM agli Enti Locali a cui è in
carico la titolarità per le Case Famiglia
Protette, e dare così pienamente
seguito allo spirito della Legge 62/2011,
e che qualora i bambini siano residenti
in ICAM sia resa obbligatoria la
frequenza dell’asilo esterno;
2. Al Ministero della Giustizia –
Dipartimento
dell’Amministrazione
Penitenziaria e al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, di monitorare in
maniera adeguata la situazione familiare
delle persone detenute, mettere in luce i
servizi
attivati
e
programmare
concretamente politiche di sostegno,
prevedendo adeguati finanziamenti a
interventi del privato sociale;
Al Ministero della Giustizia – Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria e a tutti
i Provveditorati regionali, di adeguare le
strutture detentive e la loro organizzazione
interna in base a quanto previsto dal
Regolamento
di
esecuzione
dell’Ordinamento
Penitenziario,
Legge
230/2000, in particolare per quanto riguarda
Campania; per Roma si sta affermando un progetto di
trasformazione dell’attuale struttura che ospita la sezione nido
di Rebibbia Femminile.
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I Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia
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gli articoli 37 (inerente i colloqui) e 39
(inerente la corrispondenza telefonica), e di
destinare
attenzione
e
risorse
a
un’adeguata formazione del personale
addetto ai colloqui, nel rispetto dei diritti dei
figli delle persone detenute. A questo
riguardo, si raccomanda di prevedere un
sistema di monitoraggio affidato a una
figura indipendente ed esterna alle strutture
carcerarie,
come
l’Autorità Garante
nazionale e regionale per l’Infanzia e
l’Adolescenza