Spettacolo viaggiante e circhi.DOC

Transcript

Spettacolo viaggiante e circhi.DOC
CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA
SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI
REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI
SPETTACOLO VIAGGIANTE E CIRCHI
Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 28.01.2015
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione
4
Art. 2 – Definizioni
4
Art. 3 – Principi
4
TITOLO II
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
Art. 4 – Autorizzazione all’esercizio dell’attività
4
Art. 5 – Contenuto della domanda
4
Art. 6 – Concessione delle aree pubbliche, divieto di subconcessione
5
Art. 7 – Elenco delle aree pubbliche disponibili
5
Art. 8 – Domanda di concessione
6
Art. 9 – Termini per il deposito delle domande di autorizzazione e di concessione
6
Art. 10 – Graduatoria delle domande di concessione
6
Art. 11 – Sistemazione del luna park
6
Art. 12 – Garanzie e responsabilità del concessionario
7
Art. 13 – Pagamento della COSAP
7
Art. 14 – Deposito della dichiarazione di corretto montaggio
8
Art. 15 - Verifiche di agibilità
8
Art. 16 – Termine di durata dei procedimenti
8
Art. 17 – Obblighi del concessionario
8
Art. 18 – Divieto di occupazione di aree non concesse
8
Art. 19 – Date di inizio delle attività e orari di apertura
8
Art. 20 – Commercio alimentare e chioschi zucchero filato presso il luna park
9
TITOLO III
CIRCHI E MOSTRE ITINERANTI CON L’IMPIEGO DI ANIMALI
Art. 21 – Concessioni di aree comunali per circhi, altre attrazioni dello spettacolo viaggiante, auto e moto
acrobatiche
9
Art. 22 – Circhi e altre attrazioni di spettacolo viaggiante, auto e moto acrobatiche
10
Art. 23 – Divieto di utilizzare animali
10
TITOLO IV
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 24 – Servizi igienici area Via Pirandello
10
Art. 25 – Trasferimento dell’anzianità di presenza
10
Art. 26 – Mancata presenza determinata da cause di forza maggiore
11
Art. 27 – Conversione
11
Art. 28 – Sanzioni in caso di conversione vietata
11
2
Art. 29 – Sanzioni
11
Art. 30 – Sanzioni accessorie
11
Art. 31 – Entrata in vigore
11
Art. 32 – Norma transitoria
12
3
Titolo I -Disposizioni generali
Articolo 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio delle attività di spettacolo viaggiante, di cui alla legge 18
marzo 1968, n. 337, nel territorio comunale e le modalità di rilascio del provvedimento di concessione di
suolo pubblico, quando le attività si svolgono su area pubblica o su area privata adibita ad uso pubblico.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento in materia di concessione di suolo pubblico si fa rinvio
al regolamento comunale in materia di occupazione di suolo pubblico.
3. Il presente regolamento non si applica alle attività di spettacolo viaggiante esercitate da artisti di strada
nella forma libera, non commerciale, definita “a cappello”.
Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:
1. “attività di spettacolo viaggiante”: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni allestiti a mezzo di
attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi permanenti, anche se in maniera stabile,
inserite nell’elenco del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali di cui all’art. 4 della legge 18
marzo 1968, n. 337;
2. “attrazione”:singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell’elenco di cui
all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
3. “attività esistente”: attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell’elenco di cui all’art.
4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima del 12
dicembre 2007;
4. “gestore”: soggetto che ha il controllo dell’attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità
della licenza di cui all’art. 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
5. “attività a cappello”: l’attività esercitata senza alcuna forma di pubblicità; senza alcuna attività di
esercizio di commercio ambulante e senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo
l’eventuale offerta, da parte del pubblico, libera;
6. “conversione”: sostituzione dell’attrazione per la quale è stata rilasciata l’autorizzazione con una
diversa attrazione;
7. “anzianità di presenza alla manifestazione”: situazione giuridica acquisita da un gestore
partecipando, con la medesima attrazione, per almeno 3 anni consecutivi, a una determinata
manifestazione o iniziativa.
Articolo 3 - Principi
1. Lo spettacolo viaggiante costituisce attività di interesse sociale, meritevole di consolidamento e sviluppo.
Titolo II - Procedimento di autorizzazione e procedimento di concessione
Articolo 4 - Autorizzazione all’esercizio dell’attività
1. L’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio da parte del Comune delle
autorizzazioni previste dagli articoli 681 e 692del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e disposizioni correlate.
Articolo 5 - Contenuto della domanda
1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al SUAP del Comune esclusivamente in forma
telematica tramite il Portale People-Suap e in regola con le norme sull’imposta di bollo.
2. Il richiedente deve fornire, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445
del 2000, le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
1. dati anagrafici e fiscali della persona fisica o giuridica richiedente:
4
o
se il soggetto richiedente è una persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita,
luogo di residenza e domicilio, se diverso dal luogo di residenza, cittadinanza, codice fiscale,
P.IVA, n° e data di iscrizione alla CCIAA
o
se il soggetto richiedente è una persona giuridica: denominazione, sede, codice fiscale,
partita Iva, n° e data di iscrizione alla CCIAA, dati anagrafici del rappresentante legale;
2. indirizzo presso il quale il richiedente desidera ricevere le comunicazioni, se differente dalla
residenza o sede, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica;
3. estremi dell’autorizzazione rilasciata all’esercente dal Comune di residenza ai sensi dell’art. 69 R.D.
18 giugno 1931, n. 773 per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante oppure se l’esercente o
l’impresa esercitano l’attività circense e hanno, rispettivamente, residenza o sede in un Paese non
facente parte dell’Unione Europea, gli estremi dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 7 del
D.P.R. n. 394 del 1994;
4. di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dagli articoli 114e 125 del R.D. 18 giugno 1931,
n. 773;
5. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia);
6. denominazione, come da elenco ministeriale ex art. 4 L. 18 marzo 1968, n. 337, dell’attività di
spettacolo viaggiante che si intende installare;
7. dichiarazione di avvenuta registrazione dell’attività, con indicazione del Comune presso il quale è
avvenuta la registrazione, nonché del codice identificativo attribuito;
8. eventuale dichiarazione di frequenza, e conclusione con esito positivo, del corso sul corretto
montaggio delle attività, di cui al comma 3 dell’art. 6 del DM 18 maggio 2007;
9. dichiarazione di essere in possesso del libretto dell’attività e del manuale di uso e manutenzione;
10. estremi della polizza di assicurazione da responsabilità civile stipulata dall’esercente l’attività di
spettacolo viaggiante con massimale non inferiore a € 1 milione;
11. periodo per il quale si richiede l’autorizzazione a esercitare l’attività;
12. nulla osta del proprietario dell’area, nel caso in cui l’attività si svolga su area privata;
13. nulla osta del soggetto organizzatore la manifestazione in occasione della quale è richiesta
l’autorizzazione.
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1. fotocopia della targa, contenente il codice identificativo, rilasciata a seguito della registrazione;
2. copia del collaudo annuale;
3. copia della polizza assicurativa.
4. Nel corso dell’esercizio dell’attività devono essere esibiti il manuale d’uso e manutenzione e il libretto
dell’attività, a semplice richiesta degli organi di vigilanza comunali. La mancata esibizione comporta la
revoca immediata dell’autorizzazione rilasciata.
Articolo 6 – Concessione delle aree pubbliche, divieto di subconcessione
1. L’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante su area pubblica, o privata soggetta a uso pubblico, è
subordinata al rilascio da parte del Comune del provvedimento di concessione di suolo pubblico.
2. E’ vietata ogni forma di cessione del provvedimento di concessione di suolo pubblico.
3. La violazione al divieto di cui al comma precedente comporta la revoca del provvedimento di concessione
e il diniego del provvedimento per tutto l’anno successivo.
Articolo 7 - Elenco delle aree pubbliche disponibili
1. Le attività di spettacolo viaggiante su area pubblica possono essere esercitate esclusivamente sulle aree
destinate a tale scopo, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 337/1968.
5
2. Il Comune approva e aggiorna, di norma una volta all’anno, se necessario, l’elenco delle aree pubbliche
disponibili per le attività di spettacolo viaggiante, previa comunicazione alle associazioni di categoria.
3. Nell’elenco possono essere indicate le attività di spettacolo viaggiante che, per dimensioni o tipologia,
possano essere installate soltanto in specifiche aree.
4. Nell’elenco possono essere indicate le aree disponibili solo in specifiche occasioni, quali sagre,
manifestazioni mercatali o fieristiche.
5. Non possono essere oggetto di concessione aree non incluse nell’elenco.
Articolo 8 -Domanda di concessione
1. La domanda di concessione deve essere presentata unitamente alla domanda di autorizzazione di cui
all’articolo 5 integrata dalle seguenti indicazioni:
1. area, tra quelle comprese nell’elenco di cui all’articolo 7, della quale si richiede la concessione, con
indicazione delle dimensioni delle attività da installare, numero e dimensione dei carri al seguito;
2. periodo di durata della concessione richiesta.
2. In aggiunta ai documenti previsti dall’art. 5 comma 3, deve essere depositata attestazione dell’avvenuto
pagamento della somma prevista a titolo di deposito cauzionale.
Articolo 9 -Termini per il deposito delle domande di autorizzazione e di concessione
1. Le domande devono essere presentate al Comune almeno 60 giorni prima della data fissata per l’inizio
della manifestazione o iniziativa in occasione della quale vi è interesse a esercitare l’attività e non prima
del 1° gennaio dell’anno di riferimento.
2. Le domande di concessione presentate oltre i suddetti termini sono valutate soltanto qualora, tenuto conto
delle domande presentate correttamente, vi siano aree dell’elenco ancora disponibili.
Articolo 10 - Graduatoria delle domande di concessione
1. Qualora più domande di concessione abbiano ad oggetto la medesima area e l’occupazione sia richiesta
per lo stesso periodo o per periodi in parte coincidenti e le domande siano tutte ammissibili, il Comune forma
una graduatoria, computando le presenze maturate dall’esercente, nella medesima manifestazione od
iniziativa, ed attribuendo i seguenti punteggi:
a) assegnazione di punti 3 per ogni anno, nei 3 anni precedenti l’anno di richiesta, di comprovata
presenza dell’esercente con la medesima attrazione oggetto di richiesta; i punti sono attribuiti anche
in caso in conversione autorizzata;
b) assegnazione di punti 1,5 per ogni anno, nei 3 anni precedenti l’anno di richiesta, di comprovata
presenza dell’esercente con attrazione diversa rispetto a quella oggetto di richiesta;
2. I punti sono tra loro cumulabili.
3. La prova delle presenze maturate alle manifestazioni o iniziative deve essere fornita dal gestore, sulla base
delle autorizzazioni rilasciate dal Comune.
4. In caso di parità di punteggio è valutata l’anzianità di mestiere dell’esercente sulla base della data di
rilascio della prima licenza ex art. 69 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 da parte del Comune di residenza.
5. Qualora perduri la parità di punteggio, è presa in considerazione la data di arrivo della domanda o in
ultimo il n. di protocollo assegnato.
6. E’ fatto salvo ogni anno l’inserimento in graduatoria di un’attrazione “novità”: attrazione non presente
nelle ultime 3 edizioni di Luna Park. In caso di domande plurime da parte di attrazioni “novità” si applicano i
criteri di cui ai punti precedenti del presente articolo.
7. Non possono essere presenti in organico del Luna Park due attrazioni uguali.
Articolo 11 – Sistemazione del luna park
1. La sistemazione delle attrazioni, delle carovane e di tutte le attrezzature ha luogo nella località stabilita
dall'Amministrazione, la quale predispone autonomamente l’organizzazione dell’area e la localizzazione
6
delle attrezzature, predisponendo apposita planimetria con indicazione dei posteggi a disposizione. Tale
planimetria verrà predisposta di edizione in edizione, in base alle domande pervenute e accoglibili e all’area
disponibile.
2. E’ facoltà delle ditte assegnatarie la presentazione di un progetto complessivo riferito all’intero Parco, a
firma di tecnico abilitato, da presentarsi almeno 15 giorni prima dell’inizio della manifestazione, che dovrà
essere accolto dall’Amministrazione Comunale, previa valutazione di fattibilità.
3. Una volta allestito il Parco, fino alla cessazione dello stesso, non sarà consentita la movimentazione di
carovane e/o attrezzature (salvo quanto disposto dall’art. 12 del presente regolamento), pena la perdita dei
requisiti di anzianità. Le auto dei concessionari non devono attraversare il parco ma utilizzare il percorso
all’uopo predisposto.
4. Le attrazioni non potranno occupare più del 70% dell’area adibita agli spettacoli viaggianti di Via
Pirandello. Il restante 30% sarà destinato alla sistemazione delle abitazioni e dei mezzi dei partecipanti al
Luna Park.
5. La cauzione è trattenuta e introitata nelle casse comunali in caso di tardiva installazione nel Parco
Divertimenti delle attrazioni e in caso di sgombero delle stesse in anticipo, rispetto alle date di arrivo e
sgombero stabilite dall'apposita ordinanza sindacale.
6. In caso la tardività o l’anticipo di cui al comma precedente non siano debitamente giustificati, è stabilita
l'esclusione dal Parco successivo.
7. La cauzione verrà trattenuta, altresì, in caso in cui si verifichi un’occupazione non autorizzata.
Articolo 12 - Garanzie e responsabilità del concessionario
1. Il concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure idonee a evitare danni all’area oggetto di
concessione e ad effettuare a propria cura e spese lo smaltimento dei rifiuti.
2. E’ condizione per il rilascio del provvedimento di concessione, la presentazione di una garanzia, sotto
forma di deposito cauzionale, di importo variabile a seconda della dimensione e della tipologia delle attività
spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, almeno 30 giorni prima della data di occupazione, pena il
rigetto della domanda.
3. L’importo della garanzia deve corrispondere a:
1. € 50,00 per attrazioni definite come piccole dall’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n.
337;
2. € 150,00 per attrazioni definite come medie dall’elenco di cui sopra e per i teatri viaggianti;
3. € 300,00 per attrazioni definite come grandi dall’elenco di cui sopra;
4. La garanzia è restituita dopo 15 giorni dalla richiesta se, in seguito al rilascio dell’area da parte del
concessionario, gli organi di controllo comunali non rilevano la presenza di danni o di rifiuti.
5. Nell’ipotesi in cui siano rilevati danni o rifiuti la garanzia è escussa e rimane fermo il diritto del Comune
di agire per il risarcimento del maggior danno subito.
6. Il provvedimento di concessione può essere negato nei successivi tre anni, nel caso in cui i danni all’area
oggetto di concessione siano di entità superiore all’importo della garanzia prestata ed escussa e non siano
stati altrimenti risarciti dal concessionario.
Articolo 13 - Pagamento della COSAP
1. L’occupazione delle aree pubbliche è subordinata al pagamento, da parte del richiedente, della Cosap e di
eventuali altri tributi comunali per l’importo liquidato dai competenti uffici, almeno 20 giorni prima
dell’inizio dell’occupazione, pena il rigetto della domanda. Verrà trattenuto nelle casse comunali l’importo di
Cosap versato da una ditta ammessa in organico che senza giustificato motivo (gravi motivi di salute del
gestore o dei familiari conviventi comprovati attraverso certificato medico) non si presenti all’edizione del
Luna Park.
7
Articolo 14 - Deposito della dichiarazione di corretto montaggio
1. Prima dell’apertura dell’attività al pubblico, l’esercente deve depositare al Comune la dichiarazione di
corretto montaggio, così come previsto dall’art. 69 del D.M. 18 maggio 2007.
Articolo 15 - Verifiche di agibilità
1. Le attrazioni sono sottoposte a collaudo della CCVLPS nel caso esse siano più di n. 10 di cui almeno 5 di
medie dimensioni e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità. Diversamente, prima della messa
in esercizio, le ditte dovranno presentare all’Amministrazione Comunale, prima del ritiro della relativa
autorizzazione al funzionamento, la certificazione di corretto montaggio e degli impianti elettrici, a firma di
tecnico abilitato e iscritto all’albo.
2. L’arrivo delle carovane e/o il montaggio delle attrazioni, potrà avvenire cinque (5) giorni prima della data
prevista per l’attivazione delle attrazioni. Le aree dovranno essere sgomberate, entro sette (7) giorni dalla
data prevista per la chiusura delle attrazioni.
Articolo 16 - Termine di durata dei procedimenti
1. Il termine di durata dei procedimenti non può essere superiore a 120 giorni.
Articolo 17 - Obblighi del concessionario
1. Il concessionario di area pubblica ha l'obbligo di:
1. provvedere alla gestione diretta dell'attrazione. A tali fini può essere sostituito o coadiuvato dai
familiari conviventi, purché maggiorenni;
2. installare le attrazioni entro il termine fissato dalla concessione;
3. curare la manutenzione degli impianti e la revisione periodica degli stessi e dei meccanismi di
sicurezza, per garantire l'incolumità degli utilizzatori e spettatori;
4. aprire l’attrazione al pubblico negli orari stabiliti;
5. mantenere l’attrazione in stato decoroso, illuminata e pulita;
6. osservare le prescrizioni stabilite dal Comune per ragioni di igiene, sicurezza, ordine pubblico e
rispetto della quiete e delle persone;
2. L’impiego di sorgenti sonore è consentito nei limiti stabiliti dalle norme comunali.
3. La violazione delle norme di cui ai commi precedenti, accertata dai competenti organi comunali di
vigilanza, comporta la revoca immediata della concessione e l'esclusione dalla graduatoria delle domande di
concessione, per almeno 2 anni.
Articolo 18 - Divieto di occupazione di aree non concesse
1. Non è consentito occupare spazi diversi da quelli concessi, pena la revoca della concessione.
2. La sistemazione delle carovane di abitazione, delle roulotte e dei carriaggi ha luogo esclusivamente
nell’area stabilita dal Comune.
Articolo 19 – Date di inizio delle attività e orari di apertura
1. In occasione di fiere, sagre o altre manifestazioni temporanee, il Comune stabilisce:
1. la data di inizio dell’occupazione dell’area concessa e la data in cui l’area deve essere lasciata libera;
2. la data di inizio e la durata delle attività;
3. gli orari quotidiani di apertura e chiusura dell’attività di divertimento.
2. Negli orari stabiliti, tutte le attrazioni e le attività devono essere aperte al pubblico, fatto salvo eventuali
condizioni atmosferiche avverse.
8
Articolo 20 – Commercio alimentare e chioschi zucchero filato presso il luna park
1. Ai sensi della normativa di riferimento, gli operatori del commercio alimentare su aree pubbliche
(ambulanti) che intendono partecipare al Parco Divertimenti dovranno presentare domanda almeno 60 giorni
prima della data di apertura del Parco stesso. Alla domanda dovrà essere allegata copia dell’autorizzazione e
documentazione attestante l’anzianità d’azienda.
2. Gli operatori dovranno essere in regola con tutte le disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 114/98 e
L.R. n. 12/1999 (commercio su aree pubbliche) ed essere dotati di apposita autorizzazione.
3. All’interno di ciascun Parco potranno essere accolti non più di 3 (tre) operatori di commercio alimentare
su aree pubbliche, fatta eccezione per le attività di vendita di solo zucchero filato che non sono soggetti a
limitazione numerica. La domanda per questi ultimi dovrà rispettare i termini previsti per gli operatori del
commercio alimentare su aree pubbliche (60 giorni dalla data di apertura del Parco) pena l’archiviazione per
non accoglimento della stessa. I criteri per la scelta degli operatori sono i seguenti:
a.
Anzianità di frequenza della piazza: si acquisisce dopo tre anni di presenza consecutiva nel Parco
stesso e si perde per la mancata presenza per tre anni consecutivi, salvo motivazione da presentare
per iscritto, determinata esclusivamente da fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare. In
caso di assenza anche a una sola edizione del Parco senza motivo giustificato, si ha l’immediata
perdita dei diritti di anzianità acquisiti;
b.
Numero di volte che si è partecipato con la stessa attività negli ultimi 5 anni, pur non avendo
acquisito i diritti di anzianità;
c.
Anzianità dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza.
Titolo III - Circhi e mostre itineranti con l’impiego di animali
Articolo 21 – Concessioni di aree comunali per circhi, altre attrazioni dello spettacolo viaggiante,
auto e moto acrobatiche
1. L’area comunale destinata all’attività di spettacolo viaggiante autorizzata come spettacolo circense, mostra
faunistica o altro è quella ubicata in Via Pirandello, così come risulta dalla planimetria allegata alla
deliberazione di G.M. di definizione delle aree.
2. Tale area comunale non sarà concessa in contemporanea al Luna Park.
3. Le domande per ottenere l’autorizzazione amministrativa per lo svolgimento dell’attività circense o altre
(e relativa concessione per l’occupazione di suolo pubblico) devono essere presentate secondo il seguente
calendario:
• GENNAIO e FEBBRAIO per ottenere la concessione ed autorizzazione nel periodo LUGLIO DICEMBRE dell’anno solare;
• LUGLIO e AGOSTO per ottenere la concessione ed autorizzazione nel periodo GENNAIO GIUGNO dell’anno successivo.
4. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta l’inefficacia della domanda e l’archiviazione
automatica.
5. Nel caso siano presentate più domande per l'installazione di circhi equestri nello stesso periodo, il Comune
provvederà all'assegnazione dell'area secondo i seguenti criteri preferenziali:
• ordine di protocollazione della domanda;
• maggiore dimensione dell’attività (struttura e numero di addetti).
6. Non saranno rilasciate concessioni per spettacoli circensi ove intercorra un periodo inferiore a 3 mesi tra i
due spettacoli.
7. Dell'avvenuta concessione viene data comunicazione agli interessati almeno 30 gg. prima della data di
inizio della manifestazione.
9
8. Il concessionario di area per l'impianto circense (o altro) deve provvedere entro 15 gg. dalla data di
ricezione della concessione, pena la decadenza della stessa, al versamento di un deposito cauzionale
infruttifero a garanzia della effettiva utilizzazione della concessione, a copertura di eventuali danni arrecati al
patrimonio comunale e per eventuali spese di deaffissione, pulizia e disinfestazione dell’area.
9. Il mancato utilizzo della concessione comporta l'incameramento della cauzione.
10. La cauzione sarà restituita per intero al concessionario nel momento in cui cessa l'installazione delle
strutture circensi o altri spettacoli ed i dipendenti del Comune avranno verificato che non siano stati arrecati
danni al patrimonio comunale e non si debbano sostenere spese per deaffissione, pulizia e disinfestazione
dell'area concessa.
11. L'importo della cauzione viene così fissato:
€ 1.000,00 per circhi equestri e ginnastici con meno di 200 spettatori e per le esibizioni di motoauto acrobatiche;
€ 5.000,00 per circhi equestri e ginnastici con più di 200 spettatori;
12. I suddetti importi potranno essere aggiornati con apposito atto.
13. Il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività avviene a seguito della verifica dei
presupposti e dei requisiti prescritti dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti in materia.
14. Relativamente allo sgombero dei rifiuti si applica l’art. 12.
Articolo 22 - Circhi e altre attrazioni di spettacolo viaggiante, auto e moto acrobatiche
1. Le domande per ottenere l’autorizzazione amministrativa per lo svolgimento dell’attività circense o altre
su area privata devono pervenire al Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio degli spettacoli.
2. Il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività avviene a seguito della verifica dei presupposti
e dei requisiti prescritti dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti in materia.
Articolo 23 - Divieto di utilizzare animali
1. È fatto divieto di utilizzo di animali, non nati in cattività, ad attività circensi sull’intero territorio del
Comune di Imola.
2. Qualora fosse possibile utilizzare gli animali occorre attenersi strettamente a quanto previsto dall’art. 17
del Regolamento Comunale approvato con deliberazione n. 75 del 07.04.2005 e sue eventuali successive
modifiche e integrazioni.
Titolo IV - Altre disposizioni
Articolo 24 - Servizi igienici area Via Pirandello
1. I concessionari dell’area pubblica di Via Pirandello, possono usufruire, per il pubblico avventore, dei
servizi igienici pubblici che si trovano all’interno dell’area in questione. La gestione è gratuita a condizione
che i concessionari si occupino direttamente della pulizia degli stessi.
2. In caso di non utilizzo dei servizi igienici pubblici, i concessionari dell’area dovranno provvedere,
direttamente a loro spese oltre che gestione, all’installazione di servizi igienici chimici.
Articolo 25 - Trasferimento dell’anzianità di presenza
1. Il trasferimento del diritto di proprietà o del diritto di godimento del ramo d’azienda, ivi compreso il
conferimento in società della stessa, comprendente l’attrazione rispetto alla quale è maturata l’anzianità di
presenza a una manifestazione o iniziativa, comporta il trasferimento dell’anzianità di presenza a favore degli
aventi diritto.
2. L’atto di trasferimento del diritto deve essere provato per iscritto, producendo copia della scrittura privata
autenticata o dell’atto pubblico, debitamente registrati.
10
Articolo 26 - Mancata presenza determinata da cause di forza maggiore
1. L’anzianità di presenza è conservata nei casi in cui la mancata presenza del gestore alla manifestazione o
iniziativa sia giustificata da gravi motivi di salute del gestore o dei familiari conviventi, comprovati
attraverso certificato medico.
2. Il diritto alla conservazione dell’anzianità di presenza può essere fatto valere una sola volta ogni 5 anni.
Articolo 27 - Conversione
1. Le attrazioni per le quali è stata concessa l’autorizzazione possono essere oggetto di conversione.
2. Il Comune può concedere la conversione dell'attrazione su richiesta dell'operatore, alle seguenti
condizioni:
1. l'equilibrio funzionale del luogo della manifestazione non deve essere alterato;
2. la conversione non deve pregiudicare, per mancanza di spazio, la partecipazione alla manifestazione
di altri gestori aventi diritto;
3. il richiedente deve avere conseguito, con l’attrazione da convertire, l’anzianità di presenza alla
manifestazione o iniziativa.
3. Nel caso in cui vi siano contemporaneamente più domande di conversione, a parità di requisiti tra i
richiedenti, il Comune darà priorità all’esercente la cui attrazione ha maturato una maggiore anzianità di
presenza.
4. E’ vietata, all’interno della stessa manifestazione, l’installazione contemporanea dell’attrazione convertita
e di quella nuova.
5. In caso di conversione l’anzianità di presenza maturata dall’attrazione convertita si trasferisce su quella
nuova.
6. E’ vietata la conversione effettuata senza preventiva autorizzazione.
Articolo 28 - Sanzioni in caso di conversione vietata
1. La conversione effettuata senza preventiva autorizzazione, comporta la revoca dell’autorizzazione di cui
all’art. 4 e della concessione di suolo pubblico, se rilasciata e l’azzeramento dell’anzianità di presenza
maturata, fino a quel momento, dall’attrazione convertita.
Articolo 29 - Sanzioni
1. La vigilanza relativa all’applicazione del presente regolamento è attribuita al Corpo di Polizia Municipale
ed a tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
3. Per le violazioni relative al regolamento COSAP, si applicano le sanzioni in esso previste.
4. Per le violazioni relative al commercio su aree pubbliche di prodotti alimentare, si applicano le sanzioni
previste dall’art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.
5. L’accertamento delle violazioni è eseguito secondo le disposizioni previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e
successive modifiche.
Articolo 30 - Sanzioni accessorie
1. In caso di attività non consentita dal presente regolamento, il trasgressore ha l’obbligo di sospendere o
cessare immediatamente l’attività.
Articolo 31 – Entrata in vigore
1. L’entrata in vigore del presente regolamento è stabilita per il giorno 1 febbraio 2015.
11
Articolo 32 - Norma transitoria
1. Le domande di autorizzazione all’installazione delle attrazioni relative all’edizione 2015 del Luna Park di
primavera pervenute prima dell’entrata in vigore del presente regolamento si intendono presentate, ai fini di
cui all’art. 10 del presente regolamento, alla data del 1° febbraio 2015.
12