vinotiziario - Coldiretti Cuneo
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FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: L’Europa investe nelle zone rurali Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Misura 111.1 Sottoazione B) Informazione in campo agricolo ' VINOTIZIARIO ' del Servizio Vitivinicolo *** sommario del n. 1 del 5/01/2011 TELEMATIZZAZIONE VENDITE INTRACOMUNITARIE DOC LANGHE – NUOVO DISCIPLINARE, NUOVI VINI IMPIEGO AGRONOMICO FECCE - AGGIUNGERE SOLFATO FERROSO DOMANDE DI RISTRUTTURAZIONE VIGNETI – PROROGA AL 18-1- 2011 *** TELEMATIZZAZIONE VENDITE INTRACOMUNITARIE Il processo di telematizzazione delle accise riguarda direttamente i depositi fiscali (produzioni superiori a 1000 hl anno o commercio), ma indirettamente potrà coinvolgere anche le cantine definite dal Testo Unico delle Accise “piccoli produttori”. Una rivoluzione che dovrebbe semplificare le operazioni doganali, ma che al momento viene vissuta dagli operatori come una complicazione. Al di là di queste considerazioni (e sottacendone altre di natura sindacale di critica ad un sistema, quello delle accise, di intralcio alle vendite intracomunitarie), dal 1-1-2011, come annunciavamo precedentemente i depositi fiscali che effettuano spedizioni di vino in Paesi della Comunità Europea devono utilizzare il documento telematico, e non più il DAA cartaceo. Occorre osservare una procedura che in questa sede omettiamo per brevità, ma che può essere letta sul sito www.agenziadogane.it nella sezione telematizzazione accise. Coldiretti ha predisposto apposito servizio per l’informatizzazione delle suddette operazioni per chi ha necessità. L’esonero italiano per i “piccoli produttori” da questa meccanizzazione potrebbe non riflettersi ugualmente nei vari Paesi Membri. Il rischio è che questi non riconoscano più in futuro lo status di piccolo produttore (alcuni Stati già prima della telematizzazione non riconoscevano l’esonero) e che pertanto gli importatori “pretendano” di ricevere i prodotti vitivinicoli solamente se scortati dal DAA telematico. Alcune richieste di chiarimento da parte di alcuni lettori di Vinotiziario in questi ultimi giorni ci confermano i suddetti timori. A questo punto, in attesa che ci siano fornite migliori informazioni che abbiamo richiesto all’Agenzia delle Dogane centrale, pur con la provvisorietà del caso, riteniamo di fornire ai nostri produttori alcune indicazioni, auspichiamo utili, per non rallentare le vendite intracomunitarie di inizio anno. Iniziamo con il ribadire che le vendite in UE devono sempre avvenire verso un destinatario autorizzato, in possesso di codice d’accisa. In sua assenza potrebbe essere nominata una figura “rappresentante”. I Paesi della CE hanno facoltà (non obbligo) di individuare categorie esenti, appunto i “piccoli produttori” verso i quali non applicare il sistema delle accise. L’Italia si è avvalsa finora di tale facoltà. Altri Stati idem, altri no. Già in precedenza se si spediva vino in quei territori, che non riconoscevano lo status di esenzione occorreva appoggiarsi ad uno speditore autorizzato che in nome e per conto del cedente emettesse il DAA e osservasse le formalità doganali e d’accisa. Dopo la spinta meccanizzazione del sistema, come dicevamo poco sopra, è probabile che si allunghi la lista degli Stati che non riconoscono l’esenzione dei piccoli. A questo punto l’azienda potrà decidere se: 1) rinunciare all’esonero italiano e richiedere la licenza di deposito fiscale (con i relativi adempimenti burocratici annessi); 2) nominare, di volta in volta che occorre effettuare una vendita intracomunitaria, uno speditore autorizzato; 3) verificare se lo Stato membro di destinazione osserva le semplificazioni e riconosce ancora lo status di piccoli produttori, potendo quindi ricevere la merce con documento cartaceo DA/IT o come lo definiscono le Dogane il documento agricolo. In questo caso il medesimo formulario va integrato con le codifiche di prodotto, secondo le indicazioni che seguono. Per le imprese dotate di deposito fiscale tutto ciò è invece effettuato in automatico dai programmi di gestione telematica. COM’E’ STRUTTURATO IL CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO I prodotti vitivinicoli esportati dovranno essere “descritti” tramite un codice alfanumerico che potrà avere fino ad un massimo di 18 caratteri; molto più frequentemente 14 e spesso solo 12. Per precisione si consulti la tabella presente nel sito www.agenziadogane.it , seguendo il percorso di navigazione: accise; telematizzazione accise; settori alcoli; tabelle riferimento TA20. Per facilità di consultazione alleghiamo detta tabella, ma raccomandiamo di considerarla indicativa poiché i codici non sono statici e cambiano periodicamente. Anticipiamo che i codici sono molteplici e non di rado si potrebbe verificare la condizione che più di uno rispondano alle caratteristiche del nostro prodotto. Consigliamo in questi casi di adottare quello con più cifre descrittive. La strutturazione del codice è in modo schematico la seguente: a) 1..4 la CATEGORIA: se vino tranquillo, frizzante, o mosto parzialmente fermentato il codice è = W200. Se spumante e vini aromatizzati è = W300; se grappa = S200 b) 5……12 il codice di NOMENCLATURA COMBINATA (NC): la serie di 8 numeri che contraddistingue il prodotto (vedasi tabella allegata o si consultino i dati riportati sul sito www.agenziadogane.it c) 13.14 il codice TARIC: potrebbe essere 00, oppure 10 per alcune tipologie o 90 per altre (dipende dal titolo alcolometrico del prodotto descritto dal NC) d) 15..18 il codice CADD: generalmente non presente per i prodotti del nostro territorio Per ulteriore aiuto, specie nel primo periodo, alleghiamo anche un prospetto sintetico dei codici più ricorrenti predisposto dal nostro Servizio Vitivinicolo, relativamente ai vini piemontesi. Anche in questo caso raccomandiamo la consultazione del sito delle Dogane per restare aggiornati. Per fare un esempio il codice da indicare sui documenti di un vino DOC o DOCG rosso tranquillo (non spumante) piemontese in recipienti fino a 2 litri con gradazione massima 13% vol, è: CATEGORIA /CPA W200 NOMENCLATURA COMBINATA 22042162 TARIC CADD 10 - Lo stesso vino presentasse un grado superiore a 13 ed inferiore a 15% vol sarebbe codificato con: CATEGORIA /CPA W200 NOMENCLATURA COMBINATA 22042162 TARIC CADD 90 - In questa prima fase alle aziende senza deposito fiscale suggeriamo di consultate sempre l’interlocutore estero sia esso acquirente, importatore o altro per conoscere gli orientamenti suoi e del suo Paese circa le formalità doganali ed in particolare se è ancora riconosciuto o accettato il documento cartaceo, non telematizzato. DOC LANGHE – NUOVO DISCIPLINARE, NUOVI VINI E’ definitivamente pubblicato il nuovo disciplinare della DOC “Langhe”, dopo che si sono presentate le controdeduzioni correttive al parere ufficiale del Comitato Nazionale. Le correzioni hanno riguardato il ripristino della possibilità di produrre i vini “Langhe” con menzione di vitigno mediante eventuale aggiunta migliorativa di altre varietà (max 15% assemblando le uve oppure i vini prima della richiesta della certificazione della partita e prima dell’estrazione dalla cantina del produttore), ed il divieto di utilizzare le uve di supero delle DOCG. Le disposizioni trovano applicazione già a partire dal raccolto nel 2010 e pertanto coloro che intendono produrre i nuovi vini e le nuove tipologie leggibili all’art. 1 del disciplinare (vedasi prospetto riportato di seguito), dovranno quanto prima effettuare le iscrizioni dei vigneti allo schedario/albo e la dichiarazione rivendicativa entro i termini stabiliti. Per le tipologie senza indicazione di vitigno – Langhe rosso e bianco - è consentito utilizzare recipienti alternativi al vetro, come il bag in box, aventi capacità superiore a due litri. Sempre per dette tipologie ove non è indicato il vitigno (Langhe rosso o bianco), si segnala che in base ad una recente circolare ministeriale si potrà scrivere in etichetta, rispettando le prescrizioni per le informazioni facoltative e dopo la nota “ottenuto da uve…”, il o i vitigni che danno origine al vino. L’indicazione dell’annata è obbligatoria – come stabilito anche dalla legge 61/2010 - ad esclusione della tipologia frizzante. I VINI E LE TIPOLOGIE DELLA DOC LANGHE RESA Q/HA TITOLO ALCOLOMETRICO MINIMO DELLE UVE LANGHE ARNEIS 110 9,5 10,5 - LANGHE ARNEIS PASSITO 110 12,5 15,5 (svolti 11) 10 (a decorrere dal 1-11) LANGHE BARBERA 110 10,5 11 - LANGHE BIANCO 110 9,5 10,5 possibile impiego dei recipienti alternativi al vetro (bag in box) purchè di capacità non inferiore a litri 2 LANGHE BIANCO PASSITO 110 13,5 15,5 10 (a decorrere dal 1-11) LANGHE DOLCETTO e LANGHE DOLCETTO NOVELLO (tipologia) 100 10 11 La tipologia “novello” deve rispettare le norme generali per i vini novelli LANGHE CABERNET SAUVIGNON 100 (vigna 80) 11 (vigna 11,5) 11,5 - LANGHE CHARDONNAY 100(vigna 80) 10 (vigna 10,5) 10,5 - LANGHE FAVORITA 100(vigna 80) 9,5 (vigna 10,5) 10,5 - LANGHE FREISA 90(vigna 80) 10,5 (vigna 11) 11 - LANGHE FREISA FRIZZANTE 90(vigna 80) 10,5 11 - LANGHE MERLOT 100(vigna 80) 11 (vigna 11,5) 11,5 - LANGHE NASCETTA 100 (vigna 80) 11 (vigna 11,5) 11,5 - LANGHE NASCETTA DEL COMUNE DI NOVELLO o LANGHE NAS-CE^ TTA DEL COMUNE DI NOVELLO LANGHE NASCETTA DEL COMUNE DI NOVELLO - PASSITO o LANGHE NAS-CE^ TTA DEL COMUNE DI NOVELLO - PASSITO 90 11,5 (13 passito) 12 ( 12,5 vigna; 16 passito di cui svolto almeno 12) 5 mesi (10 mesi passito) - Norme specifiche in allegato “sottozona” a parte del disciplinare) LANGHE NEBBIOLO 100 11 11,5 - LANGHE PINOT NERO 100 (vigna 80) 11 (vigna 11,5) 11,5 - LANGHE RIESLING 100 (vigna 80) 11 (vigna 11,5) 11,5 - LANGHE ROSATO 100 11 11,5 - 100(vigna 80) 11 (vigna 11,5) 11,5 - LANGHE ROSSO 100 10,5 11 Possibile impiego dei recipienti alternativi al vetro (bag in box) purchè di capacità non inferiore a litri 2 LANGHE ROSSO PASSITO 100 13,5 16 (svolti 11,5) 10 (a decorrere dal 1-11) 100 (vigna 80) 11 (vigna 11,5) 11,5 - VINO DOC LANGHE ROSSESE BIANCO LANGHE SAUVIGNON TITOLO ALCOLOMETRICO MINIMO DEL VINO INVECCHIAMENTO E NOTE VARIE IMPIEGO AGRONOMICO FECCE - AGGIUNGERE SOLFATO FERROSO Il Decreto 26-11-2010, uscito in Gazzetta Ufficiale negli ultimi giorni del vecchio anno ha stabilito l'aggiunta di solfato ferroso (titolo minimo di 90% in solfato ferroso eptaidrato), alle fecce che d'ora innanzi saranno destinate all'impiego agronomico, prima dell’estrazione dalla cantina nella dose minima di 100g/ogni 100 kg di feccia. Suggeriamo di conservare presso la cantina la fattura d’acquisto del solfato ferroso e di annotarne l’aggiunta sul registro ove sono caricate le fecce scrivendo nel rigo corrispondente al giorno dell’operazione es. “aggiunta …g/ di solfato ferroso per denaturazione fecce uso agronomico”. Fino ad oggi si era evitata l'aggiunta di ogni denaturante (cloruro di litio) in forza di una disposizione comunitaria per evitare accumuli di sostanze non utili o dannose all'ambiente e le colture. Ora si è invece individuato nel solfato ferroso il composto ideale poiché trattasi di un concime - anche ai fini della tollerabilità ambientale e delle colture. Per gli spandimenti già effettuati, precedentemente non sussistono problemi. Ricordiamo che la distribuzione va interrotta dal 15-11 al 15-2 nelle zone definite vulnerabili da nitrati e non va effettuata sui terreni gelati o saturi d’acqua e a meno di 5 metri dai fiumi. DOMANDE DI RISTRUTTURAZIONE VIGNETI – PROROGA AL 18-1- 2011 La Regione Piemonte, su richiesta Coldiretti ha disposto di prorogare i termini del bando regionale per la presentazione delle domande di contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2010-2011, dall’11 gennaio originario al 18 gennaio 2011, ore 14.00, per la presentazione telematica delle domande ed al 25 gennaio 2011 ore 12,00 per la presentazione agli Uffici delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio della stampa, fornita dal SIAP e corredata della documentazione prevista dal bando. Tempi troppo ristretti e vari problemi con l’uso del sistema telematico e con i dati dello schedario rischiavano di lasciare al palo molte istanze dei produttori.