Regolamento comunale interventi edilizi

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Regolamento comunale interventi edilizi
COMUNE DI ASCIANO
PROVINCIA DI SIENA
U.O. AREA URBANISTICA
REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
EDILIZI MINORI
(approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 29.05.2008)
1
Indice
Premesse
Art. 1 – Norme generali sulle pertinenze urbanistiche ed edilizie
Art. 2 – Piccole serre di ferro e vetro, in struttura leggera ed opere assimilabili
Art. 3 - Gazebo
Art. 4 - Pergolati
Art. 5 – Casette ricovero attrezzi da giardino
Art. 6 – Accessori di edifici produttivi, commerciali e turistico/ricreativi
Art. 7- Strutture ombreggianti per parcheggi
Art. 8 – Gruppi esterni condizionatori
Art. 9 – Tende e cappottine
Art. 10 – Forni e barbecue
Art. 11 – Manutenzione e modifica dei manufatti
Art. 12 – Sanzioni
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Premesse.
Il presente regolamento nel disciplinare gli interventi edilizi minori si uniforma al
prevalente indirizzo giurisprudenziale1 che introduce una distinzione del concetto di
pertinenza, nel diritto dell’urbanistica ed edilizia, rispetto a quello civile delineato
dall’art. 817 del codice civile. In tal senso affinché si abbia pertinenza in senso
urbanistico deve trattarsi di un’opera che abbia una propria individualità fisica e una
propria conformazione strutturale e che sia preordinata ad un’oggettiva esigenza
dell’edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello
stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, con una sua destinazione
autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede. Sicché oltre alla
definizione del codice civile, il Testo unico dell’edilizia emanato con il D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, all’art. 3, lett. e) sotton. e1) esclude espressamente le
pertinenze dalla definizione di “nuova edificazione” ove stabilisce che sono
“interventi di nuova costruzione” quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del
territorio che non sono disciplinate dalle precedenti lettere a), b, c) e d) del
medesimo art.3. Salvo però precisare possono considerarsi nuove costruzioni solo
quelli ”che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come
interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un
volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale”.
Gli interventi di nuova costruzione, d’altra parte, sono soggetti a permesso di
costruire. Ne deriva, pertanto che il privato che intenda realizzare una pertinenza
qualificabile come nuova costruzione dovrà munirsi per suddetto permesso. Il
privato potrà quindi avvalersi della denuncia di inizio attività per la realizzazione
delle pertinenze che comportino la edificazione di un volume inferiore al 20% di
quello dell’edificio principale, a meno che le stesse non risultino riconducibili a
quelle che le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici qualificano
come interventi di nuova costruzione. Ciò in forma del principio, espresso dall’art.
22, comma 1° del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che assoggetta d D.I.A. tutte le opere
per le quali non sia richiesto il rilascio del permesso di costruire.
Il presente regolamento, in attesa di una disciplina organica da dettare con il
regolamento urbanistico, descrive le pertinenze con volume inferiore al 20% del
volume dell’edificio principale non qualificati come interventi di nuova costruzione.
1
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 8 agosto.2006 n. 4780; Corte di Cassazione Penale, sez. III, sentenza 19 gennaio
2006 n. 2199; Corte di cassazione, sez. III, sentenza del 7 aprile 2006 n. 17089; Corte di Cassazione Penale, sez.III,
sentenza del 24 gennaio 2006 n. 2768.
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Art. 1 –
Norme generali sulle pertinenze urbanistiche ed edilizie
1. La pertinenza consiste in un manufatto privo di autonomo accesso dalla via
pubblica e insuscettibile di produrre un proprio reddito senza subire modificazioni
fisiche.
2. Debbono pertanto ritenersi pertinenze quelle opere a servizio e/o ornamento
all’edificio principale che non siano significative in termini di superficie e di volume e
che per la loro strutturale connessione con l’opera principale siano prive di valore
venale ed autonomo.
3. La pertinenza non costituisce parte accessoria di un edificio in quanto non si
configura come elemento fisico, strutturale e funzionale integrativo dell’organismo
originario e non separabile da questo.
4. Le pertinenze, disciplinate dal presente regolamento, nei limiti massimi previsti negli
articoli successivi, non devono comunque avere volume superiore al 20% del
volume dell’edificio principale.
5. La realizzazione di opere pertinenziali non è soggetta al rilascio di permesso di
costruire, ma di denuncia di inizio attività (D.I.A.) ai sensi del vigente T.U. per
l’Edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i, nonché all’art. 79 della Legge regionale
n.1 del 03.01.2005 e s.m. ed i., come precisato ai successivi articoli del presente
regolamento.
6. La documentazione da allegare alla D.I.A. sarà quella stabilita dalla normativa
vigente alla data di presentazione della denuncia o della domanda stessa così
come tutte le norma specifiche in materia di igiene e sicurezza, di beni architettonici
e tutela sismica
7. I soggetti abilitati a presentare la richiesta sono quelli indicati dalle vigenti
disposizioni di legge e di regolamento edilizio.
8. I manufatti ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo paesistico-ambientale e/o
architettonico sono comunque assoggettati alle specifiche disposizioni normative,
autorizzative e procedurali in queste vigenti.
9. Le opere pertinenziali ricadenti su lotti condominiali dovranno essere uniformi per
tipologia e caratteristiche costruttive. Pertanto la D.I.A. dovrà essere prodotta
dall’amministratore del condominio corredata da dichiarazione autenticata con
evidenze oggettive (Raccomandata A/R, verbali di condominio, ecc.) di aver portato
a conoscenza i condomini della nuova realizzazione, nonché della presente norma.
10. Le opere pertinenziali ricadenti su aree esclusive anche facenti parte di fabbricati
condominiali, vengono richieste dall’avente titolo e possono essere edificate con il
limite di cui al precedente comma 4° riferito alla unità immobiliare alla quale il nuovo
intervento viene annesso. Nel caso di fabbricati condominiali, onde consentire
l’uniformità degli interventi, le richieste successive alla prima dovranno uniformarsi
per tipologia e caratteristiche costruttive a quelle già autorizzate.
11. Il presente regolamento si intende applicabile solo all’interno dei centri abitati così
come delimitati con delibera della Giunta Comunale n. del..
12. Sono sempre fatti salvi i diritti di terzi.
Art. 2 –
Piccole serre di ferro e vetro, in struttura leggera ed opere assimilabili
1. Sono da considerarsi pertinenze ai sensi dell’art.3, punto e.6 del Testo unico per
l’edilizia, e soggetti al regime di cui al precedente art. 1, i piccoli manufatti amovibili al
servizio delle aree verdi e/o cortilive quali piccole serre di ferro e vetro, in struttura
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leggera ed opere assimilabili (tutte di volume massimo pari a mc 15 ed altezza
massima inferiore a m 2.20).
2. L’installazione di tali manufatti è consentita una tantum (in deroga a distanze ed indici
planovolumetrici di piano regolatore) per unità immobiliare abitativa, possibilmente nei
retro degli immobili e nel rispetto delle norme del Codice Civile, del Regolamento di
Igiene, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle
disposizioni comunali.
3. Le strutture non possono avere funzione di ricovero autovetture.
Art. 3 –
Gazebo
1. Sono da considerarsi pertinenze ai sensi dell’art. 3, punto e.6 del Testo unico per
l’edilizia, e soggetti al regime di cui al precedente art. 1, i gazebo a servizio della
residenza, limitatamente ad uno per unità immobiliare abitativa e giardino (le due
condizioni devono coesistere); oltre al rispetto del Codice Civile, del Regolamento di
Igiene, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle
disposizioni comunali, tali manufatti in struttura leggera devono attenersi alle seguenti
prescrizioni:
a. h. max esterna = m 3.00;
b. superficie coperta max = mq 16,00 e comunque nel limite del 20% dell’area
scoperta di proprietà;
c. la struttura non può essere tamponata ad eccezione di piante rampicanti e fili
di sostegno; può essere invece coperta con materiali leggeri di facile
smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti (piante rampicanti, teli, legno,
cannicci);
d. la struttura dovrà avere forma regolare (quadrato, cerchio, esagono o
similare);
e. la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture.
Art. 4 –
Pergolati
1. Sono da considerarsi pertinenze ai sensi dell’art. 3, punto e.6 del Testo unico per
l’edilizia, e soggetti al regime di cui al precedente art. 1, i pergolati (su terrazzi, balconi,
corti e giardini esclusivi o condominiali), a servizio della residenza, di abbellimento
degli edifici principali la cui superficie sia inferiore al 25% della superficie coperta
dell’abitazione di pertinenza, con un massimo di mq 20. Dovranno comunque essere
rispettate, oltre alle norme del Codice Civile, del Regolamento di Igiene, del Codice
della Strada, di vincoli specifici ed a quelle sovraordinate alle disposizioni comunali, le
seguenti prescrizioni:
a. h. max esterna = m 3.00;
b. superficie coperta massima = inferiore al 25% della superficie coperta
dell’abitazione di pertinenza con un massimo di mq 20,00;
c. la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o ferro, a
sostegno di piante rampicanti. Trattasi quindi di intelaiature idonee a creare
ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra
loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e
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rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura non può
essere tamponata in maniera fissa sui lati, salvo che per le murature esterne
dell’edificio già esistenti, ma è consentita la messa in opera di pannelli
decorativi o di sostegno per rampicanti, purché coordinati, per materiale e
tipologia, con la struttura del nuovo manufatto. Può essere coperta con
materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti,
quali piante rampicanti, teli, cannicci, legno, ecc. La realizzazione della
protezione non dovrà pregiudicare le condizioni di aerazione ed illuminazione
dei locali abitabili esistenti;
d. la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture.
Art. 5 –
Casette ricovero attrezzi da giardino
1. Sono da considerarsi pertinenze ai sensi dell’art. 3, punto e.6 del Testo unico per
l’edilizia, e soggette al regime di cui al precedente art. 1, le casette ricovero attrezzi
da giardino (annesso all’abitazione) in struttura leggera (legno o metallo, e rimovibili
previo smontaggio e non per demolizione) di volume superiore a mc. 3,00 ed
inferiore a mc 15,00. La loro installazione, possibilmente nei retro degli immobili,
dovrà rispettare quanto prescritto dal Codice Civile, dal Regolamento di Igiene, dal
Codice della Strada, da vincoli specifici e dalle normative sovraordinate alle
disposizioni comunali.
2. La struttura non può avere funzione di ricovero autovetture;
3. La tamponatura esterna dovrà essere in legno.
Art. 6 –
Accessori di edifici produttivi, commerciali e turistico / ricreativi
1. Fermo restando che possono essere installati come accessori delle eventuali
residenze presenti in questi edifici tutti i manufatti indicati negli articoli precedenti, per
l’esercizio delle attività produttive, commerciali turistico-ricreative e similari è consentita
l’installazione dei manufatti, quali tettoie, pergolati, gazebo, tende con struttura fissa a
terra, che sono da considerarsi pertinenze ai sensi dell’art.3, punto e.6 del Testo unico
per l’edilizia, e soggetti al regime di cui al precedente art. 1, e soggette al regime di
D.I.A..
2. E’ consentita l’installazione di tettoie, pergolati, gazebo, tende con struttura fissa a
terra, a protezione di terrazzi o aree scoperte, come pertinenza di edifici o unità
immobiliari destinati all’esercizio di attività produttive, commerciali e turistico-ricreative
esistenti.
3. Le strutture portanti devono essere realizzate in legno o in metallo.
4. Le tettoie ed i gazebo possono essere coperti con piante rampicanti, teli, cannicci.
5. I manufatti non possono essere tamponati in maniera fissa sui lati, salvo che per le
murature esterne dell’edificio già presenti.
6. E’ consentita la messa in opera di pannelli laterali decorativi o di sostegno per
rampicanti, purché coordinati, per materiale e tipologia, con la struttura del nuovo
manufatto.
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7. La superficie coperta deve essere quella strettamente necessaria per assolvere la
funzione di supporto all’attività svolta, nel limite del 30% della superficie coperta
esistente.
8. La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative
sovraordinate, alle altre disposizioni comunali, a quanto previsto dal Codice Civile, dal
Regolamento di Igiene e dal Codice della Strada.
Art. 7 Strutture ombreggianti per parcheggi
1. E’ ammessa l’installazione di strutture ombreggianti per i parcheggi.
2. I manufatti dovranno avere struttura portante in legno o strutture leggere in metallo,
con l’ancoraggio a terra ridotto al minimo indispensabile affinchè la struttura sia
staticamente stabile; la copertura potrà essere realizzata con teli in tessuto plastificato
con cannucciaia, rampicanti o similari.
3. I manufatti potranno coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta, e non
le corsie di transito.
Art. 8 Gruppi esterni condizionatori
1. E’ consentita l’installazione di gruppi esterni condizionatori possibilmente all’interno di
nicchie o altri spazi che ne impediscano o limitino il più possibile la vista all’esterno.
Dovrà in ogni modo essere limitata la rumorosità di tali apparecchi. In presenza di più
pubblici esercizi o attività produttive e commerciali deve essere prevista una soluzione
unitaria.
Art. 9 Tende e cappottine
1. E’ consentita l’installazione di tende e cappottine anche negli alloggi plurifamiliari con
una soluzione unitaria dei fronti principali. In presenza di più pubblici esercizi o attività
produttive e commerciali deve essere prevista una soluzione unitaria.
Art. 10 –
Forni esterni e barbecue
1. E’ ammessa l’installazione di forni esterni e barbecue purché collocati nel retro degli
immobili, e nel rispetto di quanto prescritto dal Codice Civile, dal Regolamento di
Igiene, dal Codice della Strada, da vincoli specifici e dalle normative sovraordinate alle
disposizioni comunali.
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Art. 11 –
Manutenzione e modifica dei manufatti
1. Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente regolamento dovrà essere sottoposto
ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto presentato, al fine del
mantenimento delle condizioni di decoro; in caso contrario l’Amministrazione
comunale, previa diffida al ripristino del manufatto ne ordina la rimozione e, nel caso di
inadempienza, provvede direttamente addebitandone le spese al titolare della D.I.A.
2. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi per la mancata
manutenzione dei manufatti resta a carico del titolare della D.I.A. o aventi causa.
3. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinata dal presente regolamento,
relativa a forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere
preventivamente denunciato, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento.
4. La sostituzione di manufatti esistenti sarà possibile solo rispetto del presente
regolamento.
Art. 12–
Sanzioni
1. Poiché gli interventi previsti dal presente regolamento sono soggetti a denuncia di
inizio attività, ai sensi del vigente T.U. per l’edilizia di cui al DPR 380/01 e nonchè
dell’art.79 della L.R. 1/2005, la omessa presentazione della DIA sarà sottoposta a
sanzione amministrativa di cui all’art.135 della L.R. 1/2005
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