SARDEGNA E SICILIA: divieti circolazione trasporti intermodali

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SARDEGNA E SICILIA: divieti circolazione trasporti intermodali
Modena, 06 giugno 2014
SARDEGNA E SICILIA: divieti circolazione trasporti intermodali
Il ministero dei Trasporti ha diffuso una circolare che precisa come dimostrare la legittimità delle
deroghe concesse ai divieti di circolazione dei veicoli industriali con massa complessiva superiore
a 7,5 tonnellate che svolgono trasporti intermodali da e per Sicilia e Sardegna.
La circolare del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti datata 3 giugno 2014 si riferisce alla
precedente circolare del 14 aprile 2014 che illustrava l'applicazione del decreto 115 del 27 marzo
2014, ossia il provvedimento che ha modificato il calendario dei divieti festivi e prefestivi dei
veicoli industriali, cancellando quello del 22 aprile e ampliando le deroghe per i camion che
operano in regime intermodale per Sicilia e Sardegna. La nuova circolare del 3 giugno si sofferma
proprio su quest'ultimo aspetto perché, spiega il ministero "Nella fase di prima applicazione della
deroga oraria sono state rappresentate problematiche che richiedono un ulteriore intervento
chiarificatore". Tali problemi riguardano soprattutto la richiesta della documentazione da parte
degli organi di Polizia e proprio questo è il tema della circolare, divisa in due punti.
Il primo chiarimento riguarda i veicoli che circolano in Sardegna dopo essere giunti dalle
rimanenti parti del territorio nazionale. Per loro, l'orario d'inizio del divieto è posticipato di
quattro ore. Quindi, quando il divieto vige dalle 8:00 alle 20:00, l'inizio avviene alle 12:00, mentre
nei mesi estivi, quando il divieto vige dalle 7:00 alle 23:00, esso inizia alle 11:00. La circolare
precisa che l'origine del viaggio (che deve necessariamente essere una parte del territorio italiano
diversa dalla Sardegna) può essere provata con qualunque documentazione "senza che assuma
rilievo a tale scopo il momento del traghettamento". La circolare ribadisce che nel caso di
autoarticolati la deroga si applica sia al trattore, sia al semirimorchio, anche se il trattore si
trovava già in Sardegna (quindi, il trattore non deve necessariamente provenire da altre parti del
territorio nazionale). Il testo precisa che "Per complessi veicolari costituiti da un trattore e da un
semirimorchio, la provenienza del trattore non ha rilevanza alcuna". Ciò rientra nello spirito del
trasporto combinato non accompagnato, dove sul traghetto viaggia solamente il semirimorchio,
che poi viene prelevato (o lasciato) in banchina da un trattore operante su ogni sponda.
Il secondo punto della circolare tratta della Sicilia. Anche in questo caso, l'orario d'inizio del
divieto per i veicoli provenienti da altre parti del territorio nazionale è posticipato di quattro ore.
Attenzione, però: questa proroga non vale per i complessi veicolari che provengono dalla Calabria
attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni. In altre parole, il semplice passaggio
dello Stretto di Messina non è considerato trasporto intermodale e quindi non beneficia di questa
deroga. Nel caso che il veicolo provenga da altri porti del territorio nazionale, la documentazione
esibita "deve essere idonea a dimostrare sia l'origine del viaggio, dal resto dell'Italia, sia il
traghettamento da un porto diverso da quelli di Reggio Calabria e Villa San Giovanni". Questa
norma serve a dimostrare che il veicolo sta svolgendo un reale trasporto intermodale e non un
semplice attraversamento dello Stretto di Messina. La circolare aggiunge che "La prova del
traghettamento può essere data anche tramite biglietto elettronico". Dovrà essere la Polizia
svolgere le eventuali verifiche.