I prospetti ST, SX e SS: le regole di compilazione

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I prospetti ST, SX e SS:
le regole di compilazione
Michela Magnani Dottore commercialista in Bologna
Il modello 770/2008 Semplificato si chiude, co­
me di consueto, con i dati riepilogativi delle rite­
nute operate e delle compensazioni effettuate,
contenuti nei prospetti denominati ST ed SX.
Innovativamente, da quest’anno è stato reinserito,
come visto, il prospetto SS concernente i dati rias­
suntivi delle ritenute effettuate.
In merito alla trasmissione degli stessi si ricorda
che, come già rilevato, le istruzioni, nell’ottica del­
l’accentuazione dell’autonomia delle diverse cate­
gorie interessate, prevedono, qualora si opti per la
trasmissione separata delle comunicazioni, la pos­
sibilità di inviare unitamente a ciascuna comuni­
cazione anche i relativi prospetti ST, SX e SS
sempreché risultino soddisfatte entrambe le se­
guenti condizioni:
q che debbano essere trasmesse sia comunicazio­
ni dati certificazioni di lavoro dipendente e assimi­
lati, sia comunicazioni dati certificazioni di lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi;
q che non siano state effettuate compensazioni
«interne» tra i versamenti attinenti ai redditi di
lavoro dipendente e quelli attinenti ai redditi di
lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli
riguardanti i redditi di capitale.
In caso di opzione per la trasmissione separata
delle comunicazioni, in ciascun prospetto ST do­
vranno essere presenti codici tributo «coerenti»
con la natura della comunicazione cui i versamen­
ti si riferiscono, risultando diversamente impedita
la trasmissione telematica della dichiarazione nel­
la modalità di invio separato.
Inoltre, nella considerazione che, in presenza del­
l’obbligo di presentare anche il modello 770/
O/2008 è anche possibile tenere distinto l’invio
delle ritenute relative ai redditi dichiarati con il
modello Semplificato (contenute nel prospetto ST)
da quelle relative ai redditi dichiarati con il mo­
dello Ordinario (contenute nel quadro ST), anche
coloro che sono obbligati alla trasmissione del
modello 770/O potranno, in presenza dei presup­
posti sopra richiamati, inviare il modello 770/S
per le sole comunicazioni dati certificazioni lavoro
dipendente ovvero per le sole comunicazioni dati
lavoro autonomo comprendendo i relativi pro­
spetti ST, SX e SS.
Per completezza si ricorda infine che, l’obbligo di
presentare il modello Ordinario 770/O/2008
non sussiste qualora, non essendo stati corrisposti
utili, la compilazione del quadro SK sia effettuata
al solo scopo di comunicare i dati relativi ai soci
che hanno depositato le azioni per la partecipazio­
ne all’assemblea ordinaria al bilancio delle società
per azioni.
La compilazione del prospetto ST del modello 770/2008
N. 3 - Aprile 2008
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Le istruzioni al modello di quest’anno ripropongono le indicazioni già fornite lo scorso anno relativamente alle modalità di compilazione del modello di pagamento F24.
In particolare, viene precisato che:
q l’anno di riferimento da indicare sul modello F24 corrisponde al periodo d’imposta dei redditi cui si
riferisce il tributo (pertanto, nel caso di versamento di ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2008 e riferiti al periodo d’imposta 2007, l’anno di
riferimento è il 2007; nel caso di versamento di trattenute di addizionale regionale e comunale
all’Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d’imposta 2006, l’anno di
riferimento è il 2006 (con riferimento, in particolare al versamento dello scorso 18 febbraio 2008 si
rinvia alle precisazioni contenute nel comunicato stampa del 14.2.2008);
q il ravvedimento, ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, di più adempimenti
omessi individuati dal medesimo codice tributo deve essere riportato sul medesimo modello F24
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indicando ogni versamento omesso in un diverso rigo della delega. La sanzione ridotta (codice
tributo 8906) deve essere indicata sulla delega separatamente per ciascun adempimento (e non
dovrà essere riportata nel prospetto ST).
Ritenute e redditi da rappresentare
Come indicano le istruzioni, il quadro ST deve contenere:
q le ritenute operate sugli emolumenti erogati nel 2007 comprese le ritenute sulle somme e valori
corrisposti entro il 12 gennaio 2008, se riferiti al 2007, nonché quelle operate a seguito di conguaglio
di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2007;
q le imposte sostitutive trattenute e versate entro il 17 dicembre 2007, relativamente all’acconto
sulle rivalutazioni Tfr, ed entro il 18 febbraio 2008, per il saldo;
q le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’Irpef effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2007 (e quindi, anche il rateo relativo al 2007
maturato dall’inizio dell’anno alla data di cessazione del rapporto);
q le trattenute relative all’addizionale regionale all’Irpef effettuate sui compensi erogati ai soggetti
impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato, nonché sui compensi erogati ai soggetti che
svolgono attività sportiva dilettantistica;
q le trattenute effettuate, a seguito dell’assistenza fiscale prestata nel 2007, a titolo di saldo e
acconti Irpef, di addizionale regionale e comunale all’Irpef nonché di acconto su taluni redditi soggetti
a tassazione separata.
Le istruzioni precisano che, con riferimento alle ritenute ed alle imposte sostitutive sopra indicate,
devono essere riportati i dati corrispondenti ai versamenti relativi al conguaglio 2007. Poiché è
possibile che tali operazioni si siano concluse entro febbraio 2008, le ritenute devono essere state
versate entro il mese di marzo 2008. È comunque possibile che compaiano anche versamenti
successivi conseguenti a ravvedimento operoso che, si ricorda, potrà essere effettuato entro il
termine di presentazione della dichiarazione.
Nel prospetto devono, altresì, essere evidenziate le ritenute operate a partire dal mese di marzo
2007 (e i relativi versamenti effettuati) a seguito dell’incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo
derivante dal conguaglio di fine anno 2006, nonché le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionale e comunale all’Irpef effettuati in forma rateizzata nell’anno 2007 con riferimento
all’anno 2006, nonché l’acconto dell’addizionale comunale 2007 trattenuta nel 2007. Non devono
invece essere indicati le trattenute e i versamenti delle addizionali regionale e comunale all’Irpef
effettuati in forma rateizzata nel 2008 con riferimento al 2007.
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Analisi del contenuto delle varie caselle
Nel punto 1: «Periodo di riferimento», per ogni importo trattenuto deve essere indicato il periodo di
riferimento relativo a ciascun versamento corrispondente, in generale, al mese e all’anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione del prelievo, anche se il versamento risulta effettuato in un mese
diverso a seguito di ravvedimento operoso. Eccezione al caso generale sono:
1) le sole somme corrisposte entro il 12 gennaio 2008 e riferite al 2007, per le quali deve essere
indicato il periodo «12/2007» corrispondente al mese di dicembre 2007 e, nel punto 8 («Note»), il
codice «B»;
2) le somme che vengono trattenute a seguito di conguaglio 2007 effettuato nei mesi di gennaio o di
febbraio 2008 per le quali le istruzioni prevedono di riportare al punto 1, il periodo «12/2007» e nel
punto 8 («Note») rispettivamente i codici «D» o «E»;
3) le somme che vengono trattenute a seguito di cessazioni del rapporto di lavoro per le quali deve
essere compilato il rigo relativo alle addizionali di competenza del 2007 («punto 1» = mese/2007;
«punto 8» = «S»);
4) le somme a titolo di saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (cod. 1713): «punto 1»
= 12/2007.
Per la rappresentazione nel prospetto ST del versamento delle addizionali si ipotizza il caso in cui si
sia verificata una cessazione del rapporto di lavoro nel mese di aprile 2007 e, di conseguenza, il
sostituto d’imposta, sulle somme corrisposte relative a tale mese, abbia dovuto trattenere, per quel
dipendente, non solo le rimanenti rate di addizionali regionali e comunali del 2006, ma anche
l’importo dovuto per il 2007 relativamente ai compensi corrisposti fino alla data di cessazione del
rapporto di lavoro. Sul corrispondente modello F24 saranno, quindi, stati compilati due righi:
q uno, con «anno di riferimento» 2006, contenente le rate di addizionali relative agli altri dipendenti
nonché le rate residuali del dipendente cessato sempre relative allo stesso anno;
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q uno, con «anno di riferimento» 2007, concernente i ratei di addizionali di competenza del 2007
relativamente al dipendente cessato.
A seguito di quanto previsto nelle istruzioni del prospetto ST, tale versamento comporterà la compilazione di due righi anche del prospetto ST del modello 770/2008. Entrambi tali righi avranno come
periodo di riferimento 4/2007, mentre nel rigo relativo al versamento delle addizionali di competenza
del 2007 (prelevate in un’unica soluzione da parte del datore di lavoro a seguito della cessazione del
rapporto di lavoro) comparirà, nelle note (punto 8), il codice «S».
Nella pratica quindi, il codice «S» comparirà nel rigo del prospetto ST del modello 770/S/2008 tutte le
volte in cui, essendosi verificata una cessazione del rapporto di lavoro occorre rappresentare
separatamente i ratei di addizionali (regionali e comunali) di competenza del 2007 trattenute in
un’unica soluzione in occasione del conguaglio di cessazione del rapporto.
Il punto 2: »Ritenute operate» deve contenere:
q l’importo delle ritenute operate;
q l’importo delle addizionali regionali e comunali trattenute;
q le somme degli interessi (per incapienza della retribuzione, per rettifica o per rateizzazione)
trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell’assistenza fiscale. Nell’ipotesi di assistenza fiscale,
l’importo relativo agli interessi per rateizzazione deve essere indicato in uno specifico rigo;
q l’imposta sostitutiva operata e versata sulle rivalutazioni del Tfr e sul risultato netto maturato
presso il Fondo pensione.
Gli interessi trattenuti a seguito di rateizzazione per assistenza fiscale devono essere esposti
adottando un apposito rigo per ogni tipologia di tributo per cui è stato calcolato. Si rammenta, infatti,
che sono stati predisposti distinti codici tributo per distinte fattispecie (1668 per Irpef, 3805 per
l’addizionale regionale, 3804 per l’addizionale comunale).
In relazione alle restituzioni di ritenute a seguito di conguaglio di fine anno o di fine rapporto a credito,
si ricorda che:
q ove il rimborso sia stato effettuato utilizzando le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
e l’importo di ritenute disponibile nel mese (codici 1001 e 1004) sia capiente, nel punto 2 deve essere
indicata la differenza pari all’importo da versare (esposizione del dato «al netto» del rimborsato);
q nel caso in cui le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati disponibili nel mese di
effettuazione del conguaglio siano uguali o inferiori alle ritenute da rimborsare, nel punto 2 non deve
essere effettuata alcuna indicazione, poiché non si è proceduto ad alcun versamento.
Con riferimento alla restituzione del credito scaturente dal conguaglio di fine anno o di fine rapporto,
qualora questa venga effettuata con ritenute diverse da quelle relative ai redditi (correnti) di lavoro
dipendente, è opportuno effettuare le precisazioni che seguono:
q se la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d’imposta:
- compensando con le addizionali regionali e comunali all’Irpef da versare o,
- compensando con ritenute relative ad altre categorie di reddito, dovrà essere compilato un apposito
rigo indicando:
- nel punto 2 l’ammontare delle addizionali all’Irpef o delle imposte sostitutive o delle ritenute su
redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati trattenute e non versate ovvero trattenute e
parzialmente versate per effetto delle predette restituzioni;
- nel punto 3 «Ritenute versate in eccesso e restituzioni», l’ammontare delle somme evidenziate al
punto 2 utilizzato per la restituzione;
- nel punto 5 «Importo versato», l’importo che si ottiene sottraendo dall’importo del punto 2 gli importi
dei punti 3 e 4 dovrà quindi essere indicato in tale punto l’importo da versare anche se pari a zero;
- nel punto 9, il codice tributo riferito alla tipologia di reddito utilizzato per la restituzione, corrispondente, quindi, alle ritenute evidenziate al punto 2.
q se la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d’imposta anticipando
direttamente le somme da restituire, il punto 3 del prospetto dovrà essere compilato nel mese di
utilizzo del credito derivante anticipazione effettuata, compensando tale credito con i versamenti
delle ritenute relativi a quel mese.
Inoltre, le istruzioni ricordano che l’importo restituito utilizzando tali somme, unitamente agli altri
versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, va indicato nel prospetto SX con le seguenti modalità:
q nel rigo SX 1: colonna 1;
q nel rigo SX 4, a colonna 3, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni utilizzati mentre a
colonna 4 andrà indicato l’importo utilizzato per le restituzioni già rappresentato nel punto 3 del
prospetto ST.
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Esempio
Nel mese di novembre il datore di lavoro, a seguito della cessazione del rapporto, ha restituito al proprio
(unico) dipendente € 300.
L’Irpef relativa a quel dipendente, per tale mese, ammontava a € 100.
Nello stesso mese eroga allo stesso dipendente il Tfr e trattiene un’Irpef sul Tfr pari a € 150.
La restituzione di € 300 è effettuata:
- per € 100 «internamente» al codice 1001;
- per € 150 utilizzando ritenute relative ad altre categorie di reddito (cod. 1012);
- per € 50 mediante anticipazione del sostituto d’imposta.
In tale caso i quadri ST e SX dovranno essere compilati nel seguente modo:
Prospetto ST
Punto 1: 11/2007
Punto 2: 150
Punto 3: 150
Punto 9: 1012
Prospetto SX
Rigo SX1, colonna 1: 200
Rigo SX4, colonna 3: 200
Rigo SX4, colonna 4: 150
Rigo SX4, colonna 5: 50
Relativamente al punto 2 si segnala da ultimo che, nell’ipotesi in cui il sostituto abbia operato la
restituzione di una ritenuta, in precedenza trattenuta e versata indebitamente, (fattispecie che
realizza i requisiti previsti dall’art. 1 del Dpr n. 445/1997), il relativo importo da evidenziare nel punto
2 è pari alle ritenute effettivamente dovute. A tale proposito le istruzioni precisano che qualora, entro
i termini di consegna delle certificazioni di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del Dpr n.
322/1998 (CUD/2008), il sostituto d’imposta abbia restituito al sostituito importi relativi alle trattenute
operate e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l’importo effettivamente
dovuto (importo che doveva essere trattenuto quindi «al netto» del restituito) risultante dalle predette
certificazioni e, nel punto 5, deve essere riportato l’importo effettivamente versato (superiore a quello
dovuto). In tal modo, il sostituto d’imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante conseguente alla restituzione al dipendente di ritenute erroneamente effettuate che sarà recuperato (o che
è già stato recuperato) con i versamenti successivi.
Con le istruzioni sopra commentate viene quindi riconosciuta anche da parte dell’Amministrazione
finanziaria la prassi, consolidata nella pratica, in base alla quale il sostituto nei termini di consegna
del modello CUD, può «sistemare» l’eccesso di ritenute effettuate e versate:
1. restituendo al dipendente le maggiori ritenute effettuate;
2. rilasciando un modello CUD che contenga l’importo delle ritenute «corretto»;
3. compensando a proprio favore, in occasione del primo versamento di ritenute, l’importo restituito
al dipendente in quanto erroneamente trattenuto;
Riassumendo, in tale caso, il prospetto ST del modello 770/S sarà compilato indicando:
1. nel rigo relativo al mese in cui è stato fatto l’errore, l’eccesso di versamento, (casella 2, l’imposta
effettivamente dovuta; casella 5, la maggiore imposta effettivamente versata);
2. nel rigo relativo al mese in cui, usufruendo della compensazione verticale, sono state versate minori
ritenute rispetto a quelle effettuate, il rimborso al sostituito dell’importo restituito mediante anticipazione
da parte del sostituto (casella 2, l’imposta effettivamente dovuta; casella 3, l’imposta compensata
(ovvero rimborsata), casella 5, la minore imposta versata).
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Nel punto 3: «Importi utilizzati a scomputo», deve essere indicato l’importo delle eccedenze di
ritenute versate in misura superiore rispetto a quanto trattenuto in base all’art. 1 del Dpr n. 445/1997
e utilizzate a scomputo dei versamenti di ritenute di cui al punto 2, nonché le altre restituzioni
effettuate dal sostituto d’imposta anche a seguito di assistenza fiscale.
Pertanto, in tale casella viene indicato l’importo di ritenuta operata che non viene versata perché il
sostituto:
q ha rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno (2007) o per
cessazione del rapporto di lavoro dipendente e assimilati (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del
prospetto SX) utilizzando:
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- ritenute disponibili nel mese, diverse da quelle operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- somme trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all’Irpef;
- importi anticipati dal sostituto stesso;
q ha rimborsato crediti di addizionali all’Irpef derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o
per cessazione del rapporto di lavoro dipendente (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto
SX);
q ha a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2006 (da evidenziare nel rigo
SX4 colonna 1 del prospetto SX). L’importo utilizzabile è al netto di quanto compensato «orizzontalmente» sul modello F24 ai sensi del Dlgs n. 241/1997 (importo da evidenziare nel rigo SX4 colonna 2
del prospetto SX);
q ha rimborsato ai percipienti crediti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale (da indicare nel
rigo SX 1, colonna 2 del prospetto SX);
q ha a disposizione un credito derivante dal compenso scaturente dall’assistenza fiscale prestata
(da indicare nel rigo SX1, colonna 3 del prospetto SX);
q ha a disposizione un’eccedenza di ritenute che si è generata a seguito di versamenti relativi al
2006 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto (compensazione ai sensi del
Dpr n. 445/1997) da indicare nel rigo SX1, colonna 4 del prospetto SX;
q abbia restituito del «bonus incapienti» effettuando minori versamenti di ritenute (in tale caso
indicare nel punto «8» il codice «T»).
Con riferimento all’ipotesi dell’eccesso di ritenute versate, si evidenzia che il punto 3 descrive gli
utilizzi, mentre nel punto 5 sono riportati gli importi dei versamenti che, se eccedenti rispetto al
dovuto, originano il credito.
Nel punto 4: «Ritenute compensate con crediti d’imposta» va indicata la cd. «compensazione verticale» (o interna) e quindi l’importo dei crediti d’imposta utilizzati a scomputo dei versamenti relativi alle
ritenute indicati nel punto 2. In tale punto non devono essere indicati i crediti d’imposta che possono
essere utilizzati esclusivamente nel modello F24 (cd. «compensazione orizzontale») attraverso l’evidenziazione di un apposito codice tributo quale, ad esempio, la parte di credito relativo all’anticipo
d’imposta sul Tfr di cui all’art. 3, comma 213, della legge n. 662/1996 (codice 1250) utilizzata sul
modello F24 per compensare il debito dovuto per l’imposta sostitutiva dell’11% dovuta sulla rivalutazione del Tfr (senza i limiti percentuali - 9,78% - e in valore assoluto - € 516.456,90 - previsti rispettivamente dall’art. 3, comma 213, della legge n. 662/1996 e dall’art. 34 della legge n. 388/2000).
Poiché invece lo stesso credito per l’anticipo d’imposta sul Tfr di cui all’art. 3, comma 213, della legge
n. 662/1996, può essere utilizzato anche per una compensazione «verticale» all’interno del codice
1012 relativo alle ritenute sul Tfr (si ricorda che tale credito può essere utilizzato solo sul Tfr e non
sulle altre indennità e somme, nei limiti del 9,78% dei trattamenti di fine rapporto corrisposti a
decorrere dal 1° gennaio 2000 - compresa la rivalutazione, ma al netto dell’imposta dell’11% ovvero, se superiore, nella misura derivante dal rapporto tra il credito d’imposta residuo e i trattamenti di fine rapporto alla stessa data «...o nella maggiore percentuale, calcolata al 1° gennaio di ciascun
anno, derivante dal rapporto tra il credito d’imposta residuo e i trattamenti di fine rapporto») (cfr.
circolare n. 78/E del 6 agosto 2001), tale utilizzo andrà riportato al punto 4 in commento.
In particolare, in tale ultima fattispecie, al punto 2 dovrà essere evidenziato l’importo effettivamente
trattenuto, al punto 4 il credito d’imposta utilizzato ed al punto 5 l’importo effettivamente versato.
Nel punto 5: «Importo versato» va riportato, come per gli anni passati, l’importo versato. Tale importo
deve trovare riscontro nella colonna «Importi a debito versati» del modello di pagamento F24 e,
innovativamente, lo stesso deve essere comprensivo degli eventuali interessi che devono comunque
essere indicati separatamente al successivo punto 6.
Tale criterio di compilazione deve essere sempre applicato ad eccezione delle ipotesi sotto riportate.
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Casi particolari di compilazione del punto 5
Compilazione del punto 5 in ipotesi di operazioni straordinarie
In occasione delle operazioni straordinarie con scomparsa di soggetti, ad esempio nell’ipotesi di
fusione per incorporazione, la ritenuta d’acconto viene, di regola, effettuata dalla società incorporata
all’atto del pagamento del compenso (momento anteriore all’operazione di fusione), mentre il relativo
versamento viene effettuato dalla società incorporante successivamente a tale operazione.
In tale caso la società incorporante deve compilare due prospetti ST:
q nel primo, intestato alla società incorporata, devono essere compilati esclusivamente i punti 1, 2 e
9 e deve essere indicato il codice «K» nel punto 8: (Note);
q nel secondo, intestato alla società incorporante, è necessario compilare ogni punto ad eccezione
del punto 2, secondo le ordinarie modalità, avendo cura di indicare il codice «L» al punto 8. In tale
ultimo prospetto, il punto 5 corrisponderà alla differenza tra l’importo indicato nel punto 2 del
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prospetto ST intestato alla società incorporata ed i punti 3 e 4 del prospetto ST della società
incorporante.
Tali modalità di indicazione dei dati dovranno essere seguite anche qualora la società estinta abbia
effettuato trattenute a titolo di addizionali all’Irpef, ma il relativo versamento sia stato eseguito dalla
società risultante dall’operazione straordinaria.
Compilazione in ipotesi di erronea indicazione sul modello F24 del codice tributo e/o codice Regione
Nel caso di erronea indicazione, sul modello F24, del codice tributo e/o del codice Regione la
regolarizzazione potrà essere effettuata soltanto con comunicazione all’ufficio locale dell’Agenzia
delle Entrate. In tale caso, quindi, la compilazione del prospetto ST deve essere effettuata con le
ordinarie modalità riportando, nei rispettivi punti, il codice tributo e/o il codice Regione corretto senza
effettuare alcuna segnalazione nelle note.
Termini per l’effettuazione del ravvedimento operoso
Con riferimento ai termini per usufruire del ravvedimento operoso preme sottolineare che le istruzioni, in premessa, precisano che tali termini scadono:
- il 31 maggio 2008, qualora gli adempimenti dichiarativi siano riconducibili agli obblighi riferiti al
modello 770/2008 Semplificato;
- il 31 luglio 2008 qualora gli adempimenti siano riconducibili agli obblighi riferiti al modello 770/2008
Ordinario.
Compilazione nell’ipotesi di ravvedimento operoso
Qualora debba essere evidenziato un versamento collegato ad un ravvedimento operoso ai sensi
dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, le istruzioni precisano che, nel punto 5, deve essere riportato
l’importo versato comprensivo dei relativi interessi che devono anche essere esposti al successivo
punto 6.
In particolare, quindi, il rigo relativo al versamento delle ritenute e degli interessi dovrà essere
compilato nel modo seguente:
q punto 1: periodo di riferimento della ritenuta;
q punto 2: importo trattenuto;
q punto 5: importo della ritenuta versata comprensivo degli interessi;
q punto 6: interessi versati;
q punto 7: barrare la casella;
q punto 9: codice tributo;
q punto 12: data di effettuazione del versamento.
Non devono invece essere fornite informazioni relativamente al versamento della sanzione.
Esempio
Nel mese di giugno 2007 non sono stati versati € 1.000 con codice tributo 1004.
Tale versamento viene effettuato con gli interessi il 16 marzo 2008.
Il versamento con F24 è di € 1.030,00
CODICE FISCALE
SEMPLIFICATO
PROSPETTO ST
2008
CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA
EURO
Mod. N.
1
Eventi
eccezionali
(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)
Periodo di riferimento
mese
1
ST2
05
2007
Interessi
6
Ritenute operate
anno
2
1000
Ravvedimento
30
7
x
8
Note
3
Importi utilizzati
a scomputo
4
Crediti di imposta
utilizzati a scomputo
Codice
tributo/Capitolo Tesoreria
9
10
Codice regione
11
2
Importo versato
5
1030
Data di versamento
giorno
12
16
mese
anno
N. 3 - Aprile 2008
ST1
Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e
imposte sostitutive
03 2008
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Nell’ipotesi particolare in cui il sostituto abbia effettuato il ravvedimento per ritenute relative a più
mesi mediante un unico versamento, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento, indicando nel punto 5 l’importo corrispondente alle ritenute operate in ciascun periodo di riferimento (compreso degli interessi indicati nel punto 6).
Esempio
Un sostituto d’imposta il 30 novembre 2007 ha effettuato un ravvedimento operoso relativo ad un’omissione di versamento di ritenute di lavoro dipendente di complessivi 100 euro (e relativi interessi) per
mancate effettuazioni di versamenti di 25 euro nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2007. Tale
versamento deve essere rappresentato nel modo seguente:
CODICE FISCALE
SEMPLIFICATO
2008
ST1
PROSPETTO ST
Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e
imposte sostitutive
CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA
EURO
Mod. N.
1
Eventi
eccezionali
(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)
Periodo di riferimento
mese
anno
1
ST2
01
2007
Interessi
6
1
ST3
02
6
1
ST4
03
6
1
ST5
6
04
Ritenute operate
2
25
Ravvedimento
4
7
2007
2
3
7
2007
2
2
7
2007
2
1
7
x
Note
9
3
8
8
4
Crediti di imposta
utilizzati a scomputo
10
10
3
10
10
giorno
12
30
5
11
11
30
anno
11 2007
11 2007
27
12
30
5
11
mese
28
12
5
4
9
29
Data di versamento
Codice regione
4
9
Importo versato
5
11
4
9
25
x
3
8
25
x
Importi utilizzati
a scomputo
Codice
tributo/Capitolo Tesoreria
8
25
x
3
2
11 2007
26
12
30
11 2007
Rappresentazione del versamento delle sanzioni e degli interessi in un momento successivo rispetto
a quello di versamento delle ritenute
Può accadere che la regolarizzazione di un tardivo versamento di ritenute ai sensi dell’articolo 13 del
Dlgs n. 472/1997 avvenga in un momento successivo rispetto a quello in cui il contribuente ha
versato (in ritardo) l’imposta trattenuta. Tale situazione si potrebbe verificare, ad esempio, nell’ipotesi
in cui le ritenute siano state versate in ritardo dal sostituto d’imposta e la relativa regolarizzazione
venga effettuata dal consulente in occasione della predisposizione del modello 770 e prima della
trasmissione dello stesso.
In tale caso, si ritiene che il prospetto ST del modello 770/S/2008 debba essere compilato nel
seguente modo.
Un rigo dovrebbe rappresentare il tardivo versamento e, pertanto:
N. 3 - Aprile 2008
76
q nel punto 1 andrà riportato il mese di pagamento del compenso da cui è scaturita la ritenuta versata
in ritardo;
q nel punto 2 andrà riportato l’importo della ritenuta tardivamente versata;
q nel punto 5 l’intero importo versato con il modello F24;
q nel punto 9 andrà riportato il codice tributo relativo alla ritenuta tardivamente versata;
q nel punto 12 la data di versamento.
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Un rigo successivo dovrebbe invece rappresentare il ravvedimento operoso e, pertanto:
q nel punto 1 andrà riportato il mese di pagamento del compenso da cui è scaturita la ritenuta versata
in ritardo (stessa data del rigo precedente);
q nel punto 5 andrà indicato l’importo versato;
q nel punto 6 andranno riportati gli interessi versati in occasione del versamento operoso;
q dovrà essere barrato il punto 7;
q nel punto 9 andrà riportato il codice tributo relativo alla ritenuta tardivamente versata;
q nel punto 12 la data di versamento.
Nulla andrà indicato relativamente al versamento delle sanzioni.
Compilazione del punto 5 in ipotesi di versamento in eccesso e di restituzione di ritenute
applicate e non dovute
Come in parte già commentato nei paragrafi precedenti, nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta abbia
effettuato, per qualsiasi ragione, un versamento in eccesso rispetto a quello dovuto e voglia usufruire
della compensazione «cd. verticale» ai sensi del Dpr n. 445/1997, il sostituto d’imposta dovrà
indicare:
q nel punto 2 del rigo relativo al mese in cui si è verificato il versamento errato, l’importo effettivamente da prelevare;
q nel punto 5 dello stesso rigo, l’importo effettivamente ed erroneamente versato. Tale modalità di
compilazione consentirà al sostituto d’imposta di evidenziare il credito spettante recuperabile con le
ordinarie modalità, a partire dal primo versamento utile successivo.
Ad esempio, nell’ipotesi in cui, nel maggio 2007, siano stati erroneamente trattenuti (e versati) 500
euro di codice 1001 anziché 300 euro, l’importo di 200 euro trattenuti e versati in eccesso sono
utilizzati nel mese successivo in cui, pur in presenza di una ritenuta di 1.000 euro viene effettuato un
versamento per 800 euro.
In tale caso il quadro ST va compilato con le seguenti modalità:
Punto 1: 05/2007
Punto 2: 300
Punto 5: 500
Punto 9: 1001
Punto 12: 16/6/2007
Con riferimento ai versamenti del mese successivo:
Punto 1: 06/2007
Punto 2: 1000
Punto 3: 200
Punto 5: 800
Punto 9: qualsiasi codice
Punto 12: 16.7.2007
N. 3 - Aprile 2008
I punti 6 e 7, come visto, riguardano rispettivamente gli interessi e il ravvedimento operoso.
Nel punto 8, riservato alle note, devono essere segnalati i seguenti codici:
A - se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall’art. 2, comma 1, del Dpr n.
445/1997;
B - se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del Dpr n. 600/1973, su
somme e valori relativi al 2007 erogati entro il 12.1.2008;
C - nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31.12.2000,
erogata a lavoratore autonomo e versata con il codice tributo 1040;
D - se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2007 nel mese di gennaio
2008;
77
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E - se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2007 nel mese di febbraio
2008;
F - presenza nella colonna «importi a debito versati» del modello di pagamento F24 di importi
inferiori all’unità di euro che per effetto del troncamento non trovano esposizione nel punto 5 del
prospetto ST;
K - se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni
straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto
che prosegue l’attività;
L - se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l’attività nei
casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST
intestato al soggetto estinto;
M - se nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle residue rate di addizionale
regionale Irpef, di addizionale comunale all’Irpef, nonché del saldo e primo acconto Irpef, delle
addizionali regionale e comunale all’Irpef, degli acconti a tassazione separata nonché del secondo
acconto Irpef dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, non prelevato per effetto del
passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente
sostituto d’imposta;
N - se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell’ammontare
complessivo delle residue rate di addizionale regionale all’Irpef, di addizionale comunale all’Irpef,
nonché del saldo e primo acconto Irpef, delle addizionali regionale e comunale all’Irpef, degli
acconti a tassazione separata nonché del secondo acconto Irpef dovuto a seguito di conguaglio da
assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d’imposta per effetto del passaggio di
dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto
d’imposta;
S - se nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle addizionali di competenza
dell’anno d’imposta corrente;
T - nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito derivante dalle somme erogate a
favore dei contribuenti a basso reddito;
Z - nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.
N. 3 - Aprile 2008
78
Casi particolari di compilazione del punto 7
Versamenti nel modello F24 di importi inferiori all’unità di euro
Il codice «F» deve essere utilizzato nel punto 7 del prospetto ST del modello 770/2008 ogni volta
che la delega di pagamento, con riferimento a ciascun codice tributo, evidenzi un importo versato
inferiore all’unità di euro. Poiché tale importo, per effetto del troncamento, non può trovare
esposizione nel punto 5 del prospetto ST, pur essendo compilati, per tale rigo, sia il punto 1
«periodo di riferimento» che 12 «data di versamento» in passato, in mancanza di un codice
particolare per la trasmissione della dichiarazione contenente tale tipologia di versamento, era
necessario effettuare una forzatura ovvero «ripulire» il prospetto ST dai righi compilati, ma che non
presentavano alcun valore al punto 5.
La presenza del codice «F» nelle note dà, quindi, per scontato che le banche, per prassi, non
tengano più in considerazione il limite minimo del versamento pari a € 1,03 così come risulta dalle
precisazioni contenute nelle circolari 13 maggio 1998, n. 125/E (risposta 13) e 9 giugno 1998, n.
144/E (risposta 7.8). Pertanto, poiché sono possibili anche i versamenti pari a centesimi di euro
per ogni codice tributo (situazione che si verifica molto spesso per le rate di addizionali regionali a
seguito di assistenza fiscale) gli stessi versamenti dovranno essere interamente rappresentati
anche nel prospetto ST.
Compilazione in ipotesi di operazioni straordinarie
Per l’utilizzo dei codici «L» e «K» che permettano la corretta rappresentazione dei versamenti in
ipotesi di operazioni straordinarie con scomparsa di soggetti (ad esempio fusione per incorporazione) si rinvia a quanto già precisato supra nei casi particolari di compilazione del punto 5.
Compilazione nel caso di versamento di addizionali regionali e comunali
Per l’esposizione dei versamenti delle addizionali e l’utilizzo del codice «S» si rinvia alle considerazioni già effettuate a commento del punto 2.
Passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro: i codici M ed N
Anche quest’anno le istruzioni prevedono che, nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro senza estinzione del precedente sostituto d’imposta (ad esempio
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cessione di ramo di azienda, intervenuta nel corso del 2007) ovvero, come visto nella sezione
relativa alle operazioni straordinarie anche nelle ipotesi di cessione di contratto, i dati relativi alle
residue rate delle addizionali all’Irpef dovute a seguito delle operazioni di conguaglio relative al
2006 (e, di regola, prelevate in massimo 11 rate nel 2007) nonché i dati relativi alle residue rate
dovute a seguito di assistenza fiscale non prelevate per effetto del predetto passaggio, devono
essere distintamente indicati dal sostituto da cui sono stati trasferiti i dipendenti. In particolare è
previsto che, in tale ipotesi, il soggetto dal quale vengono trasferiti i dipendenti (società cedente,
l’affittante, la società che si scinde e anche la società che ha ceduto il contratto di dipendenti) deve
indicare distintamente:
q i dati relativi alle residue rate di addizionali regionale e comunale all’Irpef, non prelevate per
effetto del predetto passaggio dovute a seguito delle operazioni di conguaglio relative all’anno di
imposta 2006;
q i dati relativi alle residue rate del saldo e del 1° acconto dell’Irpef, delle addizionali regionale e
comunale all’Irpef e degli acconti a tassazione separata, non prelevate per effetto del predetto
passaggio dovute a seguito di assistenza fiscale.
L’indicazione sopra riportata riguarda quindi i codici:
q 3802 - addizionale regionale;
q 3816 - addizionale comunale;
q 4731 - saldo Irpef assistenza fiscale;
q 4730 - acconto Irpef assistenza fiscale;
q 3803 - addizionale regionale assistenza fiscale;
q 3818 - addizionale comunale assistenza fiscale;
q 4201 - acconto tassazione separata.
Al fine della rappresentazione dell’operato dei sostituti d’imposta interessati dall’operazione in commento dovranno essere utilizzati e riportati nel punto 8 del prospetto ST:
q dal cedente, il codice «M», se nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle
residue rate di addizionale regionale Irpef, di addizionale comunale all’Irpef, nonché del saldo e
primo acconto Irpef, delle addizionali regionale e comunale all’Irpef, degli acconti a tassazione
separata nonché del secondo acconto Irpef dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, non
prelevato per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza
estinzione del precedente sostituto d’imposta;
q dal cessionario, il codice «N», se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo,
i dati dell’ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all’Irpef, di addizionale
comunale all’Irpef, nonché del saldo e primo acconto Irpef, delle addizionali regionale e comunale
all’Irpef, degli acconti a tassazione separata nonché del secondo acconto Irpef dovuto a seguito di
conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d’imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto
d’imposta.
In particolare, il soggetto cedente dovrà compilare più righi (uno per ciascuno dei codici sotto indicati)
del prospetto ST, come segue:
Il sostituto a cui sono passati i dipendenti dovrà, invece, riportare per ciascun periodo di riferimento e
per ogni codice tributo un apposito rigo con le ordinarie modalità indicando il codice «N» al punto 8.
Si ipotizzi il seguente esempio.
N. 3 - Aprile 2008
q nel punto 1, il periodo di riferimento, 12/2007;
q nel punto 2, l’ammontare complessivo delle residue rate non prelevate;
q nel punto 7, il codice «M»;
q nel punto 9, il codice tributo corrispondente alle residue rate non prelevate. In particolare, dovrà
essere riportato il codice 3802, per l’addizionale regionale, il codice 3816 per l’addizionale comunale e,
relativamente all’assistenza fiscale, i codici: 4731 per il saldo dell’Irpef, 4730 per il 1° acconto dell’Irpef,
3803 e 3818 rispettivamente per le addizionali regionale e comunale all’Irpef e 4201 per gli acconti a
tassazione separata.
79
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Esempio
Si supponga che per effetto del passaggio di un dipendente avvenuto in ottobre il sostituto d’imposta
cedente non abbia prelevato le ultime 2 rate di addizionale regionale di 100 euro ciascuna.
ST cedente:
punto 1: 12.2007
punto 2: 200
punto 8: M
punto 9: 3802
ST cessionario:
punto 1: 10.2007
punto 2: 100
punto 5: 100
punto 8: N
punto 9: 3802
punto 11: 05
punto 12: 16.11.2007
punto 1: 11.2007
punto 2: 100
punto 5: 100
punto 8: N
punto 9: 3802
punto 11: 05
punto 12: 17.12.2007
Si evidenzia che il cessionario dovendo riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi
da esso prelevati per effetto dei passaggi di dipendenti con le ordinarie modalità (indicando al punto
8 il codice N) dovrà effettuare tale versamento separatamente rispetto a quello effettuato per i suoi
dipendenti già in forza.
Presenza contemporanea di più codici da indicare nel punto 7 «annotazioni»
Può accadere che, per un determinato versamento da indicare nel prospetto ST, si debbano riportare
nella colonna 8 (annotazioni) più codici. Tale situazione non è prevista nelle istruzioni allegate al
modello 770/2008, ma essendo contemplata nelle specifiche tecniche per la predisposizione del file
(dove si legge: tale campo può assumere uno o più tra i seguenti valori: A, B, C, E, F, L, M, N, S, Z)
può, comunque, essere correttamente gestita e rappresentata.
Esempio
Conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro
Mese di gennaio 2007:
- addizionale comunale 2007: 0,90 € (codice 3816)
CODICE FISCALE
SEMPLIFICATO
PROSPETTO ST
2008
N. 3 - Aprile 2008
ST1
CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA
EURO
Mod. N.
1
Eventi
eccezionali
(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)
Periodo di riferimento
mese
1
ST2
01
Ritenute operate
anno
2007
Interessi
6
80
Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e
imposte sostitutive
3
2
Ravvedimento
7
8
Importi utilizzati
a scomputo
4
Crediti di imposta
utilizzati a scomputo
Codice
tributo/Capitolo Tesoreria
Note
SE
9
3816
10
Codice regione
11
2
Importo versato
5
Data di versamento
giorno
12
16
mese
anno
02 2007
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Nel punto 9 deve essere indicato il codice tributo. Se il versamento è stato fatto alla Tesoreria
provinciale dello Stato, deve essere indicato l’importo delle ritenute operate nel punto 2, l’importo
delle ritenute versate nel punto 5, il capitolo nel punto 9 e deve essere barrata la casella del punto 10
e la data di versamento deve essere riportata nel punto 12.
Per i versamenti delle addizionali indicare il corrispondente codice tributo previsto per i versamenti
con F24 (ad esempio 3802, 3816, 3860). Se nello stesso periodo sono effettuati più versamenti alla
stessa Tesoreria con il medesimo capitolo, i relativi dati possono essere evidenziati cumulativamente
esponendoli in un solo rigo.
Il punto 11 deve essere compilato in caso di versamento di addizionale regionale indicando il codice
della Regione rilevabile dal modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla
tabella SF - Elenco Regioni e Province autonome posta nell’Appendice delle presenti istruzioni.
Nel punto 12 va indicata la data del versamento.
Prospetto SX del modello 770 Semplificato:
riepilogo delle compensazioni
Il prospetto SX del modello 770/2008 Semplificato deve contenere i dati riepilogativi delle compensazioni
effettuate dal sostituto d’imposta relativamente agli importi indicati nel punto 3 del prospetto ST nonché
le compensazioni tramite il modello F24. La rappresentazione di tale operato deve essere riportata nel
rigo SX4.
Il prospetto SX evidenzia le compensazioni effettuate dal sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 1 del Dpr n.
445/97, nonché tramite modello F24, tra debiti e crediti esistenti nei confronti dell’erario, delle singole
Regioni e dei Comuni, al fine del riscontro e della ripartizione dei fondi tra i vari enti destinatari
dell’imposizione. In pratica, tale prospetto permette di distribuire correttamente i versamenti effettuati alle
varie Regioni e a Comuni, appartenenti a gruppi diversi, a titolo di addizionale nonché di evidenziare le
compensazioni effettuate (sia «verticalmente» ai sensi del Dpr 445/97, che «orizzontalmente» sul
modello F24) dal sostituto d’imposta tra debiti e crediti esistenti nei confronti dei diversi enti destinatari
dell’imposizione (Erario, Regioni e Comuni). Tali compensazioni sono ripartite analiticamente nei righi da
SX5 a SX34 e nelle relative colonne.
Esempio
Si ipotizzi che per una qualsiasi ragione, il datore di lavoro, nei confronti di un unico dipendente, nel mese
di febbraio 2008, abbia «riaperto» il conguaglio e che, da tale operazione, risulti un credito di € 258.
In tale caso il quadro SX dovrà essere compilato nel seguente modo:
Rigo SX1, colonna 1 : 258
Rigo SX4, colonna 3 : 258
Rigo SX4, colonna 5 : 258
N. 3 - Aprile 2008
La compilazione del prospetto SX
Il rigo SX1 è suddiviso in quattro colonne e richiede l’evidenziazione separata anche dei crediti (e di
conseguenza delle restituzioni) scaturenti dal conguaglio per assistenza fiscale, del credito spettante al
datore di lavoro per avere prestato assistenza diretta, nonché del credito per versamenti in eccesso
scaturenti dal prospetto ST.
Nel rigo SX1, colonna 1 deve essere indicato l’importo complessivo dei crediti di ritenute derivanti dal
conguaglio di fine anno o di fine rapporto restituiti utilizzando:
- l’importo delle somme anticipate dal sostituto d’imposta per la restituzione di ritenute ai dipendenti a
seguito di conguaglio a credito di fine anno o in corso d’anno;
- l’importo delle ritenute su redditi diversi (ad esempio di lavoro autonomo o soggetti a tassazione
separata) da quelli di lavoro dipendente e assimilati utilizzati per la restituzione di ritenute a seguito di
conguaglio a credito a fine anno o in corso d’anno;
- l’importo delle trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale utilizzato per la restituzione di
ritenute a seguito di conguaglio a credito a fine anno o in corso d’anno;
- l’importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato, entro febbraio 2008,
utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi ai primi due mesi del 2008;
- l’importo dei crediti per addizionali regionali e comunali all’Irpef restituiti ai dipendenti in sede di
conguaglio di fine anno o in corso d’anno.
Il valore del rigo SX1, colonna 1 deve essere riportato a colonna 3 di rigo SX4.
81
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N. 3 - Aprile 2008
82
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In questo modo il 770/2008 risulta a credito «almeno» per E 258.
Tale credito, che tra l’altro, come si vedrà, dovrà essere riportato anche a rigo SX36, colonna 2, dovrà
essere riportato a casella 3 del prospetto ST del 770/2009 per evidenziare il minore versamento di E 258
effettuato nel mese di marzo, relativamente alle retribuzioni del mese di febbraio, mentre evidentemente
non potrà essere utilizzato in compensazione sul modello F24 in quanto tale compensazione è già
avvenuta «verticalmente» utilizzando le disposizioni contenute nel Dpr n. 445/1997.
Nel rigo SX1, colonna 2 deve essere indicato l’importo del credito derivante dal conguaglio da assistenza fiscale prestata nel 2007, già indicato nel punto 3 del prospetto ST relativo alle restituzioni di crediti.
Il valore di rigo SX1, colonna 2 deve essere riportato a colonna 3 di rigo SX4.
Nel rigo SX1, colonna 3 deve essere indicato l’importo del credito derivante dal compenso scaturente
dall’assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d’imposta.
Il valore di rigo SX1 colonna 3 deve essere riportato a colonna 3 di rigo SX4.
Nel rigo SX1, colonna 4, di nuova istituzione, deve essere indicato l’ammontare complessivo dei
versamenti in eccesso risultanti dal prospetto ST.
Il valore del rigo SX1, colonna 4 deve essere riportato nel rigo SX4, colonna 3.
I righi da SX4 a SX34 sono strutturati in 6 colonne. Il rigo SX4 deve contenere il totale delle compensazioni effettuate nell’anno 2007, mentre i successivi righi da SX5 a SX34 ripartiscono tali utilizzi dei crediti
tra i diversi enti impositori: Erario, Regioni e Comuni.
Poiché i righi da SX5 a SX34 rappresentano le compensazioni di imposte tra i vari enti impositori, si
ricorda che gli stessi righi non devono essere compilati:
- dai sostituti di imposta che non hanno effettuato compensazioni ai sensi del citato art. 1 del Dpr n.
445/1997;
- dai sostituti d’imposta che hanno effettuato compensazioni, ai sensi dell’art. 1 del Dpr n. 445/1997,
esclusivamente nell’ambito dei medesimi enti destinatari del tributo (nel caso dell’addizionale comunale
all’Irpef nell’ambito del medesimo raggruppamento), purché non risultino crediti residui (da utilizzare in
compensazione o da chiedere a rimborso) verso enti diversi dall’erario.
Per quanto riguarda il rigo SX4 relativo ai totali si segnala che:
q nella colonna 1: «credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta 2006» (770/2006)
va indicato l’importo a credito risultante dalla colonna 5 del rigo SX4 della precedente dichiarazione. In
conseguenza della possibilità di inviare separatamente la dichiarazione, le istruzioni ricordano che, in
caso di invio separato dei prospetti ST e SX del modello 770/S (dove la separazione riguarda le
comunicazioni dati lavoro dipendente e assimilati dalle comunicazioni lavoro autonomo ecc), ovvero dei
quadri ST e SX del modello 770/O (dove la separazione è relativa unicamente ai prospetti e ai quadri ST
e SX relativi ai diversi redditi soggetti a ritenuta da dichiarare con tali modelli), la colonna 1 sarà
compilata in modo diverso in funzione delle scelte operate dal contribuente. In particolare:
- nel caso di trasmissione integrale della dichiarazione - modello 770/2008/S (sezione I del riquadro
«Redazione della dichiarazione» del frontespizio compilata), l’ammontare del credito da riportare a
colonna 1 si ottiene dalle seguenti colonne del modello 770/2007:
SX36 (colonna 2 – colonna 1) + SX37 (colonna 2 – colonna 1);
- nel caso di trasmissione delle sole Comunicazioni di lavoro dipendente (sezione III del riquadro
«Redazione della dichiarazione» del frontespizio compilata) l’ammontare del credito da riportare nella
colonna 1 è invece pari a:
SX36 (colonna 2 – colonna 1);
- nel caso di trasmissione delle sole Comunicazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
(sezione IV del riquadro «Redazione della dichiarazione» del frontespizio compilata) l’ammontare del
credito da riportare nella presente colonna è infine pari a:
SX37 (colonna 2 – colonna 1);
q nella colonna 2: «credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2006 utilizzato nel modello F24»,
deve essere riportata la »quota parte» del credito indicato nella precedente colonna 1 utilizzata in
compensazione «orizzontale» sul modello F24 entro la data di presentazione della dichiarazione;
q nella colonna 3: «versamenti 2007 in eccesso e restituzioni effettuate dal sostituto», va riportato
l’ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d’imposta ai percipienti relative al 2007
nonché dei versamenti effettuati per errore dal sostituto d’imposta, in eccesso rispetto alle ritenute
operate con riferimento all’anno 2006. Le istruzioni precisano che, in tale punto, dovrà essere riportata la
somma delle colonne 1, 2, 3 e 4 del rigo SX1;
q nella colonna 4: «ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2007», va indicato l’ammontare
maturato per effetto delle cause elencate nelle istruzioni per la compilazione del punto 3 dei vari righi del
prospetto ST con esclusione del rigo relativo alla restituzione del «bonus incapienti» dove al punto 8 è
indicato il codice «T» (valore, tra l’altro, da riportare al rigo SX42, di nuova istituzione, colonna 2).
L’importo del credito complessivo disponibile deriverà dalla somma algebrica di colonna 1, meno
colonna 2, più colonna 3, limitatamente alla parte utilizzata a scomputo dei versamenti relativi al 2007;
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q nella colonna 5: «credito da utilizzare in compensazione», va indicato il credito, pari all’importo
risultante dalla somma (colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4), che si intende
utilizzare in compensazione ai sensi del Dlgs n. 241/1997, utilizzando il modello F24, nonché quello che
sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell’art. 1 del Dpr n. 445/1997, i versamenti di ritenute
relativi all’anno 2008, senza effettuare la compensazione nel modello F24;
q nella colonna 6: «imposta di cui si chiede il rimborso», va indicato l’importo di colonna 1 meno colonna
2 più colonna 3 meno colonna 4, che viene richiesto a rimborso. Le istruzioni ricordano che, ovviamente,
non può essere chiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.
Le istruzioni ricordano che, nell’ipotesi in cui a rigo SX4, colonna 5, del modello 770/2007, fosse stato
indicato un credito chiesto in compensazione, il sostituto d’imposta dovrà presentare il modello 770/2008
anche qualora, nel corso del 2007, non abbia operato ritenute al solo fine di effettuare ed esporre la
scelta fra la compensazione e il rimborso del residuo credito.
I righi da SX5 a SX34 evidenziano la quota di credito compensata e «ripartita» tra i vari enti indicati
(Erario, Regioni, e Comuni). Si ricorda che la somma degli importi indicati dai righi SX5 a SX34, per
ciascuna colonna, corrisponde al totale degli importi evidenziati nei punti da 1 a 6 di rigo SX4.
In pratica, la quadratura del prospetto sarà data dalla seguente formula da applicare sul valore dei totali
di cui al rigo SX4:
col. 1 – col. 2 + col. 3 – col. 4 = col. 5 + col. 6
Con riferimento ai righi da SX5 a SX34 le istruzioni precisano che, qualora tali righi siano compilati (in
quanto, ad esempio, siano state effettuate compensazioni tra ritenute Irpef e ritenute per addizionali),
dovranno essere riportate anche le compensazioni nell’ambito del medesimo ente impositore.
In particolare per tali righi, per ciascuno degli enti indicati, deve essere esposta la quota di propria
competenza, avendo cura che la somma degli importi indicati dai righi SX5 a SX34, per ciascuna
colonna corrisponda alle totalizzazioni evidenziate alle colonne da 1 a 6 del rigo SX4.
A titolo di esempio le istruzioni al modello nella seguente situazione.
Si supponga, che un sostituto d’imposta abbia effettuato nel mese di aprile 2007 trattenute di addizionale
regionale (Regione Campania) per 100 euro (codice tributo 3802) e che abbia utilizzato le medesime
trattenute, per un importo di 30 euro, per restituire un credito Irpef sulle retribuzioni ordinarie determinatosi in sede di conguaglio per cessazione di un rapporto di lavoro dipendente avvenuta in data 30 aprile
2007. Nell’esempio prospettato, i prospetti ST e SX dovranno essere compilati nel seguente modo:
Prospetto ST
punto 1, 4/2007;
punto 2, 100 euro;
punto 3, 30 euro;
punto 5, 70 euro;
punto 9, 3802;
punto 11, il codice 5 (Regione Campania);
punto 12, 16.5.2007;
Prospetto SX
rigo SX1, colonna 1, 30 euro;
rigo SX4, colonna 3, 30 euro;
rigo SX4, colonna 4, 30 euro;
rigo SX5 (Erario), colonna 3, 30 euro (in quanto l’Erario risulta debitore);
rigo SX10 (Regione Campania), colonna 4, 30 euro (in quanto la Regione Campania risulta creditrice verso
l’Erario, essendo la restituzione di ritenute erariali avvenuta con trattenuta di addizionale di spettanza della
Regione Campania).
N. 3 - Aprile 2008
Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione
La sezione concernente il riepilogo del credito da utilizzare in compensazione permette di distinguere
quanto, del credito eventualmente indicato a colonna 5 del rigo SX 4, sia riferito, genericamente, a
ritenute su redditi di lavoro dipendente e quanto a ritenute su redditi di lavoro autonomo.
Con tale informazione si permette al sostituto di rappresentare il credito, ai sensi del Dpr n. 445/1997,
solo con riferimento alle stesse categorie di reddito, in modo da potere (evidentemente non esiste
nessun obbligo in tal senso), nel periodo d’imposta successivo (e quindi per le ritenute effettuate nel
2007 dichiarate nel modello 770/2009), inviare «separatamente» (comprendendo, quindi i relativi prospetti ST e SX) le comunicazioni dati riferite a redditi di lavoro dipendente e assimilati da quelle riferite ai
redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
In pratica, in conseguenza, come si vedrà oltre, della richiesta di separare quanto del credito di colonna 5
di rigo SX4 scaturisce da ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e quanto da ritenute relative a
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redditi di lavoro autonomo, per poter trasmettere separamente il modello 770/2009, il sostituto dovrà
evitare di effettuare compensazioni interne (o «verticali») ai sensi del Dpr n. 445/1997 tra categorie di
reddito diverse (lavoro autonomo, dipendente e di capitali, queste ultime nelle ipotesi in cui sussista
anche l’obbligo di trasmettere il modello 770/O), mentre la compensazione «orizzontale» sul modello
F24 avverrà con l’utilizzo del codice tributo appositamente indicato.
Istituzione dei codici tributo da utilizzare per le compensazioni
Per completezza di analisi è opportuno ricordare che l’invio separato delle dichiarazioni dei sostituti
d’imposta (e, quindi, non solo del modello 770/S dal modello 770/O, ma anche delle varie parti che
compongono il modello 770/S) si ricollega anche all’introduzione dei seguenti nuovi codici tributo istituiti
con la risoluzione n. 9 del 18 gennaio 2005:
- «6781» denominato: «Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza
fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 Semplificato»;
- «6782» denominato: «Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 Semplificato»;
- «6783» denominato: «Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 Ordinario».
Tali codici permettono all’Amministrazione finanziaria, come visto, di individuare la provenienza del
credito utilizzato sul modello F24 in compensazione.
Modalità di compilazione della sezione
I righi SX36 e SX37 sono da compilare unicamente nell’ipotesi in cui sia stato compilato il rigo SX4,
colonna 5 relativo al credito da portare in compensazione.
In particolare, nel rigo SX36, colonna 2, deve essere indicata la quota di credito di cui al rigo SX4,
colonna 5, da utilizzare in compensazione che scaturisce da ritenute su redditi di lavoro dipendente e
assimilati nonché dall’assistenza fiscale prestata. Tale credito è comprensivo di quello, indicato a
colonna 1, eventualmente ceduto ai sensi dell’articolo 117 e ss del Tuir ai fini della compensazione
dell’Ires dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.
L’importo del credito residuo (pari a SX36 colonna 2 - SX36, colonna 1), potrà essere utilizzato in
compensazione orizzontale mediante il modello F24 esclusivamente con il codice 6781, mentre l’eventuale presentazione «separata» del modello 770/S/2009 potrà avvenire solo se la parte di credito non
compensato «orizzontalmente» mediante il modello F24 viene compensata «verticalmente» (e quindi,
internamente secondo quanto previsto dal Dpr n. 445/1997) con versamenti attinenti ai redditi di lavoro
dipendente equiparati ed assimilati.
N. 3 - Aprile 2008
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Nel rigo SX37, colonna 2, deve essere indicata la quota di credito di cui al rigo SX4, colonna 5 da
utilizzare in compensazione, che scaturisce da ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi. Tale credito, è comprensivo di quello, indicato a colonna 1, eventualmente ceduto ai sensi
dell’articolo 117 e ss del Tuir ai fini della compensazione dell’Ires dovuta dalla società consolidante per
effetto della tassazione di gruppo.
L’importo del credito residuo (pari a SX37 colonna 2 - SX37, colonna 1) potrà essere utilizzato in
compensazione orizzontale mediante il modello F24 esclusivamente con il codice 6782, mentre l’eventuale presentazione «separata» del modello 770/S/2009 potrà avvenire solo se la parte di credito non
compensato «orizzontalmente» mediante il modello F24 viene compensata «verticalmente» (e quindi,
internamente secondo quanto previsto dal Dpr n. 445/1997) con versamenti attinenti ai redditi di lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Nella sezione relativa al «Riepilogo dei crediti» devono essere indicati i crediti conseguenti alla ritenuta
subita, e non dovuta, su interessi e canoni ai sensi dell’art. 25 u.c. e 26-quater del Dpr n. 600/1973,
nonché il credito originatosi per versamenti concernenti l’anticipo d’imposta sul Tfr.
Per quanto riguarda il rigo SX41, nello stesso, devono essere forniti i dati relativi al credito d’imposta
derivante dal versamento, negli anni 1997 e 1998, con le modalità previste dall’articolo 3, commi 211,
212 e 213 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, dell’anticipo delle imposte da trattenere ai lavoratori
dipendenti all’atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto. In particolare, le istruzioni
precisano che, in tale rigo, debba essere indicato:
q nella colonna 1, l’importo del credito residuo rivalutato utilizzabile alla data del 1° gennaio 2006
costituito dall’importo indicato al rigo SX41, colonna 4 della precedente dichiarazione aumentato della
rivalutazione;
q nella colonna 2, deve essere indicato l’importo del credito acquisito per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel 2007 che non hanno comportato estinzione del sostituto (ad esempio cessione di
ramo d’azienda);
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q nella colonna 3 deve essere riportato l’importo del credito ceduto per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2007;
q nella colonna 4, l’ammontare del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato dall’1.1.2007
al 31.12.2007, nel mod. F24 (codice tributo 1250), a compensazione delle ritenute operate nell’anno sul
Tfr a qualunque titolo erogato o della imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr come previsto dalla
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 del 20 marzo 2001. Con riferimento alla richiesta di riportare in
questa colonna anche le compensazioni (in F24) del credito in commento con le ritenute operate
nell’anno sul Tfr a qualunque titolo erogato, è opportuno effettuare alcune considerazioni. In merito alle
modalità di recupero del cd. anticipo d’imposta sul Tfr, il comma 213 della legge n. 662/1996 dispone che
lo stesso può essere utilizzato a fronte del versamento di ritenute effettuate sui trattamenti di fine rapporto
corrisposti. Per quanto riguarda le modalità di scomputo, si è sempre ritenuto che lo stesso possa
avvenire solo «verticalmente» e cioè ritenuta da ritenuta senza alcuna evidenziazione sul modello F24
(da riportare, quindi, a colonna 4 del prospetto ST). Ora, poiché le istruzioni sopra riportate già dallo
scorso anno sembrano invece ammettere anche la compensazione «orizzontale» del credito (e quindi sul
modello F24) ogniqualvolta debbano essere versate ritenute relative al Tfr, è opportuno che, al più presto,
vengano forniti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in modo da permettere agli operatori di
recuperare il credito in commento, non solo in occasione del versamento dell’imposta dell’11% sulla
rivalutazione del Tfr, ma anche per il versamento delle ritenute relative al Tfr stesso (codice 1012);
q nella colonna 5, l’importo del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato nel punto 4 del
prospetto ST della presente dichiarazione a scomputo delle ritenute operate nell’anno sul Tfr erogato;
q nella colonna 6, l’importo del credito residuo risultante alla data del 31 dicembre 2007 dalla seguente
operazione: colonna 1 più colonna 2 meno colonna 3 meno colonna 4 meno colonna 5.
Le istruzioni alla compilazione della sezione ricordano inoltre che il suddetto credito non può essere
utilizzato ai fini della compensazione di imposte diverse da quelle indicate.
Il nuovo rigo SX42 è riservato ai sostituti d’imposta che hanno erogato somme a favore dei contribuenti
a basso reddito.
In particolare, nelle tre colonne che compongono il rigo in commento deve essere riportato:
q nella colonna 1, l’ammontare complessivo del bonus erogato a favore dei contribuenti a basso reddito di
cui all’art. 44 del Dl n. 159 dell’1.10.2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 29 novembre
2007;
q nella colonna 2, l’ammontare del credito di cui alla colonna 1 utilizzato in compensazione interna ai sensi
dell’art. 1 del Dpr n. 445 del 1997, come modificato dal Dpr n. 542 del 14 ottobre 1999;
q nella colonna 3, l’ammontare del credito di cui alla colonna 1 utilizzato in compensazione esterna tramite
mod. F24, ai sensi del Dlgs n. 241 del 1997 entro la data di presentazione di questa dichiarazione
relativamente ai versamenti riguardanti le ritenute operate con riferimento all’anno d’imposta 2007.
Prospetto SS del modello 770 Semplificato:
riepilogo delle compensazioni
Nel prospetto SS, di nuova istituzione, devono essere indicati i dati riassuntivi relativi ai dati riportati
nelle comunicazioni del modello di dichiarazione.
Il prospetto si suddivide in tre sezioni o righi dove devono essere riportati:
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q nel rigo SS1, il codice fiscale del sostituto d’imposta (estinto) per il quale un altro soggetto presenta
la dichiarazione (ad esempio il codice fiscale della società incorporata nell’ipotesi di fusioni per incorporazioni);
q nel rigo SS2, suddiviso nelle sezioni relative ai redditi di lavoro dipendente tassate ordinariamente; ai
redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta, ai redditi soggetti a tassazione separata (ad esempio
arretrati di lavoro dipendente); al Tfr e alle indennità per prestazioni pensionistiche erogate in forma di
capitale e infine all’assistenza fiscale 2007, i dati riepilogativi relativi alle ritenute afferenti tali redditi;
q nel rigo SS3, in cui devono essere riportate le ritenute relative ai redditi di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi.
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