INDENNIZZO DIRETTO EX ART. 149 CODICE DELLE
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INDENNIZZO DIRETTO EX ART. 149 CODICE DELLE
INDENNIZZO DIRETTO EX ART. 149 CODICE DELLE ASSICURAZIONI di Guido Belli – Cultore di diritto civile nell’Università di Bologna SOMMARIO: 1. Il risarcimento diretto. – 2. Ambito di applicazione. – 3. Questioni processuali. – 4. Segue: la richiesta di risarcimento. 1. Il risarcimento diretto (1). Il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. « Codice delle assicurazioni »), ha introdotto due diverse procedure per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli: a) l’azione da esercitarsi nei confronti dell’assicuratore del responsabile; b) l’azione da esercitarsi nei confronti del proprio assicuratore (c.d. sistema di risarcimento o indennizzo diretto). Il sistema di risarcimento diretto si applica in caso di sinistro tra due veicoli identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti. In questi casi, dunque, la vittima di un sinistro stradale, in luogo di essere risarcito dalla compagnia di assicurazione del responsabile, viene risarcita dall’assicuratore del veicolo dalla stessa utilizzato. 2. Ambito di applicazione. 2.1 Per individuare l’ambito di applicazione del sistema del risarcimento diretto, occorre far riferimento al combinato disposto dell’art. 149, comma 1 e 2, cod. ass.: (1) Per una trattazione approfondita ed organica dell’argomento, si consiglia la consultazione di ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., Torino, 2010. 1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. 2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141. e degli artt. 3 e 4 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254: 1. La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati. 2. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni,la relativa richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista dall'articolo 141 del codice. 2.2 Primo presupposto di applicazione del c.d. indennizzo diretto è che il sinistro (2) abbia interessato due veicoli, « senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili » (art. 1, comma 1°, lett. d), d.P.R. 254/2006). La norma esclude, pertanto, la possibilità di ricorrere al risarcimento diretto, ogniqualvolta il sinistro abbia interessato più di due veicoli, ciascuno dei quali abbia contribuito alla causazione dell’eventus damni. Analogamente, la dottrina sembra concorde nel ritenere inapplicabile la procedura di risarcimento diretto, all’ipotesi di sinistro tra tre o più veicoli, dei quali soltanto due siano i responsabili del danno, così costringendo la vittima incolpevole ad esperire l’azione ordinaria (ciò in evidente contrasto con l’inciso di cui all’art. 1, comma 1°, lett. d) del d.P.R. 254/2006, sopra richiamato). (2) L’art. 1, comma 1°, lett. b) del d.P.R. 254/2006, definisce il sinistro come « collisione ». 2.3 Il sinistro deve essersi verificato sul territorio nazionale (art. 1, d.P.R. 254/2006), aver coinvolto veicoli immatricolati in Italia, identificati (3) ed assicurati (4). Per quanto attiene, nello specifico, al requisito dell’immatricolazione, questo può dirsi soddisfatto in tutti i casi in cui il veicolo sia munito di targa rilasciata dal competente ufficio provinciale della Motorizzazione civile, a nulla rilevando che lo stesso sia di proprietà di uno straniero. Relativamente alla copertura assicurativa, è necessario che, al momento del sinistro, ciascuno dei due veicoli coinvolti, risulti coperto da apposita polizza per la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale ex art. 2054 c.c., da chiunque contratta. A tal proposito vale la pena ricordare che l’art. 144, comma 2, cod. ass. rende inopponibili nei confronti del terzo danneggiato eventuali clausole di limitazione del rischio inserite nella polizza stipulata dal responsabile del sinistro (5). 2.4 Legittimati a chiedere il risarcimento in forma diretta sono il conducente del veicolo coinvolto, il proprietario (al quale va equiparato l’usufruttuario e l’acquirente con patto di riservato dominio) e, limitatamente ai danni occorsi alle cose trasportate, l’assicurato. 2.5 Per quanto attiene ai danni indennizzabili, occorre distinguere a seconda che si tratti di: (3) In caso contrario l’obbligo di risarcimento graverebbe, ai sensi dell’art. 283 cod. ass., sul Fondo di garanzia per le vittime della strada. (4) La procedura di risarcimento ex artt. 149 e 150 cod. ass. è applicabile ai sinistri che abbiano coinvolto qualsiasi tipo di veicolo soggetto all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile, ad eccezione delle macchine agricole (art. 42, comma 2-ter, d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in l. 29 novembre 2007, n. 222). (5) Ciò con la duplice conseguenza che la vittima ha, comunque, diritto ad essere risarcita dal proprio assicuratore e che la compagnia del responsabile avrà, nei confronti di questo, azione di rivalsa per il recupero di quanto pagato al danneggiato. a) danni alle cose: in tal caso il risarcimento diretto è applicabile in caso di danno al veicolo e di danno alle cose trasportate se di proprietà del conducente, assicurato o proprietario e soggetti equiparati; b) danni alla persona: in tal caso l’indennizzo diretto è praticabile solo per quelli subiti dal conducente e purché dal sinistro siano derivati postumi permanenti non superiori al 9% della complessiva invalidità (danno biologico di lieve entità) (6). Relativamente all’indennizzabilità dei danni alla persona mediante il ricorso alla procedura di risarcimento diretto, sussiste una discrasia, non ancora risolta, tra fonti di rango differente: da un lato l’art. 149, comma 2, cod. ass. richiede che il soggetto che lamenta il danno non abbia avuto parte alcuna nella causazione del sinistro; mentre l’art. 5, comma 1°, d.P.R. 254/2006, non fa alcuna distinzione tra ipotesi di concorso di colpa e di irresponsabilità della vittima. 3. Questioni processuali. L’art. 149, comma 6, cod. ass. prevede che il danneggiato « può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione ». Tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, ci si è interrogati sulla esatta interpretazione della norma, in particolare sulla obbligatorietà, o meno, dell’esperibilità della procedura di risarcimento diretto. Secondo un primo orientamento, la norma avrebbe esplicitamente limitato la libertà di azione della vittima di un sinistro, obbligandola, là dove sussistono i requisiti esaminati al paragrafo precedente, ad aderire al sistema del risarcimento diretto (ciò in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.), privandola della facoltà di (6) Non, quindi, se dal sinistro sia derivata solo una invalidità temporanea, ovvero una invalidità macropermanente. azionare le proprie ragioni nei confronti di soggetti diversi dal proprio assicuratore (7). Per talaltri l’art. 149 cod. ass. non avrebbe, in alcun modo, inciso né sull’ordinaria azione prevista dall’art. 2043 c.c., né sull’azione diretta spettante al danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile ex art. 144 cod. ass., con la conseguenza che spetta al primo scegliere se agire, o meno, nei confronti del proprio assicuratore (8). Altri, ancora, ritengono che l’art. 149 cod. ass. non abbia privato il danneggiato della facoltà di agire avverso il responsabile civile del sinistro, ma abbia mutato il legittimato passivo rispetto all’azione di cui all’art. 144 cod. ass., individuandolo, non già nell’assicuratore del responsabile, bensì nella compagnia presso la quale è assicurata la vittima. A dirimere la vexata quaestio è intervenuta la Corte costituzionale, per la quale l’art. 149 cod. ass. non avrebbe privato la vittima dell’azione di cui all’art. 2043 c.c. nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo responsabile (9), né, tantomeno, dell’azione diretta ex art. 144 cod. ass. nei confronti dell’assicuratore del responsabile (10). Alla luce dell’interpretazione fornita dalla Consulta sembra potersi concludere che la vittima di un sinistro stradale soggetto alla procedura di risarcimento diretto, continui ad avere due debitori solidali, vale a dire il proprio assicuratore ed il responsabile del sinistro. Il danneggiato, pertanto, può anche scegliere di convenire in giudizio solo il responsabile del sinistro, e non anche il proprio assicuratore, lasciando che sia il convenuto a prendersi la briga di chiamare in causa il proprio assicuratore della r.c.a.; va (7) Cfr. Giudice Pace Martina Franca, 27 marzo 2008, n. 165, in Arch. giur. circolaz., 2008, 547. (8) Cfr., ex plurimis, Giudice Pace Frosinone, 11 marzo 2008, n. 358, in Arch. giur. circolaz., 2008, 548. (9) Cfr. Corte cost., 13 giugno 2008, n. 205, in Foro it., 2008, I, 2742 e Corte cost., 5 novembre 2008, n. 441, in Resp. civ. e prev., 2009, 556. (10) Cfr. Corte cost., 18 giugno 2009, n. 180, in Assicurazioni, 2009, II, 2, 281. da sé comunque che, in tal caso, l’assicuratore del responsabile resta privo di legittimazione passiva sostanziale e processuale rispetto alla pretesa dell’attore principale (11). 4. Segue: la richiesta di risarcimento. 4.1 Così come per l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile (art. 144 cod. ass.), anche nel sistema del c.d. indennizzo diretto (art. 149 cod. ass.), l’azione proposta dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore è improcedibile se non è stata preceduta dalla richiesta di risarcimento del danno di cui all’art. 148 cod. ass. 4.2 Primo onere del danneggiato è, pertanto, quello di richiedere il risarcimento del danno subito al proprio assicuratore, mediane lettera raccomandata con avviso di ricevimento (artt. 148, comma 1°, e 145 cod. ass.), allegando la denuncia del sinistro ex art. 143 cod. ass., ovvero una minuziosa descrizione delle modalità di verificazione dello stesso (art. 8, comma 2, d.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45). L’art. 148 cod. ass. detta, in maniera minuziosa, il contenuto della richiesta di risarcimento, vale a dire: a) il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento; b) l’indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno; c) la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro; d) l’indicazione dei dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite; e) la dichiarazione, resa dal danneggiato, di non aver diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Deve, altresì, essere accompagnata da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. (11) ROSSETTI, L’assicurazione obbligatoria della R.C.A., cit., 320. 4.3 La richiesta deve essere inviata, e pena di inefficacia, alla sede legale e direzione generale dell’assicuratore, ovvero all’agenzia presso la quale è stato concluso o assegnato il contratto, o al centro liquidazione danni incaricato della trattazione e, per conoscenza, anche all’assicuratore del responsabile. 4.4 Dalla ricezione della richiesta l’assicuratore ha precisi termini, individuati dall’art. 145 cod. ass., per formulare l’offerta di risarcimento al danneggiato: a) 60 giorni nei casi di sinistri con danni alle sole cose, quando non vi sia stata la costatazione amichevole (ovvero 30 giorni, in presenza di denuncia di sinistro, sottoscritta da ambedue i conducenti); b) 90 giorni nel caso di sinistri con danni a persone. 4.5 Nell’ipotesi in cui il danneggiato abbia inviato una richiesta incompleta, l’assicuratore dispone di 30 giorni per richiedere le necessarie integrazioni, con la conseguenza che lo spatium deliberandi di cui si è detto, decorre nuovamente dalla ricezione dell’integrazione. 4.6 Qualora, ricevuta l’offerta risarcitoria, il danneggiato decida di non accettare la liquidazione proposta, ovvero qualora siano decorsi i termini di legge senza che l’assicuratore abbia formulato un’offerta, la vittima può agire in giudizio per la tutela delle proprie ragioni. L’azione diretta va proposta nei confronti dell’assicuratore del danneggiato e nei confronti del responsabile del sinistro, quale litisconsorte necessario.