imu e ravvedimento imu per i cittadini italiani residenti all`estero
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imu e ravvedimento imu per i cittadini italiani residenti all`estero
IMU E RAVVEDIMENTO IMU PER I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO I cittadini italiani residenti all'estero non possono pagare l'Imu in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo, come avveniva per l'Ici. Quindi, qualora non abbiano rispettato la scadenza del 18 giugno per il versamento dell'acconto possono avvalersi del ravvedimento operoso. Per i versamenti di imposta, sanzione e interessi possono utilizzare il modello F24. In alternativa, i pagamenti dall'estero possono essere effettuati su conto del comune, indicando il codice Iban, e con bonifico alla Banca d'Italia, per la quota del 50% da versare allo stato. Come già chiarito dal dipartimento delle finanze del ministero dell'economia (circolare 3/2012), a differenza dell'Ici, i cittadini italiani non residenti non possono pagare l'Imu entro il termine di scadenza del saldo (17 dicembre). Non sono più applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 4-bis del dl 16/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 75/1993, in base al quale era prevista la facoltà di versare l'Ici in un'unica soluzione a saldo, con applicazione degli interessi nella misura del 3%. Inoltre, con un comunicato stampa del 31 maggio scorso il dipartimento delle finanze ha anche dato indicazioni sulle modalità di pagamento dei contribuenti non residenti in Italia, ai quali è imposto di pagare l'Imu con il modello F24. Solo nel caso in cui non sia possibile utilizzare l'F24, i versamenti Imu dall'estero possono essere effettuati su conto del comune e con bonifico alla Banca d'Italia, se gli interessati sono tenuti a pagare la quota del 50% allo stato. Le copie dei versamenti devono essere inviate al comune per i successivi controlli. Queste modalità devono essere osservate anche per il ravvedimento operoso. Del resto l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 35/E del 12 aprile 2102, nell'istituire i nuovi codici tributo per il pagamento Imu ha precisato che «in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta». Tuttavia, se i residenti all'estero non utilizzano il modello F24 sono tenuti a osservare alcuni adempimenti. Prima di pagare l'imposta al comune devono contattare direttamente l'ente interessato per acquisire il codice Iban del conto sul quale accreditare la somma dovuta. Invece, per la quota riservata allo stato occorre effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice Iban IT02G0100003245348006108000. Nella causale dei versamenti devono essere indicati: codice fiscale o partita Iva del contribuente. In alternativa, è possibile indicare il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo stato estero di residenza, se posseduto. Occorre poi specificare il nome del comune dove sono ubicati gli immobili, i codici tributo istituiti con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35E/2012 e l'anno d'imposta. Naturalmente, occorre specificare se si tratta di somme versate a titolo di ravvedimento. I soggetti non residenti in Italia hanno facoltà di pagare l'acconto in una o due rate (18 giugno e 17 settembre) solo se i comuni hanno equiparato gli immobili da loro posseduti all'abitazione principale. Questa scelta comunale rileva anche per determinare l'imposta dovuta entro il 18 giugno e la sanzione per l'eventuale ravvedimento. L'articolo 13 del dl Monti (201/2011) prevede che il trattamento agevolato possa essere concesso per un'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nonché per quella posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che non risultino locate. Peraltro è probabile che questa scelta sia stata già deliberata, o comunque verrà fatta entro il prossimo 30 settembre, perché l'intero gettito che deriva da questi immobili va integralmente ai comuni. Anche per gli immobili assimilati l'imposta non va versata allo stato. E i contribuenti hanno facoltà di avvalersi già in sede di versamento dell'acconto delle agevolazioni per l'abitazione principale deliberate dal comune (circolare 3/2012). Per esempio, dell'aumento della detrazione o della riduzione dell'aliquota. Fermo restando che se le scelte comunali dovessero essere modificate successivamente, in sede di saldo occorrerà mettere mano al portafoglio e pagare il tributo dovuto.