Il Lavoro Autonomo

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Il Lavoro Autonomo
Il Lavoro Autonomo
Dott. Sebastiano Deias
Rag. Gianluca Piras
Cagliari, 9 dicembre 2014
LAVORO AUTONOMO
(Codice civile Titolo III del lavoro autonomo Capo I Disposizioni generali art.2222)
Definizione: Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
Utilizzo:
Il prestatore d’opera, pertanto, svolge la propria
attività lavorativa in
modo completamente autonomo, senza alcuna
continuità nella esecuzione delle prestazioni, senza
alcun coordinamento con l’attività del committente e
senza alcun inserimento funzionale
nell’organizzazione azienda
Caratteristiche:
- assenza di vincoli di orario;
- libertà nella scelta delle modalità tecniche di esecuzione del lavoro
da parte del lavoratore;
- raggiungimento di un risultato;
-compenso determinato in funzione dell’opera eseguita o del servizio
reso e privo pertanto del
carattere della periodicità;
• assunzione del rischio economico da parte del lavoratore;
• non impiego di mezzi organizzati;
• unicità e saltuarietà della prestazione: il lavoratore riceve un unico
incarico, anche se l’assolvimento del medesimo richiede il
compimento di una serie di atti in un certo arco temporale.
a) LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Il prestatore di lavoro autonomo è quel soggetto che svolge, a favore di
un committente, un’ opera o un servizio , con lavoro prevalentemente
proprio , senza vincolo di subordinazione e senza nessun collegamento
con la struttura organizzativa del committente.
La prestazione si contraddistingue per la natura del tutto occasionale
della stessa a differenza del lavoratore autonomo ( abituale, dotato di
partita iva) , non vi è il requisito della prevalenza e della
professionalità (non occorre partita iva). Per il lavoratore i redditi da
lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati come
“redditi diversi” , sono soggetti a ritenuta d’acconto e devono essere
dichiarati in sede di dichiarazione. Se il reddito percepito supera i
5.000 € deve iscriversi alla gestione separata Inps con obbligo di
ritenuta contributiva.Il committente non privato (dotato di partita iva,
societa’., ecc...) ha l’obbligo di operare una ritenuta d’acconto del
20% sui compensi pagati, mentre per i clienti privati non sussiste tale
obbligo. Inoltre se il lavoratore ha realizzato, nel corso dell’anno un
reddito superiore a 5.000 € (anche se per effetto di piu’ prestazioni)
deve iscriversi alla gestione separata Inps e assoggettare i compensi
eccedenti tale soglia, alla contribuzione previdenziale con aliquota al
28,72% del compenso , o al 20% se il prestatore risulta iscritto al altre
forme di previdenza complementare.
b) COLLABORAZIONI OCCASIONALI MARGINALI
Sono tali le collaborazioni parasubordinate di
durata non superiore a 30 gioni nel corso
dell’anno solare con lo stesso committente e con
una retribuzione non superiore a 5.000 €,
sempre con lo stesso soggetto.
Non e’ prevista la forma scritta ma e’
consigliabile , ed è utile indicare nel contratto lo
scopo e l’oggetto del contratto, il tipo e la
modalità della prestazione che il collaboratore si
impegna a svolgere senza vincolo di
subordinazione e l’ammontare del compenso.
Il lavoratore deve essere iscritto alla gestione
separata Inps; le aliquote contributive sono
quelle del 28,72% o del 20%.
Il Committente al contrario del lavoro autonomo
occasionale deve effettuare comunicazione
obbligatoria di assunzione al centro per
l’impiego e iscrivere il lavoratore nel Libro
Unico del Lavoro come avviene per i lavoratori
parasubordinati e dipendenti.
Tipologie contrattuali:
a) Prestazione di lavoro autonomo
occasionale
b)Collaborazioni occasionali marginali
c)Lavoro accessorio
c) LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
Riguarda prestazioni meramente accessorie e occasionali non
riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro
subordinato o autonomo, i cui compensi sono esenti ai fini
fiscali e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato.
Per tali prestazioni e’ stato previsto il sistema dei buoni lavoro
o voucher ; ogni buono corrisponde a una prestazione di
un’ora di lavoro e ha il valore nominale di 10,00 €.
Il limite economico per ogni lavoratore è di 5.000 € per anno
solare con riferimento alla totalità dei committenti.
Attualmente il lavoro occasionale accessorio può essere svolto
per qualsiasi attività lavorativa, in qualsiasi settore produttivo
e da parte di qualsiasi soggetto prestatore di lavoro.
Tuttavia il limite e’ ridotto a 2.000 € qualore il committente
sia un impresa o un professionista; inoltre in agricoltura il
lavoro accessorio può essere prestato per attività agricole di
carattere stagionale da pensionati o giovani entro i 25 anni,
oppure indipendentemente dal soggetto prestatore di lavoro
occasionale, la prestazione puo’ essere resa a produttori
agricoli che nell’anno solare precedente abbiano realizzato un
volume d’affari non superiore a 7.000 €.
EVOLUZIONE NORMATIVA
IL LAVORO ACCESSORIO
NELLA ORIGINARIA FORMULAZIONE
-
Art.70 : Attività lavorative di
natura meramente occasionale
rese da soggetti a rischio di
esclusione sociale o comunque
non ancora entrati nel mercato del
lavoro o in procinto di uscirne
nell’ambito lavorativo:
-piccoli lavori domestici a
carattere straordinario
-insegnamento privato
supplementare
-piccoli lavori di giardinaggio,
manutenzione edifici
-realizzazione di manifestazioni
sociali,sportive, culturali
-collaborazione con enti pubblici
e associazioni di volontariato.
Art.71: Soggetti interessati
-disoccupati da oltre un anno
-casalinghe, studenti e pensionati
-disabili e soggetti in comunità di
recupero
- lavoratori extracomunitari
regolarmente soggiornanti in
Italia, nei sei mesi successivi alla
perdita del posto di lavoro
PRIMA DEL 1995
A qualsiasi prestazione
bastava applicare la
ritenuta d’acconto.
DAL 1995 ( Riforma
Dini)
-Nasce la gestione
separata Inps , che
prevede un apposito
comparto dedicato ai
lavoratori indipendenti e
autonomi privi della
normale gestione
previdenziale.
Risultato fu la
regolarizzazione a costi
modesti di rapporti di
lavoro non dichiarati, ma
anche il suo conseguente
abuso.
PRIME MODIFICHE
2008/2009
Art.70 : Modifiche
-qualsiasi settore produttivo il
sabato e domenica e durante i
periodi di vacanza di giovani con
meno di 25 anni iscritti a un ciclo
di studio.
-Impresa familiare
-consegna porta a porta e della
vendita ambulante di stampa.
-qualsiasi settore produttivo da
parte di pensionati.
Per quanto riguarda il concetto di
occasionalità della prestazione,
nella sua originaria stesura la
norma individuava due parametri
per la qualificazione: temporale
ed economico.
Successivamente il limite
reddituale fu incrementato e
scomparve il parametro temporale
di riferimento;
LA RIFORMA BIAGI
2003: Legge 30/2003 Dlg 276/2003
art.da 61 a 69 –
-I co.co.co. vengono considerati
contartti simulati: nasce la
collaborazione a progetto ; viene
meglio definita la prestazione
occasionale ossia prestazione non
superiore ai 30 giorni nell’anno
solare con lo stesso committente per
un compenso non superiore ai 5.000
€. ; viene definito e disciplinato il
lavoro accessorio attraverso
l’obbligo di comunicazione dei
contratti di collaborazione al centro
per l’impiego; nascono gli organi di
certificazione dei rapporti di lavoro e
vengono inasprite le sanzioni per il
lavoro nero.
Il lavoro accessorio viene definito
prestazione di lavoro “speciale” in
quanto si tratta di un lavoro senza
contratto che si caratterizza da poter
essere sia autonomo che subordinato
a seconda di come si svolge l’attività
richiesta al lavoratore. Il legislatore
ne ha determinato un trattamento
normativo di tipo speciale e
innovatio per il quale non sussiste
alcun obbligo di tipo documentale.
RIFORMA FORNERO
Manifesta la volonta’ di realizzare
un mercato del lavoro inclusivo e
dinamico, in grado di creare
occupazione favorendo
l’instaurazione di rapporti di lavoro
stabili e a considerare come
predominante il contratto di lavoro a
tempo indeterminato.
La riforma tocca una molteplicità di
temi sui contratti di lavoro e
precisamente:
-contratto di apprendistato
-contratto a tempo determinato
-contratto a progetto
-associazione in partecipazione
-controllo delle partite iva
-il lavoro occasionale accessorio
-il job sharing o lavoro ripartito
- lavoro a chiamata
- somministrazione di lavoro
- lavoro part time
MODIFICHE
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
La riforma Foriero (L. 92/2012) intervenendo nel
mercato del lavoro ha introdotto alcune novità anche sul
lavoro occasionale accessorio.
L’art.70 e’ stato sostituito con il seguente: “il contratto
occasionale accessorio da vita a prestazioni con carattere
meramente occasionale, che non da luogo , con
riferimento alla totalità dei committenti, a compensi
superiori a 5.000 € nel corso dell’anno solare.
Sui limite del reddito la riforma prevede, fermo restando
il limite di 5.000 €, nei confronti di committenti
imprenditori commerciali e professionisti, le attività
lavorative possono essere svolte a favore di ciascun
soggetto per compensi non superiori a 2.000 €.
Ulteriore modifica intervenuta e’ l’eliminazione
dettagliata delle attività interessate che si verifica
ogniqualvolta vengano soddisfati i seguenti requisiti:
-occasionalita’
-corrispettivo massimo (5.000 €, 2.000 € singolo
committente)
Studio Comm.le Dott. Sebastiano Deias
Rag. Gianluca Piras
09/12/2014
APPLICABILITA’ DELLE SANZIONI
PER IL LAVORO NERO AL LAVORO AUTONOMO
Secondo l’orientamento del Ministero del Lavoro deve
essere considerato in “nero” il lavoratore non risultante
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria né
oggetto di altra comunicazione prescritta dalla normativa
lavoristica e previdenziale.
Con l’abrogazione del libro matricola e del conseguente
obbligo di registrare il lavoratore prima dell’inizio
dell’attività lavorativa , l’accertamento della sussistenza del
rapporto di lavoro dovrà fondarsi esclusivamente sulla
comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto
di lavoro o in mancanza di tale elemento la presenza del
lavoratore nel libro unico.
Con riferimento alla prestazione di lavoro autonomo
occasionale di cui all’art.2222 c.c. , per il quale non
sussiste, a differenza degli altri contratti, l’obbligo di
formalizzazione documentale del rapporto di lavoro,
occorre ridefinire il concetto di “altra documentazione
obbligatoria”.
Infatti secondo un interpretazione della Direzione
Provinciale del Lavoro di Roma per evitare di incorrere
nella maxi sanzione per lavoro nero e’ consigliata la
registrazione del contratto di lavoro autonomo occasionale
presso l’Agenzia delle Entrate.
In mancanza comunque di comunicazione , i funzionari
ispettivi possono solo operare eventualmente al
disconoscimento del rapporto di lavoro occasionale con la
conseguente adozione dei provvedimenti sanzionatori e
contributivi.