Manuale controlli uova da cova e pulcini
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Manuale controlli uova da cova e pulcini
Manuale dei controlli e sanzioni sulla commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini di volatili da cortile REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 DEL CONSIGLIO, ARTICOLO 121 REGOLAMENTO (CE) N. 617/2008 DELLA COMMISSIONE Settore produzioni zootecniche e vegetali Area tecnica e autorizzazione Pagina 1 di 12 INDICE 2. F O NT I NO R M AT IV E ..................................................................................................................... 3 3. SOGGETTI COINVOLTI...................................................................................................................... 3 4. RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI .............................................................................. 4 5. DEFINIZIONI ....................................................................................................................................... 4 5.1 REGISTRAZIONE ............................................................................................................................. 5 5.2 STAMPIGLIATURA ........................................................................................................................... 6 5.3 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRAZIONE ...................................................... 6 5.4 COMUNICAZIONI STATISTICHE ..................................................................................................... 7 6. ATTIVITA’ DI CONTROLLO ................................................................................................................ 7 6.1 CONTROLLO AMMINISTRATIVO .................................................................................................... 8 6.2 CONTROLLO IN LOCO..................................................................................................................... 8 7. SANZIONI .......................................................................................................................................... 10 7.1 REGISTRAZIONE ........................................................................................................................... 10 7.2 COMUNICAZIONI STATISTICHE ................................................................................................... 11 7.3 STAMPIGLIATURA ......................................................................................................................... 11 7.4 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRAZIONE .................................................... 11 8. RICORSI ............................................................................................................................................ 12 Pagina 2 di 12 1. INTRODUZIONE Il presente manuale definisce le modalità e le responsabilità per la gestione dei controlli presso i centri di produzione e di commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini di volatili da cortile nell’ambito dell’Organizzazione comune di mercato. 2. FONTI NORMATIVE Per quanto concerne i controlli presso i centri di produzione e di commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini, trovano applicazione le seguenti disposizioni: • regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); • regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile; • legge n. 96 del 4 giugno 2010, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009.; • decreto del ministro delle politiche agricole, alimentali e forestali del 29 dicembre 2010 recante disposizioni nazionali in materia di commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile; • deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 982 del 5 luglio 2011, “Affidamento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) dei procedimenti derivati dall’applicazione delle disposizioni di cui al regolamento della Commissione (CE) del 27 giugno 2008 n. 617 sulla produzione di uova da cova e sull’attività degli incubatoi”. 3. SOGGETTI COINVOLTI Le attività di controllo presso i centri di produzione e di commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini prevedono il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali: 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: quale soggetto competente ad emanare norme di indirizzo e di coordinamento afferenti la politica agricola nazionale nel rispetto e nei limiti fissati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale; è di competenza del MIPAAF, la registrazione e l’attribuzione del codice distintivo degli stabilimenti di uova da cova e di pulcini, nonché la trasmissione dei dati statistici nazionali di settore alla Commissione Europea; 2. La Regione del Veneto la quale esercita le attività di programmazione e di definizione dei criteri di gestione del settore degli incubatoi e dei produttori di uova da cova. Inoltre la Regione svolge attività di monitoraggio sui dati in possesso dell’AVEPA (quale ente delegato) che sono necessari per la formulazione delle proposte di provvedimento nelle materie in oggetto del presente manuale; Pagina 3 di 12 3. L’organismo pagatore della Regione del Veneto AVEPA, su delega della Regione del Veneto come stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 982 del 5 luglio 2011, definisce le disposizioni attuative necessarie, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi approvati dalla Regione, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di produzione e commercializzazione di uova da cova e pulcini. Pertanto effettua i controlli previsti dalla normativa, irroga le sanzioni ai sensi della “Legge comunitaria 2009” e provvede all’invio di una relazione annuale sulle attività di controllo svolte; 4. La Direzione Prevenzione - Unità complessa sanità animale ed igiene alimentare – della Regione del Veneto, limitatamente per quanto riguarda la fornitura degli elenchi degli stabilimenti riconosciuti ai sensi delle norme sanitarie vigenti a produrre uova per la cova e degli elenchi dei centri di incubazione autorizzati a produrre pulcini. 4. RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI Le imprese che producono uova da cova e pulcini devono registrare i propri stabilimenti di produzione nel Registro Nazionale istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La registrazione avviene a seguito della domanda che le imprese devono presentare al MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità, Direzione Generale della Competitività per lo Sviluppo Rurale, COSVIR X; alla domanda va allegato il provvedimento di riconoscimento emesso dall’Unità Sanitaria Locale competente per territorio ai sensi della normativa sanitaria in vigore. Nell’ambito della Regione Veneto le attività di predisposizione delle procedure di controllo, l’effettuazione dei controlli, l’irrogazione delle sanzioni e il monitoraggio dei dati pertinenti al settore sono delegate all’AVEPA. Le comunicazioni mensili concernenti le uova messe ad incubare ed il numero dei pulcini nati, suddivisi per specie e categoria e destinati ad essere effettivamente utilizzati, devono essere trasmesse entro il giorno 15 del mese successivo al MIPAAF, Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali, Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato, POCOI VII. 5. DEFINIZIONI - uova da cova: le uova di volatili da cortile (cod. NC 04070011 – tacchine e oche - e NC 04070019 – altri -), destinate alla produzione di pulcini, differenziate secondo la specie, la categoria e il tipo ed identificate in conformità del regolamento (CE) n. 617/2008, prodotte nella Comunità o importate da paesi terzi; - pulcini: i volatili vivi da cortile, di peso non superiore a 185 grammi, (cod. NC 010511 – galli e galline - e NC 010519 – oche, anatre e faraone - e volatili delle specie minori – quaglie, piccioni, fagiani, pernici, uccelli corridori), prodotti nella Comunità o importati da paesi terzi, delle seguenti categorie: a) pulcini da utilizzazione: sono i pulcini che appartengono ad uno dei seguenti tipi: 1) 2) pulcini da carne: i pulcini destinati a essere ingrassati e macellati prima della maturità sessuale; pulcini da produzione di uova: i pulcini destinati a essere allevati per la produzione di uova da consumo; Pagina 4 di 12 3) - - pulcini per uso misto: i pulcini destinati alla produzione di uova o di carne; b) pulcini da moltiplicazione: i pulcini destinati alla produzione di pulcini da utilizzazione; c) pulcini riproduttori: i pulcini destinati alla produzione di pulcini da moltiplicazione; stabilimento: lo stabilimento o la parte di stabilimento di ciascuno dei seguenti settori di attività: a) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pulcini riproduttori, di pulcini da moltiplicazione o da utilizzazione; b) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pulcini da utilizzazione; c) centro di incubazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella messa in incubazione, nell’incubazione di uova da cova e nella fornitura di pulcini; capacità: il numero massimo di uova da cova che può essere collocato contemporaneamente nelle incubatrici, escluse le sezioni di schiusa. 5.1 REGISTRAZIONE Sono autorizzati a produrre uova da cova e pulcini, gli stabilimenti o i centri di incubazione registrati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tuttavia, gli stabilimenti di selezione e gli stabilimenti di moltiplicazione con meno di 100 volatili, nonché gli incubatoi con una capienza inferiore a 1000 uova da cova, non sono vincolati dalle norme relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile dell’all. XIV, lett. C, par. I, n. 2, del reg. (CE) n. 1234/2007. Il codice, rilasciato dal dipartimento COSVIR X del MIPAAF, viene pubblicato sul sito istituzionale, www.politicheagricole.gov.it all’interno delle aziende registrate sul territorio nazionale. Il codice ha la seguente struttura: - per gli stabilimenti di moltiplicazione (di riproduzione), dalla sigla IT seguita dal codice ISTAT del comune, dalla sigla della provincia dove l'azienda e' ubicata e da un numero progressivo di tre cifre costituenti il numero progressivo di riconoscimento attribuito dalla ASL; - per gli stabilimenti di selezione, il codice risponde agli stessi requisiti previsti per le aziende da riproduzione con l'aggiunta finale della lettera «S»; - per i centri di incubazione, il codice è composto dalla sigla ITC, seguita dal codice ISTAT della provincia e da un numero di tre cifre progressivo di riconoscimento attribuito dal MIPAAF. Gli stabilimenti devono obbligatoriamente registrarsi al MIPAAF e comunicare, entro dieci giorni dall'avvenimento, la cessazione definitiva o l'interruzione temporanea dell'attività produttiva al fine di consentire l'aggiornamento della banca dati. Pagina 5 di 12 5.2 STAMPIGLIATURA Le uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini sono stampigliate individualmente con il codice distintivo dell'allevamento di provenienza, direttamente dallo stabilimento di produzione, utilizzando inchiostro nero indelebile con lettere e cifre alte almeno 2 millimetri e larghe almeno 1 millimetro. Gli stabilimenti produttrici di uova da cova ed i centri di incubazione possono essere autorizzate dal MIPAAF, in deroga alla normale procedura di stampigliatura, ad effettuarne la marchiatura apponendo su ogni uovo un segno con inchiostro di colore nero indelebile, della superficie di almeno 10 mm quadrati. Per il centro di incubazione vi è l’obbligo di non porre le uova nell’incubatrice se non opportunamente marchiate e pertanto può non prendere in carico le partite consegnate in quanto non conformi alla normativa oppure procede all’annullamento qualora le uova provengano da uno stabilimento di produzione in deroga. La richiesta di deroga va inoltrata al MIPAAF ed è concessa alle aziende che trasmettono regolarmente le comunicazioni statistiche mensili sulla produzione e la commercializzazione delle uova da cova. Le uova da cova devono essere trasportate all’interno di imballaggi perfettamente puliti (ogni stabilimento di produzione adotta propri procedimenti di sanificazione ed altri accorgimenti per mantenere puliti gli imballaggi come ad esempio utilizzando imballaggi a perdere), contenenti esclusivamente uova da cova di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di pollame, provenienti da un solo stabilimento e recanti l’indicazione “UOVA DA COVA”. Tali imballaggi inoltre devono recare il numero distintivo dello stabilimento di produzione. I pulcini vengono imballati secondo la specie, il tipo e la categoria di pollame, ai sensi dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 617/2008. Le scatole contengono esclusivamente pulcini provenienti dallo stesso centro di incubazione e ne recano almeno l’indicazione del codice distintivo. Per le partite di uova da cova e di pulcini importate dai Paesi terzi, il numero distintivo dello stabilimento deve essere sostituito dal nome del paese d'origine. Pertanto le uova possono essere importate soltanto se recano sul guscio, in caratteri di almeno tre millimetri, il nome del paese d'origine e la dicitura «cova». Gli imballaggi devono contenere solamente uova da cova o pulcini di una stessa specie e categoria, dello stesso paese d'origine e di uno stesso speditore e devono riportare le seguenti informazioni essenziali: a) le stesse informazioni che compaiono sulle uova; b) la specie di pollame di appartenenza delle uova; c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello speditore. 5.3 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRAZIONE Ai sensi degli artt. 5 e 6 del reg. (CE) 617/2008, per la spedizione di ciascuna partita di uova da cova o di pulcini, deve essere compilato un documento con le seguenti informazioni: - il nome o la ragione sociale, l'indirizzo, il numero distintivo dello stabilimento di produzione delle uova da cova o del centro di incubazione di produzione dei pulcini; - il numero di uova da cova o di pulcini secondo la specie, la categoria e il tipo di pollame; - la data di spedizione; - il nome e l'indirizzo del destinatario. Pagina 6 di 12 Per quanto riguarda i pulcini queste informazioni sono confrontabili con quanto riportato nel modello 4 di dichiarazione di provenienza degli animali ai sensi del d.p.r. n. 317 del 30 aprile 1996 e successivamente modificato con decreto MIPAAF 16 maggio 2007. Ogni centro di incubazione deve provvedere alla registrazione per specie e per categorie (linee da carne/uova e per produzione/riproduzione) dei seguenti dati: a. la data di messa in incubazione e il numero di uova da cova messe a incubare, annotando il numero distintivo dello stabilimento in cui sono state prodotte le uova da cova; b. la data della schiusa e il numero dei pulcini usciti dal guscio destinati a essere effettivamente utilizzati con registrazione degli acquirenti o destinatari dei pulcini; c. la data e il numero di uova covate non schiuse ritirate dall’incubatrice e l’identità dell’acquirente (le uova non schiuse sono di norma trattate come rifiuto - destinate alla produzione di fertilizzanti, farine animali, ecc. - ed escono dal centro di incubazione accompagnate da un formulario come previsto dalla normativa di riferimento. A seconda del centro di incubazione tali uova possono essere cedute intere oppure in kg qualora si provveda alla loro macinazione); d. la data e il relativo numero di vendita di uova gallate non incubate e non marchiate come uova da cova, da parte del centro di incubazione ad un altro centro di incubazione oppure ad operatori che le impiegano nell’uso alimentare per il consumo umano. 5.4 COMUNICAZIONI STATISTICHE Ogni centro di incubazione deve comunicare mensilmente entro quindici giorni dopo il mese di riferimento, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali, direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato, Ufficio POCOI VII, i dati concernenti il numero di uova messe ad incubare e il numero dei pulcini nati, suddivisi per specie e categoria e destinati ad essere effettivamente utilizzati. Gli stabilimenti di produzione di uova da cova devono rendere disponibili, ove richiesto, i dati relativi al patrimonio di pollame da selezione e da moltiplicazione. Le comunicazioni devono essere inviate via e-mail all'indirizzo: [email protected] oppure via fax al n. 06 46656143 o per posta ordinaria all'indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio POCOI VII - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, utilizzando l’allegato III del DM 29.12.2010. Nel caso non fosse presente la specie allevata, l’allegato III può essere opportunamente modificato. 6. ATTIVITA’ DI CONTROLLO L’AVEPA effettua le verifiche presso gli stabilimenti di produzione di uova da cova e presso i centri di incubazione utilizzando il modello di verbale di sopralluogo (rispettivamente allegato A1 ed allegato A2). I funzionari addetti al controllo possono inoltre utilizzare la checklist (allegato A3) per riepilogare le attività di verifica effettuate e per annotare anche le fasi successive al controllo (accertamento della sanzione, segnalazione al MIPAAF). Per gli stabilimenti di produzione di uova da cova ed i centri di incubazione di pulcini, l’AVEPA a partire dal 2012 effettua il 100% del controllo amministrativo volto a verificare la corretta iscrizione Pagina 7 di 12 di detti stabilimenti negli elenchi del MIPAAF e negli elenchi forniti dalla Direzione Prevenzione Unità Complessa Sanità Animale ed Igiene Alimentare – della Regione del Veneto, integrato da un controllo in loco su un campione pari almeno al 10% degli stabilimenti ed almeno al 10% degli incubatoi, individuato sulla base di un’analisi del rischio opportunamente dedicata che prevede per i produttori di uova da cova i seguenti criteri: 1) capacità di produzione di uova da cova nell’arco di un anno solare; 2) capienza in numero di volatili; 3) tipologia di specie allevata; 4) almeno uno stabilimento che produce uova da cova in soccida; 5) almeno uno stabilimento che produce uova da cova in proprietà; 6) stabilimento mai sottoposto a controllo; 7) casuale. Per i centri di incubazione i criteri di rischio sono i seguenti: 1) capienza dell’incubatoio; 2) tipologia di specie allevata; 3) centro di incubazione mai sottoposto a controllo; 4) casuale. Ad ogni criterio verrà attribuito al momento di ogni estrazione del campione un peso variabile di volta in volta a seconda delle esperienze di controllo. Inoltre, il campione può essere integrato da inserimenti di ufficio purchè motivati nel verbale di estrazione. 6.1 CONTROLLO AMMINISTRATIVO Registrazione: il controllo si effettua consultando le basi dati presenti nel sito istituzionale del MIPAAF www.politicheagricole.it allo scopo di verificare che il centro di incubazione o lo stabilimento di produzione sia correttamente registrato come previsto dalla normativa vigente. Inoltre viene verificato se i dati coincidono con quanto riportato negli elenchi forniti dalla Direzione Prevenzione - Unità Complessa Sanità Animale ed Igiene Alimentare – della Regione del Veneto. 6.2 CONTROLLO IN LOCO 1. Stampigliatura in caso di presenza del decreto MIPAAF di deroga alla stampigliatura; va accertata la corretta identificazione delle uova da cova secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente (marchiatura su ogni uovo di un segno con inchiostro di colore nero indelebile, della superficie di almeno 10 mm quadrati). In caso di assenza del succitato decreto MIPAAF di deroga, va verificata sulle uova da cova, la presenza della stampigliatura, se è leggibile o meno, e se risulta conforme alla normativa vigente (deve essere di colore nero indelebile, con lettere e cifre alte almeno 2 mm e larghe almeno 1 mm, indicando il codice distintivo dell’allevamento di provenienza). Nell’ambito del controllo delle partite di uova da cova, è ammessa una tolleranza del 5 per cento per le uova con indicazioni illeggibili su un numero totale di uova stabilito dal funzionario in sede di sopralluogo. 2. Imballaggi vanno verificati tre aspetti: a) pulizia (solo per le uova da cova) Pagina 8 di 12 b) contenuto : - le uova da cova devono essere della stessa specie, tipo e categoria, e devono provenire dal medesimo centro di produzione; i pulcini devono essere della stessa specie, tipo e categoria, e devono provenire dal medesimo centro di incubazione; c) etichettatura: - per le uova da cova gli imballaggi devono recare almeno il numero distintivo dello stabilimento di produzione e l’indicazione “UOVA DA COVA”; per i pulcini gli imballaggi devono recare almeno l’indicazione del codice distintivo del centro di incubazione. 3. Vendita: per quanto riguarda i centri di incubazione si effettua la verifica della destinazione delle uova facendo un confronto diretto tra il numero di uova immesse in incubazione (desunto dalle bolle di consegna) con il numero di pulcini e il numero di uova non schiuse (ricavati dalle fatture di vendita o dai documenti di trasporto per quanto concerne i pulcini, dai formulari dei rifiuti per le delle uova non schiuse) verificando le quantità con quanto riportato nel registro Il funzionario addetto al controllo deve considerare una data a campione nell’ambito del mese precedente di riferimento ed ha facoltà di estendere le verifiche anche a più giorni tra quelli annotati nel registro. Inoltre per le uova non schiuse si deve verificare che la destinazione non sia per uso alimentare umano andando a controllare, almeno a livello amministrativo, l’indirizzo produttivo della ditta di destinazione registrato presso la Camera di Commercio. uova immesse in incubatoio – [(pulcini venduti o utilizzati) + (uova incubate non schiuse) + (uova distrutte o pulcini nati morti)] =0 numero di uova (o quantità) ritirate dall’incubatrice = (Numero uova x 60g) + (gusci pulcini nati x 5g) [tolleranza 10%] 4. Comunicazioni statistiche: per quanto riguarda i centri di incubazione occorre verificare l’invio delle statistiche controllando le e-mail o fax spedite entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello oggetto di rilevazione, oltre che la corrispondenza dei dati delle comunicazioni con quanto riportato nel registro per il mese oggetto di comunicazione. Il controllo di secondo livello viene realizzato in collaborazione con gli uffici del MIPAAF POCOI VII chiedendo se hanno ricevuto le comunicazioni specie nel caso di invio delle comunicazioni per posta ordinaria, oppure nel caso degli stabilimenti di uova da cova, se hanno espressamente richiesto dei dati statistici e se sono stati a loro trasmessi. 5. Documenti e registrazione: per gli stabilimenti va verificata, sulle partite in spedizione il giorno del controllo, la corretta compilazione dei documenti di accompagnamento delle spedizioni di partite di uova da cova, mentre per i centri di incubazione la verifica verte sia sui documenti delle uova da cova in entrata, sia sui documenti di spedizione dei pulcini controllando: - il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello stabilimento di produzione; il numero di uova da cova o di pulcini secondo la specie, la categoria e il tipo di pollame; la data di spedizione; il nome e l’indirizzo del destinatario; Nel caso di vendita di uova gallate non incubate e non marchiate come uova da cova, ad operatori che le impiegano nell’uso alimentare per il consumo umano va verificata: Pagina 9 di 12 - - data di vendita; numero di uova da cova gallate non marchiate vendute; codice ASL distintivo di registrazione dello stabilimento a produrre uova per il consumo umano come “allevamento a terra - 2IT…………….” (art 11, commi 2 e 3 del decreto MIPAAF dell’11 dicembre 2009); denominazione indirizzo e CUAA degli acquirenti (centri di imballaggio o di sgusciatura riconosciuti) delle uova gallate; Inoltre per i centri di incubazione va verificata la corretta tenuta del registro che deve riportare le seguenti informazioni distinte per specie, per categoria e per tipo: - data di messa in incubazione; numero di uova da cova messe ad incubare; numero distintivo dello stabilimento di produzione; data di schiusa; numero di pulcini usciti dal guscio destinati ad essere effettivamente utilizzati; denominazione indirizzo e CUAA degli acquirenti dei pulcini; numero di uova (o la quantità) ritirate dall’incubatrice non schiuse; denominazione indirizzo e CUAA degli acquirenti delle uova incubate non schiuse. I destinatari dei pulcini e i fornitori delle uova da cova possono essere verificati confrontando le informazioni dei documenti e del registro con quanto riportato nelle fatture e nei corrispondenti documenti di trasporto. Nel caso di vendita di uova gallate non incubate e non marchiate come uova da cova, ad un altro centro di incubazione oppure ad operatori che le impiegano nell’uso alimentare per il consumo umano va verificata: - data di vendita; numero di uova da cova gallate non marchiate vendute; numero distintivo dello stabilimento di produzione; denominazione indirizzo e CUAA degli acquirenti delle uova gallate. 7. SANZIONI Per l’applicazione delle sanzioni amministrative si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il monitoraggio delle violazioni contestate e dell’irrogazione delle sanzioni è compito del Settore produzioni zootecniche e vegetali - Area tecnica e autorizzazione dell’AVEPA e ogni provvedimento sanzionatorio devono essere informati gli uffici del MIPAAF, POCOI VII e COSVIR X. Va utilizzato il modello di processo verbale di accertamento e contestazione di violazioni amministrative (allegato A4). 7.1 REGISTRAZIONE In caso di inosservanza agli obblighi di registrazione sono previste sanzioni amministrative pecuniarie aumentate da un terzo fino alla metà dell’importo massimo in caso di reiterazione, che vanno da euro 1.000 a euro 6.000 a carico di chiunque produca uova da cova o pulcini senza l’autorizzazione. Pagina 10 di 12 7.2 COMUNICAZIONI STATISTICHE Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può provvedere alla sospensione, per un massimo di due anni, dell’autorizzazione a svolgere l’attività di produzione di uova da cova o di pulcini nei casi seguenti: a) b) quando l’impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare i dati statistici della propria attività per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare; quando lo stabilimento di produzione di uova da cova ometta di comunicare il proprio patrimonio di volatili per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare. In entrambi i casi sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, aumentate da un terzo fino alla metà dell’importo massimo in caso di reiterazione, che vanno da euro 1.000 a euro 6.000. 7.3 STAMPIGLIATURA Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, aumentate da un terzo fino alla metà dell’importo massimo in caso di reiterazione da euro 0,02 a euro 0,12 per uovo a carico di chiunque metta in incubazione o detenga (la normativa comunitaria precisa che in caso di deroga alla stampigliatura le uova devono essere messe in incubazione marchiate e pertanto possono essere marchiate anche presso l’incubatoio e non necessariamente presso lo stabilimento di produzione) uova da cova non stampigliate secondo la normativa vigente o con stampigliatura illeggibile. Nell’ambito del controllo delle partite di uova da cova, è ammessa una tolleranza del 5 per cento per le uova con indicazioni illeggibili. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, aumentate da un terzo fino alla metà dell’importo massimo in caso di reiterazione da euro 25 a euro 150 per uovo a carico di chiunque venda, detenga per la vendita, o ponga altrimenti in commercio per uso alimentare umano uova da cova incubate. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, aumentate da un terzo fino alla metà dell’importo massimo in caso di reiterazione da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti le prescrizioni relative alla pulizia, al contenuto ed alla etichettatura degli imballaggi contenenti uova da cova e pulcini. 7.4 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRAZIONE Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, aumentate da un terzo fino alla metà dell’importo massimo in caso di reiterazione da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti gli obblighi di tenuta dei documenti di accompagnamento delle spedizioni di partite di uova da cova e pulcini. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, aumentate da un terzo fino alla metà dell’importo massimo in caso di reiterazione da euro 500 a euro 3.000 a carico dei centri d’incubazione che omettano, anche solo parzialmente, di tenere le registrazioni relative alla data di messa in incubazione, alla data di schiusa, al numero di uova ritirate dall’incubatrice e all’identità degli acquirenti. Pagina 11 di 12 8. RICORSI Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’AVEPA o dai soggetti da essa delegati per parte della funzione di carattere autorizzatorio, gli interessati possono opporre ricorso con le seguenti modalità: - il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza; - il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Pagina 12 di 12