5. Cronistoria breve degli strumenti urbanistici

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5. Cronistoria breve degli strumenti urbanistici
5. Cronistoria breve degli strumenti urbanistici
PERIODO
STRUMENTO URBANISTICO
Prima del 21.04.1906
Prima della Legge Urbanistica nazionale n. 1150/42, l’edificazione era
disciplinata dai regolamenti edilizi comunali, se esistenti.
Dal 21.04.1906 al 17.08.1942
Il primo Regolamento Edilizio Comunale è stato approvato con
Delibera C.C. del 21.4.1906 (l’unico ad essere approvato dalle autorità
competenti e resterà in vigore sino a quando non sarà adottato quello del
1960)
Dal 17.04.1942 al 01.09.1968
Legge Urbanistica nazionale n. 1150 del 17.8.42 che per prima, in via
generale, ha subordinato l’edificazione al preventivo conseguimento di
una apposita licenza edilizia, all’interno dei centri abitati ed ove esista
il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione.
(Nel regime di questa Legge, salva diversa disposizione del regolamento
edilizio comunale, ed in mancanza di un piano regolatore generale, le
opere realizzate al di fuori del centro abitato non erano soggette ad
alcuna autorizzazione)
Licenze edilizie nei centri
abitati
Piani di lottizzazione ante ‘67
Il primo comma dell’art. 28 della L. 1150 del 17.08.1942 dispone che
“Fino a quando non sia approvato il piano regolatore particolareggiato è
vietato di procedere a lottizzare dei terreni a scopo edilizio senza la
preventiva autorizzazione del Comune.”
Con deliberazione della Giunta Municipale n. 561 del 7.10.1964 venne
elaborato uno schema di convenzione, valido per la esecuzione di tutti i
piani di lottizzazione di iniziativa privata, allo scopo di garantirne la
perfetta esecuzione, specie per quanto riguarda la creazione di nuove
strade, la cui superficie doveva essere ceduta gratuitamente al Comune
mediante regolare atto di trasferimento dei proprietari interessati.
In epoca antecedente al primo settembre 1968, il Comune di Bagheria
non possedeva uno strumento di pianificazione urbanistica, e l’attività
edilizia sul territorio era disciplinata dalla L. 1150/42 e dal Regolamento
Edilizio, approvato con D.C. n. 81 del 19.09.1960, ai sensi della L. n.
1150/42 con l’indicazione delle direttrici di espansione (anche se non
approvato dall’organo regionale preposto).
Dal 06.08.1967 al 01.09.1968
Legge n. 765 del 6.08.67 (Legge Ponte o Legge Mancini, entrata in vigore
il 01.09.1968 - Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17.8.42 n°
1150).
(La legge riveste particolare importanza perché limita la possibilità di
edificare nei comuni sprovvisti di Prg e cerca quindi di incentivare la
formazione dei piani. Per costruire di più è quindi necessario fornirsi di
Prg o del programma di fabbricazione. Ma durante il dibattito
parlamentare, passa un emendamento che rinvia di un anno l’attuazione
di quelle limitazioni: è il cosiddetto “anno di moratoria” della legge
ponte. Tutta l’Italia ne approfitterà e l’attività delle Commissioni Edilizie
e degli Uffici Tecnici in questo periodo sarà frenetica. A Bagheria, per
esempio, negli ultimi tre giorni precedenti all’entrata in vigore, prevista
per il primo settembre 1968, saranno approvati dalla Commissione
Edilizia Comunale ben 235 progetti).
Legge n. 765 del 6.08.67 (Legge Ponte o Legge Mancini, entrata in vigore
il 01.09.1968 - Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17.8.42 n°
1150).
Licenze edilizie all’esterno dei (Viene prevista la licenza edilizia anche per le zone poste all’esterno del
centri abitati
perimetro del centro abitato. L’art. 17 stabilisce che nei Comuni
sprovvisti di piano regolatore generale, il volume complessivo di ciascun
fabbricato non può superare la misura di mc 1,5 per ogni mq di area
edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri
sono definiti con deliberazione del Consiglio Comunale, e di 1/10 di mc
per ogni mq di area edificabile, se la costruzione è ubicata nelle altre
parti del territorio. Stabilisce altresì che le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano dopo un anno dall’entrata in vigore della presente
L., e cioè a partire dal 01.09.1968)
Dal 01.09.1968 al 17.03.1972
Dal 17.03.1972 al 24.04.1973
Limitazioni della L. 765/67
Dal 24.04.1973 al 19.06.1976
PRG adottato
Il primo PRG è stato adottato dal Consiglio Comunale con D.C. n. 28 del
17.03.1972
Il perimetro del centro abitato, ex art. 17 della Legge 8 agosto 1967 n.
765, è stato approvato prima con D.C. n° 15 del 5.5.70 e definitivamente
con successiva D.C. n. 29 del 17.03.1972.
(Tale perimetrazione è stata sempre utilizzata ai fini della verifica della
liceità degli immobili, realizzati in epoca antecedente al 1967 al di furori
del centro abitato)
Con nota n. 4428 del 27.04.1973 il P.R.G. è trasmesso all’Assessorato
Regionale Sviluppo Economico - Provveditorato alle OO.PP. di Palermo
(odierno Territorio ed Ambiente), per il parere di competenza.
(Da tale data di trasmissione all’Assessorato Regionale per lo Sviluppo
Economico, saranno applicate le previsioni del piano adottato)
Dal 19.06.1976 al 23.11.1998
PRG approvato
Legge Regionale 71/78
Il primo PRG, adottato dal Consiglio Comunale nel 1972 e trasmesso nel
1973, è stato approvato con D.A. n° 176 del 19.06.1976, con diverse parti
stralciate, alcune delle quali saranno rielaborata ed approvate con D.A. n°
1262 del 12.08.1991 (asse viario Dante – Mattarella) e D.P.R.S. n° 608 del
17.11.1998 (stralcio di Aspra, adottato con deliberazione del Commissario
ad acta n. 279 del 3.5.89).
Come spesso accade, l’entrata in vigore di nuove norme determina
occasioni propizie per incentivare il rilascio di atti autorizzativi, cosiddetti
“dell’ultimo minuto”. Il riferimento è rivolto alla legge regionale n. 71 del
27 dicembre 1978, con la quale il legislatore siciliano ha messo mano per
la prima volta ad un provvedimento legislativo organico in campo
urbanistico, apportando, però, soltanto integrazioni e modifiche ai testi
fino allora vigenti, senza esercitare in pieno la potestà legislativa esclusiva
che lo statuto regionale gli assegna. In particolare, questa legge limita (art.
4, ultimo comma), la possibilità di edificare (appena 0,03 mc/mq) nelle
zone sottoposte a rielaborazione totale, come erano quelle stralciate per
nuovo studio del nostro strumento urbanistico, poste a valle della SS. 113.
Tale situazione, determinerà, infatti, il rilascio in un solo giorno –
30.12.1978 - di ben sessantasette (dalla n. 120 alla n. 186) concessioni
edilizie per la realizzazione di edifici all’interno delle suddette zone
stralciate.
Centro storico
L’individuazione della Zona A di centro storico, nel rispetto dell’art. 1
della L.R. 70/76 e dell’art. 55 della L.R. n. 71/78, è stata effettuata sulla
base della scheda I.P.C.E. (Inventario di protezione del patrimonio
culturale europeo) del Consiglio d'Europa di concerto con il Ministero
della pubblica istruzione, n. I-19-82-006 0.3, redatta dal prof. G. Gangemi
in data 11 agosto 1978, contenuta nello schema di massima del PTP
(Piano Territoriale Provinciale) di Palermo, Dossier dei Comuni, Ott.2009.
Piani particolareggiati
Con D.C. n. 468 del 18.4.84 il Consiglio Comunale adotta il progetto dei
piani particolareggiati relativi alle zone di edilizia economico popolare,
di commercializzazione prodotti, del centro direzionale e delle attrezzature
sportive, con la condizione di scambiare l’ubicazione tra i campi da tennis
e lo stadio per quanto riguarda la zona delle attrezzature sportive.
Con D.C. n. 736 del 20.12.86, il Consiglio Comunale esamina le
osservazioni e approva il progetto dei piani particolareggiati, ma vengono
previsti due nuovi corpi di fabbrica da destinare ad attrezzatura medica,
non compatibili con le previsioni di piano.
Con deliberazione n. 81/72 del 30.9.93, procede a modificare la
deliberazione consiliare n. 736 del 20.12.85 eliminando la suddetta
imperfezione.
Dal 19.06.1976 al 23.11.1998
Piani di recupero
Con D.C. n. 297 del 29.5.87 il Consiglio Comunale delibera di
individuare, ai sensi dell’art 14 della L.R. 37/85, le zone in cui ricadono
agglomerati che presentano disordine urbanistico-edilizio e/o degrado
ambientale.
Con Deliberazione Consiliare n. 391 del 21.07.1987, viene adottato il
piano di recupero del rione S. Antonio, relativo all’area compresa tra le vie
S. Antonio, Porta Angiò, Vallone de Spuches.
Dopo la pubblicazione e la presentazione delle osservazioni da parte dei
cittadini, il Consiglio Comunale con Deliberazione Consiliare n. 528 del
30.11.1988, procede all’esame delle stesse, approvando definitivamente il
piano.
Con Deliberazione Consiliare n. 475 del 13.10.87, viene adottato il piano
di recupero del rione S. Marina, riguardante, l’area compresa tra le vie
Papa Giovanni, Cesare Abba e le aree regolamentate dal planivolumetrico
Dante-Mattarella.
Dopo la pubblicazione e la presentazione delle osservazioni da parte dei
cittadini, il Consiglio Comunale con Deliberazione Consiliare n. 529 del
30.11.1988, procede all’esame delle stesse, approvando definitivamente il
piano.
Con Deliberazione Consiliare n. 199 del 6.4.88, viene adottato il Piano di
recupero dell’area compresa tra le vie Mattarella, Papa Giovanni, del
Cavaliere e Roccaforte, denominato Furnari.
Dopo la pubblicazione e la presentazione delle osservazioni da parte dei
cittadini, il Consiglio Comunale con Deliberazione Consiliare n. 534 del
30.11.1988, inizia l’esame delle stesse, occupandosi dell’osservazione
relativa al prolungamento della via Derelitto sino alla via F/14. La
discussione viene rinviata per un maggiore approfondimento.
Con successiva D.C. n. 352 del 28.11.89 il Consiglio Comunale conclude
l’esame delle osservazioni, approvando definitivamente il piano.
Con nota del Gruppo XXVI n. 48603 del 16.07.93, è stato trasmesso, per
gli adempimenti di competenza, il D.A. n. 484/DRU del 03.07.93 con il
quale sono state annullate le delibere consiliari del Comune di Bagheria,
relative ai Piani Particolareggiati di Recupero.
Eliminazione Zone D
Proroga vincoli
Con nota prot. n. 21906 del 23.07.1992, il Capo Sezione Urbanistica
informa il Sindaco, l’Assessore all’Urbanistica, la Giunta Municipale per
tramite del Segretario Generale, il Presidente della Commissione
Consiliare LL.PP. e il Capo dell’Ufficio tecnico, che con decreto del 23
maggio 1987, pubblicato nella G.U.R.S. n. 29 del 4 luglio 1987, con
decreto del 23 maggio 1987, l’Assessorato Regionale Territorio e
Ambiente ha disatteso le previsioni dell’agglomerato industriale di
Bagheria, poichè lo stesso risulta interessato da colture agricole irrigue e
pregiate e decide il mantenimento della destinazione ad uso agricolo.
L’efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio, contenuti nel P.R.G., è
stata prorogata al 31.12.92 dal primo comma, art. 2, L.R.S. n° 15 del
30.4.1991, e successivamente, è stata ulteriormente prorogata al 31.12.93
dall’art.6, comma sette della L.R.S. n° 9 del 12.01.1993.
Dal 23.11.1998 al 08/04/2002
Misure di salvaguardia
il progetto di revisione integrale del P.R.G. è stato adottato con
Deliberazione Commissariale n° 238/comm. del 23.11.1998
dalla data d’adozione del nuovo P.R.G., l’attività urbanistica edilizia è
sottoposta all’applicazione delle misure di salvaguardia, ai sensi dell’art.
unico della L. n° 1902 del 3.11.52, L.R. n° 22 del 5.8.58 e L.R. n° 71 del
27.12.78, art. 19 ultimo comma;
Il PRG è stato approvato con D. Dir. Dipartimento Regionale Urbanistica
n° 148/DRU del 08/04/2002, notificato in data 11/04/2002 prot. gen. n°
13674, che ha stralciato le zone B2 e B3.
Dal 08.04.2002 al 28.06.2010
PRG approvato
Ristudio delle zone stralciate
Con delibera del Commissario ad acta del giugno 2006, pertanto, è stato
adottato il Piano delle zone stralciate con il Decreto del 2002, relativo alle
zone B2 (Ambito 12 e Ambito 17) e zone B3 (poste a monte e a valle
dell’autostrada) e revisione del regime vincolistico, discendente dal nuovo
studio geologico e da quello agricolo forestale.
Con Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale Territorio
ed Ambiente, Dipartimento Reg.le Urbanistica, n. 1352 del 23.12.2009, è
stato approvato il ristudio delle zone stralciate con il Decreto Dirigenziale
n° 148/DRU del 08/04/2002, di approvazione definitiva del PRG del
Comune di Bagheria, limitatamente alla zona territoriale omogenea (ZTO)
B2 “Ambito 17 (Svincolo) e la revisione del regime vincolistico
dell’intero territorio comunale.
La zona B3 ad Aspra
Con sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 695/06 del
28.04.2006, su ricorso presentato dalla Soprintendenza, una fascia
destinata a zona B3, posta all’interno della fascia di ml. 150 dalla battigia,
è stata dichiarata illegittima, e in attuazione della stessa il Comune
sospenderà tutti i procedimenti amministrativi, dandone esplicita
comunicazione alla Soprintendenza con la nota prot. N. 60491 del
30.07.2006, ribadita con la successiva nota prot. N. 33955 del 9.4.2008.
(N.B.: In occasione della revisione integrale del PRG il Comune ha preso
atto di tale Sentenza sulle zone B3 di Aspra e ha apportartato le
necessarie modifiche).
Decisione CGA n. 960/10
Con decisione n. 960/2010 del 28 giugno 2010, il Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, ha
annullato il P.R.G. di Bagheria, adottato con Deliberazione Commissariale
n° 238/comm. del 23.11.1998 e approvato con Decreto del Dir.Gen.
ARTA n. 148/DRU del 08.04.2002.
Dal 28.06.2010 al 11.10.2011
PRG approvato nel 2002
Dal 11.10.2011 al 13.03.2012
Comune sprovvisto di PRG
La suddetta decisione del C.G.A. n. 960/2010 è stata impugnata dal
Comune in data 17/11/2010, con ricorso per revocazione, ai sensi dell’art.
395 cpc n. 5, per contrasto con altre decisioni del C.G.A., rese sullo stesso
identico tema, riportanti i nn. 825/2009, 923/2009 e 126/2010, non è
ancora passata in giudicato (art. 324 cpc).
Poiché la decisione del C.G.A. n. 960/2010, non è passata in giudicato, il
Comune in ottemperanza alla Delibera di G.M. n. 100 del 10.11.2010, ha
continuato ad applicare le previsioni dello strumento urbanistico,
approvato con D.Dir. ARTA n. 148/DRU del 08.04.2002.
Con decisione nr. 648/11 del 11/10/2011 il C.G.A. ha dichiarato
inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall'Amministrazione
Comunale e pertanto è passata in giudicato la decisione n. 960/10.
Su parere legale (Avv. Lupo) protoc. n° 63335 del 05.08.2011, in
conseguenza dell’annullamento del Prg del 2002, il territorio comunale si
trova sprovvisto di strumento urbanistico e come tale trovano
applicazione le norme di edificazione restrittive previste dall’art. 1 della
L.r. n° 65/81 ed art. 4 della Legge n° 10/77 confluito nell’art. 9 del DPR
n° 380/01;
Dal 13.03.2012 al 09.10.2013
Reviviscenza del PRG ‘76
Verifica standard urbanistici
Dal 09.10.2013
Misure di salvaguardia
Con il parere n. 14284 del 22.02.2012, l’ARTA ha ritenuto che, a seguito
del passaggio in giudicato della Sentenza CGA n. 960 del 28/06/2010, nel
territorio comunale di Bagheria operano le previsione contenute nel
P.R.G., approvato con D.A. n.176 del 19.06.1976, vigente anteriormente a
quello annullato in sede giurisdizionale;
Con Disposizione n. 19408 del 13.03.2012 il Dirigente del Settore III
(Urbanistica e LL.PP.), ha impartito a tutti i Servizi del Settore specifiche
direttive, riguardanti modalità e criteri per l’applicazione del suddetto
PRG del 1976;
Con la nota prot. n. 59727 del 24.09.2013 il Dirigente del Settore
Urbanistica ha comunicato a tutti i Servizi dello stesso Settore l’avvenuta
definizione in data 19.09.2013 con atto prot. n. 58688 della verifica sulla
dotazione delle opere di urbanizzazione secondaria, a servizio delle
zone B, dalla quale è emerso che, per effetto della scadenza dei vincoli
preordinati all’esproprio dello strumento urbanistico vigente, pur essendo
tutti gli ambiti dotati di opere di urbanizzazioni primarie, come rete idrica,
viaria e fognante, il mancato rispetto del parametro minimo di legge,
relativamente alle opere di urbanizzazione secondarie, non consente il
rilascio di singole concessioni all’interno delle zone B del Prg del 76 e
della rielaborazione delle parti stralciate, approvate con D.P.R.S. n° 608
del 17.11.1998, che determinano nuove costruzioni o ampliamenti di
superficie e/o di volume;
Con la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 74 del 09.10.2013 è
stato adottato il progetto del Piano Regolatore Generale di Bagheria e
relativi Regolamento Edilizio, Norme Tecniche di Attuazione, Piano
Particolareggiato del Centro Storico, Piano Particolareggiato Esecutivo delle
attività produttive ad Aspra, Piano Particolareggiato Esecutivo delle attività
produttive, commerciali e fieristiche in C.da Monaco, Normativa
dell'urbanistica commerciale e Valutazione Ambientale Strategica;
dalla data d’adozione del nuovo P.R.G., l’attività urbanistica edilizia è
sottoposta all’applicazione delle misure di salvaguardia, ai sensi dell’art.
unico della L. n° 1902 del 3.11.52, L.R. n° 22 del 5.8.58 e L.R. n° 71 del
27.12.78, art. 19 ultimo comma;
Con nota prot. n. 17436 del 21 marzo 2014, è stata trasmessa al
Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana, tutta la documentazione
necessaria per il parere di Valutazione Ambientale Strategia, che dovrà
precedere l’approvazione del PRG da parte del Dipartimento Urbanistica.
Con nota prot. n. 62451 del 31 ottobre 2014, è stato trasmesso per
l’approvazione, al Dipartimento Urbanistica della Regione Siciliana, copia
del PRG adottato con D.Comm. n. 74/13.
Poiché la trasmissione è avvenuta entro il periodo di dodici mesi dal
completamento della fase di pubblicazione del piano (novembre 2013), ciò
consentirà di potere usufruire della durata massima quinquennale, di
applicazione delle misure di salvaguardia.
VINCOLI POST DECRETO DEL 1976
Il primo piano regolatore di Bagheria è stato adottato con D.C. n. 29 del 17.03.1972 e approvato con D.A. n.
176/1976.
Il suddetto strumento urbanistico non teneva conto degli studi, vincoli e fasce di rispetto, imposti da norme
sopravvenute in epoca successiva, che pertanto non sono contenute nello stesso e che di seguito si riportano:
OGGETTO
1. Perimetrazione del centro storico
2. Normativa antisismica
3. Fasce di rispetto dei fiumi, corsi d’acqua
4. Studio agricolo-forestale
5. Studio geologico
6. Vincolo idrogeologico (ex Regio Decreto n°
3627/23, mod. R.D. 03.01.1926 n° 23 e
13.02.1933 n° 215)
7.Vincolo paesaggistico (ex L. n. 1497/39)
8. Vincolo monumentale, ex L. n. 1089/39
RIFER. NORMATIVO
art. 1 L.R. 70/76 e art. 55 L.R. n. 71/78;
L. 64/74 e successivi decreti di attuazione;
L. 431/85;
art. 2 L.R. n. 71/78, art. 15 L.R. n. 78/76, art. 3 L.R.
n 15/91;
art. 5 L.R. n. 65/81;
Deliberazione della Camera di Commercio n° 121 del
30.04.60 (*) ;
D.A. Reg.le BB.CC.AA. e P.I. del 19.10.94 ad
integrazione della parte già vincolata con Decreto del
Presidente della Regione Sicilia n° 4992 del 6
settembre 1967;
- D.A. n. 742 del 16.04.1985 (Villa Trabia);
- D.A. n. 6955 del 07.07.1994 (Villa Valguarnera);
- Dichiarazione di notevole interesse storico-artistico
con nota 12353 del 04.10.1993 (Villa Serradifalco)
- Elenco di immobili già vincolati ex L. 364/1909 e
L. 688/1912, per i quali la Soprintendenza ha iniziato
le procedure per l’emissione dei provvedimenti, ex L.
1089/39;
9. Siti di Interesse Comunitario (SIC)
SIC ITA020019 “Rupi di Catalfano e Capo
Zafferano” - Direttiva 92/43/CEE denominata Habitat
(Natura 2000);
10. Siti archeologici e Zone di interesse archeologico: Monte Porcara, vincolata con D.A. n. 811 del
21.06.1979, con proposta di ampliamento (area a
rischio archeologico), contenuta nella nota della
Soprintendenza del 05.03.1992 prot. n,. 0815;
11. Fascia di rispetto dell'impianto di depurazione
art.46 L.R. n. 27/86;
12. Fascia di rispetto della linea ferroviaria
ex Art. 49 D.P.R. 753/1980;
13. Vincolo di rispetto stradale della viabilità urbana D.L. 20/04/92 n. 285, D.L. 10/09/93 n. 360 e D.P.R.
ed extra urbana
16/12/92 n. 495 (nuovo codice della strada);
14. Piano Stralcio di Bacino P.A.I. (Piano Assetto
Decreto presidenziale del 20 Settembre 2006;
Idrogeologico)
15. Rispetto della normativa in materia di urbanistica art. 5 L.R. n. 28/99;
commerciale
16. Regie Trazzere
di cui alla nota Gruppo IV/1 prot. n. 1681, trasmessa
dal Direttore dell’Ufficio Tecnico Speciale per le
Trazzere di Sicilia in data 14.04.97;
17. Area interessate da Attività Estrattiva
Autorizzata nel Monte Consona a partire dal 1961 (**);
18. Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
ai sensi art. 13, comma 1 del D.Lgs. n.152/2006 e
s.m.i. e del D.Lgs. n. 4/2008
(*)
Anche se imposto in epoca antecedente non è stato recepito nel PRG del 1976;
Anche se esistente in epoca antecedente non è stata visualizzata nel PRG del 1976.
(**)