approvazione modifica all`art. 7 della normativa ppe area ex pell
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approvazione modifica all`art. 7 della normativa ppe area ex pell
COPIA CITTA’ DI ARZIGNANO Provincia di Vicenza Sede: Piazza Libertà n. 12 – Arzignano – (VI) C.A.P. 36071 COD. FISC.: 00244950242 e.mail : [email protected] VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE Verbale letto, approvato e sottoscritto. N. 86 del Reg. Delib. IL PRESIDENTE OGGETTO: f.to SIGNORIN GIANFRANCO IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE APPROVAZIONE MODIFICA ALL’ART. 7 DELLA NORMATIVA PPE AREA EX PELLIZZARI PER TRASFERIMENTO VOLUME DAL COMPARTO N. 2 AL COMPARTO N. 11. f.to TREVISAN UGO L’anno 2001, il giorno 6 del mese di Giugno alle ore 19:00 , nella Sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale con la presenza di: In pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni PRESENTI SIGNORIN GIANFRANCO Sindaco Sì Vice Sindaco Sì Assessore Sì Assessore Sì FONGARO ROBERTA Assessore Sì FRACASSO STEFANO Assessore Sì MOLON CLAUDIO Assessore Sì consecutivi dal BONATO GIUSEPPE 08/06/01. CASSAN PAOLO F.to TREVISAN UGO DE SANCTIS ANTONIO Trasmessa al ASSENTI Co.Re.Co. il /////////////////////////// Assiste alla seduta il Segretario Generale TREVISAN UGO. Il Presidente SIGNORIN GIANFRANCO, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 1 Copia conforme CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ all’originale ad uso Divenuta esecutiva il 19/06/01. amministrativo. Lì, _______________ IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE F.TO TREVISAN UGO ___________________ Il Presidente cede la parola all’Assessore Arch. Molon Claudio perché illustri l’argomento. Il relatore Assessore Molon arch. Claudio espone quanto segue: “Il Piano Particolareggiato denominato Area ex Pellizzari prevedeva nel comparto 2/z, lungo Via Quattro Martiri, una cubatura di mc. 1150 a completamento della testata dell’edificio C/3, come definito con la Variante al piano approvata dal C.C. n° 21 in data 09/04/97. L’art. 7 della Normativa del P.P.E. prevede espressamente l’ipotesi di trasferire la cubatura del suddetto comparto 2/z: “il volume, nel caso di documentata impossibilità di realizzazione per questioni di accessibilità condominiale dall’edificio esistente, potrà venire suddiviso ed edificato nei comparti 1 e 5, all’interno della sagoma planivolumetrica già prevista”. L’unica possibilità per realizzare il volume come e dove indicato era legata alla disponibilità dei condomini confinanti a rendere comune il vano scala esistente, presupposto che non ha trovato però il riscontro favorevole dei condomini interessati. La ditta FENICE srl, già proprietaria dell’area in questione, con la presentazione del progetto di cui all’istanza cod. 00P0296 in data 03.08.2000, ha chiesto a questa Amministrazione di trasferire la cubatura del Comparto 2/z nel comparto 11, accorpandola a quella del costruendo edificio. Già in precedenza la ditta EVI GESTIONI srl, precedente proprietaria del comparto 2/z, aveva chiesto di trasferire la citata cubatura nel comparto 1, posto che il comparto 5, già edificato per i 2/3, non aveva più alcuna capacità recettiva, se non al di fuori della sagoma planivolumetrica prevista. Nel frattempo è stata approfondita l’analisi delle previsioni planivolumetriche nel comparto 1 in relazione alla complessa ristrutturazione della viabilità che conseguirà allo sgombero degli edifici fronte piazzale Pellizzari, ed alla necessità di reperire adeguate aree di sosta contestualmente al completamento edificatorio del Piano Particolareggiato. Proprio in ordine a tali aspetti, non si ritiene di aumentare la volumetria del comparto 1 con il richiesto trasferimento della cubatura dal comparto 2/z, mentre sembra più opportuno, in ordine alle diverse istanze pervenute, di assegnare i 1150 mc. al comparto 11, all’interno delle sagome planivolumetriche già previste. Si segnala inoltre che nell’atto di compravendita tra la EVI GESTIONI Srl e FENICE Srl, venditrici e la nuova ditta acquirente PANGALLO ANGELO, al punto b) PATTI SPECIALI, è riportato quanto segue: “per l’ipotesi che il Comune di Arzignano disponga il trasferimento della cubatura realizzabile in relazione ai mappali nn. 1938, 2097, 2098 (comparto 2/z) in altro comparto edilizio, la parte acquirente si obbliga a cedere gratuitamente tali aree, oramai prive di capacità edificatoria, al Comune di Arzignano, su semplice richiesta da parte di tale Ente.” Considerato pertanto che: - il trasferimento di cubatura è stato ipotizzato in sede di variante al P.P.E.; - non si è concretizzata la possibilità edificatoria prevista, per il mancato consenso dei confinanti; - non si ritiene opportuno aumentare ulteriormente la cubatura del comparto 1, e nel comparto 5, già edificato per i 2/3, non sussiste più alcuna possibilità di trasferimento; - il comparto 11 è planivolumetricamente e tipologicamente compatibile a contenere la cubatura spostata dal comparto 2/z, 2 si ritiene opportuno il trasferimento della cubatura di cui trattasi, variando allo scopo l’art. 7 della Normativa Tecnica del P.P.E. e sostituendo il riferimento ai comparti 1 e 5 con il riferimento al comparto 11. E’ necessario pertanto procedere con la formale adozione di una Variante, seppure limitata all’art. 7 della Normativa, al Piano Particolareggiato denominato Area ex Pellizzari. La variante normativa in oggetto è stata sottoposta al parere della Commissione Consultiva Urbanistica e Lavori Pubblici e della Commissione Edilizia Comunale ed Urbanistica nella seduta del 23 aprile 2001 con esito Favorevole. Lo strumento urbanistico in questione è soggetto all’adozione da parte della Giunta Comunale, come previsto dall’art. 52 della L.R. n. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni. Dovrà essere quindi depositato entro 5 giorni presso la Segreteria Comunale per la durata di 10 giorni; dell'avvenuto deposito sarà data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e mediante affissione di manifesti. I proprietari degli immobili potranno presentare opposizione e chiunque osservazioni fino a 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito. Nei successivi 30 giorni il Piano dovrà quindi essere presentato al Consiglio Comunale per la decisione in merito alle eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute e per l'approvazione. Si sottopone pertanto l'argomento alle definitive determinazioni della Giunta Comunale.” LA GIUNTA COMUNALE, UDITA e fatta propria la relazione introduttiva esposta dall'Assessore Molon Claudio; PRESO ATTO della impossibilità di realizzare la cubatura del comparto 2/z ove prevista e della conseguente necessità di consentirne il trasferimento in altro comparto del P.P.E.; PRESO ATTO altresì della non opportunità di trasferire la cubatura del comparto 2/z nel comparto 5, già edificato per i 2/3, che imporrebbe la modifica della sagoma planivolumetrica prevista; RITENUTO inoltre non opportuno il trasferimento della cubatura del comparto 2/z nel comparto 1, essendovi già prevista una notevole cubatura, in un contesto già interessato da specifiche problematiche di carattere urbanistico; CONSIDERATO che il comparto 11 è tipologicamente compatibile ad accogliere la cubatura del comparto 2/z, essendo la sagoma planivolumetrica già in grado di accogliere la modesta integrazione volumetrica; VERIFICATO che non sussistono aspetti urbanistici o problematiche particolari in ordine alla modifica dell’art. 7 della Normativa Tecnica del P.P.E.; VISTO il Parere Favorevole espresso dalla Commissione Consultiva Consiliare per l'Urbanistica e dalla Commissione Edilizia nella seduta del 23.04.2001; VISTI gli allegati pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge; DELIBERA 1. di adottare la variante alla Normativa del P.P.E. area Ex Pellizzari, relativamente all'art. 7, al comma 5°, sostituendolo con il seguente "Il volume di mc 1.150 previsto nel comparto 2/Z, a completamento della testata dell'edificio C/3, in caso di documentata impossibilità di realizzazione per questione di 3 accessibilità condominiale dell'edificio esistente, il volume previsto potrà venir suddiviso ed edificato nel comparto 11, all'interno della sagoma volumetrica già prevista"; 2. di procedere al deposito ed alla pubblicazione della variante, come previsto dall'art. 52 della L.R. n. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni; 3. di dare atto che l'approvazione della Variante al P.P.E. sarà effettuata dal Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dall'art. 52 della L.R. n. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni. 4