Promemoria riguardante la lettera d`invito e la dichiarazione di

Transcript

Promemoria riguardante la lettera d`invito e la dichiarazione di
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Segreteria di Stato della migrazione SEM
Promemoria riguardante la lettera d’invito e la dichiarazione
di garanzia
LETTERA D’INVITO
Allo straniero sottostante all’obbligo del visto che desidera recarsi in Svizzera per visitare parenti o amici o per motivi d’affari può essere
chiesto di allegare alla domanda del visto una lettera d’invito dell’ospite in Svizzera.
La lettera d’invito, redatta in maniera non formale in una lingua nazionale, deve contenere almeno i seguenti elementi:
 dichiarazione dell’ospite (azienda o privato) secondo cui il richiedente è atteso in Svizzera;
 generalità dell’ospite e del richiedente (cognome, nome, data di nascita, indirizzo e nazionalità);
 data della lettera d’invito;
 firma dell’ospite (per le aziende: persone con diritto di firma come da registro di commercio).
La lettera può contenere anche altri elementi, per esempio:
 indicazione secondo cui l’ospite alloggia il richiedente (con o senza vitto);
 qualsiasi altra indicazione atta a precisare le circostanze e i motivi del soggiorno in Svizzera.
Il richiedente deve fornire alla rappresentanza svizzera le prove (certificato di salario, estratti bancari) secondo cui possiede mezzi finanziari sufficienti per il viaggio. Se le spese per il viaggio, l’alloggio o il vitto sono a carico dell’ospite occorre farne menzione nella lettera
d’invito.
La lettera d’invito serve a dimostrare lo scopo del soggiorno e il motivo del viaggio. Non è invece atta a dimostrare che la partenza al
termine del soggiorno è garantita e che il richiedente dispone dei mezzi finanziari richiesti. Se a fronte delle condizioni personali del richiedente la sua partenza al termine del soggiorno non è considerata garantita, il visto è rifiutato nonostante sia stata presentata una lettera
d’invito. L’ospite, infatti, può assumersi i costi ma non è in grado di fornire la garanzia legale della partenza del richiedente al termine del
soggiorno.
In funzione della rappresentanza, la lettera d’invito (basta una copia) va inviata direttamente dall’ospite in Svizzera alla sezione dei visti
della rappresentanza svizzera competete oppure va allegata dal richiedente alla domanda di visto. Si raccomanda vivamente di consultare
preliminarmente il sito web della rappresentanza competente per sincerarsi di eventuali modifiche a questa norma: www.swiss-visa.ch.
DICHIARAZIONE DI GARANZIA
Le rappresentanze di Svizzera all’estero possono far dipendere il rilascio del visto da una dichiarazione di garanzia qualora il richiedente
non disponga di mezzi finanziari sufficienti o sussistano dubbi in merito. Il garante (di norma l’ospite) si impegna ad assumere le spese
scoperte (comprese le spese legate a incidenti, malattia, ritorno), fino a un determinato importo, occasionate alla comunità e ai fornitori
privati di prestazioni mediche dal soggiorno dello straniero in Svizzera. L’importo massimo della garanzia per persone singole o per gruppi
o famiglie di al massimo 10 persone che viaggiano compatti è di 30 000 franchi.
Il modulo per la dichiarazione di garanzia non è scaricabile online né ottenibile presso i Servizi di migrazione in Svizzera. È consegnato
esclusivamente dalle rappresentanze svizzere all’estero nel quadro della verifica della domanda del visto. Pertanto non è possibile velocizzare la procedura.
Il fatto di essere in possesso di una dichiarazione di garanzia accettata dalle autorità comunali o cantonali competenti non dà diritto al
rilascio del visto. Se a fronte delle condizioni personali del richiedente non è adempita la condizione cruciale della partenza al termine del
soggiorno, il visto è rifiutato nonostante la dichiarazione di garanzia. Il garante, infatti, può garantire la copertura di eventuali costi ma non
è in grado di fornire la garanzia legale della partenza del richiedente al termine del soggiorno.
PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI GARANZIA
1. Il richiedente presenta la domanda di visto alla rappresentanza svizzera competente per il suo luogo di domicilio (unitamente alla lettera d’invito in caso di soggiorni per visita o affari).
2. Se dall’esame degli atti emerge la necessità di una dichiarazione di garanzia, la rappresentanza consegna il pertinente
modulo al richiedente, il quale lo completa con i dati a lui noti
e lo inoltra al garante (ospite). Alcune rappresentanze recapitano il modulo per mail direttamente al garante.
3. Il garante completa e firma il modulo di garanzia e lo invia,
unitamente ai documenti necessari, alla competente autorità
cantonale o comunale oppure, se richiesto, lo deposita personalmente presso tale autorità. Per sapere come procedere
occorre informarsi presso l’autorità competente.
4. La dichiarazione di garanzia è verificata dalla competente
autorità cantonale o comunale (solvibilità dell’ospite).
5. Il Cantone comunica senza indugio il risultato di questo esame alla rappresentanza all’estero, la quale decide circa il rilascio o meno del visto.
ALTRI DOCUMENTI
Per la verifica della dichiarazione di garanzia, laddove l’autorità
competente lo richieda occorre fornire altre prove.
TASSE
Il trattamento del modulo di garanzia da parte delle autorità cantonali è soggetto a tassa. Di regola, la tassa va versata anticipatamente mediante polizza di versamento (per sapere come procedere occorre informarsi presso l’autorità competente).
2
DOVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI GARANZIA?
Il garante presenta la dichiarazione di garanzia alla competente autorità comunale (Ufficio controllo abitanti, Cancelleria comunale, ecc.)
se abita in uno dei Cantoni seguenti
 Argovia
 Friburgo
 Turgovia
 Zurigo
 Basilea
 Grigioni
 Uri
Campagna
 San Gallo
 Vallese
 Berna
 Svitto
 Vaud
Il garante presenta la dichiarazione di garanzia all’autorità cantonale di migrazione se abita in uno dei Cantoni seguenti:
AI
Amt für Ausländerfragen
Marktgasse 2
9050 Appenzell
Tel. 071 788 95 21
JU
Service de la population
1, rue du 24-septembre
2800 Delémont
Tel. 032 420 56 80
SH
Migrationsamt und Passbüro
Mühlentalstrasse 105
8200 Schaffhausen
Tel. 052 632 74 76
AR
Migrationsamt
Landsgemeindeplatz 5
Postfach 162
9043 Trogen
Tel. 071 343 63 33
LU
Amt für Migration
Fruttstrasse 15
Postfach
6002 Luzern
Tel. 041 228 77 80
SO
Migration und Schweizer Ausweise
Ambassadorenhof
4509 Solothurn
Tel. 032 627 28 37/40
TI
BS
Justiz- und Sicherheitsdepartement
Bevölkerungsdienste und Migration
Spiegelgasse 6
Postfach
4001 Basel
Tel. 061 267 70 70
NE
Service des migrations
Office du séjour et de
l’établissement
Case postale 124
Rue de Tivoli 28
2003 Neuchâtel
Tel. : 032 889 63 10
Sezione della popolazione
Ufficio della migrazione
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel.: 091 814 55 00
ZG
Amt für Migration (AFM)
Aabachstrasse 1
Postfach 857
6301 Zug
Tel. 041 728 50 50
FL
Ausländer- und Passamt (APA)
Städtle 38
FL-9490 Vaduz
Tel. 00423 236 61 41
GE
GL
Office cantonal de la population
Service des Etrangers et des
Confédérés
Route de Chancy 88
1213 Onex
Tel. 022 546 46 46
Departement für Sicherheit und
Justiz
Fachstelle Migration
Postgasse 29
8750 Glarus
Tel. 055 646 68 90
NW Amt für Justiz
Abteilung Migration
Kreuzstrasse 2
6371 Stans
Tel.: 041 618 44 90 / 91
OW Amt für Migration
St. Antonistrasse 4
6061 Sarnen
Tel. 041 666 66 70
MAGGIORI INFORMAZIONI:


Per informazioni sull’avanzamento degli accertamenti riguardanti le dichiarazioni di garanzia presentate e la procedura concreta per la dichiarazione di garanzia nei singoli Cantoni, favorite rivolgervi alla competente autorità cantonale (indirizzo qui
sopra).
Se avete domande riguardanti le basi legali o la lettera d’invito, favorite rivolgervi alla Segreteria di Stato della migrazione
SEM tramite modulo di contatto o per telefono (058 465 77 60).