VERBALE DI ACCORDO del 21 dicembre 2006 Sono

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VERBALE DI ACCORDO del 21 dicembre 2006 Sono
VERBALE DI ACCORDO del 21 dicembre 2006
Sono presenti per 1’A.R.S.T.: il Commissario Straordinario, il Direttore
Generale, assistiti dai Dirigenti dei Servizi.
Per la Filt-CGIL, per la Fit-CISL, per la Uilt-UIL, per la UGL i Segretari
Regionali assistiti dalle rappresentanze territoriali.
§§§§§§§
Considerato che la RAS, con il commissariamento del1’A.R.S.T. ha
impartito specifiche direttive in ordine alla necessità di progressivo
risanamento economico - finanziario dell'Azienda, anche in previsione
della trasformazione giuridica dell'A.R.S.T, secondo quanto stabilito
dall'art. 30 della Legge Regionale 21/2005;
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Ritenuto altresì opportuno procedere alla trasformazione degli attuali 67
contratti part-time in contratti a tempo pieno;
Tenuto conto che le direttive regionali prevedevano la stesura di un Piano
di Risanamento e Riorganizzazione dell'Azienda, che è stato predisposto
dal1’A.R.S.T. e approvato dalla Giunta Regionale in data 30.05.2006;
Ritenuto necessario, ai sensi del vigente protocollo delle relazioni
industriali, un accordo sindacale che consenta una più efficace
rimodulazione dei turni di lavoro per l'ottenimento dei risultati prefissati
con il Piano di Risanamento e riorganizzazione dell'Azienda;
Individuati gli strumenti atti ad ottenere detti obiettivi in alcuni istituti dei
contratti aziendali, quali prioritariamente e principalmente l'orario di lavoro
ed il nastro lavorativo;
Ritenuto opportuno e rispondente agli obiettivi di equità perseguita dalle
parti, distribuire proporzionalmente alla forza lavoro presente in ciascuna
Agenzia i nuovi turni conseguenti all'accorpamento di quelli preesistenti e
derivanti dalla riorganizzazione degli stessi, prevedendo contestualmente
modifiche alle indennità esistenti, con l'introduzione di una nuova;
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R i t e n u t o a l t r e s ì n e c e s s a r i o , i n c o e r e n z a con quanto sopra,
introdurre la nuova "indennità terza ripresa" attualmente non prevista, da
applicare anche a tutti i turni esistenti alla data di sottoscrizione del
presente accordo;
Stabilito che i turni con tre riprese non potranno superare la percentuale
generale massima dell'8%, ferma restando la possibilità di concordare, a
livello locale, eventuali eccezioni.
Ritenuta opportuna una compensazione retributiva del personale
interessato, che, con la nuova organizzazione del lavoro derivante
dall'allineamento dell'orario di lavoro a quello nazionale, e
dall'allungamento del nastro lavorativo, potrà raggiungere l'importo
complessivo di euro 570.000,00 da erogare:
- per 1'integrazione delle indennità esistenti significativamente
incrementate, così come successivamente precisato;
- per l'istituzione della nuova indennità terza ripresa;
- per gli incrementi della retribuzione destinati alla parziale
compensazione delle maggiori ore lavorative effettivamente prestate
rispetto alla situazione attuale;
- per i progetti di premio di risultato (al momento Progetto assiduità in
servizio) al personale che sarà direttamente interessato dalla
riorganizzazione ed in servizio alla data di sottoscrizione del presente
accordo;
Tutto ciò premesso, le parti sottoscrivono il presente accordo:
a) - contratti part-time
dal 01.01.2007 gli attuali contratti part-time saranno trasformati in fulltime, con assegnazione delle residenze secondo i diritti maturati da tutti i
conducenti, che hanno presentato domanda di trasferimento di sede.
Verranno comunque valutate eventuali domande di conferma del contratto
part-time, che potranno essere accolte solo compatibilmente con le
esigenze aziendali in ordine all'organizzazione del lavoro.
b) - orario di lavoro
Da1 01.01.2007 l'orario di lavoro dei conducenti sarà equiparato a quello
della altre categorie lavorative a quanto stabilito a livello nazionale (39
ore settimanali), con conguaglio sulle 17 settimane.
Il riallineamento sarà attuato, in applicazione dell'art. 6 del CCNL 1997,
con una compensazione monetaria sulla differenza tra orario nazionale e
quello aziendale previsto dal CIA 1984, commisurata al 50% dell’importo
corrispondente alla predetta differenza (euro 350.000,00).
c) - nastro lavorativo
Fermo restando l'impegno delle parti nel perseguire l’assorbimento dei
turni indicati con il minor impatto sull’attuale organizzazione del lavoro,
a decorrere dal 01.01.2007 il limite massimo del nastro lavorativo, in
deroga a quanto previsto dall’art. 11 del Contratto Integrativo Aziendale
4.2.1992, viene stabilito in 10 h, con tolleranze (cuscinetti) di 10'.
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Tenuto conto che la percentuale dei turni con nastro lavorativo superiore alle 10
ore, nella situazione esistente, è pari al 5% del totale, le parti concordano che i
turni con oltre 9 ore di nastro non potranno comunque superate i130% del totale
dei turni aziendali, di cui il 20% tra le 9 e le 10 ore e
1'8% oltre tale limite
più il 2% da utilizzare eventualmente a livello locale.
In conseguenza degli accorpamenti di turni conseguenti all'applicazione degli
strumenti individuati ai punti a) b) c), saranno soppressi, nella prima ed immediata
approssimazione, 16 turni di lavoro (giornalieri/feriali) ripartiti in proporzione alle
percorrenze ed al personale conducente di ciascuna agenzia e secondo il dettaglio
allegato:
Cagliari 5
Sassari 3
Nuoro 2
Oristano 3
Guspini 2
Lanusei 1
Entro il prossimo 31 gennaio 2007 verranno rielaborati, con le nuove regole, i
turni di lavoro, allo scopo di conseguire un accorpamento di ulteriori nove turni
secondo l'elenco allegato:
- Cagliari 1
- Sassari 2
- Nuoro 2
- Oristano 1
- Olbia
1
- Lanusei 1
- Guspíni 1
la situazione conseguente verrà illustrata alle OO.SS, a livello regionale.
Rimangono comunque salve e confermate le percentuali dei turni esistenti,
ancorché superiori localmente al limite stabilito con il presente accordo.
Le indennità di supero nastro vengono adeguate nel modo seguente:
- turni da 9 a 10 ore
- turni oltre le 10 ore
€ 3,00
€ 5,00
Viene istituita altresì l'indennità di terza ripresa pari a 2,00 euro.
d) - Retribuzione di ingresso
Il trattamento retributivo delle future assunzioni avverrà previa sottoscrizione di
specifico accordo, in ordine all' applicazione degli istituti contrattuali degli
integrativi aziendali.
e) - Bigliettazione in vettura
Verrà applicata la percentuale già in vigore agli intervenuti aumenti del
sovrapprezzo relativo alla bigliettazione in vettura.
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f) – Telefonia mobile
L'Azienda, valutate le esigenze legate alla sicurezza dell'esercizio, individuerà
le categorie che verranno dotate di telefono cellulare e scheda SIM, delle quali
assumerà i relativi costi.
g) - Progetto assiduità in servizio
Viene concordato di istituire il progetto di premio di risultato denominato
"assiduità in servizio", funzionale alla contrazione dell'assenteismo.
La stesura del progetto sarà concordata entro il 31.03.2007.
h) - Conguaglio orario e lavoro straordinario
A partire dal 01.01.2007, in riforma dell'accordo 2.6.2000, sarà considerato
lavoro straordinario quello eccedente, nell'arco delle 17 settimane, 1'orario
normale di lavoro (39 ore per ciascuna settimana).
Saranno altresì retribuite come lavoro straordinario le prestazioni richieste per
urgenti, specifiche esigenze di servizio oltre il normale turno di lavoro, secondo la
programmazione giornaliera.
i) - Consecutività per computo lavoro al 7° giorno
In riforma dell'accordo 9.7.1996, la consecutività delle prestazioni si intenderà
interrotta da qualsiasi tipo di assenza dal 1avoro, escluse le assenze per infortunio
riconosciuto dall'INAIL, le ferie d'ufficio.
l) - Indennità di mansione personale impiegatizio
In riforma dell'art. 37 CIA 4.2.1992, l'indennità di mansione, che non potrà
essere riassorbita, sarà mantenuta ad personam nella misura attuale a tutti i
dipendenti che già la percepiscono, in forza alla data di sottoscrizione del
presente accordo.
m) - Indennità chilom etrica
L'indennità chilometrica non sarà più corrisposta. L'importo equivalente a quello
erogato nel 2006 sarà inserito nella somma che sarà erogata come compensazione
retributiva.
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n) - Passaggi di settore
Le parti concordano di favorire, su base volontaria, il passaggio dai settori impianti
fissi a quello dei conducenti, confermando per gli interessati sia la residenza di
lavoro che il periodo maturato nella qualifica di provenienza come utile per
l'acquisizione del parametro superiore da conducente.
o) - Conseguimento patente D+E
Le parti
concordano di favorire l'acquisizione delle patenti superiori e relative abilitazioni
professionali, funzionali all'inserimento nei ruoli dei conducenti nonché alla guida
degli autobus snodati. L'Azienda si assumerà i relativi oneri, previe convenzioni
con le scuole guida locali.
p) - Nuova organizzazione del lavoro nelle officine
Con specifico accordo da raggiungere entro il prossimo 28 febbraio 2007 verrà
stabilita la nuova organizzazione del lavoro nelle officine aziendali.
Nota finale
Con la sottoscrizione del presente accordo, la disdetta degli accordi integrativi
aziendali si intende revocata.
Le parti si impegnano a redigere un testo unico che regoli tutti gli istituti
integrativi aziendali.
Cagliari, 21 dicembre 2006
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