In mancanza di permesso di soggiorno valido

Transcript

In mancanza di permesso di soggiorno valido
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
IN MANCANZA DI UN VALIDO PERMESSO DI SOGGIORNO.
CITTADINI GIA’ RESIDENTI IN ALTRO COMUNE ITALIANO
1. permesso di soggiorno scaduto, in originale;
2. ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, come
la normativa dispone.
CITTADINI PROVENIENTI DALL’ESTERO OPPURE CHE SONO STATI RESIDENTI IN UN
COMUNE ITALIANO MA SONO STATI CANCELLATI PER IRREPERIBILITA’
A. Iscrizione anagrafica in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno (Circolari Min. Int. n.
12/2005 e n. 42 del 17/11/2006)
3. permesso di soggiorno scaduto, in originale;
4. ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro i
60 giorni dalla scadenza del precedente.
B. Iscrizione anagrafica per motivi di lavoro subordinato (Direttiva Min. Int. 20/02/2007 e
Circolare Min. Int. n. 16 del 2/4/2007)
1. contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico ;
2. ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
3. istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico
dell'Immigrazione (mod. 209).
C. Iscrizione anagrafica per motivi di ricongiungimento familiare (Circolare Min. Int. n. 43 del
2/8/2007)
1. visto di ingresso dal passaporto con la dicitura "Ricongiungimento Familiare";
2. Ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
3. copia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico dell'Immigrazione.
D. Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri discendenti da avo italiano in attesa del
riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis" (Circolari Min. Int. n. 32 del
13/6/2007 e n. 52 del 28/09/2007)
•
1a) dichiarazione di presenza formulata all'Autorità di frontiera al momento dell'ingresso se
cittadini non appartenenti all'area Schengen oppure apposizione del timbro "SCHENGEN" sul
documento di viaggio sempre a cura dell'Autorità di frontiera, non anteriore a 3 mesi;
OPPURE
•
1b) dichiarazione di presenza non anteriore a 3 mesi formulata dagli interessati al Questore di
Ravenna entro otto giorni dall'ingresso se cittadini appartenenti all'area Schengen;
INOLTRE
•
•
2) documentazione opportunamente tradotta e legalizzata nello Stato di origine atta a provare la
discendenza da un cittadino di origine italiana.
Si segnala che prima di poter procedere alla richiesta di residenza, è necessario che l'Ufficio di
Stato civile esamini la documentazione di cui al punto 2)
E. Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri che intendono riacquistare la cittadinanza italiana
(Circolare Min. Int. n. 14 del 31/10/2008)
Si richiama la documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini stranieri discendenti da
avo italiano in attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis".
F. Iscrizione anagrafica di familiare straniero di cittadino italiano o comunitario.
•
•
•
Documentazione relativa allo status di "familiare", opportunamente tradotta e legalizzata;
Ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
Il cittadino comunitario dovrà dichiarare (con dichiarazione sostitutiva) e dimostrare la vivenza a
carico del soggetto entrante.
La conclusione della pratica di iscrizione avviene entro i 45 giorni, previa esibizione del permesso di
soggiorno.
LA PRATICA SI PUÒ RICEVERE SOLO IN CASO DI PRESENTAZIONE CONTESTUALE DI
TUTTI I DOCUMENTI SOPRA ESPOSTI.
La documentazione menzionata in tutte le differenti casistiche sopra riportate è valida per i casi più
diffusi.
Situazioni particolari potrebbero richiedere documentazione diversa o aggiuntiva e si consiglia quindi di
contattare direttamente l’Ufficio Anagrafe.