16 Regolamento ICI con artt emendati dal CC 28-4
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16 Regolamento ICI con artt emendati dal CC 28-4
CITTA ' DI LAMEZIA TERME REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - (I.C.I.) Capo I Disposizioni Generali Articolo 1 (Oggetto e Definizioni) Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo n° 446/97 del 15 dicembre 1997, che disciplina la gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I.) di cui al D. Lgs. 30/12/1992 n° 504 e ss. mm. Le disposizioni del presente regolamento operano nei limiti fissati dalle riserve di legge in materia e, per quanto in esso non previsto, si applicano le disposizioni normative vigenti. Ai fini del presente regolamento si deve intendere per: o I.C.I.: l’Imposta Comunale sugli Immobili; o Decreto n.504/92: il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni; o Decreto n.218/97: il D. Lgs. 19 giugno 1997, n.218; o Decreto n.446/97: il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.44 Articolo 2 (Materie riservate alla legge) L’individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi dell’imposta, nonché la fissazione dell’aliquota massima applicabile restano disciplinate dal Decreto Legislativo n.504/92 istitutivo dell’imposta. Capo II Valori delle aree fabbricabili Articolo 3 (Rilevazione periodica dei valori ) L’Amministrazione, con specifico provvedimento, determina – entro il termine di presentazione della dichiarazione – e per zone omogenee, i valori medi venali delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune e valevoli per il periodo d’imposta. Allo scopo può istituire una conferenza di servizio, con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i dirigenti e/o funzionari comunali ed eventuali competenti esterni, anche statali. Qualora il contribuente dichiari un valore superiore a quello determinato ai sensi del 1° comma del presente articolo, in fase di accertamento, ha diritto al rimborso o alla compensazione dell'eccedenza pagato. Capo III Esenzioni, riduzioni e agevolazioni d’imposta Articolo 4 (Esenzione per gli Enti pubblici) Ai sensi del combinato disposto dell’art.7, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.504/92 e dell’art.59, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.446/97 il Comune dispone l’esenzione per i fabbricati, non direttamente utilizzati, di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province, degli altri Comuni, delle Comunità Montane, dei Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie locali, a condizione che siano concessi in uso gratuito alle Organizzazioni che rispondono ai criteri stabiliti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.460. I soggetti sopra elencati, per potere usufruire dell’esenzione suddetta devono presentare, a pena di decadenza ed entro il termine di presentazione della dichiarazione, istanza di esenzione al Comune con elenco degli immobili e degli utilizzatori. La suddetta istanza, persistendo la condizione di esonero, non deve essere ripetuta negli anni. Articolo 5 (Fabbricati fatiscenti o inabitabili) Ai sensi del comma 1, lettera h) dell’art.59 del D. Lgs. 446/97 si dispone che ai fini della fruizione della riduzione del 50% dell’imposta di cui all’art.8 del D. Lgs. 504/92, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge n.662/96, le caratteristiche di sopravvenuta fatiscenza del fabbricato oggetto dell’imposta, non superabili con interventi di ordinaria manutenzione e che determinano l’inagibilità o inabitabilità del bene, dovranno essere accertate dall’Ufficio Tecnico Comunale su richiesta scritta del contribuente da presentarsi almeno 90 giorni prima della presentazione della dichiarazione. Il contribuente, se l’Ente non provvede entro i termini di presentazione della dichiarazione a quanto sancito al comma precedente, può presentare propria dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiarando lo stato del fabbricato medesimo. E’ riservata al Comune la facoltà di successivi accertamenti tecnici anche successivamente. Articolo 6 (Fabbricati in manutenzione del Centro Storico) Per i fabbricati ubicati nel Centro Storico l’aliquota d’imposta si applica nella misura minima del 4 per mille se gli stessi sono interessati a lavori di ristrutturazione e/o restauro regolarmente autorizzati. Detta riduzione compete per il periodo intercorrente dalla data di inizio fino alla data di ultimazione dei lavori, da comunicarsi con dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000, entro e non oltre 15 giorni dalle date suddette. Art. 7 (Esenzione degli immobili degli enti non commerciali) L’esenzione dell’imposta prevista dall’art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 504/92, si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87 co. 1 lett. c) del T.U. Imposte sui Redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) della L. n. 222/85, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti, a titolo di proprietà, dall’ente non commerciale utilizzatore. Articolo 8 (*) (Agevolazioni d’imposta) Ai fini dell’esonero dell’imposta ICI (*), si intende per abitazione principale l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alla residenza anagrafica. Per pertinenza, invece, si intende il garage, il box, il magazzino anche distintamente iscritto in catasto, qualificato con la categoria catastale C/2 e C/, appartenente ad un medesimo corpo immobiliare o a corpo immobiliare contiguo, anche se con accesso da diverse vie. Pertanto si considera “abitazione principale”: l'abitazione che il soggetto passivo possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario; l'abitazione, appartenete a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario; l'abitazione assegnata ad uno dei coniugi a seguito di provvedimento di separazione coniugale o di divorzio, ai fini dell'applicazione della detrazione e dell'aliquota ridotta al coniuge non assegnatario, che sia in tutto o in parte titolare del diritto di proprietà dell'immobile stesso; l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per la sola abitazione principale, se posseduta da pensionati, è riconosciuta una maggiore detrazione di imposta di Euro 350,00 e comunque, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta abitazione. I soggetti interessati devono attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richiesta per la fruizione dell'aliquota ridotta e della detrazione per l'abitazione principale, mediante adeguata documentazione da presentare entro il 30/9 dell'anno in corso . La maggiore detrazione del comma precedente compete a condizione che: a) il reddito complessivo dell'intero nucleo familiare non sia superiore al doppio del minimo della pensione INPS; b) il reddito complessivo sia formato dal reddito di pensione sopra indicato,da quello del fabbricato principale e relativa pertinenza, e da altri redditi fondiari dichiarati non superiori a Euro 100,00. Per la sola abitazione principale, se posseduta dal contribuente nel cui nucleo familiare sia presente un componente, certificato ai sensi del co. 3 della L.104/92, con handicap grave è riconosciuta una maggiore detrazione di Euro 100,00. La maggiore detrazione compete a condizione che il soggetto portatore di handicap non goda di altre agevolazioni o detrazioni relative ad unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Nel caso di cumulo di più riduzioni il limite massimo è pari a Euro 350,00 e, comunque, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta abitazione. Per la sola abitazione principale, se posseduta dal contribuente il cui nucleo familiare è composto dal solo contribuente stesso e da più figli minorenni è riconosciuta una maggiore detrazione di Euro 30,00. Agli immobili, oltre a quello considerato principale, concessi dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado ed adibiti dagli stessi a residenza principale, è riconosciuto l’esonero ai sensi della vigente legge 126 del 24/07/2008 (*). Sarà necessario presentare autocertificazione, entro il 30/9 di ciascun anno, relativamente all'immobile in questione, indicandone gli estremi catastali, le generalità dei conduttori, nonché il loro stato di residenza. Agli immobili non locati, destinati ad uso abitativo, concessi in locazione con contratto regolarmente registrato, a condizione che i conduttori iscrivano sugli immobili medesimi la loro residenza a titolo di abitazione principale, si applica l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale. L'aliquota si applica dalla data di registrazione del contratto. Relativamente a questa fattispecie i contribuenti interessati dovranno inoltrare una comunicazione, entro il 30/9 di ciascun anno, riportante gli estremi catastali degli immobili oggetto della locazione, con allegata copia del contratto di locazione, debitamente sottoscritto e registrato. Agli immobili realizzati per la vendita e non venduti (cd. immobili merce) dalle imprese che hanno come oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione degli immobili, si applica l'aliquota ridotta del 4 per mille (*) prevista per l'abitazione principale, per un massimo di tre anni dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 3, co. 55 della L. 662/1996. Per avere diritto a questa agevolazione, le imprese dovranno presentare al Comune, annualmente entro il 30/9, autocertificazione contenente le seguenti indicazioni: ubicazione, estremi catastali, rendita e data ultimazione dei lavori, nonché espressa dichiarazione che non si tratta di “fabbricati-beni patrimoniali”. Agli immobili posseduti ed utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997, è concesso l'esonero dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili in ottemperanza quanto disposto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 460/1997. L'esenzione è subordinata all'iscrizione all'anagrafe unica prevista dall'art.11 del citato D. Lgs. n. 460/1997 e viene riconosciuta a condizione che sussista identità tra soggetto possessore ed utilizzatore dell'immobile ove si svolge l'attività istituzionale. Il mancato utilizzo dell'immobile da parte del soggetto passivo determina il venir meno delle condizioni di esonero. Abrogato (*) Si applicano le agevolazioni previste dal “ Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi locali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni”, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 23 del 28/04/2009. (*) Articolo 9 (Modalità di richiesta delle agevolazioni) Le agevolazioni e riduzione d’imposta previste nel presente Regolamento possono essere richieste con apposita domanda da far pervenire all'Ufficio Tributi, allegando il mod. ISEE del proprio nucleo familiare, entro il 30 settembre dell'anno per il quale si intende chiedere l'agevolazione e/o la riduzione. La presentazione della domanda di agevolazione e riduzione, può essere presentata una sola volta, salvo i casi di variazioni del patrimonio reddituale ed immobiliare, nel qual caso è obbligatorio farne comunicazione all'Ufficio Tributi. E’ consentita all’Ente la verifica di quanto dichiarato utilizzando ogni mezzo e/o strumento in suo possesso o attraverso il concorso di altri Enti ed Istituzioni. Le verifiche possono espletarsi anche “ a campione”. Art. 10 (Pertinenza ) Ai sensi dell’art. 59, co. 1, lett. d) del D. Lgs. 446/97, il garage, il box, il magazzino anche distintamente iscritte in catasto e qualificato con la categoria C/6 e C/2, che costituisce pertinenza di un’abitazione principale che non abbia destinazione e utilizzo commerciale e/o artigianale e appartenenti ad un medesimo corpo immobiliare o a corpi immobiliari contigui, anche se con accesso in diverse vie, è considerato parte integrante della stessa ed usufruisce della medesima aliquota ridotta e detrazione. Capo IV Versamenti Articolo 11 ( Versamenti di contitolari) I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, si considerano, ai sensi dell’art.59, co. 1, lett. i), del D. Lgs. 446/97 regolarmente eseguiti. Art. 12 (Riscossione diretta) Ai sensi dell’art. 52, co. 1 del D. Lgs. n. 446/97, i versamenti sia in autotassazione che a seguito di accertamenti e liquidazioni ICI, possono essere effettuati oltre che tramite concessionario della riscossione, anche tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune, nonché tramite modello F/24, così come stabilito dalla L. n. 248/06. Capo V Accertamento e sanzioni Articolo 13 (Sanzioni e interessi) Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto con un minimo di euro 51,65; Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento della maggiore imposta dovuta; Se la omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull' ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di euro 51,65. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni della richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire,a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. Decreti legislativi 471-472-473 del 1997 e ss. mm. ii. Capo VI Potenziamento degli Uffici Articolo 14 (Compensi incentivanti) Ai sensi dell’art. 59, let. p), del D. Lgs. 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all’Ufficio tributi, prevedendo che una percentuale del 2% del gettito complessivo dell’imposta sia loro assegnata. Tali incentivi vanno in aggiunta agli istituti previsti in sede di contrattazione collettiva nazionale e aziendale in conformità alla CCNL 1998 – 2001 per i dipendenti degli Enti Locali. Capo VII Disposizioni transitorie e finali Articolo 15 Il presente Regolamento, anche se approvato successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. A decorrere dalla predetta data è abrogata ogni altra disposizione regolamentare sull’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e del Regolamento delle Entrate . (*) articoli emendati dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/4/2009.