D. Lgs. 81/08 TITOLI IX-X
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D. Lgs. 81/08 TITOLI IX-X SOSTANZE PERICOLOSE AGENTI BIOLOGICI Roma – 24 novembre 2008 PERICOLO RISCHIO Condizione necessaria ma non sufficiente dal tipo di mansione svolta da come viene svolta dal livello di esposizione dalla durata dell’esposizione dalla dose assorbita dalle caratteristiche individuali EFFETTO Effetto acuto immediato Effetto cronico progressivo INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE EMERGENZA SORVEGLIANZA SANITARIA MALATTIE PROFESSIONALI Malattie per le quali è riconosciuta la causa di servizio Malattie professionali tabellate: sono quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate in apposite tabelle definite per legge dello Stato. Malattie professionali non tabellate: per le quali il lavoratore riesce a dimostrare che la causa consiste nella lavorazione a cui è addetto (sentenza della Corte Costituzionale 179/88). D.P.R. n. 1124/1965 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (G.U. n. 257 del 13 ottobre 1965 - s.o.) 9 ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI NELL’INDUSTRIA (TITOLO I) 9 ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI NELL'AGRICOLTURA (TITOLO II) 9 REGIMI SPECIALI (TITOLO III) Capo I: ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE DEI MARITTIMI IMBARCATI SU NAVI STRANIERE 9 DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE (TITOLO IV) ALLEGATI al D.P.R. n. 1124/1965 All.1: Grado percentuale di invalidità permanente industria All.2: Grado percentuale di inabilità permanente Agricoltura All.3: Tabella delle menomazioni che possono dar luogo all'assegno per l'assistenza personale continuata All.4: Tabella delle malattie professionali nell'industria All.5: Tabella delle malattie professionali dell'agricoltura All.6: Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione All.7: Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione (in vigore dal 1 luglio 1965) All.8: Tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e del periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro (così modificata dal D.M. 20 giugno 1988) All.9: (modello A): Scheda personale per visita di assunzione periodica di controllo D.P.R. 13 APRILE 1994, N. 336 Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura Art.1 comma 1 A decorrere della data di entrata in vigore del presente regolamento la tabella delle malattie professionali nell’industria e la tabella delle malattie professionali nell’agricoltura, allegati, rispettivamente, n.4 e n.5 al testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante. D.P.R. n. 314 del 14 maggio 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni. Abroga: Artt. 46, 47, 48, 49 del D.P.R. n. 1124/1965 D.M. 27 aprile 2004 Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i. Decreto 14 gennaio 2008 (S.O. n. 68 alla GU n. 70 del 22-3-2008) ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico approvato con DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e smi "Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia” CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 3 LISTE - Riconoscimento del nesso di causalità 7 GRUPPI - Agenti causali (3 gruppi) - Tumori Professionali (1 gruppo) - Tessuti/Apparati/Sistemi (3) Decreto 14 gennaio 2008 LISTA 1 - Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità LISTA 2 - Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità LISTA 3 - Malattie la cui origine lavorativa è possibile Gruppo I Malattie da agenti Chimici Gruppo II Malattie da agenti Fisici Gruppo III Malattie da agenti Biologici Gruppo IV Malattie dell’apparato respiratorio non comprese in altri Gruppo V Malattie della pelle non comprese in altri Gruppo VI Tumori professionali Gruppo VII Malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro Il Medico competente e la malattia professionale Compila il certificato INAIL da consegnare al dipendente per l’eventuale indennità Compila il referto (denuncia) da inoltrare alla A.S.L. per l’autorità giudiziaria L’INAIL e la malattia professionale ¾ Riconosce il nesso di causalità ¾ Attribuisce una invalidità (punti) ¾ Elargisce una liquidazione oppure una pensione L’INAIL RICONOSCE LA MALATTIA SE PRESENTE NELLA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI. ¾ Respinge la causa non riconoscendo il nesso di causalità oppure perché la malattia è caduta in prescrizione per decorrenza dei termini ovvero è giunta troppo tardi L’AZIENDA SANITARIA, DELEGATA DALLA MAGISTRATURA, RICHIEDE AL DATORE DI LAVORO DOCUMENTAZIONE ATTA AD ACCERTARE UN NESSO DI CAUSALITA’ ED UNA EVENTUALE RESPONSABILITA’ PRINCIPALI MALATTIE PROFESSIONALI Classificazione per agente di rischio Patologia da alte e basse temperature Malattie da vibrazioni della pressione barometrica Malattie da elettricità Malattie da rumore Malattie da vibrazioni meccaniche Malattie da radiazioni ionizzanti e non Malattie da metalli e loro composti (intossicazioni da As, Cd, Hg, Pb, cianuri e nitrili, …) Intossicazioni da composti organici (idrocarburi, ) Patologie da materie plastiche PRINCIPALI MALATTIE PROFESSIONALI Classificazione per apparato • • • • • • • • • • Malattie dell’apparato respiratorio Malattie dell’apparato cutaneo Malattie dell’apparato visivo Malattie dell’apparato uditivo Malattie dell’apparato otorinolaringoiatrico Malattie dell’apparato osteo-articolare Malattie del sistema nervoso Malattie del sistema emopoietico Malattie dell’apparato escretore Tumori professionali ALCUNI ESEMPI DI MALATTIE PROFESSIONALI PER AGENTE CAUSALE AGENTI CHIMICI AGENTE CAUSALE MALATTIA PROFESSIONALE Metalli, loro leghe, amalgame Arsenico Congiuntivite; Rinite; Perforazione setto nasale; Epatopatia cronica; Cheratosi palmare e plantare; Polineuropatia periferica (Ab, Be, Cd, Mn, Hg, Os, Pb, Cu, Se, Sn, Ta, U, Vn, Zn) Cromo Ulcere e perforazione del setto nasale; Dermatite ulcerativa; Dermatite allergica da contatto; Asma bronchiale; Tumori del polmone, delle cavità nasali e dei seni paranasali Alogeni (Cl, F, Br, I) Nichel Asma bronchiale; Dermatite allergica Composti organici e inorganici (S, C2S, Acido solforico Blefarocongiuntivite; Odontopatie; Periodontopatie; Bronchite; Sindrome da disfunzione delle vie aeree (RADS) SO2, CO, S e polisolfuri, ecc.) NO, HNO3, NH3 Tracheobronchite; Congiuntivite Derivati alogenati e/o nitrici di idrocarburi alifatici tricloroetano cloroformio, CCl4 Encefalopatia; Tracheobronchite; Congiuntivite; Dermatite irritativa da contatto; Cloruro di vinile Fibrosi polmonare; Sindrome Raynaud simile; Epatopatia fibrotica Derivati alogenati e/o nitrici del benzene Mono-Di-Esa Clorobenzene; dinitrocloroben zene; Psicosindrome organica; Epatopatia; Dermatite allergica da contatto; Porfiria tossica (benzene) IPA (catrami, pece, bitumi, oli da taglio, fuliggine, ecc.) Oli minerali Dermatite irritativa da contatto Dermatite allergica da contatto Dermatite follicolare acneiforme AGENTI FISICI Rumore otolesivo Ipoacusia percettiva bilaterale Vibrazioni meccaniche HAV Sindrome di Raynaud secondaria; osteoartropatie; Sindrome del Tunnel Carpale; Tendiniti Posture incongrue Sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla- gomitopolso-mano; Tendiniti; Sindrome di De Quervain; Sindrome del Tunnel Carpale MMC con continuità Spondilodiscopatie del tratto lombare; Ernia discale lombare Radiazioni ionizzanti Radiodermite; Piastrinopenia; Infertilità temporanea o permanente maschile; Radiazioni UV Cheratosi attiniche Laser Lesioni retiniche; lesioni della cornea; opacità del cristallino e del corpo vitreo Radiazioni infrarosse Opacità del cristallino; Eritema permanente Radiofrequenze, microonde Opacità del cristallino; Infertilità temporanea maschile RISCHIO CHIMICO Rischio derivante dall’impiego di agenti chimici pericolosi NORMATIVA RISCHIO CHIMICO DPR 547/55 NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DPR 303/56 NORME GENERALI PER L’IGIENE SUL LAVORO L. 256/74 Imballaggio ETICHETTATURA E SCHEDE DI SICUREZZA di sostanze e preparati pericolosi SEGNALETICA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (Aggiornato dal D.Lgs. 493/96-dir. Eur. 92/58) DPR 524/82 DLgs 277/91 DLgs 475/92 D.Lgs 626/94 Attuazione delle direttive n.80/1107/CE, n.86/188/CE, n.88/642/CE in materia di protezione dei lavoratori contro rischi derivanti da esposizione ad AGENTI CHIMICI, FISICI, BIOLOGICI DURANTE IL LAVORO (Piombo, Amianto, Rumore) abrogata totalmente Attuazione della direttiva 89/686/CE, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa ai DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (questo decreto riporta i requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale DPI e le procedure per l’apposizione del marchio di conformità CE. MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO NORMATIVA RISCHIO CHIMICO Successiva al D.Lgs. 626/94 D.Lgs 52/97 Classificazione IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA delle sostanze chimiche – Predisposizione della Scheda di Sicurezza D.Lgs 285/98 Classificazione IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA delle sostanze chimiche – Predisposizione della Scheda di Sicurezza D.Lgs. 25/02 Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da AGENTI CHIMICI durante il lavoro MODIFICA il D.Lgs. 626/94 INSERENDO IL TITOLO VIIbis D.Lgs 65/03 Classificazione IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA delle sostanze chimiche – Predisposizione della Scheda di Sicurezza D.Lgs. 257/06 Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO MODIFICA il D.Lgs. 626/94 INSERENDO IL TITOLO VIbis Dir. Cons. 80/1107 del 27/11/80 GUCE L327 del 3/12/80 ABROGATA Dir. Cons. 82/605 del 28/07/82 GUCE L247 del 23/08/82 ABROGATA Dir. Cons. 83/477 del 19/09/83 GUCE L263 del 24/09/83 II direttiva particolare Dir. Cons. 88/364 del 9/06/88 GUCE L179 del 9/07/88 ABROGATA Dir. Cons. 88/379/CEE del 7/06/88 CLASSIFICAZIONE PREPARATI ABROGATA Dir. Cons. 67/548/CE e succ. mod. + Dir Comm. 2001/58/CE CLASSIFICAZIONE SOTANZE + SCHEDE DI SICUREZZA D.lgs. 25/01/92 n. 77 S.O. a G.U. n. 36 del 13/02/92 ABROGATO D.lgs. 16/07/98 n. 285 G.U. n. 191 del 18/08/98 D.lgs. 3/02/97 n. 52 (S.O. a G.U. n. 58 del 11/03/97) + D.M. 7/09/02 (G.U. n. 58 del 11/03/97) D.M. 14/06/02 S.O. a G.U. n. 244 del 17/10/02 Elenco consolidato sostanze classificate Dir. Cons. 98/24/CE PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Dir. Cons. 1999/45/CE nuova direttiva classificazione preparati DA RECEPIRE ENTRO 31/07/02 Dir. Cons. 89/391 del 12/06/89 GUCE L183 del 29/06/89 Direttiva quadro PROTEZIONE LAVORATORI Dir. Cons. 90/394 del 28/06/90 GUCE L196 del 26/07/90 (VI Direttiva particolare) PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI Dir. Cons. 97/42 del 27/06/97 GUCE L175 del 8/07/97 IA Modifica 90/394 Dir. Cons. 1999/38/CE del 29/07/99 GUCE L138 del 1/06/99 IIA Modifica 90/394 D.lgs. 2/02/02 n. 25 G.U. n. 57 del 8/03/02 D.lgs. 19/09/94 n. 626 e succ. agg. e mod. S.O. a G.U. n. 265 del 12/11/94 D.lgs. 25/02/00 n. 66 G.U. n. 70 del 24/03/00 Norme nazionali Norme comunitarie Dir. Cons. 88/642 del 16/12/88 GUCE L356 del 24/12/88 I MODIFICA D.lgs. 15/08/91 n. 277 S.O. a G.U. n. 200 del 27/08/91 PARZIALMENTE ABROGATO Il 9 Aprile 2008 viene pubblicato il D.Lgs. 81 TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto) TITOLO X AGENTI BIOLOGICI STRUTTURA DEL TITOLO IX Capo I – Protezione da agenti chimici - Artt. 221- 232 (Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94) Capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni - Artt. 233-245 (Titolo VII D.Lgs. 626/94) Capo III – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto - Artt. 246-265 (Titolo V-bis D.Lgs. 626/94) Titolo IX – Capo I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Stesso campo di applicazione Novità di maggior rilievo: "rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute" in sostituzione del “rischio moderato” (art.72-quinquies del D.Lgs. 626) ALLEGATI D. Lgs. 81/08 D.Lgs. 626/94 Allegato XXXVIII Valori limite di = Allegato VIII-ter già mod. esposizione professionale (63) (99) Decreto 4 febbraio 2008 (33) Allegato XXXIX Valori limite biologici = Allegato VIII-quater Allegato XL Divieti di impiego di alcuni agenti chimici (4) = Allegato VIII-quinquies Allegato XLI Norme UNI atmosfere di lavoro = Allegato VIII-sexties Allegato XLII Elenco di sostanze, preparati e processi = Allegato VIII Allegato XLIII Valori limite di = Allegato VIII-bis esposizione professionale Benzene, CVM, polveri di legno CAPO I TITOLO IX D.Lgs. 81/08 Protezione da agenti chimici Determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici. SI APPLICA: ¾ a tutti gli agenti chimici pericolosi fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni ¾ al trasporto di agenti chimici pericolosi fatte slave disposizioni specifiche NON SI APPLICA: alle attività comportanti esposizione a AMIANTO per le quali si applicano le disposizioni del Capo III Obiettivo della tutela Ridurre il numero degli infortuni 9 9 Ustioni chimiche (corrosivi) Incendi ed esplosioni (comburenti, infiammabili, combustibili) Ridurre l’incidenza di malattie professionali 9 9 9 9 Allergie Dermatiti da contatto e/o irritative Broncopneumopatie Cancro professionale Definizioni (art. 222) AGENTI CHIMICI tutti gli elementi o composti chimici, sia soli che nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato. Materie prime, intermedi, prodotti, sottoprodotti, normalmente impiegati, occasionali o accidentali o frutto di reazioni indesiderate. AGENTI CHIMICI PERICOLOSI ¾ le sostanze o preparati, classificati come pericolosi dalla vigente normativa, (D.Lgs. 52/97 e D.Lgs. 65/03). ¾ agenti non classificati ma che possono comportare un rischio a causa delle loro proprietà chimicofisiche e tossicologiche, o sostanze di per sé non pericolose, ma che rappresentano un rischio per il modo in cui sono utilizzati. ¾ sono compresi gli agenti chimici per i quali è stato comunque assegnato un valore limite di esposizione professionale (TLV). NON PERICOLOSE (es. acqua potabile e aria atmosferica in condizioni normali): In questi casi non sono da assumere particolari precauzioni se non il buon senso. NON PERICOLOSE MA IMPIEGATE IN CONDIZIONI TALI DA POTER COSTITUIRE PERICOLO (es. acqua ad alta temperature, aria compressa). PERICOLOSE MA NON CLASSIFICATE DALLE NORME SULLA CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGI DEI PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI (es. materiali organici degradati maleodoranti o infetti, acque di scarico, farmaci, rifiuti) PERICOLOSE COSI' COME CLASSIFICATE DALLE NORME SULLA CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO (maggior parte delle sostanze e preparati chimici normalmente presenti nei luoghi di lavoro) CRITERI DI CLASSIFICAZIONE: pericolosità intrinseca delle sostanze La pericolosità dipende: dalle caratteristiche chimico-fisiche (Volatilità, Reattività, …) Effetti sulla sicurezza: Incendio, esplosioni, corrosioni dalle caratteristiche tossicologiche Effetti sulla salute: Effetti acuti e/o cronici SIMBOLI DI PERICOLO Pittogramma di colore nero su sfondo arancione che indica la pericolosità generale del prodotto Deve occupare almeno un decimo della superficie dell’etichetta SIMBOLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA COMBURENTE: sostanza o preparato che a contatto con infiammabili provoca una reazione esotermica ESTREMAMENTE INFIAMMABILE: sostanza o preparato con punto di infiammabilità molto basso che a contatto con l’aria si infiamma INFIAMMABILE: sostanza o preparato con basso punto di infiammabilità ESPLOSIVO: sostanza o preparato che può esplodere, detonare o deflagrare anche senza l’azione dell’ossigeno atmosferico SIMBOLI DI PERICOLO PER LA SALUTE NOCIVO: Sostanza o preparato che può indurre patologie acute o croniche e può essere anche letale IRRITANTE: Sostanza o preparato che può produrre al contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose una reazione infiammatoria TOSSICO: Sostanza o preparato che può produrre lesioni acute o croniche in piccolissime quantità PERICOLOSI PER L’AMBIENTE: Sostanza o preparato che se diffuso nell’ambiente presenta o può presentare rischi immediati o differiti per una o più componenti ambientali CORROSIVI: sostanze o preparati che esercitano un’azione distruttiva a contatto con tessuti vivi e non MODALITÀ DI ESPOSIZIONE INALAZIONE (Manipolazione di prodotti volatili, fuoriuscita accidentale di gas e vapori) CONTATTO CUTANEO (Manipolazione, contatto accidentale) INGESTIONE accidentale (Manipolazione) INALAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE L’interazione dipende dallo stato fisico in cui si trova l’agente chimico gas, vapore, liquido, solido (particolato, polveri fini, scaglie, fibre), aerosol Gli effetti possono essere: - locali (nelle sole vie respiratorie senza indurre alterazioni sistemiche a distanza - sistemici L’assorbimento polmonare è influenzato: - dalla pressione parziale del gas negli alveoli - dalla solubilità nel mezzo acquoso del plasma L’assorbimento dei gas è favorito: - dall’ampia superficie di scambio (70m2) - dal minimo spessore della membrana alveolo-capillare (<1μm) CONTATTO CUTANEO CON SOSTANZE PERICOLOSE Non si verifica con sostanze solide che vengono bloccate dall’epidermide, ma solo per liquidi e gas che attraversano lo strato corneo per diffusione passiva e raggiungono il derma L’assorbimento è lento (importanza della durata dell’esposizione) L’assorbimento è favorito in caso di abrasioni, ferite, flogosi e riduzione del film lipidico INGESTIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE L’ingestione avviene tramite: - il consumo di alimenti acqua ed altre bevande contaminate - le mani contaminate Gli effetti possono essere: - locali - sistemici L’assorbimento è influenzato dalla resistenza del contaminante al pH gastrico ed intestinale Si verifica prevalentemente a livello intestinale grazie all’ampia superficie di scambio (villi e microvilli intestinali) ESCREZIONE composti polari a basso peso molecola re Escrezione urinaria Saliva. Sostanze a basso peso molecolare, possibile riassorbimento intestinale. Bile. Composti ad alto peso molecolare (es. metaboliti coniugati con proteine endogene). Feci. Via di escrezione delle sostanze eliminate con la bile e non riassorbite dall’intetino, oppure di sostanze direttamente diffuse o trasportate attivamente dal circolo ematico. Altre vie Composti volatili a basso coefficiente di ripartizione aria-sangue (anestetici, alcuni solventi, ecc). Eliminazione aerea EFFETTI DEGLI INQUINANTI SULL’ORGANISMO: RELAZIONE DOSE-RIPOSTA La risposta di un organismo ad inquinanti dipende: - dalla quantità dell’inquinante alla quale l’organismo è esposto - dal tipo di inquinante - dalla via di esposizione Tutela degli esposti: PREVENZIONE Valutazione del rischio (art. 223 D.Lgs. 81/08) Adozione di misure di prevenzione e protezione (artt. 224, 225 D.Lgs. 81/08) Misure in caso di incidente o di emergenza (art. 226 D.Lgs. 81/08) Formazione ed informazione (artt. 36, 37 e 227 D.Lgs. 81/08) Sorveglianza sanitaria (art. 229 D.Lgs. 81/08) Valutazione del rischio (Art. 223) Art. 72-quater D.Lgs. 626/94 Il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi, prendendo in considerazione in particolare: – le loro proprietà pericolose – le informazioni sulla salute e sicurezza contenute nella relativa scheda di sicurezza – il livello, il tipo e la durata dell'esposizione – le circostanze in cui viene svolto il lavoro compresa la quantità degli agenti – i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (allegati XXXVIII e XXXIX) – gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare – se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese. Valutazione del rischio (Art. 223) Il datore di lavoro indica: quali misure generali e specifiche ove applicabile sono state adottate; - Valuta tutte le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici. Valutazione del rischio SE RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE: Non si applicano Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze Art. 229 - Sorveglianza sanitaria Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio Rischio alto per la sicurezza Rischio irrilevante per la salute Rischio irrilevante per la sicurezza Rischio alto per la salute MISURE GENERALI DI PROTEZIONE (Art. 224) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione; misure igieniche adeguate; riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. MISURE SPECIFICHE DI PROTEZIONE E DI PREVENZIONE (art. 225) Progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; Adozione di appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; Misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione; Sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230. MISURE IN CASO DI INCIDENTE O DI EMERGENZA Predisposizione di procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di incidenti o emergenza (assistenza, evacuazione e soccorso) Tali misure comprendono: - esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione; - messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso MISURE IN CASO DI INCIDENTE O DI EMERGENZA (2) Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata. Il Piano di Emergenza deve contenere: ¾ Informazioni preliminari su: - attività pericolose agenti chimici pericolosi, misure per l'identificazione dei rischi, precauzioni e procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali; ¾ qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo. FORMAZIONE E INFORMAZIONE I lavoratori o i loro rappresentanti devono disporre di : a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti; c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro; d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano: a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 223. ( comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte) b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili. COME RICONOSCERE GLI AGENTI PERICOLOSI: L’etichetta La scheda di sicurezza ETICHETTA SUGLI IMBALLI = Prima fonte di informazione Contiene notizie concise ma ben definite sui rischi insiti nella manipolazione (Classe di pericolosità, simboli) e le procedure minime da adottare per minimizzare tali rischi (frasi di rischio e consigli di prudenza) L'etichetta riportata sui prodotti tiene conto di tutti i pericoli potenziali connessi con la normale manipolazione ed utilizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi nella forma in cui vengono commercializzati SIMBOLI DI PERICOLO FRASI DI RISCHIO Indicano come si estrinseca la pericolosità degli agenti Sono indicate da una lettera R seguita da uno o più numeri R 15 - A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili. R 63 - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati R24/25 - Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. CONSIGLI DI PRUDENZA I Consigli di Prudenza descrivono le più comuni procedure di sicurezza da adottare per minimizzare i rischi associati all'impiego della sostanza. Sono indicati con una lettera S seguita da uno o più numeri S 9 (Conservare il recipiente in luogo ben ventilato) S 7/9 (Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato) SCHEDA DI SICUREZZA Contiene numerose informazioni sui pericoli, sulle caratteristiche fisico-chimiche degli agenti, sugli accorgimenti da adottare durante l’uso e la conservazione dei prodotti e sui rimedi da attuare ai fini della sicurezza e ambientali. Deve essere redatta ai sensi del Nuovo regolamento europeo (REACH) (prima ai sensi del D.M. 7/09/2002) Deve riportare la data ed essere revisionate in caso di nuove conoscenze acquisite La scheda di sicurezza deve riportare le seguenti informazioni (16 punti): 1. Identificazione della sostanza o del composto, della società produttrice, del distributore nazionale e i numeri telefonici per le emergenze; 2. Identificazione dei pericoli; 3. Informazioni sulla sostanza o sul composto; 4. Misure di primo soccorso; 5. Misure antincendio; 6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale; 7. Norme per la manipolazione e lo stoccaggio; 8. Disposizioni per il controllo dell'esposizione; 9. Proprietà chimiche e fisiche; 10. Notizie sulla stabilità e la reattività; 11. Informazioni tossicologiche; 12. Informazioni ecologiche; 13. Considerazioni sullo smaltimento in base alla normative europee e nazionali; 14. Informazioni sul trasporto; 15. Notizie sulla regolamentazione seguita e frasi di rischio; 16. Altre informazioni utili. SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 229) Deve essere attivata per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri di classificazione di: Molto tossici Tossici Nocivi Sensibilizzanti Irritanti Tossici per il ciclo produttivo Corrosivi Cancerogeni e mutageni di categoria 3. Viene effettuata: a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione; a) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria; a) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare. CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO Art. 230 Art. 72-undecies D. Lgs. 626/94 Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria (e di rischio custodita presso l’azienda o l’unità produttiva) secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione. CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO Art. 230 Art. 72-undecies D. Lgs. 626/94 Scompare il comma 3: “ In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all’ISPESL” Inserito nell’art. 25 comma lett. f), -MC“ invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica,le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale; Allegato XXXVIII "Valori limite di esposizione" Allegato VIII-ter D.Lgs. 626/94 modificato dal Decreto 4 febbraio 2008, entrato in vigore il 12 marzo 2008. 33 Nuove sostanze 7 Nuovi valori rispetto alla Direttiva 2006/15/CE (il valore limite di esposizione professionale stabilito dal decreto è inferiore a quello previsto dalla direttiva): – – – – – Acetonitrile (35 mg/m3) Isopentano (2000 mg/m3) Pentano (2000 mg/m3) Cicloesano (350 mg/m3) Cromo metallico, Composti di Cromo inorganico (II) e Composti di Cromo inorganico (III) non solubili (0,5mg/m3) Adeguamenti normativi (1) Art. 232 c.1 Con Decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici Adeguamenti normativi (2) Art. 232 c.2 Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il comitato consultivo e le parti sociali, sono recepiti i valori limite di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione Europea sono stabiliti i valori limite nazionali … Adeguamenti normativi (3) Art. 232 c.3 Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il comitato consultivo e le parti sociali, e' inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori … in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza. Adeguamenti normativi (4) Art. 232 c.4 Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante perla salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro. Capo II Titolo IX D.Lgs. 81/08 RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO Titolo VII D.Lgs. 626/94 Rischio derivante dall’impiego di agenti cancerogeni e mutageni Titolo IX – Capo II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI Non vi sono novità di particolare rilievo da segnalare, a parte i nuovi compiti e attribuzioni dell’ISPESL Presso l'ISPESL e' costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente dedicate: ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM); ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS); ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali. CAPO II TITOLO IX (D.Lgs. 81/08) - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI Definisce le norme da applicare a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa. Tali norme ¾ si applicano: - ¾ agli agenti cancerogeni e mutageni di categorie 1 e 2 rispondenti alla classificazione stabilita ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e D. Lgs 65/03 non si applicano alle attività comportanti esposizione a AMIANTO che restano disciplinate dalla normativa specifica ed ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica AGENTE CANCEROGENO e AGENTE MUTAGENO (art. 234 D.Lgs. 81/08) SOSTANZA che risponde ai criteri relativi alla classificazione quale categorie cancerogene 1 o 2 e mutagene 1 o 2 stabiliti ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1957 n. 52 e successive modificazioni Un PREPARATO contenente una o più sostanze di cui al punto uno, quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 e mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai D.Lgs. 3 febbraio 1957 n. 52 e 16 luglio 98 n. 285 Una SOSTANZA, UN PREPARATO O UN PROCESSO di cui all’allegato XLII nonché una sostanza o un preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato XLII AGENTE CANCEROGENO: qualsiasi agente fisico, chimico o biologico in grado di produrre una neoplasia AGENTE MUTAGENO: qualsiasi agente fisico, chimico o biologico in grado di produrre una alterazione del materiale genetico di una cellula IL CANCRO Il cancro consiste in una massa di cellule in rapido accrescimento, che non esercita nessuna funzione positiva nei confronti dell’ospite e che progredisce inesorabilmente terminando con la morte dell’individuo (Weinberg, 1996) Il termine cancro viene utilizzato per indicare una forma tumorale maligna ALCUNI AGENTI CANCEROGENI Agenti fisici: Radiazioni: UV, r X, gamma, alfa, beta, radionuclidi, radon, campi elettromagnetici etc. Agenti biologici: Virus: HBV, HCV, HPV et Agenti chimici: amianto, benzene, CVM, farmaci antitumorali, ormoni etc Altro: aflotossina b da aspergillus flavus, dieta a base di carne etc. FATTORI DI RISCHIO DEI TUMORI PIÙ DIFFUSI Tipo di cancro fattore di rischio Cute Polmone Mammella raggi UV, arsenico tabacco,amianto,nichel,cromo dieta ricca di grassi, obesità, alcool, ormoni radionuclidi, benzene dieta ricca di grassi, priva di fibre, povera di vitamine, nitrosamine micotossine, alcool, solventi e virus tabacco, cadmio, zinco, dieta ricca di grassi e priva di vitamine tabacco, alcol, carenza vitaminica Leucemia Colon-retto Fegato Prostata Laringe TUMORI PROFESSIONALI Tumori che si sviluppano in un soggetto in seguito ad esposizione lavorativa I casi di tumore attesi tra i lavoratori italiani assicurati dall'INAIL potrebbero oscillare da un minimo di 1000 fino ad un massimo di 10000-20000 l'anno, ma i casi riconosciuti in sede medico-assicurativa sono non più di poche decine l'anno e questa discrepanza è da attribuire alle difficoltà riscontrate in sede di diagnosi eziologica su singoli casi di tumore, in cui non sempre esiste una adeguata caratterizzazione di un cancerogeno come agente eziologico. PERCHÉ QUESTA SOTTOSTIMA? Tempo di latenza lungo che impedisce di ricostruire con certezza il tipo, il grado di esposizione e la relazione causaeffetto tra l'esposizione professionale ed il cancro; Va sempre considerata la possibilità di altre esposizioni ad agenti cancerogeni, nell'ambiente di vita, al di là di quelle professionali, ed il rispettivo ruolo nel determinare un tumore; I tumori professionali non sono distinguibili dai tumori che spontaneamente si riscontrano nella popolazione generale, salvo casi particolari e ben riconosciuti, ma molto rari (il mesotelioma causato dall'amianto). DIFFICOLTA’ NELLA DIAGNOSI DI TUMORE PROFESSIONALE A LIVELLO INDIVIDUALE I cancerogeni professionali determinano un eccesso di tumori rispetto a quelli spontanei. Il tumore professionale è un evento stocastico L’esposizione professionale può essere causa determinante ma probabilmente non “concausa” del tumore Il tumore professionale non ha caratteristiche istopatologiche diverse da quelle di una neoplasia spontanea della stessa sede In un soggetto colpito da tumore a valle di una esposizione a rischio è dato valutare solo la “probabilità di origine professionale” della malattia SOSTANZA LAVORAZIONE POSSIBILI EFFETTI SULLA SALUTE PREVENZIONE TECNICA Mesotelioma Pleurico Cancro Polmonare Mesotelioma Peritoneale Asbestosi Aspirazione e ricambio dell’ dell’aria con filtri assoluti Indumenti monomono-uso Respiratori personali con casco aerato Locali di decontaminazione OLII MINERALI Disarmo dei casseri (possono contenere IPA, PCB e NITROSAMMINE) Dermatiti Neoplasie Cutanee Neoplasie Polmonari Vietarne l’ l’uso Quando per ragioni di sveltimento del disarmo si devono utilizzare comunque: comunque: - Vietare l’ l’uso degli olii olii esausti - Usare olii privi di PCB, nitrosammine e a basso contenuto di IPA Maschere con filtro P2 P2 Guanti di gomma BITUMI E CATRAME Asfaltatura strade Imperm. mperm. coperture Congiuntiviti Neoplasie Cutanee Neoplasie Polmonari Respiratori personali con casco aerato Maschere con filtro P2 P2 Carpenteria in legno Posa pavimenti in legno Tumori NasoNaso-Sinusali Asma Bronchiale Sistemi di aspirazione Mascherina antipolvere AMIANTO POLVERI DI LEGNO Opere di rimozione Opere di demolizione LA CANCEROGENESI Il processo di cancerogenesi si manifesta con la crescita abnorme di cellule al di fuori dei normali meccanismi regolatori della divisione cellulare. Le sostanze cancerogene possono agire inducendo mutazioni o alterazioni di geni deputati alla replicazione e alla differenziazione. Il processo implica 3 fasi: Iniziazione: cambiamento non reversibile del materiale genetico Promozione: alterazione della espressione genetica e crescita clonale Progressione: cambiamenti morfologici L’esposizione con un agente cancerogeno non implica in modo assoluto lo sviluppo della malattia neoplastica. La possibilità di ammalarsi viene espressa in termini probabilistici. Questo perché: la recettività individuale è amplissima (variabilità) Non esiste una dose soglia L’organismo umano è in un costante equilibrio tra fattori di rischio e fattori protettivi (vitamine ed antiossidanti) e il DNA possiede la capacità intrinseca di autoripararsi fino ad un certo livello che viene definito “critico”, non determinabile a priori. concetto di precauzione LA VALUTAZIONE DELLA POTENZIALE CANCEROGENICITÀ DI UN AGENTE STUDI EPIDEMIOLOGICI Indagano su popolazioni esposte in confronto con gruppi di controllo sicuramente non esposti. STUDI SPERIMENTALI O TOSSICOLOGICI Studi effettuati su animali da laboratorio, con metodiche molto diverse, che hanno comunque come risultato una osservazione di casi di tumore su un gruppo di cavie esposte ad un determinato agente in confronto con un gruppo di cavie dello stesso tipo non esposte. CLASSIFICAZIONE degli agenti cancerogeni IARC International Agency of Research on Cancer NIOSH National Institute of Occupational Safety Health EPA Environmental Protection Agency ACGIH American Conference Governmental of Industrial Hygienist CLASSIFICAZIONE degli agenti cancerogeni NELLA NORMATIVA ITALIANA D.Lgs. 52/97 D.Lgs. 65/03 D.Lgs. 81/08 allegato XLII AGENTI CANCEROGENI NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA Amianto ¾ Polveri di legno duro ¾ Benzene ¾ Cloruro di Vinil Monomero (CVM) ¾ PROCESSI CANCEROGENI (ALLEGATO XLII D.Lgs. 81/08) 1. Produzione di auramina col metodo Michler 2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone 3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel e temperature elevate 4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico 5. Lavoro comportante esposizione a polvere di legno duro AGENTI CANCEROGENI Classificazione UE (Dir. 93/21/CEE) CATEGORIA 1 Sostanze note per gli effetti sull’uomo (prove sufficienti) T; R45-R49 CATEGORIA 2 Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo (adeguati studi sugli animali e altre informazioni) T; R45-R49 CATEGORIA 3 sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti sull’uomo per le quali tuttavia le informazioni disponibili sono insufficienti per procedere ad una valutazione soddisfacente Xn; R40 CLASSIFICAZIONE IARC GRUPPO 1 CANCEROGENO ACCERTATO PER L’UOMO; vi è sufficiente evidenza di carcinogenicità nell’uomo in studi epidemiologici adeguati GRUPPO 2A PROBABILE CARCINOGENO PER L’UOMO sulla base di evidenza limitata nell’uomo ed evidenza sufficiente negli animali da esperimento GRUPPO 2B POSSIBILE CARCINOGENO PER L’UOMO sulla base di evidenza limitata nell’uomo ed evidenza non del tutto sufficiente negli animali da esperimento oppure di evidenza sufficiente negli animali ed evidenza inadeguata nell’uomo GRUPPO 3 non classificabile GRUPPO 4 PROBABILE NON CARCINOGENO PER L’UOMO sulla base di evidenza che indica assenza di carcinogenicità nell’uomo e negli animali da esperimento e, in alcuni casi, sulla base di evidenza inadeguata o assenza di dati sull’uomo, ma assenza di carcinogenicità negli animali da esperimento in presenza di un’ampia gamma di altri dati pertinenti Gli agenti cancerogeni classificati dall’UE ad oggi sono circa 500 Gli agenti cancerogeni classificati dallo IARC sono ad oggi circa 885 di cui 88 di gruppo 1 64 di gruppo 2A 236 di gruppo 2B CLASSIFICAZIONE ACGIH CATEGORIA A1 carcinogeno riconosciuto per l’uomo; l’agente è risultato carcinogeno per l’uomo sulla base di risultati di studi epidemiologici CATEGORIA A2 carcinogeno sospetto per l’uomo; agente per cui si ha evidenza ridotta di carcinogenicità sull’uomo ed evidenza sufficiente di carcinogenicità in animali da esperimento con rilevanza per l’uomo CATEGORIA A3 carcinogeno riconosciuto per l’animale con rilevanza non nota sull’uomo; l’agente è risultato carcinogeno in animali da esperimento ad una dose relativamente elevata o per vie di somministrazione, in siti, o di tipo istologico o mediante meccanismi che possono non essere rilevanti per i lavoratori esposti CATEGORIA A4 non classificabile come carcinogeno per l’uomo; agente che lascia presupporre che possa risultare carcinogeno per l’uomo ma che non può essere classificato definitivamente per insufficienza di dati CATEGORIA A5 non sospetto come carcinogeno per l’uomo; l’agente non è ritenuto carcinogeno per l’uomo sulla base di studi epidemiologici appropriatamente condotti sull’uomo PREPARATI CANCEROGENI I preparati sono classificati cancerogeni se contengono: Agenti cancerogeni di categoria 1 e 2 in concentrazione > 0,1% > 0,2% Agenti cancerogeni di categoria 3 in concentrazione > 1% DIVIETI La legislazione regolamenta l’impiego di alcuni agenti cancerogeni in funzione della concentrazione In Italia, ad oggi, è vietato l’uso alcuni agenti se presenti in concentrazioni superiori a 0,1% in peso 2-naftilamina e i suoi Sali 4-aminodifenile e suoi Sali Benzidina e i suoi Sali 4-nitrodifenile VALORI LIMITE MASSIMI DI ESPOSIZIONE nella legislazione italiana Mg/m3 ppm Benzene (pelle) 3,25 1 Cloruro di vinile monomero (CMV) 7,77 3 Polveri di legno 5,00 Piombo inorganico e suoi composti 0,15 RICONOSCERE GLI AGENTI CANCEROGENI Simbolo di pericolo: Frasi di rischio: R45 R49 R40 – – – può provocare il cancro può provocare il cancro per inalazione possibilità di effetti cancerogeni: prove insufficienti OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Sostituzione e riduzione (art. 235) Evitare o ridurre l’utilizzazione di una agente cancerogeno e mutageno sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o preparato meno nocivo alla salute Assicurarsi, se la sostituzione non è possibile, che l’utilizzazione del cancerogeno avvenga in un sistema chiuso Provvedere affinché il livello di esposizione, in caso di impossibilità tecnica di utilizzo di un sistema chiuso, sia ridotto al più basso valore possibile Tutela degli esposti: PREVENZIONE Valutazione del rischio (art. 236 D.Lgs. 81/08) Adozione di misure di prevenzione e protezione (artt. 236, 237 D.Lgs. 81/08) Formazione ed informazione (artt. 36, 37 e 239 D.Lgs. 81/08) Esposizione non prevedibile (art. 240 D.Lgs. 81/08) Esposizioni lavorative particolari (art. 241 D.Lgs. 81/08) Sorveglianza sanitaria (art. 242 D.Lgs. 81/08) Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio Contenuti: attività svolta agente cancerogeno o mutageno utilizzato ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL Le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cangerogeni o mutageni. Il datore di lavoro: consegna copia del registro all'ISPESL e dall'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro; in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro all'organo di vigilanza competente per territorio; in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4. Adeguamenti normativi (art. 245) 1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi. 2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale: a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni; b) e' pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1. SANZIONI - DL e Dirigente (Capo IV art. 262) Arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro • 223 commi da 1 a 3 • 225 • 226 • 228 commi 1, 3, 4 e 5 • 229 comma 7 • 235 • 236 comma 3 • 237 • 238 comma 1 • 239 comma 2 • 240 commi 1 e 2 • 241 • 242 commi 1, 2 e 5, lett. b) • • • • • • • • • • • • • Valutazione del rischio Misure specifiche di prevenzione e protezione Disposizioni in caso di incidenza o di emergenza Divieti Revisione della VR a seguito della Sorveglianza Sanitaria Sostituzione e riduzione agenti cancerogeni Valutazione del rischio cancerogeno e mutageno Misure tecniche, organizzative, procedurali Misure tecniche formazione adeguata Esposizioni non prevedibili Operazioni lavorative particolari Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche Arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro • 223 comma 1, • 227 commi 1, 2 e 3 • 229 commi 1, 2, 3 e 5 • 239 commi 1 e 4 • 240 comma 3 • • • • • Valutazione dei rischi Informazioni sulla VR e etichettatura contenitori Sorveglianza sanitaria etichettatura Comunicazione alla ASL di inceidenti Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro • 243 commi 3, 4, 5, 6 e 8 • Registro di esposizione e cartelle sanitarie SANZIONI - PREPOSTO (art. 263) Il preposto e‘ punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'art. 19 Arresto sino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro • art. 225 • art. 226 • art. 228 c. 1, 3, 4 e 5 • art. 235 • art. 236 c. 3 • art. 237 • art. 238 c. 1 • art. 240 c. 1 e 2 • art. 241 • art. 242 commi 1 e 2; • • • • • • • • • • Misure specifiche di prevenzione e protezione Disposizioni in caso di incidenza o di emergenza Divieti Sostituzione e riduzione di agenti cancerogeni e mutageni Valutazione del rischio cancerogeno e mutageno Misure tecniche, organizzative, procedurali Misure tecniche Esposizioni non prevedibili Operazioni lavorative particolari Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro • art. 229 commi 1, 2, 3 e 5, • art. 239 commi 1 e 4. • Sorveglianza sanitaria • Informazione e formazione SANZIONI - LAVORATORE (art. 265) I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell'articolo 240, comma 2 (esposizione non prevedibile cancerogeni/mutageni): I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, e' limitata al tempo strettamente necessario. RISCHIO BIOLOGICO Rischio derivante dall’impiego di agenti biologici TITOLO X D.Lgs. 81/08 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI Titolo VIII D.Lgs. 626/94 Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi e' rischio di esposizione ad agenti biologici. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati Titolo X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI Titolo VIII D.Lgs. 626/94 Non vi sono novità di rilievo da segnalare, a parte l’aggiornamento dei riferimenti legislativi in materia di Microrganismi Geneticamente Modificati (MGM): L’art. 76 del D.Lgs. 626/94 richiamava l'art. 4 del D.Lgs. 91/1993, ora abrogato, mentre l’attuale art. 269 fa riferimento all’allegato IV del D.Lgs. 206/2001 (Misure di contenimento e altre misure di protezione). Si ricorda che il sopra citato Allegato IV individua le misure di contenimento e altre misure di protezione per le attività che prevedono la presenza di MGM. Art. 74 D.Lgs. 626/94 Definizioni (art. 267 D.Lgs. 81/08) 9 agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; 9 microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; 9 coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari. CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI Gruppo I. Microrganismi che difficilmente causano malattie nell’uomo o negli animali e che possono costituire un rischio debole per il singolo individuo e la comunità. Gruppo II. Agenti che possono causare malattie nell’uomo o negli animali. Essi tuttavia costituiscono un limitato rischio per la popolazione poiché sono di norma disponibili efficaci misure preventive. (es. HAV, B. pertussis, Cl. Tetani, S. Aureus, V. cholerae). Gruppo III. Agenti che possono causare gravi malattie in soggetti umani ed possono propagarsi nella comunità, ma sono disponibili trattamenti efficaci e misure preventive. (es. Brucelle, M. tuberculosis, Virus dell’Epatite B, Virus dell’Epatite C, Virus dell’AIDS) Gruppo IV. Agenti che possono causare gravi malattie in soggetti umani e che normalmente si diffondono rapidamente da un individuo all’altro, direttamente o indirettamente. Non sono disponibili trattamenti efficaci né misure preventive. Sono da considerarsi un rischio elevato per l’individuo e la comunità. (es. VirusEbola, Virus Lassa, Virus della febbre emorragica di Crema Congo). Allegato XLVI D.Lgs. 81/08 Elenco degli agenti biologici classificati All. XI D.Lgs. 626/94 Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani ; I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna. Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo. Non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati. Sono divisi per categoria (Batteri, Virus, Parassiti, Funghi) STRUTTURA DELL’ALLEGATO Agente biologico Classificazione Rilievi Nome Spp: riferito ad altre specie riconosciute patogene per l’uomo Gruppi 2, 3 o 4 **: agenti che possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria A: possibili effetti allergici; D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività comportante rischio di esposizione; T: produzione di tossine; V: vaccino efficace disponibile. ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI. Attività in industrie alimentari. Attività nell'agricoltura. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico. RAPPORTI OSPITE-PARASSITA PENETRAZIONE Le difese dell’ospite possono neutralizzare il microrganismo INFEZIONE Il microrganismo riesce ad impiantarsi e moltiplicarsi nell’ospite ASINTOMATICA INCUBAZIONE MALATTIA SORGENTI E SERBATOI D’INFEZIONE SORGENTE D’INFEZIONE: L’ospite umano o animale da cui il microrganismo può essere trasmesso ad altri soggetti recettivi della stessa specie o di specie diversa (malato, convalescente, portatore sano). SERBATOIO D’INFEZIONE: La specie animale o vegetale o substrato inanimato in cui il microrganismo ha il suo habitat naturale e da cui può essere trasmesso ad ospiti recettivi. RISCHIO DI CONTRARRE UN’INFEZIONE Greco, 2001 Pinf = P x F x E P = probabilità di venire in contatto con il microrganismo F = frequenza dei contatti utili tra “fonte” ed soggetto esposto E = efficacia di trasmissione per singolo evento a rischio VIE DI PENETRAZIONE ED ELIMINAZIONE DEI MICRORGANISMI VIE DI PENETRAZIONE ) Cute ) Mucose delle vie respiratorie ) Mucose delle vie digerenti ) Mucose delle vie genitourinarie ) Mucose congiuntivali ) Placenta VIE DI ELIMINAZIONE ) Cute ) Mucose (come sopra) ) Sangue (trasfusioni, manipolazioni, insetti ematofagi) FATTORI PREDISPONENTI Ereditarietà della predisposizione (dificits immunitari Congeniti) INDIVIDUALI Età e sesso Stati morbosi o postumi di altre malattie, trattamenti iatrogeni (manovre diagnostiche, terapie fisiche, con farmaci, ecc.) PROFESSIONALI E SOCIALI Attività lavorative Abitudini di vita Alimentazione Abitazione Livello culturale (educazione igienica) Calamità naturali, guerre, rivoluzioni CLIMATICO-AMBIENTALI LA RISPOSTA IMMUNITARIA ANTIGENE: molecola “estranea”, appartenente ad un batterio o ad un altro invasore, capace di indurre una risposta immunitaria ANTICORPO (o IMMUNOGLOBULINA, Ig): molecola proteica specifica, prodotta dal Sistema Immunitario, che reagisce con l’antigene che ne ha provocato la sintesi Risposta anticorpale: anticorpale in cui sono prodotti e secreti anticorpi capaci di combinarsi specificamente con l’antigene Risposta cellulo-mediata: mediata in cui vengono stimolati alla proliferazione linfociti capaci di riconoscere specificamente l’antigene, tramite recettori di superficie, e di secernere numerosi mediatori (linfochine) MISURE DI PROFILASSI STERILIZZAZIONE: STERILIZZAZIONE Processo fisico o chimico che porta alla distruzione stocastica di ogni forma microbica vivente, in forma sia vegetativa sia sporale. Il livello di sicurezza di sterilità (SAL: sterility assurance level), secondo la norma UNI EN 556, deve corrispondere alla probabilità teorica ≤ 1 su 1 milione (SAL ≤ 10-6) di trovare un microrganismo sopravvivente all’interno del lotto di sterilizzazione. Il processo di sterilizzazione è considerato un processo critico che necessità di convalida. DISINFEZIONE: DISINFEZIONE Procedura che ha lo scopo di eliminare o distruggere i microrganismi patogeni, ma non necessariamente tutte le forme microbiche (es: spore batteriche), mediante l’applicazione di idonei agenti fisici o chimici (es: calore, disinfettanti) DISINFESTAZIONE: DISINFESTAZIONE Eliminazione di artropodi, insetti e altri vettori LA VACCINAZIONE PROVVEDIMENTO DI MASSA SELETTIVO PROVVEDIMENTO DI MASSA ESTENSIVO Professioni Classi di età Viaggiatori Attività sportive Abitudini di vita VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E CONSIGLIATE PER CATEGORIE DI LAVORATORI Operatori sanitari Epatite B, Influenza, Morbillo, Rosolia, Parotite epidemica, Varicella, Tubercolosi* Insegnanti Meningite, Morbillo, Rosolia, Parotite epidemica, Varicella Polizia, vigili urbani, ecc Epatite B, Tubercolosi* Laboratoristi Epatite B, Poliovirus, Rhabdovirus, F. tularensis, B Anthracis Operatori ecologici Epatite A, Tetano Addetti ad animali Rabbia, Tubercolosi*, Brucellosi Agricoltori, ecc Tetano Attività all’estero Febbre gialla**, Rabbia**, Epatite A** *efficacia dubbia della vaccinazione **dipende dalla destinazione Tutela degli esposti: PREVENZIONE Informazione e formazione (art. 278 D.Lgs. 81/08) Valutazione del rischio (art. 271 D.Lgs. 81/08) Adozione di misure di prevenzione e protezione • • • • • Misure strutturali Misure tecniche Misure organizzative e di emergenza Sorveglianza sanitaria Allegato XLVIII – Monitoraggio ambientale Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273 (Misure igieniche), 274 (Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie), commi 1 e 2, 275 (Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari), comma 3, e 279 (sorveglianza sanitaria-prevenzione e controllo), qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non e' necessaria. REGISTRI DI ESPOSIZIONE ai sensi degli artt. 243 e 280 Sono documenti in cui vengono registrati i lavoratori addetti ad attività comportanti: l’uso di agenti cancerogeni e/o mutageni(art.243) l’uso di agenti biologici di gruppo 3 e 4 (art.280) Per ciascun lavoratore deve essere riportato: 9 l’attività svolta 9 l’agente utilizzato (cancerogeno, mutageno, biologico) 9 ove è noto, il valore di esposizione a tale agente (per i cancerogeni, mutageni) 9 eventuali casi di esposizione individuale (per gli agenti biologici) Deve essere istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente Il RSPP e il RLS hanno accesso a detto registro Il Datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati le annotazioni individuali riportate nel registro In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL la cartella sanitaria con le annotazioni riportate nel registro In caso di cessazione dell’attività, il datore di lavoro invia all’ISPESL il registro di esposizione e le cartelle sanitarie Deve essere conservato: dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro dall’ISPESL almeno per 40 anni dalla cessazione di ogni attività comportante l’uso di cancerogeni e mutageni (art 70 comma 6) e per 10 anni in caso di esposizione ad agenti biologici (art. 87 comma 4) salvo eccezioni Deve essere consegnata copia: all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio all’ISS su richiesta per i cancerogeni e obbligatoriamente per gli agenti biologici All’organo di vigilanza competente per territorio in caso di cessazione dell’attività aziendale In caso di nuova assunzione di lavoratori precedentemente esposti, il datore di lavoro chiede all’ISPESL le annotazioni relative a quel lavoratore, e contenute nel registro di esposizione, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155 L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute i dati di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1 (art. 243 c 10)