Genertel 4Travelers
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Genertel 4Travelers Contratto di Assicurazione Multirischi Viaggi Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Edizione 10/2014 Genertel S.p.A. NOTA INFORMATIVA Contratto di Assicurazione viaggi - 4Travelers - ed. 10/2014 La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali • Genertel S.p.A. è una società uni personale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi. • Sede legale: Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste - ITALIA • Recapito telefonico: 800.20.20.20 (numero verde) - 848.808. 808 (chiamata urbana) - 040.67.68.666 • Sito Internet: www.genertel.it • Indirizzo di posta elettronica: [email protected] • Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo delle imprese di Assicurazione e riAssicurazione. Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa L’ammontare del patrimonio netto della Compagnia evidenziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a Euro 130.130.126, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a Euro 23.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 67.844.726. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 1,29 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente. Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Le garanzie sono operanti per tutta la durata del Viaggio: hanno effetto dal giorno e dall’ora indicati in contratto se il Premio è stato pagato e termina alle ore 24 data di scadenza contrattualmente stabilita, senza alcuna tacita proroga. Avvertenza: a condizione che la durata del contratto sia non inferiore a 30 giorni, il Contraente che intende esercitare il diritto di recesso ne può anticipare tempestivamente la comunicazione a Genertel accedendo all’area “My Account“ dell’app 4Travelers e compilando l’apposito form, ma deve comunque provvedere a inviare lettera raccomandata a/r a Genertel S.p.A. V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste entro 14 giorni dalla data di sua ricezione dei documenti assicurativi, dichiarando di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel periodo contrattuale e facendosi carico di eventuali richieste di Terzi. Si rinvia all’art. 1.5 “Diritto di Recesso” delle Norme Comuni a tutte le garanzie delle Condizioni di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Il contratto prevede le seguenti coperture di base operanti a favore di ciascuna persona assicurata per i rischi inerenti i viaggi: Assistenza imprevisti: prevede la possibilità di ricevere una serie di prestazioni di assistenza in Viaggio, facendone richiesta alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance. Per una descrizione completa delle citate prestazioni si rinvia alle Sezione Protezione Imprevisti, garanzia “Assistenza imprevisti” delle condizioni di Assicurazione; Furto Bagaglio: prevede la copertura per la perdita dei bagagli in caso di Furto, rapina, Scippo. Per una descrizione completa della citata copertura si rinvia alla Sezione Protezione Imprevisti, garanzia “Furto Bagaglio” delle condizioni di Assicurazione; Consulenza Legale: prevede il rimborso delle spese legali per la tutela dell’Assicurato per fatti avvenuti durante il Viaggio. Per una descrizione completa delle citate coperture si rinvia alla Sezione Protezione Imprevisti, garanzia “Consulenza Legale” delle condizioni di Assicurazione; Responsabilità Civile: la garanzia tiene indenne l’Assicurato per i danni cagionati a Terzi in conseguenza degli eventi previsti in polizza legati ai viaggi. Per una descrizione completa della citata copertura si rinvia alla Sezione Protezione Imprevisti, garanzia “Responsabilità Civile” delle condizioni di Assicurazione; Assistenza salute: prevede la possibilità di ricevere una serie di prestazioni principalmente di carattere sanitario in Viaggio, facendone richiesta alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance. Per una descrizione completa delle citate prestazioni si rinvia alla Sezione Protezione Salute, garanzia “Assistenza Salute” delle condizioni di Assicurazione; Cure Mediche: prevede il rimborso delle spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere in caso di Ricovero dell'Assicurato in Istituto di cura o di ricorso ad un luogo attrezzato per il pronto soccorso a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa in Viaggio. Per una descrizione completa della citata copertura si rinvia alla Sezione Protezione Salute, garanzia “Cure Mediche” delle condizioni di Assicurazione; Nota Informativa 4Travelers – data di aggiornamento 29/10/2014 Pagina 1 di 5 Diaria da Ricovero: prevede il pagamento di una indennità giornaliera in caso di Ricovero ospedaliero. Per una descrizione completa delle citate coperture si rinvia alla Sezione Protezione Salute, garanzia “Diaria da Ricovero” delle condizioni di Assicurazione; Gravi Infortuni: il contratto prevede una copertura durante il Viaggio in caso di Infortunio che causi Invalidità Permanente o Morte. Per una descrizione completa delle citate coperture si rinvia alla Sezione Protezione Salute, garanzia “Gravi infortuni” delle condizioni di Assicurazione; Viene inoltre offerta a scelta del cliente per chi viaggia in Italia o in Europa la garanzia Assistenza Stradale. Se richiamata in polizza la garanzia prevede una serie di prestazioni di assistenza su strada durante il Viaggio, facendone richiesta alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance. Per una descrizione completa delle citate prestazioni si rinvia alla Sezione Altre garanzie, garanzia “Assistenza stradale” delle condizioni di Assicurazione; Per i dettagli delle garanzie che possono essere inserite nell’Assicurazione, si rinvia alle garanzie, con relativi articoli, precedentemente citate delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Le principali esclusioni sono riportate per la Sezione Protezione Imprevisti agli artt. 1.1, 1.2, 1.5, 2.2,3.3, 3.5, 4.2 delle condizioni di Assicurazione. Per la Sezione Protezione Salute agli artt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 2.6, 2.7, 4.2, 5.1, 5.2, 5.6, delle condizioni di Assicurazione. Per la Sezione Altre garanzie, Assistenza Stradale agli artt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 delle condizioni di Assicurazione. Per la Sezione norme comuni a tutte le garanzie agli artt.1.3 e 1.6. Avvertenza: il contratto di Assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti e massimali. Si rinvia pertanto alle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio e rispettivamente: per la Sezione Protezione Imprevisti agli artt. 1.4 2.1, 4.1, per la Sezione Protezione Salute agli artt. 4.4, 4.5, 4.6 e per la Sezione Altre garanzie, Assistenza Stradale agli artt. 1.1, 1.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. ESEMPIO DI FRANCHIGIA: Es.1) Massimale assicurato € 10.000 Franchigia € 150 Ammontare del danno stimato: € 5.000 Danno indennizzabile/risarcibile: € 4.850 (dedotta la Franchigia) Es.2) Massimale assicurato € 10.000 Franchigia € 150 Ammontare del danno stimato: € 100 Danno indennizzabile/risarcibile: € 0 ESEMPIO DI MASSIMALE Massimale assicurato Responsabilità Civile € 500.000 Franchigia € 150 Ammontare del danno € 506.000 Danno risarcibile nei limiti del massimale di Responsabilità civile € 499.850 (dedotta la Franchigia) Parte di danno a carico dell’Assicurato €6.000 Franchigia a carico dell’Assicurato € 150 ESEMPI NUMERICI DI INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO 1)Somma assicurata: 100.000 euro Franchigia: 5% (che si annulla per invalidità superiori al 20%) Grado di Invalidità Accertata: 3% (se supera il 66% si liquida l’intera somma assicurata) Percentuale da liquidare come da tabella: 0% Indennizzo: 0 euro 2)Somma assicurata: 100.000 euro Franchigia: 5% (che si annulla per invalidità superiori al 20%) Grado di Invalidità Accertata: 13% Percentuale da liquidare come da tabella: 8% Indennizzo: 8.000 euro 3)Somma assicurata: 100.000 euro Franchigia: 5% (che si annulla per invalidità superiori al 20%) Grado di Invalidità Accertata: 40% Percentuale da liquidare come da tabella: 40% Indennizzo: 40.000 euro 4)Somma assicurata: 100.000 euro Franchigia: 5% (che si annulla per invalidità superiori al 20%) Grado di Invalidità Accertata: 70% Percentuale da liquidare come da tabella: 100% Indennizzo: 100.000 euro 4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del Contraente; quest’ultimo si impegna a verificare i dati e le informazioni riportate sul contratto, inclusa la presenza delle garanzie richieste e la correttezza dei massimali/somme assicurate, delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. Nota Informativa 4Travelers – data di aggiornamento 29/10/2014 Pagina 2 di 5 Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). Si rinvia all’art. 1.1 della Sezione norme comuni a tutte le garanzie delle Condizioni di Assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Avvertenza: l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione alla Sezione norme comuni a tutte le garanzie agli artt 1.1 e 1.3 nonché dell’art. 1898 del codice civile. Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che l’Assicurato cambi la destinazione di Viaggio rispetto a quella indicata in contratto (art.1.1 della Sezione norme comuni a tutte le garanzie delle Condizioni di Assicurazione). 6. Premi Per aderire al presente contratto è necessario pagare il Premio previsto a Genertel - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste. I pagamenti vanno effettuati tramite carta di credito. Avvertenza: l’Impresa può applicare sconti di Premio sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale. 7. Rivalse Il contratto in oggetto non prevede specifiche clausole di rivalsa. 8. Diritto di recesso Avvertenza: a condizione che la durata del contratto sia non inferiore a 30 giorni, il Contraente che intende esercitare il diritto di recesso ne può anticipare tempestivamente la comunicazione a Genertel accedendo all’area “My Account“ dell’app 4Travelers e compilando l’apposito form, ma deve comunque provvedere a inviare lettera raccomandata a/r a Genertel S.p.A. V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste entro 14 giorni dalla data di sua ricezione dei documenti assicurativi, dichiarando di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel periodo contrattuale e facendosi carico di eventuali richieste di Terzi. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n°1216 e successive modificazioni ed integrazioni. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza: per tutte le sezioni la denuncia di Sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall’art. 1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle Condizioni di Assicurazione. La struttura liquidativa dell’Impresa è unica e direzionale, raggiungibile accedendo all’area “My Account” dell’App 4Travelers e compilando l’apposito form o in alternativa inviando una e-mail a [email protected]. Per la Sezione Protezione Imprevisti si rinvia a: Art. 2.3 Pagamento e ammontare dell’indennizzo; Art. 2.4 Denuncia in caso di Sinistro; Art. 3.4 Gestione della vertenza per art. 3.1 - Spese Legali; Art. 4.3 Denuncia in caso di Sinistro; Art. 4.4 Pagamento dei sinistri. Per la Sezione Protezione Salute si rinvia a : Art. 3.2 Criteri di liquidazione; Art. 3.3 Denuncia in caso di Sinistro; Art. 4.3 Denuncia in caso di Sinistro per la garanzia Gravi Infortuni e Diaria da Ricovero; Art. 4.4 Criteri di liquidazione dell’Invalidità Permanente; Art. 4.7 Criteri di liquidazione per decesso da Infortunio. Avvertenza: per le prestazioni di assistenza si precisa che la gestione dei sinistri è affidata alla società Europ Assistance S.p.A. Si rinvia alle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio e precisamente per la Sezione Protezione Imprevisti agli artt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 3.3; per la Sezione Protezione Salute agli artt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. Per la Sezione altre garanzie si rinvia alla garanzia Assistenza Stradale agli artt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Nota Informativa 4Travelers – data di aggiornamento 29/10/2014 Pagina 3 di 5 13. Reclami Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto all’Impresa Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Clienti Ufficio Quality, all’indirizzo [email protected] oppure al fax 199-11.77.99 oppure all’indirizzo Via Machiavelli, 4 – 34132, Trieste. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, V. del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 14. Arbitrato Per la garanzia spese legali è previsto l’arbitrato. Si rinvia all’art. 3.4 della Sezione Protezione Imprevisti delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria. Per altre garanzie non è previsto l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti. GLOSSARIO • • • • • • • • • • • • • • • • • • Assicurato: la persona residente in Italia in favore della quale è prestata l’Assicurazione; Assicurazione: il contratto do Assicurazione; Bagaglio: la valigia, il baule, lo zaino, la borsa, i capi di vestiario, gli articoli per l’igiene personale, le apparecchiature foto-cine-ottiche, le apparecchiature elettroniche (quale ad esempio cellulari, smartphone, personal computer, tablet, lettori Mp3), gli occhiali da vista o da sole, i documenti personali quali patente di guida, carta d’identità e passaporto, il tutto di proprietà dell’Assicurato e contenuto nella valigia, nel baule, nello zaino o nella borsa che lo stesso porta con sé durante il Viaggio; Contraente: la persona fisica o giuridica con la quale è stipulato il contratto; Franchigia: l'importo prestabilito fisso o in percentuale che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro; Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri; Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili; Istituto di cura: ogni ospedale, clinica o casa di cura convenzionata o privata, in Italia o all’estero, regolarmente autorizzato in base ai requisiti di Legge e delle competenti Autorità all’effettuazione di cure medico - chirurgiche, al Ricovero ed eventualmente all’assistenza sanitaria ambulatoriale e in regime di day hospital. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche; Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio; Malattia improvvisa: Malattia di acuta insorgenza che colpisce l’Assicurato, di cui non era a conoscenza, e che non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una patologia insorta precedentemente all’inizio del Viaggio; Premio: la somma dovuta dal Contraente a Genertel; Rapina: sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri; Ricovero: la degenza in Isituto di cura comportante almeno un pernottamento; Scippo: Il Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione; Struttura Organizzativa di Europ Assistance: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento 8 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione con Genertel S.p.A., provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto con l'Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico di Genertel S.p.A. stessa, le prestazioni di assistenza previste nel contratto; Terzi: qualunque persona, eccetto: a) coniuge, genitori, suoceri, figli dell’Assicurato ed ogni altra persona con lui convivente; b) persone che sono in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio. Quando l’Assicurato non è una persona fisica il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); Viaggio: in caso di Viaggio in aereo, treno, pullman o nave, è compreso il tragitto dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione autoferrotranviaria), le tappe intermedie, la destinazione finale, sino alla stazione di ritorno in Italia. In caso di Viaggio in auto o altro mezzo diverso dalla nave, dall’aereo o dal pullman, si intende qualsiasi località a oltre 100 km dal luogo di residenza dell’Assicurato. Nota Informativa 4Travelers – data di aggiornamento 29/10/2014 Pagina 4 di 5 *** MODALITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o e-mail e di poter modificare la sua scelta successivamente. Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo. Genertel richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto. Il Contraente potrà restituirla via e-mail (dopo averla scannerizzata) all’indirizzo [email protected] o per posta a Genertel – Copia Contratto - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste. *** Genertel S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il rappresentante legale Dott. Manlio Lostuzzi Nota Informativa 4Travelers – data di aggiornamento 29/10/2014 Pagina 5 di 5 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VIAGGI 4Travelers - ed. 10/2014 Indice: Sezione PROTEZIONE IMPREVISTI&&&&&&&&&&.&&&&&&.&&&&&&&&&&...pag 2 - Assistenza Imprevisti Furto del Bagaglio Consulenza Legale Responsabilità Civile Sezione PROTEZIONE SALUTE&&&..&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..pag 9 - Assistenza Salute Cure Mediche Diaria da Ricovero Gravi Infortuni Sezione ALTRE GARANZIE&&&&&&&&&..&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&...pag - 16 Assistenza Stradale Sezione NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE...&&&&...&&&&&&&&&&&&&...pag 18 DEFINIZIONI&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..pag 19 TABELLA INAIL&&&&&&&.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..pag 20 Pagina 1 di 23 SEZIONE: PROTEZIONE IMPREVISTI ASSISTENZA IMPREVISTI Le prestazioni previste nell’Assistenza Imprevisti sono fornite dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance e possono essere attivate dall’Assicurato 24 ore su 24 chiamando i seguenti numeri: - dall’estero +39 0258245673 - dall’Italia 800083753 Le prestazioni sono dovute solo se il Sinistro avviene ad oltre 100 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Art. 1. 1 - Rientro di urgenza Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, dovesse rientrare alla propria residenza prima del previsto, a causa della morte o del Ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance provvederà a fornirgli, trattenendo le spese a proprio carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il luogo di residenza in Italia. Nel caso in cui l’Assicurato viaggiasse con uno o più minori, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance provvederà anche al loro rientro. Se l’Assicurato si trovasse nell’impossibilità di utilizzare il proprio veicolo per il rientro anticipato, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il veicolo stesso. Sono esclusi dalla prestazione i casi in cui l’Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. L’Assicurato dovrà fornire, entro 15 giorni dal Sinistro, la documentazione originale relativa alle informazioni richieste. Qualora invece, a seguito di Infortunio o Malattia, l’Assicurato necessitasse del trasporto in un Istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, Europ Assistance provvederà, trattenendo le spese a proprio carico e previo giudizio dei medici della Struttura Organizzativa di Europ Assistance ed in accordo con il medico curante sul posto, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei. Tale mezzo potrà essere: - l’aereo sanitario; - l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato; - il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato. Per i rientri dai paesi extraeuropei del Bacino del Mediterraneo potrà essere utilizzato anche l’aereo sanitario, in deroga a quanto sopra. Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il Viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall’Assicurato e degli eventuali minori da lui accompagnati. In caso di decesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, e provvederà, trattenendo le spese a proprio carico, al rientro di eventuali minori . Sono escluse dalla prestazione: - le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il Viaggio; - le Malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; - le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l’eventuale recupero della salma; - tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato. Art. 1. 2 - Anticipo spese di prima necessità Se l’Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: Furto, Rapina, Scippo o mancata consegna del Bagaglio, la Pagina 2 di 23 Struttura Organizzativa di Europ Assistance provvederà, a fronte della presentazione della relativa denuncia agli Organi competenti, a pagare sul posto le fatture, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, o ad anticipare in contanti la somma richiesta, fino ad un importo complessivo di Euro 500,00. Per importi superiori, la prestazione sarà concedibile nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie e comunque non potrà mai superare la somma di Euro 5.000,00. Sono esclusi dalla prestazione: - i trasferimenti di valuta all’estero che comportino la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato; - i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire, in Italia, ad Europ Assistance, adeguate garanzie di restituzione. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente. Art. 1. 3 - Informazioni per rifacimento documenti Qualora l’Assicurato, a seguito di Furto, Rapina, Scippo o Smarrimento, necessitasse di indicazioni su come procedere al rifacimento del passaporto, della patente di guida e/o della carta d’identità potrà contattare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 18,00 esclusi i giorni festivi. In ogni caso, l’Assicurato dovrà sporgere immediatamente denuncia scritta alle Autorità competenti. Art. 1. 4 - Informazioni per le cure e Sistemazione degli animali domestici (solo in Italia) Qualora, durante il Viaggio in Italia, l’Assicurato necessitasse di informazioni sull’ubicazione di centri medici veterinari per le cure dell’animale domestico potrà contattare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 18, esclusi i giorni festivi infrasettimanali. Qualora l’Assicurato, in Viaggio in Italia, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, dovesse subire un Ricovero in Istituto di cura superiore a 3 giorni e si trovasse nell’impossibilità di occuparsi degli animali domestici che viaggiavano con lui (esclusivamente se trattasi di cani di piccola/media taglia e gatti), la Struttura Organizzativa, in base alla disponibilità locale, provvederà alla loro sistemazione in una pensione per animali, sostenendone le spese fino ad Euro 500,00 per Sinistro. Eventuali eccedenze verranno regolate direttamente tra l’Assicurato e la pensione stessa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura Organizzativa. Ulteriori costi non rientranti nella mera sistemazione degli animali, come ad esempio la cura di Malattie oppure altre particolari richieste, restano in ogni caso a carico dell’Assicurato. Art. 1.5 - Esclusioni Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da: - alluvioni, inondazioni, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; - fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; - scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo, guerre, invasioni od occupazioni militare; - dolo o colpa grave dell’Assicurato; - suicidio o tentato suicidio; - Malattie preesistenti, cioè le Malattie che siano l’espressione o conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell’Assicurazione; - infortuni in atto al momento della partenza per il Viaggio; - espianto e/o trapianto di organi; - Malattie e Infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; - partecipazione, anche a titolo di passeggero, a gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti; - sport aerei in genere, guida ed uso di guidoslitte, bob, qualunque tipo di sport aereo tra cui paracadutismo, parapendio ed uso di deltaplani o altri veicoli aerei ultraleggeri, sci o snowboard estremi, sci alpinismo, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, arrampicata libera o alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), speleologia, kitesurfing, snowkiting, canoa fluviale, rafting, bungee jumping, rugby, football americano, hockey, atletica pesante, arti marziali in genere, pugilato, lotta nelle sue varie forme, immersioni con autorespiratore, sport comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale o comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti); Pagina 3 di 23 - tutte le attività professionali che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare; tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni. FURTO DEL BAGAGLIO Art. 2.1 - Furto del Bagaglio Genertel indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in contratto per la presente garanzia, i danni diretti e materiali causati dalla perdita dei Bagagli avvenuta nel corso del Viaggio, a seguito di: - Furto; - Rapina; - Scippo; La somma assicurata deve intendersi quale disponibilità unica per l’intera durata della polizza e per persona assicurata. La presente garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile. Sono operanti i seguenti limiti d’indennizzo: - Euro 150,00 per singolo oggetto; - Euro 150,00 per il rifacimento documenti (patente di guida, carta d’identità e passaporto). Qualora il Bagaglio venga trasportato a bordo di un’autovettura, un autocarro, un camper o una roulotte, l’Assicurazione opera a condizione che: - il Furto sia commesso mediante scasso del mezzo; - durante la sosta il mezzo venga regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il Bagaglio venga custodito nel portabagagli o, per la roulotte ed i camper, nel loro interno; - durante le ore notturne, dalle 20 alle 7, il mezzo venga ricoverato in un’autorimessa custodita o si trovi in un campeggio regolarmente autorizzato ed attrezzato. Art. 2.2 - Esclusioni L’Assicurazione non copre: - sinistri verificatisi durante alluvioni, inondazioni, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; - sinistri verificatisi durante fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; - sinistri verificatisi durante scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo, guerre, invasioni od occupazioni militare; - sinistri causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato; - denaro, carte valori e titoli di credito in genere, biglietti e documenti di viaggio, monete, souvenir, attrezzature professionali, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, attrezzatura subacquea, articoli sportivi, oggetti in metallo prezioso o argento, pietre preziose e pellicce e documenti diversi da patente di guida, carta d’identità, passaporto; - i sinistri verificatisi durante viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata; - il Furto di oggetti contenuti nella tenda da campeggio o lasciati all’aperto; - i sinistri avvenuti quando il Bagaglio era affidato al vettore di trasporto; - la mancata o ritardata riconsegna del Bagaglio da parte del vettore - derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti. Art. 2.3 - Pagamento e ammontare dell’indennizzo L’ammontare del danno, per i beni sottratti, è dato dal valore che avevano al momento del Sinistro (valore corrente) ovvero in relazione alla loro natura, qualità, vetustà e uso. Per gli oggetti acquistati entro tre mesi dal verificarsi del Sinistro, compresi quelli acquistati nel corso del Viaggio, si terrà conto del loro prezzo d’acquisto, previa esibizione della documentazione. Art. 2.4 - Denuncia in caso di Sinistro In caso di Sinistro l’Assicurato deve: - entro 24 ore sporgere denuncia all’Autorità di Polizia locale; - inoltrare un reclamo scritto al vettore o all’albergatore eventualmente responsabili; - entro i 5 (cinque) giorni successivi al Sinistro o al momento in cui l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza, effettuare la denuncia a Genertel, accedendo all’area “My Account” dell’app 4Travelers e compilando l’apposito form o in alternativa inviando una e-mail a [email protected] con una dettagliata descrizione dei fatti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante. - allegare copia del reclamo effettuato nel luogo ove si è verificato il Sinistro; Pagina 4 di 23 allegare per tutti gli oggetti diversi dai capi di vestiario: le fatture, gli scontrini e le ricevute comprovanti il valore e la data di acquisto dei beni sottratti o danneggiati e qualunque altro documento richiesto. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. - CONSULENZA LEGALE Art. 3.1 - Spese Legali Genertel assume a proprio carico, fino alla concorrenza della somma indicata in contratto per ciascun Assicurato, le spese di assistenza giudiziale in sede civile e penale, in ogni stato e grado, nonché in sede stragiudiziale, per la tutela dell’Assicurato in relazione al risarcimento dei danni da lui subiti nel corso del Viaggio. La copertura assicurativa riguarda unicamente i danni dipendenti da responsabilità extracontrattuale di Terzi, (eccetto i casi previsti dall’Art.3.5 Esclusioni per la garanzia Spese Legali), derivante da fatti volontari o involontari. La garanzia vale per controversie aventi a oggetto fatti avvenuti durante il periodo di efficacia del contratto. Qualora il fatto sia costituito da più atti successivi, esso si riterrà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la controversia. La garanzia vale solo per le richieste di attivazione della presente copertura pervenute a Genertel entro sei mesi dalla scadenza del presente contratto. Il massimale si intende unico per Sinistro comprese le eventuali somme versate a titolo di anticipo all’Assicurato (art.3.3 della presente sezione). Il valore eccedente alla somma indicata in contratto resterà a carico dell’Assicurato. Art. 3.2 - Segnalazione legale all’estero (fornita da Europ Assistance) Qualora l’Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto, necessitasse di assistenza legale, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance metterà a disposizione dell’Assicurato un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali. Europ Assistance anticiperà per conto dell’Assicurato, a richiesta dello stesso, il pagamento della parcella fino all’equivalente in valuta locale di Euro 5.000,00. L’importo delle fatture pagate da Europ Assistance non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.000,00. E’ escluso dalla prestazione il trasferimento di valuta all’estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato. La prestazione sarà operante solo nei paesi nei quali esistono filiali o corrispondenti Europ Assistance. Le prestazioni sono dovute solo quando il Sinistro avvenga oltre 100 km dal comune di residenza dell’Assicurato. L’anticipo sarà rimborsato a Europ Assistance da Genertel quale attivazione implicita della Garanzia Spese Legali (Art.3.1) e rientrerà nei limiti del massimale della Garanzia stessa. Se Genertel negherà il rimborso in base ai termini di polizza (Art.3.5 Esclusioni) l’Assicurato dovrà restituire l’anticipo a Europ Assistance entro un mese dalla data di rifiuto del rimborso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente. Per attivare la garanzia l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, che è operante 24 ore su 24 ai seguenti numeri: dall’estero +39 0258245673 - dall’Italia 800083753. Art. 3.3 - Anticipo cauzione penale (fornita da Europ Assistance) Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato d’arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale. Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00. La prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie. Sono esclusi dalla prestazione: - il trasferimento di valuta all’estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato; - il caso in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione. L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente. Pagina 5 di 23 Le prestazioni sono dovute solo quando il Sinistro avvenga oltre 100 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Per attivare la garanzia l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, che è operante 24 ore su 24 ai seguenti numeri: dall’estero +39 0258245673 - dall’Italia 800083753. Art. 3.4 - Gestione della vertenza per art. 3.1 - Spese Legali L’Assicurato che desidera attivare la garanzia Spese Legali deve inviare una richiesta scritta a Genertel. Dopo aver ricevuto questa comunicazione: a) Genertel svolge ogni attività intesa a conseguire nella maniera più sollecita il riconoscimento dei diritti del medesimo, ove lo stesso abbia subito un danno. L’Assicurato è tenuto a collaborare con Genertel nella suddetta attività, fornendo a sue spese alla medesima, ogni opportuna documentazione utile alla valutazione della controversia, da cui risulti con chiarezza che il fatto si è originato nel periodo di vigenza del contratto di polizza. b) Qualora non sia possibile pervenire alla definizione della controversia in via bonaria, oppure in ogni ipotesi in cui la complessità della vicenda richieda l’intervento di un esperto del settore, Genertel propone all’Assicurato di affidare la pratica a un Legale. In questo caso, l’Assicurato potrà scegliere se farsi assistere dal Fiduciario proposto da Genertel, oppure se nominarne uno a sua scelta, previa autorizzazione di Genertel stessa. Il costo del Fiduciario, designato o autorizzato da Genertel, rimane integralmente a carico di Genertel nei limiti di quanto previsto dai punti d), e) ed f). c) Il Fiduciario che gestisce la pratica non può avviare alcuna azione giudiziaria senza l’autorizzazione di Genertel, in mancanza della quale quest’ultima non è tenuta al pagamento o al rimborso delle spettanze del Fiduciario per spese, diritti e onorari. E’ sempre cura del Fiduciario ricomprendere i propri onorari e le proprie spese nell’importo richiesto alla controparte, astenendosi in ogni caso dal richiedere acconti per diritti, onorari e spese diverse dalle anticipazioni borsuali relative alla sola fase giudiziale. d) In caso di ottenuta liquidazione, in via stragiudiziale o giudiziale, di un importo in favore dell’Assicurato per responsabilità esclusiva o concorrente della controparte, tutte le somme liquidate o recuperate a titolo di capitale ed interessi rimangono di esclusiva spettanza dell’Assicurato stesso, mentre quelle liquidate a titolo di spese ed onorari sono di pertinenza del Fiduciario. Di conseguenza Genertel non è tenuta a corrispondere alcuna somma integrativa in favore di quest’ultimo, né per la fase stragiudiziale, né per l’eventuale successiva fase giudiziale. Nei casi in cui, tuttavia, vi sia l’impossibilità concreta di recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del Fiduciario saranno rimborsati da Genertel nella misura liquidata dal Giudice o, in difetto di liquidazione o in caso di compensazione. In ogni caso, gli onorari e le spese, comprensivi di IVA e CPA, verranno liquidati da Genertel nei limiti del massimale previsto in polizza. e) In caso di esito sfavorevole o infruttuoso della pratica stragiudiziale, gli onorari e le spese del Fiduciario saranno a carico di Genertel entro un tetto massimo di Euro 1.000,00 (comprensivo di IVA e CPA), qualora non venga concesso il benestare alla fase giudiziale. Tali spese legali dovranno essere calcolate dal Fiduciario. f) In caso di esito negativo della fase giudiziale le spese legali e peritali da corrispondere alla controparte sono ad esclusivo carico di Genertel entro il massimale indicato in polizza. Si specifica che dette spese verranno detratte dal massimale previsto in polizza. In caso di soccombenza le spese legali dovranno essere calcolate dal Fiduciario a concorrenza del massimale di polizza. g) Qualora l’Assicurato fruisca dell’assistenza legale per la propria difesa in sede penale restano escluse dalla copertura assicurativa multe, ammende, pene pecuniarie e spese di amministrazione e di giustizia, nonché i relativi oneri fiscali. h) Qualora l’Assicurato, dopo aver scelto il Fiduciario e ricevuto il benestare da Genertel, decida di revocargli il mandato e di nominare un altro legale, dovrà darne comunicazione scritta a Genertel. Le spese legali saranno a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza; massimale da intendersi unico nel caso in cui la garanzia venga attivata sia per la difesa penale che per il recupero del danno. i) L’Assicurato provvederà ad anticipare le eventuali spese peritali, che sarà sua cura inserire nella richiesta risarcitoria. Nel caso in cui le stesse non siano risarcite in tutto o in parte dalla controparte, saranno rimborsate da Genertel entro il massimale indicato in polizza, alla conclusione della pratica risarcitoria. j) Qualora, sulla base delle previsioni delle precedenti lettere d), e), f) e i) Genertel è tenuta a liquidare al Fiduciario le spese legali, peritali e borsuali sostenute e all’Assicurato le spese peritali, Genertel provvederà alla liquidazione, nei limiti previsti in ognuno di detti punti, previa presentazione di regolare parcella o documentazione di spesa. k) Nel caso in cui Genertel ritenga che non sussistano gli estremi per dare corso alla copertura di assistenza legale nemmeno nella fase preliminare stragiudiziale, oppure nel caso in cui non si ritenga di autorizzare il fiduciario alla proposizione di un’azione giudiziaria, l’Assicurato ha la facoltà di chiedere l’avvio di una procedura arbitrale per valutare se sussista o meno un apprezzabile fondamento delle ragioni che egli Pagina 6 di 23 vuole far valere nei confronti della controparte. L’arbitro sarà designato di comune accordo tra le parti oppure, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale del luogo ove dovrebbe essere avviata la vertenza. Le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. l) Genertel avverte l’Assicurato del suo diritto di scelta del legale e, in caso di contestazione, di quello di avvalersi della procedura arbitrale. Art. 3.5 - Esclusioni La garanzia non è operante: - quando l'assistenza giudiziale è garantita in base alla garanzia responsabilità civile del presente contratto; - in caso di controversie ove le ragioni giuridiche dell’Assicurato nei confronti della controparte non appaiano fondate; - in caso di controversie ove la controparte sia Genertel; - per controversie su rapporti patrimoniali e personali tra coniugi - comprese le vertenze per separazione, scioglimento o annullamento di matrimonio, divorzio, affidamento figli - e inadempimenti di diritti di famiglia e successione; - per violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso o intenzionale dell’Assicurato, o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse; - per violazioni civili o penali relative a diritto di autore o di esclusiva, concorrenza sleale, violazione di norme di diritto tributario o fiscale; - in caso di azione penale promossa dall’Assicurato nei confronti della controparte; - per fatti originati dalla circolazione di veicoli, velivoli o natanti per cui è obbligatoria l’Assicurazione, ove l’Assicurato non sia pedone o utente di ciclo; - in relazione a rapporti contrattuali; - per recupero di crediti; - per ricorsi nei confronti della Pubblica Amministrazione.; - per sinistri verificatisi in occasione di alluvioni, inondazioni, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; - per sinistri verificatisi in occasione di fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; - per sinistri verificatisi in occasione di scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo, guerre, invasioni od occupazioni militare; RESPONSABILITÀ CIVILE Art. 4.1 - Responsabilità Civile Genertel, nei limiti del massimale indicato in contratto, terrà indenne l'Assicurato per la somma che dovrà risarcire (capitale, interessi e spese) se civilmente responsabile ai sensi di Legge di danni involontariamente cagionati a Terzi per: - morte o lesioni personali; - distruzione o danneggiamento di cose; in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante il Viaggio. La garanzia vale, inoltre, per la responsabilità civile che derivi all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia viene prestata con una Franchigia di Euro 150,00 per Sinistro. Art. 4.2 - Esclusioni Sono esclusi i danni: - conseguenti a inquinamento di acqua, aria o suolo; - derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive; - a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo; - da Furto; - da attività professionali; - determinati da dolo dell'Assicurato. - a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; - derivanti dalla proprietà di immobili e relativi impianti fissi; - derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria; per i quali è fatto obbligo di una copertura di legge. - provocati o dipendenti da: sport aerei in genere, guida ed uso di guidoslitte, bob, qualunque tipo di sport aereo tra cui paracadutismo, parapendio ed uso di deltaplani o altri veicoli aerei ultraleggeri, sci o snowboard estremi, sci alpinismo, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, arrampicata libera Pagina 7 di 23 - o alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), speleologia, kitesurfing, snowkiting, canoa fluviale, rafting, bungee jumping, rugby, football americano, hockey, atletica pesante, arti marziali in genere, pugilato, lotta nelle sue varie forme, immersioni con autorespiratore, sport comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale o comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti); derivanti da: 1. circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad essa equiparate; 2. navigazione di natanti a motore o comunque di lunghezza superiore a metri 7,50; 3. impiego di aeromobili; 4. impiego di veicoli a motore , macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età; Art. 4.3 - Denuncia in caso di Sinistro La denuncia può essere effettuata, entro i 5 (cinque) giorni successivi al Sinistro o al momento in cui l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza, accedendo all’area “My Account” dell’app 4Travelers e compilando l’apposito form o in alternativa inviando una e-mail a [email protected] con una dettagliata descrizione dei fatti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Art. 4.4 - Pagamento dei sinistri In caso di Sinistro Genertel pagherà al danneggiato quanto a lui dovuto dall'Assicurato civilmente responsabile. In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno, Genertel si riserva la facoltà di gestire la lite fino a quando ne ha interesse, designando ove occorra legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati. Genertel non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. Pagina 8 di 23 PROTEZIONE SALUTE ASSISTENZA SALUTE Le prestazioni previste nell’Assistenza Imprevisti, fornite dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance, possono essere attivate dall’Assicurato 24 ore su 24 chiamando i seguenti numeri: - dall’estero +39 0258245673 - dall’Italia 800083753 Le prestazioni sono dovute solo se il Sinistro avviene ad oltre 100 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Art. 1.1 - Interprete Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, fosse ricoverato, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance provvederà ad inviare un interprete sul posto. I costi dell’interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di 8 ore lavorative. Art. 1.2 - Rientro sanitario Qualora, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, l’Assicurato necessitasse del trasporto in un Istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, Europ Assistance provvederà, con spese a suo carico e previo giudizio dei medici della Struttura Organizzativa di Europ Assistance ed in accordo con il medico curante sul posto, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei. Tale mezzo potrà essere: - l’aereo sanitario; - l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato; - il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe economica. Per i rientri dai paesi del Bacino del Mediterraneo potrà essere utilizzato anche l’aereo sanitario in deroga a quanto sopra. Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il Viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse dalla prestazione: - le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il Viaggio; - le Malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; - le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l’eventuale recupero della salma; - tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato. Art. 1.3 - Prolungamento del soggiorno Qualora a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa le condizioni di salute dell’Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il Viaggio di rientro alla sua residenza nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance provvederà all’eventuale prenotazione di un albergo. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per il massimo di cinque giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di Euro 100,00 giornaliere per l’Assicurato. Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione. Art. 1.4 - Viaggio di un familiare Qualora l’Assicurato venisse ricoverato a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance fornirà, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad una persona da lui designata, residente in Italia, di raggiungere l’Assicurato ricoverato. Pagina 9 di 23 La Europ Assistance provvederà all’eventuale prenotazione di un albergo in loco per la persona designata dall’Assicurato ricoverato. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino ad un importo massimo complessivo di Euro 250,00. Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione. Art. 1.5 - Accompagnamento minori Se, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, l'Assicurato in Viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con lui, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance fornirà, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad una persona da lui designata residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno dell’accompagnatore. Art. 1.6 - Esclusioni Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da: - alluvioni, inondazioni, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; - fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; - scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo, guerre, invasioni od occupazioni militare; - dolo o colpa grave dell’Assicurato; - suicidio o tentato suicidio; - Malattie preesistenti, cioè le Malattie che siano l’espressione o conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell’Assicurazione; - Infortuni in atto al momento della partenza per il Viaggio; - espianto e/o trapianto di organi; - Malattie e Infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; - partecipazione, anche a titolo di passeggero, a gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti; - sport aerei in genere, guida ed uso di guidoslitte, bob, ,qualunque tipo di sport aereo tra cui paracadutismo, parapendio ed uso di deltaplani o altri veicoli aerei ultraleggeri, sci o snowboard estremi, sci alpinismo, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, arrampicata libera o alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), speleologia, Kitesurfing, Snowkiting, canoa fluviale, rafting, bungee jumping, rugby, football americano, hockey, atletica pesante, arti marziali in genere, pugilato, lotta nelle sue varie forme, immersioni con autorespiratore, sport comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale o comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti); - tutte le attività professionali che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare; - tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni. CURE MEDICHE Art. 2.1 - Spese mediche Qualora, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, l’Assicurato in Viaggio venga ricoverato in Istituto di Cura o riceva cure in un luogo attrezzato per il pronto soccorso, Genertel assicura il rimborso e/o il pagamento diretto delle spese mediche, fino a raggiungimento del massimale indicato in polizza, per: - assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali (in caso di Ricovero), esami e accertamenti diagnostici; - onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria; - diritti di sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l'intervento; - rette di degenza. Solo in caso di Infortunio, è previsto il rimborso delle ulteriori spese per prestazioni, come sopra specificate, ricevute al rientro al luogo di residenza, purché sostenute nei 10 giorni successivi all’Infortunio stesso. Pagina 10 di 23 L’Assicurato dovrà invece provvedere al pagamento delle spese o delle eccedenze di spesa a suo carico per prestazioni non indennizzabili a termini di polizza. Qualora l’Assicurato richieda il pagamento diretto, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance salderà le spese dovute per le prestazioni mediche ed ospedaliere, purché indennizzabili a termini di polizza, sia che l’Assicurato decida di avvalersi del centro clinico e dell'equipe medica individuati da Europ Assistance, sia che venga indirizzato verso altre strutture sanitarie. Il pagamento Diretto delle spese garantite dalla Polizza è comunque possibile anche nel caso in cui l’Assicurato contatti Europ Assistance a Ricovero avvenuto ed ancora in corso. Art. 2.2 - Denuncia in caso di Sinistro e richiesta pagamento diretto spese mediche Per denunciare o richiedere l’anticipo delle cure mediche è necessario che l'Assicurato contatti la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, chiamando dall’estero +39 0258245673 - dall’Italia 80008375, comunicando nome e cognome, numero di polizza, e recapito telefonico. Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del Sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo. Art. 2.3 - Rimborso spese mediche (fornita da Europ Assistance) Tutta la documentazione che attesti le cure mediche ricevute, e non già pagate direttamente all’Istituto di Cura da Europ Assistance, dovrà essere spedita a mezzo raccomandata A/R in originale ed essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge. La spedizione dovrà essere effettuata al seguente indirizzo: Europ Assistance S.p.A. Ufficio Liquidazione Sinistri Piazza Trento 8 – 20135 Milano Prodotto Genertel 4Travelers (Non sono ammessi documenti di spesa che presentino correzioni e/o cancellature). Art. 2.4 - Consulenza medica (fornita da Europ Assistance) Qualora l’Assicurato in caso di Malattia improvvisa e/o Infortunio necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa di Europ Assistance e chiedere un consulto telefonico. Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato. Le prestazioni sono dovute solo quando il Sinistro avvenga oltre 100 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Per attivare la garanzia l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, che è operante 24 ore su 24 ai seguenti numeri: dall’estero +39 0258245673 - dall’Italia 800083753. Art. 2.5 - Segnalazione di un ospedale specializzato e medico specialista all’estero (fornita da Europ Assistance) Qualora l’Assicurato necessiti di informazioni o di una valutazione medica circa un Ricovero con o senza intervento chirurgico o debba sottoporsi ad una visita specialistica, è sufficiente che contatti la Struttura Organizzativa di Europ Assistance. In funzione delle specifiche esigenze cliniche dell’Assicurato, Europ Assistance seleziona, utilizzando la propria banca dati, i medici e/o i centri clinici che rispondono alle necessità dell’Assicurato stesso. Le prestazioni sono dovute solo quando il Sinistro avvenga oltre 100 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Per attivare la garanzia l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, che è operante 24 ore su 24 ai seguenti numeri: dall’estero +39 0258245673 - dall’Italia 800083753. Art. 2.6 - Anticipo spese di prima necessità (fornita da Europ Assistance) Se l’Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di Infortunio o Malattia, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance provvederà a pagare sul posto le fatture, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, o ad anticipare in contanti la somma richiesta, fino ad un importo complessivo di Euro 500,00. Per importi superiori la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie e comunque l’ammontare anticipato non potrà mai superare la somma di Euro 5.000,00. Pagina 11 di 23 Sono esclusi dalla prestazione: - i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato; - i casi in cui l’Assicurato non sia in grado non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente. Le prestazioni sono dovute solo quando il Sinistro avvenga oltre 100 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Per attivare la garanzia l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, che è operante 24 ore su 24 ai seguenti numeri: dall’estero +39 0258245673 - dall’Italia 800083753. Art. 2.7 - Esclusioni L’Assicurazione non copre le spese sostenute dall’Assicurato provocate o dipendenti da: - alluvioni, inondazioni, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; - fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; - scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo, guerre, invasioni od occupazioni militare; - dolo dell’Assicurato o colpa grave; - Malattie e Infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; - delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; - acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di Infortunio), nonché quelle per prestazioni infermieristiche; - Malattie preesistenti, cioè le Malattie che siano l’espressione o conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell’Assicurazione; - Infortuni in atto al momento della partenza per il Viaggio; - suicidio o tentato suicidio; - sport aerei in genere, guida ed uso di guidoslitte, bob, qualunque tipo di sport aereo tra cui paracadutismo, parapendio ed uso di deltaplani o altri veicoli aerei ultraleggeri, sci o snowboard estremi, sci alpinismo, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, arrampicata libera o alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), speleologia, Kitesurfing, Snowkiting, canoa fluviale, rafting, bungee jumping, rugby, football americano, hockey, atletica pesante, arti marziali in genere, pugilato, lotta nelle sue varie forme, immersioni con autorespiratore, sport comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale o comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti); - partecipazione, anche a titolo di passeggero, a gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti; - espianto e/o trapianto di organi; - cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di Infortunio); - guida di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B, di macchine agricole ed operatrici, di natanti a motore per uso non privato ed in generale di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall'Assicurato anche se in possesso di patente scaduta, a condizione che al momento del Sinistro avesse i requisiti per il rinnovo della patente stessa; - tutte le attività professionali che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare; - tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni. Pagina 12 di 23 DIARIA DA RICOVERO Art. 3.1 - Diria da Ricovero Se a causa di Infortunio o Malattia improvvisa l’Assicurato viene ricoverato: a) in un Istituto di cura, Genertel liquida l’indennità giornaliera indicata in contratto per ogni giorno di Ricovero a partire dal secondo e per un periodo massimo di 360 giorni, anche non consecutivi, da quello dell’ Infortunio. Il giorno di dimissione non è indennizzabile; b) in reparto di rianimazione o di terapia intensiva, l’importo dell’indennità giornaliera di Ricovero, indicata in contratto, verrà raddoppiata. In caso di Ricovero per ernia viene liquidata l’indennità giornaliera fino ad un massimo di 30 giorni. Non sono risarcibili i giorni di Ricovero non strettamente legati all’Infortunio subito o alla Malattia improvvisa intercorsi durante il Viaggio. Art. 3.2 - Criteri di liquidazione A Ricovero ultimato, ricevuta la necessaria documentazione in originale, Genertel provvede ad effettuare gli accertamenti del caso e a liquidare quanto dovuto. Art. 3.3 - Denuncia in caso di Sinistro Viene applicata la procedura di denuncia prevista all’art. 4.3 per Gravi Infortuni. Art. 3.4 - Esclusioni Vengono applicate tutte le esclusioni previste all’Art. 4.2 per Gravi Infortuni GRAVI INFORTUNI Art. 4.1 - Gravi Infortuni La garanzia opera per gli Infortuni subiti durante il Viaggio. Genertel garantisce l’indennizzo per Invalidità Permanente se questa si verifica entro 1 anno dal giorno dell'Infortunio, anche successivamente alla scadenza della polizza. Se la conseguenza è l’Invalidità Permanente definitiva totale, Genertel corrisponde la somma assicurata. Se la conseguenza è una Invalidità Permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità Permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle menomazioni elencate nella tabella INAIL (D.P.R. 30/6/65 n.1124), riportata nelle presenti Condizioni di Assicurazione. Se conseguentemente all’Infortunio, subito nel corso del Viaggio, si verifica il decesso dell’Assicurato, entro un anno dal giorno dell’Infortunio stesso, Genertel indennizza agli eredi legittimi la somma assicurata. Sono considerati infortuni, e compresi nella presente Assicurazione, anche: - le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni; - l'assideramento e il congelamento; - le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita, restando comunque escluso quanto previsto dall'art. 4.2 della presente garanzia; - l'asfissia per fuga di gas o vapori; - l'annegamento; - le lesioni sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana e in occasione di aggressioni e di atti violenti subiti, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; - le lesioni sofferte in conseguenza di imprudenze e negligenze gravi. Art. 4.2 - Esclusioni La garanzia non opera per infortuni che siano conseguenza di: alluvioni, inondazioni, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo, guerre, invasioni od occupazioni militare; dolo dell’Assicurato; suicidio o tentato suicidio; sport aerei in genere, guida ed uso di guidoslitte, bob, qualunque tipo di sport aereo tra cui paracadutismo, parapendio ed uso di deltaplani o altri veicoli aerei ultraleggeri, sci o snowboard estremi, sci alpinismo, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, arrampicata libera o alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), speleologia, Pagina 13 di 23 Kitesurfing, Snowkiting, canoa fluviale, rafting, bungee jumping, rugby, football americano, hockey, atletica pesante, arti marziali in genere, pugilato, lotta nelle sue varie forme, immersioni con autorespiratore, sport comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale o comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti); partecipazione a manifestazioni sportive non remunerate riconosciute dal CONI, esercitate da Assicurati di età superiore a 20 anni; partecipazione, anche a titolo di passeggero, a gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti; guida di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B, di macchine agricole ed operatrici, di natanti a motore per uso non privato ed in generale di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall'Assicurato anche se in possesso di patente scaduta, a condizione che al momento del Sinistro avesse i requisiti per il rinnovo della patente stessa; tutte le attività professionali che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, pozzi, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare; attività di palombaro, sommozzatore, acrobata, stunt-man; da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari dall’Infortunio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; Per coloro che sono stati operati o che sono portatori di ernia, le garanzie operano esclusivamente per le lesioni muscolari da sforzo. Art. 4.3 - Denuncia in caso di Sinistro per la garanzia Gravi Infortuni e Diaria da Ricovero In caso di Sinistro l’Assicurato deve: - entro i 5 (cinque) giorni successivi al Sinistro effettuare la denuncia a Genertel, accedendo all’area “My Account” dell’App 4Travelers e compilando l’apposito form o in alternativa inviando una e-mail a [email protected] con una dettagliata descrizione dei fatti, giorno e ora in cui sono avvenuti, della causa dell’evento e ogni altro dato rilevante e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso e le eventuali dimissioni devono essere documentate da certificati medici, compresa la copia completa della cartella clinica; - l’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire la visita di medici o altri incaricati da Genertel e qualsiasi indagine o accertamento che questi ritengano necessari a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso dopo o anche prima del Sinistro; Se non vengono adempiuti intenzionalmente l’obbligo della comunicazione e gli altri obblighi (consegna della cartella clinica, permesso di visita ed altri accertamenti, autorizzazione al trattamento dei dati personali sensibili, etc.), l’Assicurato e i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità: se tali obblighi non vengono adempiuti colposamente, Genertel ha diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’Art. 1915 del codice civile. Art. 4.4 - Criteri di liquidazione dell’Invalidità Permanente Genertel liquida quanto dovuto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio incorso durante il Viaggio indipendente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Pertanto l’influenza che tali condizioni possono aver esercitato, come pure il pregiudizio che esse possono portare, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di mutilazioni preesistenti o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente da Infortunio è liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall’Infortunio come se questo avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. La perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso. In caso di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella INAIL riportata nelle presenti Condizioni di Assicurazione, vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita funzionale o anatomica di più organi o arti in uno stesso Infortunio, l’indennità viene stabilita sommando le percentuali corrispondenti a ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. L’indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice o dell’alluce è stabilita nella metà, per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella INAIL, l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è diminuita per sempre la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Pagina 14 di 23 In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Se l’Assicurato prova di essere mancino, le percentuali di invalidità permanente stabilite dal contratto per l’arto superiore destro e la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra. In caso di ernia non operabile viene liquidata un’indennità a titolo di invalidità permanente in misura non superiore al 10% della relativa somma assicurata, anche nel caso di ernia bilaterale. Per chi sia stato operato o sia portatore di ernia, la garanzia opera esclusivamente per le lesioni muscolari da sforzo. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Art. 4.5 - Franchigia per Invalidità Permanente La garanzia di invalidità permanente da Infortunio è soggetta ad una Franchigia assoluta del 5%: pertanto Genertel non liquida alcuna indennità se l’invalidità permanente non è superiore alla Franchigia. Se l’invalidità permanente è di grado superiore al 5% ed entro il 20%, Genertel liquida l’indennità solo per la parte eccedente la Franchigia. Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado superiore al 20%, Genertel liquida l’intera indennità senza applicare alcuna Franchigia. Art. 4.6 - Supervalutazione dell’Invalidità Permanente da Infortunio Qualora l’Invalidità Permanente riconosciuta è superiore al 66% verrà liquidato il 100% della somma assicurata per questa garanzia. Art. 4.7 - Criteri di liquidazione per decesso da Infortunio In caso di decesso da Infortunio, Genertel liquida agli eredi legittimi l’importo dovuto, alla presentazione dei documenti che attestano l’evento. Se dopo il pagamento di un’indennità per invalidità permanente, entro un anno dal giorno dell’Infortunio e in conseguenza di questo, di verifica il decesso dell’Assicurato, Genertel corrisponde agli eredi legittimi la differenza tra l’indennità pagata e il massimale indicato in Polizza. Pagina 15 di 23 ALTRE GARANZIE ASSISTENZA STRADALE La Struttura Organizzativa è operante 24 ore su 24 ai seguenti numeri: - dall’estero +39 0258245673 - dall’Italia 800083753 Le prestazioni previste dall’assistenza stradale sono operanti esclusivamente in: - Italia: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano; - Europa: tutti gli stati dell’Unione Europea (per Cipro la copertura è valida limitatamente alle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro) ed i paesi della: Andorra, Croazia, Svizzera, Serbia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco, Lichtenstein, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Moldavia, Repubblica di Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina. L’Assicurato dovrà comunicare con precisione: il tipo di assistenza di cui necessita, nome e cognome, numero di targa del veicolo, indirizzo del luogo in cui si trova, il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa di Europ Assistance provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza. Europ Assistance potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Il diritto alle assistenze fornite da Genertel decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro Ogni prestazione di seguito indicata, potrà essere erogata al massimo una volta per ogni Sinistro. Nel corso del contratto verrà prestata assistenza all’Assicurato, non più di due volte per tipologia di prestazione, alle condizioni seguenti: Art. 1.1 - Soccorso stradale Qualora, a seguito di guasto, incidente, incendio, Furto parziale o ritrovamento dopo Furto o Rapina, il veicolo rimanesse immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa di Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all’officina più vicina, o eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Genertel terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino a un massimo di Euro 500 per Sinistro. Le prestazioni sono erogate a condizione che l’autovettura non superi il peso complessivo a pieno carico di 3.500 Kg. Art. 1.2 - Depannage Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per foratura pneumatici (per evento fortuito), esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa di Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile. Genertel terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del fornitore si trovi entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l’erogazione della prestazione “Soccorso stradale”. Art. 1.3 - Autovettura in sostituzione Qualora, a seguito di guasto, incidente, incendio, Furto parziale o ritrovamento dopo Furto o Rapina, il veicolo rimanesse immobilizzato presso l’officina per almeno 24 ore, oppure in caso di Furto totale o Rapina totale, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di cilindrata pari alla categoria del veicolo assicurato e comunque non inferiore ai 1600 cc, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le Pagina 16 di 23 modalità applicate dalla stessa (ad. esempio obbligo di presentazione di una carta di credito a garanzia) e durante il normale orario di apertura. Genertel terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all’avvenuto ritrovamento e comunque - per un massimo di 7 giorni consecutivi - in caso di guasto, incidente, incendio, Furto parziale, o ritrovamento dopo Furto o Rapina - per un massimo di 30 giorni consecutivi - in caso di Furto totale o Rapina totale. Qualora, per le stesse cause di cui sopra, il veicolo rimanesse immobilizzato di Sabato, Domenica o in giorni Festivi Genertel terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo, dopodiché, per la concessione di eventuali ulteriori giorni di noleggio, il mezzo dovrà rimanere in officina per almeno 24 ore. Il massimale complessivo non potrà comunque superare i 7 giorni consecutivi. L'Assicurato avrà inoltre a sua disposizione tramite la Struttura Organizzativa un taxi per il ritiro del veicolo assicurato presso l'officina che ha effettuato la riparazione, con un massimo di Euro 150 per Sinistro. Art. 1.4 - Spese d’albergo Qualora a seguito di Sinistro il veicolo risulti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata dell’Assicurato per almeno una notte, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance provvederà a ricercare e prenotare un albergo. Genertel terrà a proprio carico il costo del pernottamento e prima colazione fino a un massimo di Euro 300 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo Sinistro (Assicurato e trasportati). La prestazione è fornita quando il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Art. 1.5 - Esclusioni Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione. Sono inoltre escluse: per gli artt. 1.1 Soccorso stradale e 1.2 Depannage - le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, (nel caso di Soccorso Stradale quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo); - le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada). per l’art. 1.3 Autovettura in sostituzione - i casi di immobilizzo del rimorchio; - i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice; - le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare; - le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.); - le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione; - l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa. Pagina 17 di 23 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE Art. 1.1 - Variazioni rispetto alle dichiarazioni del Contraente Il Contraente deve comunicare per iscritto a Genertel qualunque variazione rispetto alle dichiarazioni fornite al momento della stipula o successivamente alla stessa. All’interno dell’app può utilizzare il form mail alla Sezione My Account. Gli aggravamenti di rischio non noti a Genertel o non accettati dalla stessa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile. Art. 1.2 - Durata del contratto e pagamento del Premio L’Assicurazione si ritiene sottoscritta con il pagamento del premio ed ha effetto dalla data ed ora di decorrenza alle ore 24 della data di scadenza indicate in contratto. Non è consentito all’Assicurato stipulare la presente polizza a Viaggio iniziato (in caso di sinistro la Compagnia si riserva il diritto di richiedere i Documenti di Viaggio attestanti le date del soggiorno). Art. 1.3 - Persone non assicurabili L’Assicurazione vale per persone di età inferiore a 75 anni. Tuttavia per le persone che compiono tale età in corso di contratto la garanzia mantiene la sua validità fino alla scadenza della Polizza. Premesso che Genertel, qualora fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività, diabete insulino-dipendente, non avrebbe consentito a prestare l’Assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle Malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art.1898 del c.c., indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato. Art. 1.4 - Altre Assicurazioni Il Contraente/Assicurato è esonerato dalla comunicazione a Genertel dell’esistenza di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Genertel. Deve tuttavia dare comunicazione della loro esistenza al momento di denuncia del Sinistro. Art. 1.5 - Diritto di recesso A condizione che la durata del contratto sia non inferiore a 30 giorni, il Contraente che intende esercitare il diritto di recesso ne può anticipare tempestivamente la comunicazione a Genertel accedendo all’area “My Account“ dell’app 4Travelers e compilando l’apposito form, ma deve comunque provvedere a inviare lettera raccomandata a/r a Genertel S.p.A. V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste entro 14 giorni dalla data di sua ricezione dei documenti assicurativi, dichiarando di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel periodo contrattuale e facendosi carico di eventuali richieste di Terzi. I documenti assicurativi ricevuti, qualora non siano già stati allegati alla comunicazione di esercizio di recesso, devono essere sempre restituiti con lettera raccomandata a/r a Genertel S.p.A. V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste entro i 15 giorni successivi alla data di comunicazione del recesso. Genertel provvederà a rimborsare al Contraente il Premio non usufruito al netto delle imposte. Ai fini dell’esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopraindicati, faranno fede le date dei timbri postali. Art. 1.6 - Validità territoriale L'Assicurazione vale per le destinazioni indicate in contratto così descritte: - Italia: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano; - Europa: tutti i paesi europei (esclusa l’Italia) più i paesi del bacino del Mediterraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia; (per la garanzia Assistenza stradale si rimanda all’apposita sezione) - Resto del Mondo: tutti i paesi del Mondo esclusi Europa, Italia Stati Uniti e Canada; - Stati Uniti e Canada Restano comunque escluse le seguenti aree geografiche: Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. Pagina 18 di 23 Art. 1.7 - PRIVACY - informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lsg. 196/2003 Genertel tratterà i dati personali, eventualmente anche sensibili, con le modalità e procedure, effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici, strettamente necessarie per fornire i servizi assicurativi richiesti, nonché le comunicazioni e le informazioni a quest’ultimi connesse. Inoltre, solo con il consenso dell’Interessato, tali dati saranno trattati per finalità di promozione commerciale e di ricerche di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere nuovi servizi e prodotti della Compagnia o del Gruppo Generali. Senza i dati personali, indicati come obbligatori, la Compagnia non potrà fornire i servizi richiesti. I dati possono essere conosciuti dai collaboratori di Genertel in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi vengono utilizzate Società del Gruppo e altre Società di fiducia che svolgono per conto di Genertel compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti*. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. I dati personali raccolti per formulare le proposte e/o preventivi di Assicurazione saranno conservati per ventiquattro mesi dalla data di decorrenza inserita. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l’Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Titolare del trattamento è Genertel S.p.A. che si avvale di Responsabili; tra i quali l’unità organizzativa Quality, Responsabile designato al riscontro all’Interessato in caso questi eserciti i diritti di cui all’art. 7. Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, può essere richiesta al seguente indirizzo: unità organizzativa Quality - Genertel S.p.A. - Via Machiavelli 4, 34132 Trieste (fax 199.11.77.99; e-mail: [email protected]). Il sito www.genertel.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui l’elenco aggiornato dei Responsabili. * Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”: Banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie ed altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei contratti, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, il tutto all’interno dell’Unione Europea e all’estero. I dati possono essere comunicati a società del Gruppo per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, nonché ad organismi associativi (ANIA) e consortili (c. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti degli assicurati; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali. Art. 1.8 - Legge applicabile, oneri fiscali, foro competente e lingua utilizzata Al contratto è applicabile la Legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del Contraente. Il foro competente è quello del luogo di residenza del Contraente. Per tutte le informazioni relative al contratto verrà utilizzata esclusivamente la lingua italiana. Art. 1.9 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel Genertel estinguerà le proprie obbligazioni, relative a rimborsi di Premio e pagamenti di sinistri, in Italia in euro tramite bonifico bancario o postale a favore dell’avente diritto. Ogni indennizzo liquidabile in virtù delle garanzie del contratto viene corrisposto in Italia in euro. Per eventuali conversioni di altre valute si applica il cambio del giorno di liquidazione del Sinistro. DEFINIZIONI - - Assicurato: la persona residente in Italia in favore della quale è prestata l’Assicurazione; Assicurazione: il contratto di Assicurazione; Bagaglio: la valigia, il baule, lo zaino, la borsa, i capi di vestiario, gli articoli per l’igiene personale, le apparecchiature foto-cine-ottiche, le apparecchiature elettroniche (quale ad esempio cellulari, smartphone, personal computer, tablet, lettori Mp3), gli occhiali da vista o da sole, i documenti personali quali patente di guida, carta d’identità e passaporto, il tutto di proprietà dell’Assicurato e contenuto nella valigia, nel baule, nello zaino o nella borsa che lo stesso porta con sé durante il Viaggio; Contraente: la persona fisica o giuridica con la quale è stipulata l’Assicurazione; Pagina 19 di 23 - - - - Franchigia: l'importo prestabilito fisso o in percentuale che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro; Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri; Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili; Istituto di cura: ogni ospedale, clinica o casa di cura convenzionata o privata, in Italia o all’estero, regolarmente autorizzato in base ai requisiti di Legge e delle competenti Autorità all’effettuazione di cure medico - chirurgiche, al Ricovero ed eventualmente all’assistenza sanitaria ambulatoriale e in regime di day hospital. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche; Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio; Malattia improvvisa: Malattia di acuta insorgenza che colpisce l’Assicurato, di cui non era a conoscenza, e che non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una patologia insorta precedentemente all’inizio del Viaggio; Malattia preesistente: Malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della polizza; Premio: la somma dovuta dal Contraente a Genertel; Rapina: sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri; Ricovero: la degenza in Istituto di cura comportante almeno un pernottamento; Scippo: Il Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene; Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione; Struttura Organizzativa di Europ Assistance: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione con Genertel S.p.A., provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto con l'Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico di Genertel S.p.A. stessa, le prestazioni di assistenza previste nel contratto; Terzi: qualunque persona, eccetto: a) coniuge, genitori, suoceri, figli dell’Assicurato ed ogni altra persona con lui convivente; b) persone che sono in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio. c) Quando l’Assicurato non è una persona fisica il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); Viaggio: in caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, è compreso il tragitto dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione autoferrotranviaria), le tappe intermedie, la destinazione finale, sino alla stazione di ritorno in Italia. In caso di viaggio in auto o altro mezzo diverso dalla nave, dall’aereo o dal pullman, si intende qualsiasi località a oltre 100 km dal luogo di residenza dell’Assicurato. TABELLA INAIL Valutazione del grado di invalidità permanente secondo i criteri stabiliti dalla legge sugli infortuni sul lavoro (T.U. 30 giugno 1965 n.1124) Lesione Indennità a destra a sinistra Sordità completa di un orecchio 15% Sordità completa bilaterale 60% Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35% Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi 40% Altre menomazioni della facoltà visiva (si veda tabella specifica) --- Stenosi nasale assoluta unilaterale 8% Stenosi nasale assoluta bilaterale 18% Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa 11% Pagina 20 di 23 la funzione masticatoria:a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30% Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25% Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15% Per la perdita di un testicolo non si corrispondono indennità --- Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio 5% Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50% 40% Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40% 30% Perdita del braccio:a) per disarticolazione scapolo omerale 85% 75% b) per amputazione al terzo superiore 80% 70% Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio 75% 65% Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70% 60% Perdita di tutte le dita della mano 65% 55% Perdita del pollice e del primo metacarpo 35% 30% Perdita totale del pollice 28% 23% Perdita totale dell'indice 15% 13% Perdita totale del medio 12% Perdita totale dell'anulare 8% Perdita totale del mignolo 12% Perdita della falange ungueale del pollice 15% 12% Perdita della falange ungueale dell'indice 7% 6% Perdita della falange ungueale del medio 5% Perdita della falange ungueale dell'anulare 3% Perdita della falange ungueale del mignolo 5% Perdita delle due ultime falangi dell'indice 11% 9% Perdita delle due ultime falangi del medio 8% Perdita delle due ultime falangi dell'anulare 6% Perdita delle due ultime falangi del mignolo 8% Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110o-75o: a) in semipronazione 30% 25% b) in pronazione 35% 30% c) in supinazione 45% 40% d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di prono supinazione 25% 20% Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi 55% 50% Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi: Pagina 21 di 23 a) in semipronazione 40% 35% b) in pronazione 45% 40% c) in supinazione 55% 50% d) quando l'anchilosi sia totale da permettere i movimenti di prono supinazione 35% 30% Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea 18% 15% a) in semipronazione 22% 18% b) in pronazione 25% 22% c) in supinazione 35% 30% Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di prono supinazione: Anchilosi completa coxo-femoralecon arto in estensione e in posizione favorevole 45% Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi 80% Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70% Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato 65% Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato 55% Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50% Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso 30% Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso 16% Perdita totale del solo alluce 7% Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il 3% Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35% Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20% Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11% Perdita totale della voce 35% In caso di constatato mancinismo le percentuali stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro. Pagina 22 di 23 RIFERIMENTI UTILI Per denunciare un SINISTRO: - denuncia mobile direttamente dell’app nell’area “My Accont” - e-mail [email protected] - posta Genertel - Area Sinistri - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste Per richiedere un intervento di ASSISISTENZA da parte della Struttura Organizzativa di Europ Assistance: dall’estero +39 0258245673 chiamare Europ Assistance dall’Italia 800083753 Per richiedere l’attivazione della garanzia SPESE LEGALI: - denuncia mobile direttamente dell’app nell’area “My Accont” - e-mail [email protected] - posta Genertel - Assistenza Legale - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste Per effettuare un RECLAMO: Rivolgersi per iscritto - a Genertel - Servizio Quality e-mail Fax - e/o all’IVASS [email protected] 199 - 11.77.99 (tariffa ordinaria) IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - V. del Quirinale, 21 - 00187 ROMA Le presenti Condizioni di Assicurazione Viaggi 4Travelers, Nota Informativa e loro successivi aggiornamenti sono sempre consultabili sul sito www.genertel.it Il sito www.genertel.it è certificato Global Trust. Tutti i dati inviati tramite queste pagine sono trasmessi su protocollo https con crittografia SSL che garantisce la cifratura dei dati trasmessi e ricevuti. Pagina 23 di 23