vinotiziario - Coldiretti Cuneo

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vinotiziario - Coldiretti Cuneo
FEASR
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
L’Europa investe nelle zone rurali
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Misura 111.1
Sottoazione B) Informazione in campo agricolo
' VINOTIZIARIO '
del Servizio Vitivinicolo
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sommario del n. 1 del 5/01/2011
TELEMATIZZAZIONE VENDITE INTRACOMUNITARIE
DOC LANGHE – NUOVO DISCIPLINARE, NUOVI VINI
IMPIEGO AGRONOMICO FECCE - AGGIUNGERE SOLFATO FERROSO
DOMANDE DI RISTRUTTURAZIONE VIGNETI – PROROGA AL 18-1- 2011
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TELEMATIZZAZIONE VENDITE INTRACOMUNITARIE
Il processo di telematizzazione delle accise riguarda direttamente i depositi fiscali
(produzioni superiori a 1000 hl anno o commercio), ma indirettamente potrà
coinvolgere anche le cantine definite dal Testo Unico delle Accise “piccoli
produttori”. Una rivoluzione che dovrebbe semplificare le operazioni doganali, ma che al
momento viene vissuta dagli operatori come una complicazione. Al di là di queste
considerazioni (e sottacendone altre di natura sindacale di critica ad un sistema, quello
delle accise, di intralcio alle vendite intracomunitarie), dal 1-1-2011, come annunciavamo
precedentemente i depositi fiscali che effettuano spedizioni di vino in Paesi della Comunità
Europea devono utilizzare il documento telematico, e non più il DAA cartaceo. Occorre
osservare una procedura che in questa sede omettiamo per brevità, ma che può essere
letta sul sito www.agenziadogane.it nella sezione telematizzazione accise.
Coldiretti ha predisposto apposito servizio per l’informatizzazione delle suddette
operazioni per chi ha necessità.
L’esonero italiano per i “piccoli produttori” da questa meccanizzazione potrebbe non
riflettersi ugualmente nei vari Paesi Membri. Il rischio è che questi non riconoscano più in
futuro lo status di piccolo produttore (alcuni Stati già prima della telematizzazione non
riconoscevano l’esonero) e che pertanto gli importatori “pretendano” di ricevere i prodotti
vitivinicoli solamente se scortati dal DAA telematico. Alcune richieste di chiarimento da
parte di alcuni lettori di Vinotiziario in questi ultimi giorni ci confermano i suddetti timori.
A questo punto, in attesa che ci siano fornite migliori informazioni che abbiamo
richiesto all’Agenzia delle Dogane centrale, pur con la provvisorietà del caso,
riteniamo di fornire ai nostri produttori alcune indicazioni, auspichiamo utili, per non
rallentare le vendite intracomunitarie di inizio anno.
Iniziamo con il ribadire che le vendite in UE devono sempre avvenire verso un destinatario
autorizzato, in possesso di codice d’accisa. In sua assenza potrebbe essere nominata una
figura “rappresentante”.
I Paesi della CE hanno facoltà (non obbligo) di individuare categorie esenti, appunto i
“piccoli produttori” verso i quali non applicare il sistema delle accise. L’Italia si è avvalsa
finora di tale facoltà. Altri Stati idem, altri no. Già in precedenza se si spediva vino in quei
territori, che non riconoscevano lo status di esenzione occorreva appoggiarsi ad uno
speditore autorizzato che in nome e per conto del cedente emettesse il DAA e osservasse
le formalità doganali e d’accisa.
Dopo la spinta meccanizzazione del sistema, come dicevamo poco sopra, è probabile che
si allunghi la lista degli Stati che non riconoscono l’esenzione dei piccoli.
A questo punto l’azienda potrà decidere se: 1) rinunciare all’esonero italiano e richiedere la
licenza di deposito fiscale (con i relativi adempimenti burocratici annessi); 2) nominare, di
volta in volta che occorre effettuare una vendita intracomunitaria, uno speditore
autorizzato; 3) verificare se lo Stato membro di destinazione osserva le semplificazioni e
riconosce ancora lo status di piccoli produttori, potendo quindi ricevere la merce con
documento cartaceo DA/IT o come lo definiscono le Dogane il documento agricolo. In
questo caso il medesimo formulario va integrato con le codifiche di prodotto, secondo le
indicazioni che seguono. Per le imprese dotate di deposito fiscale tutto ciò è invece
effettuato in automatico dai programmi di gestione telematica.
COM’E’ STRUTTURATO IL CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO
I prodotti vitivinicoli esportati dovranno essere “descritti” tramite un codice alfanumerico
che potrà avere fino ad un massimo di 18 caratteri; molto più frequentemente 14 e spesso
solo 12.
Per precisione si consulti la tabella presente nel sito www.agenziadogane.it , seguendo il
percorso di navigazione: accise; telematizzazione accise; settori alcoli; tabelle riferimento
TA20. Per facilità di consultazione alleghiamo detta tabella, ma raccomandiamo di
considerarla indicativa poiché i codici non sono statici e cambiano periodicamente.
Anticipiamo che i codici sono molteplici e non di rado si potrebbe verificare la condizione
che più di uno rispondano alle caratteristiche del nostro prodotto. Consigliamo in questi
casi di adottare quello con più cifre descrittive.
La strutturazione del codice è in modo schematico la seguente:
a) 1..4 la CATEGORIA: se vino tranquillo, frizzante, o mosto parzialmente fermentato il
codice è = W200. Se spumante e vini aromatizzati è = W300; se grappa = S200
b) 5……12 il codice di NOMENCLATURA COMBINATA (NC): la serie di 8 numeri che
contraddistingue il prodotto (vedasi tabella allegata o si consultino i dati riportati sul sito
www.agenziadogane.it
c) 13.14 il codice TARIC: potrebbe essere 00, oppure 10 per alcune tipologie o 90 per
altre (dipende dal titolo alcolometrico del prodotto descritto dal NC)
d) 15..18 il codice CADD: generalmente non presente per i prodotti del nostro territorio
Per ulteriore aiuto, specie nel primo periodo, alleghiamo anche un prospetto sintetico dei
codici più ricorrenti predisposto dal nostro Servizio Vitivinicolo, relativamente ai vini
piemontesi. Anche in questo caso raccomandiamo la consultazione del sito delle Dogane
per restare aggiornati.
Per fare un esempio il codice da indicare sui documenti di un vino DOC o DOCG rosso
tranquillo (non spumante) piemontese in recipienti fino a 2 litri con gradazione massima
13% vol, è:
CATEGORIA /CPA
W200
NOMENCLATURA
COMBINATA
22042162
TARIC
CADD
10
-
Lo stesso vino presentasse un grado superiore a 13 ed inferiore a 15% vol sarebbe
codificato con:
CATEGORIA /CPA
W200
NOMENCLATURA
COMBINATA
22042162
TARIC
CADD
90
-
In questa prima fase alle aziende senza deposito fiscale suggeriamo di consultate sempre
l’interlocutore estero sia esso acquirente, importatore o altro per conoscere gli orientamenti
suoi e del suo Paese circa le formalità doganali ed in particolare se è ancora riconosciuto o
accettato il documento cartaceo, non telematizzato.
DOC LANGHE – NUOVO DISCIPLINARE, NUOVI VINI
E’ definitivamente pubblicato il nuovo disciplinare della DOC “Langhe”, dopo che si sono
presentate le controdeduzioni correttive al parere ufficiale del Comitato Nazionale. Le
correzioni hanno riguardato il ripristino della possibilità di produrre i vini “Langhe” con
menzione di vitigno mediante eventuale aggiunta migliorativa di altre varietà (max 15%
assemblando le uve oppure i vini prima della richiesta della certificazione della partita e
prima dell’estrazione dalla cantina del produttore), ed il divieto di utilizzare le uve di supero
delle DOCG.
Le disposizioni trovano applicazione già a partire dal raccolto nel 2010 e pertanto coloro
che intendono produrre i nuovi vini e le nuove tipologie leggibili all’art. 1 del disciplinare
(vedasi prospetto riportato di seguito), dovranno quanto prima effettuare le iscrizioni dei
vigneti allo schedario/albo e la dichiarazione rivendicativa entro i termini stabiliti.
Per le tipologie senza indicazione di vitigno – Langhe rosso e bianco - è consentito
utilizzare recipienti alternativi al vetro, come il bag in box, aventi capacità superiore a due
litri. Sempre per dette tipologie ove non è indicato il vitigno (Langhe rosso o bianco), si
segnala che in base ad una recente circolare ministeriale si potrà scrivere in etichetta,
rispettando le prescrizioni per le informazioni facoltative e dopo la nota “ottenuto da
uve…”, il o i vitigni che danno origine al vino.
L’indicazione dell’annata è obbligatoria – come stabilito anche dalla legge 61/2010 - ad
esclusione della tipologia frizzante.
I VINI E LE TIPOLOGIE DELLA DOC LANGHE
RESA Q/HA
TITOLO
ALCOLOMETRICO
MINIMO DELLE UVE
LANGHE ARNEIS
110
9,5
10,5
-
LANGHE ARNEIS PASSITO
110
12,5
15,5 (svolti 11)
10 (a decorrere dal 1-11)
LANGHE BARBERA
110
10,5
11
-
LANGHE BIANCO
110
9,5
10,5
possibile impiego dei recipienti alternativi al
vetro (bag in box) purchè di capacità non
inferiore a litri 2
LANGHE BIANCO PASSITO
110
13,5
15,5
10 (a decorrere dal 1-11)
LANGHE DOLCETTO e LANGHE
DOLCETTO NOVELLO (tipologia)
100
10
11
La tipologia “novello” deve rispettare le norme
generali per i vini novelli
LANGHE CABERNET SAUVIGNON
100 (vigna 80)
11 (vigna 11,5)
11,5
-
LANGHE CHARDONNAY
100(vigna 80)
10 (vigna 10,5)
10,5
-
LANGHE FAVORITA
100(vigna 80)
9,5 (vigna 10,5)
10,5
-
LANGHE FREISA
90(vigna 80)
10,5 (vigna 11)
11
-
LANGHE FREISA FRIZZANTE
90(vigna 80)
10,5
11
-
LANGHE MERLOT
100(vigna 80)
11 (vigna 11,5)
11,5
-
LANGHE NASCETTA
100 (vigna 80)
11 (vigna 11,5)
11,5
-
LANGHE NASCETTA DEL COMUNE
DI NOVELLO o LANGHE NAS-CE^
TTA DEL COMUNE DI NOVELLO LANGHE NASCETTA DEL COMUNE
DI NOVELLO - PASSITO o LANGHE
NAS-CE^ TTA DEL COMUNE DI
NOVELLO - PASSITO
90
11,5 (13 passito)
12 ( 12,5 vigna; 16 passito
di cui svolto almeno 12)
5 mesi (10 mesi passito) - Norme specifiche in
allegato “sottozona” a parte del disciplinare)
LANGHE NEBBIOLO
100
11
11,5
-
LANGHE PINOT NERO
100 (vigna 80)
11 (vigna 11,5)
11,5
-
LANGHE RIESLING
100 (vigna 80)
11 (vigna 11,5)
11,5
-
LANGHE ROSATO
100
11
11,5
-
100(vigna 80)
11 (vigna 11,5)
11,5
-
LANGHE ROSSO
100
10,5
11
Possibile impiego dei recipienti alternativi al vetro
(bag in box) purchè di capacità non inferiore a
litri 2
LANGHE ROSSO PASSITO
100
13,5
16 (svolti 11,5)
10 (a decorrere dal 1-11)
100 (vigna 80)
11 (vigna 11,5)
11,5
-
VINO DOC
LANGHE ROSSESE BIANCO
LANGHE SAUVIGNON
TITOLO
ALCOLOMETRICO
MINIMO DEL VINO
INVECCHIAMENTO E NOTE VARIE
IMPIEGO AGRONOMICO FECCE - AGGIUNGERE SOLFATO FERROSO
Il Decreto 26-11-2010, uscito in Gazzetta Ufficiale negli ultimi giorni del vecchio anno ha
stabilito l'aggiunta di solfato ferroso (titolo
minimo
di
90%
in
solfato
ferroso
eptaidrato), alle fecce che d'ora innanzi saranno destinate all'impiego agronomico, prima
dell’estrazione dalla cantina nella dose minima di 100g/ogni 100 kg di feccia. Suggeriamo
di conservare presso la cantina la fattura d’acquisto del solfato ferroso e di annotarne
l’aggiunta sul registro ove sono caricate le fecce scrivendo nel rigo corrispondente al
giorno dell’operazione es. “aggiunta …g/ di solfato ferroso per denaturazione fecce uso
agronomico”. Fino ad oggi si era evitata l'aggiunta di ogni denaturante (cloruro di litio) in
forza di una disposizione comunitaria per evitare accumuli di sostanze non utili o dannose
all'ambiente e le colture. Ora si è invece individuato nel solfato ferroso il composto ideale poiché trattasi di un concime - anche ai fini della tollerabilità ambientale e delle colture. Per
gli spandimenti già effettuati, precedentemente non sussistono problemi. Ricordiamo che
la distribuzione va interrotta dal 15-11 al 15-2 nelle zone definite vulnerabili da nitrati e non
va effettuata sui terreni gelati o saturi d’acqua e a meno di 5 metri dai fiumi.
DOMANDE DI RISTRUTTURAZIONE VIGNETI – PROROGA AL 18-1- 2011
La Regione Piemonte, su richiesta Coldiretti ha disposto di prorogare i termini del bando
regionale per la presentazione delle domande di contributo per la ristrutturazione e
riconversione dei vigneti per la campagna 2010-2011, dall’11 gennaio originario al
18
gennaio 2011, ore 14.00, per la presentazione telematica delle domande ed al
25
gennaio 2011 ore 12,00 per la presentazione agli Uffici delle Amministrazioni Provinciali
competenti per territorio della stampa, fornita dal SIAP e corredata della documentazione
prevista dal bando. Tempi troppo ristretti e vari problemi con l’uso del sistema telematico e
con i dati dello schedario rischiavano di lasciare al palo molte istanze dei produttori.