Genertel 4Travelers

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Genertel 4Travelers
Genertel 4Travelers
Contratto di Assicurazione Multirischi Viaggi
Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota Informativa e le Condizioni di
Assicurazione, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Edizione 10/2014
Genertel S.p.A.
NOTA INFORMATIVA
Contratto di Assicurazione viaggi - 4Travelers - ed. 10/2014
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è
soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
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Genertel S.p.A. è una società uni personale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni
Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi.
•
Sede legale: Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste - ITALIA
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Recapito telefonico: 800.20.20.20 (numero verde) - 848.808. 808 (chiamata urbana) - 040.67.68.666
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Sito Internet: www.genertel.it
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Indirizzo di posta elettronica: [email protected]
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Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo delle imprese di Assicurazione e riAssicurazione.
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non
derivanti da innovazioni normative.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
L’ammontare del patrimonio netto della Compagnia evidenziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a Euro 130.130.126,
di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a Euro 23.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro
67.844.726. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 1,29 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del
margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non
derivanti da innovazioni normative.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Le garanzie sono operanti per tutta la durata del Viaggio: hanno effetto dal giorno e dall’ora indicati in contratto se il
Premio è stato pagato e termina alle ore 24 data di scadenza contrattualmente stabilita, senza alcuna tacita proroga.
Avvertenza: a condizione che la durata del contratto sia non inferiore a 30 giorni, il Contraente che intende esercitare il
diritto di recesso ne può anticipare tempestivamente la comunicazione a Genertel accedendo all’area “My Account“
dell’app 4Travelers e compilando l’apposito form, ma deve comunque provvedere a inviare lettera raccomandata a/r a
Genertel S.p.A. V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste entro 14 giorni dalla data di sua ricezione dei documenti assicurativi,
dichiarando di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel periodo contrattuale e facendosi carico di eventuali
richieste di Terzi.
Si rinvia all’art. 1.5 “Diritto di Recesso” delle Norme Comuni a tutte le garanzie delle Condizioni di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto prevede le seguenti coperture di base operanti a favore di ciascuna persona assicurata per i rischi inerenti i
viaggi:
Assistenza imprevisti: prevede la possibilità di ricevere una serie di prestazioni di assistenza in Viaggio, facendone
richiesta alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance. Per una descrizione completa delle citate prestazioni si rinvia
alle Sezione Protezione Imprevisti, garanzia “Assistenza imprevisti” delle condizioni di Assicurazione;
Furto Bagaglio: prevede la copertura per la perdita dei bagagli in caso di Furto, rapina, Scippo. Per una descrizione
completa della citata copertura si rinvia alla Sezione Protezione Imprevisti, garanzia “Furto Bagaglio” delle condizioni di
Assicurazione;
Consulenza Legale: prevede il rimborso delle spese legali per la tutela dell’Assicurato per fatti avvenuti durante il
Viaggio. Per una descrizione completa delle citate coperture si rinvia alla Sezione Protezione Imprevisti, garanzia
“Consulenza Legale” delle condizioni di Assicurazione;
Responsabilità Civile: la garanzia tiene indenne l’Assicurato per i danni cagionati a Terzi in conseguenza degli eventi
previsti in polizza legati ai viaggi. Per una descrizione completa della citata copertura si rinvia alla Sezione Protezione
Imprevisti, garanzia “Responsabilità Civile” delle condizioni di Assicurazione;
Assistenza salute: prevede la possibilità di ricevere una serie di prestazioni principalmente di carattere sanitario in
Viaggio, facendone richiesta alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance. Per una descrizione completa delle citate
prestazioni si rinvia alla Sezione Protezione Salute, garanzia “Assistenza Salute” delle condizioni di Assicurazione;
Cure Mediche: prevede il rimborso delle spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere in caso di Ricovero
dell'Assicurato in Istituto di cura o di ricorso ad un luogo attrezzato per il pronto soccorso a seguito di Infortunio o
Malattia improvvisa in Viaggio. Per una descrizione completa della citata copertura si rinvia alla Sezione Protezione
Salute, garanzia “Cure Mediche” delle condizioni di Assicurazione;
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Diaria da Ricovero: prevede il pagamento di una indennità giornaliera in caso di Ricovero ospedaliero. Per una
descrizione completa delle citate coperture si rinvia alla Sezione Protezione Salute, garanzia “Diaria da Ricovero” delle
condizioni di Assicurazione;
Gravi Infortuni: il contratto prevede una copertura durante il Viaggio in caso di Infortunio che causi Invalidità Permanente
o Morte. Per una descrizione completa delle citate coperture si rinvia alla Sezione Protezione Salute, garanzia “Gravi
infortuni” delle condizioni di Assicurazione;
Viene inoltre offerta a scelta del cliente per chi viaggia in Italia o in Europa la garanzia Assistenza Stradale. Se
richiamata in polizza la garanzia prevede una serie di prestazioni di assistenza su strada durante il Viaggio, facendone
richiesta alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance. Per una descrizione completa delle citate prestazioni si rinvia
alla Sezione Altre garanzie, garanzia “Assistenza stradale” delle condizioni di Assicurazione;
Per i dettagli delle garanzie che possono essere inserite nell’Assicurazione, si rinvia alle garanzie, con relativi articoli,
precedentemente citate delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di
sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Le principali esclusioni sono riportate per la Sezione Protezione Imprevisti agli artt. 1.1, 1.2, 1.5, 2.2,3.3, 3.5, 4.2 delle
condizioni di Assicurazione. Per la Sezione Protezione Salute agli artt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 2.6, 2.7, 4.2, 5.1, 5.2, 5.6, delle
condizioni di Assicurazione. Per la Sezione Altre garanzie, Assistenza Stradale agli artt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 delle condizioni
di Assicurazione. Per la Sezione norme comuni a tutte le garanzie agli artt.1.3 e 1.6.
Avvertenza: il contratto di Assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti e massimali.
Si rinvia pertanto alle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio e rispettivamente: per la Sezione Protezione
Imprevisti agli artt. 1.4 2.1, 4.1, per la Sezione Protezione Salute agli artt. 4.4, 4.5, 4.6 e per la Sezione Altre garanzie,
Assistenza Stradale agli artt. 1.1, 1.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
ESEMPIO DI FRANCHIGIA:
Es.1) Massimale assicurato € 10.000
Franchigia € 150
Ammontare del danno stimato: € 5.000
Danno indennizzabile/risarcibile: € 4.850 (dedotta la Franchigia)
Es.2) Massimale assicurato € 10.000
Franchigia € 150
Ammontare del danno stimato: € 100
Danno indennizzabile/risarcibile: € 0
ESEMPIO DI MASSIMALE
Massimale assicurato Responsabilità Civile € 500.000
Franchigia € 150
Ammontare del danno € 506.000
Danno risarcibile nei limiti del massimale di Responsabilità civile € 499.850 (dedotta la Franchigia)
Parte di danno a carico dell’Assicurato €6.000
Franchigia a carico dell’Assicurato € 150
ESEMPI NUMERICI DI INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO
1)Somma assicurata: 100.000 euro
Franchigia: 5% (che si annulla per invalidità superiori al 20%)
Grado di Invalidità Accertata: 3% (se supera il 66% si liquida l’intera somma assicurata)
Percentuale da liquidare come da tabella: 0%
Indennizzo: 0 euro
2)Somma assicurata: 100.000 euro
Franchigia: 5% (che si annulla per invalidità superiori al 20%)
Grado di Invalidità Accertata: 13%
Percentuale da liquidare come da tabella: 8%
Indennizzo: 8.000 euro
3)Somma assicurata: 100.000 euro
Franchigia: 5% (che si annulla per invalidità superiori al 20%)
Grado di Invalidità Accertata: 40%
Percentuale da liquidare come da tabella: 40%
Indennizzo: 40.000 euro
4)Somma assicurata: 100.000 euro
Franchigia: 5% (che si annulla per invalidità superiori al 20%)
Grado di Invalidità Accertata: 70%
Percentuale da liquidare come da tabella: 100%
Indennizzo: 100.000 euro
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del Contraente; quest’ultimo si impegna a verificare i dati e le
informazioni riportate sul contratto, inclusa la presenza delle garanzie richieste e la correttezza dei massimali/somme
assicurate, delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di
decorrenza del contratto.
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Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto
potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892
(Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa
grave). Si rinvia all’art. 1.1 della Sezione norme comuni a tutte le garanzie delle Condizioni di Assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Avvertenza: l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio ai sensi di quanto
previsto dalle Condizioni di Assicurazione alla Sezione norme comuni a tutte le garanzie agli artt 1.1 e 1.3 nonché
dell’art. 1898 del codice civile.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che
l’Assicurato cambi la destinazione di Viaggio rispetto a quella indicata in contratto (art.1.1 della Sezione norme comuni a
tutte le garanzie delle Condizioni di Assicurazione).
6. Premi
Per aderire al presente contratto è necessario pagare il Premio previsto a Genertel - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.
I pagamenti vanno effettuati tramite carta di credito.
Avvertenza: l’Impresa può applicare sconti di Premio sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere
commerciale.
7. Rivalse
Il contratto in oggetto non prevede specifiche clausole di rivalsa.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: a condizione che la durata del contratto sia non inferiore a 30 giorni, il Contraente che intende esercitare il
diritto di recesso ne può anticipare tempestivamente la comunicazione a Genertel accedendo all’area “My Account“
dell’app 4Travelers e compilando l’apposito form, ma deve comunque provvedere a inviare lettera raccomandata a/r a
Genertel S.p.A. V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste entro 14 giorni dalla data di sua ricezione dei documenti assicurativi,
dichiarando di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel periodo contrattuale e facendosi carico di eventuali
richieste di Terzi.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai
sensi dell’art. 2952 del codice civile.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n°1216 e successive
modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: per tutte le sezioni la denuncia di Sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall’art. 1913 del
codice civile (tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti
indicati nelle Condizioni di Assicurazione.
La struttura liquidativa dell’Impresa è unica e direzionale, raggiungibile accedendo all’area “My Account” dell’App
4Travelers e compilando l’apposito form o in alternativa inviando una e-mail a [email protected].
Per la Sezione Protezione Imprevisti si rinvia a:
Art. 2.3 Pagamento e ammontare dell’indennizzo;
Art. 2.4 Denuncia in caso di Sinistro;
Art. 3.4 Gestione della vertenza per art. 3.1 - Spese Legali;
Art. 4.3 Denuncia in caso di Sinistro;
Art. 4.4 Pagamento dei sinistri.
Per la Sezione Protezione Salute si rinvia a :
Art. 3.2 Criteri di liquidazione;
Art. 3.3 Denuncia in caso di Sinistro;
Art. 4.3 Denuncia in caso di Sinistro per la garanzia Gravi Infortuni e Diaria da Ricovero;
Art. 4.4 Criteri di liquidazione dell’Invalidità Permanente;
Art. 4.7 Criteri di liquidazione per decesso da Infortunio.
Avvertenza: per le prestazioni di assistenza si precisa che la gestione dei sinistri è affidata alla società Europ
Assistance S.p.A. Si rinvia alle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio e precisamente per la Sezione
Protezione Imprevisti agli artt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 3.3; per la Sezione Protezione Salute agli artt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. Per la Sezione altre garanzie si rinvia alla garanzia Assistenza Stradale agli
artt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.
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13. Reclami
Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto all’Impresa Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Clienti Ufficio Quality, all’indirizzo [email protected] oppure al fax 199-11.77.99 oppure all’indirizzo Via Machiavelli, 4 – 34132,
Trieste.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni,
potrà poi rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, V. del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della
documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione
dell’impresa, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni
documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, permane la
competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
14. Arbitrato
Per la garanzia spese legali è previsto l’arbitrato. Si rinvia all’art. 3.4 della Sezione Protezione Imprevisti delle Condizioni
di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria.
Per altre garanzie non è previsto l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.
GLOSSARIO
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Assicurato: la persona residente in Italia in favore della quale è prestata l’Assicurazione;
Assicurazione: il contratto do Assicurazione;
Bagaglio: la valigia, il baule, lo zaino, la borsa, i capi di vestiario, gli articoli per l’igiene personale, le apparecchiature
foto-cine-ottiche, le apparecchiature elettroniche (quale ad esempio cellulari, smartphone, personal computer, tablet,
lettori Mp3), gli occhiali da vista o da sole, i documenti personali quali patente di guida, carta d’identità e passaporto,
il tutto di proprietà dell’Assicurato e contenuto nella valigia, nel baule, nello zaino o nella borsa che lo stesso porta
con sé durante il Viaggio;
Contraente: la persona fisica o giuridica con la quale è stipulato il contratto;
Franchigia: l'importo prestabilito fisso o in percentuale che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun
Sinistro;
Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o
per altri;
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente
constatabili;
Istituto di cura: ogni ospedale, clinica o casa di cura convenzionata o privata, in Italia o all’estero, regolarmente
autorizzato in base ai requisiti di Legge e delle competenti Autorità all’effettuazione di cure medico - chirurgiche, al
Ricovero ed eventualmente all’assistenza sanitaria ambulatoriale e in regime di day hospital. Sono comunque esclusi
gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche;
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio;
Malattia improvvisa: Malattia di acuta insorgenza che colpisce l’Assicurato, di cui non era a conoscenza, e che non
sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una patologia insorta precedentemente all’inizio del Viaggio;
Premio: la somma dovuta dal Contraente a Genertel;
Rapina: sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o
per altri;
Ricovero: la degenza in Isituto di cura comportante almeno un pernottamento;
Scippo: Il Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione;
Struttura Organizzativa di Europ Assistance: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento 8 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di
specifica convenzione con Genertel S.p.A., provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto con l'Assicurato e
organizza ed eroga, con costi a carico di Genertel S.p.A. stessa, le prestazioni di assistenza previste nel contratto;
Terzi: qualunque persona, eccetto:
a) coniuge, genitori, suoceri, figli dell’Assicurato ed ogni altra persona con lui convivente;
b) persone che sono in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e subiscono il danno in occasione di lavoro o
servizio.
Quando l’Assicurato non è una persona fisica il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,
l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
Viaggio: in caso di Viaggio in aereo, treno, pullman o nave, è compreso il tragitto dalla stazione di partenza
(aeroporto, porto o stazione autoferrotranviaria), le tappe intermedie, la destinazione finale, sino alla stazione di
ritorno in Italia. In caso di Viaggio in auto o altro mezzo diverso dalla nave, dall’aereo o dal pullman, si intende
qualsiasi località a oltre 100 km dal luogo di residenza dell’Assicurato.
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MODALITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E
CONTRATTUALE
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione
prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o e-mail e di poter modificare la sua scelta successivamente. Il
Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto
cartaceo. Genertel richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale,
una copia del contratto. Il Contraente potrà restituirla via e-mail (dopo averla scannerizzata) all’indirizzo
[email protected] o per posta a Genertel – Copia Contratto - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.
***
Genertel S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota informativa.
Il rappresentante legale
Dott. Manlio Lostuzzi
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VIAGGI
4Travelers - ed. 10/2014
Indice:
Sezione PROTEZIONE IMPREVISTI&&&&&&&&&&.&&&&&&.&&&&&&&&&&...pag 2
-
Assistenza Imprevisti
Furto del Bagaglio
Consulenza Legale
Responsabilità Civile
Sezione PROTEZIONE SALUTE&&&..&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..pag 9
-
Assistenza Salute
Cure Mediche
Diaria da Ricovero
Gravi Infortuni
Sezione ALTRE GARANZIE&&&&&&&&&..&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&...pag
-
16
Assistenza Stradale
Sezione NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE...&&&&...&&&&&&&&&&&&&...pag
18
DEFINIZIONI&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..pag
19
TABELLA INAIL&&&&&&&.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..pag
20
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SEZIONE: PROTEZIONE IMPREVISTI
ASSISTENZA IMPREVISTI
Le prestazioni previste nell’Assistenza Imprevisti sono fornite dalla Struttura Organizzativa di Europ
Assistance e possono essere attivate dall’Assicurato 24 ore su 24 chiamando i seguenti numeri:
- dall’estero +39 0258245673
- dall’Italia 800083753
Le prestazioni sono dovute solo se il Sinistro avviene ad oltre 100 km dal comune di residenza
dell’Assicurato.
Art. 1. 1 - Rientro di urgenza
Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, dovesse rientrare alla propria residenza prima del previsto, a
causa della morte o del Ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita, di uno dei seguenti familiari:
coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Struttura
Organizzativa di Europ Assistance provvederà a fornirgli, trattenendo le spese a proprio carico, un biglietto
ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il luogo di residenza
in Italia.
Nel caso in cui l’Assicurato viaggiasse con uno o più minori, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance
provvederà anche al loro rientro.
Se l’Assicurato si trovasse nell’impossibilità di utilizzare il proprio veicolo per il rientro anticipato, la Struttura
Organizzativa di Europ Assistance metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare
successivamente il veicolo stesso.
Sono esclusi dalla prestazione i casi in cui l’Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa di
Europ Assistance adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.
L’Assicurato dovrà fornire, entro 15 giorni dal Sinistro, la documentazione originale relativa alle informazioni
richieste.
Qualora invece, a seguito di Infortunio o Malattia, l’Assicurato necessitasse del trasporto in un Istituto di cura
attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, Europ Assistance provvederà, trattenendo le spese a
proprio carico e previo giudizio dei medici della Struttura Organizzativa di Europ Assistance ed in accordo
con il medico curante sul posto, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei.
Tale mezzo potrà essere:
- l’aereo sanitario;
- l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe
economica, se necessario con posto barellato. Per i rientri dai paesi extraeuropei del Bacino del
Mediterraneo potrà essere utilizzato anche l’aereo sanitario, in deroga a quanto sopra. Il trasporto sarà
interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance e comprenderà l’assistenza
medica o infermieristica durante il Viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero
necessaria. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il
rientro dall’Assicurato e degli eventuali minori da lui accompagnati.
In caso di decesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance organizzerà ed effettuerà,
con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, e
provvederà, trattenendo le spese a proprio carico, al rientro di eventuali minori .
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, possono
essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il Viaggio;
- le Malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o
internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l’eventuale recupero della
salma;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il
parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
Art. 1. 2 - Anticipo spese di prima necessità
Se l’Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi
direttamente ed immediatamente a causa di: Furto, Rapina, Scippo o mancata consegna del Bagaglio, la
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Struttura Organizzativa di Europ Assistance provvederà, a fronte della presentazione della relativa denuncia
agli Organi competenti, a pagare sul posto le fatture, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, o ad
anticipare in contanti la somma richiesta, fino ad un importo complessivo di Euro 500,00.
Per importi superiori, la prestazione sarà concedibile nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà
ricevuto adeguate garanzie e comunque non potrà mai superare la somma di Euro 5.000,00.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all’estero che comportino la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia
o nel Paese in cui si trova l’Assicurato;
- i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire, in Italia, ad Europ Assistance, adeguate garanzie di
restituzione.
L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il
pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Art. 1. 3 - Informazioni per rifacimento documenti
Qualora l’Assicurato, a seguito di Furto, Rapina, Scippo o Smarrimento, necessitasse di indicazioni su come
procedere al rifacimento del passaporto, della patente di guida e/o della carta d’identità potrà contattare la
Struttura Organizzativa di Europ Assistance dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 18,00 esclusi i giorni
festivi. In ogni caso, l’Assicurato dovrà sporgere immediatamente denuncia scritta alle Autorità competenti.
Art. 1. 4 - Informazioni per le cure e Sistemazione degli animali domestici (solo in Italia)
Qualora, durante il Viaggio in Italia, l’Assicurato necessitasse di informazioni sull’ubicazione di centri medici
veterinari per le cure dell’animale domestico potrà contattare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance
dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 18, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
Qualora l’Assicurato, in Viaggio in Italia, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, dovesse subire un
Ricovero in Istituto di cura superiore a 3 giorni e si trovasse nell’impossibilità di occuparsi degli animali
domestici che viaggiavano con lui (esclusivamente se trattasi di cani di piccola/media taglia e gatti), la
Struttura Organizzativa, in base alla disponibilità locale, provvederà alla loro sistemazione in una pensione
per animali, sostenendone le spese fino ad Euro 500,00 per Sinistro.
Eventuali eccedenze verranno regolate direttamente tra l’Assicurato e la pensione stessa, alle condizioni di
favore concordate con la Struttura Organizzativa.
Ulteriori costi non rientranti nella mera sistemazione degli animali, come ad esempio la cura di Malattie
oppure altre particolari richieste, restano in ogni caso a carico dell’Assicurato.
Art. 1.5 - Esclusioni
Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:
- alluvioni, inondazioni, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi
caratteristiche di calamità naturali;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o
di terrorismo, guerre, invasioni od occupazioni militare;
- dolo o colpa grave dell’Assicurato;
- suicidio o tentato suicidio;
- Malattie preesistenti, cioè le Malattie che siano l’espressione o conseguenza diretta di situazioni
patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell’Assicurazione;
- infortuni in atto al momento della partenza per il Viaggio;
- espianto e/o trapianto di organi;
- Malattie e Infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non
terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- partecipazione, anche a titolo di passeggero, a gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e
relative prove e allenamenti;
- sport aerei in genere, guida ed uso di guidoslitte, bob, qualunque tipo di sport aereo tra cui
paracadutismo, parapendio ed uso di deltaplani o altri veicoli aerei ultraleggeri, sci o snowboard estremi,
sci alpinismo, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, arrampicata libera o alpinismo con
scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), speleologia, kitesurfing,
snowkiting, canoa fluviale, rafting, bungee jumping, rugby, football americano, hockey, atletica pesante,
arti marziali in genere, pugilato, lotta nelle sue varie forme, immersioni con autorespiratore, sport
comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in
conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale o comunque non dilettantistiche (comprese
gare, prove ed allenamenti);
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-
tutte le attività professionali che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere,
scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare;
tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
FURTO DEL BAGAGLIO
Art. 2.1 - Furto del Bagaglio
Genertel indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in contratto per la presente garanzia, i danni
diretti e materiali causati dalla perdita dei Bagagli avvenuta nel corso del Viaggio, a seguito di:
- Furto;
- Rapina;
- Scippo;
La somma assicurata deve intendersi quale disponibilità unica per l’intera durata della polizza e per persona
assicurata.
La presente garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto, cioè senza applicazione della regola
proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Sono operanti i seguenti limiti d’indennizzo:
- Euro 150,00 per singolo oggetto;
- Euro 150,00 per il rifacimento documenti (patente di guida, carta d’identità e passaporto).
Qualora il Bagaglio venga trasportato a bordo di un’autovettura, un autocarro, un camper o una roulotte,
l’Assicurazione opera a condizione che:
- il Furto sia commesso mediante scasso del mezzo;
- durante la sosta il mezzo venga regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il
Bagaglio venga custodito nel portabagagli o, per la roulotte ed i camper, nel loro interno;
- durante le ore notturne, dalle 20 alle 7, il mezzo venga ricoverato in un’autorimessa custodita o si trovi in
un campeggio regolarmente autorizzato ed attrezzato.
Art. 2.2 - Esclusioni
L’Assicurazione non copre:
- sinistri verificatisi durante alluvioni, inondazioni, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche e altri fenomeni
atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- sinistri verificatisi durante fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- sinistri verificatisi durante scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari,
saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo, guerre, invasioni od occupazioni militare;
- sinistri causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato;
- denaro, carte valori e titoli di credito in genere, biglietti e documenti di viaggio, monete, souvenir,
attrezzature professionali, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, attrezzatura subacquea,
articoli sportivi, oggetti in metallo prezioso o argento, pietre preziose e pellicce e documenti diversi da
patente di guida, carta d’identità, passaporto;
- i sinistri verificatisi durante viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata;
- il Furto di oggetti contenuti nella tenda da campeggio o lasciati all’aperto;
- i sinistri avvenuti quando il Bagaglio era affidato al vettore di trasporto;
- la mancata o ritardata riconsegna del Bagaglio da parte del vettore
- derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti.
Art. 2.3 - Pagamento e ammontare dell’indennizzo
L’ammontare del danno, per i beni sottratti, è dato dal valore che avevano al momento del Sinistro (valore
corrente) ovvero in relazione alla loro natura, qualità, vetustà e uso.
Per gli oggetti acquistati entro tre mesi dal verificarsi del Sinistro, compresi quelli acquistati nel corso del
Viaggio, si terrà conto del loro prezzo d’acquisto, previa esibizione della documentazione.
Art. 2.4 - Denuncia in caso di Sinistro
In caso di Sinistro l’Assicurato deve:
- entro 24 ore sporgere denuncia all’Autorità di Polizia locale;
- inoltrare un reclamo scritto al vettore o all’albergatore eventualmente responsabili;
- entro i 5 (cinque) giorni successivi al Sinistro o al momento in cui l’Assicurato ne sia venuto a
conoscenza, effettuare la denuncia a Genertel, accedendo all’area “My Account” dell’app 4Travelers e
compilando l’apposito form o in alternativa inviando una e-mail a [email protected] con una
dettagliata descrizione dei fatti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali
testimoni e ogni altro dato rilevante.
- allegare copia del reclamo effettuato nel luogo ove si è verificato il Sinistro;
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allegare per tutti gli oggetti diversi dai capi di vestiario: le fatture, gli scontrini e le ricevute comprovanti il
valore e la data di acquisto dei beni sottratti o danneggiati e qualunque altro documento richiesto.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
-
CONSULENZA LEGALE
Art. 3.1 - Spese Legali
Genertel assume a proprio carico, fino alla concorrenza della somma indicata in contratto per ciascun
Assicurato, le spese di assistenza giudiziale in sede civile e penale, in ogni stato e grado, nonché in sede
stragiudiziale, per la tutela dell’Assicurato in relazione al risarcimento dei danni da lui subiti nel corso del
Viaggio. La copertura assicurativa riguarda unicamente i danni dipendenti da responsabilità extracontrattuale
di Terzi, (eccetto i casi previsti dall’Art.3.5 Esclusioni per la garanzia Spese Legali), derivante da fatti
volontari o involontari. La garanzia vale per controversie aventi a oggetto fatti avvenuti durante il periodo di
efficacia del contratto. Qualora il fatto sia costituito da più atti successivi, esso si riterrà avvenuto nel
momento in cui è stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la controversia. La
garanzia vale solo per le richieste di attivazione della presente copertura pervenute a Genertel entro sei
mesi dalla scadenza del presente contratto. Il massimale si intende unico per Sinistro comprese le eventuali
somme versate a titolo di anticipo all’Assicurato (art.3.3 della presente sezione). Il valore eccedente alla
somma indicata in contratto resterà a carico dell’Assicurato.
Art. 3.2 - Segnalazione legale all’estero (fornita da Europ Assistance)
Qualora l’Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto, necessitasse di assistenza legale, la
Struttura Organizzativa di Europ Assistance metterà a disposizione dell’Assicurato un legale, nel rispetto
delle regolamentazioni locali. Europ Assistance anticiperà per conto dell’Assicurato, a richiesta dello stesso,
il pagamento della parcella fino all’equivalente in valuta locale di Euro 5.000,00.
L’importo delle fatture pagate da Europ Assistance non potrà mai comunque superare la somma di Euro
5.000,00.
E’ escluso dalla prestazione il trasferimento di valuta all’estero che comporti violazione delle disposizioni in
materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
La prestazione sarà operante solo nei paesi nei quali esistono filiali o corrispondenti Europ Assistance.
Le prestazioni sono dovute solo quando il Sinistro avvenga oltre 100 km dal comune di residenza
dell’Assicurato.
L’anticipo sarà rimborsato a Europ Assistance da Genertel quale attivazione implicita della Garanzia Spese
Legali (Art.3.1) e rientrerà nei limiti del massimale della Garanzia stessa. Se Genertel negherà il rimborso in
base ai termini di polizza (Art.3.5 Esclusioni) l’Assicurato dovrà restituire l’anticipo a Europ Assistance entro
un mese dalla data di rifiuto del rimborso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al
tasso legale corrente.
Per attivare la garanzia l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, che è
operante 24 ore su 24 ai seguenti numeri: dall’estero +39 0258245673 - dall’Italia 800083753.
Art. 3.3 - Anticipo cauzione penale (fornita da Europ Assistance)
Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato d’arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità
straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed
immediatamente, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance provvederà a pagare sul posto, a titolo di
anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale.
Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro
5.000,00.
La prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate
garanzie bancarie.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il trasferimento di valuta all’estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o
nel Paese in cui si trova l’Assicurato;
- il caso in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di
restituzione.
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e
le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini delle garanzie di
restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il
pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
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Le prestazioni sono dovute solo quando il Sinistro avvenga oltre 100 km dal comune di residenza
dell’Assicurato.
Per attivare la garanzia l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, che è
operante 24 ore su 24 ai seguenti numeri: dall’estero +39 0258245673 - dall’Italia 800083753.
Art. 3.4 - Gestione della vertenza per art. 3.1 - Spese Legali
L’Assicurato che desidera attivare la garanzia Spese Legali deve inviare una richiesta scritta a Genertel.
Dopo aver ricevuto questa comunicazione:
a) Genertel svolge ogni attività intesa a conseguire nella maniera più sollecita il riconoscimento dei diritti del
medesimo, ove lo stesso abbia subito un danno. L’Assicurato è tenuto a collaborare con Genertel nella
suddetta attività, fornendo a sue spese alla medesima, ogni opportuna documentazione utile alla
valutazione della controversia, da cui risulti con chiarezza che il fatto si è originato nel periodo di vigenza
del contratto di polizza.
b) Qualora non sia possibile pervenire alla definizione della controversia in via bonaria, oppure in ogni
ipotesi in cui la complessità della vicenda richieda l’intervento di un esperto del settore, Genertel propone
all’Assicurato di affidare la pratica a un Legale. In questo caso, l’Assicurato potrà scegliere se farsi
assistere dal Fiduciario proposto da Genertel, oppure se nominarne uno a sua scelta, previa
autorizzazione di Genertel stessa. Il costo del Fiduciario, designato o autorizzato da Genertel, rimane
integralmente a carico di Genertel nei limiti di quanto previsto dai punti d), e) ed f).
c) Il Fiduciario che gestisce la pratica non può avviare alcuna azione giudiziaria senza l’autorizzazione di
Genertel, in mancanza della quale quest’ultima non è tenuta al pagamento o al rimborso delle spettanze
del Fiduciario per spese, diritti e onorari. E’ sempre cura del Fiduciario ricomprendere i propri onorari e le
proprie spese nell’importo richiesto alla controparte, astenendosi in ogni caso dal richiedere acconti per
diritti, onorari e spese diverse dalle anticipazioni borsuali relative alla sola fase giudiziale.
d) In caso di ottenuta liquidazione, in via stragiudiziale o giudiziale, di un importo in favore dell’Assicurato
per responsabilità esclusiva o concorrente della controparte, tutte le somme liquidate o recuperate a titolo
di capitale ed interessi rimangono di esclusiva spettanza dell’Assicurato stesso, mentre quelle liquidate a
titolo di spese ed onorari sono di pertinenza del Fiduciario. Di conseguenza Genertel non è tenuta a
corrispondere alcuna somma integrativa in favore di quest’ultimo, né per la fase stragiudiziale, né per
l’eventuale successiva fase giudiziale. Nei casi in cui, tuttavia, vi sia l’impossibilità concreta di recuperare
quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del Fiduciario saranno
rimborsati da Genertel nella misura liquidata dal Giudice o, in difetto di liquidazione o in caso di
compensazione. In ogni caso, gli onorari e le spese, comprensivi di IVA e CPA, verranno liquidati da
Genertel nei limiti del massimale previsto in polizza.
e) In caso di esito sfavorevole o infruttuoso della pratica stragiudiziale, gli onorari e le spese del Fiduciario
saranno a carico di Genertel entro un tetto massimo di Euro 1.000,00 (comprensivo di IVA e CPA),
qualora non venga concesso il benestare alla fase giudiziale. Tali spese legali dovranno essere calcolate
dal Fiduciario.
f) In caso di esito negativo della fase giudiziale le spese legali e peritali da corrispondere alla controparte
sono ad esclusivo carico di Genertel entro il massimale indicato in polizza. Si specifica che dette spese
verranno detratte dal massimale previsto in polizza. In caso di soccombenza le spese legali dovranno
essere calcolate dal Fiduciario a concorrenza del massimale di polizza.
g) Qualora l’Assicurato fruisca dell’assistenza legale per la propria difesa in sede penale restano escluse
dalla copertura assicurativa multe, ammende, pene pecuniarie e spese di amministrazione e di giustizia,
nonché i relativi oneri fiscali.
h) Qualora l’Assicurato, dopo aver scelto il Fiduciario e ricevuto il benestare da Genertel, decida di
revocargli il mandato e di nominare un altro legale, dovrà darne comunicazione scritta a Genertel. Le
spese legali saranno a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza; massimale da
intendersi unico nel caso in cui la garanzia venga attivata sia per la difesa penale che per il recupero del
danno.
i) L’Assicurato provvederà ad anticipare le eventuali spese peritali, che sarà sua cura inserire nella richiesta
risarcitoria. Nel caso in cui le stesse non siano risarcite in tutto o in parte dalla controparte, saranno
rimborsate da Genertel entro il massimale indicato in polizza, alla conclusione della pratica risarcitoria.
j) Qualora, sulla base delle previsioni delle precedenti lettere d), e), f) e i) Genertel è tenuta a liquidare al
Fiduciario le spese legali, peritali e borsuali sostenute e all’Assicurato le spese peritali, Genertel
provvederà alla liquidazione, nei limiti previsti in ognuno di detti punti, previa presentazione di regolare
parcella o documentazione di spesa.
k) Nel caso in cui Genertel ritenga che non sussistano gli estremi per dare corso alla copertura di assistenza
legale nemmeno nella fase preliminare stragiudiziale, oppure nel caso in cui non si ritenga di autorizzare
il fiduciario alla proposizione di un’azione giudiziaria, l’Assicurato ha la facoltà di chiedere l’avvio di una
procedura arbitrale per valutare se sussista o meno un apprezzabile fondamento delle ragioni che egli
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vuole far valere nei confronti della controparte. L’arbitro sarà designato di comune accordo tra le parti
oppure, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale del luogo ove dovrebbe essere avviata la
vertenza. Le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
l) Genertel avverte l’Assicurato del suo diritto di scelta del legale e, in caso di contestazione, di quello di
avvalersi della procedura arbitrale.
Art. 3.5 - Esclusioni
La garanzia non è operante:
- quando l'assistenza giudiziale è garantita in base alla garanzia responsabilità civile del presente
contratto;
- in caso di controversie ove le ragioni giuridiche dell’Assicurato nei confronti della controparte non
appaiano fondate;
- in caso di controversie ove la controparte sia Genertel;
- per controversie su rapporti patrimoniali e personali tra coniugi - comprese le vertenze per separazione,
scioglimento o annullamento di matrimonio, divorzio, affidamento figli - e inadempimenti di diritti di
famiglia e successione;
- per violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso o intenzionale dell’Assicurato, o dalla sua
partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse;
- per violazioni civili o penali relative a diritto di autore o di esclusiva, concorrenza sleale, violazione di
norme di diritto tributario o fiscale;
- in caso di azione penale promossa dall’Assicurato nei confronti della controparte;
- per fatti originati dalla circolazione di veicoli, velivoli o natanti per cui è obbligatoria l’Assicurazione, ove
l’Assicurato non sia pedone o utente di ciclo;
- in relazione a rapporti contrattuali;
- per recupero di crediti;
- per ricorsi nei confronti della Pubblica Amministrazione.;
- per sinistri verificatisi in occasione di alluvioni, inondazioni, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche e altri
fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- per sinistri verificatisi in occasione di fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni
provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- per sinistri verificatisi in occasione di scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti
popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo, guerre, invasioni od occupazioni militare;
RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 4.1 - Responsabilità Civile
Genertel, nei limiti del massimale indicato in contratto, terrà indenne l'Assicurato per la somma che dovrà
risarcire (capitale, interessi e spese) se civilmente responsabile ai sensi di Legge di danni involontariamente
cagionati a Terzi per:
- morte o lesioni personali;
- distruzione o danneggiamento di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante il Viaggio.
La garanzia vale, inoltre, per la responsabilità civile che derivi all’Assicurato da fatto doloso di persone delle
quali debba rispondere ai sensi di legge.
La garanzia viene prestata con una Franchigia di Euro 150,00 per Sinistro.
Art. 4.2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
- conseguenti a inquinamento di acqua, aria o suolo;
- derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- da Furto;
- da attività professionali;
- determinati da dolo dell'Assicurato.
- a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- derivanti dalla proprietà di immobili e relativi impianti fissi;
- derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria; per i quali è fatto obbligo di una copertura di legge.
- provocati o dipendenti da: sport aerei in genere, guida ed uso di guidoslitte, bob, qualunque tipo di sport
aereo tra cui paracadutismo, parapendio ed uso di deltaplani o altri veicoli aerei ultraleggeri, sci o
snowboard estremi, sci alpinismo, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, arrampicata libera
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-
o alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), speleologia,
kitesurfing, snowkiting, canoa fluviale, rafting, bungee jumping, rugby, football americano, hockey, atletica
pesante, arti marziali in genere, pugilato, lotta nelle sue varie forme, immersioni con autorespiratore,
sport comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in
conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale o comunque non dilettantistiche (comprese
gare, prove ed allenamenti);
derivanti da:
1. circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad essa equiparate;
2. navigazione di natanti a motore o comunque di lunghezza superiore a metri 7,50;
3. impiego di aeromobili;
4. impiego di veicoli a motore , macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non
abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
Art. 4.3 - Denuncia in caso di Sinistro
La denuncia può essere effettuata, entro i 5 (cinque) giorni successivi al Sinistro o al momento in cui
l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza, accedendo all’area “My Account” dell’app 4Travelers e compilando
l’apposito form o in alternativa inviando una e-mail a [email protected] con una dettagliata
descrizione dei fatti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni
altro dato rilevante.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 4.4 - Pagamento dei sinistri
In caso di Sinistro Genertel pagherà al danneggiato quanto a lui dovuto dall'Assicurato civilmente
responsabile. In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno, Genertel si
riserva la facoltà di gestire la lite fino a quando ne ha interesse, designando ove occorra legali o tecnici; ha
altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati.
Genertel non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa
designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
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PROTEZIONE SALUTE
ASSISTENZA SALUTE
Le prestazioni previste nell’Assistenza Imprevisti, fornite dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance,
possono essere attivate dall’Assicurato 24 ore su 24 chiamando i seguenti numeri:
- dall’estero +39 0258245673
- dall’Italia 800083753
Le prestazioni sono dovute solo se il Sinistro avviene ad oltre 100 km dal comune di residenza
dell’Assicurato.
Art. 1.1 - Interprete
Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, fosse ricoverato, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, in
Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance
provvederà ad inviare un interprete sul posto.
I costi dell’interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di 8 ore lavorative.
Art. 1.2 - Rientro sanitario
Qualora, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, l’Assicurato necessitasse del trasporto in un Istituto di
cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, Europ Assistance provvederà, con spese a suo
carico e previo giudizio dei medici della Struttura Organizzativa di Europ Assistance ed in accordo con il
medico curante sul posto, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei.
Tale mezzo potrà essere:
- l’aereo sanitario;
- l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe
economica. Per i rientri dai paesi del Bacino del Mediterraneo potrà essere utilizzato anche l’aereo sanitario
in deroga a quanto sopra. Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa di Europ
Assistance e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il Viaggio, qualora i medici della
Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale
biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall’Assicurato.
In caso di decesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance organizzerà ed effettuerà,
con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, possono
essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il Viaggio;
- le Malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o
internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l’eventuale recupero della
salma;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il
parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
Art. 1.3 - Prolungamento del soggiorno
Qualora a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa le condizioni di salute dell’Assicurato, certificate da
prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il Viaggio di rientro alla sua residenza
nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance provvederà all’eventuale prenotazione
di un albergo.
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per il massimo di
cinque giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di Euro
100,00 giornaliere per l’Assicurato.
Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.
Art. 1.4 - Viaggio di un familiare
Qualora l’Assicurato venisse ricoverato a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa in un Istituto di cura per
un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance fornirà, con spese a suo
carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per
permettere ad una persona da lui designata, residente in Italia, di raggiungere l’Assicurato ricoverato.
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La Europ Assistance provvederà all’eventuale prenotazione di un albergo in loco per la persona designata
dall’Assicurato ricoverato. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima
colazione) fino ad un importo massimo complessivo di Euro 250,00.
Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.
Art. 1.5 - Accompagnamento minori
Se, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, l'Assicurato in Viaggio si trovasse nell'impossibilità di
occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con lui, la Struttura Organizzativa di Europ
Assistance fornirà, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe
economica, di andata e ritorno, per permettere ad una persona da lui designata residente in Italia di
raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno dell’accompagnatore.
Art. 1.6 - Esclusioni
Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:
- alluvioni, inondazioni, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi
caratteristiche di calamità naturali;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o
di terrorismo, guerre, invasioni od occupazioni militare;
- dolo o colpa grave dell’Assicurato;
- suicidio o tentato suicidio;
- Malattie preesistenti, cioè le Malattie che siano l’espressione o conseguenza diretta di situazioni
patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell’Assicurazione;
- Infortuni in atto al momento della partenza per il Viaggio;
- espianto e/o trapianto di organi;
- Malattie e Infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non
terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- partecipazione, anche a titolo di passeggero, a gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e
relative prove e allenamenti;
- sport aerei in genere, guida ed uso di guidoslitte, bob, ,qualunque tipo di sport aereo tra cui
paracadutismo, parapendio ed uso di deltaplani o altri veicoli aerei ultraleggeri, sci o snowboard estremi,
sci alpinismo, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, arrampicata libera o alpinismo con
scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), speleologia, Kitesurfing,
Snowkiting, canoa fluviale, rafting, bungee jumping, rugby, football americano, hockey, atletica pesante,
arti marziali in genere, pugilato, lotta nelle sue varie forme, immersioni con autorespiratore, sport
comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in
conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale o comunque non dilettantistiche (comprese
gare, prove ed allenamenti);
- tutte le attività professionali che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere,
scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare;
- tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
CURE MEDICHE
Art. 2.1 - Spese mediche
Qualora, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, l’Assicurato in Viaggio venga ricoverato in Istituto di
Cura o riceva cure in un luogo attrezzato per il pronto soccorso, Genertel assicura il rimborso e/o il
pagamento diretto delle spese mediche, fino a raggiungimento del massimale indicato in polizza, per:
- assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali (in caso di Ricovero), esami e
accertamenti diagnostici;
- onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- diritti di sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante
l'intervento;
- rette di degenza.
Solo in caso di Infortunio, è previsto il rimborso delle ulteriori spese per prestazioni, come sopra specificate,
ricevute al rientro al luogo di residenza, purché sostenute nei 10 giorni successivi all’Infortunio stesso.
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L’Assicurato dovrà invece provvedere al pagamento delle spese o delle eccedenze di spesa a suo carico per
prestazioni non indennizzabili a termini di polizza.
Qualora l’Assicurato richieda il pagamento diretto, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance salderà le
spese dovute per le prestazioni mediche ed ospedaliere, purché indennizzabili a termini di polizza, sia che
l’Assicurato decida di avvalersi del centro clinico e dell'equipe medica individuati da Europ Assistance, sia
che venga indirizzato verso altre strutture sanitarie.
Il pagamento Diretto delle spese garantite dalla Polizza è comunque possibile anche nel caso in cui
l’Assicurato contatti Europ Assistance a Ricovero avvenuto ed ancora in corso.
Art. 2.2 - Denuncia in caso di Sinistro e richiesta pagamento diretto spese mediche
Per denunciare o richiedere l’anticipo delle cure mediche è necessario che l'Assicurato contatti la Struttura
Organizzativa di Europ Assistance, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, chiamando dall’estero
+39 0258245673 - dall’Italia 80008375, comunicando nome e cognome, numero di polizza, e recapito
telefonico.
Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del Sinistro,
ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere. L'inadempimento degli obblighi relativi
alla denuncia del Sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C. qualora
imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo.
Art. 2.3 - Rimborso spese mediche (fornita da Europ Assistance)
Tutta la documentazione che attesti le cure mediche ricevute, e non già pagate direttamente all’Istituto di
Cura da Europ Assistance, dovrà essere spedita a mezzo raccomandata A/R in originale ed essere
fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge.
La spedizione dovrà essere effettuata al seguente indirizzo:
Europ Assistance S.p.A.
Ufficio Liquidazione Sinistri
Piazza Trento 8 – 20135 Milano
Prodotto Genertel 4Travelers
(Non sono ammessi documenti di spesa che presentino correzioni e/o cancellature).
Art. 2.4 - Consulenza medica (fornita da Europ Assistance)
Qualora l’Assicurato in caso di Malattia improvvisa e/o Infortunio necessitasse di valutare il proprio stato di
salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa di Europ Assistance e chiedere un consulto
telefonico.
Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è
prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
Le prestazioni sono dovute solo quando il Sinistro avvenga oltre 100 km dal comune di residenza
dell’Assicurato.
Per attivare la garanzia l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, che è
operante 24 ore su 24 ai seguenti numeri: dall’estero +39 0258245673 - dall’Italia 800083753.
Art. 2.5 - Segnalazione di un ospedale specializzato e medico specialista all’estero (fornita da Europ
Assistance)
Qualora l’Assicurato necessiti di informazioni o di una valutazione medica circa un Ricovero con o senza
intervento chirurgico o debba sottoporsi ad una visita specialistica, è sufficiente che contatti la Struttura
Organizzativa di Europ Assistance.
In funzione delle specifiche esigenze cliniche dell’Assicurato, Europ Assistance seleziona, utilizzando la
propria banca dati, i medici e/o i centri clinici che rispondono alle necessità dell’Assicurato stesso.
Le prestazioni sono dovute solo quando il Sinistro avvenga oltre 100 km dal comune di residenza
dell’Assicurato.
Per attivare la garanzia l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, che è
operante 24 ore su 24 ai seguenti numeri: dall’estero +39 0258245673 - dall’Italia 800083753.
Art. 2.6 - Anticipo spese di prima necessità (fornita da Europ Assistance)
Se l’Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi
direttamente ed immediatamente a causa di Infortunio o Malattia, la Struttura Organizzativa di Europ
Assistance provvederà a pagare sul posto le fatture, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, o ad
anticipare in contanti la somma richiesta, fino ad un importo complessivo di Euro 500,00.
Per importi superiori la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà
ricevuto adeguate garanzie e comunque l’ammontare anticipato non potrà mai superare la somma di Euro
5.000,00.
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Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o
nel Paese in cui si trova l’Assicurato;
- i casi in cui l’Assicurato non sia in grado non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate
garanzie di restituzione.
L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il
pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Le prestazioni sono dovute solo quando il Sinistro avvenga oltre 100 km dal comune di residenza
dell’Assicurato.
Per attivare la garanzia l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, che è
operante 24 ore su 24 ai seguenti numeri: dall’estero +39 0258245673 - dall’Italia 800083753.
Art. 2.7 - Esclusioni
L’Assicurazione non copre le spese sostenute dall’Assicurato provocate o dipendenti da:
- alluvioni, inondazioni, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi
caratteristiche di calamità naturali;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o
di terrorismo, guerre, invasioni od occupazioni militare;
- dolo dell’Assicurato o colpa grave;
- Malattie e Infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non
terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici (fatte
salve quelle sopra specificate a seguito di Infortunio), nonché quelle per prestazioni infermieristiche;
- Malattie preesistenti, cioè le Malattie che siano l’espressione o conseguenza diretta di situazioni
patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell’Assicurazione;
- Infortuni in atto al momento della partenza per il Viaggio;
- suicidio o tentato suicidio;
- sport aerei in genere, guida ed uso di guidoslitte, bob, qualunque tipo di sport aereo tra cui
paracadutismo, parapendio ed uso di deltaplani o altri veicoli aerei ultraleggeri, sci o snowboard estremi,
sci alpinismo, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, arrampicata libera o alpinismo con
scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), speleologia, Kitesurfing,
Snowkiting, canoa fluviale, rafting, bungee jumping, rugby, football americano, hockey, atletica pesante,
arti marziali in genere, pugilato, lotta nelle sue varie forme, immersioni con autorespiratore, sport
comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in
conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale o comunque non dilettantistiche (comprese
gare, prove ed allenamenti);
- partecipazione, anche a titolo di passeggero, a gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e
relative prove e allenamenti;
- espianto e/o trapianto di organi;
- cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per
cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra
specificate a seguito di Infortunio);
- guida di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria
superiore alla B, di macchine agricole ed operatrici, di natanti a motore per uso non privato ed in generale
di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni;
sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall'Assicurato anche se in possesso di patente
scaduta, a condizione che al momento del Sinistro avesse i requisiti per il rinnovo della patente stessa;
- tutte le attività professionali che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere,
scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare;
- tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
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DIARIA DA RICOVERO
Art. 3.1 - Diria da Ricovero
Se a causa di Infortunio o Malattia improvvisa l’Assicurato viene ricoverato:
a) in un Istituto di cura, Genertel liquida l’indennità giornaliera indicata in contratto per ogni giorno di
Ricovero a partire dal secondo e per un periodo massimo di 360 giorni, anche non consecutivi, da
quello dell’ Infortunio. Il giorno di dimissione non è indennizzabile;
b) in reparto di rianimazione o di terapia intensiva, l’importo dell’indennità giornaliera di Ricovero,
indicata in contratto, verrà raddoppiata.
In caso di Ricovero per ernia viene liquidata l’indennità giornaliera fino ad un massimo di 30 giorni.
Non sono risarcibili i giorni di Ricovero non strettamente legati all’Infortunio subito o alla Malattia improvvisa
intercorsi durante il Viaggio.
Art. 3.2 - Criteri di liquidazione
A Ricovero ultimato, ricevuta la necessaria documentazione in originale, Genertel provvede ad effettuare gli
accertamenti del caso e a liquidare quanto dovuto.
Art. 3.3 - Denuncia in caso di Sinistro
Viene applicata la procedura di denuncia prevista all’art. 4.3 per Gravi Infortuni.
Art. 3.4 - Esclusioni
Vengono applicate tutte le esclusioni previste all’Art. 4.2 per Gravi Infortuni
GRAVI INFORTUNI
Art. 4.1 - Gravi Infortuni
La garanzia opera per gli Infortuni subiti durante il Viaggio. Genertel garantisce l’indennizzo per Invalidità
Permanente se questa si verifica entro 1 anno dal giorno dell'Infortunio, anche successivamente alla
scadenza della polizza.
Se la conseguenza è l’Invalidità Permanente definitiva totale, Genertel corrisponde la somma assicurata.
Se la conseguenza è una Invalidità Permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma
assicurata in proporzione al grado di Invalidità Permanente che va accertato facendo riferimento ai valori
delle menomazioni elencate nella tabella INAIL (D.P.R. 30/6/65 n.1124), riportata nelle presenti Condizioni di
Assicurazione.
Se conseguentemente all’Infortunio, subito nel corso del Viaggio, si verifica il decesso dell’Assicurato, entro
un anno dal giorno dell’Infortunio stesso, Genertel indennizza agli eredi legittimi la somma assicurata.
Sono considerati infortuni, e compresi nella presente Assicurazione, anche:
- le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni;
- l'assideramento e il congelamento;
- le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita, restando comunque
escluso quanto previsto dall'art. 4.2 della presente garanzia;
- l'asfissia per fuga di gas o vapori;
- l'annegamento;
- le lesioni sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana e in occasione di aggressioni e di
atti violenti subiti, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- le lesioni sofferte in conseguenza di imprudenze e negligenze gravi.
Art. 4.2 - Esclusioni
La garanzia non opera per infortuni che siano conseguenza di:
alluvioni, inondazioni, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi
caratteristiche di calamità naturali;
fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche;
scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo
o di terrorismo, guerre, invasioni od occupazioni militare;
dolo dell’Assicurato;
suicidio o tentato suicidio;
sport aerei in genere, guida ed uso di guidoslitte, bob, qualunque tipo di sport aereo tra cui
paracadutismo, parapendio ed uso di deltaplani o altri veicoli aerei ultraleggeri, sci o snowboard
estremi, sci alpinismo, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, arrampicata libera o
alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), speleologia,
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Kitesurfing, Snowkiting, canoa fluviale, rafting, bungee jumping, rugby, football americano, hockey,
atletica pesante, arti marziali in genere, pugilato, lotta nelle sue varie forme, immersioni con
autorespiratore, sport comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore, speleologia, atti di temerarietà,
infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale o comunque non
dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);
partecipazione a manifestazioni sportive non remunerate riconosciute dal CONI, esercitate da Assicurati
di età superiore a 20 anni;
partecipazione, anche a titolo di passeggero, a gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e
relative prove e allenamenti;
guida di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria
superiore alla B, di macchine agricole ed operatrici, di natanti a motore per uso non privato ed in
generale di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle vigenti
disposizioni; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall'Assicurato anche se in possesso
di patente scaduta, a condizione che al momento del Sinistro avesse i requisiti per il rinnovo della
patente stessa;
tutte le attività professionali che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a
miniere, pozzi, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare; attività di palombaro,
sommozzatore, acrobata, stunt-man;
da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari dall’Infortunio;
abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
Per coloro che sono stati operati o che sono portatori di ernia, le garanzie operano esclusivamente per le
lesioni muscolari da sforzo.
Art. 4.3 - Denuncia in caso di Sinistro per la garanzia Gravi Infortuni e Diaria da Ricovero
In caso di Sinistro l’Assicurato deve:
- entro i 5 (cinque) giorni successivi al Sinistro effettuare la denuncia a Genertel, accedendo all’area “My
Account” dell’App 4Travelers e compilando l’apposito form o in alternativa inviando una e-mail a
[email protected] con una dettagliata descrizione dei fatti, giorno e ora in cui sono avvenuti,
della causa dell’evento e ogni altro dato rilevante e deve essere corredata da certificato medico. Il
decorso e le eventuali dimissioni devono essere documentate da certificati medici, compresa la copia
completa della cartella clinica;
- l’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire la visita di medici o altri incaricati da
Genertel e qualsiasi indagine o accertamento che questi ritengano necessari a tal fine sciogliendo dal
segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso dopo o anche prima del
Sinistro;
Se non vengono adempiuti intenzionalmente l’obbligo della comunicazione e gli altri obblighi (consegna della
cartella clinica, permesso di visita ed altri accertamenti, autorizzazione al trattamento dei dati personali
sensibili, etc.), l’Assicurato e i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità: se tali obblighi non vengono
adempiuti colposamente, Genertel ha diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi
dell’Art. 1915 del codice civile.
Art. 4.4 - Criteri di liquidazione dell’Invalidità Permanente
Genertel liquida quanto dovuto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio incorso durante il
Viaggio indipendente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Pertanto l’influenza
che tali condizioni possono aver esercitato, come pure il pregiudizio che esse possono portare, sono
conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di mutilazioni preesistenti o difetti fisici, l’indennità
per invalidità permanente da Infortunio è liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall’Infortunio
come se questo avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio
derivato dalle condizioni preesistenti.
La perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come
perdita anatomica dello stesso. In caso di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella INAIL riportata
nelle presenti Condizioni di Assicurazione, vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi
di perdita funzionale o anatomica di più organi o arti in uno stesso Infortunio, l’indennità viene stabilita
sommando le percentuali corrispondenti a ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. L’indennità
per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice o dell’alluce è stabilita nella metà, per quella
di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo
dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella INAIL, l’indennità è stabilita tenendo conto, con
riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è diminuita per sempre la capacità
generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.
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In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali
sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Se l’Assicurato prova di essere mancino, le percentuali di invalidità permanente stabilite dal contratto per
l’arto superiore destro e la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra.
In caso di ernia non operabile viene liquidata un’indennità a titolo di invalidità permanente in misura non
superiore al 10% della relativa somma assicurata, anche nel caso di ernia bilaterale. Per chi sia stato
operato o sia portatore di ernia, la garanzia opera esclusivamente per le lesioni muscolari da sforzo.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.
Art. 4.5 - Franchigia per Invalidità Permanente
La garanzia di invalidità permanente da Infortunio è soggetta ad una Franchigia assoluta del 5%: pertanto
Genertel non liquida alcuna indennità se l’invalidità permanente non è superiore alla Franchigia.
Se l’invalidità permanente è di grado superiore al 5% ed entro il 20%, Genertel liquida l’indennità solo per la
parte eccedente la Franchigia.
Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado superiore al 20%, Genertel liquida l’intera indennità
senza applicare alcuna Franchigia.
Art. 4.6 - Supervalutazione dell’Invalidità Permanente da Infortunio
Qualora l’Invalidità Permanente riconosciuta è superiore al 66% verrà liquidato il 100% della somma
assicurata per questa garanzia.
Art. 4.7 - Criteri di liquidazione per decesso da Infortunio
In caso di decesso da Infortunio, Genertel liquida agli eredi legittimi l’importo dovuto, alla presentazione dei
documenti che attestano l’evento.
Se dopo il pagamento di un’indennità per invalidità permanente, entro un anno dal giorno dell’Infortunio e in
conseguenza di questo, di verifica il decesso dell’Assicurato, Genertel corrisponde agli eredi legittimi la
differenza tra l’indennità pagata e il massimale indicato in Polizza.
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ALTRE GARANZIE
ASSISTENZA STRADALE
La Struttura Organizzativa è operante 24 ore su 24 ai seguenti numeri:
- dall’estero +39 0258245673
- dall’Italia 800083753
Le prestazioni previste dall’assistenza stradale sono operanti esclusivamente in:
- Italia: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
- Europa: tutti gli stati dell’Unione Europea (per Cipro la copertura è valida limitatamente alle zone poste
sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro) ed i paesi della: Andorra, Croazia, Svizzera,
Serbia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco, Lichtenstein, Bosnia Erzegovina, Bielorussia,
F.Y.R.O.M. (Macedonia), Moldavia, Repubblica di Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina.
L’Assicurato dovrà comunicare con precisione: il tipo di assistenza di cui necessita, nome e cognome,
numero di targa del veicolo, indirizzo del luogo in cui si trova, il recapito telefonico dove la Struttura
Organizzativa di Europ Assistance provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.
Europ Assistance potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore
documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli
ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L'intervento dovrà sempre
essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare
esplicitamente l'effettuazione. Il diritto alle assistenze fornite da Genertel decade qualora l'Assicurato non
abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro
Ogni prestazione di seguito indicata, potrà essere erogata al massimo una volta per ogni Sinistro. Nel corso
del contratto verrà prestata assistenza all’Assicurato, non più di due volte per tipologia di prestazione, alle
condizioni seguenti:
Art. 1.1 - Soccorso stradale
Qualora, a seguito di guasto, incidente, incendio, Furto parziale o ritrovamento dopo Furto o Rapina, il
veicolo rimanesse immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente,
l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa di Europ Assistance e chiedere
l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo
dell’immobilizzo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o
antieconomico, all’officina più vicina, o eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi di
riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e permettano al veicolo di riprendere
la marcia autonomamente.
Genertel terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino a un massimo di Euro 500 per
Sinistro.
Le prestazioni sono erogate a condizione che l’autovettura non superi il peso complessivo a pieno carico di
3.500 Kg.
Art. 1.2 - Depannage
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per foratura pneumatici (per evento fortuito), esaurimento
batteria, mancato avviamento in genere in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi
autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa di Europ
Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto
quando ciò sia possibile.
Genertel terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del fornitore si trovi entro 20
chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l’erogazione della prestazione “Soccorso
stradale”.
Art. 1.3 - Autovettura in sostituzione
Qualora, a seguito di guasto, incidente, incendio, Furto parziale o ritrovamento dopo Furto o Rapina, il
veicolo rimanesse immobilizzato presso l’officina per almeno 24 ore, oppure in caso di Furto totale o
Rapina totale, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance che gli metterà
a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di
cilindrata pari alla categoria del veicolo assicurato e comunque non inferiore ai 1600 cc, sarà resa
disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le
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modalità applicate dalla stessa (ad. esempio obbligo di presentazione di una carta di credito a garanzia) e
durante il normale orario di apertura.
Genertel terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al
termine della riparazione o all’avvenuto ritrovamento e comunque
- per un massimo di 7 giorni consecutivi - in caso di guasto, incidente, incendio, Furto parziale, o
ritrovamento dopo Furto o Rapina
- per un massimo di 30 giorni consecutivi - in caso di Furto totale o Rapina totale.
Qualora, per le stesse cause di cui sopra, il veicolo rimanesse immobilizzato di Sabato, Domenica o in
giorni Festivi Genertel terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio
illimitato, fino al primo giorno lavorativo, dopodiché, per la concessione di eventuali ulteriori giorni di
noleggio, il mezzo dovrà rimanere in officina per almeno 24 ore. Il massimale complessivo non potrà
comunque superare i 7 giorni consecutivi.
L'Assicurato avrà inoltre a sua disposizione tramite la Struttura Organizzativa un taxi per il ritiro del veicolo
assicurato presso l'officina che ha effettuato la riparazione, con un massimo di Euro 150 per Sinistro.
Art. 1.4 - Spese d’albergo
Qualora a seguito di Sinistro il veicolo risulti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata dell’Assicurato
per almeno una notte, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance provvederà a ricercare e prenotare
un albergo.
Genertel terrà a proprio carico il costo del pernottamento e prima colazione fino a un massimo di Euro 300
complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo Sinistro (Assicurato e trasportati).
La prestazione è fornita quando il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza
dell’Assicurato.
Art. 1.5 - Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione.
Sono inoltre escluse:
per gli artt. 1.1 Soccorso stradale e 1.2 Depannage
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, (nel caso di Soccorso Stradale quando questi ultimi
siano indispensabili per il recupero del veicolo);
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al
di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
per l’art. 1.3 Autovettura in sostituzione
- i casi di immobilizzo del rimorchio;
- i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa
costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con
quelli relativi al danno da riparare;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente
dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assistito il numero di
carta di credito a titolo di cauzione;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata
dalla Struttura Organizzativa.
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NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Art. 1.1 - Variazioni rispetto alle dichiarazioni del Contraente
Il Contraente deve comunicare per iscritto a Genertel qualunque variazione rispetto alle dichiarazioni fornite
al momento della stipula o successivamente alla stessa. All’interno dell’app può utilizzare il form mail alla
Sezione My Account.
Gli aggravamenti di rischio non noti a Genertel o non accettati dalla stessa possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del
Codice Civile.
Art. 1.2 - Durata del contratto e pagamento del Premio
L’Assicurazione si ritiene sottoscritta con il pagamento del premio ed ha effetto dalla data ed ora di
decorrenza alle ore 24 della data di scadenza indicate in contratto. Non è consentito all’Assicurato stipulare
la presente polizza a Viaggio iniziato (in caso di sinistro la Compagnia si riserva il diritto di richiedere i
Documenti di Viaggio attestanti le date del soggiorno).
Art. 1.3 - Persone non assicurabili
L’Assicurazione vale per persone di età inferiore a 75 anni. Tuttavia per le persone che compiono tale età in
corso di contratto la garanzia mantiene la sua validità fino alla scadenza della Polizza.
Premesso che Genertel, qualora fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo,
tossicodipendenza, sieropositività, diabete insulino-dipendente, non avrebbe consentito a prestare
l’Assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle Malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano
nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art.1898 del c.c., indipendentemente dalla concreta
valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.
Art. 1.4 - Altre Assicurazioni
Il Contraente/Assicurato è esonerato dalla comunicazione a Genertel dell’esistenza di altre assicurazioni da
lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Genertel. Deve
tuttavia dare comunicazione della loro esistenza al momento di denuncia del Sinistro.
Art. 1.5 - Diritto di recesso
A condizione che la durata del contratto sia non inferiore a 30 giorni, il Contraente che intende esercitare il
diritto di recesso ne può anticipare tempestivamente la comunicazione a Genertel accedendo all’area “My
Account“ dell’app 4Travelers e compilando l’apposito form, ma deve comunque provvedere a inviare lettera
raccomandata a/r a Genertel S.p.A. V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste entro 14 giorni dalla data di sua
ricezione dei documenti assicurativi, dichiarando di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel
periodo contrattuale e facendosi carico di eventuali richieste di Terzi. I documenti assicurativi ricevuti,
qualora non siano già stati allegati alla comunicazione di esercizio di recesso, devono essere sempre
restituiti con lettera raccomandata a/r a Genertel S.p.A. V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste entro i 15 giorni
successivi alla data di comunicazione del recesso. Genertel provvederà a rimborsare al Contraente il Premio
non usufruito al netto delle imposte. Ai fini dell’esercizio del diritto al ripensamento entro i termini
sopraindicati, faranno fede le date dei timbri postali.
Art. 1.6 - Validità territoriale
L'Assicurazione vale per le destinazioni indicate in contratto così descritte:
- Italia: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
- Europa: tutti i paesi europei (esclusa l’Italia) più i paesi del bacino del Mediterraneo: Algeria, Cipro,
Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia; (per la garanzia
Assistenza stradale si rimanda all’apposita sezione)
- Resto del Mondo: tutti i paesi del Mondo esclusi Europa, Italia Stati Uniti e Canada;
- Stati Uniti e Canada
Restano comunque escluse le seguenti aree geografiche: Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud,
Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole
Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau,
Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor
Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
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Art. 1.7 - PRIVACY - informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lsg. 196/2003
Genertel tratterà i dati personali, eventualmente anche sensibili, con le modalità e procedure, effettuate
anche con l’ausilio di strumenti elettronici, strettamente necessarie per fornire i servizi assicurativi richiesti,
nonché le comunicazioni e le informazioni a quest’ultimi connesse. Inoltre, solo con il consenso
dell’Interessato, tali dati saranno trattati per finalità di promozione commerciale e di ricerche di mercato, volte
a migliorare i servizi offerti o a far conoscere nuovi servizi e prodotti della Compagnia o del Gruppo Generali.
Senza i dati personali, indicati come obbligatori, la Compagnia non potrà fornire i servizi richiesti.
I dati possono essere conosciuti dai collaboratori di Genertel in qualità di Responsabili o di Incaricati dei
trattamenti suddetti; per taluni servizi vengono utilizzate Società del Gruppo e altre Società di fiducia che
svolgono per conto di Genertel compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa in qualità di
Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti*. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. I dati personali
raccolti per formulare le proposte e/o preventivi di Assicurazione saranno conservati per ventiquattro mesi
dalla data di decorrenza inserita.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l’Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i
Suoi dati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare,
integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Titolare del trattamento è Genertel S.p.A. che si avvale di Responsabili; tra i quali l’unità organizzativa
Quality, Responsabile designato al riscontro all’Interessato in caso questi eserciti i diritti di cui all’art. 7. Ogni
informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, può essere
richiesta al seguente indirizzo:
unità organizzativa Quality - Genertel S.p.A. - Via Machiavelli 4, 34132 Trieste (fax 199.11.77.99; e-mail:
[email protected]).
Il sito www.genertel.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui l’elenco
aggiornato dei Responsabili.
* Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”: Banche, SIM ed altri canali
di acquisizione di contratti di assicurazione, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori; legali, periti,
autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie ed altri erogatori convenzionati di servizi;
società del Gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione
dei contratti, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di
archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione
contabile e certificazione di bilancio, il tutto all’interno dell’Unione Europea e all’estero. I dati possono essere
comunicati a società del Gruppo per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, nonché
ad organismi associativi (ANIA) e consortili (c. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la
comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti degli assicurati;
alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali.
Art. 1.8 - Legge applicabile, oneri fiscali, foro competente e lingua utilizzata
Al contratto è applicabile la Legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del Contraente. Il foro competente
è quello del luogo di residenza del Contraente. Per tutte le informazioni relative al contratto verrà utilizzata
esclusivamente la lingua italiana.
Art. 1.9 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel
Genertel estinguerà le proprie obbligazioni, relative a rimborsi di Premio e pagamenti di sinistri, in Italia in
euro tramite bonifico bancario o postale a favore dell’avente diritto.
Ogni indennizzo liquidabile in virtù delle garanzie del contratto viene corrisposto in Italia in euro. Per
eventuali conversioni di altre valute si applica il cambio del giorno di liquidazione del Sinistro.
DEFINIZIONI
-
-
Assicurato: la persona residente in Italia in favore della quale è prestata l’Assicurazione;
Assicurazione: il contratto di Assicurazione;
Bagaglio: la valigia, il baule, lo zaino, la borsa, i capi di vestiario, gli articoli per l’igiene personale, le
apparecchiature foto-cine-ottiche, le apparecchiature elettroniche (quale ad esempio cellulari,
smartphone, personal computer, tablet, lettori Mp3), gli occhiali da vista o da sole, i documenti personali
quali patente di guida, carta d’identità e passaporto, il tutto di proprietà dell’Assicurato e contenuto nella
valigia, nel baule, nello zaino o nella borsa che lo stesso porta con sé durante il Viaggio;
Contraente: la persona fisica o giuridica con la quale è stipulata l’Assicurazione;
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-
-
-
-
Franchigia: l'importo prestabilito fisso o in percentuale che rimane comunque a carico dell'Assicurato per
ciascun Sinistro;
Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto
profitto per sé o per altri;
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali
oggettivamente constatabili;
Istituto di cura: ogni ospedale, clinica o casa di cura convenzionata o privata, in Italia o all’estero,
regolarmente autorizzato in base ai requisiti di Legge e delle competenti Autorità all’effettuazione di cure
medico - chirurgiche, al Ricovero ed eventualmente all’assistenza sanitaria ambulatoriale e in regime di
day hospital. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le
cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche;
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio;
Malattia improvvisa: Malattia di acuta insorgenza che colpisce l’Assicurato, di cui non era a
conoscenza, e che non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una patologia insorta
precedentemente all’inizio del Viaggio;
Malattia preesistente: Malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche
croniche o preesistenti alla sottoscrizione della polizza;
Premio: la somma dovuta dal Contraente a Genertel;
Rapina: sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne
profitto per sé o per altri;
Ricovero: la degenza in Istituto di cura comportante almeno un pernottamento;
Scippo: Il Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione;
Struttura Organizzativa di Europ Assistance: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza
Trento 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni
dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione con Genertel S.p.A., provvede, per incarico di
quest’ultima, al contatto con l'Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico di Genertel S.p.A.
stessa, le prestazioni di assistenza previste nel contratto;
Terzi: qualunque persona, eccetto:
a) coniuge, genitori, suoceri, figli dell’Assicurato ed ogni altra persona con lui convivente;
b) persone che sono in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e subiscono il danno in occasione di
lavoro o servizio.
c) Quando l’Assicurato non è una persona fisica il legale rappresentante, il socio a responsabilità
illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
Viaggio: in caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, è compreso il tragitto dalla stazione di
partenza (aeroporto, porto o stazione autoferrotranviaria), le tappe intermedie, la destinazione finale, sino
alla stazione di ritorno in Italia. In caso di viaggio in auto o altro mezzo diverso dalla nave, dall’aereo o dal
pullman, si intende qualsiasi località a oltre 100 km dal luogo di residenza dell’Assicurato.
TABELLA INAIL
Valutazione del grado di invalidità permanente secondo i criteri stabiliti dalla legge sugli infortuni sul lavoro
(T.U. 30 giugno 1965 n.1124)
Lesione
Indennità
a destra
a sinistra
Sordità completa di un orecchio
15%
Sordità completa bilaterale
60%
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio
35%
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di
protesi
40%
Altre menomazioni della facoltà visiva (si veda tabella specifica)
---
Stenosi nasale assoluta unilaterale
8%
Stenosi nasale assoluta bilaterale
18%
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa
11%
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la funzione masticatoria:a) con possibilità di applicazione di protesi
efficace
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace
30%
Perdita di un rene con integrità del rene superstite
25%
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica
15%
Per la perdita di un testicolo non si corrispondono indennità
---
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione
dei movimenti del braccio
5%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in
posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola
50%
40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in
posizione favorevole con normale mobilità della scapola
40%
30%
Perdita del braccio:a) per disarticolazione scapolo omerale
85%
75%
b) per amputazione al terzo superiore
80%
70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio
75%
65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano
70%
60%
Perdita di tutte le dita della mano
65%
55%
Perdita del pollice e del primo metacarpo
35%
30%
Perdita totale del pollice
28%
23%
Perdita totale dell'indice
15%
13%
Perdita totale del medio
12%
Perdita totale dell'anulare
8%
Perdita totale del mignolo
12%
Perdita della falange ungueale del pollice
15%
12%
Perdita della falange ungueale dell'indice
7%
6%
Perdita della falange ungueale del medio
5%
Perdita della falange ungueale dell'anulare
3%
Perdita della falange ungueale del mignolo
5%
Perdita delle due ultime falangi dell'indice
11%
9%
Perdita delle due ultime falangi del medio
8%
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare
6%
Perdita delle due ultime falangi del mignolo
8%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra
110o-75o:
a) in semipronazione
30%
25%
b) in pronazione
35%
30%
c) in supinazione
45%
40%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di prono
supinazione
25%
20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o
quasi
55%
50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa
o quasi:
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a) in semipronazione
40%
35%
b) in pronazione
45%
40%
c) in supinazione
55%
50%
d) quando l'anchilosi sia totale da permettere i movimenti di prono
supinazione
35%
30%
Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione
rettilinea
18%
15%
a) in semipronazione
22%
18%
b) in pronazione
25%
22%
c) in supinazione
35%
30%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di prono
supinazione:
Anchilosi completa coxo-femoralecon arto in estensione e in
posizione favorevole
45%
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o
amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un
apparecchio di protesi
80%
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto
70%
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo
superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio
articolato
65%
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile
l'applicazione di un apparecchio articolato
55%
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede
50%
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso
30%
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso
16%
Perdita totale del solo alluce
7%
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna
indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto
è valutato il
3%
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio
35%
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto
20%
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre
centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri
11%
Perdita totale della voce
35%
In caso di constatato mancinismo le percentuali stabilite per l'arto superiore destro si intendono
applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
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RIFERIMENTI UTILI
Per denunciare un SINISTRO:
-
denuncia mobile direttamente dell’app nell’area “My Accont”
-
e-mail
[email protected]
-
posta
Genertel - Area Sinistri - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste
Per richiedere un intervento di ASSISISTENZA da parte della Struttura Organizzativa di Europ Assistance:
dall’estero +39 0258245673
chiamare Europ Assistance
dall’Italia 800083753
Per richiedere l’attivazione della garanzia SPESE LEGALI:
-
denuncia mobile direttamente dell’app nell’area “My Accont”
-
e-mail
[email protected]
-
posta
Genertel - Assistenza Legale - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste
Per effettuare un RECLAMO:
Rivolgersi per iscritto
- a Genertel - Servizio Quality
e-mail
Fax
- e/o all’IVASS
[email protected]
199 - 11.77.99 (tariffa ordinaria)
IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - V. del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
Le presenti Condizioni di Assicurazione Viaggi 4Travelers, Nota Informativa e loro successivi aggiornamenti
sono sempre consultabili sul sito www.genertel.it
Il sito www.genertel.it è certificato Global Trust. Tutti i dati inviati tramite queste pagine sono trasmessi su
protocollo https con crittografia SSL che garantisce la cifratura dei dati trasmessi e ricevuti.
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