I prospetti ST, SX e SS: le regole di compilazione
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I prospetti ST, SX e SS: le regole di compilazione
Guida al Lavoro I SUPPLEMENTI Articoli IL SOLE 24 ORE I prospetti ST, SX e SS: le regole di compilazione Michela Magnani Dottore commercialista in Bologna Il modello 770/2008 Semplificato si chiude, co me di consueto, con i dati riepilogativi delle rite nute operate e delle compensazioni effettuate, contenuti nei prospetti denominati ST ed SX. Innovativamente, da quest’anno è stato reinserito, come visto, il prospetto SS concernente i dati rias suntivi delle ritenute effettuate. In merito alla trasmissione degli stessi si ricorda che, come già rilevato, le istruzioni, nell’ottica del l’accentuazione dell’autonomia delle diverse cate gorie interessate, prevedono, qualora si opti per la trasmissione separata delle comunicazioni, la pos sibilità di inviare unitamente a ciascuna comuni cazione anche i relativi prospetti ST, SX e SS sempreché risultino soddisfatte entrambe le se guenti condizioni: q che debbano essere trasmesse sia comunicazio ni dati certificazioni di lavoro dipendente e assimi lati, sia comunicazioni dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; q che non siano state effettuate compensazioni «interne» tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli attinenti ai redditi di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale. In caso di opzione per la trasmissione separata delle comunicazioni, in ciascun prospetto ST do vranno essere presenti codici tributo «coerenti» con la natura della comunicazione cui i versamen ti si riferiscono, risultando diversamente impedita la trasmissione telematica della dichiarazione nel la modalità di invio separato. Inoltre, nella considerazione che, in presenza del l’obbligo di presentare anche il modello 770/ O/2008 è anche possibile tenere distinto l’invio delle ritenute relative ai redditi dichiarati con il modello Semplificato (contenute nel prospetto ST) da quelle relative ai redditi dichiarati con il mo dello Ordinario (contenute nel quadro ST), anche coloro che sono obbligati alla trasmissione del modello 770/O potranno, in presenza dei presup posti sopra richiamati, inviare il modello 770/S per le sole comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente ovvero per le sole comunicazioni dati lavoro autonomo comprendendo i relativi pro spetti ST, SX e SS. Per completezza si ricorda infine che, l’obbligo di presentare il modello Ordinario 770/O/2008 non sussiste qualora, non essendo stati corrisposti utili, la compilazione del quadro SK sia effettuata al solo scopo di comunicare i dati relativi ai soci che hanno depositato le azioni per la partecipazio ne all’assemblea ordinaria al bilancio delle società per azioni. La compilazione del prospetto ST del modello 770/2008 N. 3 - Aprile 2008 70 Le istruzioni al modello di quest’anno ripropongono le indicazioni già fornite lo scorso anno relativamente alle modalità di compilazione del modello di pagamento F24. In particolare, viene precisato che: q l’anno di riferimento da indicare sul modello F24 corrisponde al periodo d’imposta dei redditi cui si riferisce il tributo (pertanto, nel caso di versamento di ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2008 e riferiti al periodo d’imposta 2007, l’anno di riferimento è il 2007; nel caso di versamento di trattenute di addizionale regionale e comunale all’Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d’imposta 2006, l’anno di riferimento è il 2006 (con riferimento, in particolare al versamento dello scorso 18 febbraio 2008 si rinvia alle precisazioni contenute nel comunicato stampa del 14.2.2008); q il ravvedimento, ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, di più adempimenti omessi individuati dal medesimo codice tributo deve essere riportato sul medesimo modello F24 Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE I SUPPLEMENTI Articoli indicando ogni versamento omesso in un diverso rigo della delega. La sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata sulla delega separatamente per ciascun adempimento (e non dovrà essere riportata nel prospetto ST). Ritenute e redditi da rappresentare Come indicano le istruzioni, il quadro ST deve contenere: q le ritenute operate sugli emolumenti erogati nel 2007 comprese le ritenute sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2008, se riferiti al 2007, nonché quelle operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2007; q le imposte sostitutive trattenute e versate entro il 17 dicembre 2007, relativamente all’acconto sulle rivalutazioni Tfr, ed entro il 18 febbraio 2008, per il saldo; q le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’Irpef effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2007 (e quindi, anche il rateo relativo al 2007 maturato dall’inizio dell’anno alla data di cessazione del rapporto); q le trattenute relative all’addizionale regionale all’Irpef effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato, nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica; q le trattenute effettuate, a seguito dell’assistenza fiscale prestata nel 2007, a titolo di saldo e acconti Irpef, di addizionale regionale e comunale all’Irpef nonché di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata. Le istruzioni precisano che, con riferimento alle ritenute ed alle imposte sostitutive sopra indicate, devono essere riportati i dati corrispondenti ai versamenti relativi al conguaglio 2007. Poiché è possibile che tali operazioni si siano concluse entro febbraio 2008, le ritenute devono essere state versate entro il mese di marzo 2008. È comunque possibile che compaiano anche versamenti successivi conseguenti a ravvedimento operoso che, si ricorda, potrà essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione. Nel prospetto devono, altresì, essere evidenziate le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2007 (e i relativi versamenti effettuati) a seguito dell’incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2006, nonché le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionale e comunale all’Irpef effettuati in forma rateizzata nell’anno 2007 con riferimento all’anno 2006, nonché l’acconto dell’addizionale comunale 2007 trattenuta nel 2007. Non devono invece essere indicati le trattenute e i versamenti delle addizionali regionale e comunale all’Irpef effettuati in forma rateizzata nel 2008 con riferimento al 2007. N. 3 - Aprile 2008 Analisi del contenuto delle varie caselle Nel punto 1: «Periodo di riferimento», per ogni importo trattenuto deve essere indicato il periodo di riferimento relativo a ciascun versamento corrispondente, in generale, al mese e all’anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione del prelievo, anche se il versamento risulta effettuato in un mese diverso a seguito di ravvedimento operoso. Eccezione al caso generale sono: 1) le sole somme corrisposte entro il 12 gennaio 2008 e riferite al 2007, per le quali deve essere indicato il periodo «12/2007» corrispondente al mese di dicembre 2007 e, nel punto 8 («Note»), il codice «B»; 2) le somme che vengono trattenute a seguito di conguaglio 2007 effettuato nei mesi di gennaio o di febbraio 2008 per le quali le istruzioni prevedono di riportare al punto 1, il periodo «12/2007» e nel punto 8 («Note») rispettivamente i codici «D» o «E»; 3) le somme che vengono trattenute a seguito di cessazioni del rapporto di lavoro per le quali deve essere compilato il rigo relativo alle addizionali di competenza del 2007 («punto 1» = mese/2007; «punto 8» = «S»); 4) le somme a titolo di saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (cod. 1713): «punto 1» = 12/2007. Per la rappresentazione nel prospetto ST del versamento delle addizionali si ipotizza il caso in cui si sia verificata una cessazione del rapporto di lavoro nel mese di aprile 2007 e, di conseguenza, il sostituto d’imposta, sulle somme corrisposte relative a tale mese, abbia dovuto trattenere, per quel dipendente, non solo le rimanenti rate di addizionali regionali e comunali del 2006, ma anche l’importo dovuto per il 2007 relativamente ai compensi corrisposti fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Sul corrispondente modello F24 saranno, quindi, stati compilati due righi: q uno, con «anno di riferimento» 2006, contenente le rate di addizionali relative agli altri dipendenti nonché le rate residuali del dipendente cessato sempre relative allo stesso anno; 71 I SUPPLEMENTI Articoli N. 3 - Aprile 2008 72 Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE q uno, con «anno di riferimento» 2007, concernente i ratei di addizionali di competenza del 2007 relativamente al dipendente cessato. A seguito di quanto previsto nelle istruzioni del prospetto ST, tale versamento comporterà la compilazione di due righi anche del prospetto ST del modello 770/2008. Entrambi tali righi avranno come periodo di riferimento 4/2007, mentre nel rigo relativo al versamento delle addizionali di competenza del 2007 (prelevate in un’unica soluzione da parte del datore di lavoro a seguito della cessazione del rapporto di lavoro) comparirà, nelle note (punto 8), il codice «S». Nella pratica quindi, il codice «S» comparirà nel rigo del prospetto ST del modello 770/S/2008 tutte le volte in cui, essendosi verificata una cessazione del rapporto di lavoro occorre rappresentare separatamente i ratei di addizionali (regionali e comunali) di competenza del 2007 trattenute in un’unica soluzione in occasione del conguaglio di cessazione del rapporto. Il punto 2: »Ritenute operate» deve contenere: q l’importo delle ritenute operate; q l’importo delle addizionali regionali e comunali trattenute; q le somme degli interessi (per incapienza della retribuzione, per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell’assistenza fiscale. Nell’ipotesi di assistenza fiscale, l’importo relativo agli interessi per rateizzazione deve essere indicato in uno specifico rigo; q l’imposta sostitutiva operata e versata sulle rivalutazioni del Tfr e sul risultato netto maturato presso il Fondo pensione. Gli interessi trattenuti a seguito di rateizzazione per assistenza fiscale devono essere esposti adottando un apposito rigo per ogni tipologia di tributo per cui è stato calcolato. Si rammenta, infatti, che sono stati predisposti distinti codici tributo per distinte fattispecie (1668 per Irpef, 3805 per l’addizionale regionale, 3804 per l’addizionale comunale). In relazione alle restituzioni di ritenute a seguito di conguaglio di fine anno o di fine rapporto a credito, si ricorda che: q ove il rimborso sia stato effettuato utilizzando le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e l’importo di ritenute disponibile nel mese (codici 1001 e 1004) sia capiente, nel punto 2 deve essere indicata la differenza pari all’importo da versare (esposizione del dato «al netto» del rimborsato); q nel caso in cui le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati disponibili nel mese di effettuazione del conguaglio siano uguali o inferiori alle ritenute da rimborsare, nel punto 2 non deve essere effettuata alcuna indicazione, poiché non si è proceduto ad alcun versamento. Con riferimento alla restituzione del credito scaturente dal conguaglio di fine anno o di fine rapporto, qualora questa venga effettuata con ritenute diverse da quelle relative ai redditi (correnti) di lavoro dipendente, è opportuno effettuare le precisazioni che seguono: q se la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d’imposta: - compensando con le addizionali regionali e comunali all’Irpef da versare o, - compensando con ritenute relative ad altre categorie di reddito, dovrà essere compilato un apposito rigo indicando: - nel punto 2 l’ammontare delle addizionali all’Irpef o delle imposte sostitutive o delle ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati trattenute e non versate ovvero trattenute e parzialmente versate per effetto delle predette restituzioni; - nel punto 3 «Ritenute versate in eccesso e restituzioni», l’ammontare delle somme evidenziate al punto 2 utilizzato per la restituzione; - nel punto 5 «Importo versato», l’importo che si ottiene sottraendo dall’importo del punto 2 gli importi dei punti 3 e 4 dovrà quindi essere indicato in tale punto l’importo da versare anche se pari a zero; - nel punto 9, il codice tributo riferito alla tipologia di reddito utilizzato per la restituzione, corrispondente, quindi, alle ritenute evidenziate al punto 2. q se la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d’imposta anticipando direttamente le somme da restituire, il punto 3 del prospetto dovrà essere compilato nel mese di utilizzo del credito derivante anticipazione effettuata, compensando tale credito con i versamenti delle ritenute relativi a quel mese. Inoltre, le istruzioni ricordano che l’importo restituito utilizzando tali somme, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, va indicato nel prospetto SX con le seguenti modalità: q nel rigo SX 1: colonna 1; q nel rigo SX 4, a colonna 3, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni utilizzati mentre a colonna 4 andrà indicato l’importo utilizzato per le restituzioni già rappresentato nel punto 3 del prospetto ST. Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE I SUPPLEMENTI Articoli Esempio Nel mese di novembre il datore di lavoro, a seguito della cessazione del rapporto, ha restituito al proprio (unico) dipendente € 300. L’Irpef relativa a quel dipendente, per tale mese, ammontava a € 100. Nello stesso mese eroga allo stesso dipendente il Tfr e trattiene un’Irpef sul Tfr pari a € 150. La restituzione di € 300 è effettuata: - per € 100 «internamente» al codice 1001; - per € 150 utilizzando ritenute relative ad altre categorie di reddito (cod. 1012); - per € 50 mediante anticipazione del sostituto d’imposta. In tale caso i quadri ST e SX dovranno essere compilati nel seguente modo: Prospetto ST Punto 1: 11/2007 Punto 2: 150 Punto 3: 150 Punto 9: 1012 Prospetto SX Rigo SX1, colonna 1: 200 Rigo SX4, colonna 3: 200 Rigo SX4, colonna 4: 150 Rigo SX4, colonna 5: 50 Relativamente al punto 2 si segnala da ultimo che, nell’ipotesi in cui il sostituto abbia operato la restituzione di una ritenuta, in precedenza trattenuta e versata indebitamente, (fattispecie che realizza i requisiti previsti dall’art. 1 del Dpr n. 445/1997), il relativo importo da evidenziare nel punto 2 è pari alle ritenute effettivamente dovute. A tale proposito le istruzioni precisano che qualora, entro i termini di consegna delle certificazioni di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del Dpr n. 322/1998 (CUD/2008), il sostituto d’imposta abbia restituito al sostituito importi relativi alle trattenute operate e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l’importo effettivamente dovuto (importo che doveva essere trattenuto quindi «al netto» del restituito) risultante dalle predette certificazioni e, nel punto 5, deve essere riportato l’importo effettivamente versato (superiore a quello dovuto). In tal modo, il sostituto d’imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante conseguente alla restituzione al dipendente di ritenute erroneamente effettuate che sarà recuperato (o che è già stato recuperato) con i versamenti successivi. Con le istruzioni sopra commentate viene quindi riconosciuta anche da parte dell’Amministrazione finanziaria la prassi, consolidata nella pratica, in base alla quale il sostituto nei termini di consegna del modello CUD, può «sistemare» l’eccesso di ritenute effettuate e versate: 1. restituendo al dipendente le maggiori ritenute effettuate; 2. rilasciando un modello CUD che contenga l’importo delle ritenute «corretto»; 3. compensando a proprio favore, in occasione del primo versamento di ritenute, l’importo restituito al dipendente in quanto erroneamente trattenuto; Riassumendo, in tale caso, il prospetto ST del modello 770/S sarà compilato indicando: 1. nel rigo relativo al mese in cui è stato fatto l’errore, l’eccesso di versamento, (casella 2, l’imposta effettivamente dovuta; casella 5, la maggiore imposta effettivamente versata); 2. nel rigo relativo al mese in cui, usufruendo della compensazione verticale, sono state versate minori ritenute rispetto a quelle effettuate, il rimborso al sostituito dell’importo restituito mediante anticipazione da parte del sostituto (casella 2, l’imposta effettivamente dovuta; casella 3, l’imposta compensata (ovvero rimborsata), casella 5, la minore imposta versata). N. 3 - Aprile 2008 Nel punto 3: «Importi utilizzati a scomputo», deve essere indicato l’importo delle eccedenze di ritenute versate in misura superiore rispetto a quanto trattenuto in base all’art. 1 del Dpr n. 445/1997 e utilizzate a scomputo dei versamenti di ritenute di cui al punto 2, nonché le altre restituzioni effettuate dal sostituto d’imposta anche a seguito di assistenza fiscale. Pertanto, in tale casella viene indicato l’importo di ritenuta operata che non viene versata perché il sostituto: q ha rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno (2007) o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente e assimilati (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX) utilizzando: 73 I SUPPLEMENTI Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE - ritenute disponibili nel mese, diverse da quelle operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - somme trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all’Irpef; - importi anticipati dal sostituto stesso; q ha rimborsato crediti di addizionali all’Irpef derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX); q ha a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2006 (da evidenziare nel rigo SX4 colonna 1 del prospetto SX). L’importo utilizzabile è al netto di quanto compensato «orizzontalmente» sul modello F24 ai sensi del Dlgs n. 241/1997 (importo da evidenziare nel rigo SX4 colonna 2 del prospetto SX); q ha rimborsato ai percipienti crediti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale (da indicare nel rigo SX 1, colonna 2 del prospetto SX); q ha a disposizione un credito derivante dal compenso scaturente dall’assistenza fiscale prestata (da indicare nel rigo SX1, colonna 3 del prospetto SX); q ha a disposizione un’eccedenza di ritenute che si è generata a seguito di versamenti relativi al 2006 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto (compensazione ai sensi del Dpr n. 445/1997) da indicare nel rigo SX1, colonna 4 del prospetto SX; q abbia restituito del «bonus incapienti» effettuando minori versamenti di ritenute (in tale caso indicare nel punto «8» il codice «T»). Con riferimento all’ipotesi dell’eccesso di ritenute versate, si evidenzia che il punto 3 descrive gli utilizzi, mentre nel punto 5 sono riportati gli importi dei versamenti che, se eccedenti rispetto al dovuto, originano il credito. Nel punto 4: «Ritenute compensate con crediti d’imposta» va indicata la cd. «compensazione verticale» (o interna) e quindi l’importo dei crediti d’imposta utilizzati a scomputo dei versamenti relativi alle ritenute indicati nel punto 2. In tale punto non devono essere indicati i crediti d’imposta che possono essere utilizzati esclusivamente nel modello F24 (cd. «compensazione orizzontale») attraverso l’evidenziazione di un apposito codice tributo quale, ad esempio, la parte di credito relativo all’anticipo d’imposta sul Tfr di cui all’art. 3, comma 213, della legge n. 662/1996 (codice 1250) utilizzata sul modello F24 per compensare il debito dovuto per l’imposta sostitutiva dell’11% dovuta sulla rivalutazione del Tfr (senza i limiti percentuali - 9,78% - e in valore assoluto - € 516.456,90 - previsti rispettivamente dall’art. 3, comma 213, della legge n. 662/1996 e dall’art. 34 della legge n. 388/2000). Poiché invece lo stesso credito per l’anticipo d’imposta sul Tfr di cui all’art. 3, comma 213, della legge n. 662/1996, può essere utilizzato anche per una compensazione «verticale» all’interno del codice 1012 relativo alle ritenute sul Tfr (si ricorda che tale credito può essere utilizzato solo sul Tfr e non sulle altre indennità e somme, nei limiti del 9,78% dei trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000 - compresa la rivalutazione, ma al netto dell’imposta dell’11% ovvero, se superiore, nella misura derivante dal rapporto tra il credito d’imposta residuo e i trattamenti di fine rapporto alla stessa data «...o nella maggiore percentuale, calcolata al 1° gennaio di ciascun anno, derivante dal rapporto tra il credito d’imposta residuo e i trattamenti di fine rapporto») (cfr. circolare n. 78/E del 6 agosto 2001), tale utilizzo andrà riportato al punto 4 in commento. In particolare, in tale ultima fattispecie, al punto 2 dovrà essere evidenziato l’importo effettivamente trattenuto, al punto 4 il credito d’imposta utilizzato ed al punto 5 l’importo effettivamente versato. Nel punto 5: «Importo versato» va riportato, come per gli anni passati, l’importo versato. Tale importo deve trovare riscontro nella colonna «Importi a debito versati» del modello di pagamento F24 e, innovativamente, lo stesso deve essere comprensivo degli eventuali interessi che devono comunque essere indicati separatamente al successivo punto 6. Tale criterio di compilazione deve essere sempre applicato ad eccezione delle ipotesi sotto riportate. N. 3 - Aprile 2008 74 Casi particolari di compilazione del punto 5 Compilazione del punto 5 in ipotesi di operazioni straordinarie In occasione delle operazioni straordinarie con scomparsa di soggetti, ad esempio nell’ipotesi di fusione per incorporazione, la ritenuta d’acconto viene, di regola, effettuata dalla società incorporata all’atto del pagamento del compenso (momento anteriore all’operazione di fusione), mentre il relativo versamento viene effettuato dalla società incorporante successivamente a tale operazione. In tale caso la società incorporante deve compilare due prospetti ST: q nel primo, intestato alla società incorporata, devono essere compilati esclusivamente i punti 1, 2 e 9 e deve essere indicato il codice «K» nel punto 8: (Note); q nel secondo, intestato alla società incorporante, è necessario compilare ogni punto ad eccezione del punto 2, secondo le ordinarie modalità, avendo cura di indicare il codice «L» al punto 8. In tale ultimo prospetto, il punto 5 corrisponderà alla differenza tra l’importo indicato nel punto 2 del Guida al Lavoro I SUPPLEMENTI Articoli IL SOLE 24 ORE prospetto ST intestato alla società incorporata ed i punti 3 e 4 del prospetto ST della società incorporante. Tali modalità di indicazione dei dati dovranno essere seguite anche qualora la società estinta abbia effettuato trattenute a titolo di addizionali all’Irpef, ma il relativo versamento sia stato eseguito dalla società risultante dall’operazione straordinaria. Compilazione in ipotesi di erronea indicazione sul modello F24 del codice tributo e/o codice Regione Nel caso di erronea indicazione, sul modello F24, del codice tributo e/o del codice Regione la regolarizzazione potrà essere effettuata soltanto con comunicazione all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. In tale caso, quindi, la compilazione del prospetto ST deve essere effettuata con le ordinarie modalità riportando, nei rispettivi punti, il codice tributo e/o il codice Regione corretto senza effettuare alcuna segnalazione nelle note. Termini per l’effettuazione del ravvedimento operoso Con riferimento ai termini per usufruire del ravvedimento operoso preme sottolineare che le istruzioni, in premessa, precisano che tali termini scadono: - il 31 maggio 2008, qualora gli adempimenti dichiarativi siano riconducibili agli obblighi riferiti al modello 770/2008 Semplificato; - il 31 luglio 2008 qualora gli adempimenti siano riconducibili agli obblighi riferiti al modello 770/2008 Ordinario. Compilazione nell’ipotesi di ravvedimento operoso Qualora debba essere evidenziato un versamento collegato ad un ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, le istruzioni precisano che, nel punto 5, deve essere riportato l’importo versato comprensivo dei relativi interessi che devono anche essere esposti al successivo punto 6. In particolare, quindi, il rigo relativo al versamento delle ritenute e degli interessi dovrà essere compilato nel modo seguente: q punto 1: periodo di riferimento della ritenuta; q punto 2: importo trattenuto; q punto 5: importo della ritenuta versata comprensivo degli interessi; q punto 6: interessi versati; q punto 7: barrare la casella; q punto 9: codice tributo; q punto 12: data di effettuazione del versamento. Non devono invece essere fornite informazioni relativamente al versamento della sanzione. Esempio Nel mese di giugno 2007 non sono stati versati € 1.000 con codice tributo 1004. Tale versamento viene effettuato con gli interessi il 16 marzo 2008. Il versamento con F24 è di € 1.030,00 CODICE FISCALE SEMPLIFICATO PROSPETTO ST 2008 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA EURO Mod. N. 1 Eventi eccezionali (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni) Periodo di riferimento mese 1 ST2 05 2007 Interessi 6 Ritenute operate anno 2 1000 Ravvedimento 30 7 x 8 Note 3 Importi utilizzati a scomputo 4 Crediti di imposta utilizzati a scomputo Codice tributo/Capitolo Tesoreria 9 10 Codice regione 11 2 Importo versato 5 1030 Data di versamento giorno 12 16 mese anno N. 3 - Aprile 2008 ST1 Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive 03 2008 75 I SUPPLEMENTI Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Nell’ipotesi particolare in cui il sostituto abbia effettuato il ravvedimento per ritenute relative a più mesi mediante un unico versamento, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento, indicando nel punto 5 l’importo corrispondente alle ritenute operate in ciascun periodo di riferimento (compreso degli interessi indicati nel punto 6). Esempio Un sostituto d’imposta il 30 novembre 2007 ha effettuato un ravvedimento operoso relativo ad un’omissione di versamento di ritenute di lavoro dipendente di complessivi 100 euro (e relativi interessi) per mancate effettuazioni di versamenti di 25 euro nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2007. Tale versamento deve essere rappresentato nel modo seguente: CODICE FISCALE SEMPLIFICATO 2008 ST1 PROSPETTO ST Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA EURO Mod. N. 1 Eventi eccezionali (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni) Periodo di riferimento mese anno 1 ST2 01 2007 Interessi 6 1 ST3 02 6 1 ST4 03 6 1 ST5 6 04 Ritenute operate 2 25 Ravvedimento 4 7 2007 2 3 7 2007 2 2 7 2007 2 1 7 x Note 9 3 8 8 4 Crediti di imposta utilizzati a scomputo 10 10 3 10 10 giorno 12 30 5 11 11 30 anno 11 2007 11 2007 27 12 30 5 11 mese 28 12 5 4 9 29 Data di versamento Codice regione 4 9 Importo versato 5 11 4 9 25 x 3 8 25 x Importi utilizzati a scomputo Codice tributo/Capitolo Tesoreria 8 25 x 3 2 11 2007 26 12 30 11 2007 Rappresentazione del versamento delle sanzioni e degli interessi in un momento successivo rispetto a quello di versamento delle ritenute Può accadere che la regolarizzazione di un tardivo versamento di ritenute ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997 avvenga in un momento successivo rispetto a quello in cui il contribuente ha versato (in ritardo) l’imposta trattenuta. Tale situazione si potrebbe verificare, ad esempio, nell’ipotesi in cui le ritenute siano state versate in ritardo dal sostituto d’imposta e la relativa regolarizzazione venga effettuata dal consulente in occasione della predisposizione del modello 770 e prima della trasmissione dello stesso. In tale caso, si ritiene che il prospetto ST del modello 770/S/2008 debba essere compilato nel seguente modo. Un rigo dovrebbe rappresentare il tardivo versamento e, pertanto: N. 3 - Aprile 2008 76 q nel punto 1 andrà riportato il mese di pagamento del compenso da cui è scaturita la ritenuta versata in ritardo; q nel punto 2 andrà riportato l’importo della ritenuta tardivamente versata; q nel punto 5 l’intero importo versato con il modello F24; q nel punto 9 andrà riportato il codice tributo relativo alla ritenuta tardivamente versata; q nel punto 12 la data di versamento. Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE I SUPPLEMENTI Articoli Un rigo successivo dovrebbe invece rappresentare il ravvedimento operoso e, pertanto: q nel punto 1 andrà riportato il mese di pagamento del compenso da cui è scaturita la ritenuta versata in ritardo (stessa data del rigo precedente); q nel punto 5 andrà indicato l’importo versato; q nel punto 6 andranno riportati gli interessi versati in occasione del versamento operoso; q dovrà essere barrato il punto 7; q nel punto 9 andrà riportato il codice tributo relativo alla ritenuta tardivamente versata; q nel punto 12 la data di versamento. Nulla andrà indicato relativamente al versamento delle sanzioni. Compilazione del punto 5 in ipotesi di versamento in eccesso e di restituzione di ritenute applicate e non dovute Come in parte già commentato nei paragrafi precedenti, nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta abbia effettuato, per qualsiasi ragione, un versamento in eccesso rispetto a quello dovuto e voglia usufruire della compensazione «cd. verticale» ai sensi del Dpr n. 445/1997, il sostituto d’imposta dovrà indicare: q nel punto 2 del rigo relativo al mese in cui si è verificato il versamento errato, l’importo effettivamente da prelevare; q nel punto 5 dello stesso rigo, l’importo effettivamente ed erroneamente versato. Tale modalità di compilazione consentirà al sostituto d’imposta di evidenziare il credito spettante recuperabile con le ordinarie modalità, a partire dal primo versamento utile successivo. Ad esempio, nell’ipotesi in cui, nel maggio 2007, siano stati erroneamente trattenuti (e versati) 500 euro di codice 1001 anziché 300 euro, l’importo di 200 euro trattenuti e versati in eccesso sono utilizzati nel mese successivo in cui, pur in presenza di una ritenuta di 1.000 euro viene effettuato un versamento per 800 euro. In tale caso il quadro ST va compilato con le seguenti modalità: Punto 1: 05/2007 Punto 2: 300 Punto 5: 500 Punto 9: 1001 Punto 12: 16/6/2007 Con riferimento ai versamenti del mese successivo: Punto 1: 06/2007 Punto 2: 1000 Punto 3: 200 Punto 5: 800 Punto 9: qualsiasi codice Punto 12: 16.7.2007 N. 3 - Aprile 2008 I punti 6 e 7, come visto, riguardano rispettivamente gli interessi e il ravvedimento operoso. Nel punto 8, riservato alle note, devono essere segnalati i seguenti codici: A - se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall’art. 2, comma 1, del Dpr n. 445/1997; B - se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del Dpr n. 600/1973, su somme e valori relativi al 2007 erogati entro il 12.1.2008; C - nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31.12.2000, erogata a lavoratore autonomo e versata con il codice tributo 1040; D - se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2007 nel mese di gennaio 2008; 77 I SUPPLEMENTI Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE E - se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2007 nel mese di febbraio 2008; F - presenza nella colonna «importi a debito versati» del modello di pagamento F24 di importi inferiori all’unità di euro che per effetto del troncamento non trovano esposizione nel punto 5 del prospetto ST; K - se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l’attività; L - se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l’attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto; M - se nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale Irpef, di addizionale comunale all’Irpef, nonché del saldo e primo acconto Irpef, delle addizionali regionale e comunale all’Irpef, degli acconti a tassazione separata nonché del secondo acconto Irpef dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, non prelevato per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d’imposta; N - se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell’ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all’Irpef, di addizionale comunale all’Irpef, nonché del saldo e primo acconto Irpef, delle addizionali regionale e comunale all’Irpef, degli acconti a tassazione separata nonché del secondo acconto Irpef dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d’imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d’imposta; S - se nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell’anno d’imposta corrente; T - nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito derivante dalle somme erogate a favore dei contribuenti a basso reddito; Z - nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte. N. 3 - Aprile 2008 78 Casi particolari di compilazione del punto 7 Versamenti nel modello F24 di importi inferiori all’unità di euro Il codice «F» deve essere utilizzato nel punto 7 del prospetto ST del modello 770/2008 ogni volta che la delega di pagamento, con riferimento a ciascun codice tributo, evidenzi un importo versato inferiore all’unità di euro. Poiché tale importo, per effetto del troncamento, non può trovare esposizione nel punto 5 del prospetto ST, pur essendo compilati, per tale rigo, sia il punto 1 «periodo di riferimento» che 12 «data di versamento» in passato, in mancanza di un codice particolare per la trasmissione della dichiarazione contenente tale tipologia di versamento, era necessario effettuare una forzatura ovvero «ripulire» il prospetto ST dai righi compilati, ma che non presentavano alcun valore al punto 5. La presenza del codice «F» nelle note dà, quindi, per scontato che le banche, per prassi, non tengano più in considerazione il limite minimo del versamento pari a € 1,03 così come risulta dalle precisazioni contenute nelle circolari 13 maggio 1998, n. 125/E (risposta 13) e 9 giugno 1998, n. 144/E (risposta 7.8). Pertanto, poiché sono possibili anche i versamenti pari a centesimi di euro per ogni codice tributo (situazione che si verifica molto spesso per le rate di addizionali regionali a seguito di assistenza fiscale) gli stessi versamenti dovranno essere interamente rappresentati anche nel prospetto ST. Compilazione in ipotesi di operazioni straordinarie Per l’utilizzo dei codici «L» e «K» che permettano la corretta rappresentazione dei versamenti in ipotesi di operazioni straordinarie con scomparsa di soggetti (ad esempio fusione per incorporazione) si rinvia a quanto già precisato supra nei casi particolari di compilazione del punto 5. Compilazione nel caso di versamento di addizionali regionali e comunali Per l’esposizione dei versamenti delle addizionali e l’utilizzo del codice «S» si rinvia alle considerazioni già effettuate a commento del punto 2. Passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro: i codici M ed N Anche quest’anno le istruzioni prevedono che, nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro senza estinzione del precedente sostituto d’imposta (ad esempio Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE I SUPPLEMENTI Articoli cessione di ramo di azienda, intervenuta nel corso del 2007) ovvero, come visto nella sezione relativa alle operazioni straordinarie anche nelle ipotesi di cessione di contratto, i dati relativi alle residue rate delle addizionali all’Irpef dovute a seguito delle operazioni di conguaglio relative al 2006 (e, di regola, prelevate in massimo 11 rate nel 2007) nonché i dati relativi alle residue rate dovute a seguito di assistenza fiscale non prelevate per effetto del predetto passaggio, devono essere distintamente indicati dal sostituto da cui sono stati trasferiti i dipendenti. In particolare è previsto che, in tale ipotesi, il soggetto dal quale vengono trasferiti i dipendenti (società cedente, l’affittante, la società che si scinde e anche la società che ha ceduto il contratto di dipendenti) deve indicare distintamente: q i dati relativi alle residue rate di addizionali regionale e comunale all’Irpef, non prelevate per effetto del predetto passaggio dovute a seguito delle operazioni di conguaglio relative all’anno di imposta 2006; q i dati relativi alle residue rate del saldo e del 1° acconto dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale all’Irpef e degli acconti a tassazione separata, non prelevate per effetto del predetto passaggio dovute a seguito di assistenza fiscale. L’indicazione sopra riportata riguarda quindi i codici: q 3802 - addizionale regionale; q 3816 - addizionale comunale; q 4731 - saldo Irpef assistenza fiscale; q 4730 - acconto Irpef assistenza fiscale; q 3803 - addizionale regionale assistenza fiscale; q 3818 - addizionale comunale assistenza fiscale; q 4201 - acconto tassazione separata. Al fine della rappresentazione dell’operato dei sostituti d’imposta interessati dall’operazione in commento dovranno essere utilizzati e riportati nel punto 8 del prospetto ST: q dal cedente, il codice «M», se nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale Irpef, di addizionale comunale all’Irpef, nonché del saldo e primo acconto Irpef, delle addizionali regionale e comunale all’Irpef, degli acconti a tassazione separata nonché del secondo acconto Irpef dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, non prelevato per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d’imposta; q dal cessionario, il codice «N», se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell’ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all’Irpef, di addizionale comunale all’Irpef, nonché del saldo e primo acconto Irpef, delle addizionali regionale e comunale all’Irpef, degli acconti a tassazione separata nonché del secondo acconto Irpef dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d’imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d’imposta. In particolare, il soggetto cedente dovrà compilare più righi (uno per ciascuno dei codici sotto indicati) del prospetto ST, come segue: Il sostituto a cui sono passati i dipendenti dovrà, invece, riportare per ciascun periodo di riferimento e per ogni codice tributo un apposito rigo con le ordinarie modalità indicando il codice «N» al punto 8. Si ipotizzi il seguente esempio. N. 3 - Aprile 2008 q nel punto 1, il periodo di riferimento, 12/2007; q nel punto 2, l’ammontare complessivo delle residue rate non prelevate; q nel punto 7, il codice «M»; q nel punto 9, il codice tributo corrispondente alle residue rate non prelevate. In particolare, dovrà essere riportato il codice 3802, per l’addizionale regionale, il codice 3816 per l’addizionale comunale e, relativamente all’assistenza fiscale, i codici: 4731 per il saldo dell’Irpef, 4730 per il 1° acconto dell’Irpef, 3803 e 3818 rispettivamente per le addizionali regionale e comunale all’Irpef e 4201 per gli acconti a tassazione separata. 79 I SUPPLEMENTI Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Esempio Si supponga che per effetto del passaggio di un dipendente avvenuto in ottobre il sostituto d’imposta cedente non abbia prelevato le ultime 2 rate di addizionale regionale di 100 euro ciascuna. ST cedente: punto 1: 12.2007 punto 2: 200 punto 8: M punto 9: 3802 ST cessionario: punto 1: 10.2007 punto 2: 100 punto 5: 100 punto 8: N punto 9: 3802 punto 11: 05 punto 12: 16.11.2007 punto 1: 11.2007 punto 2: 100 punto 5: 100 punto 8: N punto 9: 3802 punto 11: 05 punto 12: 17.12.2007 Si evidenzia che il cessionario dovendo riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto dei passaggi di dipendenti con le ordinarie modalità (indicando al punto 8 il codice N) dovrà effettuare tale versamento separatamente rispetto a quello effettuato per i suoi dipendenti già in forza. Presenza contemporanea di più codici da indicare nel punto 7 «annotazioni» Può accadere che, per un determinato versamento da indicare nel prospetto ST, si debbano riportare nella colonna 8 (annotazioni) più codici. Tale situazione non è prevista nelle istruzioni allegate al modello 770/2008, ma essendo contemplata nelle specifiche tecniche per la predisposizione del file (dove si legge: tale campo può assumere uno o più tra i seguenti valori: A, B, C, E, F, L, M, N, S, Z) può, comunque, essere correttamente gestita e rappresentata. Esempio Conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro Mese di gennaio 2007: - addizionale comunale 2007: 0,90 € (codice 3816) CODICE FISCALE SEMPLIFICATO PROSPETTO ST 2008 N. 3 - Aprile 2008 ST1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA EURO Mod. N. 1 Eventi eccezionali (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni) Periodo di riferimento mese 1 ST2 01 Ritenute operate anno 2007 Interessi 6 80 Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive 3 2 Ravvedimento 7 8 Importi utilizzati a scomputo 4 Crediti di imposta utilizzati a scomputo Codice tributo/Capitolo Tesoreria Note SE 9 3816 10 Codice regione 11 2 Importo versato 5 Data di versamento giorno 12 16 mese anno 02 2007 Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE I SUPPLEMENTI Articoli Nel punto 9 deve essere indicato il codice tributo. Se il versamento è stato fatto alla Tesoreria provinciale dello Stato, deve essere indicato l’importo delle ritenute operate nel punto 2, l’importo delle ritenute versate nel punto 5, il capitolo nel punto 9 e deve essere barrata la casella del punto 10 e la data di versamento deve essere riportata nel punto 12. Per i versamenti delle addizionali indicare il corrispondente codice tributo previsto per i versamenti con F24 (ad esempio 3802, 3816, 3860). Se nello stesso periodo sono effettuati più versamenti alla stessa Tesoreria con il medesimo capitolo, i relativi dati possono essere evidenziati cumulativamente esponendoli in un solo rigo. Il punto 11 deve essere compilato in caso di versamento di addizionale regionale indicando il codice della Regione rilevabile dal modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla tabella SF - Elenco Regioni e Province autonome posta nell’Appendice delle presenti istruzioni. Nel punto 12 va indicata la data del versamento. Prospetto SX del modello 770 Semplificato: riepilogo delle compensazioni Il prospetto SX del modello 770/2008 Semplificato deve contenere i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d’imposta relativamente agli importi indicati nel punto 3 del prospetto ST nonché le compensazioni tramite il modello F24. La rappresentazione di tale operato deve essere riportata nel rigo SX4. Il prospetto SX evidenzia le compensazioni effettuate dal sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 1 del Dpr n. 445/97, nonché tramite modello F24, tra debiti e crediti esistenti nei confronti dell’erario, delle singole Regioni e dei Comuni, al fine del riscontro e della ripartizione dei fondi tra i vari enti destinatari dell’imposizione. In pratica, tale prospetto permette di distribuire correttamente i versamenti effettuati alle varie Regioni e a Comuni, appartenenti a gruppi diversi, a titolo di addizionale nonché di evidenziare le compensazioni effettuate (sia «verticalmente» ai sensi del Dpr 445/97, che «orizzontalmente» sul modello F24) dal sostituto d’imposta tra debiti e crediti esistenti nei confronti dei diversi enti destinatari dell’imposizione (Erario, Regioni e Comuni). Tali compensazioni sono ripartite analiticamente nei righi da SX5 a SX34 e nelle relative colonne. Esempio Si ipotizzi che per una qualsiasi ragione, il datore di lavoro, nei confronti di un unico dipendente, nel mese di febbraio 2008, abbia «riaperto» il conguaglio e che, da tale operazione, risulti un credito di € 258. In tale caso il quadro SX dovrà essere compilato nel seguente modo: Rigo SX1, colonna 1 : 258 Rigo SX4, colonna 3 : 258 Rigo SX4, colonna 5 : 258 N. 3 - Aprile 2008 La compilazione del prospetto SX Il rigo SX1 è suddiviso in quattro colonne e richiede l’evidenziazione separata anche dei crediti (e di conseguenza delle restituzioni) scaturenti dal conguaglio per assistenza fiscale, del credito spettante al datore di lavoro per avere prestato assistenza diretta, nonché del credito per versamenti in eccesso scaturenti dal prospetto ST. Nel rigo SX1, colonna 1 deve essere indicato l’importo complessivo dei crediti di ritenute derivanti dal conguaglio di fine anno o di fine rapporto restituiti utilizzando: - l’importo delle somme anticipate dal sostituto d’imposta per la restituzione di ritenute ai dipendenti a seguito di conguaglio a credito di fine anno o in corso d’anno; - l’importo delle ritenute su redditi diversi (ad esempio di lavoro autonomo o soggetti a tassazione separata) da quelli di lavoro dipendente e assimilati utilizzati per la restituzione di ritenute a seguito di conguaglio a credito a fine anno o in corso d’anno; - l’importo delle trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale utilizzato per la restituzione di ritenute a seguito di conguaglio a credito a fine anno o in corso d’anno; - l’importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato, entro febbraio 2008, utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi ai primi due mesi del 2008; - l’importo dei crediti per addizionali regionali e comunali all’Irpef restituiti ai dipendenti in sede di conguaglio di fine anno o in corso d’anno. Il valore del rigo SX1, colonna 1 deve essere riportato a colonna 3 di rigo SX4. 81 I SUPPLEMENTI Articoli N. 3 - Aprile 2008 82 Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE In questo modo il 770/2008 risulta a credito «almeno» per E 258. Tale credito, che tra l’altro, come si vedrà, dovrà essere riportato anche a rigo SX36, colonna 2, dovrà essere riportato a casella 3 del prospetto ST del 770/2009 per evidenziare il minore versamento di E 258 effettuato nel mese di marzo, relativamente alle retribuzioni del mese di febbraio, mentre evidentemente non potrà essere utilizzato in compensazione sul modello F24 in quanto tale compensazione è già avvenuta «verticalmente» utilizzando le disposizioni contenute nel Dpr n. 445/1997. Nel rigo SX1, colonna 2 deve essere indicato l’importo del credito derivante dal conguaglio da assistenza fiscale prestata nel 2007, già indicato nel punto 3 del prospetto ST relativo alle restituzioni di crediti. Il valore di rigo SX1, colonna 2 deve essere riportato a colonna 3 di rigo SX4. Nel rigo SX1, colonna 3 deve essere indicato l’importo del credito derivante dal compenso scaturente dall’assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d’imposta. Il valore di rigo SX1 colonna 3 deve essere riportato a colonna 3 di rigo SX4. Nel rigo SX1, colonna 4, di nuova istituzione, deve essere indicato l’ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultanti dal prospetto ST. Il valore del rigo SX1, colonna 4 deve essere riportato nel rigo SX4, colonna 3. I righi da SX4 a SX34 sono strutturati in 6 colonne. Il rigo SX4 deve contenere il totale delle compensazioni effettuate nell’anno 2007, mentre i successivi righi da SX5 a SX34 ripartiscono tali utilizzi dei crediti tra i diversi enti impositori: Erario, Regioni e Comuni. Poiché i righi da SX5 a SX34 rappresentano le compensazioni di imposte tra i vari enti impositori, si ricorda che gli stessi righi non devono essere compilati: - dai sostituti di imposta che non hanno effettuato compensazioni ai sensi del citato art. 1 del Dpr n. 445/1997; - dai sostituti d’imposta che hanno effettuato compensazioni, ai sensi dell’art. 1 del Dpr n. 445/1997, esclusivamente nell’ambito dei medesimi enti destinatari del tributo (nel caso dell’addizionale comunale all’Irpef nell’ambito del medesimo raggruppamento), purché non risultino crediti residui (da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso) verso enti diversi dall’erario. Per quanto riguarda il rigo SX4 relativo ai totali si segnala che: q nella colonna 1: «credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta 2006» (770/2006) va indicato l’importo a credito risultante dalla colonna 5 del rigo SX4 della precedente dichiarazione. In conseguenza della possibilità di inviare separatamente la dichiarazione, le istruzioni ricordano che, in caso di invio separato dei prospetti ST e SX del modello 770/S (dove la separazione riguarda le comunicazioni dati lavoro dipendente e assimilati dalle comunicazioni lavoro autonomo ecc), ovvero dei quadri ST e SX del modello 770/O (dove la separazione è relativa unicamente ai prospetti e ai quadri ST e SX relativi ai diversi redditi soggetti a ritenuta da dichiarare con tali modelli), la colonna 1 sarà compilata in modo diverso in funzione delle scelte operate dal contribuente. In particolare: - nel caso di trasmissione integrale della dichiarazione - modello 770/2008/S (sezione I del riquadro «Redazione della dichiarazione» del frontespizio compilata), l’ammontare del credito da riportare a colonna 1 si ottiene dalle seguenti colonne del modello 770/2007: SX36 (colonna 2 – colonna 1) + SX37 (colonna 2 – colonna 1); - nel caso di trasmissione delle sole Comunicazioni di lavoro dipendente (sezione III del riquadro «Redazione della dichiarazione» del frontespizio compilata) l’ammontare del credito da riportare nella colonna 1 è invece pari a: SX36 (colonna 2 – colonna 1); - nel caso di trasmissione delle sole Comunicazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (sezione IV del riquadro «Redazione della dichiarazione» del frontespizio compilata) l’ammontare del credito da riportare nella presente colonna è infine pari a: SX37 (colonna 2 – colonna 1); q nella colonna 2: «credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2006 utilizzato nel modello F24», deve essere riportata la »quota parte» del credito indicato nella precedente colonna 1 utilizzata in compensazione «orizzontale» sul modello F24 entro la data di presentazione della dichiarazione; q nella colonna 3: «versamenti 2007 in eccesso e restituzioni effettuate dal sostituto», va riportato l’ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d’imposta ai percipienti relative al 2007 nonché dei versamenti effettuati per errore dal sostituto d’imposta, in eccesso rispetto alle ritenute operate con riferimento all’anno 2006. Le istruzioni precisano che, in tale punto, dovrà essere riportata la somma delle colonne 1, 2, 3 e 4 del rigo SX1; q nella colonna 4: «ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2007», va indicato l’ammontare maturato per effetto delle cause elencate nelle istruzioni per la compilazione del punto 3 dei vari righi del prospetto ST con esclusione del rigo relativo alla restituzione del «bonus incapienti» dove al punto 8 è indicato il codice «T» (valore, tra l’altro, da riportare al rigo SX42, di nuova istituzione, colonna 2). L’importo del credito complessivo disponibile deriverà dalla somma algebrica di colonna 1, meno colonna 2, più colonna 3, limitatamente alla parte utilizzata a scomputo dei versamenti relativi al 2007; Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE I SUPPLEMENTI Articoli q nella colonna 5: «credito da utilizzare in compensazione», va indicato il credito, pari all’importo risultante dalla somma (colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4), che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del Dlgs n. 241/1997, utilizzando il modello F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell’art. 1 del Dpr n. 445/1997, i versamenti di ritenute relativi all’anno 2008, senza effettuare la compensazione nel modello F24; q nella colonna 6: «imposta di cui si chiede il rimborso», va indicato l’importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, che viene richiesto a rimborso. Le istruzioni ricordano che, ovviamente, non può essere chiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5. Le istruzioni ricordano che, nell’ipotesi in cui a rigo SX4, colonna 5, del modello 770/2007, fosse stato indicato un credito chiesto in compensazione, il sostituto d’imposta dovrà presentare il modello 770/2008 anche qualora, nel corso del 2007, non abbia operato ritenute al solo fine di effettuare ed esporre la scelta fra la compensazione e il rimborso del residuo credito. I righi da SX5 a SX34 evidenziano la quota di credito compensata e «ripartita» tra i vari enti indicati (Erario, Regioni, e Comuni). Si ricorda che la somma degli importi indicati dai righi SX5 a SX34, per ciascuna colonna, corrisponde al totale degli importi evidenziati nei punti da 1 a 6 di rigo SX4. In pratica, la quadratura del prospetto sarà data dalla seguente formula da applicare sul valore dei totali di cui al rigo SX4: col. 1 – col. 2 + col. 3 – col. 4 = col. 5 + col. 6 Con riferimento ai righi da SX5 a SX34 le istruzioni precisano che, qualora tali righi siano compilati (in quanto, ad esempio, siano state effettuate compensazioni tra ritenute Irpef e ritenute per addizionali), dovranno essere riportate anche le compensazioni nell’ambito del medesimo ente impositore. In particolare per tali righi, per ciascuno degli enti indicati, deve essere esposta la quota di propria competenza, avendo cura che la somma degli importi indicati dai righi SX5 a SX34, per ciascuna colonna corrisponda alle totalizzazioni evidenziate alle colonne da 1 a 6 del rigo SX4. A titolo di esempio le istruzioni al modello nella seguente situazione. Si supponga, che un sostituto d’imposta abbia effettuato nel mese di aprile 2007 trattenute di addizionale regionale (Regione Campania) per 100 euro (codice tributo 3802) e che abbia utilizzato le medesime trattenute, per un importo di 30 euro, per restituire un credito Irpef sulle retribuzioni ordinarie determinatosi in sede di conguaglio per cessazione di un rapporto di lavoro dipendente avvenuta in data 30 aprile 2007. Nell’esempio prospettato, i prospetti ST e SX dovranno essere compilati nel seguente modo: Prospetto ST punto 1, 4/2007; punto 2, 100 euro; punto 3, 30 euro; punto 5, 70 euro; punto 9, 3802; punto 11, il codice 5 (Regione Campania); punto 12, 16.5.2007; Prospetto SX rigo SX1, colonna 1, 30 euro; rigo SX4, colonna 3, 30 euro; rigo SX4, colonna 4, 30 euro; rigo SX5 (Erario), colonna 3, 30 euro (in quanto l’Erario risulta debitore); rigo SX10 (Regione Campania), colonna 4, 30 euro (in quanto la Regione Campania risulta creditrice verso l’Erario, essendo la restituzione di ritenute erariali avvenuta con trattenuta di addizionale di spettanza della Regione Campania). N. 3 - Aprile 2008 Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione La sezione concernente il riepilogo del credito da utilizzare in compensazione permette di distinguere quanto, del credito eventualmente indicato a colonna 5 del rigo SX 4, sia riferito, genericamente, a ritenute su redditi di lavoro dipendente e quanto a ritenute su redditi di lavoro autonomo. Con tale informazione si permette al sostituto di rappresentare il credito, ai sensi del Dpr n. 445/1997, solo con riferimento alle stesse categorie di reddito, in modo da potere (evidentemente non esiste nessun obbligo in tal senso), nel periodo d’imposta successivo (e quindi per le ritenute effettuate nel 2007 dichiarate nel modello 770/2009), inviare «separatamente» (comprendendo, quindi i relativi prospetti ST e SX) le comunicazioni dati riferite a redditi di lavoro dipendente e assimilati da quelle riferite ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. In pratica, in conseguenza, come si vedrà oltre, della richiesta di separare quanto del credito di colonna 5 di rigo SX4 scaturisce da ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e quanto da ritenute relative a 83 I SUPPLEMENTI Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE redditi di lavoro autonomo, per poter trasmettere separamente il modello 770/2009, il sostituto dovrà evitare di effettuare compensazioni interne (o «verticali») ai sensi del Dpr n. 445/1997 tra categorie di reddito diverse (lavoro autonomo, dipendente e di capitali, queste ultime nelle ipotesi in cui sussista anche l’obbligo di trasmettere il modello 770/O), mentre la compensazione «orizzontale» sul modello F24 avverrà con l’utilizzo del codice tributo appositamente indicato. Istituzione dei codici tributo da utilizzare per le compensazioni Per completezza di analisi è opportuno ricordare che l’invio separato delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (e, quindi, non solo del modello 770/S dal modello 770/O, ma anche delle varie parti che compongono il modello 770/S) si ricollega anche all’introduzione dei seguenti nuovi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 9 del 18 gennaio 2005: - «6781» denominato: «Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 Semplificato»; - «6782» denominato: «Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 Semplificato»; - «6783» denominato: «Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 Ordinario». Tali codici permettono all’Amministrazione finanziaria, come visto, di individuare la provenienza del credito utilizzato sul modello F24 in compensazione. Modalità di compilazione della sezione I righi SX36 e SX37 sono da compilare unicamente nell’ipotesi in cui sia stato compilato il rigo SX4, colonna 5 relativo al credito da portare in compensazione. In particolare, nel rigo SX36, colonna 2, deve essere indicata la quota di credito di cui al rigo SX4, colonna 5, da utilizzare in compensazione che scaturisce da ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché dall’assistenza fiscale prestata. Tale credito è comprensivo di quello, indicato a colonna 1, eventualmente ceduto ai sensi dell’articolo 117 e ss del Tuir ai fini della compensazione dell’Ires dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo. L’importo del credito residuo (pari a SX36 colonna 2 - SX36, colonna 1), potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale mediante il modello F24 esclusivamente con il codice 6781, mentre l’eventuale presentazione «separata» del modello 770/S/2009 potrà avvenire solo se la parte di credito non compensato «orizzontalmente» mediante il modello F24 viene compensata «verticalmente» (e quindi, internamente secondo quanto previsto dal Dpr n. 445/1997) con versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati. N. 3 - Aprile 2008 84 Nel rigo SX37, colonna 2, deve essere indicata la quota di credito di cui al rigo SX4, colonna 5 da utilizzare in compensazione, che scaturisce da ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Tale credito, è comprensivo di quello, indicato a colonna 1, eventualmente ceduto ai sensi dell’articolo 117 e ss del Tuir ai fini della compensazione dell’Ires dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo. L’importo del credito residuo (pari a SX37 colonna 2 - SX37, colonna 1) potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale mediante il modello F24 esclusivamente con il codice 6782, mentre l’eventuale presentazione «separata» del modello 770/S/2009 potrà avvenire solo se la parte di credito non compensato «orizzontalmente» mediante il modello F24 viene compensata «verticalmente» (e quindi, internamente secondo quanto previsto dal Dpr n. 445/1997) con versamenti attinenti ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Nella sezione relativa al «Riepilogo dei crediti» devono essere indicati i crediti conseguenti alla ritenuta subita, e non dovuta, su interessi e canoni ai sensi dell’art. 25 u.c. e 26-quater del Dpr n. 600/1973, nonché il credito originatosi per versamenti concernenti l’anticipo d’imposta sul Tfr. Per quanto riguarda il rigo SX41, nello stesso, devono essere forniti i dati relativi al credito d’imposta derivante dal versamento, negli anni 1997 e 1998, con le modalità previste dall’articolo 3, commi 211, 212 e 213 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, dell’anticipo delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all’atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto. In particolare, le istruzioni precisano che, in tale rigo, debba essere indicato: q nella colonna 1, l’importo del credito residuo rivalutato utilizzabile alla data del 1° gennaio 2006 costituito dall’importo indicato al rigo SX41, colonna 4 della precedente dichiarazione aumentato della rivalutazione; q nella colonna 2, deve essere indicato l’importo del credito acquisito per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel 2007 che non hanno comportato estinzione del sostituto (ad esempio cessione di ramo d’azienda); Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE I SUPPLEMENTI Articoli q nella colonna 3 deve essere riportato l’importo del credito ceduto per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2007; q nella colonna 4, l’ammontare del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato dall’1.1.2007 al 31.12.2007, nel mod. F24 (codice tributo 1250), a compensazione delle ritenute operate nell’anno sul Tfr a qualunque titolo erogato o della imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr come previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 del 20 marzo 2001. Con riferimento alla richiesta di riportare in questa colonna anche le compensazioni (in F24) del credito in commento con le ritenute operate nell’anno sul Tfr a qualunque titolo erogato, è opportuno effettuare alcune considerazioni. In merito alle modalità di recupero del cd. anticipo d’imposta sul Tfr, il comma 213 della legge n. 662/1996 dispone che lo stesso può essere utilizzato a fronte del versamento di ritenute effettuate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti. Per quanto riguarda le modalità di scomputo, si è sempre ritenuto che lo stesso possa avvenire solo «verticalmente» e cioè ritenuta da ritenuta senza alcuna evidenziazione sul modello F24 (da riportare, quindi, a colonna 4 del prospetto ST). Ora, poiché le istruzioni sopra riportate già dallo scorso anno sembrano invece ammettere anche la compensazione «orizzontale» del credito (e quindi sul modello F24) ogniqualvolta debbano essere versate ritenute relative al Tfr, è opportuno che, al più presto, vengano forniti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in modo da permettere agli operatori di recuperare il credito in commento, non solo in occasione del versamento dell’imposta dell’11% sulla rivalutazione del Tfr, ma anche per il versamento delle ritenute relative al Tfr stesso (codice 1012); q nella colonna 5, l’importo del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato nel punto 4 del prospetto ST della presente dichiarazione a scomputo delle ritenute operate nell’anno sul Tfr erogato; q nella colonna 6, l’importo del credito residuo risultante alla data del 31 dicembre 2007 dalla seguente operazione: colonna 1 più colonna 2 meno colonna 3 meno colonna 4 meno colonna 5. Le istruzioni alla compilazione della sezione ricordano inoltre che il suddetto credito non può essere utilizzato ai fini della compensazione di imposte diverse da quelle indicate. Il nuovo rigo SX42 è riservato ai sostituti d’imposta che hanno erogato somme a favore dei contribuenti a basso reddito. In particolare, nelle tre colonne che compongono il rigo in commento deve essere riportato: q nella colonna 1, l’ammontare complessivo del bonus erogato a favore dei contribuenti a basso reddito di cui all’art. 44 del Dl n. 159 dell’1.10.2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007; q nella colonna 2, l’ammontare del credito di cui alla colonna 1 utilizzato in compensazione interna ai sensi dell’art. 1 del Dpr n. 445 del 1997, come modificato dal Dpr n. 542 del 14 ottobre 1999; q nella colonna 3, l’ammontare del credito di cui alla colonna 1 utilizzato in compensazione esterna tramite mod. F24, ai sensi del Dlgs n. 241 del 1997 entro la data di presentazione di questa dichiarazione relativamente ai versamenti riguardanti le ritenute operate con riferimento all’anno d’imposta 2007. Prospetto SS del modello 770 Semplificato: riepilogo delle compensazioni Nel prospetto SS, di nuova istituzione, devono essere indicati i dati riassuntivi relativi ai dati riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione. Il prospetto si suddivide in tre sezioni o righi dove devono essere riportati: N. 3 - Aprile 2008 q nel rigo SS1, il codice fiscale del sostituto d’imposta (estinto) per il quale un altro soggetto presenta la dichiarazione (ad esempio il codice fiscale della società incorporata nell’ipotesi di fusioni per incorporazioni); q nel rigo SS2, suddiviso nelle sezioni relative ai redditi di lavoro dipendente tassate ordinariamente; ai redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta, ai redditi soggetti a tassazione separata (ad esempio arretrati di lavoro dipendente); al Tfr e alle indennità per prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e infine all’assistenza fiscale 2007, i dati riepilogativi relativi alle ritenute afferenti tali redditi; q nel rigo SS3, in cui devono essere riportate le ritenute relative ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. 85