Modello carta intestata
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CIRCOLARE N. 27/2011 del 13 dicembre 2011 OGGETTO: ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA RELATIVI ADEMPIMENTI DEI LIBRI CONTABILI E La presente circolare si propone come obiettivo quello di descrivere le correnti modalità di archiviazione elettronica dei libri contabili ed i relativi adempimenti. Background normativo - gli adempimenti e le relative scadenze La legge n. 2 del 28 gennaio 2009, di conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, ha introdotto importanti novità nell’ordinamento giuridico italiano in tema di “documentazione informatica”; infatti nel codice civile è stato inserito l’art. 2215-bis, il quale prevedeva, prima dell’ultima modifica, che “gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti”. In altri termini, tale intervento normativo, ha introdotto la possibilità, in alternativa alla conservazione su supporto cartaceo, che rimane sempre in vigore, di provvedere alla conservazione elettronica delle scritture contabili. Da ultimo la Legge n.106 del 12 luglio 2011, di conversione in legge del D.L. n. 70del 13 maggio 2011, ha sostituito l’obbligo di conservazione elettronica trimestrale in obbligo di conservazione elettronica annuale, al pari della conservazione cartacea. Pertanto l’archiviazione elettronica va effettuata apponendo la marca temporale e la firma digitale entro il 31 dicembre dell’anno successivo. Le modalità tecniche di conservazione elettronica sono contenute nel D.M. 23 gennaio 2004 rubricato “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto”, che introduce ulteriori tempistiche e scadenze per l’assolvimento degli obblighi di conservazione elettronica dei libri contabili. In particolare, l’art. 5 impone l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate (in via telematica) dell'impronta relativa ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari, da effettuarsi entro il 4° mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (ossia 31 gennaio, in caso di termine di presentazione della dichiarazione il 30 settembre); al riguardo si M I L A N O Via Principe Amedeo, 3 20121 Milano Italia Tel: + 39 02 65585 1 Fax: + 39 02 65585 585 www.carnelutti.com WWW.CARNELUTTI.COM Il professor Francesco Carnelutti è scomparso nel 1965. La lista degli attuali Soci dell’Associazione Professionale è disponibile su richiesta. Codice fiscale e p.iva 12293530155 [email protected] R O M A Carabba & Partners Via Condotti, 91 00187 Roma Italia Tel: + 39 06 69670 1 Fax: + 39 06 69295 278 precisa che le relative modalità tecniche di invio sono state definite con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2010 e, pertanto, tale comunicazione diviene operativa ed obbligatoria a partire dal 2012: pertanto, in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, entro il 31 gennaio 2012 dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni relative all’impronta dell’archivio informatico relativa al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2010, nonché, distinte per periodo di imposta, le impronte degli archivi informatici dei documenti rilevanti ai fini tributari riguardanti i periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2010. Alla luce di tale quadro normativo, si riepilogano gli adempimenti e le relative scadenze con riferimento all’archiviazione elettronica, ad esempio del libro giornale relativo al periodo d’imposta 2010: - Invio della dichiarazione dei redditi entro il 30/09/2011. Chiusura processo di conservazione elettronica con apposizione della firma digitale e della marca temporale entro il 31/12/2011. Comunicazione dell’impronta entro il 31/01/2012 (entro tale termine va comunicata anche l’impronta per gli anni pregressi). Pagamento dell’imposta di bollo in caso di archiviazione elettronica Per quanto riguarda il ricorso all’archiviazione elettronica, come chiarito con C.M. n. 36/E del 6 dicembre 2006, l’imposta di bollo va assolta mediante versamento eseguito tramite il modello F23, con codice-tributo 458 T. Le modalità di versamento si desumono dall’art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004; infatti, quest’ultimo impone in capo alle società che ricorrono all’archiviazione elettronica un duplice obbligo di comunicazione (mediante raccomandata a/r) all’Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale, preventiva (da effettuarsi entro il 31 dicembre dell’anno precedente) e di comunicazione consuntiva (da effettuarsi entro il 31 gennaio dell’anno successivo), per l’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici; in particolare la comunicazione preventiva indica il numero presunto degli atti, dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o utilizzati durante l’anno e l’importo e gli estremi del versamento dell’imposta; la comunicazione consuntiva contiene le medesime informazioni a consuntivo, con l’indicazione degli estremi del pagamento della differenza, ovvero la richiesta di rimborso o compensazione. Da tale dettato normativo discende che, con riferimento al periodo d’imposta 2012: - entro il 31 dicembre 2011 va pagata l’imposta di bollo prevista ed inviata la suddetta comunicazione preventiva; -2- - entro il 31 gennaio 2013 va pagato l’eventuale saldo a consuntivo ed invita la richiamata comunicazione consuntiva (con eventuale richiesta di rimborso o compensazione in caso di pagamento previsionale in eccesso). Al riguardo si precisa che a differenza di quanto previsto per la conservazione cartacea (ove l’imposta di bollo è dovuta per ogni 100 pagine), nel caso di conservazione elettronica l’art. 7 prevede che l’imposta, pari a € 14,62, è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse. ***** Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. CARNELUTTI Studio Legale Associato NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l’intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. 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