Affitto d`azienda
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Affitto d`azienda
32 economicrevue impresa podnik 14 Affitto d’azienda Ing. Věra Křížová Fino al 1/1/2001 il contratto di locazione d’azienda, che nella pratica viene stipulato molto di frequente, non era regolato dalla legge. Veniva redatto in forma di contratto innominato. IT La legge n. 370/2000, che è stata pubblicata nella Raccolta di leggi del 25 ottobre 2000 e che (con validità a partire dal 1/1/2001) emenda la legge n. 513/1991 del Codice di commercio e norme successive, ha completato il Codice di commercio con questo nuovo tipo contrattuale. La nuova regolamentazione deve contribuire ad aumentare la certezza giuridica non soltanto nei rapporti fra locatore e locatario, ma anche nei rapporti verso terze persone. Il contratto di locazione d’azienda viene regolato dalle disposizioni del Codice di commercio, artt. 488b-488i. Con il contratto di locazione d’azienda si vincola: l'imprenditore, che cede la propria impresa al locatario affinché quest'ultimo la gestisca e la guidi autonomamente, e ciò a proprie spese e a proprio rischio, e perché ne tragga degli utili, il locatario, che versa al locatore il canone d'affitto. locazione di’azienda valgono esclusivamente le disposizioni comuni del Codice civile (artt. 663, 665 § 1, 667 e 670). Il locatore cede al locatario l'azienda soltanto temporaneamente; il periodo dell'impiego e della percezione degli utili deve essere specificato dal contratto. Il canone di locazione può essere concordato per un periodo determinato o indeterminato. Nel caso in cui il contratto venga stipulato per un periodo indeterminato, il Codice di commercio stabilisce un termine particolare di disdetta. La disdetta può essere inoltrata al più tardi sei mesi prima dello scadere dell'anno contabile, pur considerando che entrerà in vigore l'ultimo giorno di tale periodo contabile. Questa norma ha carattere dispositivo, ovvero il contratto può stabilire un termine differente. Il locatario è autorizzato a fare uso dell'azienda nel modo stabilito nel contratto. Il modo di impiego suole essere stabilito per accordo. In caso di assenza dell’accordo, il modo di impiego dell'azienda in locazione si basa sul suo carattere e sulla sua destinazione. Generalmente è possibile dire che si tratta di un "modo corretto" poiché il Codice civile riserva al locatore il diritto di controllare "se il locatario fa uso del bene in modo corretto". Per legge il locatario ha l'obbligo di: Il Codice di commercio stabilisce le seguenti condizioni, che sono la premessa per la validità del contratto. 1) Locatario di un'azienda può essere soltanto un imprenditore iscritto nel Registro di commercio che abbia la relativa abilitazione imprenditoriale. 2) Il contratto deve contenere l'accordo relativo all'ammontare del canone d'affitto, eventualmente le modalità per determinare tale ammontare. 3) Per principio la forma del contratto deve essere scritta. Senza il consenso del locatore, il locatario non deve: La nuova regolamentazione deve contribuire ad aumentare la certezza giuridica non soltanto nei rapporti fra locatore e locatario, ma anche nei rapporti verso terze persone. Il contratto di locazione d’azienda entra in vigore con la pubblicazione, in base all'art. 33 § 1 del Codice di commercio. Alla pubblicazione si può giungere solo dopo che il canone d'affitto dell'impresa viene trascritto nel Registro di commercio e il contratto viene deposto nella raccolta degli atti del relativo Tribunale commerciale. Diritti e doveri delle parti contraenti A meno che il Codice di commercio non stabilisca diversamente, per il contratto di gestire l'azienda con la dovuta cura professionale, fare in modo che nell'azienda in locazione non si verifichino dei danni, nel caso in cui ciò sia determinato dal contratto, assicurare l'azienda. cambiare l'oggetto dell'attività imprenditoriale che viene esercitato nell'azienda in locazione, effettuare dei cambiamenti nell'azienda in locazione. Nel caso in cui il locatario non rispetti il divieto ed effettui dei cambiamenti nell'azienda in locazione, il locatore, in accordo con il Codice civile, può rivendicare nei confronti del locatario le seguenti sanzioni: 1) Al termine della locazione il locatario ha l'obbligo di riportare a proprie spese il bene allo stato originario. 2) Nel caso in cui, in conseguenza dei cambiamenti effettuati, si giungesse ad un danno significativo dell'azienda impresa podnik 14 economicrevue locata, il locatore può recedere dal contratto. Se invece il locatore avesse dato il proprio consenso per la realizzazione dei cambiamenti, la copertura delle spese relative ai cambiamenti effettuati dovrebbe aver luogo sulla base di una delle varianti di seguito riportate. Le varianti si differenziano a seconda che il locatore si sia impegnato o meno per la copertura delle spese. 1) Il locatore non si è impegnato a coprire le spese. Il locatario è autorizzato a richiedere il rimborso delle spese detratte della svalutazione che i cambiamenti effettuati nell'azienda hanno subito a causa dell'uso. 2) Il locatore si è impegnato a coprire le spese. Il locatario ha il diritto di richiedere il controvalore che corrisponde all’aumento del valore dell'azienda. In entrambi i casi, però, il risarcimento delle spese affrontate dal locatario per i cambiamenti viene preso in considerazione solo dopo la fine della locazione. Trasferimento al locatario dei diritti e delle obbligazioni Per il trasferimento dei diritti e delle obbligazioni (compresi i diritti e i doveri derivanti dai rapporti giuridico-lavorativi) che appartengono all'azienda locata, il Codice di commercio contiene una speciale regolamentazione. A tale trasferimento si giunge contemporaneamente all'entrata in vigore del contratto di locazione dell'azienda. Per gli obblighi che appartengono all'azienda locata e che avevano avuto origine ancor prima dell'entrata in vigore del contratto a garantire è il locatore per il periodo fissato dei sei mesi successivi all'entrata in vigore del contratto. Per il trasferimento delle obbligazioni non viene richiesto il consenso del creditore. Per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal locatario a garantire è il locatore. Il locatario ha l'obbligo di comunicare senza indugi ai creditori l'assunzione degli obblighi, mentre il locatore ha l'obbligo di comunicare ai debitori il trasferimento dei crediti al locatario. Nel Codice di commercio è altrettanto fissata la difesa dei creditori del locatore. Il creditore è autorizzato a esigere che il Tribunale dichiari validi tutti gli obblighi del locatore che appartengono all'azienda locata in relazione all'entrata in vigore del contratto di locazione di azienda. La condizione necessaria è però che la locazione dell'azienda minacci l'adempimento di tali obblighi. Il creditore può rivendicare tale diritto nel cosiddetto termine scaduto dei tre mesi a partire dall'entrata in vigore del contratto di locazione di azienda. Sulla base del contratto di locazione di azienda il locatario assume il diritto di utilizzare il marchio, il know-how e gli oggetti della proprietà industriale appartenente al locatore e in relazione con l'azienda locata. Il contesto di tale impiego deve coincidere con la giusta misura per il corretto esercizio dell'azienda, e ciò per il periodo della durata della locazione. Il compenso per l'impiego è parte integrante del canone d'affitto. Il trasferimento dei crediti relazionati all'azienda locata si basa sulle disposizioni relative alla cessione dei crediti. Le disposizioni di norme giuridiche speciali relative al contratto di licenza e alla trascrizione della licenza nei rispettivi registri non sono state prese in considerazione. Viene stabilito esplicitamente che il locatario esercita l'azienda in locazione sotto la propria ditta. La validità dell'autorizzazione si estingue con il termine della locazione, eventualmente con la trascrizione della cancellazione della licenza nel rispettivo registro sulla base dell'abolizione della locazione. Il Codice di commercio contiene anche una speciale regolamentazione per il trasferimento del diritto di proprietà di alcuni beni dal locatore al locatario dell'azienda. Con l'entrata in vigore del contratto, passa al locatario il diritto di proprietà nei confronti della merce di magazzino, del materiale destinato alla lavorazione, dei pezzi di ricambio e degli altri beni, specificati in base al tipo, che vengono utilizzati oppure lavorati in relazione all'esercizio dell'azienda oppure che servono allo smercio. La condizione di legge necessaria per il trasferimento della proprietà è che le parti si mettano d'accordo per un giusto compenso dei beni riportati e ciò, sia nell'ambito del canone d'affitto, sia al di fuori di esso. Le parti hanno l'obbligo di trascrivere il trasferimento di tali beni dal locatore e il locatario ha l'obbligo di rimborsare il prezzo dei beni sulla base di uno speciale accordo. Per la locazione di azienda vale anche la disposizione relativa alla clausola concorrenziale. Quanto ripartato sopra è valido anche in caso di locazione di una parte dell'azienda. La parte dell'azienda deve creare una componente organizzativa autonoma. 33