Promemoria riguardante la lettera d`invito e la dichiarazione di
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Promemoria riguardante la lettera d`invito e la dichiarazione di
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Segreteria di Stato della migrazione SEM Promemoria riguardante la lettera d’invito e la dichiarazione di garanzia LETTERA D’INVITO Allo straniero sottostante all’obbligo del visto che desidera recarsi in Svizzera per visitare parenti o amici o per motivi d’affari può essere chiesto di allegare alla domanda del visto una lettera d’invito dell’ospite in Svizzera. La lettera d’invito, redatta in maniera non formale in una lingua nazionale, deve contenere almeno i seguenti elementi: dichiarazione dell’ospite (azienda o privato) secondo cui il richiedente è atteso in Svizzera; generalità dell’ospite e del richiedente (cognome, nome, data di nascita, indirizzo e nazionalità); data della lettera d’invito; firma dell’ospite (per le aziende: persone con diritto di firma come da registro di commercio). La lettera può contenere anche altri elementi, per esempio: indicazione secondo cui l’ospite alloggia il richiedente (con o senza vitto); qualsiasi altra indicazione atta a precisare le circostanze e i motivi del soggiorno in Svizzera. Il richiedente deve fornire alla rappresentanza svizzera le prove (certificato di salario, estratti bancari) secondo cui possiede mezzi finanziari sufficienti per il viaggio. Se le spese per il viaggio, l’alloggio o il vitto sono a carico dell’ospite occorre farne menzione nella lettera d’invito. La lettera d’invito serve a dimostrare lo scopo del soggiorno e il motivo del viaggio. Non è invece atta a dimostrare che la partenza al termine del soggiorno è garantita e che il richiedente dispone dei mezzi finanziari richiesti. Se a fronte delle condizioni personali del richiedente la sua partenza al termine del soggiorno non è considerata garantita, il visto è rifiutato nonostante sia stata presentata una lettera d’invito. L’ospite, infatti, può assumersi i costi ma non è in grado di fornire la garanzia legale della partenza del richiedente al termine del soggiorno. In funzione della rappresentanza, la lettera d’invito (basta una copia) va inviata direttamente dall’ospite in Svizzera alla sezione dei visti della rappresentanza svizzera competete oppure va allegata dal richiedente alla domanda di visto. Si raccomanda vivamente di consultare preliminarmente il sito web della rappresentanza competente per sincerarsi di eventuali modifiche a questa norma: www.swiss-visa.ch. DICHIARAZIONE DI GARANZIA Le rappresentanze di Svizzera all’estero possono far dipendere il rilascio del visto da una dichiarazione di garanzia qualora il richiedente non disponga di mezzi finanziari sufficienti o sussistano dubbi in merito. Il garante (di norma l’ospite) si impegna ad assumere le spese scoperte (comprese le spese legate a incidenti, malattia, ritorno), fino a un determinato importo, occasionate alla comunità e ai fornitori privati di prestazioni mediche dal soggiorno dello straniero in Svizzera. L’importo massimo della garanzia per persone singole o per gruppi o famiglie di al massimo 10 persone che viaggiano compatti è di 30 000 franchi. Il modulo per la dichiarazione di garanzia non è scaricabile online né ottenibile presso i Servizi di migrazione in Svizzera. È consegnato esclusivamente dalle rappresentanze svizzere all’estero nel quadro della verifica della domanda del visto. Pertanto non è possibile velocizzare la procedura. Il fatto di essere in possesso di una dichiarazione di garanzia accettata dalle autorità comunali o cantonali competenti non dà diritto al rilascio del visto. Se a fronte delle condizioni personali del richiedente non è adempita la condizione cruciale della partenza al termine del soggiorno, il visto è rifiutato nonostante la dichiarazione di garanzia. Il garante, infatti, può garantire la copertura di eventuali costi ma non è in grado di fornire la garanzia legale della partenza del richiedente al termine del soggiorno. PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI GARANZIA 1. Il richiedente presenta la domanda di visto alla rappresentanza svizzera competente per il suo luogo di domicilio (unitamente alla lettera d’invito in caso di soggiorni per visita o affari). 2. Se dall’esame degli atti emerge la necessità di una dichiarazione di garanzia, la rappresentanza consegna il pertinente modulo al richiedente, il quale lo completa con i dati a lui noti e lo inoltra al garante (ospite). Alcune rappresentanze recapitano il modulo per mail direttamente al garante. 3. Il garante completa e firma il modulo di garanzia e lo invia, unitamente ai documenti necessari, alla competente autorità cantonale o comunale oppure, se richiesto, lo deposita personalmente presso tale autorità. Per sapere come procedere occorre informarsi presso l’autorità competente. 4. La dichiarazione di garanzia è verificata dalla competente autorità cantonale o comunale (solvibilità dell’ospite). 5. Il Cantone comunica senza indugio il risultato di questo esame alla rappresentanza all’estero, la quale decide circa il rilascio o meno del visto. ALTRI DOCUMENTI Per la verifica della dichiarazione di garanzia, laddove l’autorità competente lo richieda occorre fornire altre prove. TASSE Il trattamento del modulo di garanzia da parte delle autorità cantonali è soggetto a tassa. Di regola, la tassa va versata anticipatamente mediante polizza di versamento (per sapere come procedere occorre informarsi presso l’autorità competente). 2 DOVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI GARANZIA? Il garante presenta la dichiarazione di garanzia alla competente autorità comunale (Ufficio controllo abitanti, Cancelleria comunale, ecc.) se abita in uno dei Cantoni seguenti Argovia Friburgo Turgovia Zurigo Basilea Grigioni Uri Campagna San Gallo Vallese Berna Svitto Vaud Il garante presenta la dichiarazione di garanzia all’autorità cantonale di migrazione se abita in uno dei Cantoni seguenti: AI Amt für Ausländerfragen Marktgasse 2 9050 Appenzell Tel. 071 788 95 21 JU Service de la population 1, rue du 24-septembre 2800 Delémont Tel. 032 420 56 80 SH Migrationsamt und Passbüro Mühlentalstrasse 105 8200 Schaffhausen Tel. 052 632 74 76 AR Migrationsamt Landsgemeindeplatz 5 Postfach 162 9043 Trogen Tel. 071 343 63 33 LU Amt für Migration Fruttstrasse 15 Postfach 6002 Luzern Tel. 041 228 77 80 SO Migration und Schweizer Ausweise Ambassadorenhof 4509 Solothurn Tel. 032 627 28 37/40 TI BS Justiz- und Sicherheitsdepartement Bevölkerungsdienste und Migration Spiegelgasse 6 Postfach 4001 Basel Tel. 061 267 70 70 NE Service des migrations Office du séjour et de l’établissement Case postale 124 Rue de Tivoli 28 2003 Neuchâtel Tel. : 032 889 63 10 Sezione della popolazione Ufficio della migrazione Via Lugano 4 6501 Bellinzona Tel.: 091 814 55 00 ZG Amt für Migration (AFM) Aabachstrasse 1 Postfach 857 6301 Zug Tel. 041 728 50 50 FL Ausländer- und Passamt (APA) Städtle 38 FL-9490 Vaduz Tel. 00423 236 61 41 GE GL Office cantonal de la population Service des Etrangers et des Confédérés Route de Chancy 88 1213 Onex Tel. 022 546 46 46 Departement für Sicherheit und Justiz Fachstelle Migration Postgasse 29 8750 Glarus Tel. 055 646 68 90 NW Amt für Justiz Abteilung Migration Kreuzstrasse 2 6371 Stans Tel.: 041 618 44 90 / 91 OW Amt für Migration St. Antonistrasse 4 6061 Sarnen Tel. 041 666 66 70 MAGGIORI INFORMAZIONI: Per informazioni sull’avanzamento degli accertamenti riguardanti le dichiarazioni di garanzia presentate e la procedura concreta per la dichiarazione di garanzia nei singoli Cantoni, favorite rivolgervi alla competente autorità cantonale (indirizzo qui sopra). Se avete domande riguardanti le basi legali o la lettera d’invito, favorite rivolgervi alla Segreteria di Stato della migrazione SEM tramite modulo di contatto o per telefono (058 465 77 60).