Regolamento COmunale per la concessione di contributi e benefici

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Regolamento COmunale per la concessione di contributi e benefici
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E
BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI
PUBBLICI E PRIVATI.
Normativa di riferimento:
-
Legge 7.8.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
-
Legge 15.3.1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti
alle Regioni ed Enti Locali , per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”.
-
Legge 11.2.2005, n. 15 “Modifiche ed integrazioni alla Legge 7.8.1990, n. 241
concernente norme generali sulla azione amministrativa”.
-
D.P.R. 7.4.2000, n. 118 “Regolamento recante norme per la semplificazione del
procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura
economica, a norma dell’art. 20 , comma 8, della Legge 15.3.1997, n. 59”.
Art. 1 – Principi e finalita’
1-Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, riconosce tutte le forme di espressione
autonoma dei cittadini, i quali realizzano modi di partecipazione democratica alla vita delle
Istituzioni contribuendo alla crescita della societa’ civile.
2-Il Comune, pertanto, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in
materia, valorizza la funzione dell’Associazionismo come momento di partecipazione dei
cittadini alla vita della Comunita’, come manifestazione di impegno civile e sociale, come
strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse.
3- Il Comune, nei limiti delle disponibilita’ finanziarie annuali, si impegna a sostenere le
iniziative realizzate in campo culturale, sportivo, ambientale, ricreativo, educativo, socioassistenziale, economico, tenendo conto delle seguenti finalita’ e di quanto stabilito dall’art. 2
dello Statuto del Comune di Citta’ della Pieve:
- promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- arricchire il tessuto culturale, sportivo, sociale, turistico ecc. della Città;
- contribuire all’elevazione del livello della vita associativa locale
e delle sue
articolazioni pluralistiche;
- accrescere il prestigio e l’immagine della Città nell’interesse della collettività e del
Comune che la rappresenta;
- sostenere attività, iniziative e progetti che possano avere ricaduta positiva sullo
sviluppo economico della Città;
- incrementare la rete dei servizi socio-assistenziali nell’ottica dell’universalita’ del
sistema sociale anche in regime di sussidiarieta’ orizzontale;
- potenziare il Sistema Scolastico, la qualificazione dello stesso e le iniziative inerenti
l’Educazione degli studenti anche in ambito extra scolastico;
Art. 2 – Oggetto
1-Con il presente Regolamento e nell’esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di
Citta’ della Pieve, in riferimento alla normativa citata, disciplina i criteri e le modalità per la
concessione di contributi ed ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a soggetti pubblici e privati di cui al successivo art. 5, nelle aree di
intervento specificate nell’art. 6.
Art. 3 - Natura dei benefici
1-I benefici oggetto del presente Regolamento possono articolarsi in forma di:
1. contributo annuo per il sostegno della gestione ordinaria dell’attivita’;
2. contributo finalizzato alla realizzazione di singoli eventi/manifestazioni/progetti;
3. contributo per quote associative a seguito di adesione formale del Comune stesso
agli obiettivi statutari dei soggetti richiedenti il beneficio;
4. vantaggi economici, riferiti all’organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe
agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed
immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un’apposita
normativa di accesso e di utilizzo.
Art. 4 – Tipologie escluse dal Regolamento
1- Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
- ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate
dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti
normativi del Comune, o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;
-
ad attività, manifestazioni, progetti promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il
Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi
e programmi dell’Amministrazione Comunale, decida di acquisire la veste di
copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. Tale ipotesi
prevede la stipula di apposito accordo con i soggetti terzi con i quali verranno definite
le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.
Art. 5 - Destinatari dei benefici
1-Destinatari dei benefici sono Enti, Fondazioni, Istituzioni, Associazioni ONLUS,
Associazioni Culturali, Ambientaliste, Sportive, Ricreative, del Volontariato e della
Promozione Sociale, ONG a scopo sociale ed umanitario, nonché soggetti privati considerati
di particolare rilevanza,operanti nelle aree ammesse a contributo.
2-La costituzione ufficiale degli Enti suddetti deve risultare da Atto Costitutivo e Statuto
formalmente approvati dai rispettivi organi sociali.
3-Stante l’ estrema rilevanza per la Comunità di Città della Pieve dell’attività svolta dall’Ente
Palio dei Terzieri, dal Comitato Amici del Gemellaggio e dalla Banda Musicale Pietro
Vannucci, il Comune riconosce la priorita’ di interventi economici nei confronti delle suddette
Associazioni, con possibilita’ di determinare,in sede di Bilancio di Previsione annuale,appositi
capitoli di spesa specificatamente dedicati.
4-Le suddette Associazioni, in ogni caso, devono presentare la documentazione di cui all’art.
7 e rendicontare la propria attività ai sensi del successivo art. 10.
Art. 6- Aree di intervento
1- I contributi di cui all’art. 3 possono essere concessi dal Comune per le seguenti attività:
1- attività musicali, teatrali, cinematografiche;
2- attivita’ culturali, umanistiche, scientifiche;
3- attività connesse all’ educazione ed all’istruzione;
4- attività di promozione sportiva e ricreativa;
5- attività inerenti lo sviluppo turistico ed economico del territorio;
6- attività rivolte alla tutela, conoscenza e valorizzazione dell’ambiente;
7- attivita’ socio-assistenziali rivolte all’impegno civile, al l volontariato, alla promozione
sociale; alla valorizzazione dell’infanzia,dell’adolescenza e del mondo giovanile, alla
tutela della salute e del benessere psicofisico della comunita’, alla protezione delle
persone anziane e dei portatori di disabilita’, all’inserimento sociale della popolazione
migrante, alla promozione di politiche di genere e di pari opportunità;
8- attività di sostegno ai programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di
solidarietà internazionale;
Art. 7 - Domanda di ammissione ai benefici
1-Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante sul modello
allegato “A” al presente Regolamento, debbono essere presentate al Sindaco,
improrogabilmente, entro il 30 aprile di ciascun anno, salvo diversa indicazione del Comune.
2-Limitatamente ai punti 2 e 4 dell’art. 3 del presente Regolamento, in deroga al termine di
cui sopra, possono essere ammesse a contributo domande pervenute oltre tale termine,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sulla base degli indirizzi espressi dalla
Giunta Comunale.
3-Le domande devono essere accompagnate, in relazione al tipo di contributo richiesto, dalla
seguente documentazione:
copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto o altra documentazione equipollente sulla
configurazione giuridica del soggetto richiedente;
- bilancio di previsione e conto consuntivo regolarmente approvati dagli organi sociali;
- relazione illustrativa della programmazione annuale delle attivita’ in caso di richiesta
di contributo di cui al punto 1 dell’art. 3 del presente Regolamento;
- relazione illustrativa delle manifestazioni/eventi/progetti da realizzare, con la relativa
previsione di entrata e di uscita in caso di richiesta di contributo di cui al punto 2
dell’art. 3 del presente Regolamento;
4-La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e
non vincola in alcun modo il Comune.
-
Art. 8 - Piano annuale dei contributi
1- Entro il mese di giugno di ogni anno, la Giunta Comunale, valutata l’istruttoria effettuata in
sede tecnica circa la regolarita’ e completezza della documentazione e la compatibilita’ delle
iniziative in relazione agli indirizzi espressi nella Relazione Programmatica annuale, nonche’
la proposta effettuata dal Funzionario Responsabile dell’Area competente, approva il Piano
Annuale dei Contributi contenente l’individuazione dei soggetti ammessi, il riparto delle
risorse, nonche’ l’elenco dei soggetti esclusi con indicazione delle motivazioni.
2-I soggetti che ricevono i benefici di cui al presente Regolamento, sono obbligati a far
risultare dagli atti attraverso i quali manifestano all’esterno le attivita’ oggetto della richiesta di
contributo, la concessione dell’intervento da parte del Comune.
3-Il Piano Annuale dei Contributi può essere suscettibile di integrazioni successive alla
scadenza stabilita’ qualora si realizzino eventi ritenuti di particolare importanza da parte del
Comune, per i quali lo stesso decida in deroga al presente Regolamento e, comunque,
rientranti nelle categorie di cui all’art. 6. La concessione dei contributi di cui al presente
comma avverra’ con atto della Giunta Comunale
4- Sono escluse dal contributo le spese per le prestazioni personali dei componenti
dell’Associazione richiedente e di tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano
volontariamente all’iniziativa.
Art. 9- Criteri di valutazione
1-I benefici di cui al presente Regolamento vengono assegnati alle varie
iniziative/progetti/attivita’ sulla base dei seguenti criteri:
- sede dell’organismo e relativa attivita’ nel Comune di Citta’ della Pieve;
- numero iniziative gia’ patrocinate o gestite in compartecipazione con il Comune
di Citta’ della Pieve negli ultimi 3 anni;
- numero delle persone coinvolte nell’attivita’ per la quale si richiede il contributo;
- numero iscritti all’organismo che richiede il contributo;
- numero anni di svolgimento continuativo della attivita’ per la quale si richiede il
contributo;
- iscrizione, ove previsto dalle leggi in materia, nei Registri Regionali delle
Associazioni di Volontariato o di Promozione Sociale;
- rispondenza alle finalità istituzionali espresse nella Relazione Programmatica
del Comune,con particolare riferimento al principio di sussidiarieta’ orizzontale
di cui all’art. 2 dello Statuto Comunale;
- ricadute della attivita’ oggetto di contributo in ambito extra territoriale.
2- La Giunta Comunale, nella valutazione delle domande terra’ conto altresi’ della fruizione di
locali o spazi di proprieta’ comunale eventualmente concessi ai soggetti richiedenti.
3- Gli elementi di cui al presente articolo debbono risultare nel piano dei contributi di cui al
precedente art. 8.
Art. 10 - Erogazione e rendicontazione dei benefici
1 – In sede di formazione del Bilancio di Previsione per ciascun settore interessato alla
concessione dei benefici finanziari in applicazione del presente Regolamento dovrà essere
intitolato apposito capitolo di spesa.
2-L’erogazione dei contributi viene effettuata dal Funzionario Responsabile dell’Area
competente con le seguenti modalita’:
-liquidazione del 50% all’atto dell’approvazione del Piano dei Contributi;
-l’ulteriore 50% con la seguente modalita’:
a- contributi concessi per attivita’ ordinaria: presentazione, entro e non oltre il mese di
giugno dell’anno successivo, del Bilancio consuntivo e relazione illustrativa delle attivita’
svolte nell’anno precedente;
b-contributi concessi per manifestazioni/eventi/ specifici: presentazion, entro e non oltre 90
giorni dal loro svolgimento, il rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per quanto
concesso, unitamente alla relazione illustrativa di quanto realizzato.
3- In caso di mancata rendicontazione entro il termine di cui sopra, si provvedera’ alla
revoca del contributo. Non sono ammessi al piano di riparto di cui sopra i soggetti che non
abbiano rendicontato
l’impiego di benefici economici concessi in precedenza
dall’Amministrazione Comunale.
4-I contributi erogati nel settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale
di cui all’art. 6 punto 9), per la loro tipologia e particolarità, sono espressamente esclusi
dall’obbligo della documentazione e della rendicontazione se si tratta di progetti realizzati da
soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale, oppure di progetti co-finanziati promossi da
altre Istituzioni od Enti Pubblici.
Art. 11 – Patrocinio Comunale
1-Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da
enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale,
culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali potranno indicare e definire
l’iniziativa: “Con il Patrocinio del Comune di Citta’ della Pieve ”.
2- Le concessioni di patrocinio non costituiscono causa di esenzione dal pagamento dei tributi
comunali, tranne nei casi espressamente previsti dai singoli Regolamenti comunali per sgravi
e agevolazioni
ovvero per espressa deliberazione della Giunta Comunale.
3-Le richieste di patrocinio devono essere dirette al Sindaco, devono illustrare le iniziative nei
contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l’esatta indicazione delle
generalità dei richiedenti.
4-Le richieste dei patrocini, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione Comunale, sono
accolte ed autorizzate dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) attinenza dell’iniziativa alle finalità e ai programmi dell’Amministrazione Comunale;
b) rilevanza nell’ambito delle aree di intervento indicate dall’art. 6;
c) assenza di fini di lucro.
5-Il diniego dovrà essere motivato e comunicato all’interessato.
6-La
concessione
di
patrocinio
è
subordinata
alla
acquisizione
di
autorizzazioni/licenze/concessioni previste ai sensi di legge.
7- Gli atti con i quali vengono pubblicizzate le iniziative per le quali il Comune ha concesso
patrocinio devono contenere formalmente il Nome, il Sigillo e lo Stemma del Comune.
Art. 12 - Utilizzo gratuito di locali, spazi ed attrezzature comunali
1- La concessione a titolo gratuito di locali, spazi ed attrezzature di proprietà comunale è
vincolata all’uso per la quale è stata autorizzata e nessuna responsabilita’ potra’ essere
addebitata al Comune per l’uso improprio degli stessi.
2- E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale ritirare precedenti concessioni di locali ed
attrezzature per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza
che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell’alternativa.
3-Le agevolazioni di cui sopra debbono essere contabilizzate nell’Albo di cui al successivo
art. 13.
Art. 13 – Albo dei beneficiari
1- E’ istituito l’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno
registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni
esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
2- L’Albo può essere consultato da ogni cittadino.
Art. 14 - Struttura dell’Albo dei benefici
1- Sull’albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:
– estremi del beneficiario ed indirizzo;
– tipo e quantificazione delle provvidenze;
– estremi dell’atto di concessione;
– disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.
Art. 15 - Registrazioni dei benefici concessi
1-Le registrazioni sull’albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell’atto
che dispone la concessione delle provvidenze.
Art. 16 - Gestione e aggiornamento dell’Albo dei beneficiari
1- Per la gestione, l’aggiornamento dell’Albo nonchè per la publicizzazione ed accesso allo
stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione è espressamente incaricato un
funzionario dipendente che dovrà adempire a tutte le incombenze previste dal D.P.R. 7 aprile
2000, n. 118, e dal presente regolamento.
2-Il funzionario di cui al comma 1 provvede all’informatizzazione dell’Albo, consentendone
l’accesso gratuito, anche per via telematica.
Allegato “A”
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
ART. 12 LEGGE 7.8.1990, N. 241
SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
CITTA’ DELLA PIEVE
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Citta’ della Pieve___________
OGGETTO: Richiesta concessione contributo per :
1- contributo annuo per il sostegno della gestione ordinaria dell’attivita’;
2- contributo finalizzato alla realizzazione del seguente
evento/manifestazione/progetto_________________________________________
3- contributo per quota associativa annuale a ________________________________
4- vantaggi economici riferiti a ____________________________________________
(contrassegnare la voce che interessa)
Ilsottoscritto______________________________________________________nato
a__________________il_________________residente
in
Citta’
della
Pieve
Via________________________nella
sua
qualita’
di
_________________della
Associazione____________________________________________con
sede
in
Via_____________________n.____rivolge istanza per ottenere la concessione del
contributo indicato in oggetto.
Allega:
- copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto o altra documentazione equipollente sulla
configurazione giuridica del soggetto richiedente;
- bilancio di previsione e conto consuntivo regolarmente approvati dagli organi sociali;
- relazione illustrativa della programmazione annuale delle attivita’ in caso di richiesta
di contributo di cui al punto 1;
- relazione illustrativa delle manifestazioni/eventi/progetti da realizzare, con la relativa
previsione di entrata e di uscita in caso di richiesta di contributo di cui al punto 2.
firma
______________________________