Notizie sull`assegno al nucleo famigliare

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Notizie sull`assegno al nucleo famigliare
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE
L’assegno per nucleo familiare è una prestazione economica a carattere previdenziale spettante ai
lavoratori subordinati o a pensionati.
La corresponsione dell’assegno è regolata dalla legge 13 maggio 1988 n. 153 e successive
modifiche ed integrazioni.
L’assegno è erogato in misura crescente in rapporto ai componenti il nucleo familiare e decrescente
in rapporto al reddito familiare del nucleo stesso.
NUCLEO FAMILIARE
1. Lavoratore dipendente o pensionato richiedente l’assegno per nucleo familiare;
2. Coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
3. Figli ed equiparati ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957 n.818 (legittimi, adottivi,
affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente
matrimonio dell’altro coniuge, affidati dagli organi competenti a norma di legge) di età
inferiore a 18 anni compiuti;
4. Figli maggiorenni ed equiparati ai sensi del predetto art. 38 che si trovino, a causa di
infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a
proficuo lavoro;
5. Fratelli, sorelle e nipoti del lavoratore dipendente o del pensionato richiedente, minori di età
nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla
pensione ai superstiti ovvero, senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o
difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo
lavoro.
REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE
Il reddito familiare è costituito dalla somma dei redditi annui complessivi dei componenti il nucleo
familiare indicati al punto precedente, assoggettabili all’IRPEF, dei redditi di qualsiasi natura ivi
compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad
imposta sostitutiva, qualora il loro importo complessivo sia superiore ad Euro 1.032,91.
Ai fini del riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare e
della determinazione della relativa misura, sono stati stabiliti dei livelli di reddito.
Tali livelli di reddito, rivalutati ogni anno in misura pari alla percentuale dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolati dall’ISTAT, tengono conto della
composizione del nucleo familiare (con un solo genitore, con entrambi i genitori, figli minori
orfani abili o inabili, figli maggiorenni inabili, con un componente inabile, ecc.).
Annualmente sono predisposte dagli organi competenti (INPS ecc.) delle tabelle che riportano le
varie fasce di reddito e il corrispondente importo dell’assegno per numero dei componenti il
nucleo familiare.
CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO FAMILIARE
1. redditi assoggettabili all’IRPEF : da terreni e fabbricati *, di capitale, di lavoro dipendente e
assimilati, di lavoro autonomo, di impresa, diversi
- al lordo detrazioni di imposta
- al lordo ritenute erariali
- al netto dei contributi previdenziali, assistenziali.
2. **redditi esenti IRPEF superiori ad Euro 1.032,91 (£ 2.000.000) annui (pensioni sociali,
pensione invalidità civile, pensione per i ciechi, ecc.)
3. ** redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, superiore ad
Euro 1.032,91 (£ 2.000.000) annui (interessi su conto corrente, rendite da titoli di stato,
vincite alla lotteria, dividendi da azioni , rendite da fondi comuni ecc.)
4. redditi soggetti a tassazione separata (derivanti da transazioni, arretrati, plusvalenze,
indennità sostitutive di preavviso, ecc.)
5. redditi prodotti all’estero
6. assegni periodici corrisposti dal coniuge separato (esclusi quelli destinati al mantenimento
dei figli)
*
i redditi da fabbricati devono essere considerati al lordo della eventuale deduzione
relativa all’abitazione principale;
**
l’esenzione fino a due milioni di lire (Euro 1.032,91) indicati ai numeri 2 e 3 è riferita alla
somma dei redditi nel loro complesso e in caso di superamento di detti limiti vanno computati al
lordo di tali importi.
Non concorrono a formare reddito familiare
1. trattamento di fine rapporto (TFR)
2. arretrati di cassa integrazione guadagni riferiti ad anni precedenti quello dell’erogazione
3. assegno ai nuclei familiari (nuclei bisognosi), assegni di maternità erogati dai Comuni ex artt.
65 e 66 legge 23 dicembre 1998, n. 448 – Finanziaria ’99
4. rendite INAIL
5. pensioni di guerra
6. indennità di accompagnamento agli invalidi civili e ai ciechi civili assoluti
7. indennità di frequenza ai minori mutilati ed invalidi civili
8. indennità di trasferta nei limiti di esenzione previsti dalla legge
9. indennità di comunicazione per i sordi prelinguali e indennità speciali per i ciechi parziali
10. erogazioni liberali non superiori a £ 500.000 (Euro 258,23) annue
11. ticket mensa, indennità di mensa alternativa al buono pasto (Agenzia delle entrate risoluzione 30 marzo 2000 n.41/E).
Il reddito da considerare è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi, come sopra descritti,
conseguiti dai componenti il nucleo familiare nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun
anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.
(Esempio: periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004 d eve farsi riferimento ai redditi 2002).
Se il reddito del nucleo familiare dell’anno precedente è nullo, va riconosciuto l’assegno in quanto
non diventa verificabile la condizione che prevede che il reddito di lavoro dipendente sia almeno il
70 % del reddito complessivo. L'assegno non va invece attribuito se esistono solo redditi diversi
da quelli di lavoro dipendente.
L’assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi di lavoro dipendente o
assimilato (pensioni, prestazioni previdenziali collegati a lavoro dipendente ecc...), relativa
all’intero nucleo familiare, e’ inferiore al 70 % del reddito familiare complessivo.
PRESCRIZIONE DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE
Il diritto agli assegni per il nucleo familiare si prescrive nel termine di cinque anni.
Il termine di recupero da parte dell’INPS di assegni indebitamente corrisposti, si prescrive in dieci
anni.
A cura dell’Associazione Oltre noi…la vita
Milano, Novembre 2006