L`attività negoziale della PA: contratti di prestazione d`opera
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L`attività negoziale della PA: contratti di prestazione d`opera
PON 2007-2013 “Competenze per lo sviluppo” (FSE) Asse II –Capacità istituzionale Obiettivo H Agorà, il portale Formiur: valorizzare l’informazione e la conoscenza per il miglioramento dei servizi scolastici H-3-FSE-2011-3 L’attività negoziale della P.A.: contratti di prestazione d’opera Guid@XPRESS Versione stampabile della guida online Guida tratta da materiali didattici forniti dal progetto Sviluppo delle competenze dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e progetti Formazione e social networking. La guida offre informazioni relative alle varie figure contrattuali, in particolar modo ai contratti di prestazione d’opera. Inoltre definisce le motivazioni di incompatibilità per i dipendenti pubblici e la disciplina fiscale e previdenziale e le categorie di lavoratori e redditi che essa genera. Il documento è basato su materiali didattici del progetto Sviluppo delle competenze dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e progetti Formazione e social networking. Analisi delle singole figure contrattuali di cui al D.I. 44/2001, in particolare i contratti di prestazione d’opera. ................................................................................................................................................. 3 Incompatibilità per i dipendenti pubblici .............................................................................................. 5 Disciplina fiscale e previdenziale ........................................................................................................... 6 Obblighi e adempimenti del committente ............................................................................................ 6 Normativa .............................................................................................................................................. 7 Analisi delle singole figure contrattuali di cui al D.I. 44/2001, in particolare i contratti di prestazione d’opera. Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dalla scuola (art. 38): le scuole hanno la facoltà di svolgere attività di servizi per conto terzi e di vendere i beni prodotti nell’esercizio di attività didattiche e programmate. Il Consiglio di istituto si occupa di regolare la vendita. Concessione di beni in uso gratuito (art. 39). Contratti di prestazione d’opera arricchimento dell’offerta formativa (art. 40). Contratti di sponsorizzazione (art. 41): le scuole possono concludere tali contratti sia con soggetti pubblici che privati purché questi dimostrino particolare attenzione per i problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e rispettino la funzione educativa e culturale della scuola. Contratti di fornitura di siti informatici (art.42). Contratti di concessione in uso dei siti informatici (art.43). Contratti di comodato (art.44). Contratti di mutuo (art. 45). Manutenzione degli edifici scolastici (art. 46) la scuola, nel caso sia delegata dall’EE.LL. per tale attività, anticipa i fondi necessari per i lavori urgenti e poi viene rimborsata dall’EE.LL. Contratti di locazione finanziaria (art.47). Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie (art. 48). Compravendita di beni immobili (art.49). Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico (art. 50) l’utilizzazione temporanea può essere concessa a terzi purché non contrasti con i compiti educativi e formativi della scuola e viene deliberata dal Consiglio di istituto. L’utilizzatore assume la custodia del bene e ne risponde di legge. L’uso può essere precario e necessita di una polizza per la responsabilità civile con una assicurazione; Appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali (art.51). Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili (art.52). Contratti di prestazione d’opera Il dirigente scolastico può stipulare tali contratti con esperti relativi di varie attività e insegnamenti al fine di migliorare ed arricchire l’offerta formativa. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, stabilisce i criteri di scelta del contraente e il limite massimo dei compensi attribuibili, sulla base dell’impegno professionale richiesto. I contratti di prestazione vengono regolati dal Titolo V del Codice Civile: Lavoro subordinato (art. 2094): è una prestazione di lavoro manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Comporta un obbligo di orario e l’utilizzo di mezzi del datore di lavoro; Lavoro autonomo (art. 2222): è una prestazione di lavoro senza vincolo di subordinazione verso il committente. Non comporta obbligo di orario ma il prestatore d’opera deve utilizzare mezzi propri; Professioni intellettuali (art. 2229): - Sono stabilite per legge. - Necessitano dell’iscrizione in appositi Albi (tenuti sotto la vigilanza statale), previo Esame di Stato. - L’Associazione di Categoria/Albo esercita il potere disciplinare. - È un’obbligazione di mezzi che necessita un comportamento diligente, l’attento impiego di mezzi idonei per la realizzazione del risultato che non necessariamente avviene. Quadro normativo scuola La fonte normativa è l’art. 7 comma 6/bis/ter/quater d.lgs 165/2001. Le scuole disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Elementi essenziali: trasparenza ovvero adeguata pubblicità iniziale e finale attraverso dell’amministrazione e altri mezzi di comunicazione ; apertura a tutti i soggetti interessati; preventiva determinazione e pubblicizzazione dei criteri di selezione; motivazione delle decisioni prese. il sito Le P.A. possono assegnare incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o continuativa, ad esperti purché presentino i seguenti requisiti obbligatori di legittimità: l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite, ad obiettivi e progetti specifici determinati e deve essere coerente con le esigenze di funzionalità della scuola conferente. L’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili interne alla scuola. E’ pertanto necessario verificare formalmente caso per caso l'indisponibilità del personale docente interno, sia per motivazioni di competenza professionale sia di impegno temporale. Inoltre, bisogna avere riguardo anche ad una ulteriore specificità: le collaborazioni plurime (art. 35 e 57 CCNL 29.11.2007). La prestazione deve essere temporanea e qualificata, cioè con il possesso di laurea, salvo poche e rarefatte eccezioni. Devono essere preventivamente stabiliti la durata, l’oggetto, il luogo e il compenso della collaborazione. Collaborazioni esterne non soggette alle procedure comparative: prestazioni puntuali episodiche che comportano una controprestazione equiparabile ad un rimborso spese (ad esempio singola docenza per poche ore di formazione) ; altre che non interessano la scuola (Organismi di controllo interno; Nuclei di valutazione; Collaborazioni regolate da altre disposizioni legislative; Incarichi di difesa in giudizio). Il Dirigente scolastico sottoscrive il proprio dispositivo di spesa che evidenzia: le motivazioni dell’incarico; le scelte sulla base dei criteri preventivamente fissati; l’impegno della spesa; il nominativo dell’esperto; la tipologia di prestazione; il prezzo unitario e complessivo; il costo, eventualmente comprensivo di IVA. La verifica dei risultati può comportare: la non conformità ovvero la richiesta di integrare i risultati entro novanta giorni: risolvere il contratto per inadempienza; la parzialità di conformità ovvero la richiesta di integrare i risultati entro novanta giorni, o, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, la possibilità di liquidare parzialmente il compenso inizialmente stabilito. La liquidazione della spesa è effettuata e sottoscritta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi. Dopo i dovuti controlli amministrativi, contabili e fiscali individua: (a) la ragione del debito; (b) la somma da pagare; (c) il soggetto creditore; (d) l’impegno di spesa costituito sullo stanziamento del programma annuale. Incompatibilità per i dipendenti pubblici I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati autorizzati dalla amministrazione di appartenenza. L’autorizzazione per i professori universitari a tempo pieno viene disciplinata dagli statuti o dai regolamenti degli atenei. In caso di inosservanza del divieto il compenso deve essere versato nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente al fine di incrementare il fondo di produttività o fondi equivalenti. La modifica apportata dalla legge del 6 novembre 2012 n. 190 all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, stabilisce che le P.A. che autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicarlo in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica (entro quindici giorni dalla data del conferimento dell’incarico). E’ esclusa la richiesta di autorizzazione per incarichi e compensi derivanti da: collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; partecipazione a convegni e seminari; incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo; incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; attività di formazione diretta ai dipendenti, docenti e ATA, della scuola. Disciplina fiscale e previdenziale In termini fiscali, ai sensi del TUIR, DPR 917/86, vi sono tre categorie di lavoratori: autonomo abituale: studi associati, docenti autorizzati alla libera professione; autonomo occasionale: qualunque lavoratore o pensionato; ditta: individuale, cooperativa, società di fatto. Sempre sulla base del TUIR, DPR 917/86 si possono individuare diverse tipologie di redditi: da lavoro dipendente: dipendenti, quadri, operai (art. 49); assimilati a lavoro dipendente: parlamentari, consiglieri regionali, revisori (art.50); a lavoro autonomo: liberi professionisti (art.53). Obblighi e adempimenti del committente Redditi da lavoro dipendente ed assimilati (art. 49 e 50 TUIR) L’Istituto scolastico effettua: versamenti contributivi (Inpdap, Inps gestione ordinaria e separata); versamenti Irpef (ritenuta d’acconto per scaglioni Irpef – Co.Co.Co. cod. 1017) versamento addizionali comunali e regionali Irpef; calcolo detrazioni d’imposta; conguaglio Irpef di fine anno; conguaglio previdenziale di fine anno; rilascio CUD/ dichiarazione prestazione; rilascio cedolino/ busta paga. Redditi di lavoro autonomo -art. 53 TUIR Il professionista: - rilascia la fattura con Irpef e IVA; - versa i contributi previdenziali alle casse previdenziali. Con cassa di previdenza: - addebita il contributo integrativo del 2% (con IVA ma non ritenuta d’acconto). Senza cassa di previdenza: - “rivalsa” del 4% (con IVA e ritenuta d’acconto). L’istituto scolastico: versamento dell’Irpef (F24); obbligo di dichiarazione fiscale (al prestatore); Annuale dichiarazione del sostituto d’imposta (modello 770). Collaboratori coordinati e continuativi Obbligo iscrizione all’Inps: - aliquota 22,00% per iscritti ad altra cassa; - aliquota 27,72% per chi non ha altra copertura previdenziale. Gestione separata: - a carico del collaboratore per 1/3; - a carico dell’amministrazione per 2/3. Attività protette INAIL d.lgs. 38/2000: - attività esercitative tecnico- pratiche nelle scuole; - conduzione di veicoli a motore; - uso di video terminali e macchine d’ufficio. Aliquota a seconda della categoria di rischio; acconto autoliquidazione, con F24 sezione Inail. Prestazione occasionale di lavoro autonomo (art. 67 lett. L TUIR) Attività di lavoro autonomo occasionale, senza partita IVA; Non ripetitività della prestazione e durata limitata nel tempo; Ritenuta d’acconto del 20%; Non assoggettata a contribuzione né iscrizione Inps – Gestione separata (sino a soglia esenzione cinquemila euro) e Inail; Normativa Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 (Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"); Titolo V Codice Civile; Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione); TUIR, Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144). La Guida è tratta da materiali didattici redatti (a cura di Susanna Granello) a supporto delle attività formative del progetto Sviluppo delle competenze dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e progetti Formazione e social networking.