Il Lavoro Autonomo
Transcript
Il Lavoro Autonomo
Il Lavoro Autonomo Dott. Sebastiano Deias Rag. Gianluca Piras Cagliari, 9 dicembre 2014 LAVORO AUTONOMO (Codice civile Titolo III del lavoro autonomo Capo I Disposizioni generali art.2222) Definizione: Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV. Utilizzo: Il prestatore d’opera, pertanto, svolge la propria attività lavorativa in modo completamente autonomo, senza alcuna continuità nella esecuzione delle prestazioni, senza alcun coordinamento con l’attività del committente e senza alcun inserimento funzionale nell’organizzazione azienda Caratteristiche: - assenza di vincoli di orario; - libertà nella scelta delle modalità tecniche di esecuzione del lavoro da parte del lavoratore; - raggiungimento di un risultato; -compenso determinato in funzione dell’opera eseguita o del servizio reso e privo pertanto del carattere della periodicità; • assunzione del rischio economico da parte del lavoratore; • non impiego di mezzi organizzati; • unicità e saltuarietà della prestazione: il lavoratore riceve un unico incarico, anche se l’assolvimento del medesimo richiede il compimento di una serie di atti in un certo arco temporale. a) LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE Il prestatore di lavoro autonomo è quel soggetto che svolge, a favore di un committente, un’ opera o un servizio , con lavoro prevalentemente proprio , senza vincolo di subordinazione e senza nessun collegamento con la struttura organizzativa del committente. La prestazione si contraddistingue per la natura del tutto occasionale della stessa a differenza del lavoratore autonomo ( abituale, dotato di partita iva) , non vi è il requisito della prevalenza e della professionalità (non occorre partita iva). Per il lavoratore i redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati come “redditi diversi” , sono soggetti a ritenuta d’acconto e devono essere dichiarati in sede di dichiarazione. Se il reddito percepito supera i 5.000 € deve iscriversi alla gestione separata Inps con obbligo di ritenuta contributiva.Il committente non privato (dotato di partita iva, societa’., ecc...) ha l’obbligo di operare una ritenuta d’acconto del 20% sui compensi pagati, mentre per i clienti privati non sussiste tale obbligo. Inoltre se il lavoratore ha realizzato, nel corso dell’anno un reddito superiore a 5.000 € (anche se per effetto di piu’ prestazioni) deve iscriversi alla gestione separata Inps e assoggettare i compensi eccedenti tale soglia, alla contribuzione previdenziale con aliquota al 28,72% del compenso , o al 20% se il prestatore risulta iscritto al altre forme di previdenza complementare. b) COLLABORAZIONI OCCASIONALI MARGINALI Sono tali le collaborazioni parasubordinate di durata non superiore a 30 gioni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente e con una retribuzione non superiore a 5.000 €, sempre con lo stesso soggetto. Non e’ prevista la forma scritta ma e’ consigliabile , ed è utile indicare nel contratto lo scopo e l’oggetto del contratto, il tipo e la modalità della prestazione che il collaboratore si impegna a svolgere senza vincolo di subordinazione e l’ammontare del compenso. Il lavoratore deve essere iscritto alla gestione separata Inps; le aliquote contributive sono quelle del 28,72% o del 20%. Il Committente al contrario del lavoro autonomo occasionale deve effettuare comunicazione obbligatoria di assunzione al centro per l’impiego e iscrivere il lavoratore nel Libro Unico del Lavoro come avviene per i lavoratori parasubordinati e dipendenti. Tipologie contrattuali: a) Prestazione di lavoro autonomo occasionale b)Collaborazioni occasionali marginali c)Lavoro accessorio c) LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO Riguarda prestazioni meramente accessorie e occasionali non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, i cui compensi sono esenti ai fini fiscali e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato. Per tali prestazioni e’ stato previsto il sistema dei buoni lavoro o voucher ; ogni buono corrisponde a una prestazione di un’ora di lavoro e ha il valore nominale di 10,00 €. Il limite economico per ogni lavoratore è di 5.000 € per anno solare con riferimento alla totalità dei committenti. Attualmente il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per qualsiasi attività lavorativa, in qualsiasi settore produttivo e da parte di qualsiasi soggetto prestatore di lavoro. Tuttavia il limite e’ ridotto a 2.000 € qualore il committente sia un impresa o un professionista; inoltre in agricoltura il lavoro accessorio può essere prestato per attività agricole di carattere stagionale da pensionati o giovani entro i 25 anni, oppure indipendentemente dal soggetto prestatore di lavoro occasionale, la prestazione puo’ essere resa a produttori agricoli che nell’anno solare precedente abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 €. EVOLUZIONE NORMATIVA IL LAVORO ACCESSORIO NELLA ORIGINARIA FORMULAZIONE - Art.70 : Attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne nell’ambito lavorativo: -piccoli lavori domestici a carattere straordinario -insegnamento privato supplementare -piccoli lavori di giardinaggio, manutenzione edifici -realizzazione di manifestazioni sociali,sportive, culturali -collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato. Art.71: Soggetti interessati -disoccupati da oltre un anno -casalinghe, studenti e pensionati -disabili e soggetti in comunità di recupero - lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del posto di lavoro PRIMA DEL 1995 A qualsiasi prestazione bastava applicare la ritenuta d’acconto. DAL 1995 ( Riforma Dini) -Nasce la gestione separata Inps , che prevede un apposito comparto dedicato ai lavoratori indipendenti e autonomi privi della normale gestione previdenziale. Risultato fu la regolarizzazione a costi modesti di rapporti di lavoro non dichiarati, ma anche il suo conseguente abuso. PRIME MODIFICHE 2008/2009 Art.70 : Modifiche -qualsiasi settore produttivo il sabato e domenica e durante i periodi di vacanza di giovani con meno di 25 anni iscritti a un ciclo di studio. -Impresa familiare -consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa. -qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati. Per quanto riguarda il concetto di occasionalità della prestazione, nella sua originaria stesura la norma individuava due parametri per la qualificazione: temporale ed economico. Successivamente il limite reddituale fu incrementato e scomparve il parametro temporale di riferimento; LA RIFORMA BIAGI 2003: Legge 30/2003 Dlg 276/2003 art.da 61 a 69 – -I co.co.co. vengono considerati contartti simulati: nasce la collaborazione a progetto ; viene meglio definita la prestazione occasionale ossia prestazione non superiore ai 30 giorni nell’anno solare con lo stesso committente per un compenso non superiore ai 5.000 €. ; viene definito e disciplinato il lavoro accessorio attraverso l’obbligo di comunicazione dei contratti di collaborazione al centro per l’impiego; nascono gli organi di certificazione dei rapporti di lavoro e vengono inasprite le sanzioni per il lavoro nero. Il lavoro accessorio viene definito prestazione di lavoro “speciale” in quanto si tratta di un lavoro senza contratto che si caratterizza da poter essere sia autonomo che subordinato a seconda di come si svolge l’attività richiesta al lavoratore. Il legislatore ne ha determinato un trattamento normativo di tipo speciale e innovatio per il quale non sussiste alcun obbligo di tipo documentale. RIFORMA FORNERO Manifesta la volonta’ di realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di creare occupazione favorendo l’instaurazione di rapporti di lavoro stabili e a considerare come predominante il contratto di lavoro a tempo indeterminato. La riforma tocca una molteplicità di temi sui contratti di lavoro e precisamente: -contratto di apprendistato -contratto a tempo determinato -contratto a progetto -associazione in partecipazione -controllo delle partite iva -il lavoro occasionale accessorio -il job sharing o lavoro ripartito - lavoro a chiamata - somministrazione di lavoro - lavoro part time MODIFICHE LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO La riforma Foriero (L. 92/2012) intervenendo nel mercato del lavoro ha introdotto alcune novità anche sul lavoro occasionale accessorio. L’art.70 e’ stato sostituito con il seguente: “il contratto occasionale accessorio da vita a prestazioni con carattere meramente occasionale, che non da luogo , con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 € nel corso dell’anno solare. Sui limite del reddito la riforma prevede, fermo restando il limite di 5.000 €, nei confronti di committenti imprenditori commerciali e professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun soggetto per compensi non superiori a 2.000 €. Ulteriore modifica intervenuta e’ l’eliminazione dettagliata delle attività interessate che si verifica ogniqualvolta vengano soddisfati i seguenti requisiti: -occasionalita’ -corrispettivo massimo (5.000 €, 2.000 € singolo committente) Studio Comm.le Dott. Sebastiano Deias Rag. Gianluca Piras 09/12/2014 APPLICABILITA’ DELLE SANZIONI PER IL LAVORO NERO AL LAVORO AUTONOMO Secondo l’orientamento del Ministero del Lavoro deve essere considerato in “nero” il lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria né oggetto di altra comunicazione prescritta dalla normativa lavoristica e previdenziale. Con l’abrogazione del libro matricola e del conseguente obbligo di registrare il lavoratore prima dell’inizio dell’attività lavorativa , l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro dovrà fondarsi esclusivamente sulla comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro o in mancanza di tale elemento la presenza del lavoratore nel libro unico. Con riferimento alla prestazione di lavoro autonomo occasionale di cui all’art.2222 c.c. , per il quale non sussiste, a differenza degli altri contratti, l’obbligo di formalizzazione documentale del rapporto di lavoro, occorre ridefinire il concetto di “altra documentazione obbligatoria”. Infatti secondo un interpretazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Roma per evitare di incorrere nella maxi sanzione per lavoro nero e’ consigliata la registrazione del contratto di lavoro autonomo occasionale presso l’Agenzia delle Entrate. In mancanza comunque di comunicazione , i funzionari ispettivi possono solo operare eventualmente al disconoscimento del rapporto di lavoro occasionale con la conseguente adozione dei provvedimenti sanzionatori e contributivi.