regolamento centro storico

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regolamento centro storico
COMUNE DI GALATONE
Provincia di Lecce
- Assessorato Lavori Pubblici
- Assessorato Attività Produttive
- Assessorato Urbanistica e
Pianificazione del Territorio
REGOLAMENTO CENTRO STORICO
Approvatro con cc. 10/2004
COMUNE DI GALATONE
Provincia di Lecce
INCENTIVI FINANZIARI PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA'
ECONOMICHE E DI SERVIZI NEL CENTRO STORICO MODALITA' DI EROGAZIONE -.
Art. 1 - Dotazione e finalità del fondo.
L'Amministrazione Comunale, allo scopo di far recuperare al Centro Storico - come definito nel
PRG - quella funzione di centro di attrazione turistico-commerciale, ha istituito nel bilancio di
previsione un capitolo di spesa di euro ………..
L'amministrazione intende, pertanto, promuovere e favorire nuovi insediamenti di attività
economiche e di servizi all'interno dell'area del Centro Storico concedendo ai soggetti che li
realizzano, contributi a fondo perduto.
Art. 2 - Misura dei contributi.
I Contributi saranno concessi in maniera percentuale alle spese sostenute dal cittadino e
documentate. I contributi saranno concessi alternativamente, a scelta del richiedente, in base ad
una delle seguenti forme:
a) contributo una tantum
I contributi saranno determinati secondo la seguente formula : C = ………… X
SI
SM
C = contributo da erogare
…. = fondo stanziato in bilancio
S I = somma spese individuali
S M = sommatoria spese istanze ammesse a contributo
b) contributo del 50% degli interessi in caso di mutuo
Il comune corrisponderà annualmente per i primi cinque anni di mutuo il 50% degli interessi fino al
termine massimo di €. 50.000,00 di sorte capitale che il cittadino corrisponderà all’istituto di
credito.
Il contributo, comunque, non potrà essere superiore all'importo delle spese sostenute e documentate
Art. 3 - Soggetti beneficiari.
Possono beneficiare del contributo solo le imprese, sotto qualsiasi forma giuridica, che svolgono:
- Attivita di commercio e/o attività produttive ( bar, paninoteche, pub, pizzerie, locande con
cucina caratteristica, negozi di oggettistica, souvenir ecc…);
- artigianato pulito (sale espositive di ditte che hanno altrove la propria sede ed attività
artigianali che non producano inquinamento acustico ed eccessivo materiale da risulta tipo
restauro mobili, laboratori artistici, laboratorio di vasaio, ramaio, vetraio ecc…)
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- attività di servizi (studi commerciali, medici, giuridici, professionali ecc…)
che nell’anno 2004 :
a) Iniziano per la prima volta la loro attività economica o di servizi nel Centro Storico;
b) Anche se già esistenti, trasferiscono la loro attività nel Centro Storico;
c) Anche se già operanti nel Centro Storico prima dell'anno 2004, rinnovano, rammodernano o
ampliano la loro attività, rendendole più accoglienti;
Ogni richiesta, comunque, sarà opportunamente vagliata dalla Commissione preposta.
Art. 4 – Domanda di concessione
Le domande di concessione del contributo dovranno essere presentate al Comune, in carta semplice,
su apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio Commercio.
Alla domanda contenente i dati anagrafici del soggetto richiedente e l’indicazione del tipo di attività
esercitata, dovranno essere allegati in carta semplice:
a) relazione illustrativa sugli scopi che si intendono perseguire;
b) copia delle fatture, di data non anteriore al 2004 comprovanti le spese sostenute per
l’acquisto di attrezzature o per il trasferimento o per l’allestimento del locale, comprese
fatture per la realizzazione di insegne pubblicitarie;
c) copia autorizzazione o documentazione agibilità locale per il regolare svolgimento
dell’attività economica o di servizi avviati;
d) copia autorizzazione iscrizione albi o altra documentazione idonea per intraprendere il
regolare esercizio attività economica o di servizi;
e) copia contratti affitto con l’indicazione del relativo canone, per i locali assunti in locazione;
f) dichiarazione impegno a proseguire l’attività nei locali del Centro Storico almeno per un
quinquennio, pena la restituzione del contributo;
g) per i locali di proprietà degli stessi soggetti richiedenti il contributo potranno essere
presentate copie fatture e ricevute delle spese sostenute per l’adeguamento degli impianti
alle norme di sicurezza e per l’allacciamento alla rete idrica e fognante;
Potranno presentare richiesta di contributo ditte che hanno già iniziato l’attività nel Centro
Storico alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande e quelle che si
impegnano ad avviare una attività economica o di servizi nel Centro Storico entro il ……..
A tali soggetti il contributo sarà concesso solo se intraprenderanno effettivamente l’attività entro
il …………….. .
Art. 5 – Esclusione contributo
I contributi verranno erogati solo ai soggetti che avvieranno una qualsiasi attività economica o di
servizi.
Avrà titolo a richiedere il contributo il locatario che intraprenderà l’esercizio di una qualsiasi attività
economica e di servizi. In tal caso potrà documentare tra le spese di avviamento il canone di
locazione per l’anno di riferimento.
Art. 6 – Cumulabilità contributi
Il soggetto potrà ottenere l’assegnazione di un contributo per ogni distinta attività avviata nel Centro
Storico, purché in locali ed in sedi distinte e separate.
Nel caso di esercizio di più attività negli stessi locali ricettivi avrà titolo soltanto all’erogazione di
un solo contributo.
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I contributi che verranno erogati, a norma del presente regolamento, sono cumulabili e compatibili
con tutti gli altri finanziamenti ed agevolazioni creditizie concesse agli operatori per l’avvio della
stessa e medesima attività produttiva da altri Enti o da terzi nonché con ogni altra agevolazione
fiscale.
Art. 7 – Istruttoria ed esame delle domande
Per le domande prodotte in modo incompleto o difforme rispetto a quanto innanzi stabilito, verrà
richiesta l’integrazione della documentazione da effettuarsi entro il termine di 15 giorni dalla data di
ricezione, pena l’esclusione dal contributo.
Successivamente, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare verrà redatto,
congiuntamente dai responsabili dell’Ufficio Commercio, Ufficio Ragioneria ed Ufficio LL.PP.,
apposito prospetto degli aventi titolo al contributo con l’indicazione dell’importo attribuito ad ogni
richiedente.
Art. 8 – Modalità erogazione contributo
L’erogazione effettiva del contributo in favore degli aventi titolo sarà formalizzata con apposito atto
deliberativo di liquidazione della Giunta Comunale che approverà gli atti istruttori e l’elenco delle
ditte ammesse a contributo.
Gli elenchi dei beneficiari del contributo verranno resi pubblici mediante affissione all’Albo
Pretorio ed alla sede dell’Ufficio Commercio del Comune per 15 giorni consecutivi.
Per le ditte che all’atto della presentazione della richiesta di contributo si impegneranno ad iniziare
l’attività nel Centro Storico entro l’ 1.01.2005 l’erogazione del beneficio sarà liquidato
all’accertamento effettivo entro tale termine.
Non verrà liquidato il beneficio alle ditte che non sono autorizzate o abilitate al regolare esercizio
dell’attività economica o di servizi nel locale del Centro Storico.
Art. 9 – Restituzione finanziamento
I soggetti che beneficeranno del contributo avranno l’obbligo di tenere in esercizio l’attività nei
locali del Centro Storico per almeno cinque anni, a decorrere dalla data di concessione del
contributo, pena la revoca e restituzione del contributo.
Non incorre nella decadenza dal diritto al contributo il soggetto che nel suddetto periodo trasferisce
l’esercizio in altri locali del Centro Storico o che cessi l’attività per cause di forza maggiore:
fallimento, decesso senza prosecuzione dell’attività, eventuali sopravvenute impossibilità
documentate a continuare l’attività.
Art. 10 – Recupero contributo erogato
L’Amministrazione Comunale attiverà le procedure legali per il recupero coatto del contributo
erogato in danno del soggetto che, incorso nella decadenza del beneficio, non restituirà la somma
liquidata nei termini perentori che gli verranno assegnati.
In tale situazione il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a corrispondere anche gli interessi
e le spese legali per il recupero della relativa somma.
Per ogni controversia sarà competente il foro di Lecce
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Art. 11 – Controlli
L’amministrazione effettuerà, sulle domande presentate, controlli, anche a campione, al fine di
verificare la veridicità di quanto dichiarato dall’interessato. I controlli saranno effettuati acquisendo
ove possibile la necessaria documentazione direttamente dagli uffici pubblici che la detengono e
ove ciò non sia possibile richiedendone l’esibizione da parte dell’interessato.
Art. 12 – Trattamento dei dati personali
Con la sottoscrizione della domanda gli interessati autorizzano, contestualmente, l’amministrazione
comunale al trattamento dei dati nella stessa contenuti al fine specifico della concessione o diniego
dei benefici richiesti.
Art. 13 – Norme transitorie e finali.
Le presenti norme assumeranno efficacia dal giorno successivo a quello in cui diverrà esecutivi
l’atto deliberativo di adozione.
Allegati :
- Modello domanda;
- Dichiarazione di impegno.
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AL SIGNOR SINDACO
GALATONE
Richiesta contributo insediamento attività economiche e dio servizi nel Centro Storico
Il sottoscritto ……………………………………………….. nato a ……………………..…………..
il …………………… residente in …………………………… alla via …………………….………..
quale …………………………. della …………………………………………………………………
con sede legale in ……………………………………… alla via …………………………………….
codice fiscale ………………………………….. partita IVA ………………………………………...
avendo intrapreso / dovendo intraprendere l’esercizio dell’attività di ………………………………..
nel locale sito in questo Comune alla via ……………………………………..….. del Centro Storico
CHIEDE
di essere ammesso a beneficiare del contributo finanziario a sostegno delle attività economiche e di
servizi istituito dal Comune di Galatone per l’anno ……….. con delibera C.C. n. ……. del ……...
Allega alla presente :
1) relazione illustrativa sugli scopi che si intendono perseguire;
2) copia delle fatture, di data non anteriore al ………… comprovanti le spese sostenute per
l’acquisto di attrezzature o per il trasferimento o per l’allestimento del locale, comprese
fatture per la realizzazione di insegne pubblicitarie;
3) copia autorizzazione o documentazione agibilità locale per il regolare svolgimento
dell’attività economica o di servizi avviati;
4) copia autorizzazione iscrizione albi o altra documentazione idonea per intraprendere il
regolare esercizio attività economica o di servizi;
per i locali assunti in locazione:
- copia contratti di affitto con l’indicazione del relativo canone;
Per i locali di proprietà :
- copia fatture e ricevute delle spese sostenute per l’adeguamento degli impianti alle norme
di sicurezza e per l’allacciamento alla rete idrica e fognante ;
5) dichiarazione impegno a proseguire l’attività nei locali del Centro Storico almeno per un
biennio, pena la restituzione del contributo;
Galatone, lì …………………………………..
In Fede
………………………………………..
Con la sottoscrizione della domanda gli interessati autorizzano, contestualmente, l’amministrazione comunale al trattamento dei dati
personali.
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Comune di Galatone
Provincia di Lecce
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
Il sottoscritto ……………………………………………….. nato a ……………………..…………..
il …………………… residente in …………………………… alla via …………………….………..
quale …………………………. della …………………………………………………………………
con sede legale in ……………………………………… alla via …………………………………….
codice fiscale ………………………………….. partita IVA ………………………………………...
avendo intrapreso / dovendo intraprendere l’esercizio dell’attività di ………………………………..
nel locale sito in questo Comune alla via ……………………………………..….. del Centro Storico
DICHIARA
a) di aver preso visione delle norme per la concessione di contributi finanziari a fondo perduto
per le attività economiche e di servizi avviate nel Centro Storico nell’anno ……. approvate
dall’Amministrazione Comunale con delibera C.C. n. ……… del …………….…….. e di
accettare, integralmente tutte le clausole e condizioni.
b) di impegnarsi espressamente, nel caso di assegnazione del contributo, a tenere in esercizio
l’attività nel Centro Storico per almeno cinque anni a decorrere dalla data di concessione
del beneficio, pena la revoca e restituzione dello stesso.
c) di essere consapevole che nel caso di più richieste ammissibili a finanziamento, il contributo
sarà erogato in proporzione all’entità delle spese sostenute e documentate ed effettivamente
rimaste a carico del soggetto attuatore dell’iniziativa.
Per le attività da avviare dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande di
contributo: di impegnarsi ad attivare l’attività economica o di servizi entro il termine
perentorio del ………….. , pena la decadenza da diritto alla corresponsione del contributo.
Galatone, lì …………………
In Fede
……………………………………
Con la sottoscrizione della domanda gli interessati autorizzano, contestualmente, l’amministrazione comunale al trattamento dei dati
personali.
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OBIETTIVI STRATEGICI
PROPOSTI DALL’AMMINISTRAZIONE
PER IL
CENTRO STORICO
 Limitare il traffico di attraversamento con messa in sicurezza
della mobilità ciclo-pedonale e del piano delle soste-parcheggi e
del sistema viario.
 Preservare le
monumentale.
zone
con
particolare
rilevanza
storico-
 Migliorare l’accesso ai servizi.
 Razionalizzare la sosta con offerta diversificata per soddisfare e
selezionare le esigenze dell’utenza.
 Restituire alla città gli spazi pubblici (Piazze, aree del verde
ecc…).
 Eliminare il traffico parassitario alla ricerca del posto-sosta.
 Regolamentare l’accesso per corrieri e fornitori.
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COMUNE DI GALATONE
Provincia di Lecce
REGOLAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO
STORICO
Art. 1
L’Amministrazione Comunale intende promuovere il recupero degli edifici di proprietà privata
incentivando e disciplinando gli interventi di risanamento conservativo, restauro, manutenzione
straordinaria.
Il presente Regolamento disciplina le procedure ed i criteri da adottare per ottenere la
riqualificazione strutturale del Centro Storico del Comune di Galatone, attraverso la collaborazione
economica del Comune contando sulla collaborazione di tutti i cittadini interessati per raggiungere
gli obiettivi condivisi di valorizzare, riqualificare ed abbellire il Centro Storico.
Art. 2
Le iniziative promosse allo scopo di incentivare gli interventi di restauro, risanamento conservativo
e manutenzione straordinaria degli edifici di proprietà private situate nelle zone identificate come
Centro Storico, nel massimo rispetto delle tipologie e dei valori culturali ed ambientali, sono:
1) contributo economico a fondo perduto “una tantum” ovvero contributo del 50% degli
interessi in caso di mutuo (vedi attività produttive – Centro Storico);
2) snellimento pratiche burocratiche
3) esenzione dei diritti di segreteria comunali;
4) esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori senza arrecare danni e/o pregiudizi a terzi;
5) riduzione pari al 100% dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per i primi due anni,
pari al 50% per il terzo e quarto anno, pari al 25% per il quinto anno;
6) assistenza tecnica e sconto su pitture e vernici;
7) predisposizione di un unico piano del colore e delle soluzioni architettoniche che indica le
soluzioni da rispettare per il recupero delle facciate degli edifici del Centro Storico;
Art. 3
I proprietari, nonché i titolari di diritti reali di godimento (uso, usufrutto, abitazione, superficie) ed i
possessori di immobili ricadenti nel Centro Storico possono, mediante apposita richiesta da inoltrare
al Sindaco, accedere alle agevolazioni di cui all’art. 2 nel rispetto delle scadenze prestabilite
( 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno ). Inoltre possono beneficiare del agevolazioni di cui all’art.
2 punto 5 tutti coloro che nei due anni precedenti all’entrata in vigore del presente regolamento
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hanno effettuato interventi di risanamento conservativo, restauro e manutenzione straordinaria in
edifici di proprietà nel centro storico, presentando opportuna domanda corredata da
autocertificazione e/o fatture allegate (previa valutazione e sopralluogo del U.T.)
Art. 4
Le opere di manutenzione straordinaria, affinché siano finanziate, debbono essere eseguite secondo
le seguenti modalità:
l’intonaci e le coloriture dei prospetti devono essere di colori chiari con tonalità chiara;
l’infissi ed i portoni delle facciate devono essere realizzati in legno douglass o rovere verniciato
trasparente o in altro legno, ferro battuto ecc… verniciati con colore marrone scuro, verde scuro o
canna di fucile; ciò vale anche per le persiane;
Le facciate o le parti di facciate, compresi gli ornamenti, devono essere ripulite e, qualora necessiti,
devono essere restaurate e lasciate a vista; per le modalità di trattamento vale quanto riportato
nell’allegato protocollo (All. A);
Le insegne che contraddistinguono attività commerciali, artigianali o altro, devono essere realizzate
secondo quanto riportato nell’apposito Regolamento per il Centro Storico (All.B)
I pavimenti di cortili aperti devono essere realizzati in pietra di Soleto, Castrano o similare.
Art. 5
L’istanza di richiesta di contributo, da presentare in carta semplice, dovrà essere inoltrata al Sindaco
nei termini che l’Amministrazione Comunale, di anno in anno, stabilirà con propria deliberazione
da pubblicizzare con appositi manifesti.
Art. 6
Alla domanda con i dati del richiedente, salvo quanto disposto dal legislatore urbanistico in ordine
al titolo da richiere e/o produrre, dovranno comunque essere allegati i seguenti elaborati a firma di
tecnico abilitato:
apposita relazione tecnica di dettagli esplicativa dei lavori da effettuare e dei tempi di esecuzione;
computo metrico estimativo dei lavori previsti.
Alla domanda dovrà altresì allegarsi idonea documentazione fotografica atta ad evidenziare la
natura dell’intervento e l’inserimento del manufatto nel contesto urbanistico edilizio di riferimento.
Art. 7
Nel caso in cui l’Amministrazione non disponesse di mezzi finanziari sufficienti a soddisfare tutte
le richieste pervenute, verranno osservati i seguenti criteri di precedenza, elencati in ordina di
priorità:
diritto di precedenza a chi ha presentato prima la richiesta in ordine di tempo;
diritto di precedenza a chi ha preordinato maggiore importo complessivo dei lavori di straordinaria
manutenzione, come ritenuto congruo dall’ U.T.C. riferito al manufatto per il quale è richiesto il
contributo;
diritto di precedenza alle richieste di cittadini i cui immobili, oggetto di intervento di straordinaria
manutenzione, si trovano sulla stessa strada.
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Le domande di contributo non evase per l’anno di richiesta potranno essere accolte negli anni
successivi, secondo lo stesso ordine di precedenza sopra indicato;
Art. 8
Il contributo sarà erogato dall’A.C. solo a lavori ultimati, dietro presentazione di regolare fattura e
dopo il parere favorevole dell’Ufficio Tecnico, deputato a verificare l’effettiva rispondenza dei
lavori alle previsioni di computo e la relativa esecuzione secondo le modalità di cui all’art. 4, lavori
da effettuare entro l’arco di validità del titolo.
Art. 9
L’ammontare del contributo per le opere effettivamente realizzate sarà quantificato con delibera
della Giunta Comunale, e determinato sulla base dell’importo dei lavori come ritenuto congruo
dall’Ufficio Tecnico Comunale in base ai criteri previsti dal presente Regolamento.
Il contributo totale per l’immobile singolo non potrà superare comunque l’importo di …………….
euro.
L’ammontare complessivo dei contributi non potrà superare in ogni caso lo stanziamento annuale
destinato a tal fine nel bilancio di competenza e sarà destinato allo scopo sino ad esaurimento dei
fondi, senza ulteriore impegno per l’A.C.
Art. 10
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, valgono le disposizioni delle leggi vigenti e
dello Statuto Comunale e delle norme tecniche di attuazione del Regolamento del Centro Storico.
Art. 11
Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, manifesti, stampa ecc… e distribuzione di
copia ai cittadini che ne faranno richiesta.
Art. 12
Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui l’atto
deliberativo diventa esecutivo, a seguito dell’esame senza rilievi da parte dell’organo di controllo.
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COMUNE DI GALATONE
Provincia di Lecce
All. A)
 PROTOCOLLO PER LA PULIZIA E PROTEZIONE
DELLE SUPERFICI ESTERNE DEGLI EDIFICI
 REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI ESTERNI
Generalità
In base all’azione chimico-fisica che svolgono sulle superfici dei materiali, i sistemi di pulizia
vengono così classificati:
aggressivi : quando operano un forte attacco fisico-chimico;
parzialmente aggressivi : quando la loro azione aggressiva risulta più attenuata;
ad aggressività controllata: quando la loro azione aggressiva è facilmente controllabile;
non aggressivi: quando non operano alcuna azione chimico-fisica.
Prima di iniziare a pulire i manufatti di particolare valore storico artistico, l’appaltatore dovrà fare
analizzare le croste e le superfici dei materiali al fine di determinare la natura, la consistenza e la
porosità delle superfici.
Dovrà, altresì, adottare esclusivamente i sistemi non aggressivi o ad aggressività controllata
utilizzando prodotti aventi caratteristiche conformi a quelle di cui all’allegato “P1”.
Dovrà, infine, prima di procedere alla pulizia, controllare i risultati forniti dall’esame delle superfici
campione già trattate con i sistemi richiesti e tenere presente che sarà assolutamente asportare
durante l’esecuzione della pulizia, parti anche millesimali di materiale lapideo o eliminare la tipica
colorazione denominata patina.
METODI PER LA PULIZIA DI EDIFICI DIPARTICOLARE VALORE STORICOARTISTICO
Pulizia manuale
Poiché la pulizia manuale risulta particolarmente aggressiva, l’appaltatore dovà eseguirla
adoperando esclusivamente spazzole di saggina o nylon. Sarà assolutamente vietato utilizzare
spatole, raschetti, carte abrasive (anche a grana sottile) a pietra di pomice salvo diverse disposizione
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della Direzione Lavori relative a superfici di limitata estenzione.
Se autorizzato, l’appaltatore dovrà lavorare con piccoli trapani sulle cui punte monterà delle speciali
frese in nylon o setola.
Acqua nebulizzata
L’appaltatore, distribuiti i tubi adduttori lungo tutta la superficie dell’intervento, inizierà la pulizia
dall’alto nebulizzando l’acqua mediante speciali automizzatori autorizzati dal D.L., il cui getto non
dovrà mai essere indirizzato direttamente sulle superfici; sfrutterà, quindi, la capacità emolliente
dell’acqua durante la caduta. L’efficacia della pulizia, sarà determinata non tanto dalla quantità
d’acqua impiegata quanto dal fatto che essendo nebulizzata e, quindi, costituita da numerose
microparticelle aventi un’area superficiale molto estesa, avrà una superficie di contatto con i
materiali da pulire maggiore di quella dell’acqua impiegata senza nebulizzazione.
In ogni caso, il quantitativo d’acqua da impiegare su materiali assorbenti o corpi fessurati, dovrà
assolutamente limitato in quanto dannoso.
L’appaltatore dovrà prolungare l’intervento finché le croste non risultino talmente morbide da
essere asportate manualmente mediante spazzole di saggina o nylon.
Apparecchiature ad ultrasuoni
L’appaltatore, se previsto, dovrà adoperare speciali dispositivi atti a rimuovere, mediante leggere
sollecitazioni prodotte da microonde (25 Khz) trasmesse da un piccolo spray ad acqua, le
incrostazioni più resistenti. Le apparecchiature ad ultrasuoni, adatte per la loro precisione al
trattamento di manufatti policromi di particolare pregio artistico potranno essere utilizzate solo da
personale altamente specializzato.
Microsabbiatura di precisione
La microsabbiatrice è uno strumento di precisione che sfrutta l’azione fortemente abrasiva di
microsfere di vetro o di albumina (40 u) spinte da area compressa. L’appaltatore, per effettuare
microsabbiature, dovrà impegnare solo personale specializzato ed operare esclusivamente sulle
zone ricoperte da incrostazione avendo cura di pulire i particolari architettonici senza alterarne i
volumi.
Pulizia chimica
L’appaltatore potrà utilizzare solamente quei detergenti chimici dalle caratteristiche richieste
dall’allegato “P1” del presente Regolamento che dovrà applicare esclusivamente sulle incrostazioni
avendo cura di controllarne l’azione corrosiva in modo da non compromettere l’integrità di
materiali lapidei. Dovrà impiegare preferibilmente formulati in pasta da diluire con le percentuali
d’acqua stabilite dalla D.L.
L’appaltatore per la pulizia di materiali porosi, assorbenti e deteriorati, non dovrà assolutamente
utilizzare detergenti chimici che, invece, potrà impiegare per rimuovere lo sporco depositatosi su
superfici integre e compatte. Egli, dovrà in ogni caso, eseguire subito dopo la pulizia lavaggi con
abbondante acqua e nebulizzatori. Se richiesto, l’appaltatore dovrà attenuare l’azione corrosiva
inserendo fogli di carta assorbente fra la pietra e la pasta chimica.
Argille assorbenti
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L’appaltatore dovrà diluire l’argilla con un quantitativo d’acqua sufficiente a renderla pastosa e
lavorabile; quindi, applicherà l’impasto sul manufatto con le mani e con piccole spatole flessibili e
farà aderire all’impasto dei teli di garza su cui stenderà del cotone idrofilo bagnato; infine, coprirà il
tutto con teli di nylon aperti in alto al fine di permettere il ciclico inumidimento del cotone.
Trascorsi due, tre giorni, dovrà togliere i teli di nylon per lasciare essiccare l’argilla che, in seguito,
asporterà con lavaggi a base di acqua. Se l’argilla non riuscisse a sciogliere le incrostazioni,
l’appaltatore dovrà diluirla con piccole quantità di agenti chimici o sostituire l’acqua di impasto con
sostanze solventi. Inoltre, se previsto dagli elaborati di progetto o richiesto dalla D.L., dovrà
preparare gli impacchi aggiungendo all’argilla, urea, glicerina o altre sostanze capaci di pulire le
croste molto spesso mediante l’azione solvente esercitata da nitrobatteri.
L’appaltatore avrà, infine, l’obbligo di mantenere l’impacco attivo sulle croste per il tempo ritenuto
necessario dalla D.L. ad assolvere la sua funzione detergente.
Metodi per la pulizia di edifici comuni.
Il sistema di pulizia di questi edifici non richiede né la cautela né le tecniche sofisticate necessarie
all’edilizia di tipo monumentale.
L’appaltatore, quindi, potrà impiegare sistemi più pratici e veloci a condizione che i materiali
utilizzati posseggano le caratteristiche richieste dall’allegato “P1” del presente Regolamento e non
alterino l’integrità delle superfici trattate.
Pulizia con getti d’acqua a pressione
Risulta particolarmente indicata per la rimozione di croste anche molto spesse grazie all’azione
meccanica della pressione che aumenta la capacità solvente dell’acqua.
L’appaltatore inizierà la pulizia dall’alto impiegando una pressione di 2 – 4 atm in modo da
sfruttare i percolamenti per ammorbidire le parti sottostanti.
La durata dei lavori dipenderà dalla natura e dalla consistenza delle croste.
L’appaltatore dovrà evitare di prolungare questo tipo di trattamento su superfici che si presentino
diffusamente fessurate o costituite da materiali porosi.
Sabbiatura
La sabbiatura dovrà essere effettuata solo su superfici sane e compatte mediante macchine che
utilizzino sabbie silicee molto sottili.
L’appaltatore non dovrà assolutamente adoperarla su superfici friabili o particolarmente degradate.
Su richiesta, l’appaltatore potrà anche adoperare speciali idro – sabbiatrici fornite di serbatoi atti al
contenimento della sabbia e dell’acqua ed alla calibratura di solventi chimici adatti ad incrementare
l’azione abrasiva.
L’appaltatore potrà utilizzare un normale compressore ed una pistola a spruzzo collegati ad un
recipiente pieno di sabbia fel miscelata con acqua il cui getto sarà attivato dalla depressione
presente nell’ugello.
L’appaltatore dovrà limitare la sabbiatura alle zone ricoperte da croste particolarmente dure e spesse
e solo su esplicita richiesta degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto potrà eseguirla
sull’intera superficie del manufatto.
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La pulizia chimica
L’appaltatore dovrà impiegare prodotti a base di sostanza attive che sciogliendo o ammorbidendo le
incrostazioni ne rendano possibili l’asportazione mediante successiva pulizia con acqua.
Le sostanze chimiche dovranno avere caratteristiche rispondenti a quelle richieste dall’Allegato
“P1” e l’appaltatore, prima di adoperarle, dovrà eseguire le prove su campioni al fine di conoscerne
la reazione e valutare di conseguenza l’opportunità di un loro utilizzo.
In ogni caso, prima di metterle in opera, egli avrà l’obbligo di impregnare le superfici con acqua in
modo da limitare il loro assorbimento.
L’appaltatore, applicate le sostanza acide su piccoli settori, le lascerà agire per circa 10 minuti ed in
seguito le asporterà mediante ripetuti lavaggi con acqua.
Egli inoltre dovrà utilizzare le sostanze alcaline atte a sciogliere con rapidità oli e grassi solo su
pietre resistenti agli alcaline su manufatti di cemento lasciandole agire non oltre 15 minuti.
Infine, l’appaltatore sarà tenuto ad impiegare gli appositi neutralizzatori che, in seguito, dovrà
eliminare mediante lavaggi con acqua.
Intonaci
E' escluso l'impiego di intonaci plastici, a favore di intonaci tradizionali a base di malta di calce,
sabbia (tonachina liscia dipinta) e pigmenti naturali di colore idoneo. Saranno mantenute le
modanature realizzate con lo stesso impasto dell'intonaco originario, o eventualmente ricostituite
con lo stesso materiale e lo stesso colore.
Gli intonaci originati in buono stato dovranno essere mantenuti e consolidati e riproposti, ove
mancanti o deteriorati, con materiale dello stesso tipo, e ove possibile nello stesso colore originario.
Colori
La tinteggiatura delle facciate avrà i seguenti colori:
- bianco calce naturale
- giallo ocra
- ossido di alluminio
- terra di Siena
- rosso pompeiano
L'uso del colore sulle facciate deve essere tale da restituire l'articolazione delle unità edilizie
costituenti i vari isolati.
Le differenti colorazioni vanno preferibilmente ottenute attraverso variazioni di toni, anziché
attraverso contrasti di tinte.
Non sono consentite le colorazioni delle superfici in pietra da taglio e bugnati.
Murature
Saranno salvaguardati i parametri murari esterni in pietra a faccia vista, ove esistenti, con la
sostituzione di conci mancanti. Saranno altresì salvaguardate, ed eventualmente liberate da intonaci
e rivestimenti le murature di mattoni a faccia vista, eventualmente integrate degli elementi mancanti
o degradati.
Elementi decorativi
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Gli elementi costruttivi e decorativi, quali cornicioni, capitelli, mensole, lesene, ghiere, balaustre,
cornici, bugnati, che siano deteriorati in maniera irrecuperabile verranno sostituiti, impiegando gli
stessi materiali e, per quanto possibile, le stesse tecniche di lavorazione.
Nella ricostruzione delle parti totalmente mancanti si può intervenire con intonaco o pietra, con
lavorazione stilizzata.
Per i suddetti interventi sostitutivi od integrativi si dovrà operare in modo tale da rendere gli
elementi interessati chiaramente distinguibili da quelli preesistenti.
Aperture ed infissi.
Le apertura a piano terra dovranno di norma mantenere o riproporre le dimensioni e le tipologie
delle aperture originarie, evitando la modifica e l'allargamento dei vani porta o finestra esistenti.
La modifica e/o l'allargamento è consentito solo per destinazione a garage o per adeguamento a
normative di sicurezza, prevenzione incendi e barriere architettoniche, per contemperare lo
svolgimento di attività commerciali od artigianali, ovvero nei casi di una perdita della
configurazione originaria attraverso un ridisegno delle aperture che si allinei agli elementi esistenti
nelle parti superiori del prospetto, nel rispetto del disegno geometrico della facciata.
Gli infissi saranno in legno o in ferro, con le caratteristiche delle tradizionali "carretterie" (portone a
doppio battente con sopraluce); i colori dei portoni esterni saranno verde scuro o verde oliva e
marrone.
Sono vietate le saracinesche in ferro di qualsiasi tipo; sono ammessi cancelli in ferro di lavorazione
artigianale, con geometrie essenziali. Nei locali a piano terra con destinazione artigianale,
commerciale o direzionale sono ammessi gli infissi metallici di colore nero con vetrate
antisfondamento.
Tutti gli infissi relativi ad una unità immobiliare (edificio) saranno dello stesso tipo e colore; in via
principale gli infissi esterni dovranno essere in legno, in caso di impossibilità sono ammessi infissi
in alluminio preverniciato, colore verde e/o marrone, con persiane o scuri. Non sono consentiti
avvolgibili, veneziane, ecc.; le ante vetrate potranno essere dotate di scuri. Infissi esterni finestre e
porte vetrate dovranno essere dipinti con vernice satinata beige, verde scuro o marrone.
Non è ammesso l'uso di infissi di alluminio anodizzato naturale o bronzato. Sono ammessi gli
infissi del tipo a semibotta, in lamiera zincata; si eviterà l'impiego di serrande avvolgibili con
imbotta esterna; ove esistenti potrà essere imposto il taglio dell'imbotta esterna.
Balconi e inferriate
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, i lavori su balconi esistenti o da ricostruire,
nel rispetto della configurazione originaria, in conformità al vigente regolamento edilizio, verranno
eseguiti con l'osservanza di quanto segue:
a) i balconi che non raggiungono l'altezza di mt. 3,00 dal piano stradale saranno ridotti a petto;
b) quelli che superano l'altezza di int. 3, 00 ma non raggiungono i mt. 4,30 potranno sporgere
di cm 30 nelle strade non più larghe di m 3,00 e cm 45 negli altri casi.
I balconi a quota superiore potranno avere una larghezza massima di 75 cm. e una lunghezza
massima pari al doppio dell'apertura.
Gli oggetti dei balconi dovranno essere realizzati con mensole in ferro, ghisa o ferro battuto.
Sono vietati gli aggetti in c.a. o con laterizi tra le mensole; il piano dei balconi sarà in marmo con
spessore minimo di cm. 4.
E' vietata l'unione di più balconi in balconate uniche.
Le parti in ferro, quali ringhiere dei balconi, inferriate, ecc., saranno dipinte in grigio piombo, nero
15
marrone.
Le ringhiere dovranno essere in ferro pieno lineare con motivi tradizionali, e richiami alle inferriate
preesistente.
Impianti
In tutti gli interventi sugli edifici si deve prevedere la sistemazione sotto traccia delle utenze a rete.
I condizionatori vanno collocati in cortili, chiostrine, pozzi luce; in assenza di tale possibilità
potranno essere collocati solo all'interno di vani porta o finestra opportunamente schermati.
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COMUNE DI GALATONE
Provincia di Lecce
All. "P1"
PRODOTTI PER LA PULIZIA DEI MANUFATTI LAPIDEI
GENERALITA'
La pulizia delle superfici esterne di un edificio, soprattutto, se di valore storico-artistico, è
un'operazione complessa che necessita di un'attenta analisi sulla natura delle croste e dei manufatti
lapidei al fine di determinare il processo chimico che innesca il degrado e, quindi, la scelta dei
prodotti e delle metodologie più appropriate (raccomandazioni NORMAL)
All'appaltatore sarà, quindi, vietato utilizzare qualsiasi tipo di prodotto, anche prescritto,senza la
preventiva esecuzione di prove applicative o esplicita autorizzazione della D.L.
Pulizia Chimica
La pulizia con detergenti chimici richiederà la massima cautela per la difficoltà di controllo della
sua azione corrosiva. Essa dovrà, infatti, essere effettuata esclusivamente dietro specifica
autorizzazione della D.L. e solo sulle zone ove le croste si presentano più tenaci.
In genere, si impiegheranno dei formulati in pasta resi tixotropici dalla carbossilcellulora che
verranno diluiti, per mitigare la loro azione urticante, con i quantitativi d'acqua prescritti dalla D.L.
Sostanze alcaline
Composte prevalentemente da alcali caustici, polimeri ed agenti reologici, presenteranno, in genere
le seguenti proprietà:
alcalinità 10-20% (Nao2);
PH 13-14;
PH 1% in acqua 12-13;
Peso specifico 1, 247g/ml;
Viscosità DIN 20.
Neutralizzatori
Composti da acidi e solventi solubili in acqua, saranno impiegati per interrompere l'azione delle
sostanze alcaline.
Il loro utilizzo sarà opportunamente vagliato dalla D.L. in quanto, talvolta, su superfici
particolarmente reattive potrebbero produrre sali solubili che, penetrando all'interno,
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danneggerebbero irreversibilmente i materiali:
Presenteranno le seguenti caratteristiche:
acidità 1-10%
PH 1% in acqua 2-4;
Peso specifico 1,043 g/ml.
Sostanza acide
Costituite da acidi inorganici e tensioattivi, dovranno essere impiegate esclusivamente su materiali
di natura non calcarea.
Presenteranno le seguenti proprietà:
PH 0-1;
PH 1% in acqua 0-2;
Peso specifico 1-1.35 g/ml;
Viscosità DIN 20.
AB 57
Si tratta di un formulato messo a punto dai tecnici dell'Istituto Centrale del Restauro di Roma.
E' composto da:
Acqua cc.1000;
Bicarbonato d'ammonio g.30;
Bicarbonato di sodio g.50;
E.D.T.A. (sale bisodico) g. 25;
Desogen (sale d'ammonio quaternario) cc.10 (tensioattivo, fungicida);
Carbossimetilcellulosa g. 60.
Dovrà avere un PH intorno a 7-5 e la quantità di E.D.T.A. potrà essere variata e portata, se ritenuto
necessario, a 100 - 125 g.
Alla miscela potranno essere aggiunteammoniaca (NH4OH) o trietanolammina (C3H4OH3) allo
scopo di facilitare la dissoluzione dei componenti"grassi" presenti nella crosta.
Esametafosfato di sodio (NAPO3)6 e formiato di ammonio (HCOONH+)
Sono sali che hanno la proprietà di sciogliere il gesso senza intaccare il carbonato di calcio.
Dovranno essere usati in soluzioni con il 5-10% d'acqua e, su richiesta della D.L., potranno essere
miscelati tra loro al fine di ottenere una maggiore capacità solvente.
Potrà essere, anche aggiunto un sapone liquido di tipo neutro o leggermente alcalino (5-10 cc. Litro)
al fine di favorire una migliore bagnabilità ed esportazione delle croste grasse e prodotte dagli
idrocarburi alifatici.
Detergenti
Sono tensioattivi organici costituiti da catene di atomi di carbonio alle quali sono attaccati uno o più
gruppi idrofili.
Saranno impiegati allo scopo di diminuire la tensione superficiale dell'acqua in modo da aumentare
il potere ammorbidente.
L'uso dei detergenti dovrà essere opportunamente vagliato dalla D.L., infatti, i tensioattivi oltre a
sciogliere il gesso ed il carbonato di calcio (che sono i leganti più comuni delle croste) agiscono
anche sulle pietre corrodendole e formando sali solubili).
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Argille assorbenti
Potranno essere impiegate due tipi di argilla; la sepiolite e l'attapulgite. Sono fillosilicati idrati di
magnesio capaci di impregnarsi di olii e grassi senza operare azioni aggressive sulla superficie delle
pietre deteriorate.
La granolumetria dei due tipi di argilla dovrà essere di almeno 100-200 mesh.
Dovranno essere preparate diluendole esclusivamente con acqua distillata o demonizzata fino il
raggiungere una consistenza pastosa che consenta la loro lavorazione in spessori di due o tre
centimetri.
Impacchi biologici
Gli impasti, a base di sepiolite o attapulgite, avranno la seguente composizione:
1 litro di acqua;
50 di aurea (NH2) 2CO;
20 cc. Di glicerina (CH2OH)2 CHOH;
Il fango che si otterrà dovrà essere steso in spessori di almeno due centimetri.
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REGOLAMENTO NORMATIVA DEI PROSPETTI
NEL CENTRO STORICO
PREMESSA : L’Amministrazione Comunale ha come obiettivo
successivo quello redigere un piano del colore che sia anche uno strumento
di pianificazione attuale urbanistica cogliendo in se tutte le problematiche
per rivitalizzare, recuperare e riutilizzare il Centro Storico.
Prospetti esterni
Gli interventi devono intendere ad assicurare:
 il rispetto dell’originario schema compositivo;
 il mantenimento degli elementi della partitura architettonica, delle
opere di finitura e degli elementi funzionali esterni;
 Esclusione di elementi di finitura non adeguati alle caratteristiche
architettoniche degli edifici (serrande avvolgibili, ringhiere ed infissi
in alluminio;
 E’ prescritta la demolizione di volumi chiusi aggiunti che alterano il
prospetto (latrine su balconi e simili).
Normativa del colore
Il regolamento d’attuazione e le norme guida relative alla normativa del
colore del Centro Storico di Galatone si pongono come indicazioni valide
in materia di decoro pubblico ed integrazione delle norme vigenti del
Regolamento Edilizio.
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Delineano i criteri operativi e le prescrizioni da osservare per quanto
concerne intonaci, elementi architettonici e decorativi di facciata,
coloriture, tinteggiature con interventi di prevenzione e salvaguardia, di
valorizzazione.
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COMUNE DI GALATONE
Provincia di Lecce
All. "B"
REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI INSEGNE
NEL CENTRO STORICO DI GALATONE
Premesse
Il presente Regolamento reco indicazioni su le tipologie colori e materiali nonché modalità
applicative delle nuove insegne da installare nel Centro Storico di Galatone.
In generale i nuovi elementi dovranno "rispettare" le valenze storiche dell'edificio senza
sovrapporsi, ma al contrario esaltando gli elementi decorativi e strutturali integrandosi
dimensionalmente e cromaticamente con la volumetria del palazzo e con la tinteggiatura della
facciata.
Sarà, perciò, sconsigliato l'uso di colori accesi o comunque non in armoniosa corrispondenza con
quelli utilizzati nel prospetto, impiego di luci al neon, di scatolati in policarbonato e di sporgenze e
dimensioni che deturpino la visione complessiva l'edificio.
I nuovi elementi dovranno essere solo in pietra leccese, o ferro battuto. Le insegne luminose
saranno realizzate attraverso la collocazione di piccoli fari, ovvero tramite l'utilizzo di lettere retroilluminate: le colorazioni e le dimensioni, invece, verranno suggerite dall'immagine stessa del
palazzo.
Art. 1 - Interventi consentiti
All'esterno dei locali situati a piano terra e che in conformità alla vigente disciplina edilizia risultino
destinati alla vendita ed alla somministrazione di prodotti al dettaglio, nonché alla prestazione di
servizi, o allo svolgimento di arti, professioni e mestieri, è consentita l'installazione su supporti fissi
di insegne, scritte ed altri mezzi per la segnalazione e l'informazione pubblicitaria, relativa
all'attività esercitata, secondo le norme indicate nei successivi articoli.
L’installazione dovrà essere autorizzata dal Dirigente incaricato, come previsto dalla normativa in
vigore per le opere di manutenzione straordinaria, salvo che non faccia parte di un più radicale
intervento per cui è richiesta la concessione edilizia.
Art. 2 – Insegne frontali interne ai vani
Nelle aperture dei locali, di cui al precedente art. 1 che prospettano sulla via, è consentita
l’installazione di insegne e scritte di tipo frontale purché completamente contenute entro il vano
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delle aperture medesime ed arretrate di almeno 5 cm. o sporgenti non oltre 15 cm. dal filo sterno
della muratura o di eventuali stipiti incorniciati.
Le insegne e le scritte potranno essere formate da caratteri disposti su pannelli inseriti nella fascia
esistente tra l’intradosso dell’architrave ed una linea orizzontale tracciata a quota non inferiore a
ml. 2.00 e non superiore a ml. 2.80.
In caso di vani archivoltati, i pannelli potranno essere inseriti nelle lunette comprese tra l’intradosso
dell’arco ed una linea posta comunque a quota non inferiore all’imposta del medesimo.
In ogni caso i pannelli dovranno essere estesi a tutto il contorno superiore del vano.
Art. 3 - Materiali e colori
Le insegne e le scritte dovranno essere così realizzate:
a) Segni e caratteri non luminosi di qualsivoglia stile e formato, dipinti o applicati su pannelli
opachi o trasparenti, anch'essi comunque non luminosi.;
b) Segni e caratteri luminosi applicati e ritagliati su pannelli opachi.
I panelli opachi dovranno essere dei seguenti materiali e colori:
1) pietra leccese;
2) ferro battuto;
Nel caso di vani archivoltati l’eventuale pannello dovrà essere accompagnato dal mantenimento o
dal ripristino della inferriata esistente in origine..
I caratteri luminosi dovranno essere realizzati con tubi luminescenti di diametro non superiore a 30
mm. ovvero con faretti di tipo alogeno.
Art. 4 - Altre attrezzature consentite.
Sulle pareti a fianco di ciascuno degli stipiti, delle aperture di cui al precedente art.2 e ad una
distanza comunque non inferiore a cm. l5 dallo spigolo interno dei medesimi o da quello esterno di
eventuali mostre scorniciate, è inoltre consentita l'applicazione di una delle seguenti attrezzature:
a)
Una targa rettangolare dì dimensioni non superiori a cm. 30 x 40 dì altezza,
corrispondente per materiale e colori a quanto indicato nel successivo articolo 10;
b)
Le targhe e gli stendardi dovranno essere collocati senza sporgere più di 10 cm. dalla
muratura, ne sovrapporsi a zoccoli, cornici, stupiti, e altri elementi decorativi.
Art. 5 - Contenuti delle insegne.
Le insegne e le scritte pubblicitarie potranno contenere unicamente la denominazione o la
ragione sociale della Ditta o la qualità dell'esercizio, oppure un'indicazione sintetica delle merci
vendute o dei servizi prestati, nonché un contrassegno o emblema stilizzato.
Art. 6 - Iscrizioni pubblicitarie inserite negli allestimenti espositivi.
Oltre a quanto consentito negli articoli precedenti, ulteriori scritte ed informazioni pubblicitarie,
manifesti, vetrofanie ecc… potranno essere collocate nell'ambito stesso degli allestimenti destinati
all’esposizione di merce, sulle porte d’ingresso degli esercizi e sulle appendici delle tende.
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Art. 7 - Deroghe particolari per vani ridotti.
In deroga alle norme di sui sopra, nei locali che presentino una altezza netta delle aperture
all'intradosso dell'architrave o all'imposta dell'arco rispettivamente inferiore a ml. 2,30 - 2,00
ovvero una luce inferiore a ml. 1,40 è consentita l'installazione di insegne e scritte frontali al di
sopra del vano dell’esercizio disposte simmetricamente rispetto all’asse verticale del medesimo..
Dette insegne dovranno essere formate da caratteri indipendenti non luminosi, applicati
direttamente sul parametro esterno della muratura senza impiego di plafoni o pannelli di sottofondo
e distribuiti su un’unica fascia orizzontale di altezza non superiore a cm. 25. Tale fascia dovrà
essere distanziata di 20 cm. dal limite superiore dell'architrave, o di eventuali trabeazioni o archi
incorniciati e non potrà superare in lunghezza la misura massima di cm. 140.
L'illuminazione dell’insegna potrà essere realizzata come indicato all'ultimo comma del
precedente art. 3.
Non è consentito tale tipo di insegna nel caso di portali ad arco acuto, o qualora
vada a sovrapporsi a cornici, bugnati, ed altri elementi decorativi.
ART. 8 - Deroghe generali.
Derogano inoltre dalle precedenti norme le attrezzature destinate alla segnalazione di
ospedali, farmacie, poste, telefoni, monopoli dello stato ed altre sedi di uffici o servizi di pubblico
interesse, per le quali si intende ammessa l’installazione delle sole insegne di tipo tradizionale
adottate uniformemente per tutto il territorio nazionale secondo le disposizioni e i regolamenti
propri di ciascuna amministrazione competente, ed escluso invece ogni altra soluzione difforme.
ART. 9 - Insegne di richiamo per alberghi e ristoranti.
Gli esercizi alberghieri, i ristoranti, le pizzerie ed in genere i locali di ristoro situati in
strade secondarie e ed in posizione defilata dalle principali vie di transito, a quanto consentito dalle
norme di cui al precedente art. 2 hanno facoltà d'installare un'insegna a bandiera in corrispondenza
dell'intersezione che la strada ove questi locali hanno sede forma con una via o spazio pubblico di
maggiore frequentazione. Tali insegne dovranno essere conformi, per dimensioni e materiali, al
modello descritto all'art. 3 e potranno essere infisse alla muratura in prossimità degli spigoli degli
edifici, a quota non inferiore a ml. 2.50 nelle strade munite di marciapiede o chiuse al traffico
veicolare e a ml.4.50 nelle altre strade ed avere un'altezza massima di cm. 50
Non è ammesso installare comunque per la stessa categoria commerciale, più di un'insegna in
corrispondenza del medesimo incrocio: l'eventuale presenza di più esercizi nella stessa via potrà
essere segnalata aggiungendo sotto il rispettivo simbolo le denominazioni dei diversi esercizi.
Art. 10 - Insegne per uffici.
Per contrassegnare la sede degli uffici privati, studi professionali, aziende, associazioni ed istituti,
può essere collocata lu8ngo le facciate degli edifici una targa per ogni specifico soggetto, in
corrispondenza del vano di accesso alle rispettive sedi.
Le targhe dovranno essere disposte ordinatamente al lato degli stipiti, allineate in successione
verticale, a non meno di cm. 15 dallo spigolo interno del vano, o da quello esterno di eventuali
aperture incorniciate. Le medesime dovranno avere una dimensione non superiore a cm. 40 di
larghezza per 30 di altezza, ed essere comunque uniformi tra loro in corrispondenza di ciascun
vano, per dimensioni, materiali e colori. E' consentito, a riguardo, l'impiego di caratteri incisi o
applicati in rilievo su lastre di pietra leccese, rame, ottone, nonché lastre di lamiera verniciate a
24
fuoco.
Art. 11 – Attrezzature e materiali non consentiti.
Non è consentita l’installazione di strutture diverse da quelle sopra descritte ed in particolare non è
ammessa:
a) l’installazione di pannelli e cassonetti interamente luminosi o di caratteri luminosi scatolati,
siano essi a bandiera che di tipo frontale.
b) l’impiego di legname d’abete o altre essenze resinose verniciate al naturale, cioè con
venature a vista, e di legni in genere a vista mordenzati con tinte gialle o giallo rossastre;
c) l’impiego di metalli zincati, o comunque non colorati a smalto, ad eccezione del rame,
dell’ottone e del ferro naturale battuto;
d) l’installazione di insegne, targhe e simili effettuate in modo da nascondere anche
parzialmente eventuali cornici, stipiti, zoccolature ed altri elementi architettonici e
decorativi.
Tutte le insegne, targhe, attrezzature esistenti e risultanti in contrasto con quanto stabilito con il
presente regolamento relativamente a colori, materiali, tipi, dovranno essere rimosse a cura e spese
dei proprietari entro sei mesi dalla data di approvazione dello stesso.
Art. 12 – Precauzione negli interventi sui parametri murari.
I fori nelle murature per l’installazione delle attrezzature indicate ai precedenti articoli dovranno
essere praticati con apparecchi a rotazione nella misura strettamente necessaria e comunque in
modo da non creare danni visibili ai parametri murari di prospetto.
Art. 13 – Presentazione delle domande e documentazione a corredo.
La domanda per ottenere, da parte di chi ne ha titolo, l’autorizzazione di cui al precedente art. 1
dovrà essere indirizzata al Sindaco e corredata dalla seguente documentazione in duplice copia:
a) piante e prospetti degli elementi da installare in scala adeguata;
b) prospetti di inserimento del nuovo elemento nel contesto architettonico di intorno;
c) sezione verticale della rappresentazione di cui sopra;
d) stralcio della planimetria di P.R.G. relativa al sito interessato, con indicazione della
toponomastica ed ubicazione dell’intervento;
e) documentazione fotografica del prospetto del fabbricato interessato all’installazione, con
inserimento grafico – anche schematico – dell’insegna da apporre.
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COMUNE DI GALATONE
Provincia di Lecce
REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'ARREDO
URBANO IN RELAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE NEL CENTRO STORICO
Approvato con deliberazione C.C. n°
del
Art. 1
Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina in modo particolare ed esclusivo quelle occupazioni di suolo
pubblico complementari all'esercizio di attività commerciali e turistiche presenti in Galatone, nel
preciso intento di tutelare l'immagine della Città salvaguardandone gli aspetti architettonici che
sono le peculiarità specifiche la cui attenta conservazione è alla base dello stesso sviluppo
commerciale e turistico. Pertanto le norme di cui al presente regolamento, sono valide in tutto il
Centro Storico circoscritto delle mura perimetrali.
Art. 2
Esposizione all'esterno dei negozi
All'esterno dei negozi è permessa l'esposizione di una campionatura dei seguenti articoli:
" articoli ricordo in ceramica, pietra, vimini, legno, paglia, vetro, cartoline illustrate e guide
turistiche;
" opere di pittura, scultura e grafica;
" giornali e riviste;
" piante e fiori;
" oggetti di artigianato tradizionale.
E' vietata l'esposizione degli articoli direttamente a terra o su supporto appoggiato al suolo.
E' consentita l'esposizione della merce sulla soglia e sulle spallette dell'ingresso principale di ogni
esercizio da cm. 40 da terra fino all'altezza di mt. 2,00. Sulle spallette della porta principale è
altresì consentita l'apposizione di pannelli della larghezza massima della profondità della spalletta
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(quindi tassativamente non aggettanti verso l'esterno) e per un'altezza massima di mt. 2,00.
Detti pannelli dovranno essere realizzati in legno naturale.
I negozi possono esporre i loro articoli solo su telai a muro, sia che essi abbiano forma di grata
oppure che prevedano alcune mensole atte a contenere gli articoli commercializzati, da collocarsi
sui lati dell'ingresso principale, avente le seguenti dimensioni massime e caratteristiche tecniche :
" dimensioni lunghezza mt. 1.00 x altezza mt. 1.50 - profondità mt. 0.30 - stacco minimo dal suolo
mt.0.40;
" materiale ferro naturale cerato e/o legno, mensole di legno e/o ferro, con possibile chiusura a
vetro, bordi e angoli smussati, di colore grigio antracite o marrone scuro.
In ogni caso i prodotti esposti devono essere contenuti all'interno del telaio oggetto di concessione e
comunque nel rispetto delle dimensioni massime sopra specificate.
Per quanto riguarda l'esposizione di cartoline esse possono essere collocate esclusivamente
all'interno del telaio fino ad adesso trattato, tramite espositori a "parete" (del tipo "a tasche"), capaci
di contenere gli articoli in questione, a condizione però che siano rispettate le dimensioni massime e
le caratteristiche tecniche previste per il telaio di cui al presente articolo.
In nessun caso è consentito l'utilizzo di espositori appoggiati al suolo (es. treppiedi).
Le occupazioni previste nel presente articolo, sebbene oggetto di concessione, non sono soggette al
pagamento di alcun tributo o canone in relazione esclusivamente all'occupazione di suolo pubblico.
Art.3
Insegne e simili
Le insegne indicanti la denominazione dell'esercizio commerciale o dell'attività svolta devono
essere contenute, sia in pianta che in prospetto, nel vano delle aperture del locale o in aderenza al
muro del fabbricato. Dovranno essere realizzate a mosaico, ovvero in pietra locale, in ferro battuto,
previa approvazione dell'Ufficio Urbanistica del Comune, conformemente al vigente Regolamento
Edilizio Comunale.
Sono confermate le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e
comunque conformi ai criteri di cui al precedente paragrafo, previa apposita verifica da parte
dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Detto espositore può essere collocato in forma fissa e provvisto di luce interna avente una tonalità
simile alla pubblica illuminazione.
L'utilizzo di totem, stendardi, pannelli o altre forme pubblicitarie è consentito esclusivamente
all'Amministrazione Comunale di Galatone, compresi i Gruppi Consiliari, per la promozione di
proprie attività, anche istituzionali. Tale possibilità viene estesa inoltre alle Associazioni locali nel
solo caso in cui la stessa Amministrazione Comunale,compresi i gruppi consiliari, sia direttamente
coinvolta nella gestione dell'evento.
Detti elementi possono essere installati anche in forma permanente.
Le occupazioni previste nel presente articolo, sebbene oggetto di concessione, non sono soggette al
pagamento di alcun tributo o canone in relazione esclusivamente all'occupazione di suolo pubblico.
Art.4
Ripari esterni
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Per i pubblici esercizi sono ammessi solo sistemi di riparo mobili del tipo "a ombrellone", senza
scritte pubblicitarie ai quali è vietato aggiungere teli od altro. Per i negozi sono ammesse tende
parasole realizzate in ferro battuto e tela. (art.102 R.E.C.)
Nell'ambito dello stesso esercizio devono essere della stessa tipologia e delle stesse dimensioni e
non di tinte vistose.
Ne è consentita l'installazione solo ai pubblici esercizi prospicienti spazi aperti in modo che non
siano contrari all'armonia dell'ambiente, entro l'area di suolo pubblico loro concesso.
Sono altresì consentiti lungo vie a scarso transito veicolare, sentito il parere dell'ufficio di polizia
municipale e nel rispetto delle prescrizioni dallo stesso ufficio proposte.
Nel centro storico, al di sopra degli ombrelloni, sono ammesse, ove esistenti, coperture leggere di
tipo "a pergolato" secondo la locale tradizione.
Art. 5
Apparecchi illuminanti esterni
L'installazione all'esterno del locale di apparecchi illuminanti, senza alcuna scritta pubblicitaria, è
permessa solo ai pubblici esercizi o dove viene svolta un'attività pubblica, sociale, ricreativa, ecc..
E' consentito l'utilizzo di punti luce da posizionarsi esclusivamente ai lati dell'ingresso principale ed
il colore della luce emessa deve essere uguale o simile a quello della pubblica illuminazione.
Non è pertanto permessa l'installazione di apparecchi illuminanti all'esterno dei negozi o delle altre
attività. Viene consentita tuttavia, nel solo vano delle aperture del locale, sia in pianta che in
prospetto, a condizione però che la luce sia della stessa tonalità dell'illuminazione pubblica, è
comunque vietata la proiezione di immagini, scritte od altro all'esterno del negozio. E' altresì
consentita l'installazione di corpi illuminanti sugli ombrelloni dei pubblici esercizi.
Le occupazioni previste nel presente articolo, sebbene oggetto di concessione, non sono soggette al
pagamento di alcun tributo o canone in relazione esclusivamente all'occupazione di suolo pubblico.
Art. 6
Occupazione del suolo pubblico effettuata da pubblici esercizi
Ai pubblici esercizi è consentita l'occupazione di suolo pubblico mediante l'utilizzo di tavolini e
sedie che, per quanto riguarda il Centro Storico, dovranno essere del tipo in ferro, in vimini o legno.
In ogni caso, dovrà esser richiesta l'approvazione del Dirigente del Servizio Urbanistica, sia in caso
di nuova concessione sia in presenza di rinnovo di detti arredi. La concessione verrà rilasciata solo
se e nella misura in cui ciò sia compatibile con le esigenze del transito, veicolare e pedonale, e con
altre prioritarie esigenze pubbliche.
La concessione per l'utilizzazione del suolo pubblico è rilasciata dal Funzionario Responsabile del
Servizio Tributi il quale, dopo aver richiesto il parere del Responsabile del Procedimento del
Servizio Urbanistica e di Polizia Municipale, decide i limiti dell'area utilizzabile avendo rispetto
delle eventuali prescrizioni raccomandate dagli uffici intervenuti nel procedimento e comunque
obbligatoriamente:
" fissando come superficie massima mq.50;
" imponendo la delimitazione dell'area oggetto di concessione, con ringhiere in ferro battuto,
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contenenti fioriere omogenee individuate sulla base delle prescrizioni indicate singolarmente dal
Servizio Urbanistica e riportate sull'atto di concessione;
" intendendo come concedibile solo l'area direttamente connessa con il locale, fatta salva la servitù
di passaggio per l'accesso alle abitazioni confinanti.
In caso di chiusura dell'esercizio superiore ad un giorno (chiusura settimanale) lo spazio concesso
dovrà essere liberato da ogni oggetto od arredo comunque utilizzato, fatta eccezione per eventuali
fioriere e/o pedane.
Ove il suolo pubblico concesso a pubblico esercizio ricada frontalmente rispetto ad altro negozio
commerciale o ingresso di abitazione, deve essere garantito ai fini di un facile accesso, uno spazio
libero o corridoio di almeno mt. 2,00.
La concessione disciplinata dal presente articolo può avere una durata massima di dodici mesi.
Art. 7
Occupazione del suolo pubblico con l'utilizzo di fioriere
Per quanto riguarda più in generale l'esposizione all'esterno dell'attività di vasi di fiori o di verde a
scopo decorativo e solo nell'orario di apertura giornaliera, la concessione per l'utilizzazione del
suolo pubblico può essere rilasciata, dietro presentazione di domanda così come prescritto dalle
norme generali del presente Regolamento, a condizione che il tipo di piante e di contenitore siano
intonati all'ambiente e che non si creino intralci e inconvenienti per quanto riguarda il traffico e la
pulizia degli spazi del suolo pubblico dove i vasi sono collocati.
Nel caso in cui venga richiesta l'esposizione di più fioriere, ai fini della determinazione della
superficie concessa si calcola tutto lo spazio contenuto entro i limiti esterni delle stesse.
Resta inteso che nessun provvedimento è necessario per l'esposizione di piante o fiori sulle soglie o
simili.
Art.8
Norme per il rilascio della concessione
Tutte le richieste di occupazione di suolo pubblico che avvengono mediante l'utilizzo di materiali di
arredo rimossi alla chiusura dell'esercizio, dovranno essere presentate al Funzionario Responsabile
del Servizio Tributi del Comune di Galatone, il quale, sentito il parere del Responsabile del
Procedimento del Servizio Urbanistica e di Polizia Municipale, provvederà, se del caso, a rilasciare
apposito atto di concessione.
Inoltre, per le richieste che prevedono l'utilizzo di elementi fissi di arredo urbano dovrà essere
rilasciata apposita autorizzazione edilizia, previa acquisizione di pareri e nulla osta previsti dalla
normativa vigente.
Art. 9
Estinzione della Concessione
E' causa di estinzione della concessione ogni variazione, compreso la cessazione dell'attività, che
intervenga direttamente sul soggetto titolare della stessa, in qualsiasi modo si concretizzi.
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Art. 10
Disposizioni finali e transitorie
L'applicazione delle norme di arredo urbano in presenza di occupazione di suolo pubblico
disciplinate dal presente Regolamento decorrono dalla esecutività dell'atto deliberativo di
approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Le nuove concessioni dovranno obbligatoriamente uniformarsi alle nuove disposizioni. Entro la
stessa data dovrà essere rimosso tutto quanto non espressamente contemplato dal presente
regolamento.
Trascorso tale termine, oltre alle sanzioni previste, l'Amministrazione provvederà a rimuovere, a
propria cura e spese, quanto eventualmente in contrasto, rimettendo fattura delle spese sostenute.
La vigilanza ed il controllo sul rispetto delle presenti norme spetta al servizio di Polizia Municipale
che provvederà ai necessari accertamenti anche su segnalazione degli altri servizi comunali.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme
ed ordinanze regolamentari in materia.
Le occupazioni previste nei presenti articoli del regolamento, sebbene oggetto di concessione, non
sono soggette al pagamento di alcun tributo o canone in relazione esclusivamente all’occupazione
di suolo pubblico.
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