casi pratici - Ordine degli Avvocati di Treviso
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casi pratici - Ordine degli Avvocati di Treviso
Esercitazione del 16.05.2014 - Atto d’appello Tizio, già indiziato dalla Procura della Repubblica di Treviso per la perpetrazione di una serie di furti in abitazione, veniva costantemente monitorato nei suoi spostamenti mediante il posizionamento di un gps sull’autovettura con cui era stato visto abitualmente circolare. Per alcuni giorni quindi, i Carabinieri monitoravano i luoghi frequentati da Tizio sino a quando, ottenuto un decreto di fermo dalla locale Procura della Repubblica, decidevano di procedere all’esecuzione della misura precautelare. A tal fine, mediante l’uso di due “auto civetta”, gli operanti - in abiti civili e senza segni distintivi e/o di riconoscimento - si ponevano alla ricerca dell’auto condotta da Tizio che riuscivano ad intercettare nei pressi di un locale pubblico. Quindi, bloccata la via di fuga ed intimato al conducente di fermare l’auto anche mediante l’esibizione delle armi in dotazione, dopo un breve inseguimento arrestavano Tizio – che si trovava alla guida del mezzo – oltre a Caio nell’occasione mero passeggero. Sicché, oltre a notificare a Tiz io il decreto di fermo, lo denunciavano unitamente a Caio per il reato di resistenza a p.u. nonché a quelli di lesioni personali stante l’urto che uno degli operanti aveva subito ad una gamba (con prognosi di giorni 5) a seguito dell’iniziale manovra elusiva del veicolo. Nel contesto delle attività di perquisizione personale e veicolare, venivano rinvenuti nell’autovettura di Tizio alcuni monili d’oro che si provava essere provento di un furto commesso due notti prima in un’abitazione del coneglianese. Tizio e Caio quindi, venivano anche deferiti all’AG per furto aggravato sia in ragione del rinvenimento dei gioielli sia in considerazione del fatto che in base ai tracciati GPS risultava che la vettura di Tizio si fosse trovata – proprio nell’orario della consumazione del furto – in una zona limitrofa a quella dell’abitazione depredata. All’esito delle indagini preliminari Tizio e Caio, pur avendo sostenuto la loro totale estraneità al furto dato che la vettura - secondo Tizio- era in realtà utilizzata da più soggetti, venivano rinviati a giudizio avanti al Giudice Monocratico di Treviso per i reati di furto in abitazione pluriaggravato, resistenza a p.u. e lesioni. Nel corso del processo – ammessi entrambi al rito abbreviato - si difendevano sostenendo di non aver commesso il furto, di non essersi resi conto che i soggetti intervenuti fossero appartenenti alle forze dell’ordine dato che utilizzavano auto civetta e non esibivano segni distintivi; sosteneva inoltre Tizio, conducente dell’auto, che il suo iniziale tentativo di fuga era stato determinato unicamente dalla paura che le persone frapposte davanti alla sua auto fossero dei connazionali in cerca di un facile regolamento di conti. Il legale di Tizio, a sostegno dell’ipotesi difensiva, quale “condizione” di accesso al rito deflattivo, chiedeva ed otteneva l’assunzione della deposizione del teste Mevio – cugino di Tizio – il quale confermava che la vettura era in realtà utilizzata da più soggetti ma di non sapere chi l’avesse condotta la sera del furto. Caio, tratto anch’egli a giudizio ed ammesso all’abbreviato semplice, sosteneva in processo che trattandosi di mero trasportato e seppur resosi conto dell’intervento di alcuni soggetti armati che anch’egli non aveva potuto in alcun modo qualificare come appartenenti alle forze dell’ordine, non aveva in alcun modo contribuito alla contestata condotta di resistenza e viepiù a quella di lesioni; sosteneva inoltre, di non sapere nulla del furto e di non essersi accordo che nella vettura di Tizio si trovavano custoditi dei monili oltretutto depositati all’interno del vano portaoggetti. Sicché, anche Caio concludeva per l’assoluzione da tutti i capi d’imputazione perché il fatto non costituisce reato ovvero, perché il fatto non sussiste. *** All’esito del processo celebratosi avanti il Giudice Monocratico, entrambi gli imputati venivano condannati per tutti i reati a loro rispettivamente ascritti e riqualificata l’ipotesi di furto in quella di ricettazione ed esclusi sia l’assorbimento delle lesioni nel delitto di resistenza a p.u. che il vincolo della continuazione tra i capi d’imputazione, sanzionati con la pena complessiva di anni 3 di reclusione senza la concessione delle attenuanti generiche. *** Tanto premesso, si voglia redigere l’atto d’appello con particolare attenzione alle fattispecie di reato contestate con riferimento agli specifici istituti di diritto sostanziale eventualmente applicabili e/o richiamabili. Si voglia inoltre valutare l’eventuale impugnazione del capo della sentenza relativamente alla condanna per il reato di ricettazione nei confronti di entrambi gli imputati con particolare attenzione alla problematica del c.d “difetto di correlazione” tra il fatto contestato nella richiesta di rinvio a giudizio e quanto ritenuto in sentenza. Da ultimo, valutarsi la proposizione di specifici motivi in relazione ad una richiesta di “assorbimento” (con richiamo ai principi ed agli istituti di diritto sostanziale), del reato di lesioni in quello di resistenza a p.u., nonché sulla problematica del reato continuato.