marcatura ce direttiva 89/106

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marcatura ce direttiva 89/106
MARCATURA CE
DIRETTIVA 89/106
MARCATURA CE SECONDO LA DIRETTIVA PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE 89/106/EC
1. Scopo
2. Principi generali della marcatura CE
3. Informazioni in merito alla marcatura CE
4. Guida rivolta agli estensori di capitolati in merito alla identificazione delle
caratteristiche di prodotto
5. Certificato e dichiarazione di conformità
ALLEGATO 1
Esempio di marcatura CE e delle informazioni accompagnatorie
ALLEGATO 2
Esempio di certificato e di dichiarazione di conformità
6. Ruolo e responsabilità dei prodotti soggetti a norme europee armonizzate nella
marcatura CE.
1. SCOPO
Questa guida ha lo scopo di riportare le regole legate alla marcatura CE, le
informazioni relative che devono accompagnare il prodotto sul mercato e la
dichiarazione e il certificato di conformità.
La guida è rivolta ai prodotti sottoposti agli intenti della direttiva 89/106 ed è rivolta ai
tecnici incaricati all’estensione di capitolati e di documenti prescrittivi. Il contenuto
deriva dalla elaborazione del documento di interpretazione “GUIDA D”
2. PRINCIPI GENERALI DELLA MARCATURA CE
La marcatura CE significa che il prodotto soddisfa a tutte le direttive applicabili in
merito ai requisiti essenziali ed altre specifiche tecniche e che il prodotto è sottoposto
ad una appropriata regolamentazione di conformità.
La marcatura CE indica che il prodotto è conforme alle norme nazionali di competenza
derivanti dalla trasposizione delle norme armonizzate e che il sistema di attestazione
della conformità è appropriato per lo scopo a cui il prodotto è dedicato.
La marcatura CE è riferita alla parte armonizzata della norma europea di competenza e
non è influenzata dalla parte “volontaria” della/e stessa norma.
L’annesso “ZA” riporta in dettaglio le condizioni necessarie per il produttore al fine di
marcare CE il prodotto. La marcatura CE non è un marchio di denominazione di origine
(es. made in EEA) e non è un marchio di qualità.
Rispettando le direttive ed i regolamenti vigenti nella CE il produttore può affiggere
differenti marchi sul prodotto come, ad es.:
•
Marchio volontario di qualità
•
Indicazioni di date di fabbricazione
in modo però che la marcatura CE sia leggibile e ben visibile in box separato da altre
informazioni nel caso sia necessario indicare l’uso finale a cui è dedicato il prodotto la
marcatura CE può essere accompagnata da pittogrammi od altri simboli (es. tubo per
acqua potabile).
Il produttore è responsabile della conformità del prodotto per il periodo in cui il
prodotto sarà presente nel mercato della CE. Le informazioni accompagnatorie devono
permettere la rintracciabilità del prodotto per tutta la catena distributiva.
3. INFORMAZIONI IN MERITO ALLA MARCATURA CE
AIPE
Marcatura CE – Direttiva 89/106 (marzo 2004)
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La conformità alla marcatura CE consiste in
•
Lettere CE nella forma prescritta
•
Norme o marchio del produttore
•
Ultime 2 cifre dell’anno in cui è stata ottenuta l’autorizzazione
•
Numero di certificato di conformità
•
Le caratteristiche del prodotto in base alle normative tecniche
La marcatura CE deve essere applicata:
-
sul prodotto
-
oppure su etichetta
-
oppure sull’imballaggio
-
oppure su documenti accompagnatori
-
oppure con combinazioni di sistemi sopra riportati in funzione dei casi
specifici
Nome del produttore:
è il nome del produttore, non del rappresentante. Anche se molti produttori di
componenti possono essere presenti per realizzare il prodotto finale solo il produttore
del componente nel suo insieme viene riportato in etichetta come legale responsabile.
Nel caso in cui il componente sia un “KIT” ovvero le parti vengano vendute
separatamente da diversi produttori ognuno di questi deve dichiarare le finalità della
singola parte e le relative responsabilità, e l’azienda che pone sul mercato il KIT deve
dichiarare con chiarezza il nome dei produttori delle singole parti per permettere una
chiara identificazione di responsabilità. Il produttore può indicare l’entità legale
rappresentativa che può avere sede anche fuori dalla CEE. Questa non deve essere
confusa con l’importatore.
Ultime due cifre dell’anno:
la marcatura CE viene supportata dalla seguente indicazione:
A o C 03/CE/2004
indica che il produttore ha ottenuto l’attestazione di conformità nel 2003 ed ha posto
nel mercato il prodotto nel 2004.
Numero di certificato di conformità:
deve essere riportato solo quando il sistema di attestazione di conformità richiesto
prevede la presenza di una terza parte che sorvegli il processo di fabbricazione
(sistema 1+, 1, 2+)
Caratteristiche prodotto:
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saranno specificate per il prodotto in base all’uso finale a cui è destinato secondo le
seguenti regole:
a) specifiche tecniche (secondo le norme armonizzate e gli ETA) devono
provvedere a tutte le informazioni richieste alla marcatura CE
b) le informazioni che accompagnano la marcatura CE devono includere i seguenti
punti in accordo con le specifiche tecniche:
•
referenza alle più rilevanti specifiche tecniche armonizzate applicabili al
prodotto
•
dove possibile in base alle specifiche tecniche devono essere riportati in forma
abbreviata gli usi finali a cui è destinato il prodotto (es. tipo II/b.3). Nel caso in
cui le specifiche tecniche richiedano prestazioni armonizzate e definite queste
devono essere riportate nella marcatura
•
un produttore è generalmente autorizzato ad usare la procedura NPD (no
performance declared) ad eccezione dei casi in cui le specifiche tecniche
armonizzate stabiliscano caratteristiche definite per i prodotti. La procedura di
NPD può essere usata ogni qualvolta il prodotto non deve dichiarare nessuna
caratteristica per un particolare uso finale secondo la norma armonizzata di
prodotto. Nel caso si usi la procedura NPD questa sigla deve comparire nella
marcatura.
4. GUIDA RIVOLTA AGLI ESTENSORI DI CAPITOLATI IN MERITO ALLA
IDENTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI PRODOTTO.
Le specifiche tecniche devono accompagnare il prodotto secondo quanto riportato
nelle norme armonizzate. Queste note sono rivolte a coloro debbano indicare
caratteristiche e livelli prestazionali necessari a definire il comportamento del
prodotto nell’uso finale quali, ad es., estensori di norme e capitolati:
-
uso di formati codificati: le informazioni possono essere dichiarate sotto
forma di sigle o di simboli che identifichino facilmente classe, livello,
uso.
-
Uso finale a cui è rivolto il prodotto: L’uso finale deve essere espresso
nelle specifiche tecniche. Nel caso in cui il prodotto possa essere
utilizzato in più usi finali devono essere date tutte le informazioni
necessarie per tutti gli usi previsti.
-
Livello di prestazioni: questi vengono definiti dai risultati di prove
effettuate in base a metodi armonizzati.
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Nel caso in cui le condizioni di prova possono cambiare le caratteristiche del prodotto
senza mutarne l’utilizzo finale devono essere fornite informazioni supplementari:
-
valori generici: nel caso sia possibile, specifiche tecniche possono
essere fornite dal produttore con la accezione di “generiche” o
“bibliografiche” senza eseguire prove in quanto sono valori di
riferimento riscontrabili da normative di supporto appropriate (ad. es. la
conduttività termica di materiali molto conosciuti)
-
livelli di requisito: nel caso vengano richiesti livelli di un requisito (valori
minimi o massimi) per una particolare caratteristica questo deve essere
di comune accordo con il produttore
Durabilità
Le specifiche tecniche devono indicare come l’aspetto di durabilità del prodotto è stata
dichiarata e considerata nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE.
Durabilità è intesa nella seguente accezione, perdita di caratteristiche del prodotto a
seguito di azioni esterne importanti.
Prove nelle condizioni di uso finale:
l’utilizzo finale deve essere dichiarato in modo da interpretare correttamente le
specifiche tecniche indicate.
Possono essere definite delle condizioni standard di riferimento per quei prodotti che
vengono impiegati in più usi finali. Queste condizioni standard sono le situazioni più
gravose in cui il prodotto dovrà operare.
Sostanze pericolose:
l’approccio e le informazioni in merito a sostanze pericolose contenute nei prodotti
sono riportate nella guida H.
5. CERTIFICATO E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Il produttore ed il suo rappresentante autorizzato situato nella CE è responsabile
dell’attestazione di conformità del prodotto. Di conseguenza per ogni prodotto
marcato CE il produttore deve dimostrare una dichiarazione di conformità, in
aggiunta alla marcatura CE.
Tale dichiarazione sarà basata su compiti perseguiti
sotto la propria responsabilità e su compiti perseguiti da istituto notificato se
necessario.
Il certificato è richiesto in casi in cui il sistema di attestazione della conformità sia
del sistema 1+, 1, 2+, 2.
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ALLEGATO 1
Gli esempi riportati sono rappresentativi di come può essere realizzata la marcatura
CE, non sono vincolanti.
Esempio 1:
CE
Etichetta per prodotti senza esigenza di espressione
delle caratteristiche
XXX
AoC 2003/EC 2003
EN 12676
Esempio 2:
CE
Prodotto per isolamento termico coperto da livello 3.
XXX
AoC 2003/EC 2004
EN 13163
YYY
Spessore : 20 mm
Conduttività termica -λD=0.038 W/mK
Resistenza termica RD=0,5 m2.K/W
Esempio 3:
CE
Prodotto per isolamento termico coperto da livello 1.
nnnn
XXX
AoC 2003/EC 2004
nnnn-CPD-zzzz
EN 13163
YYY
Conduttività termica: λD=0.037 W/mK
Resistenza termica RD=1,35 m2.K/W
Classificazione al fuoco: A1
Esempio 4:
AIPE
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CE
Etichetta applicata ad una mescola
bituminosa per strade coperta da
livello 4 in cui vengono riportate
tutte le caratteristiche richieste
dalla norma di prodotto.
XXX
AoC 2004/EC 2005
EN 13043
Aggregate size: 6/10
Grading: Gc 85/20
Shape of coarse aggregate: F120 / SI NPD
Particle density: 2,70
Fine content: F2
Fines quality: NPD
Percentage of crushed and broken surfaces in coarse
aggregate: NPD
Affinity of coarse aggregate to bituminous binders: NPD
Resistance to fragmentation of coarse aggregate: LA20,
SZNPD
Resistance to polishing of coarse aggregate for surface
courses: PSV50
Resistance to surface abrasion: AAVNPD
Resistance to wear of coarse aggregate: MDE15
Resistance to Thermal shock: NPD
Volume stability of steel slag aggregates: VNPD
Chemical composition: Diorite
Dangerous substances: NPD
Resistance to freezing and thawing : F2 MSNPD
Sonnenbrand of basalt: NPD
Durability against stydded tyre: NPD
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Esempio 5:
CE
Marcatura CE di prodotto sottoposto a ETA
nnnn
XXX
AoC 2000/EC 2004
nnnn-CPD-0001
ETA –98/0001
ETAG N° 001, Part 1 and 2, Option 1
M8
xxx :
nome, indirizzo del produttore
yyy :
definizione del prodotto
nnn : numero identificativo dell’Istituto notificato coinvolto nell’attestazione di
conformità
NPD: opzione utilizzata dal produttore “No Performance Declared”
zzz:
numero di certificato di conformità
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ALLEGATO 2
Esempio di certificazione e di dichiarazione di conformità
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
CE
………………………………….
Produttore
Rappresentante
autorizzato
in
Europa
(da compilare nel caso in cui il produttore sia
extra-Europeo)
dichiara che il prodotto
……………………………..
è conforme a quanto previsto dalla direttiva europea 89/106/EEC e che sono state
considerate e applicate le norme di prodotto EN 13163: ………………………………………….
Il prodotto presenta le seguenti caratteristiche:
AIPE
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Caratteristiche
Livelli prestazionali
Rapporti di prova
Descrizione del prodotto:
Responsabile produttore
Responsabile rappresentante autorizzato in Europa
Nome:
Nome:
Cognome:
Cognome:
Data:
Data:
AIPE
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6. RUOLO E RESPONSABILITA’ DI PRODOTTI SOGGETTI A NORME EUROPEE
ARMONIZZATE (hEN) NELLA MARCATURA CE SECONDO LA DIRETTIVA PRODOTTI
COSTRUZIONE (DPC)
1
Scopo del documento
Nel caso di un singolo fabbricante che produce un prodotto da costruzione seguendo
un processo di fabbricazione standard con utilizzo di materie prime di base, per
immettere il prodotto sul mercato, le responsabilità del fabbricante e dell’Organismo
Notificato, se coinvolto, sono dirette. Queste responsabilità sono descritte in termini
generali nelle norme armonizzate, benché in molte non completamente. Questa
situazione corrisponde probabilmente alla maggioranza dei prodotti immessi sul
mercato.
Nonostante ciò esiste un numero significativo di situazioni in cui la catena di fornitura
comprende altri ‘attori’, ad es. subappaltatori di componenti e prodotti completi,
importatori, distributori, commercianti e in cui le responsabilità degli ‘attori’ e degli
Organismi Notificati
non sono chiare e non sono contemplate dalle norme
armonizzate.
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Definizione dei ruoli
La stessa DPC considera solo il ruolo del fabbricante e del suo rappresentante
autorizzato mentre il Libro Blu1 considera le Direttive di Nuovo Approccio e definisce i
seguenti ruoli e le loro funzioni:
Fabbricante
Secondo il Nuovo Approccio il fabbricante è la persona
responsabile della progettazione e fabbricazione di un
prodotto al fine di immetterlo nel mercato della
Comunità per suo conto.
Il fabbricante intenzionato a immettere un prodotto sul
mercato ha l’obbligo di conformarsi ai requisiti della
DPC.
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Guida all’implementazione delle direttive basata sul Nuovo Approccio e sull’approccio Globale (Libro Blu)
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Il fabbricante può utilizzare prodotti finiti, pezzi già
pronti o componenti o può subappaltare le operazioni
che gli competono. Egli comunque deve sempre
mantenerne il controllo globale e deve disporre delle
competenze necessarie per assumersi la responsabilità
del prodotto.
Rappresentante autorizzato
Persona fisica o giuridica nominata dal fabbricante
all’interno della Comunità che agisce per suo conto e
riconosciuta come tale.
Il fabbricante rimane responsabile delle azioni che il
rappresentate autorizzato svolge in conformità alla
DPC.
Importatore
responsabile Qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul
dell’immissione
di
prodotto sul mercato
un mercato comunitario un prodotto proveniente da un
paese terzo.
Deve garantire di poter fornire all’autorità di controllo
del mercato le informazioni necessarie sul prodotto se
il fabbricante non è stabilito all’interno della Comunità
e non ha un rappresentante autorizzato sul territorio
comunitario.
Può
assumersi
le
responsabilità
del
fabbricante
assicurandosi che il prodotto sia conforme ai requisiti
essenziali e che sia stata applicata la procedura di
valutazione della conformità adeguata.
Distributore
–
compresi Le direttive di Nuovo Approccio in genere non
rivenditori all’ingrosso o al prevedono disposizioni in materia di distribuzione e non
dettaglio e altri distributori prevedono neppure che il distributore si assuma le
della catena di fornitura
responsabilità del fabbricante – a meno che non sia al
contempo
il
rappresentante
autorizzato
del
fabbricante.
AIPE
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Per distributore si intende la persona fisica o giuridica
della catena di fornitura che procede alle azioni
commerciali successive all’immissione sul mercato del
prodotto.
Il distributore deve procedere con attenzione e
possedere una conoscenza di base dei requisiti giuridici
applicabili: deve ad esempio conoscere i prodotti cui va
apposta la marcatura CE, quali informazioni devono
corredare
il
prodotto,
quali
siano
i
documenti
accompagnatori e quali siano i prodotti non conformi.
Nel Libro Blu, sezione 7.3 ‘Apposizione della marcatura CE’ si dice:
‘…Il fabbricante stabilito all'interno o all'esterno della Comunità è la persona in
definitiva responsabile della conformità del prodotto alle disposizioni della direttiva …
In casi eccezionali si può ritenere che il responsabile dell'immissione nel mercato dei
prodotti si assuma le responsabilità incombenti al fabbricante…’.
3
Marcatura CE dei prodotti
3.1
Requisiti ai sensi della DPC
La DPC richiede che il fabbricante dichiari i valori per le caratteristiche essenziali del
prodotto e che tutti i prodotti immessi sul mercato posseggano questa dichiarazione.
La DPC richiede che questo avvenga nei modi seguenti:
9
Facendo provare un campione del prodotto utilizzando metodi di prova
comuni (ITT) e
9
Seguendo un sistema di controllo di produzione in fabbrica scritto, che
può comprendere i dati ottenuti nel corso delle prove da parte del
fabbricante e i valori misurati dei parametri di produzione chiave ecc. e
deve garantire che l’attuale produzione sia provvista dei valori dichiarati
come misurati dalla ITT (prova di tipo iniziale). Ciò deve essere
evidente dalla documentazione del fabbricante – che sia coinvolto un
Organismo Notificato oppure no.
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Per la DPC l’FPC (controllo di produzione in fabbrica) è considerato un processo attivo.
La fabbrica viene attivamente controllata per fabbricare prodotti che soddisfino i valori
dichiarati risultati da una precedente ITT.
Sul mercato reale esistono molte relazioni commerciali diverse dietro la consegna di un
prodotto marcato CE al sito. Aspetti come la fabbricazione per conto terzi e la
marcatura dell’azienda sono realtà del mercato e rappresentano quindi elementi
intermedi che possono influenzare o no le proprietà di un prodotto da costruzione nel
suo percorso verso il sito, ad es:
- svolgitori di bobine di barre di armatura provenienti da un’acciaieria che possono
allungare la barra o no e incidere sulle caratteristiche essenziali, e
- commercianti di vetro e legno che tagliano prodotti in vetro e legno rispettivamente e
generalmente non incidono sulle caratteristiche essenziali.
Le hEN non sempre chiariscono quali siano le responsabilità degli ‘attori’ nei confronti
della marcatura CE e di conseguenza le responsabilità degli Organismi Notificati. Una
hEN non può prevedere adeguatamente le quasi illimitate possibilità di fabbricazione e
definire adeguatamente i propri requisiti FPC e le procedure relative a un Organismo
Notificato in modo che ‘…il livello di affidabilità ottenuto dal controllo di produzione sia
effettivamente lo stesso per tutte le situazioni immaginabili di fabbricazione…’Documento Guida B.
Gli Organismi Notificati devono sottolineare che i problemi di valutazione dei processi
di fabbricazione possono essere assai diversi e devono avere la flessibilità per
affrontarli. Attualmente quasi tutte le hEN sono lacunose sulla trattazione dell’FPC per
consentire, come richiesto dal Documento Guida B, la valutazione di tutte le possibili
modalità di fabbricazione in modo da avere pari affidabilità in qualunque modalità di
fabbricazione adottata.
3.2
ITT e l’uso dei risultati delle prove di un altro fabbricante
Salvo quanto esplicitamente indicato dalle hEN un fabbricante ‘X’ può utilizzare i
risultati del produttore ‘Y’ soltanto a scopo di marcatura CE (es. come parte dell’ITT di
‘X’) , se ‘Y’ è un fornitore di ‘X’ e le caratteristiche della marcatura CE riprodotte da ‘X’
sono inalterate dal lavoro di ‘X’.
AIPE
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Benché si possa facilmente comprendere che non sia necessario ripetere una ITT,
salvo quanto esplicitamente indicato dalle hEN, l’ITT deve essere ripetuta nelle
circostanze seguenti:
9
Un contratto di licenza d’uso tra le parti – anche quando l’FPC è
specificato dettagliatamente dal licenziatore es. linea di produzione per
vetro rivestito,
9
Un fornitore di componenti/materie prime, per cui non esistono hEN,
esegue la prova richiesta da una hEN per un sistema, utilizzando un
Organismo Notificato ad es. un fornitore internazionale di profili per
finestre trasformati poi in finestre complete da molti fabbricanti locali.
Esistono situazioni correlate in cui un fabbricante non deve eseguire prove reali per la
sua ITT es. calcoli, classificazioni e disposizioni di rispondenza senza la necessità di
prove, valori tabulati ecc.
3.3
Aspetti FPC
La marcatura CE richiede l’adesione di un fabbricante a un FPC scritto che correli
adeguatamente i campioni ITT alla produzione attuale e, secondo il sistema di
attestazione, richieda anche il coinvolgimento di un Organismo Notificato. Dal
Documento Guida B si conclude che:
9
un sistema FPC deve fornire eguale affidabilità nei valori dichiarati di
prodotti simili immessi sul mercato – senza considerare le modalità di
fabbricazione e le specifiche tecniche e quindi gli Organismi Notificati
non devono limitare eventuali modalità di fabbricazione e
9
Ammesso che la prova fornisca eguale affidabilità ai valori dichiarati
come altri prodotti immessi sul mercato, è quindi possibile avere un FPC
soddisfacente soltanto sulla base di:
Verifica e prova soltanto sui prodotti finiti o …………….
Controlli solo sul processo di fabbricazione e/o prove durante il processo di
fabbricazione secondo una frequenza prestabilita.
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4
Attività commerciali riguardanti i prodotti con marcatura CE
Una volta stabilite le definizioni nel Libro Blu per ‘Fabbricante’, ‘Importatore’ e
‘Distributore’ è possibile individuare il ruolo e le responsabilità associate all’’attore’ sulla
base delle loro azioni come segue:
A. Distribuzione di un prodotto con marcatura CE, ma senza incidere sulle
caratteristiche essenziali
Un ‘attore’ acquista un prodotto imballato, es. su un pallet, in una scatola ecc. e lo
vende a terzi senza influenzarne le caratteristiche esenziali. La marcatura CE è quella
del fabbricante.
L’attore’ funge da ‘Distributore’ ed la sua responsabilità è quella di accertarsi che
l’imballo non sia danneggiato e che le condizioni di immagazzinamento definite dal
fabbricante vengano rispettate (temperatura, umidità …), cioè la responsabilità del
Distributore è limitata al mantenimento dell’integrità del prodotto e alla presentazione
della documentazione di accompagnamento secondo le necessità a livello locale.
B. Reimballo e marcatura CE senza incidere sulle caratteristiche essenziali
Un ‘attore’ reimballa un prodotto senza incidere sulle caratteristiche essenziali es.
travasando un prodotto da un recipiente da 200 litri a bottiglie da 1 litro, o applicando
una nuova etichetta con il proprio marchio al prodotto e non facendo riferimento al
fabbricante originale che aveva apposto la marcatura CE al prodotto. L’attore’ è ora un
‘Fabbricante’ ai sensi della DPC.
Se l’’attore’ non desidera fare riferimento alla marcatura CE originale, deve applicare
una nuova marcatura CE ai propri prodotti utilizzando i valori dichiarati del fabbricante
originale e servirsi di un Organismo Notificato se necessario. In questo caso l’elemento
chiave per la marcatura CE è la tracciabilità.
L’Organismo Notificato deve considerare se il prodotto sia conforme alla DPC, sulla
base della marcatura CE del fabbricante originale e controllare prima di tutto che
l’’attore’ abbia preso tutte le misure necessarie e seguito le procedure per garantire
che le proprietà dei prodotti non fossero alterate. L’’attore’ deve sempre essere in
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grado di provare che al prodotto che aveva utilizzato era stato apposto il marchio CE
dal vero fabbricante mostrando corrispondenza fra il prodotto marcato che vende con
la sua marcatura CE e i lotti con marcatura CE provenienti dal fabbricante originale. La
tracciabilità deve essere pienamente garantita.
C. Cambiamento delle proprietà di un prodotto con marcatura CE
Un ‘attore’ acquista un prodotto (es. barre di armatura) e ne cambia le proprietà (es.
stirando la barra durante lo svolgimento, in modo da alterarne le proprietà) prima di
vendere il prodotto (es. barre raddrizzate a un costruttore). L’attore’ diviene un
‘Fabbricante’ ai sensi della DPC e dovrà apporre la marcatura CE al prodotto quando lo
immetterà sul mercato.
In questo esempio la barra di armatura è un sistema 1+. L’Organismo Notificato, come
parte dell’FPC, deve tener conto, fra l’altro, del controllo delle materie prime da parte
dell’attore’, perché la composizione si riferisce ai valori dichiarati anche se essa rimane
invariata nel processo.
APPENDICE – Scenari per una Società che acquista prodotti da ‘terzi’ e modalità per
affrontare la questione della marcatura CE secondo il Libro Blu.
a) La Società ‘A’ acquista un/dei prodotto/i con marcatura CE dalla Società ‘O’, li taglia
su misura e li rivende
La Società ‘A’ non fa nulla per alterare alcuno dei valori dichiarati dei prodotti della
Società ‘O’. La Società ‘A’ taglia su misura e rivende il prodotto. La Società ‘A’ è
‘Distributore’ secondo i termini delle Direttive di Nuovo Approccio (vedi § 2 precedente
in riferimento al Libro Blu).
La Società ‘A’ fornisce i prodotti e le informazioni sulla marcatura CE secondo le
normative nazionali e i requisiti di mercato. La Società ‘A’ può trasferire i valori della
marcatura CE della Società ‘O’ es. copiando la marcatura originale CE come documento
di accompagnamento quando i prodotti vengono consegnati al sito di produzione, cioè
alla fabbrica - secondo i desideri del cliente e le normative nazionali.
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Un esempio di questo caso potrebbe essere un venditore di vetro che taglia grosse
lastre di vetro comune per la vendita.
b) La Società ‘B’ acquista prodotti completi dal fabbricante originale, la Società ‘O’ che
sono già etichettati e marcati CE con i dettagli della Società ‘B’.
La Società ‘O’ funge da subappaltatore e produce i prodotti direttamente per la Società
‘B’ (eventualmente secondo le sue particolari specifiche). Così come per la
fabbricazione del prodotto, la Società ‘O’ lo etichetta con il nome della Società ‘B’, i
dettagli del prodotto e i dettagli della marcatura CE. Il ruolo della Società ‘B’ è quello
del ‘Fabbricante’ secondo il Libro Blu (vedi § 2 precedente) e tale società deve quindi
assumersi la responsabilità legale per la marcatura CE.
La Società ‘O’ o la Società ‘B’ possono accordarsi sulla marcatura CE, ma in entrambe i
casi la Società ‘B’ deve mantenere una scheda tecnica a supporto della marcatura CE e
deve essere in grado di soddisfare l’eventuale ispezione da parte di un’autorità di
sorveglianza del mercato. Anche la Società ‘O’ deve tenere una copia della relativa
documentazione ad es. quella del FPC, dei valori ITT ecc. nel caso in cui le sia richiesto
di fornirle ad un’autorità di sorveglianza del mercato diretta indicata dalla Società ‘B’.
Un esempio di questo scenario può essere rappresentato dalla situazione in cui un
fabbricante (ad es. di membrane) desidera integrare la propria gamma con prodotti
ottenuti secondo le specifiche da un fabbricante terzo, ma utilizzando il proprio
marchio e i dettagli della marcatura CE piuttosto che quelli del subappaltatore.
c) La Società ‘C’ acquista un prodotto/i già con marcatura CE con i dettagli della
Società ‘O’ (es. componenti), ma la società vuole etichettare il prodotto finale secondo
i propri dettagli commerciali e di prodotto e apporre il marchio CE con i propri dettagli,
cioè senza fare riferimento al produttore/i originale/i.
La Società ‘O’ è più lontana dal fornitore rispetto alla semplice relazione proposta nello
scenario b) di un subappaltatore della società. La Società ‘C’ acquista prodotti con
marcatura CE e dopo un processo di fabbricazione che non cambia le proprietà del
prodotto con marchio CE, immette sul mercato un prodotto con la denominazione
commerciale della Società ‘C’. Il ruolo della Società ‘C’ è quello di ‘Fabbricante’ secondo
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i termini del Libro Blu (vedi § 2 precedente) e tale società deve quindi assumersi la
responsabilità legale per la marcatura CE.
La Società ‘C’ deve avere i documenti seguenti:
un FPC scritto che contenga i requisiti relativi ad es. controlli adeguati su
ricevimento merci, reperibilità del prodotto all’interno del magazzino, etichettatura
e procedure di richiamo ecc.
una scheda tecnica che deve avere:
9
le relazioni ITT se la Società ‘C’ ha alterato i valori del fabbricante
originale, altrimenti sono ‘riportati’ i valori della marcatura CE
provenienti dalla Società ‘O’,
9
i certificati emessi dagli Organismi Notificati in possesso della Società ‘C’
(se richiesti) e le dichiarazioni di conformità con riferimento alla/e
fabbrica/e
originale/i
di
produzione,
eventualmente
in
formato
codificato ecc. e
9
la documentazione della marcatura CE del fabbricante/i originale/i del
prodotto ad es. la Società ‘O’.
Coinvolgimento di un Organismo Notificato se l’attestazione delle condizioni di
conformità sui prodotti immessi sul mercato lo richiede, cioè che un Organismo
Notificato rediga i documenti appropriati:
9
Relazioni delle prove dell’Organismo Notificato se il prodotto è un
sistema 3 e i valori non sono stati riportati dalle informazioni sulla
marcatura CE fornite dal fabbricante/i originale/i, ad es. la Società ‘O’.
9
Certificati FPC (per le attività della Società ‘O’) se il prodotto è un
sistema 2/2+ e
9
I certificati di conformità del prodotto (per le attività della Società ‘O’)
se il prodotto è un sistema 1/1+
Un esempio di questo scenario
potrebbe essere un fabbricante di unità a doppia
vetratura isolata che acquista vetri antiproiettile e antisfondamento e li trasforma in
unità a doppio isolamento (sistema 1) senza alterare le qualità antiproiettile e
antisfondamento del vetro che usa.
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d) la Società ‘D’ acquista prodotti senza marcatura CE senza storia del prodotto e
desidera apporre il marchio CE sui prodotti con i propri dettagli – talvolta questo viene
chiamato scenario di ‘Rotterdam’.
La Società ‘D’ ha acquistato prodotti dalla Società ‘O’ che non ha apposto il marchio CE
sui prodotti ne’ ha scritto un FPC ne’ ha coinvolto un Organismo Notificato in alcuna
ITT. La società vuole il marchio CE sui prodotti con il proprio nome e indirizzo. Il ruolo
di questa società è quello dell’’Importatore che è anche un ‘Fabbricante’ secondo i
termini del Libro Blu (vedi § 2 precedente) e deve quindi assumersi la responsabilità
legale per la marcatura CE.
Nella marcatura CE del prodotto la Società ‘D’ deve intraprendere:
Una prova di tipo ITT secondo le specifiche tecniche e utilizzando un
Organismo Notificato se appropriato e
Un’adeguata campionatura statistica e adeguate prove sui prodotti in
magazzino per garantirne la conformità agli standard di prodotto. La società deve
anche essere in grado di dimostrare alle autorità e a terzi che esiste un livello di
affidabilità nella conformità dei propri prodotti allo standard di prodotto pari a
quella raggiunta dai prodotti fabbricati da un fabbricante originale e cioè che
‘…il livello di affidabilità ottenuto dal controllo di produzione è effettivamente lo stesso
per tutte le possibili situazioni di fabbricazione…’. Documento Guida B.
La Società ‘D’ deve quindi avere:
A. un FPC scritto della Società ‘D’ che considera i relativi requisiti per questa
operazione come fornitore e vi aderisce con un adeguato controllo su:
9
ricevimento merci
9
procedure di prova (cioè campionature di prodotti consegnati al
magazzino per la prova e relativa rappresentanza e prove complete) per
garantire che i prodotti immessi sul mercato abbiano i valori dichiarati
per la marcatura CE,
9
reperibilità del prodotto nel magazzino
9
etichettatura e
9
procedure di richiamo ecc.
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B. una scheda tecnica contenente:
9
le relazioni ITT per tutte le caratteristiche dichiarate diverse da quelle
‘Determinate senza prestazione’
9
i certificati e le dichiarazioni di conformità della Società ‘D’, con
riferimento alla/e fabbrica/e originale di produzione, eventualmente in
un formato codificato ecc. e
C. Coinvolgimento di un Organismo Notificato se l’attestazione delle condizioni di
conformità dei prodotti sul mercato lo richiede, es. che l’Organismo Notificato rediga:
9
Relazione di prova dell’Organismo stesso se il prodotto è un sistema 3
9
Certificati FPC per le attività della Società ‘D’ senza dover visitare la
fabbrica originale, se il prodotto è un sistema 2/2+
9
I certificati del prodotto per le attività della Società ‘D’ senza dover
visitare la fabbrica originale, se il prodotto è un sistema 1/1+.
La principale differenza fra lo scenario c) e d) è che nello scenario d) il prodotto o i
componenti non hanno il marchio CE che impone maggiori oneri sulla Società ‘D’.
Un esempio di un simile scenario potrebbe essere rappresentato da un carico di barre
di armatura che arriva in un magazzino dall’esterno della UE.
Attestazione della conformità
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità è responsabile dell’attestato
di conformità di un prodotto ai requisiti di una specificazione tecnica (norma
armonizzata o benestare tecnico).
I prodotti oggetto di un attestato di conformità beneficiano di una presunzione di
conformità che viene stabilita mediante prove o altre verifiche in base alle specifiche
tecniche.
L’attestato di conformità di un prodotto presuppone che:
il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione che assicuri che la
produzione sia conforme alle specifiche tecniche;
per prodotti particolari indicati nelle specifiche tecniche, oltre il sistema di controllo
della produzione, un Organismo di certificazione riconosciuto intervenga nella
valutazione e sorveglianza del controllo della produzione o dello stesso prodotto.
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Il livello di attestazione della conformità è determinato in base:
°
all’importanza che riveste il prodotto nei confronti dei requisiti essenziali ed in
particolare a quelli in materia di salute e sicurezza;
°
alla natura del prodotto;
°
all’influenza della variabilità delle caratteristiche del prodotto sulla sua
destinazione;
°
ai potenziali difetti della fabbricazione del prodotto.
Si deve scegliere la procedura meno onerosa possibile compatibilmente con la
sicurezza.
Tale livello di attestazione è indicato nei mandati e nelle specifiche tecniche.
Nella determinazione delle procedure per il rilascio dell’attestato di conformità di un
prodotto alle specifiche tecniche devono essere applicati i seguenti metodi di controllo:
a) prove di tipo iniziale (ITT) del prodotto effettuate dal fabbricante o da un
Organismo notificato;
b) prove su campioni prelevati in fabbrica secondo un determinato piano di
controllo prescritto dal fabbricante o da un Organismo notificato;
c) prove di verifica su campioni prelevati in fabbrica, sul mercato nei cantieri da
parte del fabbricante o di un Organismo notificato;
d) prove su campioni prelevati da un lotto già fornito o da fornire effettuata dal
fabbricate o da un Organismo notificato;
e) controllo di produzione di fabbrica (FPC);
f) ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione di fabbrica da
parte di un organismo notificato;
g) sorveglianza continua, valutazione e certificazione del piano di controllo di
fabbrica da parte di un Organismo notificato.
Per “controllo di produzione di fabbrica” si intende il controllo interno permanente
della produzione effettuato dal fabbricante. Tutti gli elementi, i requisiti e le
disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentate sotto forma di
documenti e procedure scritte. Tale documentazione del sistema di controllo della
produzione deve garantire una comune interpretazione delle garanzie della qualità e
premettere di ottenere la caratteristiche richieste dal prodotto e di controllare le
effettive operazioni del controllo del sistema di produzione.
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I requisiti del piano di controllo di fabbrica sono illustrati nel “Documento guida B”
(Guidance Paper B) della CPD (documento CONSTRUCT 95/135 Rev.1 del Comitato
Permanente sulle Costruzioni).
La CPD prevede quattro livelli di attestazione della conformità per la marcatura CE:
°
Livello 1: certificazione di parte terza del prodotto e del controllo di
produzione di fabbrica.
°
Livello 2: dichiarazione di conformità del prodotto da parte del fabbricante
e certificazione di parte terza del piano di produzione di fabbrica.
°
Livello 3: dichiarazione di conformità del prodotto e del controllo di
produzione di fabbrica da parte del fabbricante e prove iniziali di tipo effettuate
in un laboratorio di parte terza.
°
Livello 4: dichiarazione di conformità del prodotto e del controllo di
produzione di fabbrica documentato da parte del fabbricante.
I compiti del fabbricante e dell’organismo notificato sono descritti, per ogni livello di
attestazione, nella seguente tabella:
Appendice III della CPD
2 (ii)
1apossibilità
2 (ii)
2aposs.
2 (ii)
3aposs.
1
2+
2
3
4
×
×
×
×
×
×
×
2 (i)
Sistema di attestazione
1+
della conformità
Compiti del fabbricante
×
1
Controllo del FPC
Prove su campioni prelevati in
×
2
fabbrica
3
ITT
Compiti dell’Organismo notificato
×
4
ITT
×
5
Certificazione del FPC
×
6
Sorveglianza del FPC
Prove su campioni prelevati in
×
7
fabbrica o sul mercato
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Le parti terze coinvolte nella marcatura CE devono essere specificamente autorizzate e
notificate alla Commissione Europea dagli Stati membri per ogni famiglia di prodotto
da costruzione e sono di tre tipi:
°
Organismo di certificazione (organismo imparziale, governativo o meno,
che possiede competenza e responsabilità necessarie per eseguire la
certificazione di conformità secondo regole fissate),
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°
Organismo di ispezione (organismo imparziale con l’organizzazione, il
personale, la competenza e l’integrità necessarie per svolgere secondo specifici
criteri compiti quali valutazione, raccomandazione di accettazione e verifica
delle operazioni di controllo della qualità effettuate dal fabbricante, selezione e
valutazione di prodotti sul posto, in fabbrica o altrove secondo criteri specifici),
°
Laboratorio di prova (laboratorio che misura, esamina, prova, classifica o in
altri modi determina le caratteristiche di materiali e prodotti).
Ciascun Stato membro comunica alla Commissione Europea l’elenco degli Organismi
notificati (Organismi di certificazione, Organismi di ispezione e Laboratori di prova)
designati per i compiti da svolgere ai fini dei benestare tecnici e delle norme
armonizzate.
Le attività di certificazione / dichiarazione di conformità per la CPD possono essere
svolte da un unico Organismo o da Organismi distinti: in questo caso l’Organismo di
ispezione e il Laboratorio di prova svolgono la propria attività per conto dell’Organismo
di certificazione.
Appendice ZA del prEN 13163
L’Appendice ZA delle norme di prodotto europee rispondono al mandato ricevuto dal
CEN/CENELEC da parte della Commissione Europea e specificano i requisiti per la
marcatura CE.
Il mandato specifico per i prodotti per isolamento termico è M/103 (con emendamenti
in M/126 e M/130).
I sistemi di attestazione della conformità sono indicati nella seguente tabella:
Prodotto
Prodotti per isolamento
termico
Utilizzo
Classe
Livello di
Attestazione
della conformità
qualsiasi
-
3
per
usi
sottoposti
regolamentazione
per
reazione al fuoco
(A, B, C) (1)
a
la (A, B, C) (2)
1
3
4
A (3), D, E, F
(1): materiali per i quali il comportamento della reazione al fuoco è suscettibile di
cambiamenti durante la produzione in generale materiali soggetti a modificazioni
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chimiche (come per esempio ritardanti la fiamma o dove cambiamenti di composizione
possono portare a cambiamenti del comportamento della reazione al fuoco).
(2): materiali per i quali il comportamento della reazione al fuoco non è suscettibile di
cambiamenti durante il processo di produzione.
(3): materiali di classe A che, in conformità alla Decisione 96/603 non necessitano di
essere testati per la reazione al fuoco.
Prodotti per isolamento termico per qualsiasi utilizzo: i compiti dell’Organismo
notificato (livello di attestazione 3: laboratorio di prova) devono essere limitati alle
seguenti caratteristiche (ove applicabili):
°
resistenza termica,
°
rilascio di sostanze pericolose,
°
resistenza alla compressione (per applicazioni sottoposte a carico),
°
permeabilità all’acqua.
Prodotti per isolamento termico per usi sottoposti a regolamentazione per la
reazione al fuoco:
°
prodotti con livello di attestazione 1: per le prove di tipo iniziali i compiti
dell’Organismo notificato devono essere limitati alla seguente caratteristica:
- Euroclassi per la reazione al fuoco come indicato nella Decisione
2000/147/EC della Commissione
°
prodotti con livello di attestazione 1: per l’ispezione iniziale della fabbrica, del
controllo di produzione di fabbrica, e per la sorveglianza continua,
accertamento e approvazione del controllo di produzione di fabbrica, devono
essere d’interesse per l’Organismo notificato i parametri relativi alla seguente
caratteristica:
- Euroclassi per la reazione al fuoco come indicato nella Decisione
2000/147/EC della Commissione
°
prodotti con livello di attestazione 3: per le prove di tipo iniziale i compiti
dell’Organismo notificato devono essere limitati alla seguente caratteristica:
- Euroclassi per la reazione al fuoco come indicato nella Decisione
2000/147/EC della Commissione
La valutazione della conformità deve essere effettuata in conformità al prEN 13172
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