Manuale controlli uova da cova e pulcini

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Manuale controlli uova da cova e pulcini
Manuale dei controlli e sanzioni sulla
commercializzazione delle uova da
cova e dei pulcini di volatili da cortile
REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 DEL CONSIGLIO, ARTICOLO 121
REGOLAMENTO (CE) N. 617/2008 DELLA COMMISSIONE
Settore produzioni zootecniche e vegetali
Area tecnica e autorizzazione
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INDICE
2. F O NT I NO R M AT IV E ..................................................................................................................... 3
3. SOGGETTI COINVOLTI...................................................................................................................... 3
4. RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI .............................................................................. 4
5. DEFINIZIONI ....................................................................................................................................... 4
5.1 REGISTRAZIONE ............................................................................................................................. 5
5.2 STAMPIGLIATURA ........................................................................................................................... 6
5.3 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRAZIONE ...................................................... 6
5.4 COMUNICAZIONI STATISTICHE ..................................................................................................... 7
6. ATTIVITA’ DI CONTROLLO ................................................................................................................ 7
6.1 CONTROLLO AMMINISTRATIVO .................................................................................................... 8
6.2 CONTROLLO IN LOCO..................................................................................................................... 8
7. SANZIONI .......................................................................................................................................... 10
7.1 REGISTRAZIONE ........................................................................................................................... 10
7.2 COMUNICAZIONI STATISTICHE ................................................................................................... 11
7.3 STAMPIGLIATURA ......................................................................................................................... 11
7.4 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRAZIONE .................................................... 11
8. RICORSI ............................................................................................................................................ 12
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1. INTRODUZIONE
Il presente manuale definisce le modalità e le responsabilità per la gestione dei controlli presso i
centri di produzione e di commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini di volatili da cortile
nell’ambito dell’Organizzazione comune di mercato.
2. FONTI NORMATIVE
Per quanto concerne i controlli presso i centri di produzione e di commercializzazione delle uova
da cova e dei pulcini, trovano applicazione le seguenti disposizioni:
•
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli (regolamento unico OCM);
•
regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di
commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile;
•
legge n. 96 del 4 giugno 2010, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009.;
•
decreto del ministro delle politiche agricole, alimentali e forestali del 29 dicembre 2010 recante
disposizioni nazionali in materia di commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da
cortile;
•
deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 982 del 5 luglio 2011, “Affidamento
all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) dei procedimenti derivati
dall’applicazione delle disposizioni di cui al regolamento della Commissione (CE) del 27 giugno
2008 n. 617 sulla produzione di uova da cova e sull’attività degli incubatoi”.
3. SOGGETTI COINVOLTI
Le attività di controllo presso i centri di produzione e di commercializzazione delle uova da cova e
dei pulcini prevedono il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: quale soggetto competente ad
emanare norme di indirizzo e di coordinamento afferenti la politica agricola nazionale nel
rispetto e nei limiti fissati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale; è di competenza
del MIPAAF, la registrazione e l’attribuzione del codice distintivo degli stabilimenti di uova da
cova e di pulcini, nonché la trasmissione dei dati statistici nazionali di settore alla Commissione
Europea;
2. La Regione del Veneto la quale esercita le attività di programmazione e di definizione dei criteri
di gestione del settore degli incubatoi e dei produttori di uova da cova. Inoltre la Regione
svolge attività di monitoraggio sui dati in possesso dell’AVEPA (quale ente delegato) che sono
necessari per la formulazione delle proposte di provvedimento nelle materie in oggetto del
presente manuale;
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3. L’organismo pagatore della Regione del Veneto AVEPA, su delega della Regione del Veneto
come stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 982 del 5 luglio 2011, definisce le
disposizioni attuative necessarie, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi approvati dalla Regione,
nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di produzione e
commercializzazione di uova da cova e pulcini. Pertanto effettua i controlli previsti dalla
normativa, irroga le sanzioni ai sensi della “Legge comunitaria 2009” e provvede all’invio di una
relazione annuale sulle attività di controllo svolte;
4. La Direzione Prevenzione - Unità complessa sanità animale ed igiene alimentare – della
Regione del Veneto, limitatamente per quanto riguarda la fornitura degli elenchi degli
stabilimenti riconosciuti ai sensi delle norme sanitarie vigenti a produrre uova per la cova e
degli elenchi dei centri di incubazione autorizzati a produrre pulcini.
4. RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI
Le imprese che producono uova da cova e pulcini devono registrare i propri stabilimenti di
produzione nel Registro Nazionale istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. La registrazione avviene a seguito della domanda che le imprese devono presentare al
MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità, Direzione
Generale della Competitività per lo Sviluppo Rurale, COSVIR X; alla domanda va allegato il
provvedimento di riconoscimento emesso dall’Unità Sanitaria Locale competente per territorio ai
sensi della normativa sanitaria in vigore.
Nell’ambito della Regione Veneto le attività di predisposizione delle procedure di controllo,
l’effettuazione dei controlli, l’irrogazione delle sanzioni e il monitoraggio dei dati pertinenti al settore
sono delegate all’AVEPA.
Le comunicazioni mensili concernenti le uova messe ad incubare ed il numero dei pulcini nati,
suddivisi per specie e categoria e destinati ad essere effettivamente utilizzati, devono essere
trasmesse entro il giorno 15 del mese successivo al MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Europee
ed Internazionali, Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato,
POCOI VII.
5. DEFINIZIONI
-
uova da cova: le uova di volatili da cortile (cod. NC 04070011 – tacchine e oche - e NC
04070019 – altri -), destinate alla produzione di pulcini, differenziate secondo la specie, la
categoria e il tipo ed identificate in conformità del regolamento (CE) n. 617/2008, prodotte nella
Comunità o importate da paesi terzi;
-
pulcini: i volatili vivi da cortile, di peso non superiore a 185 grammi, (cod. NC 010511 – galli e
galline - e NC 010519 – oche, anatre e faraone - e volatili delle specie minori – quaglie, piccioni,
fagiani, pernici, uccelli corridori), prodotti nella Comunità o importati da paesi terzi, delle seguenti
categorie:
a)
pulcini da utilizzazione: sono i pulcini che appartengono ad uno dei seguenti tipi:
1)
2)
pulcini da carne: i pulcini destinati a essere ingrassati e macellati prima della maturità
sessuale;
pulcini da produzione di uova: i pulcini destinati a essere allevati per la produzione di
uova da consumo;
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3)
-
-
pulcini per uso misto: i pulcini destinati alla produzione di uova o di carne;
b)
pulcini da moltiplicazione: i pulcini destinati alla produzione di pulcini da utilizzazione;
c)
pulcini riproduttori: i pulcini destinati alla produzione di pulcini da moltiplicazione;
stabilimento: lo stabilimento o la parte di stabilimento di ciascuno dei seguenti settori di attività:
a)
stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da
cova destinate alla produzione di pulcini riproduttori, di pulcini da moltiplicazione o da
utilizzazione;
b)
stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di
uova da cova destinate alla produzione di pulcini da utilizzazione;
c)
centro di incubazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella messa in incubazione,
nell’incubazione di uova da cova e nella fornitura di pulcini;
capacità: il numero massimo di uova da cova che può essere collocato contemporaneamente
nelle incubatrici, escluse le sezioni di schiusa.
5.1 REGISTRAZIONE
Sono autorizzati a produrre uova da cova e pulcini, gli stabilimenti o i centri di incubazione
registrati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Tuttavia, gli stabilimenti di selezione e gli stabilimenti di moltiplicazione con meno di 100 volatili,
nonché gli incubatoi con una capienza inferiore a 1000 uova da cova, non sono vincolati dalle
norme relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da
cortile dell’all. XIV, lett. C, par. I, n. 2, del reg. (CE) n. 1234/2007.
Il codice, rilasciato dal dipartimento COSVIR X del MIPAAF, viene pubblicato sul sito istituzionale,
www.politicheagricole.gov.it all’interno delle aziende registrate sul territorio nazionale. Il codice ha
la seguente struttura:
-
per gli stabilimenti di moltiplicazione (di riproduzione), dalla sigla IT seguita dal codice ISTAT del
comune, dalla sigla della provincia dove l'azienda e' ubicata e da un numero progressivo di tre
cifre costituenti il numero progressivo di riconoscimento attribuito dalla ASL;
-
per gli stabilimenti di selezione, il codice risponde agli stessi requisiti previsti per le aziende da
riproduzione con l'aggiunta finale della lettera «S»;
-
per i centri di incubazione, il codice è composto dalla sigla ITC, seguita dal codice ISTAT della
provincia e da un numero di tre cifre progressivo di riconoscimento attribuito dal MIPAAF.
Gli stabilimenti devono obbligatoriamente registrarsi al MIPAAF e comunicare, entro dieci giorni
dall'avvenimento, la cessazione definitiva o l'interruzione temporanea dell'attività produttiva al fine
di consentire l'aggiornamento della banca dati.
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5.2 STAMPIGLIATURA
Le uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini sono stampigliate individualmente con il
codice distintivo dell'allevamento di provenienza, direttamente dallo stabilimento di produzione,
utilizzando inchiostro nero indelebile con lettere e cifre alte almeno 2 millimetri e larghe almeno 1
millimetro.
Gli stabilimenti produttrici di uova da cova ed i centri di incubazione possono essere autorizzate
dal MIPAAF, in deroga alla normale procedura di stampigliatura, ad effettuarne la marchiatura
apponendo su ogni uovo un segno con inchiostro di colore nero indelebile, della superficie di
almeno 10 mm quadrati. Per il centro di incubazione vi è l’obbligo di non porre le uova
nell’incubatrice se non opportunamente marchiate e pertanto può non prendere in carico le partite
consegnate in quanto non conformi alla normativa oppure procede all’annullamento qualora le
uova provengano da uno stabilimento di produzione in deroga.
La richiesta di deroga va inoltrata al MIPAAF ed è concessa alle aziende che trasmettono
regolarmente le comunicazioni statistiche mensili sulla produzione e la commercializzazione delle
uova da cova.
Le uova da cova devono essere trasportate all’interno di imballaggi perfettamente puliti (ogni
stabilimento di produzione adotta propri procedimenti di sanificazione ed altri accorgimenti per
mantenere puliti gli imballaggi come ad esempio utilizzando imballaggi a perdere), contenenti
esclusivamente uova da cova di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di
pollame, provenienti da un solo stabilimento e recanti l’indicazione “UOVA DA COVA”. Tali
imballaggi inoltre devono recare il numero distintivo dello stabilimento di produzione.
I pulcini vengono imballati secondo la specie, il tipo e la categoria di pollame, ai sensi dall'art. 4 del
regolamento (CE) n. 617/2008. Le scatole contengono esclusivamente pulcini provenienti dallo
stesso centro di incubazione e ne recano almeno l’indicazione del codice distintivo.
Per le partite di uova da cova e di pulcini importate dai Paesi terzi, il numero distintivo dello
stabilimento deve essere sostituito dal nome del paese d'origine. Pertanto le uova possono essere
importate soltanto se recano sul guscio, in caratteri di almeno tre millimetri, il nome del paese
d'origine e la dicitura «cova».
Gli imballaggi devono contenere solamente uova da cova o pulcini di una stessa specie e
categoria, dello stesso paese d'origine e di uno stesso speditore e devono riportare le seguenti
informazioni essenziali:
a) le stesse informazioni che compaiono sulle uova;
b) la specie di pollame di appartenenza delle uova;
c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello speditore.
5.3 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRAZIONE
Ai sensi degli artt. 5 e 6 del reg. (CE) 617/2008, per la spedizione di ciascuna partita di uova da
cova o di pulcini, deve essere compilato un documento con le seguenti informazioni:
-
il nome o la ragione sociale, l'indirizzo, il numero distintivo dello stabilimento di produzione delle
uova da cova o del centro di incubazione di produzione dei pulcini;
- il numero di uova da cova o di pulcini secondo la specie, la categoria e il tipo di pollame;
- la data di spedizione;
- il nome e l'indirizzo del destinatario.
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Per quanto riguarda i pulcini queste informazioni sono confrontabili con quanto riportato nel
modello 4 di dichiarazione di provenienza degli animali ai sensi del d.p.r. n. 317 del 30 aprile 1996
e successivamente modificato con decreto MIPAAF 16 maggio 2007.
Ogni centro di incubazione deve provvedere alla registrazione per specie e per categorie (linee da
carne/uova e per produzione/riproduzione) dei seguenti dati:
a. la data di messa in incubazione e il numero di uova da cova messe a incubare, annotando il
numero distintivo dello stabilimento in cui sono state prodotte le uova da cova;
b. la data della schiusa e il numero dei pulcini usciti dal guscio destinati a essere effettivamente
utilizzati con registrazione degli acquirenti o destinatari dei pulcini;
c. la data e il numero di uova covate non schiuse ritirate dall’incubatrice e l’identità dell’acquirente
(le uova non schiuse sono di norma trattate come rifiuto - destinate alla produzione di
fertilizzanti, farine animali, ecc. - ed escono dal centro di incubazione accompagnate da un
formulario come previsto dalla normativa di riferimento. A seconda del centro di incubazione
tali uova possono essere cedute intere oppure in kg qualora si provveda alla loro
macinazione);
d. la data e il relativo numero di vendita di uova gallate non incubate e non marchiate come uova
da cova, da parte del centro di incubazione ad un altro centro di incubazione oppure ad
operatori che le impiegano nell’uso alimentare per il consumo umano.
5.4 COMUNICAZIONI STATISTICHE
Ogni centro di incubazione deve comunicare mensilmente entro quindici giorni dopo il mese di
riferimento, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche
europee e internazionali, direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato,
Ufficio POCOI VII, i dati concernenti il numero di uova messe ad incubare e il numero dei pulcini
nati, suddivisi per specie e categoria e destinati ad essere effettivamente utilizzati.
Gli stabilimenti di produzione di uova da cova devono rendere disponibili, ove richiesto, i dati
relativi al patrimonio di pollame da selezione e da moltiplicazione.
Le comunicazioni devono essere inviate via e-mail all'indirizzo: [email protected]
oppure via fax al n. 06 46656143 o per posta ordinaria all'indirizzo: Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali - Ufficio POCOI VII - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, utilizzando
l’allegato III del DM 29.12.2010. Nel caso non fosse presente la specie allevata, l’allegato III può
essere opportunamente modificato.
6. ATTIVITA’ DI CONTROLLO
L’AVEPA effettua le verifiche presso gli stabilimenti di produzione di uova da cova e presso i centri
di incubazione utilizzando il modello di verbale di sopralluogo (rispettivamente allegato A1 ed
allegato A2). I funzionari addetti al controllo possono inoltre utilizzare la checklist (allegato A3)
per riepilogare le attività di verifica effettuate e per annotare anche le fasi successive al controllo
(accertamento della sanzione, segnalazione al MIPAAF).
Per gli stabilimenti di produzione di uova da cova ed i centri di incubazione di pulcini, l’AVEPA a
partire dal 2012 effettua il 100% del controllo amministrativo volto a verificare la corretta iscrizione
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di detti stabilimenti negli elenchi del MIPAAF e negli elenchi forniti dalla Direzione Prevenzione Unità Complessa Sanità Animale ed Igiene Alimentare – della Regione del Veneto, integrato da un
controllo in loco su un campione pari almeno al 10% degli stabilimenti ed almeno al 10% degli
incubatoi, individuato sulla base di un’analisi del rischio opportunamente dedicata che prevede per
i produttori di uova da cova i seguenti criteri:
1) capacità di produzione di uova da cova nell’arco di un anno solare;
2) capienza in numero di volatili;
3) tipologia di specie allevata;
4) almeno uno stabilimento che produce uova da cova in soccida;
5) almeno uno stabilimento che produce uova da cova in proprietà;
6) stabilimento mai sottoposto a controllo;
7) casuale.
Per i centri di incubazione i criteri di rischio sono i seguenti:
1) capienza dell’incubatoio;
2) tipologia di specie allevata;
3) centro di incubazione mai sottoposto a controllo;
4) casuale.
Ad ogni criterio verrà attribuito al momento di ogni estrazione del campione un peso variabile di
volta in volta a seconda delle esperienze di controllo. Inoltre, il campione può essere integrato da
inserimenti di ufficio purchè motivati nel verbale di estrazione.
6.1 CONTROLLO AMMINISTRATIVO
Registrazione: il controllo si effettua consultando le basi dati presenti nel sito istituzionale del
MIPAAF www.politicheagricole.it allo scopo di verificare che il centro di incubazione o lo
stabilimento di produzione sia correttamente registrato come previsto dalla normativa vigente.
Inoltre viene verificato se i dati coincidono con quanto riportato negli elenchi forniti dalla Direzione
Prevenzione - Unità Complessa Sanità Animale ed Igiene Alimentare – della Regione del Veneto.
6.2 CONTROLLO IN LOCO
1. Stampigliatura in caso di presenza del decreto MIPAAF di deroga alla stampigliatura; va
accertata la corretta identificazione delle uova da cova secondo le indicazioni previste dalla
normativa vigente (marchiatura su ogni uovo di un segno con inchiostro di colore nero indelebile,
della superficie di almeno 10 mm quadrati).
In caso di assenza del succitato decreto MIPAAF di deroga, va verificata sulle uova da cova, la
presenza della stampigliatura, se è leggibile o meno, e se risulta conforme alla normativa vigente
(deve essere di colore nero indelebile, con lettere e cifre alte almeno 2 mm e larghe almeno 1 mm,
indicando il codice distintivo dell’allevamento di provenienza).
Nell’ambito del controllo delle partite di uova da cova, è ammessa una tolleranza del 5 per cento
per le uova con indicazioni illeggibili su un numero totale di uova stabilito dal funzionario in sede di
sopralluogo.
2. Imballaggi vanno verificati tre aspetti:
a) pulizia (solo per le uova da cova)
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b) contenuto :
-
le uova da cova devono essere della stessa specie, tipo e categoria, e devono provenire dal
medesimo centro di produzione;
i pulcini devono essere della stessa specie, tipo e categoria, e devono provenire dal
medesimo centro di incubazione;
c) etichettatura:
-
per le uova da cova gli imballaggi devono recare almeno il numero distintivo dello
stabilimento di produzione e l’indicazione “UOVA DA COVA”;
per i pulcini gli imballaggi devono recare almeno l’indicazione del codice distintivo del centro
di incubazione.
3. Vendita: per quanto riguarda i centri di incubazione si effettua la verifica della destinazione delle
uova facendo un confronto diretto tra il numero di uova immesse in incubazione (desunto dalle
bolle di consegna) con il numero di pulcini e il numero di uova non schiuse (ricavati dalle fatture di
vendita o dai documenti di trasporto per quanto concerne i pulcini, dai formulari dei rifiuti per le
delle uova non schiuse) verificando le quantità con quanto riportato nel registro
Il funzionario addetto al controllo deve considerare una data a campione nell’ambito del mese
precedente di riferimento ed ha facoltà di estendere le verifiche anche a più giorni tra quelli
annotati nel registro.
Inoltre per le uova non schiuse si deve verificare che la destinazione non sia per uso alimentare
umano andando a controllare, almeno a livello amministrativo, l’indirizzo produttivo della ditta di
destinazione registrato presso la Camera di Commercio.
uova immesse in incubatoio – [(pulcini venduti o utilizzati) + (uova incubate non schiuse) + (uova distrutte o pulcini nati morti)] =0
numero di uova (o quantità) ritirate dall’incubatrice = (Numero uova x 60g) + (gusci pulcini nati x 5g)
[tolleranza 10%]
4. Comunicazioni statistiche: per quanto riguarda i centri di incubazione occorre verificare l’invio
delle statistiche controllando le e-mail o fax spedite entro il quindicesimo giorno del mese
successivo a quello oggetto di rilevazione, oltre che la corrispondenza dei dati delle comunicazioni
con quanto riportato nel registro per il mese oggetto di comunicazione.
Il controllo di secondo livello viene realizzato in collaborazione con gli uffici del MIPAAF POCOI VII
chiedendo se hanno ricevuto le comunicazioni specie nel caso di invio delle comunicazioni per
posta ordinaria, oppure nel caso degli stabilimenti di uova da cova, se hanno espressamente
richiesto dei dati statistici e se sono stati a loro trasmessi.
5. Documenti e registrazione: per gli stabilimenti va verificata, sulle partite in spedizione il giorno
del controllo, la corretta compilazione dei documenti di accompagnamento delle spedizioni di
partite di uova da cova, mentre per i centri di incubazione la verifica verte sia sui documenti delle
uova da cova in entrata, sia sui documenti di spedizione dei pulcini controllando:
-
il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello stabilimento di produzione;
il numero di uova da cova o di pulcini secondo la specie, la categoria e il tipo di pollame;
la data di spedizione;
il nome e l’indirizzo del destinatario;
Nel caso di vendita di uova gallate non incubate e non marchiate come uova da cova, ad operatori
che le impiegano nell’uso alimentare per il consumo umano va verificata:
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-
-
data di vendita;
numero di uova da cova gallate non marchiate vendute;
codice ASL distintivo di registrazione dello stabilimento a produrre uova per il consumo
umano come “allevamento a terra - 2IT…………….” (art 11, commi 2 e 3 del decreto
MIPAAF dell’11 dicembre 2009);
denominazione indirizzo e CUAA degli acquirenti (centri di imballaggio o di sgusciatura
riconosciuti) delle uova gallate;
Inoltre per i centri di incubazione va verificata la corretta tenuta del registro che deve riportare le
seguenti informazioni distinte per specie, per categoria e per tipo:
-
data di messa in incubazione;
numero di uova da cova messe ad incubare;
numero distintivo dello stabilimento di produzione;
data di schiusa;
numero di pulcini usciti dal guscio destinati ad essere effettivamente utilizzati;
denominazione indirizzo e CUAA degli acquirenti dei pulcini;
numero di uova (o la quantità) ritirate dall’incubatrice non schiuse;
denominazione indirizzo e CUAA degli acquirenti delle uova incubate non schiuse.
I destinatari dei pulcini e i fornitori delle uova da cova possono essere verificati confrontando le
informazioni dei documenti e del registro con quanto riportato nelle fatture e nei corrispondenti
documenti di trasporto.
Nel caso di vendita di uova gallate non incubate e non marchiate come uova da cova, ad un altro
centro di incubazione oppure ad operatori che le impiegano nell’uso alimentare per il consumo
umano va verificata:
-
data di vendita;
numero di uova da cova gallate non marchiate vendute;
numero distintivo dello stabilimento di produzione;
denominazione indirizzo e CUAA degli acquirenti delle uova gallate.
7. SANZIONI
Per l’applicazione delle sanzioni amministrative si applica il procedimento previsto dalla legge 24
novembre 1981, n. 689. Il monitoraggio delle violazioni contestate e dell’irrogazione delle sanzioni
è compito del Settore produzioni zootecniche e vegetali - Area tecnica e autorizzazione dell’AVEPA e ogni provvedimento sanzionatorio devono essere informati gli uffici del MIPAAF,
POCOI VII e COSVIR X. Va utilizzato il modello di processo verbale di accertamento e
contestazione di violazioni amministrative (allegato A4).
7.1 REGISTRAZIONE
In caso di inosservanza agli obblighi di registrazione sono previste sanzioni amministrative
pecuniarie aumentate da un terzo fino alla metà dell’importo massimo in caso di reiterazione, che
vanno da euro 1.000 a euro 6.000 a carico di chiunque produca uova da cova o pulcini senza
l’autorizzazione.
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7.2 COMUNICAZIONI STATISTICHE
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può provvedere alla sospensione, per un
massimo di due anni, dell’autorizzazione a svolgere l’attività di produzione di uova da cova o di
pulcini nei casi seguenti:
a)
b)
quando l’impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare i dati statistici della propria
attività per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare;
quando lo stabilimento di produzione di uova da cova ometta di comunicare il proprio
patrimonio di volatili per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso
anno solare.
In entrambi i casi sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, aumentate da un terzo fino alla
metà dell’importo massimo in caso di reiterazione, che vanno da euro 1.000 a euro 6.000.
7.3 STAMPIGLIATURA
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, aumentate da un terzo fino alla metà
dell’importo massimo in caso di reiterazione da euro 0,02 a euro 0,12 per uovo a carico di
chiunque metta in incubazione o detenga (la normativa comunitaria precisa che in caso di deroga
alla stampigliatura le uova devono essere messe in incubazione marchiate e pertanto possono
essere marchiate anche presso l’incubatoio e non necessariamente presso lo stabilimento di
produzione) uova da cova non stampigliate secondo la normativa vigente o con stampigliatura
illeggibile.
Nell’ambito del controllo delle partite di uova da cova, è ammessa una tolleranza del 5 per cento
per le uova con indicazioni illeggibili.
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, aumentate da un terzo fino alla metà
dell’importo massimo in caso di reiterazione da euro 25 a euro 150 per uovo a carico di chiunque
venda, detenga per la vendita, o ponga altrimenti in commercio per uso alimentare umano uova da
cova incubate.
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, aumentate da un terzo fino alla metà
dell’importo massimo in caso di reiterazione da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non
rispetti le prescrizioni relative alla pulizia, al contenuto ed alla etichettatura degli imballaggi
contenenti uova da cova e pulcini.
7.4 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRAZIONE
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, aumentate da un terzo fino alla metà
dell’importo massimo in caso di reiterazione da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non
rispetti gli obblighi di tenuta dei documenti di accompagnamento delle spedizioni di partite di uova
da cova e pulcini.
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, aumentate da un terzo fino alla metà
dell’importo massimo in caso di reiterazione da euro 500 a euro 3.000 a carico dei centri
d’incubazione che omettano, anche solo parzialmente, di tenere le registrazioni relative alla data di
messa in incubazione, alla data di schiusa, al numero di uova ritirate dall’incubatrice e all’identità
degli acquirenti.
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8. RICORSI
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’AVEPA o dai soggetti da essa delegati per parte
della funzione di carattere autorizzatorio, gli interessati possono opporre ricorso con le seguenti
modalità:
- il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di
notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell’atto o da quando l’interessato ne abbia
avuto piena conoscenza;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel
termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via
amministrativa dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
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