Equitalia deve esibire la copia conforme della cartella: lo impone la le

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Equitalia deve esibire la copia conforme della cartella: lo impone la le
Equitalia deve esibire la copia conforme della cartella: lo impone la legge, lo conferma la Cassazione!
Data 22/04/2014
L’art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973, dispone che “Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”. Al riguardo, con la recente ordinanza della Cassazione n. 18252 del 30.7.2013, la Suprema Corte ha precisato che in caso di spedizione di una cartella di pagamento tramite raccomandata con avviso di ricevimento, qualora il contribuente contesti il contenuto del plico raccomandato è onere di Equitalia esibire in giudizio una copia dell’atto spedito, non essendo sufficiente l’esibizione del mero avviso di ricevimento della raccomandata. Ed invero, quest’ultimo fa piena prova delle circostanze ivi attestate (mittente, destinatario, modalità di consegna, ecc.) ma non dell’integrità dell’atto contenuto: si pensi al caso, ad esempio, del contribuente che riceva in plico raccomandato una cartella di pagamento con alcune pagine mancanti, o addirittura una busta vuota! Pertanto, proprio poiché il contribuente ha il sacrosanto diritto di conoscere il contenuto integrale degli atti notificati dalla pubblica amministrazione, e soprattutto delle cartelle di pagamento, Equitalia non può esimersi dall’obbligo previsto dalla citata legge di fare esibizione – a richiesta – di una copia (o quanto meno della matrice) della cartella notificata. Più nel dettaglio, la Corte di Cassazione ha statuito che “… nella specie di causa si è verificato è che la società Concessionaria ha provveduto -­‐in applicazione del menzionato art. 26 -­‐ a notificare la cartella di pagamento con invio diretto della raccomandata postale, la quale ultima (alla stregua di qualunque atto pubblico) fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi sono attestate, tra le quali non figura certamente la certificazione circa l'integrità dell'atto che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l'originale dell'atto e la copia notificata. (…) ciò che esclusivamente rileva ai fini della soluzione della questione qui in esame è che il medesimo giudice ha correttamente evidenziato che sarebbe stato comunque onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, sicchè, in difetto di ciò, il gravame fondato sul contrario assunto non poteva trovare accoglimento. Sul punto infatti il principio di diritto applicabile si rinviene nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24031 del 10/11/2006), applicabile al genere delle fattispecie omologhe a quella qui in esame: "In caso di comunicazione spedita in busta 1 raccomandata e non in plico, ove il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, è onere del mittente provarlo (principio applicato in fattispecie in cui il datore di lavoro aveva provato la ricezione della busta raccomandata recante l'invito a riprendere servizio presso sede diversa e la destinataria ne aveva contestato il contenuto. La S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, non informandosi al principio enunciato, aveva trascurato di enunciare le ragioni per le quali aveva ritenuto pacifico che l'invito a riprendere servizio presso diversa sede fosse pervenuto alla lavoratrice)". Per completezza di esposizione si ricorda, poi, l’altresì recente sentenza del Consiglio di Stato n. 4821 del 26.9.2013, che ha obbligato Equitalia ad esibire in giudizio la copia conforme della cartella impugnata dal contribuente, sempre in ottemperanza dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, affermando che tale norma “… introduce due obblighi per la Società concessionaria: la conservazione per cinque anni; l'obbligo di esibizione a richiesta del contribuente; conseguentemente, dal momento che la cartella esattoriale costituisce presupposto della iscrizione di ipoteca immobiliare, la richiesta di accesso, ai sensi degli artt. 22 ss., L. n. 241 del 1990, alla cartella è strumentale alla tutela dei diritti del contribuente in tutte le forme consentite dall'ordinamento giuridico ritenute più rispondenti ed opportune; la cartella esattoriale deve essere rilasciata, in copia, dalla società concessionaria al contribuente che abbia proposto, o voglia proporre ricorso avverso atti esecutivi iniziati nei suoi confronti. Ritenere (come vorrebbe la società resistente) diversamente implicherebbe, sostanzialmente, introdurre una limitazione all'esercizio della difesa in giudizio del contribuente, o, in ogni caso, rendere estremamente difficoltosa la tutela giurisdizionale del contribuente che dovrebbe impegnarsi in una defatigante ricerca delle copie delle cartelle. (…). Il ricorso in appello è dunque fondato e come tale va accolto, ordinando alla resistente società Equitalia spa di esibire i documenti richiesti dal ricorrente e di rilasciarne copia. Per le considerazioni che precedono in accoglimento dell'appello e in riforma dell'appellata sentenza il ricorso va accolto, e per l'effetto va ordinato alla appellata società Equitalia di esibire copia delle cartelle e delle relative notifiche all'appellante”. Avv. Giuseppe Marino Avvocato tributarista in Roma Consulenza fiscale e tributaria 2 Proponi un quesito o richiedi -­‐ anche per telefono o via email -­‐ una consulenza legale su questo argomento allo Studio Legale Tributario Marino Via Ruffini 2/a -­‐ 00195 Roma -­‐ Tel. 06/3217567 -­‐ 06/3217581 www.studiomarino.net email: [email protected] 3