D. Lgs. 81/08 TITOLI IX-X

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D. Lgs. 81/08 TITOLI IX-X
D. Lgs. 81/08
TITOLI IX-X
SOSTANZE PERICOLOSE
AGENTI BIOLOGICI
Roma – 24 novembre 2008
PERICOLO
RISCHIO
Condizione
necessaria ma non
sufficiente
dal tipo di mansione svolta
da come viene svolta
dal livello di esposizione
dalla durata dell’esposizione
dalla dose assorbita
dalle caratteristiche individuali
EFFETTO
Effetto acuto immediato
Effetto cronico progressivo
INFORTUNIO
MALATTIA
PROFESSIONALE
EMERGENZA
SORVEGLIANZA SANITARIA
MALATTIE PROFESSIONALI
Malattie per le quali è riconosciuta la causa di servizio
„
Malattie professionali tabellate: sono quelle contratte
nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate in
apposite tabelle definite per legge dello Stato.
„
Malattie professionali non tabellate: per le quali il
lavoratore riesce a dimostrare che la causa consiste
nella lavorazione a cui è addetto (sentenza della Corte
Costituzionale 179/88).
D.P.R. n. 1124/1965
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(G.U. n. 257 del 13 ottobre 1965 - s.o.)
9 ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE
PROFESSIONALI NELL’INDUSTRIA (TITOLO I)
9 ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE
PROFESSIONALI NELL'AGRICOLTURA (TITOLO II)
9
REGIMI SPECIALI (TITOLO III)
Capo I: ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE
MALATTIE DEI MARITTIMI IMBARCATI SU NAVI STRANIERE
9 DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE
(TITOLO IV)
ALLEGATI al D.P.R. n. 1124/1965
All.1: Grado percentuale di invalidità permanente industria
All.2: Grado percentuale di inabilità permanente Agricoltura
All.3: Tabella delle menomazioni che possono dar luogo all'assegno per
l'assistenza personale continuata
All.4: Tabella delle malattie professionali nell'industria
All.5: Tabella delle malattie professionali dell'agricoltura
All.6: Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite
e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione
All.7: Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite
e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione (in vigore
dal 1 luglio 1965)
All.8: Tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione
contro la silicosi e l'asbestosi e del periodo massimo di
indennizzabilità dalla cessazione del lavoro (così modificata dal
D.M. 20 giugno 1988)
All.9: (modello A): Scheda personale per visita di assunzione periodica di
controllo
D.P.R. 13 APRILE 1994, N. 336
Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie
professionali nell’industria e nell’agricoltura
Art.1 comma 1
A decorrere della data di entrata in vigore del presente
regolamento la tabella delle malattie professionali
nell’industria e la tabella delle malattie professionali
nell’agricoltura, allegati, rispettivamente, n.4 e n.5 al testo
unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno1965, n. 1124, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono sostituite dalle tabelle allegate al presente
decreto, di cui formano parte integrante.
D.P.R. n. 314 del 14 maggio 2001
Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la
presentazione dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe
e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, nonché per la composizione del
contenzioso in materia di premi per l'assicurazione
infortuni.
Abroga:
Artt. 46, 47, 48, 49 del D.P.R. n. 1124/1965
D.M. 27 aprile 2004
Elenco delle malattie per le quali è
obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 139 del testo unico,
approvato con DPR 30 giugno 1965, n.
1124, e s.m.i.
Decreto 14 gennaio 2008
(S.O. n. 68 alla GU n. 70 del 22-3-2008)
ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico approvato
con DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e smi
"Elenco delle malattie per le quali è
obbligatoria la denuncia”
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
3 LISTE
- Riconoscimento del nesso di causalità
7 GRUPPI
- Agenti causali (3 gruppi)
- Tumori Professionali (1 gruppo)
- Tessuti/Apparati/Sistemi (3)
Decreto 14 gennaio 2008
LISTA 1 - Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità
LISTA 2 - Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità
LISTA 3 - Malattie la cui origine lavorativa è possibile
Gruppo I
Malattie da agenti Chimici
Gruppo II
Malattie da agenti Fisici
Gruppo III Malattie da agenti Biologici
Gruppo IV Malattie dell’apparato respiratorio non comprese in
altri
Gruppo V Malattie della pelle non comprese in altri
Gruppo VI Tumori professionali
Gruppo VII Malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni
dell’organizzazione del lavoro
Il Medico competente
e la malattia professionale
„
Compila il certificato INAIL da consegnare al
dipendente per l’eventuale indennità
„
Compila il referto (denuncia) da inoltrare alla A.S.L.
per l’autorità giudiziaria
L’INAIL e la malattia professionale
¾ Riconosce il nesso di causalità
¾ Attribuisce una invalidità (punti)
¾ Elargisce una liquidazione oppure una pensione
L’INAIL RICONOSCE LA MALATTIA SE PRESENTE NELLA
TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.
¾ Respinge la causa non riconoscendo il nesso di causalità
oppure perché la malattia è caduta in prescrizione per
decorrenza dei termini ovvero è giunta troppo tardi
L’AZIENDA SANITARIA, DELEGATA DALLA MAGISTRATURA, RICHIEDE
AL DATORE DI LAVORO DOCUMENTAZIONE ATTA AD ACCERTARE UN
NESSO DI CAUSALITA’ ED UNA EVENTUALE RESPONSABILITA’
PRINCIPALI MALATTIE PROFESSIONALI
Classificazione per agente di rischio
„
„
„
„
„
„
„
„
„
Patologia da alte e basse temperature
Malattie da vibrazioni della pressione barometrica
Malattie da elettricità
Malattie da rumore
Malattie da vibrazioni meccaniche
Malattie da radiazioni ionizzanti e non
Malattie da metalli e loro composti (intossicazioni da
As, Cd, Hg, Pb, cianuri e nitrili, …)
Intossicazioni da composti organici (idrocarburi, )
Patologie da materie plastiche
PRINCIPALI MALATTIE PROFESSIONALI
Classificazione per apparato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Malattie dell’apparato respiratorio
Malattie dell’apparato cutaneo
Malattie dell’apparato visivo
Malattie dell’apparato uditivo
Malattie dell’apparato otorinolaringoiatrico
Malattie dell’apparato osteo-articolare
Malattie del sistema nervoso
Malattie del sistema emopoietico
Malattie dell’apparato escretore
Tumori professionali
ALCUNI ESEMPI DI MALATTIE PROFESSIONALI PER AGENTE CAUSALE
AGENTI CHIMICI
AGENTE CAUSALE
MALATTIA PROFESSIONALE
Metalli, loro leghe,
amalgame
Arsenico
Congiuntivite; Rinite; Perforazione setto nasale; Epatopatia
cronica; Cheratosi palmare e plantare; Polineuropatia periferica
(Ab, Be, Cd, Mn, Hg,
Os, Pb, Cu, Se, Sn, Ta,
U, Vn, Zn)
Cromo
Ulcere e perforazione del setto nasale; Dermatite ulcerativa;
Dermatite allergica da contatto; Asma bronchiale; Tumori del
polmone, delle cavità nasali e dei seni paranasali
Alogeni (Cl, F, Br, I)
Nichel
Asma bronchiale; Dermatite allergica
Composti organici e
inorganici (S, C2S,
Acido solforico
Blefarocongiuntivite; Odontopatie; Periodontopatie; Bronchite;
Sindrome da disfunzione delle vie aeree (RADS)
SO2, CO, S e
polisolfuri, ecc.)
NO, HNO3, NH3
Tracheobronchite; Congiuntivite
Derivati alogenati e/o
nitrici di idrocarburi
alifatici
tricloroetano
cloroformio,
CCl4
Encefalopatia; Tracheobronchite; Congiuntivite; Dermatite
irritativa da contatto;
Cloruro di
vinile
Fibrosi polmonare; Sindrome Raynaud simile; Epatopatia fibrotica
Derivati alogenati e/o
nitrici del benzene
Mono-Di-Esa
Clorobenzene;
dinitrocloroben
zene;
Psicosindrome organica; Epatopatia;
Dermatite allergica da contatto;
Porfiria tossica (benzene)
IPA
(catrami, pece,
bitumi, oli da taglio,
fuliggine, ecc.)
Oli minerali
Dermatite irritativa da contatto
Dermatite allergica da contatto
Dermatite follicolare acneiforme
AGENTI FISICI
Rumore otolesivo
Ipoacusia percettiva bilaterale
Vibrazioni meccaniche
HAV
Sindrome di Raynaud secondaria; osteoartropatie; Sindrome
del Tunnel Carpale; Tendiniti
Posture incongrue
Sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla- gomitopolso-mano; Tendiniti; Sindrome di De Quervain; Sindrome del
Tunnel Carpale
MMC con continuità
Spondilodiscopatie del tratto lombare; Ernia discale lombare
Radiazioni ionizzanti
Radiodermite; Piastrinopenia; Infertilità temporanea o
permanente maschile;
Radiazioni UV
Cheratosi attiniche
Laser
Lesioni retiniche; lesioni della cornea; opacità del cristallino e
del corpo vitreo
Radiazioni infrarosse
Opacità del cristallino; Eritema permanente
Radiofrequenze,
microonde
Opacità del cristallino; Infertilità temporanea maschile
RISCHIO CHIMICO
Rischio derivante dall’impiego
di agenti chimici pericolosi
NORMATIVA RISCHIO CHIMICO
DPR 547/55
NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
DPR 303/56
NORME GENERALI PER L’IGIENE SUL LAVORO
L. 256/74
Imballaggio ETICHETTATURA E SCHEDE DI SICUREZZA di
sostanze e preparati pericolosi
SEGNALETICA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO
(Aggiornato dal D.Lgs. 493/96-dir. Eur. 92/58)
DPR 524/82
DLgs 277/91
DLgs 475/92
D.Lgs 626/94
Attuazione delle direttive n.80/1107/CE, n.86/188/CE,
n.88/642/CE in materia di protezione dei lavoratori contro
rischi derivanti da esposizione ad AGENTI CHIMICI, FISICI,
BIOLOGICI DURANTE IL LAVORO (Piombo, Amianto, Rumore)
abrogata totalmente
Attuazione della direttiva 89/686/CE, in materia di
riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa ai
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (questo decreto
riporta i requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi di
protezione individuale DPI e le procedure per l’apposizione del
marchio di conformità CE.
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI
LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO
NORMATIVA RISCHIO CHIMICO
Successiva al D.Lgs. 626/94
D.Lgs 52/97
Classificazione IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA delle
sostanze chimiche – Predisposizione della Scheda di Sicurezza
D.Lgs 285/98
Classificazione IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA delle
sostanze chimiche – Predisposizione della Scheda di Sicurezza
D.Lgs. 25/02
Protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori contro i rischi derivanti da AGENTI
CHIMICI durante il lavoro
MODIFICA il D.Lgs. 626/94 INSERENDO IL TITOLO VIIbis
D.Lgs 65/03
Classificazione IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA delle
sostanze chimiche – Predisposizione della Scheda di Sicurezza
D.Lgs. 257/06
Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi
ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO
MODIFICA il D.Lgs. 626/94 INSERENDO IL TITOLO VIbis
Dir. Cons. 80/1107 del 27/11/80 GUCE L327 del 3/12/80
ABROGATA
Dir. Cons. 82/605 del 28/07/82 GUCE L247 del 23/08/82
ABROGATA
Dir. Cons. 83/477 del 19/09/83 GUCE L263 del 24/09/83 II
direttiva particolare
Dir. Cons. 88/364 del 9/06/88 GUCE L179 del 9/07/88
ABROGATA
Dir. Cons. 88/379/CEE del 7/06/88
CLASSIFICAZIONE PREPARATI ABROGATA
Dir. Cons. 67/548/CE e succ. mod. + Dir Comm.
2001/58/CE
CLASSIFICAZIONE SOTANZE + SCHEDE DI SICUREZZA
D.lgs. 25/01/92 n. 77 S.O. a
G.U. n. 36 del 13/02/92
ABROGATO
D.lgs. 16/07/98 n. 285 G.U. n.
191 del 18/08/98
D.lgs. 3/02/97 n. 52 (S.O. a
G.U. n. 58 del 11/03/97)
+
D.M. 7/09/02 (G.U. n. 58 del
11/03/97)
D.M. 14/06/02 S.O. a G.U. n.
244 del 17/10/02
Elenco consolidato sostanze
classificate
Dir. Cons. 98/24/CE PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Dir. Cons. 1999/45/CE nuova direttiva classificazione
preparati DA RECEPIRE ENTRO 31/07/02
Dir. Cons. 89/391 del 12/06/89 GUCE L183 del 29/06/89
Direttiva quadro PROTEZIONE LAVORATORI
Dir. Cons. 90/394 del 28/06/90 GUCE L196 del 26/07/90
(VI Direttiva particolare) PROTEZIONE DA AGENTI
CANCEROGENI
Dir. Cons. 97/42 del 27/06/97 GUCE L175 del 8/07/97 IA
Modifica 90/394
Dir. Cons. 1999/38/CE del 29/07/99 GUCE L138 del
1/06/99 IIA Modifica 90/394
D.lgs. 2/02/02 n. 25
G.U. n. 57 del 8/03/02
D.lgs. 19/09/94 n. 626 e succ.
agg. e mod. S.O. a G.U. n. 265
del 12/11/94
D.lgs. 25/02/00 n. 66 G.U. n.
70 del 24/03/00
Norme nazionali
Norme comunitarie
Dir. Cons. 88/642 del 16/12/88 GUCE L356 del 24/12/88 I
MODIFICA
D.lgs. 15/08/91 n. 277 S.O. a
G.U. n. 200 del 27/08/91
PARZIALMENTE ABROGATO
Il 9 Aprile 2008 viene
pubblicato il D.Lgs. 81
TITOLO IX
SOSTANZE PERICOLOSE
(agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni,
amianto)
TITOLO X
AGENTI BIOLOGICI
STRUTTURA DEL TITOLO IX
„
Capo I –
Protezione da agenti chimici - Artt. 221- 232
(Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94)
„
Capo II – Protezione da agenti cancerogeni e
mutageni - Artt. 233-245
(Titolo VII D.Lgs. 626/94)
„
Capo III – Protezione dai rischi connessi
all’esposizione all’amianto - Artt. 246-265
(Titolo V-bis D.Lgs. 626/94)
Titolo IX – Capo I
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Stesso campo di applicazione
„ Novità di maggior rilievo:
"rischio basso per la sicurezza e
irrilevante per la salute"
in sostituzione del “rischio
moderato”
(art.72-quinquies del D.Lgs. 626)
„
ALLEGATI
D. Lgs. 81/08
D.Lgs. 626/94
Allegato
XXXVIII
Valori limite di
= Allegato VIII-ter già mod.
esposizione professionale (63)
(99)
Decreto 4 febbraio 2008 (33)
Allegato
XXXIX
Valori limite biologici
= Allegato VIII-quater
Allegato
XL
Divieti di impiego di
alcuni agenti chimici (4)
= Allegato VIII-quinquies
Allegato
XLI
Norme UNI atmosfere di
lavoro
= Allegato VIII-sexties
Allegato
XLII
Elenco di sostanze,
preparati e processi
= Allegato VIII
Allegato
XLIII
Valori limite di
= Allegato VIII-bis
esposizione professionale Benzene, CVM, polveri di legno
CAPO I
TITOLO IX D.Lgs. 81/08
Protezione da agenti chimici
Determina i requisiti minimi per la protezione
dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza che derivano dagli effetti di agenti
chimici presenti sul luogo di lavoro o come
risultato di ogni attività lavorativa che
comporti la presenza di agenti chimici.
SI APPLICA:
¾
a tutti gli agenti chimici pericolosi fatte salve le
disposizioni relative agli agenti chimici per i quali
valgono provvedimenti di protezione
radiologica regolamentati dal decreto legislativo
del 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni
¾ al trasporto di agenti chimici pericolosi fatte slave
disposizioni specifiche
NON SI APPLICA:
alle attività comportanti esposizione a AMIANTO
per le quali si applicano le disposizioni del Capo
III
Obiettivo della tutela
Ridurre il numero degli infortuni
9
9
Ustioni chimiche (corrosivi)
Incendi ed esplosioni (comburenti,
infiammabili, combustibili)
Ridurre l’incidenza di malattie professionali
9
9
9
9
Allergie
Dermatiti da contatto e/o irritative
Broncopneumopatie
Cancro professionale
Definizioni (art. 222)
AGENTI CHIMICI
tutti gli elementi o composti chimici, sia soli che nei
loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti,
utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come
rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano
essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi
o no sul mercato.
Materie prime, intermedi, prodotti, sottoprodotti,
normalmente impiegati, occasionali o accidentali o
frutto di reazioni indesiderate.
AGENTI CHIMICI PERICOLOSI
¾
le sostanze o preparati, classificati come pericolosi
dalla vigente normativa, (D.Lgs. 52/97 e D.Lgs.
65/03).
¾
agenti non classificati ma che possono comportare
un rischio a causa delle loro proprietà chimicofisiche e tossicologiche, o sostanze di per sé non
pericolose, ma che rappresentano un rischio per il
modo in cui sono utilizzati.
¾
sono compresi gli agenti chimici per i quali è stato
comunque assegnato un valore limite di esposizione
professionale (TLV).
NON PERICOLOSE (es. acqua potabile e aria atmosferica in condizioni
normali): In questi casi non sono da assumere particolari precauzioni se non il
buon senso.
NON PERICOLOSE MA IMPIEGATE IN CONDIZIONI
TALI DA POTER COSTITUIRE PERICOLO (es. acqua ad
alta temperature, aria compressa).
PERICOLOSE MA NON CLASSIFICATE DALLE NORME
SULLA CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA ED
IMBALLAGGI DEI PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI
(es. materiali organici degradati maleodoranti o infetti, acque di scarico,
farmaci, rifiuti)
PERICOLOSE COSI' COME CLASSIFICATE DALLE
NORME SULLA CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA
ED IMBALLAGGIO (maggior parte delle sostanze e preparati chimici
normalmente presenti nei luoghi di lavoro)
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE:
pericolosità intrinseca delle sostanze
La pericolosità dipende:
„
dalle caratteristiche chimico-fisiche (Volatilità,
Reattività, …)
Effetti sulla sicurezza:
Incendio, esplosioni, corrosioni
dalle caratteristiche tossicologiche
Effetti sulla salute:
Effetti acuti e/o cronici
SIMBOLI DI PERICOLO
„
„
Pittogramma di colore nero su sfondo arancione
che indica la pericolosità generale del prodotto
Deve occupare almeno un decimo della
superficie dell’etichetta
SIMBOLI DI PERICOLO PER LA
SICUREZZA
COMBURENTE: sostanza o preparato che a
contatto con infiammabili provoca una reazione
esotermica
ESTREMAMENTE INFIAMMABILE: sostanza o
preparato con punto di infiammabilità molto
basso che a contatto con l’aria si infiamma
INFIAMMABILE: sostanza o preparato con basso
punto di infiammabilità
ESPLOSIVO: sostanza o preparato che può
esplodere, detonare o deflagrare anche senza
l’azione dell’ossigeno atmosferico
SIMBOLI DI PERICOLO PER LA SALUTE
NOCIVO: Sostanza o preparato che può
indurre patologie acute o croniche e può
essere anche letale
IRRITANTE: Sostanza o preparato che può
produrre al contatto diretto, prolungato o
ripetuto con la pelle o le mucose una
reazione infiammatoria
TOSSICO: Sostanza o preparato che può
produrre lesioni acute o croniche in
piccolissime quantità
PERICOLOSI PER L’AMBIENTE: Sostanza o
preparato che se diffuso nell’ambiente presenta o
può presentare rischi immediati o differiti per una o
più componenti ambientali
CORROSIVI: sostanze o preparati che esercitano
un’azione distruttiva a contatto con tessuti vivi e
non
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE
„ INALAZIONE
(Manipolazione di prodotti
volatili, fuoriuscita accidentale di gas e
vapori)
„ CONTATTO
CUTANEO (Manipolazione,
contatto accidentale)
„ INGESTIONE accidentale (Manipolazione)
INALAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE
L’interazione dipende dallo stato
fisico in cui si trova l’agente chimico
gas, vapore, liquido, solido
(particolato, polveri fini, scaglie,
fibre), aerosol
Gli effetti possono essere:
- locali (nelle sole vie respiratorie
senza indurre alterazioni
sistemiche a distanza
- sistemici
L’assorbimento polmonare è
influenzato:
- dalla pressione parziale del gas
negli alveoli
- dalla solubilità nel mezzo acquoso
del plasma
L’assorbimento dei gas è favorito:
- dall’ampia superficie di scambio
(70m2)
- dal minimo spessore della
membrana alveolo-capillare
(<1μm)
CONTATTO CUTANEO CON SOSTANZE PERICOLOSE
Non si verifica con sostanze
solide che vengono bloccate
dall’epidermide, ma solo per
liquidi e gas che attraversano
lo strato corneo per diffusione
passiva e raggiungono il
derma
L’assorbimento è lento (importanza della durata
dell’esposizione)
L’assorbimento è favorito in caso di abrasioni, ferite,
flogosi e riduzione del film lipidico
INGESTIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE
L’ingestione avviene tramite:
- il consumo di alimenti acqua ed
altre bevande contaminate
- le mani contaminate
Gli effetti possono essere:
- locali
- sistemici
L’assorbimento è influenzato
dalla resistenza del
contaminante al pH gastrico ed
intestinale
Si verifica prevalentemente a
livello intestinale grazie
all’ampia superficie di scambio
(villi e microvilli intestinali)
ESCREZIONE
composti
polari a
basso
peso
molecola
re
Escrezione urinaria
Saliva. Sostanze a basso peso molecolare,
possibile riassorbimento intestinale.
Bile. Composti ad alto peso molecolare (es.
metaboliti coniugati con proteine endogene).
Feci. Via di escrezione delle sostanze eliminate
con la bile e non riassorbite dall’intetino, oppure
di sostanze direttamente diffuse o trasportate
attivamente dal circolo ematico.
Altre vie
Composti
volatili a
basso
coefficiente di
ripartizione
aria-sangue
(anestetici,
alcuni
solventi, ecc).
Eliminazione aerea
EFFETTI DEGLI INQUINANTI
SULL’ORGANISMO:
RELAZIONE DOSE-RIPOSTA
La risposta di un organismo ad inquinanti dipende:
- dalla quantità dell’inquinante alla quale
l’organismo è esposto
-
dal tipo di inquinante
- dalla via di esposizione
Tutela degli esposti:
PREVENZIONE
„ Valutazione del rischio (art. 223 D.Lgs. 81/08)
„ Adozione di misure di prevenzione e protezione
(artt. 224, 225 D.Lgs. 81/08)
„ Misure in caso di incidente o di emergenza (art.
226 D.Lgs. 81/08)
„ Formazione ed informazione (artt. 36, 37 e 227
D.Lgs. 81/08)
„ Sorveglianza sanitaria (art. 229 D.Lgs. 81/08)
Valutazione del rischio (Art. 223)
Art. 72-quater D.Lgs. 626/94
Il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi,
prendendo in considerazione in particolare:
– le loro proprietà pericolose
– le informazioni sulla salute e sicurezza contenute nella
relativa scheda di sicurezza
– il livello, il tipo e la durata dell'esposizione
– le circostanze in cui viene svolto il lavoro compresa la
quantità degli agenti
– i valori limite di esposizione professionale o i valori limite
biologici (allegati XXXVIII e XXXIX)
– gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da
adottare
– se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di
sorveglianza sanitaria già intraprese.
Valutazione del rischio (Art. 223)
„
Il datore di lavoro indica:
quali misure generali e specifiche ove applicabile
sono state adottate;
-
„
Valuta tutte le attività, ivi compresa la manutenzione
e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono
provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza,
anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche.
Nel caso di attività lavorative che comportano
l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono
valutati in base al rischio che comporta la combinazione
di tutti i suddetti agenti chimici.
Valutazione del rischio
SE RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA E
IRRILEVANTE PER LA SALUTE:
Non si
applicano
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Rischio alto per la sicurezza
Rischio irrilevante per la salute
Rischio irrilevante per la sicurezza
Rischio alto per la salute
MISURE GENERALI DI PROTEZIONE
(Art. 224)
„
„
„
„
„
„
„
progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul
luogo di lavoro;
fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e
relative procedure di manutenzione adeguate;
riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o
potrebbero essere esposti;
riduzione al minimo della durata e dell'intensità
dell'esposizione;
misure igieniche adeguate;
riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul
luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione,
nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di
agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono
detti agenti chimici.
MISURE SPECIFICHE
DI PROTEZIONE E DI PREVENZIONE
(art. 225)
„
„
„
„
Progettazione di appropriati processi lavorativi e
controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e
materiali adeguati;
Adozione di appropriate misure organizzative e di
protezione collettive alla fonte del rischio;
Misure di protezione individuali, compresi i
dispositivi di protezione individuali, qualora non si
riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma
degli articoli 229 e 230.
MISURE IN CASO DI INCIDENTE O DI
EMERGENZA
Predisposizione di procedure di intervento
adeguate da attuarsi al verificarsi di incidenti o
emergenza (assistenza, evacuazione e
soccorso)
Tali misure comprendono:
- esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a
intervalli connessi alla tipologia di
lavorazione;
- messa a disposizione di appropriati mezzi di
pronto soccorso
MISURE IN CASO DI INCIDENTE O DI EMERGENZA (2)
Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita sono
forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione
individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono
essere utilizzate sino a quando persiste la situazione
anomala.
Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare
sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari
per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non
protetti devono immediatamente abbandonare la
zona interessata.
Il Piano di Emergenza deve contenere:
¾ Informazioni preliminari su:
-
attività pericolose
agenti chimici pericolosi,
misure per l'identificazione dei rischi,
precauzioni e procedure, in modo tale che servizi competenti
per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le
proprie procedure e misure precauzionali;
¾ qualunque altra informazione disponibile sui
rischi specifici derivanti o che possano derivare
dal verificarsi di incidenti o situazioni di
emergenza, comprese le informazioni sulle
procedure elaborate in base al presente articolo.
FORMAZIONE E INFORMAZIONE
I lavoratori o i loro rappresentanti devono disporre di :
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali
l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori
limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative
agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da
intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di
lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza
Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui
all'articolo 223. ( comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento
individuali con il supporto di informazioni scritte)
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante
il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto
dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei
contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente
identificabili.
COME RICONOSCERE GLI AGENTI
PERICOLOSI:
L’etichetta
La scheda di sicurezza
ETICHETTA SUGLI IMBALLI
=
Prima fonte di informazione
Contiene notizie concise ma ben definite sui
rischi insiti nella manipolazione (Classe di
pericolosità, simboli) e le procedure
minime da adottare per minimizzare tali
rischi (frasi di rischio e consigli di
prudenza)
L'etichetta riportata sui prodotti tiene conto di tutti i pericoli potenziali
connessi con la normale manipolazione ed utilizzazione delle sostanze e
dei preparati pericolosi nella forma in cui vengono commercializzati
SIMBOLI DI
PERICOLO
FRASI DI RISCHIO
Indicano come si estrinseca la pericolosità
degli agenti
Sono indicate da una lettera R seguita da uno
o più numeri
R 15 - A contatto con l'acqua libera gas
estremamente infiammabili.
R 63 - Possibile rischio di danni ai bambini
non ancora nati
R24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per
ingestione.
CONSIGLI DI PRUDENZA
I Consigli di Prudenza descrivono le più comuni procedure di
sicurezza da adottare per minimizzare i rischi associati
all'impiego della sostanza.
Sono indicati con una lettera S seguita da uno o più numeri
S 9 (Conservare il recipiente in luogo ben ventilato)
S 7/9 (Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo
ben ventilato)
SCHEDA DI SICUREZZA
Contiene numerose informazioni sui pericoli, sulle
caratteristiche fisico-chimiche degli agenti, sugli
accorgimenti da adottare durante l’uso e la
conservazione dei prodotti e sui rimedi da attuare ai
fini della sicurezza e ambientali.
Deve essere redatta ai sensi del Nuovo regolamento
europeo (REACH) (prima ai sensi del D.M.
7/09/2002)
Deve riportare la data ed essere revisionate in caso di
nuove conoscenze acquisite
La scheda di sicurezza deve riportare le seguenti informazioni (16 punti):
1. Identificazione della sostanza o del composto, della società produttrice,
del distributore nazionale e i numeri telefonici per le emergenze;
2. Identificazione dei pericoli;
3. Informazioni sulla sostanza o sul composto;
4. Misure di primo soccorso;
5. Misure antincendio;
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale;
7. Norme per la manipolazione e lo stoccaggio;
8. Disposizioni per il controllo dell'esposizione;
9. Proprietà chimiche e fisiche;
10. Notizie sulla stabilità e la reattività;
11. Informazioni tossicologiche;
12. Informazioni ecologiche;
13. Considerazioni sullo smaltimento in base alla normative europee e
nazionali;
14. Informazioni sul trasporto;
15. Notizie sulla regolamentazione seguita e frasi di rischio;
16. Altre informazioni utili.
SORVEGLIANZA SANITARIA
(Art. 229)
Deve essere attivata per i lavoratori esposti ad agenti
chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri di
classificazione di:
„
„
„
„
„
„
„
„
Molto tossici
Tossici
Nocivi
Sensibilizzanti
Irritanti
Tossici per il ciclo produttivo
Corrosivi
Cancerogeni e mutageni di categoria 3.
Viene effettuata:
a)
prima di adibire il lavoratore alla mansione che
comporta l'esposizione;
a)
periodicamente, di norma una volta l'anno o con
periodicità diversa decisa dal medico competente con
adeguata motivazione riportata nel documento di
valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per
la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione
del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
a)
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale
occasione il medico competente deve fornire al
lavoratore le eventuali indicazioni relative alle
prescrizioni mediche da osservare.
CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO
Art. 230
Art. 72-undecies
D. Lgs. 626/94
Il medico competente, per ciascuno dei
lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria,
istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria (e di
rischio custodita presso l’azienda o l’unità
produttiva) secondo quanto previsto dall'articolo
25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore
interessato tutte le informazioni previste dalle
lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo
articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro,
indicati i livelli di esposizione professionale
individuali forniti dal Servizio di prevenzione e
protezione.
CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO
Art. 230
Art. 72-undecies
D. Lgs. 626/94
Scompare il comma 3:
“ In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle
sanitarie e di rischio sono trasmesse all’ISPESL”
Inserito nell’art. 25 comma lett. f), -MC“ invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica,le
cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente
decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può
chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche
attraverso il proprio medico di medicina generale;
Allegato XXXVIII
"Valori limite di esposizione"
Allegato VIII-ter
D.Lgs. 626/94 modificato dal Decreto 4 febbraio
2008, entrato in vigore il 12 marzo 2008.
33 Nuove sostanze
7 Nuovi valori rispetto alla Direttiva 2006/15/CE (il valore
limite di esposizione professionale stabilito dal decreto è
inferiore a quello previsto dalla direttiva):
–
–
–
–
–
Acetonitrile (35 mg/m3)
Isopentano (2000 mg/m3)
Pentano (2000 mg/m3)
Cicloesano (350 mg/m3)
Cromo metallico, Composti di Cromo inorganico (II) e Composti
di Cromo inorganico (III) non solubili (0,5mg/m3)
Adeguamenti normativi (1)
Art. 232 c.1
Con Decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano,
è istituito
un comitato consultivo per la determinazione e
l'aggiornamento dei valori limite di esposizione
professionale e dei valori limite biologici relativi agli
agenti chimici
Adeguamenti normativi (2)
Art. 232 c.2
Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della
salute, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentito il Ministro dello sviluppo economico, il comitato
consultivo e le parti sociali,
sono recepiti
i valori limite di esposizione professionale e
biologici obbligatori predisposti dalla Commissione
Europea
sono stabiliti
i valori limite nazionali …
Adeguamenti normativi (3)
Art. 232 c.3
Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della salute, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentito il Ministro dello sviluppo economico, il comitato
consultivo e le parti sociali,
e' inoltre determinato
il rischio basso per la sicurezza e irrilevante
per la salute dei lavoratori … in relazione al tipo, alle
quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche
tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione
europea e dei parametri di sicurezza.
Adeguamenti normativi (4)
Art. 232 c.4
Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più
decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere
stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio basso per
la sicurezza e irrilevante perla salute dei lavoratori di cui all'articolo
224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria
dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative,
sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate
comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il
termine di cui al presente articolo, la valutazione
del rischio moderato è comunque effettuata dal
datore di lavoro.
Capo II Titolo IX D.Lgs. 81/08
RISCHIO
CANCEROGENO E
MUTAGENO
Titolo VII
D.Lgs. 626/94
Rischio derivante dall’impiego di
agenti cancerogeni e mutageni
Titolo IX – Capo II
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI
E MUTAGENI
Non vi sono novità di particolare rilievo da segnalare, a parte i nuovi compiti
e attribuzioni dell’ISPESL
Presso l'ISPESL e' costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di
sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente dedicate:
„ ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei
mesoteliomi (ReNaM);
„ ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la
denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali
(ReNaTuNS);
„ ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologia riguardo alle quali,
tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al
comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti
ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività
epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali.
CAPO II
TITOLO IX (D.Lgs. 81/08) - PROTEZIONE
DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
Definisce le norme da applicare a tutte le attività nelle quali i
lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o
mutageni a causa della loro attività lavorativa.
Tali norme
¾ si applicano:
-
¾
agli agenti cancerogeni e mutageni di categorie 1 e 2
rispondenti alla classificazione stabilita ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e D. Lgs 65/03
non si applicano alle attività comportanti esposizione a
AMIANTO che restano disciplinate dalla normativa specifica
ed ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal
trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
AGENTE CANCEROGENO
e AGENTE MUTAGENO
(art. 234 D.Lgs. 81/08)
SOSTANZA che risponde ai criteri relativi alla classificazione quale
categorie cancerogene 1 o 2 e mutagene 1 o 2 stabiliti ai sensi del
D.Lgs. 3 febbraio 1957 n. 52 e successive modificazioni
Un PREPARATO contenente una o più sostanze di cui al punto uno,
quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde
ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di
un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 e mutagene 1 o 2 in
base ai criteri stabiliti dai D.Lgs. 3 febbraio 1957 n. 52 e 16 luglio 98
n. 285
Una SOSTANZA, UN PREPARATO O UN PROCESSO di cui
all’allegato XLII nonché una sostanza o un preparato emessi durante
un processo previsto dall’allegato XLII
AGENTE CANCEROGENO:
qualsiasi agente fisico, chimico o biologico
in grado di produrre una neoplasia
AGENTE MUTAGENO:
qualsiasi agente fisico, chimico o biologico
in grado di produrre una alterazione del
materiale genetico di una cellula
IL CANCRO
Il cancro consiste in una massa di cellule in
rapido accrescimento, che non esercita
nessuna funzione positiva nei confronti
dell’ospite e che progredisce inesorabilmente
terminando con la morte dell’individuo
(Weinberg, 1996)
Il termine cancro viene utilizzato per indicare
una forma tumorale maligna
ALCUNI AGENTI CANCEROGENI
„ Agenti fisici: Radiazioni: UV, r X, gamma,
alfa, beta, radionuclidi, radon, campi
elettromagnetici etc.
„ Agenti biologici: Virus: HBV, HCV, HPV et
„ Agenti chimici: amianto, benzene, CVM,
farmaci antitumorali, ormoni etc
„ Altro: aflotossina b da aspergillus flavus,
dieta a base di carne etc.
FATTORI DI RISCHIO DEI TUMORI PIÙ DIFFUSI
Tipo di cancro
fattore di rischio
Cute
Polmone
Mammella
raggi UV, arsenico
tabacco,amianto,nichel,cromo
dieta ricca di grassi, obesità,
alcool, ormoni
radionuclidi, benzene
dieta ricca di grassi, priva di fibre,
povera di vitamine, nitrosamine
micotossine, alcool, solventi e virus
tabacco, cadmio, zinco, dieta
ricca di grassi e priva di vitamine
tabacco, alcol, carenza vitaminica
Leucemia
Colon-retto
Fegato
Prostata
Laringe
TUMORI PROFESSIONALI
Tumori che si sviluppano in un soggetto in
seguito ad esposizione lavorativa
I casi di tumore attesi tra i lavoratori italiani assicurati
dall'INAIL potrebbero oscillare da un minimo di
1000 fino ad un massimo di 10000-20000 l'anno, ma i
casi riconosciuti in sede medico-assicurativa sono non
più di poche decine l'anno e questa discrepanza è da
attribuire alle difficoltà riscontrate in sede di
diagnosi eziologica su singoli casi di tumore, in cui
non sempre esiste una adeguata caratterizzazione di
un cancerogeno come agente eziologico.
PERCHÉ QUESTA SOTTOSTIMA?
„
Tempo di latenza lungo che impedisce di ricostruire con
certezza il tipo, il grado di esposizione e la relazione causaeffetto tra l'esposizione professionale ed il cancro;
„
Va sempre considerata la possibilità di altre esposizioni ad
agenti cancerogeni, nell'ambiente di vita, al di là di quelle
professionali, ed il rispettivo ruolo nel determinare un
tumore;
„
I tumori professionali non sono distinguibili dai tumori che
spontaneamente si riscontrano nella popolazione generale,
salvo casi particolari e ben riconosciuti, ma molto rari (il
mesotelioma causato dall'amianto).
DIFFICOLTA’ NELLA DIAGNOSI DI TUMORE
PROFESSIONALE A LIVELLO INDIVIDUALE
I cancerogeni professionali determinano un eccesso di
tumori rispetto a quelli spontanei.
Il tumore professionale è un evento stocastico
L’esposizione professionale può essere causa
determinante ma probabilmente non “concausa”
del tumore
Il tumore professionale non ha caratteristiche
istopatologiche diverse da quelle di una neoplasia
spontanea della stessa sede
In un soggetto colpito da tumore a valle di una
esposizione a rischio è dato valutare solo la
“probabilità di origine professionale” della malattia
SOSTANZA
LAVORAZIONE
POSSIBILI EFFETTI
SULLA SALUTE
PREVENZIONE TECNICA
’ Mesotelioma Pleurico
’ Cancro Polmonare
’ Mesotelioma
Peritoneale
’ Asbestosi
’ Aspirazione e ricambio dell’
dell’aria
con filtri assoluti
’ Indumenti monomono-uso
’ Respiratori personali
con casco aerato
’ Locali di decontaminazione
OLII
MINERALI
’ Disarmo dei casseri
(possono contenere
IPA, PCB e
NITROSAMMINE)
’ Dermatiti
’ Neoplasie Cutanee
’ Neoplasie Polmonari
’ Vietarne l’
l’uso
’ Quando per ragioni di sveltimento
del disarmo si devono utilizzare
comunque:
comunque:
- Vietare l’
l’uso degli olii
olii esausti
- Usare olii privi di PCB,
nitrosammine e a basso
contenuto di IPA
’ Maschere con filtro P2
P2
’ Guanti di gomma
BITUMI E
CATRAME
’ Asfaltatura strade
’ Imperm.
mperm. coperture
’ Congiuntiviti
’ Neoplasie Cutanee
’ Neoplasie Polmonari
’ Respiratori personali
con casco aerato
’ Maschere con filtro P2
P2
’ Carpenteria in legno
’ Posa pavimenti
in legno
’ Tumori NasoNaso-Sinusali
’ Asma Bronchiale
’ Sistemi di aspirazione
’ Mascherina antipolvere
AMIANTO
POLVERI DI
LEGNO
’ Opere di rimozione
’ Opere di demolizione
LA CANCEROGENESI
Il processo di cancerogenesi si manifesta con la crescita
abnorme di cellule al di fuori dei normali meccanismi
regolatori della divisione cellulare. Le sostanze cancerogene
possono agire inducendo mutazioni o alterazioni di geni
deputati alla replicazione e alla differenziazione.
Il processo implica 3 fasi:
„
„
„
Iniziazione: cambiamento non reversibile del materiale
genetico
Promozione: alterazione della espressione genetica e crescita
clonale
Progressione: cambiamenti morfologici
L’esposizione con un agente cancerogeno non
implica in modo assoluto lo sviluppo della
malattia neoplastica. La possibilità di ammalarsi
viene espressa in termini probabilistici.
Questo perché:
„ la recettività individuale è amplissima (variabilità)
„ Non esiste una dose soglia
L’organismo umano è in un costante equilibrio tra
fattori di rischio e fattori protettivi (vitamine ed
antiossidanti) e il DNA possiede la capacità
intrinseca di autoripararsi fino ad un certo livello
che viene definito “critico”, non determinabile a
priori.
concetto di precauzione
LA VALUTAZIONE DELLA POTENZIALE
CANCEROGENICITÀ DI UN AGENTE
STUDI EPIDEMIOLOGICI
Indagano su popolazioni esposte in confronto con gruppi di
controllo sicuramente non esposti.
STUDI SPERIMENTALI O TOSSICOLOGICI
Studi effettuati su animali da laboratorio, con metodiche
molto diverse, che hanno comunque come risultato una
osservazione di casi di tumore su un gruppo di cavie
esposte ad un determinato agente in confronto con un
gruppo di cavie dello stesso tipo non esposte.
CLASSIFICAZIONE
degli agenti cancerogeni
IARC
International Agency of Research on Cancer
NIOSH
National Institute of Occupational Safety Health
EPA
Environmental Protection Agency
ACGIH
American Conference Governmental of Industrial Hygienist
CLASSIFICAZIONE
degli agenti cancerogeni
NELLA NORMATIVA ITALIANA
„
„
„
D.Lgs. 52/97
D.Lgs. 65/03
D.Lgs. 81/08 allegato XLII
AGENTI CANCEROGENI NELLA
LEGISLAZIONE ITALIANA
Amianto
¾ Polveri di legno duro
¾ Benzene
¾ Cloruro di Vinil Monomero (CVM)
¾
PROCESSI CANCEROGENI
(ALLEGATO XLII D.Lgs. 81/08)
1. Produzione di auramina col metodo Michler
2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici
aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o
nella pece di carbone
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie
prodotti durante il raffinamento del nichel e
temperature elevate
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di
alcool isopropilico
5. Lavoro comportante esposizione a polvere di
legno duro
AGENTI CANCEROGENI
Classificazione UE (Dir. 93/21/CEE)
CATEGORIA 1
Sostanze note per gli effetti sull’uomo
(prove sufficienti)
T; R45-R49
CATEGORIA 2
Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per
l’uomo
(adeguati studi sugli animali e altre informazioni)
T; R45-R49
CATEGORIA 3
sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti
sull’uomo per le quali tuttavia le informazioni disponibili
sono insufficienti per procedere ad una valutazione
soddisfacente
Xn; R40
CLASSIFICAZIONE IARC
GRUPPO 1
CANCEROGENO ACCERTATO PER L’UOMO; vi è sufficiente evidenza
di carcinogenicità nell’uomo in studi epidemiologici adeguati
GRUPPO 2A
PROBABILE CARCINOGENO PER L’UOMO sulla base di evidenza
limitata nell’uomo ed evidenza sufficiente negli animali da esperimento
GRUPPO 2B
POSSIBILE CARCINOGENO PER L’UOMO sulla base di evidenza
limitata nell’uomo ed evidenza non del tutto sufficiente negli animali da
esperimento oppure di evidenza sufficiente negli animali ed evidenza
inadeguata nell’uomo
GRUPPO 3
non classificabile
GRUPPO 4
PROBABILE NON CARCINOGENO PER L’UOMO sulla base di evidenza
che indica assenza di carcinogenicità nell’uomo e negli animali da
esperimento e, in alcuni casi, sulla base di evidenza inadeguata o assenza
di dati sull’uomo, ma assenza di carcinogenicità negli animali da
esperimento in presenza di un’ampia gamma di altri dati pertinenti
„ Gli
agenti cancerogeni classificati dall’UE
ad oggi sono circa 500
„ Gli
agenti cancerogeni classificati dallo
IARC sono ad oggi circa 885 di cui
88 di gruppo 1
64 di gruppo 2A
236 di gruppo 2B
CLASSIFICAZIONE ACGIH
CATEGORIA A1
carcinogeno riconosciuto per l’uomo; l’agente è risultato carcinogeno per l’uomo
sulla base di risultati di studi epidemiologici
CATEGORIA A2
carcinogeno sospetto per l’uomo; agente per cui si ha evidenza ridotta di
carcinogenicità sull’uomo ed evidenza sufficiente di carcinogenicità in animali
da esperimento con rilevanza per l’uomo
CATEGORIA A3
carcinogeno riconosciuto per l’animale con rilevanza non nota sull’uomo;
l’agente è risultato carcinogeno in animali da esperimento ad una dose
relativamente elevata o per vie di somministrazione, in siti, o di tipo istologico
o mediante meccanismi che possono non essere rilevanti per i lavoratori
esposti
CATEGORIA A4
non classificabile come carcinogeno per l’uomo; agente che lascia presupporre
che possa risultare carcinogeno per l’uomo ma che non può essere classificato
definitivamente per insufficienza di dati
CATEGORIA A5
non sospetto come carcinogeno per l’uomo; l’agente non è ritenuto carcinogeno
per l’uomo sulla base di studi epidemiologici appropriatamente condotti
sull’uomo
PREPARATI CANCEROGENI
I preparati sono classificati cancerogeni se
contengono:
Agenti cancerogeni di categoria 1 e 2 in
concentrazione > 0,1%
> 0,2%
Agenti cancerogeni di categoria 3 in
concentrazione > 1%
DIVIETI
La legislazione regolamenta l’impiego di alcuni
agenti cancerogeni in funzione della
concentrazione
In Italia, ad oggi, è vietato l’uso alcuni agenti se
presenti in concentrazioni superiori a
0,1% in peso
2-naftilamina e i suoi Sali
4-aminodifenile e suoi Sali
Benzidina e i suoi Sali
4-nitrodifenile
VALORI LIMITE MASSIMI DI
ESPOSIZIONE nella legislazione italiana
Mg/m3
ppm
Benzene (pelle)
3,25
1
Cloruro di vinile monomero (CMV)
7,77
3
Polveri di legno
5,00
Piombo inorganico e suoi composti
0,15
RICONOSCERE GLI AGENTI
CANCEROGENI
Simbolo di pericolo:
Frasi di rischio:
™
™
™
R45
R49
R40
–
–
–
può provocare il cancro
può provocare il cancro per inalazione
possibilità di effetti cancerogeni: prove
insufficienti
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Sostituzione e riduzione (art. 235)
Evitare o ridurre l’utilizzazione di una agente cancerogeno e
mutageno sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una
sostanza o preparato meno nocivo alla salute
Assicurarsi, se la sostituzione non è possibile, che l’utilizzazione
del cancerogeno avvenga in un sistema chiuso
Provvedere affinché il livello di esposizione, in caso di
impossibilità tecnica di utilizzo di un sistema chiuso, sia
ridotto al più basso valore possibile
Tutela degli esposti:
PREVENZIONE
„ Valutazione del rischio (art. 236 D.Lgs. 81/08)
„ Adozione di misure di prevenzione e protezione
(artt. 236, 237 D.Lgs. 81/08)
„ Formazione ed informazione (artt. 36, 37 e 239
D.Lgs. 81/08)
„ Esposizione non prevedibile (art. 240 D.Lgs.
81/08)
„ Esposizioni lavorative particolari (art. 241
D.Lgs. 81/08)
„ Sorveglianza sanitaria (art. 242 D.Lgs. 81/08)
Registro di esposizione e cartelle
sanitarie e di rischio
Contenuti:
attività svolta
agente cancerogeno o mutageno utilizzato
ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente
In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di
lavoro consegna il registro e le cartelle sanitarie e di
rischio all'ISPESL
Le annotazioni individuali contenute nel registro e le
cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore
di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro
e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di
ogni attività che espone ad agenti cangerogeni o
mutageni.
Il datore di lavoro:
„ consegna copia del registro all'ISPESL e dall'organo di
vigilanza competente per territorio, e comunica loro
ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi
ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
„
consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità
copia del registro;
„
in caso di cessazione di attività dell'azienda,
consegna copia del registro all'organo di vigilanza
competente per territorio;
„
in caso di assunzione di lavoratori che hanno in
precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti
cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL
copia delle annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1, nonché copia della
cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non
ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
Adeguamenti normativi (art. 245)
1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua
periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche
per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri
di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del
lavoro e della previdenza sociale e della salute, su richiesta, in
tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
salute, sentita la commissione consultiva permanente e la
Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso
tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie
o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti
cancerogeni o mutageni;
b) e' pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione
effettuata ai sensi del comma 1.
SANZIONI - DL e Dirigente (Capo IV art. 262)
Arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro
• 223 commi da 1 a 3
• 225
• 226
• 228 commi 1, 3, 4 e 5
• 229 comma 7
• 235
• 236 comma 3
• 237
• 238 comma 1
• 239 comma 2
• 240 commi 1 e 2
• 241
• 242 commi 1, 2 e 5, lett. b)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Valutazione del rischio
Misure specifiche di prevenzione e protezione
Disposizioni in caso di incidenza o di emergenza
Divieti
Revisione della VR a seguito della Sorveglianza Sanitaria
Sostituzione e riduzione agenti cancerogeni
Valutazione del rischio cancerogeno e mutageno
Misure tecniche, organizzative, procedurali
Misure tecniche
formazione adeguata
Esposizioni non prevedibili
Operazioni lavorative particolari
Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive
specifiche
Arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro
• 223 comma 1,
• 227 commi 1, 2 e 3
• 229 commi 1, 2, 3 e 5
• 239 commi 1 e 4
• 240 comma 3
•
•
•
•
•
Valutazione dei rischi
Informazioni sulla VR e etichettatura contenitori
Sorveglianza sanitaria
etichettatura
Comunicazione alla ASL di inceidenti
Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro
• 243 commi 3, 4, 5, 6 e 8
• Registro di esposizione e cartelle sanitarie
SANZIONI - PREPOSTO (art. 263)
Il preposto e‘ punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto
in osservanza degli obblighi generali di cui all'art. 19
Arresto sino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro
• art. 225
• art. 226
• art. 228 c. 1, 3, 4 e 5
• art. 235
• art. 236 c. 3
• art. 237
• art. 238 c. 1
• art. 240 c. 1 e 2
• art. 241
• art. 242 commi 1 e 2;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Misure specifiche di prevenzione e protezione
Disposizioni in caso di incidenza o di emergenza
Divieti
Sostituzione e riduzione di agenti cancerogeni e mutageni
Valutazione del rischio cancerogeno e mutageno
Misure tecniche, organizzative, procedurali
Misure tecniche
Esposizioni non prevedibili
Operazioni lavorative particolari
Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive
specifiche
Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro
• art. 229 commi 1, 2, 3 e 5,
• art. 239 commi 1 e 4.
• Sorveglianza sanitaria
• Informazione e formazione
SANZIONI - LAVORATORE (art. 265)
I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione
dell'articolo 240, comma 2 (esposizione non prevedibile
cancerogeni/mutageni):
I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area
interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli
interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie,
indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di
lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può
essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, e' limitata
al tempo strettamente necessario.
RISCHIO BIOLOGICO
Rischio derivante dall’impiego di
agenti biologici
TITOLO X D.Lgs. 81/08
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Titolo VIII D.Lgs. 626/94
Le norme del presente titolo si applicano a tutte le
attività lavorative nelle quali vi e' rischio di
esposizione ad agenti biologici.
Restano ferme le disposizioni particolari di
recepimento delle norme comunitarie sull'impiego
confinato di microrganismi geneticamente
modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente
di organismi geneticamente modificati
Titolo X –
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Titolo VIII
D.Lgs. 626/94
Non vi sono novità di rilievo da segnalare, a parte
l’aggiornamento dei riferimenti legislativi in materia di
Microrganismi Geneticamente Modificati (MGM):
L’art. 76 del D.Lgs. 626/94 richiamava l'art. 4 del D.Lgs.
91/1993, ora abrogato, mentre l’attuale art. 269 fa
riferimento all’allegato IV del D.Lgs. 206/2001 (Misure di
contenimento e altre misure di protezione).
Si ricorda che il sopra citato Allegato IV individua le misure
di contenimento e altre misure di protezione per le attività
che prevedono la presenza di MGM.
Art. 74 D.Lgs. 626/94
Definizioni (art. 267 D.Lgs. 81/08)
9 agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se
geneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare
infezioni, allergie o intossicazioni;
9 microrganismo: qualsiasi entità microbiologica,
cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire
materiale genetico;
9 coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro
di cellule derivate da organismi pluricellulari.
CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI
Gruppo I. Microrganismi che difficilmente causano malattie nell’uomo o
negli animali e che possono costituire un rischio debole per il singolo
individuo e la comunità.
Gruppo II. Agenti che possono causare malattie nell’uomo o negli
animali. Essi tuttavia costituiscono un limitato rischio per la
popolazione poiché sono di norma disponibili efficaci misure
preventive. (es. HAV, B. pertussis, Cl. Tetani, S. Aureus, V. cholerae).
Gruppo III. Agenti che possono causare gravi malattie in soggetti umani
ed possono propagarsi nella comunità, ma sono disponibili trattamenti
efficaci e misure preventive. (es. Brucelle, M. tuberculosis, Virus
dell’Epatite B, Virus dell’Epatite C, Virus dell’AIDS)
Gruppo IV. Agenti che possono causare gravi malattie in soggetti umani
e che normalmente si diffondono rapidamente da un individuo all’altro,
direttamente o indirettamente. Non sono disponibili trattamenti efficaci
né misure preventive. Sono da considerarsi un rischio elevato per
l’individuo e la comunità. (es. VirusEbola, Virus Lassa, Virus della
febbre emorragica di Crema Congo).
Allegato XLVI D.Lgs. 81/08
Elenco degli agenti biologici classificati
All. XI D.Lgs. 626/94
Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti
di cui è noto che possono provocare malattie
infettive in soggetti umani ;
I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente
presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in
apposita colonna.
Non sono stati presi in considerazione gli agenti
patogeni di animali e piante di cui è noto che non
hanno effetto sull'uomo.
Non si è tenuto conto dei microrganismi
geneticamente modificati.
Sono divisi per categoria (Batteri, Virus, Parassiti,
Funghi)
STRUTTURA DELL’ALLEGATO
Agente biologico
Classificazione
Rilievi
Nome
Spp: riferito ad
altre specie
riconosciute
patogene per
l’uomo
Gruppi 2, 3 o 4
**: agenti che
possono
comportare un
rischio di
infezione limitato
perché
normalmente non
sono veicolati
dall'aria
A: possibili effetti
allergici;
D: l'elenco dei lavoratori
che hanno operato con
detti agenti deve essere
conservato per almeno
dieci anni dalla
cessazione dell'ultima
attività comportante
rischio di esposizione;
T: produzione di tossine;
V: vaccino efficace
disponibile.
ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITÀ
LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA
PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI.
„
„
„
„
„
„
„
Attività in industrie alimentari.
Attività nell'agricoltura.
Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o
con prodotti di origine animale.
Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di
isolamento e post mortem.
Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici,
esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta
di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
Attività negli impianti per la depurazione delle acque
di scarico.
RAPPORTI OSPITE-PARASSITA
PENETRAZIONE
Le difese dell’ospite possono neutralizzare il microrganismo
INFEZIONE
Il microrganismo riesce ad impiantarsi e moltiplicarsi nell’ospite
ASINTOMATICA
INCUBAZIONE
MALATTIA
SORGENTI E SERBATOI D’INFEZIONE
SORGENTE D’INFEZIONE:
L’ospite umano o animale da cui il microrganismo può essere
trasmesso ad altri soggetti recettivi della stessa specie o di
specie diversa (malato, convalescente, portatore sano).
SERBATOIO D’INFEZIONE:
La specie animale o vegetale o substrato inanimato in cui il
microrganismo ha il suo habitat naturale e da cui può essere
trasmesso ad ospiti recettivi.
RISCHIO DI CONTRARRE UN’INFEZIONE
Greco, 2001
Pinf = P x F x E
P = probabilità di venire in contatto con il
microrganismo
F = frequenza dei contatti utili tra “fonte” ed
soggetto esposto
E = efficacia di trasmissione per singolo evento
a rischio
VIE DI PENETRAZIONE ED ELIMINAZIONE
DEI MICRORGANISMI
VIE DI PENETRAZIONE
) Cute
) Mucose delle vie respiratorie
) Mucose delle vie digerenti
) Mucose delle vie genitourinarie
) Mucose congiuntivali
) Placenta
VIE DI
ELIMINAZIONE
) Cute
) Mucose (come sopra)
) Sangue (trasfusioni,
manipolazioni, insetti
ematofagi)
FATTORI PREDISPONENTI
Ereditarietà della predisposizione (dificits
immunitari
Congeniti)
INDIVIDUALI
Età e sesso
Stati morbosi o postumi di altre malattie,
trattamenti iatrogeni (manovre
diagnostiche, terapie fisiche, con farmaci,
ecc.)
PROFESSIONALI
E SOCIALI
Attività lavorative
Abitudini di vita
Alimentazione
Abitazione
Livello culturale (educazione igienica)
Calamità naturali, guerre, rivoluzioni
CLIMATICO-AMBIENTALI
LA RISPOSTA IMMUNITARIA
ANTIGENE: molecola “estranea”, appartenente ad un batterio o
ad un altro invasore, capace di indurre una risposta immunitaria
ANTICORPO (o IMMUNOGLOBULINA, Ig): molecola
proteica specifica, prodotta dal Sistema Immunitario, che reagisce
con l’antigene che ne ha provocato la sintesi
‰ Risposta anticorpale:
anticorpale in cui sono prodotti e secreti
anticorpi capaci di combinarsi specificamente con l’antigene
‰ Risposta cellulo-mediata:
mediata in cui vengono stimolati alla
proliferazione linfociti capaci di riconoscere specificamente
l’antigene, tramite recettori di superficie, e di secernere
numerosi mediatori (linfochine)
MISURE DI PROFILASSI
STERILIZZAZIONE:
STERILIZZAZIONE Processo fisico o chimico che porta
alla distruzione stocastica di ogni forma microbica vivente, in forma
sia vegetativa sia sporale. Il livello di sicurezza di sterilità (SAL:
sterility assurance level), secondo la norma UNI EN 556, deve
corrispondere alla probabilità teorica ≤ 1 su 1 milione (SAL ≤ 10-6)
di trovare un microrganismo sopravvivente all’interno del lotto di
sterilizzazione. Il processo di sterilizzazione è considerato un
processo critico che necessità di convalida.
DISINFEZIONE:
DISINFEZIONE Procedura che ha lo scopo di eliminare o
distruggere i microrganismi patogeni, ma non necessariamente tutte
le forme microbiche (es: spore batteriche), mediante l’applicazione
di idonei agenti fisici o chimici (es: calore, disinfettanti)
DISINFESTAZIONE:
DISINFESTAZIONE Eliminazione di artropodi, insetti e
altri vettori
LA VACCINAZIONE
PROVVEDIMENTO DI
MASSA SELETTIVO
PROVVEDIMENTO DI
MASSA ESTENSIVO
„
„
„
„
„
Professioni
Classi di età
Viaggiatori
Attività sportive
Abitudini di vita
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E
CONSIGLIATE PER CATEGORIE DI
LAVORATORI
Operatori sanitari
Epatite B, Influenza, Morbillo, Rosolia, Parotite
epidemica, Varicella, Tubercolosi*
Insegnanti
Meningite, Morbillo, Rosolia, Parotite epidemica,
Varicella
Polizia, vigili urbani, ecc Epatite B, Tubercolosi*
Laboratoristi
Epatite B, Poliovirus, Rhabdovirus, F. tularensis,
B Anthracis
Operatori ecologici
Epatite A, Tetano
Addetti ad animali
Rabbia, Tubercolosi*, Brucellosi
Agricoltori, ecc
Tetano
Attività all’estero
Febbre gialla**, Rabbia**, Epatite A**
*efficacia dubbia della vaccinazione
**dipende dalla destinazione
Tutela degli esposti:
PREVENZIONE
„
„
„
Informazione e formazione (art. 278 D.Lgs. 81/08)
Valutazione del rischio (art. 271 D.Lgs. 81/08)
Adozione di misure di prevenzione e protezione
•
•
•
•
•
Misure strutturali
Misure tecniche
Misure organizzative e di emergenza
Sorveglianza sanitaria
Allegato XLVIII –
Monitoraggio ambientale
Specifiche sulle misure
di contenimento e sui
livelli di contenimento
Nelle attività, quali quelle riportate a titolo
esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non
comportando la deliberata intenzione di operare
con agenti biologici, possono implicare il
rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi,
il datore di lavoro può prescindere
dall'applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 273 (Misure igieniche), 274 (Misure
specifiche per strutture sanitarie e veterinarie),
commi 1 e 2, 275 (Misure specifiche per i
laboratori e gli stabulari), comma 3, e 279
(sorveglianza sanitaria-prevenzione e controllo),
qualora i risultati della valutazione dimostrano
che l'attuazione di tali misure non e'
necessaria.
REGISTRI DI ESPOSIZIONE
ai sensi degli artt. 243 e 280
Sono documenti in cui vengono registrati i lavoratori
addetti ad attività comportanti:
„ l’uso di agenti cancerogeni e/o mutageni(art.243)
„ l’uso di agenti biologici di gruppo 3 e 4 (art.280)
Per ciascun lavoratore deve essere riportato:
9 l’attività svolta
9 l’agente utilizzato (cancerogeno, mutageno,
biologico)
9 ove è noto, il valore di esposizione a tale agente (per
i cancerogeni, mutageni)
9 eventuali casi di esposizione individuale (per gli
agenti biologici)
„
„
„
„
„
Deve essere istituito ed aggiornato dal datore di
lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico
competente
Il RSPP e il RLS hanno accesso a detto registro
Il Datore di lavoro comunica ai lavoratori
interessati le annotazioni individuali riportate nel
registro
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il
datore di lavoro invia all’ISPESL la cartella
sanitaria con le annotazioni riportate nel registro
In caso di cessazione dell’attività, il datore di
lavoro invia all’ISPESL il registro di esposizione e
le cartelle sanitarie
Deve essere conservato:
„ dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del
rapporto di lavoro
„ dall’ISPESL almeno per 40 anni dalla cessazione
di ogni attività comportante l’uso di cancerogeni e
mutageni (art 70 comma 6) e per 10 anni in caso di
esposizione ad agenti biologici (art. 87 comma 4)
salvo eccezioni
Deve essere consegnata copia:
„ all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente
per territorio
„ all’ISS su richiesta per i cancerogeni e
obbligatoriamente per gli agenti biologici
„ All’organo di vigilanza competente per territorio
in caso di cessazione dell’attività aziendale
In caso di nuova assunzione di lavoratori
precedentemente esposti, il datore di lavoro chiede
all’ISPESL le annotazioni relative a quel lavoratore,
e contenute nel registro di esposizione, nonché copia
della cartella sanitaria e di rischio
I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle
cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal
decreto del Ministro della salute
12 luglio 2007, n. 155
L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della
salute i dati di sintesi relativi alle risultanze dei
requisiti di cui al comma 1 (art. 243 c 10)