STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI

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Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
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Loro sede
Ravenna, 9 Gennaio 2008
Circolare N. 3/2008
MODIFICHE PER IL MODELLO F24 E DELL’INTERESSE LEGALE
CODICI TRIBUTO PER I QUALI E’ RICHIESTA L’INDICAZIONE NEL
MODELLO F24 DEL MESE DI RIFERIMENTO DEL PAGAMENTO
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 395/E del 27.12.2007 ha definito i codici tributo (vedi
di seguito) per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare il mese di
riferimento cui si riferisce il pagamento, espresso nella forma “00MM”, ferme restando le
ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola:
• nel campo “rateazione /regione/prov./mese rif” della sezione Erario;
• nel campo “rateazione/mese rif.” delle sezioni Regioni ed ICI ed altri tributi locali;
Si ricorda che con provvedimento del 23 ottobre 2007, sono stati approvati i nuovi modelli di
versamento ”F24” ed “F24 accise”, nei quali è prevista l’indicazione del mese di riferimento.
Per tali modalità di compilazione dei modelli F24, i codici tributo sono operativamente efficaci a
partire dal 10 gennaio 2008.
Di seguito si riporta la tabella della Risoluzione n. 395/E del 27.12.2007, contenente l’elenco dei
codici tributo per i quali è richiesta l’indicazione del mese nel modello F24.
__________
Codice Fiscale e Partita IVA 02106730399
[email protected]; [email protected]; [email protected]
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IL TASSO DI INTERESSE LEGALE TORNA AL 3%
Dall’1.1.2008 il tasso di interesse legale passa dal 2,5% al 3%. Tale variazione ha effetto, tra l’altro,
per la determinazione dell’usufrutto vitalizio, nonché ai fini del calcolo degli interessi dovuti in sede
di ravvedimento operoso.
L’art. 1284, comma 1, Codice civile, attribuisce al Ministro del Tesoro (ora Ministro dell’Economia e
delle Finanze) la possibilità di modificare annualmente, entro il 15 Dicembre, la misura del tasso di
interesse legale, tenendo conto:
• del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata limitata ad un periodo massimo
pari a 12 mesi;
• del tasso di inflazione.
Nel corso degli ultimi anni la misura del tasso di interesse legale ha subito le seguenti modifiche:
fino al 15.12.1990
dal 16.12.1990 al 31.12.1996
dall’1.1.1997 al 31.12.1998
dall’1.1.1999 al 31.12.2000
dall’1.1.2001 al 31.12.2001
dall’1.1.2002 al 31.12.2003
dall’1.1.2004 al 31.12.2007
5%
10%
5%
2,5%
3,5%
3%
2,5%
Ora, con DM 12.12.2007 è stabilito che "la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284
del codice civile è fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008".
EFFETTI DELLA VARIAZIONE
La modifica in esame si riflette in ambiti diversi, quali, in particolare:
1) rapporti creditori/debitori;
2) usufrutto e rendite vitalizie;
3) ravvedimento operoso.
1. REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA DEBITORI E CREDITORI
Salvo specifiche deroghe contrattuali, il nuovo saggio legale è applicato, con decorrenza dall'1.1.2008,
ai crediti a prescindere dalla data in cui gli stessi sono sorti.
La modifica interessa, in particolare, gli articoli del Codice civile che regolano i rapporti economici
tra le parti, quali ad esempio:
¬ art. 1224 - danni nelle obbligazioni pecuniarie
¬ art. 1282 - interessi nelle obbligazioni pecuniarie
¬ art. 1284 - saggio degli interessi ultralegali da pattuire per iscritto
¬ art. 1499 - interessi compensativi sul prezzo
¬ art. 1652 - anticipazione all'affittuario
¬ art. 1714 - interessi sulle somme riscosse (contratto di mandato - a carico del mandatario)
¬ art. 1720 - spese e compenso del mandatario
¬ art. 1815 - interessi (contratto di mutuo)
¬ art. 1825 - interessi (conto corrente)
¬ art. 2788 - pegno di beni mobili
La modifica del tasso d’interesse legale opera anche in materia di locazione di immobili urbani,
relativamente al calcolo degli interessi maturati a favore del conduttore sul deposito cauzionale.
Occorre evidenziare che dal 7.11.2002, per i crediti riferiti a operazioni di natura commerciale che
hanno ad oggetto, in via esclusiva o prevalente, la consegna di beni o la prestazione di servizi a titolo
oneroso, gli interessi "automatici" non vengono determinati sulla base del tasso di interesse legale
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bensì del tasso di interesse fissato semestralmente dalla BCE, maggiorato di 7 punti percentuali (9 per
i prodotti alimentari deteriorabili).
2. DETERMINAZIONE DELL’ USUFRUTTO VITALIZIO
Il tasso di interesse legale influisce anche sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio. Lo stesso
infatti è così calcolato:
USUFRUTTO VITALIZIO = valore proprietà x tasso legale x coefficiente di rivalutazione
Va considerato che:
• il coefficiente di rivalutazione è tanto più elevato quanto inferiore è l’età dell’usufruttuario;
• il valore della nuda proprietà si determina per differenza tra valore della proprietà e valore
dell’usufrutto:
VALORE NUDA PROPRIETÀ = valore proprietà - valore usufrutto
La modifica del tasso legale comporta la rideterminazione del coefficiente di rivalutazione, da cui
dipendono il valore dell’usufrutto e quello della nuda proprietà.
3. RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il tasso legale influisce altresì sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente, ai sensi
dell’rt. 13, D.Lgs. n. 472/97, al fine di regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, le
omissioni/irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi (IVA, IRPEF, ritenute, ecc.).
Si evidenzia che, nell'ipotesi in cui il ravvedimento operoso effettuato nel 2008 si riferisca a violazioni
commesse nel 2007, gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in
ciascuna annualità (2,5% fino al 31.12.2007, 3% dall’1.1.2008).
Esempio:
Un contribuente non ha versato entro il 27.12.2007 l’acconto IVA, pari a Euro 7.800. Si ipotizzi che la
violazione sia regolarizzata il 7.1.2008. A tal fine si dovrà provvedere al versamento dell’imposta,
oltre che della sanzione (Euro 292,50, pari al 3,75% dell’acconto non versato) e degli interessi così
calcolati:
Euro 7.800 x 2,5% x 4gg/365gg = Euro 2,14 (per i giorni di ritardo del 2007)
Euro 7.800 x 3% x 7gg/365gg = Euro 4,48 (per i giorni di ritardo del 2008)
Totale Interessi
Euro 6,62
Si ricorda che gli interessi da ravvedimento devono essere esposti nel mod. F24, separatamente
all’imposta dovuta, utilizzando lo specifico codice tributo previsto.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.
Cordiali saluti.
Studio Consulenti Associati.
La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare
esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale.
Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o
non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.
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