Regolamento per il pagamento della tariffa fitosanitaria

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Regolamento per il pagamento della tariffa fitosanitaria
ALLEGATO A) AL DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO,
CHIMICO-AGRARIO, ANALISI E CERTIFICAZIONE
N 279/SC., DI DATA 28 NOVEMBRE 2007
Procedure di riscossione della tariffa fitosanitaria introdotta dall’art. 55
del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 “Attuazione della direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la
diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali”.
Art. 1
(ambito di applicazione)
Le presenti disposizioni si applicano per la tariffa fitosanitaria di cui all’Allegato XX del
decreto legislativo 214/2005, parte A, sezione I (“Tariffa per controlli all’importazione”) e sezione II
(“Tariffa per controlli all’esportazione”).
La tariffa fitosanitaria di cui alla parte B del medesimo Allegato (“Tariffa per il rilascio delle
autorizzazioni e per i controlli alla produzione ed alla circolazione”), viene riscossa secondo le
modalità previste dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 aprile 2006.
Art.2
(competenze)
Alla riscossione della tariffa fitosanitaria provvede il Servizio fitosanitario, chimico-agrario,
analisi e certificazione dell’Agenza regionale per lo sviluppo rurale – ERSA, di seguito denominato
“Servizio fitosanitario”.
Art.3
(principi generali)
Il pagamento della tariffa fitosanitaria è sempre dovuto per ogni richiesta di controllo,
indipendentemente dal suo esito.
Art. 4
(modalità di pagamento)
Il pagamento della tariffa fitosanitaria può essere effettuato a mezzo di
-
bonifico bancario, sul conto corrente aperto presso la Cassa di Risparmio del Friuli
Venezia Giulia SpA – tesoreria ERSA, codice IBAN IT 93 N 06340 12315 0670
2900100 S,
ovvero
-
bonifico postale, sul conto corrente postale n. 74181207 intestato a Agenza
regionale per lo sviluppo rurale – ERSA – Servizio Tesoreria.
In entrambi i casi, vanno specificati:
1) l’importo dovuto;
2) il capitolo di entrata: n. 5100;
3) la causale del versamento “Tariffa fitosanitaria import/export”;
4) gli estremi della richiesta di certificazione
Art. 5
(termini di pagamento)
Il pagamento della tariffa fitosanitaria per l’emissione del certificato fitosanitario o del nulla
osta all’importazione può avvenire nei seguenti modi:
1) pagamento anticipato;
2) pagamento differito previa stipula di polizza fideiussoria.
Art. 6
(pagamento anticipato)
Il pagamento anticipato viene effettuato all’atto della presentazione della richiesta di
controllo e certificazione, prima dell’esecuzione delle procedure per il rilascio del certificato
fitosanitario o del nulla osta all’importazione.
L’attestazione di pagamento, contenente gli elementi di cui al precedente art. 4, è presentata
direttamente all’ispettore fitosanitario incaricato del controllo, che effettua la verifica documentale.
Art. 7
(pagamento differito)
Per poter essere ammesso al pagamento differito di cui al punto 2) dell’art. 5, l’interessato è
tenuto a presentare, a garanzia del pagamento medesimo, una preventiva fideiussione bancaria o
assicurativa.
Copia autentica della polizza fideiussoria, anche in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R n. 445/2000, ovvero ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del
medesimo D.P.R. 445/2000, deve essere trasmessa al Servizio fitosanitario.
Ogni richiesta di rilascio di certificato fitosanitario o di nulla osta all’importazione, deve
contenere espresso richiamo alla polizza fideiussoria sottoscritta.
Art. 8
(requisiti della fideiussione)
La polizza fideiussoria deve essere stipulata in modo tale da garantire la copertura
dell’importo della tariffa fitosanitaria oggetto di differimento. A tal fine l’interessato potrà
provvedere a tempestivi adeguamenti o integrazioni del rapporto contrattuale in parola.
L’importo coperto dalla garanzia non potrà essere inferiore a € 500,00 (cinquecento).
Qualora si tratti di utenti che già operano con il Servizio fitosanitario, l’importo assicurato
non potrà essere inferiore al valore della tariffa corrisposto l’anno precedente nel bimestre di
maggiore attività, fatto salvo l’importo minimo di cui al precedente comma.
La polizza fideiussoria deve avere validità almeno annuale e deve coprire le operazioni sino al
termine ultimo valido per l’effettuazione del pagamento differito della relativa tariffa.
La polizza fideiussoria deve indicare l’oggetto del rapporto di garanzia “ pagamento della
tariffa fitosanitaria import/export, ai sensi dell’Allegato A) al decreto del Direttore del servizio
fitosanitario, chimico-agrario, analisi e certificazione dell’ERSA, n. 279 di data 28 novembre 2007”,
con riferimento al presente atto.
Art. 9
(modalità del versamento differito)
Nel caso di pagamento differito il versamento della tariffa va effettuato, secondo le modalità
di cui all’art. 4, entro la fine del mese successivo a quello in cui è pervenuta alServizio fitosanitario
la richiesta di controllo.
In tal caso l’attestazione di versamento deve riportare, oltre agli elementi di cui ai punti 1), 2)
e 3) dell precedente art. 4, anche il numero e la data di ciascun certificato fitosanitario o nulla osta
all’importazione cui il pagamento si riferisce, esposti in causale.
L’attestazione di avvenuto versamento deve esser fatta pervenire al Servizio fitosanitario non
oltre il termine utile per il pagamento medesimo.
Il mancato o tardivo versamento della tariffa comporta l’applicazione delle sanzioni previste
dall’art. 55, comma 3, del decreto legislativo n. 214/2005.