proposte assorinnovabili di semplificazione per il settore delle

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proposte assorinnovabili di semplificazione per il settore delle
PROPOSTE ASSORINNOVABILI
DI SEMPLIFICAZIONE
PER IL SETTORE DELLE RINNOVABILI E
DELLA MICROCOGENERAZIONE
PROPOSTE ASSORINNOVABILI DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SETTORE DELLE RINNOVABILI
E DELLA MICROCOGENERAZIONE
TEMA 1: LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE
La farraginosità e la lentezza dei procedimenti autorizzativi alla costruzione ed esercizio degli impianti a fonti
rinnovabili ostacolano la crescita del settore e ne aumentano i costi di finanziamento.
COMPETENZA
Parlamento.
PROPOSTE ASSORINNOVABILI
Semplificare e accelerare i procedimenti autorizzativi e favorire l’adozione di norme regionali omogenee. In
concreto:
a)
Prevedere che il procedimento per il rilascio della concessione di derivazione idroelettrica confluisca
all’interno del procedimento di autorizzazione unica.
Pertanto, all’articolo 12, comma 3, primo cpv. del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 dopo le parole “del
patrimonio storico-artistico”, aggiungere le seguenti: “che include l’eventuale concessione di derivazione di
acque pubbliche di cui al r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e”.
b)
Prevedere che la domanda per il rilascio di titoli abilitativi alla costruzione ed esercizio degli impianti, e i relativi
documenti a corredo, debbano essere presentati in unica copia su supporto esclusivamente informatico.
Spetterà all’amministrazione procedente trasmettere la domanda e i documenti alle altre amministrazioni
coinvolte. Prevedere, inoltre, che tutte le comunicazioni tra amministrazione procedente e istante avvengano
solo ed esclusivamente mediante strumenti telematici.
Pertanto:
- all’articolo 12, comma 3, secondo cpv. del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 dopo le parole “domanda di
autorizzazione”, aggiungere le seguenti: “depositata presso l’ente competente, unitamente alla
documentazione a corredo, in unica copia su supporto esclusivamente informatico, eventualmente anche
mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata o portale informatico dedicato”;
- all’articolo 12, comma 4, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole “con le modalità stabilite dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni”, aggiungere le seguenti: “In attuazione
dell’articolo 3 – bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, tutte le comunicazioni tra amministrazione procedente
e istante sono effettuate mediante strumenti telematici”.
c)
Prevedere che le amministrazioni debbano essere coinvolte nel procedimento solo ed esclusivamente se
obbligate a esprimersi.
Pertanto, sostituire l’articolo 12, comma 4, primo cpv. del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 con il seguente:
“L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano solo
le Amministrazioni tenute a esprimersi sulla compatibilità del progetto con gli interessi dalle stesse tutelati,
svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni e integrazioni”.
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PROPOSTE ASSORINNOVABILI DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SETTORE DELLE RINNOVABILI
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d)
Introdurre un indennizzo per il mero ritardo nel rilascio dell’autorizzazione unica anche derivante dal
ritardo o dall’omessa espressione dei pareri di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento.
Posto l’ammontare contenuto dell’indennizzo determinabile secondo la Direttiva della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (30 euro per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di euro 2.000), prevedere un
indennizzo specifico per il mero ritardo nel rilascio dell’autorizzazione unica, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno.
Pertanto, all’articolo 12, comma 4, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 dopo l’ultimo capoverso, inserire il
seguente: “Le amministrazioni coinvolte nel procedimento di autorizzazione unica sono tenute al risarcimento
del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine per l’espressione
dei pareri di propria competenza. In ogni caso, e fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso, l'istante
ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo nel rilascio dell’autorizzazione unica, anche derivante
dalla ritardata od omessa espressione dei pareri di competenza delle amministrazioni coinvolte, alle condizioni
e con le modalità stabilite dall’articolo 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e di cui alla Direttiva della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica del 9 gennaio 2014, fermo
restando che la somma da riconoscere a titolo di indennizzo va determinata in maniera forfettaria e sarà pari
a ______________”.
e)
Prevedere che la PAS si applichi non solo agli impianti di produzione di energia ma anche alle infrastrutture
elettriche.
Pertanto, all’articolo 6, comma 1 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole “decreto legislativo n. 29
dicembre 2003, n. 387”, aggiungere le seguenti: “nonché delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti”.
f)
Chiarire che uno dei requisiti per l’accesso agli incentivi è la legittima disponibilità dei provvedimenti
abilitativi che dà diritto alla costruzione ed esercizio dell’impianto a fonti rinnovabili, indipendentemente
dalla formale titolarità dei medesimi provvedimenti.
Pertanto, all’articolo 24, comma 2, lett. d) del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 dopo le parole “soggetto responsabile
dell’impianto”, aggiungere le seguenti: “che abbia la legittima disponibilità dei titoli abilitativi da cui discenda il
diritto alla costruzione ed esercizio dello stesso”.
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TEMA 2: L’INERZIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L’inerzia delle Amministrazioni contribuisce a creare incertezza negli operatori, ostacolando l’efficace pianificazione
dello sviluppo di nuove iniziative energetiche.
COMPETENZA
Parlamento.
PROPOSTE ASSORINNOVABILI
Introdurre meccanismi di accelerazione del procedimento autorizzativo e ampliare le ipotesi di silenzio –
assenso previste dall’ordinamento, nonché prevedere poteri sostitutivi e sanzionatori nei confronti delle
amministrazioni territoriali, attribuiti a un organo centrale. In concreto:
a)
Prevedere che le richieste di chiarimento e di documentazione integrativa siano formulate entro e non
oltre 60 giorni dall’avvio del procedimento e che, nel caso di preavviso di rigetto, la relativa comunicazione
non interrompa i termini di conclusione del procedimento (facendoli ripartire da capo) ma li sospenda affinché
riprendano a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
Pertanto:
- all’articolo 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole “possono essere sospesi”,
aggiungere le seguenti: “entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di avvio del procedimento”;
- all’articolo 10 – bis, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituire il terzo periodo con il seguente:
“La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini per concludere il procedimento che riprendono
a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui
al secondo periodo”.
b)
Prevedere che, decorsi inutilmente 90 giorni dall’avvio del procedimento di autorizzazione unica, le istanze
di autorizzazione, complete di tutti gli elaborati richiesti, relative a impianti di potenza inferiore a 1 MW e non
ricadenti in area protetta né vincolata, si intendono accolte. Prevedere che l’amministrazione procedente
rilasci, nei successivi 15 giorni dalla relativa richiesta di accertamento formulata dall’istante, un provvedimento
di accertamento della procedibilità dell’istanza di autorizzazione unica, in ragione dell’intervenuto silenzio –
assenso.
Pertanto, all’articolo 12, comma 4, ultimo cpv. del d.lgs. n. 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole
“valutazione di impatto ambientale” aggiungere le seguenti: “Nel caso di inutile decorso del termine di 90 giorni
di cui al capoverso precedente, sulla domanda di autorizzazione relativa a impianti di potenza inferiore a 1
MW, non ricadenti all’interno di aree naturali protette o sottoposte a vincolo, si intende formato il silenzio –
assenso. L’amministrazione procedente provvederà pertanto, entro i 15 giorni successivi alla richiesta
dell’istante di accertamento della procedibilità dell’istanza di autorizzazione unica per intervenuto silenzio –
assenso, ad emettere il relativo provvedimento, dotato della stessa efficacia del provvedimento di
autorizzazione unica.”
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PROPOSTE ASSORINNOVABILI DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SETTORE DELLE RINNOVABILI
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c)
Prevedere l’istituzione di Commissari per l’Energia che svolgano le funzioni del Commissario ad acta, per
superare il silenzio – inadempimento delle amministrazioni competenti al rilascio dell’autorizzazione unica
degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e che
svolgano, altresì, le funzioni di composizione del dissenso manifestato nell’ambito del procedimento di
autorizzazione unica degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Pertanto:
- all’articolo 12, comma 4, ultimo cpv. del d.lgs. n. 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole “formato il silenzio
– assenso”, aggiungere le seguenti: “Per tutti gli altri impianti, nel caso di inutile decorso del termine di 90
giorni il potere sostitutivo di adottare il provvedimento finale è demandato al Commissario per l’Energia,
nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico, sentita la Regione sul cui territorio è localizzato l’impianto e
le principali associazioni di categoria rappresentative, a livello nazionale, degli interessi dei produttori di
energia da tutte le fonti rinnovabili. In sede di nomina, il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà stabilire in
dettaglio tempi e modalità di intervento del Commissario per l’Energia”;
- all’articolo 12, comma 4, ultimo cpv. del d.lgs. n. 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole “fonti energetiche
rinnovabili”, aggiungere le seguenti: “Ove, in conferenza di servizi, venga espresso motivato dissenso da parte
di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del
principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione
procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 – quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241. In queste ipotesi, il Commissario per l’Energia di cui al precedente capoverso
svolge l’istruttoria necessaria all’adozione della deliberazione del Consiglio dei Ministri”.
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TEMA 3: L’IMMISSIONE DEL BIOMETANO IN RETE
L’immissione del biometano in rete, dopo oltre 4 anni dalla pubblicazione del D.Lgs n. 28/2011, che ha fissato i
principi per l’incentivazione del biometano, non è ancora possibile nel nostro Paese.
COMPETENZA
MiSE, AEEGSI, GSE, CIG.
PROPOSTE ASSORINNOVABILI
Consentire l’immissione in rete del biometano, di qualunque tipologia, se conforme a ragionevoli parametri.
Completare il quadro regolatorio di riferimento. Adottare norme sulla qualità del gas equilibrate e non
discriminatorie. In concreto:
a)
Eliminare il divieto esplicito all’utilizzo di biometano prodotto da biogas da discarica sino all’emanazione
delle norme europee sulla qualità (Mandato M/475). Completare, inoltre, il quadro regolatorio, con
l’adeguamento dei Codici di Rete e la pubblicazione delle procedure per l’incentivazione, affinché il
biometano di qualunque tipologia/provenienza possa essere non solo utilizzato extra-rete, ma anche
immesso nella rete gas.
Pertanto:
- all’articolo 8 del DM 5 dicembre 2013, eliminare il comma 9;
- nella Procedura di qualifica per gli impianti di produzione di biometano GSE, del 5 agosto, eliminare il rimando
alla “definizione delle modalità per l’accesso agli incentivi, nel caso di immissione del biometano nella rete di
trasporto e distribuzione del gas naturale, al completamento del quadro tecnico e normativo di riferimento” (di
cui a pag. 5) e completare le Procedure applicative per la richiesta e il rilascio degli incentivi con la parte
inerente l’immissione nella rete gas;
- dare completa attuazione all’articolo 2 della deliberazione 12 febbraio 2015 46/2015/R/GAS, che prevedeva:
“entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, i gestori delle reti di trasporto attivino le
procedure di aggiornamento dei codici di rete previste dalla deliberazione ARG/gas 55/09”.
b)
Consentire l’immissione di gas conforme ai parametri di qualità stabiliti dalle norme vigenti (quelle sul gas
naturale), non imponendo – come invece richiesto dalla delibera dell’AEEGSI – la totale assenza di tutte
le sostanze regolate dalla norma UNI sulla qualità del gas (giungendo al paradosso di avere per il biometano
limiti ancor più stringenti di quelli previsti per il gas di origine fossile). Adeguare inoltre la normazione tecnica
sulla qualità del gas, affinché gli standard richiesti per il biometano in Italia siano in linea con quelli di altri
Paesi Europei e non più severi.
Pertanto:
- eliminare il secondo capoverso dell’articolo 3, Allegato A, della delibera 12 febbraio 2015, n.46/2015/R/GAS,
che recita “A tal fine, il biometano immesso in rete deve essere tecnicamente libero da tutte le componenti
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individuate nel rapporto tecnico UNI/TR 11537, in riferimento alle quali non sono già individuati
normativamente i limiti massimi”;
- sostituire nella norma tecnica UNI/TR 11537 le parole:

“Contenuto di ossido di carbonio CO ≤ 0,1%mol;

Contenuto di silicio Si ≤ 5 ppm;

Contenuto di ammoniaca NH3 ≤ 3 mg/m3

Contenuto di idrogeno H2 ≤ 0,5 % Vol;

Contenuto di mercurio Hg ≤ 1 μg/m3;

Contenuto di fluoro F < 3 mg/m3;

Contenuto di cloro Cl < 1 mg/m3”;
con:
c)

“Contenuto di ammoniaca NH3 ≤ 20 mg/m3

Contenuto di idrogeno H2 ≤ 5 % Vol;

Contenuto di mercurio Hg ≤ 5 mg/m3;

Contenuto di fluoro F < 3 mg/m3;

Contenuto di cloro Cl < 1 mg/m3”.
Far ripartire il termine di 5 anni per l’entrata in esercizio degli impianti ai fini dell’accesso all’incentivazione
del biometano, facendolo decorrere dalla data di effettivo completamento del quadro normativo di
riferimento.
Pertanto, all’articolo 1, comma 7, del DM 5 dicembre 2013, sostituire le parole “che entrano in esercizio entro
cinque anni dalla data della sua entrata in vigore”, con “che entrano in esercizio entro cinque anni dall’adozione
dell’ultimo dei provvedimenti previsti dal presente decreto”.
d)
Prevedere per il meccanismo di incentivazione del biometano extra-rete (Certificati di Immissione in Consumo)
una definizione più chiara e prevedibile del prezzo del CIC. Il CIC non viene assegnato direttamente al
produttore di biometano ma al soggetto che lo immette in consumo nei trasporti. Il prezzo di cessione del
biometano incorpora quindi sia la valorizzazione della materia prima, sia la componente incentivante. In
assenza di dati pubblici sul valore dei CIC non è possibile effettuare valutazioni affidabili sulla fattibilità
economica di un progetto da parte del produttore di biometano.
Pertanto pubblicare un valore di riferimento del CIC e favorire la stipula di specifici accordi tra produttori e
percettori del CIC (attraverso le associazioni dei produttori di energia rinnovabile e quelle petrolifere), per lo
scambio dei certificati. Come già proposto ad assoRinnovabili da parte del Ministero per lo Sviluppo
Economico il 27 luglio 2015, prevedere la creazione di una piattaforma di scambio (analoga alla Piattaforma
Bilaterale Certificati Verdi) per favorire gli scambi tra soggetti obbligati e produttori dando evidenza pubblica
del valore economico scambiato per CIC; in questo modo sarà, tra l’altro, possibile identificare il valore medio
di mercato del CIC.
e)
Definire la quantità di biometano ammessa agli incentivi sulla base del potere calorifico superiore,
così come previsto dall’AEEGSI per le tariffe di distribuzione e fornitura del gas, correggendo quanto indicato
dal DM 5/12/2013 all’art. 2 comma 7 dove si usa l’espressione “potere calorifico”.
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Pertanto all’art.2, comma 7 del DM 5/12/2013 sostituire l’espressione “potere calorifico” con “potere calorifico
superiore”.
f)
Rivedere le modalità di calcolo dell’incentivo in caso di immissione in rete nella fattispecie di ritiro del
biometano da parte del GSE, applicando le maggiorazioni al prezzo medio annuo del gas e non alla differenza
di quest’ultimo col prezzo medio mensile. La modalità di calcolo riportata nelle procedure del GSE mette in
discussione tutte le valutazioni di fattibilità degli impianti e le trattative economiche con i fornitori di tecnologie
svolte in questi mesi.
Pertanto sostituire nelle “Procedure di qualifica per gli impianti di produzione di biometano” al par. 1.2, pag.13,
le parole:
Incentivo = (2 x Pma2012 - Pmgiugno2015)= 34,72 €/MWh
Incremento per taglie fino a 500 Smc/h = 0,1 x 34,72 = 3,47 €/MWh
Maggiorazione per uso esclusivo sottoprodotti/rifiuti = 0,5 x (34,72+3,47) = 19,10 €/MWh
Totale incremento + maggiorazione = 22,57 €/MWh
Tariffa per ritiro = 2 x Pma2012 + Totale incremento+maggiorazione = 57,04 + 22,57 = 79,60 €/MWh”
con:
Incentivo = (2 x Pma2012)= 57,04 €/MWh
Incremento per taglie fino a 500 Smc/h = 0,1 x 57,04 = 5,704 €/MWh
Maggiorazione per uso esclusivo sottoprodotti/rifiuti = 0,5 x (57,04+5,704) = 31,372€/MWh
Totale incremento + maggiorazione = 37,076 €/MWh
Tariffa per ritiro = 2 x Pma2012 + Totale incremento+maggiorazione = 57,04 + 37,076 = 94,116 €/MWh”.
g)
Includere nella definizione di FORSU (frazione organica da raccolta differenziata) anche gli scarti derivanti
dalla manutenzione del verde pubblico (codice CER 20 02 01), che, oltre a possedere tutte le necessarie
caratteristiche di biodegradabilità e non pericolosità, sono comunemente contenuti nella FORSU.
Pertanto nelle “Procedure di qualifica per gli impianti di produzione di biometano” al par. 2.1, nella definizione
di “frazione biodegradabile dei rifiuti urbani” di pag. 30, aggiungere al punto 2), dopo i codici CER 20 01 08,
20 01 25 e 20 01 38: “- CER 20 02 01: rifiuti biodegradabili”.
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TEMA 4: LA MICROCOGENERAZIONE
La produzione combinata di energia elettrica e calore (cogenerazione) permette un significativo risparmio di energia
primaria rispetto alla separata generazione di energia elettrica e termica ma ad oggi è ostacolata da un quadro
autorizzativo inadeguato e inutilmente complicato.
COMPETENZA
Parlamento, MiSE, MEF.
PROPOSTE ASSORINNOVABILI
Consentire lo sviluppo della microcogenerazione attraverso l’introduzione di misure di semplificazione come:
a)
Eliminare la denuncia di officina elettrica per i micro cogeneratori fino a 50 kW.
Pertanto, all’articolo 52, comma 2, lett. a) del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 dopo le parole “non superiore a
20 kW”, aggiungere le seguenti: “nonché le unità di microcogenerazione definite dall'articolo 2, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e disciplinate dal comma 20 dell'articolo 27 della legge
23 luglio 2009, n. 99”.
b)
Riconoscere in modo esplicito, anche a questa tipologia d’installazioni, il beneficio delle detrazioni
dall’Irpef o dall’Ires; tale agevolazione è attualmente stabilita nella misura del 65% delle spese sostenute.
Pertanto, all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90 e ss.mm.ii, si deve aggiungere la seguente lettera c): “c) per l’acquisto e la posa
in opera dei microcogeneratori, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro”.
c)
Inserire la microcogenerazione tra gli adempimenti obbligatori per edifici di nuova costruzione, come è stato
fatto per gli impianti a fonti rinnovabili.
Pertanto, all’articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) sostituire le parole “l’utilizzo di fonti
rinnovabili” con “l'installazione di impianti da fonte rinnovabili e/o di unità di microcogenerazione come definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20
dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99”.
d)
In tema di prevenzione incendi, innalzare il limite di 25 kW meccanici ad almeno 50 kW.
Pertanto al punto 49 dell’ALLEGATO I, di cui all'articolo 2, comma 2 del Dpr 1 agosto 2011, n. 151, sostituire
le parole “a 25 kW” con “a 50 kW”.
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TEMA 5: CONNESSIONI DEI PICCOLI IMPIANTI
Le pratiche di connessione alla rete per i piccoli impianti sono eccessivamente onerose.
COMPETENZA
AEEGSI, CEI.
PROPOSTE ASSORINNOVABILI
Semplificare regole di connessione sotto i 50/100 kW e semplificare il Regolamento di Esercizio nella parte
tecnica relativa al benestare all’esercizio da parte del Gestore di Rete. In concreto:
a)
Ridurre i termini di emissione del preventivo di connessione da 20 a 10 giorni lavorativi, giustificata dalla
diminuzione sostanziale del carico di lavoro dato dalla oggettiva riduzione delle richieste di connessione di
impianti fotovoltaici.
Pertanto, all’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato A alla deliberazione ARG/elt/99/08, sostituire la lettera a)
con la seguente: “a) 10 (dieci) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kW”.
b)
Ridurre i tempi di esecuzione dei lavori semplici di connessione da 30 a 10 giorni lavorativi, poiché spesso
essi consistono in attività di mera sostituzione o riprogrammazione del contatore.
Pertanto, all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato A alla deliberazione ARG/elt/99/08, sostituire la lettera a)
con la seguente “a) lavori semplici, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 10 (dieci)
giorni lavorativi”.
c)
Ridurre da 20 a 10 giorni lavorativi i tempi di predisposizione ed invio del Regolamento di Esercizio al
richiedente nel caso di lavori semplici.
Pertanto, all’articolo 10, paragrafo 9, dell’allegato A alla deliberazione ARG/elt/99/08, sostituire le parole
“entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’accettazione del preventivo nel caso di lavori
semplici” con le seguenti “entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’accettazione del
preventivo nel caso di lavori semplici”.
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TEMA 6: CONTATORI ELETTRONICI
L’evoluzione dell’elettronica negli ultimi anni è stata molto importante e pertanto anche l’elettronica dei cosiddetti
contatori statici, rispondenti alla Direttiva 2004/22/CE (MID), può essere definita di affidabilità e sicurezza
decisamente superiore ai contatori meccanici a induzione; oltretutto essendo realizzati con microprocessore, sono
in grado di autosegnalare eventuali anomalie sulla misura.
COMPETENZA
MEF-Agenzia delle Dogane.
PROPOSTA ASSORINNOVABILI
Ridurre la frequenza della periodicità delle verifiche sulla taratura degli attuali contatori elettronici rispondenti
alla Direttiva Europea (MID), portandola da 3 a 5 anni (retrocedendo quelli ad induzione a 3 anni). Come noto, con
una prima Circolare D.G.D. Prot. n. 0370/VIII del 15 dicembre 1953, veniva definita la necessità di effettuare la
ritaratura dei contatori installati almeno ogni 5 anni. Con Circolare Ministero Finanze del 26/01/1998 n. 28 viene
riconosciuta la validità dei contatori elettronici denominati “contatori statici”, soggetti a controllo fiscale, con la
particolarità che per tale tipo di contatori, fino a quando non sarà diversamente stabilito, il controllo della taratura
dovrà avvenire ogni 3 anni, anziché ogni 5 anni.
Pertanto eliminare all’ultimo cpv. della Circolare Ministero Finanze del 26/01/1998 n. 28 le parole “con la
particolarità che per tale tipo di contatori, fino a quando non sarà diversamente stabilito, il controllo della taratura
dovrà avvenire ogni 3 anni, anziché ogni 5 anni”.
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TEMA 7: SISTEMI EFFICIENTI D’UTENZA
I Sistemi Efficienti di Utenza che il Legislatore nazionale ha introdotto nell’ordinamento oltre 7 anni fa (con d.lgs. n.
115/2008), in attuazione della Direttiva 2006/32/CE, rischiano di non trovare la massima diffusione raccomandata
dalla Commissione Europea (Comunicazione COM(2015) 339), a causa della disciplina attuativa del d.lgs. che ne
rende complicata, gravosa e, in certi casi, impossibile l’installazione.
COMPETENZA
Parlamento, AEEGSI.
PROPOSTE ASSORINNOVABILI
Semplificare le procedure di qualifica, in particolare per i piccoli/medi operatori non professionali, rendere non
discriminatoria la disciplina del computo degli oneri generali di sistema per gli impianti a fonti rinnovabili di piccole
dimensioni e rivedere la definizione di “unità di consumo” fornita dall’AEEGSI. In concreto:
a)
Introdurre la qualifica automatica, non solo per gli impianti in regime di Scambio sul Posto, come previsto
dalla Deliberazione 578/2013/R/EEL, ma anche per gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 500 kW che
autoconsumano parte dell’energia prodotta, in quanto tali installazioni posseggono gli stessi requisiti tecnici
degli impianti in Scambio sul Posto.
Pertanto all’articolo 7, comma 3 della Deliberazione 578/2013/R/eel dopo le parole “In caso di” aggiungere le
seguenti “impianti in regime di scambio sul posto o in autoconsumo con potenza non superiore a 500 kW” ed
eliminare le parole “di accesso al regime di scambio sul posto”.
b)
Esentare dal pagamento degli oneri generali di sistema non solo gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
di potenza inferiore a 20 kW in regime di Scambio sul Posto ma anche tutti gli impianti di potenza inferiore
a 20 kW in cessione parziale, sulla base degli analoghi requisiti tecnici posseduti da entrambe le tipologie di
installazioni.
Pertanto, all’art.24 della Legge 116/2014 eliminare “di cui all’articolo 25-bis”.
c)
Specificare più dettagliatamente la definizione di sistema efficiente di utenza.
Pertanto, all’articolo 1, comma 1, lettera ii) della Deliberazione 578/2013/R/eel, dopo le parole “impianti di
produzione”, aggiungere le seguenti: “un sistema in cui sia presente un unico impianto di produzione di energia
connesso al diverso cliente finale costituisce un SEU anche nelle ipotesi in cui il cliente finale sia costituito dal
realtà composite nelle quali siano presenti più unità immobiliari, finalizzate a fornire il medesimo servizio, le
quali compongono un’unica unità di consumo”.
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PROPOSTE ASSORINNOVABILI DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SETTORE DELLE RINNOVABILI
E DELLA MICROCOGENERAZIONE
TEMA 8: REGISTRO DI PRODUZIONE
Durante ogni anno di esercizio, i soggetti esercenti impianti di produzione di energia elettrica considerati “Soggetti
obbligati” al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica (art. 53 del D.Lgs. 504/1995 e s.m.i.) devono compilare
manualmente un “registro di produzione” in cui inserire le letture dei contatori installati, ovvero:
•
la lettura relativa al “contatore di produzione”;
•
le letture relative al “contatore di scambio” (per i dati di cessione e prelievo).
La frequenza di compilazione viene stabilita dall’unità territoriale competente ma il più delle volte è giornaliera.
COMPETENZA
Agenzia delle Dogane.
PROPOSTA ASSORINNOVABILI
Prevedere l’implementazione di una procedura informatizzata per la compilazione e l’invio del registro di
produzione e introdurre in ambito nazionale una periodicità mensile nella compilazione del registro.
Pertanto emanare una circolare dell’unità centrale dell’Agenzia delle Dogane che implementi una procedura
informatica e vincoli alla periodicità mensile le richieste delle unità territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
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