1. L`evoluzione del mercato del lavoro: un tuo commento della

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1. L`evoluzione del mercato del lavoro: un tuo commento della
1. L’evoluzione del mercato del lavoro:
un tuo commento della Legge Biagi
Di Rossi Monica classe 5 IPSC Scuole Visitandine
DAL PACCHETTO TREU ALLA RIFORMA BIAGI
Nel giugno 1997 il governo vara la legge 196 chiamata legge Treu. Questa legge disciplinava tutti i
contratti e i rapporti di lavoro:
1. lavoro interinale
2. lavoro a tempo determinato
3. lavoro part time
4. contratti di formazione lavoro
5. tirocinio
6. borse lavoro
L’obiettivo della legge era di rendere più flessibile il mercato del lavoro, favorendo l’occupazione.
Questa linea d’azione fu condivisa dalle organizzazioni sindacali maggiori (CGIL,CISL, UIL) ma
fu molto osteggiata dai “COBAS” perché, a parer loro, questa legge non tutelava i diritti dei
lavoratori che non potevano più contare su un sicuro posto di lavoro.
Nonostante questa legge, l’occupazione non è aumentata soprattutto al sud e quindi il divario
occupazione tra nord e sud è rimasto elevato.
LIBRO BIANCO
Nell’ ottobre 2001 il ministro del lavoro Maroni rendeva note le ricerche di un gruppo di lavoro
coordinato dal prof. Marco Biagi.
Questa ricerca (Libro Bianco) ha prodotto alcune “proposte per una società attiva e per un lavoro di
qualità”. Nel libro bianco si sottolineava in particolare la necessità di rendere ancora più flessibile il
mercato del lavoro rispettando comunque i diritti dei lavoratori.
PATTO PER L’ITALIA
Nel luglio 2001 ci fu un accordo tra il governo, gli imprenditori (Confindustria), e i sindacati CISL
e UIL. Questo accordo chiamato “patto per l’Italia” stabiliva, tra le altre cose, che si poteva venir
meno all’ art 18 consentendo di assumere personale oltrepassando il limite di 15 dipendenti
mantenendo però la facoltà di poter licenziare. Questa decisione fu molto contrastata dalla CGIL.
LA RIFORMA BIAGI
Il 5 febbraio 2003 il parlamento ha approvato la legge Biagi che è entrata in vigore il 13 marzo
2003. Gli obiettivi della riforma Biagi sono quelli di creare una società più attiva, di migliorare la
qualità del lavoro introducendo delle regole flessibili, diminuire il lavoro nero, creare nuove forme
di occupazione e, in generale, tutelare i lavoratori (in particolare, i giovani, le donne, chi ha
compiuto 50 anni, chi ha bisogno di tempo per dedicarsi alla famiglia e allo studio).
La legge Biagi disciplina diversi tipi di contratti atipici per aumentare le possibilità d’impiego.
I CONTRATTI
IL CONTRATTO A TEMPO PARZIALE O PART TIME
È una forma di lavoro subordinato a orario ridotto, che più essere svolto nell’arco della settimana,
del mese o dell’anno.
Ci sono 3 forme di part time:
o Part time orizzontale in cui si lavora tutti i giorni a orario ridotto;
o Part time verticale in cui si lavora a tempo pieno sono alcuni giorni della settimana, del
mese, dell’anno.
o Part time misto o ciclico in cui si lavora a orario pieno o ridotto in periodo determinati
dell’anno.
IL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
Con questo contratto il lavoratore da la propria disponibilità al datore di lavoro per una prestazione
che può essere discontinua in base alle esigenze dell’impresa, in più ha diritto a una indennità per i
periodi in cui non lavora ma garantisce la propria disponibilità al datore di lavoro. Se non può
rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è tutelato.
IL CONTRATTO DI LAVORO A COPPIA O JOB SHARING (ANCHE RIPARTITO)
Due o più persone si impegnano solidalmente ad adempiere un’unica obbligazione lavorativa in
modo da conciliare il lavoro con l’esigenze personali. I due lavoratori si dividono, in modo
proporzionale all’orario svolto, la retribuzione, la contribuzione relative alle prestazioni assistenziali
e previdenziali e le assicurazioni obbligatorie. È un modello che si addice in particolare alle attività
di segreteria o a mansioni di tipo amministrativo.
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IL CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO
(CO.CO.CO = COLLABORAZIONI
COORDINATA CONTINUATIVA)
È un rapporto di lavoro autonomo perché il lavoratore collabora a favore dell’impresa senza vincolo
di subordinazione ma stabilmente. Il contratto sarà redatto e dovrà riportare l’indicazione dei
contenuti della collaborazione, la durata, l’ammontare del corrispettivo e le modalità di pagamento.
IL CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE E ACCESSORIO
Alcune categorie di lavoratori (casalinghe, disoccupati, studenti) potranno svolgere piccoli lavori
occasionali e ricevere dalle aziende o dalle famiglia un buono orario “prepagato” che comprende sia
la retribuzione sia la previdenza e l’assicurazione contro gli infortuni. Le norme di attuazione della
riforma stabiliscono che non si possono considerare occasionali accessorie le prestazioni che
superano i 30 giorni con lo stesso committente e il cui compenso supera i 3000 euro per anno
solare.
CONTRATTO DI LAVORO APPRENDISTATO
Con questo contratto l’impresa fornisce al giovane apprendista una formazione necessaria a
diventare un lavoratore qualificato. Oltre alla formazione sul luogo di lavoro, l’apprendista
frequenta anche corsi di formazioni esterni all’azienda. In ogni azienda il numero degli apprendisti
non potrà superare quello delle maestranze.
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Il datore di lavoro fornisce al lavoratore certo numero di ore per formarlo professionalmente così
che al termine del contratto il lavoratore assume una qualifica superiore a quella iniziale.
È rivolto ai giovani tra i 16 ai 32 anni, iscritti alle liste di collocamento (Centri per l’Impiego).
L’assunzione dura al massimo 24 mesi e non è rinnovabile.
LAVORO INTERINALE
Il lavoro interinale permette alle agenzie autorizzate di collocare, per un certo tempo manodopera
nelle agenzie che lo richiedono. Si tratta di un rapporto triangolare tra: Agenzie di lavoro interinale,
e imprese utilizzatrici e lavoratori
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LAVORO A DOMICILIO
È una forma di lavoro subordinato che si esegue nel proprio domicilio in un locale di cui si abbia
disponibilità, anche con l’aiuto dei famigliari usando materie prime e attrezzature dell’imprenditore.
TELELAVORO
Il lavoro viene eseguito in un luogo diverso dalla sede di lavoro purché provvisto della dotazioni
tecnologiche necessaria. Tale luogo può coincidere con l’abitazione del “tele lavoratore”.
OPINIONI DEI SINDACATI
In data 12 febbraio 2004 è stata siglata l’intesa sui contratti di inserimento previsti dalla legge
Biagi.
Secondo il segretario della Cisl, Raffaele Bonanni, l’accordo rende subito possibile l’utilizzo di
questo istituto, previsto per l’inserimento dei lavoratori ultracinquantenni espulsi dalla produzione e
per le donne.
Fabio Canapa, segretario della Uil, precisa che l’intesa è importante anche dal punto di vista dei
contenuti.
Positivo anche il commento della Confcommercio, che prevede che saranno circa 80.000 i
lavoratori interessati a questa forma contrattuale.
Il sindacati Cgil invece ribadisce in suo giudizio radicalmente critico nonostante siano stati fatti
avanzamenti significativi.
LE MIE OPINIONI
Negli ultimi anni trovare posto di lavoro è sempre più difficile. Ognuno di noi vorrebbe trovare un
posto di lavoro comodo e sicuro.
I legislatori si sono impegnati molto per risolvere questo grande problema che assilla la società.
Io penso che la riforma “Biagi” possa aiutare noi giovani ad entrare nel mondo del lavoro più
facilmente. Tutto ciò non sarà però indolore: non potremo più avere il “posto fisso” tanto caro ai
nostri genitori. Non tutti ovviamente sono d’accordo, ma per me va bene per lavorare e guadagnare
sono disposta a pagare questo prezzo.
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