Ricorsi contro Equitalia al test del «ne bis in idem

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Ricorsi contro Equitalia al test del «ne bis in idem
22 settembre 2016
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Il Sole 24 Ore
Fisco, Finanza e Tributi
Ctp Milano. Per i giudici il principio si applica anche alle liti tributarie
Ricorsi contro Equitalia al test del «ne bis in idem»
Uscendo dall' alveo esclusivamente
penalistico, la giurisprudenza si è
recentemente concentrata ­ spesso con esiti
contrastanti ­ sull' esistenza e sui limiti del
principio del «ne bis in idem» nell' ambito del
rapporto tra contenzioso tributario e
procedimento penale.
In ambito internazionale grande rilievo per il
nostro ordinamento ha avuto la sentenza
"Grande Stevens vs Italia" emessa dalla Corte
europea dei diritti dell' uomo, che ha ribadito l'
alternatività tra penale e tributario.
Più recentemente, sul punto si è espressa la
Corte costituzionale che, con la sentenza n.
200/2016, ha sancito l' importanza del fatto
storico quale principale elemento rilevante ai
fini di verificare l' esistenza o meno della
duplicazione dei procedimenti.
Un' ulteriore applicazione del divieto del ne bis
in idem si sta facendo strada in ambito
"esclusivamente" tributario, e in particolare
quando la potenziale duplicazione avviene
nell' ambito di contenziosi interessati da avvisi
di accertamento e, successivamenmte, da
cartelle di pagamento e/o altri atti derivanti dai
primi.
Tale applicazione del principio ­ sulla quale la Ctp di Milano risulta particolarmente attiva ­ pare
indubbiamente interessante, perché abbandona l' iniziale matrice penalistica per una applicazione
esclusivamente "amministrativo­fiscale".
La ratio è ben delineata nella recente sentenza n. 5686/16 emessa dalla Ctp di Milano, depositata lo
scorso 21 giugno, secondo la quale «il divieto del ne bis in idem ha la finalità di evitare che sulla stessa
questione si formino più decisioni che creino un conflitto di giudicati, quindi tale principio si applica
anche nel processo tributario».
Particolarmente interessante pare lo sviluppo logico desumibile da un' altra recente sentenza emessa
della stessa Commissione tributaria, la n. 5461/25/16 depositata il 22 giugno. Il caso vedeva Equitalia
quale controparte opposta al contribuente, in un contenzioso avente a oggetto avvisi di intimazione ad
adempiere.
In tale ambito, Equitalia aveva richiesto l' inammissibilità del ricorso della controparte per violazione del
ne bis in idem.
I giudici, dopo aver convenuto per l' applicabilità del principio nell' ambito del processo tributario, hanno
rilevato che le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento prodromici all' atto impugnato erano
stati oggetto di altri precedenti ricorsi, già decisi con sentenze della stessa Ctp di Milano. La
Commissione quindi, richiamando la sentenza di Cassazione n. 15441/2010, ha ricordato che occorre
sempre procedere a una verifica dei rapporti che possono intercorrere tra i ricorsi introduttivi
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(tempestivamente) proposti, ancorchè in tempi differenti, e i giudizi da essi rispettivamente scaturiti.
A seguito di tale percorso logico, i giudici milanesi hanno ritenuto sussistenti le condizioni per la
declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem.
La sentenza commentata non fa alcun riferimento specifico circa la definitività dei precedenti contenziosi
fiscali (rispetto a quello trattato). Tale dubbio dovrebbe potersi sciogliere con una risposta positiva,
atteso che uno dei punti cardine per l' applicazione del principio risiede nella "definitività" dei precedenti
procedimenti. Stante il fatto che i giudici hanno inteso esplicitare l' esistenza di sentenze di primo grado
di giudizio alla base dell' applicazione del divieto del ne bis in idem, ciò dovrebbe significare che il
contribuente, nel caso di specie, non aveva ritenuto di proporre ricorso in secondo grado.
Sullo stesso solco si richiama un' altra recentissima sentenza (n. 5446/22/16), sempre emessa dalla
medesima Ctp, depositata lo scorso 21 giugno. In tale caso i giudici hanno ritenuto valide le doglianze
di Equitalia, la quale aveva eccepito che la cartella esattoriale oggetto del contendere era già stata
oggetto di precedente giudicato da parte di altra Commissione tributaria provinciale, la quale aveva
dichiarato l' inammissibilità del ricorso.
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ENRICO HOLZMILLER
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