A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati e accreditandi
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A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati e accreditandi
A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati e accreditandi operanti la certificazione di sistemi di gestione A tutti gli Organismi di Certificazione riconosciuti da Accredia (schema ISO 9001, settore IAF 28) A tutti i Soggetti interessati Loro sedi Ns. rif.: DC2015SSV114 Oggetto: Milano, 20/04/2015 Dipartimento Certificazione e Ispezione Accredia - Circolare N° 10/2015 Disposizioni in materia di trasferimento di certificati emessi da OdC sospeso o revocato Come è noto, per la gestione dei trasferimenti da un Organismo di Certificazione accreditato ad un altro, per i Sistemi di gestione, ci si deve riferire al documento IAF MD 2:2007 Transfer of Accredited Certification of Management Systems, disponibile sul sito IAF. 1 In base al § 2.3.1 spetta all’Ente di Accreditamento dare indicazioni agli operatori del mercato sulle modalità con cui i certificati emessi da Organismi di certificazione sospesi o revocati possono essere trasferiti. Si ricorda che i certificati emessi da un Organismo di certificazione il cui accreditamento è sospeso sono perfettamente validi, mentre i certificati emessi da un Organismo di certificazione il cui accreditamento risulta revocato non sono più validi. • Nel caso di Organismo di Certificazione sospeso: in applicazione a quanto già riportato nel documento IAF MD 2:2007, § 2.2.1, è fatto obbligo all’ente di certificazione ricevente effettuare sempre una verifica ispettiva della durata di almeno 1 giornata, on site, prima di poter trasferire il certificato. In base alle risultanze di questa verifica, spetta all’OdC subentrante valutare se sia o meno necessario proseguire ulteriormente con la verifica (o effettuare audit supplementari), o se procedere subito con il trasferimento del certificato. • Nel caso di Organismo di Certificazione revocato: per l’emissione di un nuovo certificato è fatto obbligo all’ente di certificazione ricevente effettuare una verifica ispettiva della durata pari ad un audit di stage 2, se condotta entro 6 mesi dal provvedimento di revoca. Se sono passati invece più di 6 mesi dal provvedimento di revoca, occorre procedere con una verifica iniziale. Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, Vi inviamo i nostri più cordiali saluti. Il Direttore di Dipartimento (Dr. Emanuele Riva) 1 IAF MD 2:2007, § 2.3.1: Normally, only valid accredited certification should be transferred. In cases where certification has been granted by a certification body which has ceased trading or whose accreditation has expired, been suspended or withdrawn, the accepting certification body may consider such a certification for transfer at its discretion. In such cases, before it proceeds with the transfer, the accepting certification body shall obtain agreement from the accreditation body, whose mark it intends to place on the certificate. In the case of acquisitions the acquiring certification body should, where practical, fulfil the contractual obligations of the acquired certification body. pag.: 1/1