P - Omceo Lecco
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P - Omceo Lecco
Ordine dei Medici di Lecco 21 Novembre 2009 Comunicazione di dati all' interessato e comunicazione di dati ai parenti Relatore avv. Maura Carta Nel volgere di una trentina d’ anni le prassi, le regole deontologiche e le norme giuridiche in merito alla comunicazione i i di dati d ti sanitari it i all’ ll’ iinteressato t t e a tterzii sono profondamente cambiate. Si cambia!!!! Con l’espressione "dalla segretezza al controllo" alcuni l i autorii iindicano, di iin modo d riassuntivo i i e significativo, g , il processo p di evoluzione,, che ha caratterizzato la vicenda della "privacy", sulla base del contenuto delle normative in materia, materia che si sono susseguite dagli anni ’70 ad oggi. Non si trattava in passato solo di segretezza… L C La Corte t d’A d’Appello ll di Mil Milano, iin una sentenza t d dell 16 ottobre tt b ’64 ’64, aveva affermato l’alto valore morale del medico che aveva nascosto la verità al paziente e la sua piena discrezionalità in merito alle informazioni da fornire a quest’ultimo. p ai criteri di ragionevolezza g che devono “Risponde caratterizzare la valutazione dei fatti umani, oltre l’astrattezza e il formalismo delle norme, che il chirurgo taccia al malato la gravità del suo male e il rischio che un’operazione comporta, criterio sanzionato da una prassi tramandata a noi da tempi antichissimi, antichissimi e consacrata nei principi deontologici, secondo cui il celare all’ammalato la nuda verità è precipuo dovere, forse il più nobile, del medico cui spetta di vagliare ciò che il paziente debba sapere e quanto debba essergli nascosto”. Nel 1992 in Italia arriva la svolta cioè si realizza quello che era successo in USA nel 1957 e viene introdotta la regola del consenso informato • 1957 – sentenza Salgo Vs. Leland Standford Jr University Board of Trustees: Jr. Entra nel lessico giuridico la nozione “consenso informato” , per la prima volta la Corte Americana afferma ff che al dovere di ottenere il consenso del paziente si unisce l’esplicito dovere del medico di comunicargli la diagnosi, gli eventuali pericoli legati al tipo di trattamento proposto, ma anche le possibili terapie alternative. Esigenza di completa comunicazione dei dati necessari per un consenso informato Nell’ attuale ordinamento l’ informazione e la conoscenza dell’ interessato sono due criteri che costituiscono è il fondamento eticogiuridico-deontologico g g dell’atto sanitario,, vero e proprio p p p presupposto pp di legittimità dell’attività Diritto alla salute e diritto all’informazione • Il diritto all’ informazione dei dati sanitari è un di diritto itt pieno i - i giuristi i i ti parlano l di proprio p diritto soggettivo gg – che trova vero e p fondamento e tutela nell’ art. 32 della Costituzione • • Il diritto all'informazione è un diritto relativamente recente, tant'è che, nell'ordinamento italiano, solo dal 1994 si ha una definizione data dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale ( Corte Cost. . n. 420/1994) Gli studi disponibili (soprattutto in oncologia) dimostrano importanti cambiamenti di tendenza negli anni e non solo in Italia . • Negli N li USA neglili annii ’50/‘60 ’50/‘60, circa i il 90% dei medici dichiarava che in caso di diagnosi di cancro preferiva non dirlo al Paziente. Paziente • A tal fine erano stati persino pubblicati metodi per eluderne le domande • 20 anni dopo dopo, nel 1979 solo < 5 % dichiarava di persistere in questo atteggiamento Per la comunicazione di cattive notizie era stato elaborato il sistema SPIKES – S = Setting up Preparare il contesto e disporsi all’ascolto – P = Perception P ti Valutare V l t lle percezioni i id dell paziente i t per capire ciò che sa già e l’idea che si è fatta dei suoi disturbi – I = Invitation Invitare il paziente ad esprimere il proprio consenso ad essere informato o meno sulla diagnosi, la prognosi p g e i dettagli g della malattia – K = Knowledge Fornire le informazioni necessarie a comprendere la situazione clinica – E = Emotions Facilitarlo ad esprimere le proprie reazioni emotive, cercando di rispondere ad esse in modo empatico – S = Summary Discutere, pianificare e concordare con la persona una strategia che consideri possibilità di intervento e risultati attesi; lasciare spazio ad eventuali domande; valutare quanto la persona ha compreso e riassumere quanto detto Le norme giuridiche L 656 -1996 L. 1996 la l L. L 675 e, otto tt annii dopo, d il C Codice di della privacy n. 196 del 2003 art.84 Comunicazione di dati all'interessato. 1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato da parte di esercenti le p p professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il personale designato deve essere istruito debitamente anche in ordine alle modalità di consegna a terzii dei d id documentii contenentii d datii idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato (i referti diagnostici, i risultati delle analisi e i certificati rilasciati dai laboratori di analisi o dagli altri organismi sanitari possono essere ritirati anche da persone diverse dai diretti interessati purché munite di delega scritta e con consegna in busta chiusa. Solo codice della pri privacy ac ? Carta dei Servizi Sanitari 1995 • - Art. 4 Il paziente ha il diritto di ottenere dal medico che lo cura informazioni complete e comprensibili in merito • alla diagnosi della malattia, alla terapia proposta e alla relativa prognosi La LEGGE 28 marzo 2001, n. 145. (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani). Art. 10 Vita privata e diritto all’informazione Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata allorché si tratta di informazioni relative alla propria salute salute. Ogni persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute. Tuttavia, la volontà di una persona di non essere informata deve essere rispettata. A titolo tit l eccezionale, i l lla llegge può ò prevedere, d nell’interesse ll’i t d dell paziente, i t d delle ll restrizioni ti i i all’esercizio dei suoi diritti. Art. 3 Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo pp , di un’autorità o di una p persona o di un organo g designato g dalla legge. gg rappresentante, La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione. Se il medico non mi informa •Diritto di accesso •Se lavora in una struttura :obbligo di provvedere •Tutela giurisdizionale davanti al TAR •L. 241/90 La Giurisprudenza: Nelle cause di responsabilità professionale del medico il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, sia per violazione di doveri accessori, accessori come quello di informazione informazione, che per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, deve provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario, restando a carico i d dell d debitore bit l'l'onere di provare l'l'esatto tt adempimento; d i t più iù precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, prova che la p prestazione restando a carico del sanitario la p professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile imprevedibile. Trib. Monza, Sez. I, 24/01/2008 Il dovere di informare adeguatamente il paziente circa i rischi e gli eventuali esiti negativi che il trattamento medico può avere rientra tra gli obblighi contrattuali ai quali è tenuto il medico e l cuii ttrasgressione la i costituisce tit i iinadempimento d i t e fonte di responsabilità; tale dovere di informazione sulle modalità, le eventuali complicazioni e le conseguenze cui potrebbe dar luogo l'intervento, oltre che sulle possibili alternative terapeutiche, per la costituisce condizione necessaria p formazione di un valido consenso del paziente alla stipulazione del contratto d'opera professionale e al trattamento sanitario e trae il suo fondamento dalla stessa Carta Costituzionale (art. 32, comma 2, Cost.). Trib Monza Trib. Monza, Sez Sez. II, 22/03/2007 Il dovere di informazione gravante sul chirurgo più ampio p rispetto p al estetico ha contenuto p corrispondente dovere a carico del terapeuta, in quanto dev'essere esteso alla possibilità di poter conseguire un miglioramento effettivo dell'aspetto dell aspetto fisico, che si ripercuota favorevolmente anche nella vita di relazione. Infatti la scelta di sottoporsi ad un tipo di chirurgia estetica presuppone che il consenso del paziente sia stato espresso nella convinzione di migliorare il proprio aspetto fisico. T ib G Trib. Genova, Sez. S II II, 21/03/2006 la configurazione della condotta omissiva dannosa e dell'ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione non è stato messo in condizione di assentire al trattamento informazione, sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, con la conseguenza che tale trattamento non può dirsi avvenuto previa prestazione di un valido consenso ed appare eseguito in violazione tanto dell'art dell'art. 32 32, comma secondo, Cost., (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dell'art. 13 Cost. (che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria g fisica), ) e dell'art. 33, legge gg 23 dicembre 1978, n. 833 ((che esclude la integrità possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarla e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità ex art art. 54 cc.p.). p) L'obbligo d'informazione grava sul sanitario che, una volta richiesto dal paziente dell'esecuzione dell esecuzione di un determinato trattamento trattamento, ne decide l'esecuzione l esecuzione in piena autonomia, a nulla rilevando che la richiesta del paziente discenda da prescrizione di altro medico specialista. C Cass. civ., i S Sez. III III, 14/03/2006 14/03/2006, n.5444 5444 • Cassazione civile, sent. N. 364/1997: Il paziente capace di intendere e di volere ha il diritto di conoscere la verità sulla sua malattia. I familiari, senza il suo consenso informato, non hanno diritto di prendere decisioni per lui • E’ dovere del medico informare correttamente della diagnosi, in quanto tacendola si verifica un danno alla persona a cui viene negata la possibilita’ di poter programmare il suo “essere persona” e, quindi, in senso lato l’esplica ione delle ssue l’esplicazione e attitudini psico- fisiche, in vista e fino all’evento mortale. E' stata cassata una sentenza che aveva escluso un danno risarcibile perché ha omesso di considerare che da una diagnosi esatta di una malattia ad esito ineluttabilmente g che il p paziente,, oltre ad essere messo infausto consegue nelle condizioni per scegliere, se possibilità di scelta vi sia, "che fare" nell'ambito di quello che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all'esito infausto, è anche messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato ll'esplicazione esplicazione delle sue attitudini psicopsico fisiche (Cass (Cass.Civ. Civ III III, 18/9/08, n. 23846) Un sanitario dopo aver effettuato un intervento, non aveva comunicato alla paziente l'esito l esito dell'esame dell esame istologico dal quale risultava la presenza di una forma tumorale maligna. La mancata comunicazione non aveva permesso di intraprendere le terapie necessarie ed opportune… La Corte ha ravvisato una negligenza del medico, avendo ravvisato i t un rapporto t di causalità lità tra t la l condotta d tt professionale, che aveva omesso di informare la paziente, dopo averla sottoposta ad intervento di isterectomia, dell'esito dell'esame istologico da cui era emersa la presenza di un leiomiosarcoma di grado G3, non comunicato all'interessata e non fatto risultare nella cartella clinica, ed il successivo evolversi della patologia che, non essendo stata fronteggiata con opportuni rimedi, terapeutici e chirurgici chirurgici, si era diffusa in metastasi metastasi, abbreviando i tempi di sopravvivenza della V., pure in presenza di una prognosi infausta. Cass. pen Sez. 4, 26/10/07 n. 39609 Poi c’ è il Codice di Deontologia Medica (16 dicembre 2006) che dà la misura di questo cambiamento TITOLO III - RAPPORTI CON IL CITTADINO CAPO IV Art. 33 - Informazione al cittadino – paziente la più p idonea informazione sulla Il medico deve fornire al p diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate. Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l’adesione l adesione alle proposte diagnostico diagnostico-terapeutiche. terapeutiche Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione d l cittadino del itt di iin ttema di prevenzione. i Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. persona assistita di non essere informata o di La documentata volontà della p delegare ad altro soggetto l’informazione deve essere rispettata Art. 34 - Informazione a terzi – L'informazione a terzi presuppone il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all’art. 10 e all’art. 12 allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del 12, soggetto stesso o di altri. In caso di paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili Il C.D. Art. 10 - Segreto professionale Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza p nell’esercizio della professione. La morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del segreto. Il medico deve informare i suoi collaboratori dell’obbligo del segreto professionale L’inosservanza professionale. L inosservanza del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa derivarne profitto proprio o altrui ovvero nocumento della persona assistita o di altri altri. La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall’adempimento di un obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all’Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche g ) ovvero da q quanto p previsto dai di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) successivi artt. 11 e 12. Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto professionale. La cancellazione dall'albo dall albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo. Art. 11 - Riservatezza dei dati personali Il medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali del paziente e particolarmente ti l t dei d i dati d ti sensibili ibili iinerenti ti lla salute l t e lla vita it sessuale. l Il medico di acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso del paziente o di chi ne esercita la tutela. pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole g Nelle p persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse. Il consenso specifico del paziente vale per ogni ulteriore trattamento dei dati medesimi, ma solo nei limiti, nelle forme e con le deroghe stabilite dalla legge. Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona. quando la rivelazione di una diagnosi grave o della necessità di effettuare un intervento molto rischioso comporterebbe, per le condizioni di debolezza psicologica in cui versa il malato, una rilevante compromissione della sua salute. È avvenuto, infatti, che l’apprendere una diagnosi infausta abbia indotto il paziente a gesti suicidiari o abbia comunque determinato in lui una crisi depressiva tale da compromettere l’andamento delle cure. In questi casi il C.D. consente di derogare alla ll regola l giuridica i idi generale l d dell’obbligo ll’ bbli dell’informazione, poiché il silenzio del medico o la comunicazione di una verità “addomesticata” diventano funzionali al perseguimento del fine ultimo del medico di preservare la salute del paziente. Comitato Italiano di Bioetica La richiesta dei familiari di fornire al paziente informazioni non veritiere non è vincolante vincolante. Il medico ha il dovere di dare al malato le informazioni necessarie per affrontare responsabilmente la realtà, realtà ma attenendosi ai criteri di prudenza, soprattutto nella terminologia… Chi deve dare l’informazione? Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o agli altri soggetti legittimati. A quali altri soggetti può essere data l’ informazione? Bisogna stare attenti. Indicazioni sono contenute nel codice della privacy : al prossimo congiunto, ad un familiare, al convivente o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato l interessato. Due mesi fa (17 settembre 2009 ) il Garante della Privacy ha ribadito che le informazioni ad accedere ai dati personali relativi alla convivente defunta poiché l’l informativa deve essere data a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione"; Bisogna documentare il rapporto di convivenza convivenza. Il diritto vantato era quello di disporre delle informazioni necessarie ad intraprendere le azioni giudiziarie più opportune per la verifica di eventuali inadempienze nelle prestazioni sanitarie. Per il lavoratore, in caso di assenza per malattia all'amministrazione vanno consegnati certificati medici privi di diagnosi e con la sola indicazione dell'inizio e della durata dell'infermità dell infermità. Particolari cautele devono essere adottate nei casi di visite medico legali legali, denunce di infortunio all'Inail, abilitazioni al porto d'armi e alla guida. Informazioni al telefono: per prestazione di pronto soccorso, il G Garante t ha h specificato ifi t che h occorre limitarsi li it i ad d iindicare di lla circostanza della presenza di una persona nella struttura d'emergenza ai terzi legittimati (parenti, familiari o conviventi, valutate le diverse circostanze del caso). L'interessato, se cosciente e capace, deve essere comunque preventivamente informato ((ad es. all'accettazione)) e deve p p poter decidere a quali soggetti rendere nota la sua presenza al pronto soccorso. Anche con riferimento alla notizia della presenza dei degenti nei reparti, è stata segnalata l'esigenza che le strutture sanitarie mettano tali informazioni a disposizione dei soli terzi legittimati (anche in riferimento a conoscenti e a personale di volontariato). In questo caso, l'interessato cosciente e capace deve essere informato al momento del ricovero, in modo da poter decidere quali soggetti possono venire a conoscenza della sua presenza p di degenza. g nella struttura sanitaria o in un reparto Non è stata giudicata quindi corretta l'affissione di liste di pazienti nei locali destinati all'attesa o comunque apertii all pubblico, bbli con o senza lla descrizione del tipo di patologia sofferta o di intervento effettuato o ancora da effettuare, come avvenuto ad esempio per degenti che debbano subire un intervento operatorio (Provv. 17 marzo 2005 . Parimenti, non debbono essere resi visibili ad estranei documenti sulle condizioni cliniche dell'interessato, come nel caso di cartelle infermieristiche poste vicino al letto di degenza degenza. L’ art. 82 del Codice L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza un ordinanza contingibile ed urgente. 2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo ritardo, successivamente alla prestazione prestazione, in caso di: a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita l legalmente l t lla potestà, t tà ovvero d da un prossimo i congiunto, i t da d un familiare, f ili da d un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato; b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato. 3. L'informativa L informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia. efficacia 4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo t è necessario. i Conseguenze g nel caso di inosservanza: Sanzioni amministrative: l'art. 162 del Codice La violazione della disposizione di cui all'articolo all articolo 84 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro euro. Sanzioni penali previste dal D. L.vo 196/2003 Sanzioni penali: Art. 326 del codice penale Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio ufficio. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque ab sando della ssua abusando aq qualità, alità ri rivela ela noti notizie ie d' d'ufficio fficio , le q quali ali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. pubblico ufficiale o la p persona incaricata di un p pubblico servizio,, che,, Il p per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni E’ procedibile d’ ufficio. 622. Rivelazione di segreto professionale. Chiunque avendo notizia Chiunque, notizia, per ragione del proprio stato o ufficio ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, it se d dall ffatto tt può òd derivare i nocumento, t con lla reclusione l i fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516 . Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Questa imputazione richiede il dolo, vale a dire la volontà di rivelare una notizia segreta o riservata . p che obligano g il sanitario al Giusta causa: norme imperative dovere d’ informativa mediante denunce, referti, malattie pericolose …. Vi sono le scriminanti : oltre al consenso consenso, caso fortuito fortuito, forza maggiore, esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, violenza fisica, errore di fatto, stato di necessità, legittima difesa. difesa Perseguibile a querela di parte Gestione e conservazione conser a ione • di banche dati, registri e schedari in ambito bit sanitario it i • funzione strategica e tutela del sanitario Regole di gestione : L’art L art. 94 del Codice disciplina il trattamento dei dati sanitari in banche di dati, registri e schedari in àmbito sanitario. Il ttrattamento tt t di dati d ti idonei id i a rivelare i l llo stato t t di salute l t contenuti t ti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in àmbito sanitario anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti (il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati; g della malattia di la banca di dati in materia di sorveglianza Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate; c) il registro nazionale delle malattie rare; d) i registri dei donatori di midollo osseo; e) gli schedari dei donatori di sangue). Regole di gestione art. 34 – gestione con supporti informatici E' prescritto il rispetto delle seguenti misure minime : a) autenticazione informatica; b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'àmbito del g incaricati e addetti alla g gestione trattamento consentito ai singoli o alla manutenzione degli strumenti elettronici; e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; h) adozione d i di ttecniche i h di cifratura if t o di codici di i id identificativi tifi ti i per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari. 35 Trattamenti 35. T tt ti senza l'ausilio l' ili di strumenti t ti elettronici l tt i i (quindi gli archivi cartacei ed ogni altra modalità di conservazione della documentazione sanitaria). sono prescritte le seguenti misure minime: idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti; previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati. Particolari regole per le cartelle cliniche (art. 92). opportuni accorgimenti per -assicurare la comprensibilità dei dati --distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati Le richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti di diversi i dall'interessato d ll'i t t possono essere accolte, lt iin ttutto tt o iin parte, t solo l se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità: a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria , diritto di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;; p b) di tutelare, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato dell interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. Diniego d’ d accesso : tutela davanti al TAR Regole di conservazione variabile temporale L’ obbligo legislativo per i documenti dei professionisti (SCRITTURE L PRIVATE ) è di dieci anni, ma in ambito sanitario vigono regole particolari. Una circolare del Ministero della Sanità (n (n.900 900 2/AG454/260) 2/AG454/260), emanata il 19 dicembre 1986 stabilisce che “le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, vanno conservate illimitatamente, poiché rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storicosanitario”. “In merito alla conservazione, presso l’archivio delle istituzioni sanitarie, delle radiografie radiografie” continua la circolare del Ministero della Sanità “non rivestendo esse il carattere di atti ufficiali, si ritiene che potrà essere sufficiente un periodo di venti anni. Tale indicazione si riferisce al periodo minimo di conservazione più lungo” lungo . la restante documentazione diagnostica periodo di conservazione di venti anni E’ consentita la possibilità del ricorso alla microfilmatura sostitutiva di tutta la documentazione sanitaria”. DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 12 LUGLIO 2007, N. 155 Per il registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni la conservazione dei dati sanitari raccolti deve essere assicurata per 40 anni dalla cessazione del lavoro comportante esposizione ad agenti cancerogeni La conservazione dei dati raccolti deve essere assicurata cancerogeni. per 30 anni dalla cessazione del lavoro comportante esposizione a radiazioni ionizzanti, e dovranno essere cancellati successivamente a tale termine dalla cartella sanitaria solo nel caso in cui tali dati non risultino indispensabili, quale fonte d’informazione polivalente in relazione alla p anche ad agenti g cancerogeni. g relativa esposizione chi deve conservare Il medico Il responsabile della struttura Le regole valgono anche per le case di cura privata, tenute a conservarle le cartelle "a cura della direzione sanitaria", nonché a depositarle presso il servizio ser i io medico medico-legale legale dell’ Azienda sanitari erritorialmente competente in caso di cessazione dell'attività. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, nonché, deve ritenersi, anche i medici specialisti operanti in privati,, non sono invece destinatari dell'obbligo g di studi medici p adottare queste misure, che riguardano l'organizzazione di strutture. I medesimi soggetti devono comunque ottemperare ai principi cui si ispirano le disposizioni in esame, predisponendo in ogni caso misure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati interessati, nonché del segreto professionale, secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti (art. 83, comma 2-bis, 2 bi d dell C Codice). di ) Fascicolo sanitario elettronico archiviare, mediante nuove tecniche, la svariata documentazione di cui gli organismi sanitari si avvalgono a diverso titolo nei processi di cura dei pazienti è un’ un attività routinaria Questi dati e documenti possono presentare caratteristiche o sfumature diverse e sono da tempo oggetto di specifica attenzione nell'ambito della problematica del cosiddetto Fascicolo sanitario elettronico l tt i e del d l c.d. d dossier d i sanitario it i . Il Garante della privacy nel luglio 2009 ha emanato linee guida per disciplinare la gestione e l’utilizzo, da parte di distinti organismi o professionisti, di dati e documenti sanitari che vengono formati, integrati e aggiornati nel tempo da più soggetti, al fine di documentare in modo unitario e in termini il più possibile completi un'intera gamma di diversi eventi sanitari riguardanti un medesimo individuo e, in prospettiva, l'i t l'intera sua storia t i clinica. li i Le finalità perseguite attraverso il Fse o il dossier sono generalmente riconducibili alla documentazione di una "memoria storica" degli eventi di rilievo sanitario relativi a un medesimo storica individuo consultabile dal medico curante. Si parla di dossier sanitario qualora tale strumento sia costituito presso un organismo i sanitario it i iin qualità lità di unico i tit titolare l d dell trattamento (es., ospedale o clinica privata) al cui interno operino più professionisti. Si intende invece per Fse il fascicolo formato con riferimento a dati sanitari originati da diversi titolari del trattamento operanti più eque te e te, ma a non o esc esclusivamente, us a e te, in u un medesimo edes o a ambito b to frequentemente, territoriale (es., azienda sanitaria, laboratorio clinico privato operanti nella medesima regione o area vasta). Il Fse deve essere costituito preferendo, di regola, soluzioni che non prevedano una duplicazione in una nuova banca dati delle informazioni sanitarie formate dai professionisti o organismi sanitari che hanno preso in cura l'interessato l interessato. In secondo luogo, provenendo i dati sanitari e i documenti riuniti nel Fse da più soggetti, devono essere adottate idonee cautele per ricostruire, i t i anche h iin ttermini i i di responsabilità, bilità chi hi h ha raccolto lt e generato i dati e li ha resi disponibili nell'ambito del Fse. Qualora attraverso il Fse o il dossier si intendano perseguire anche talune finalità amministrative strettamente connesse all'erogazione della prestazione sanitaria richiesta dall'interessato ((es. prenotazione p ep pagamento g di una p prestazione), ), tali strumenti devono essere strutturati in modo tale che i dati amministrativi siano separati dalle informazioni sanitarie, prevedendo profili diversi di abilitazione degli aventi accesso agli stessi in funzione della differente tipologia di operazioni ad essi consentite. Eventuali, future utilizzazioni anche parziali del Fse o del dossier per ulteriori fini di ricerca scientifica scientifica, epidemiologica o statistica non sono di per se precluse precluse, ma possono avvenire solo in conformità alla normativa di settore ed essere oggetto di preventiva e specifica attenzione, anche nei casi in cui -come accade per taluni progetti tti di F Fse esaminatii ti la l ttenuta t dell'elenco d ll' l d deglili eventi ti sanitari it i riguardante i d t un determinato interessato sia demandata a un'infrastruttura regionale. devono essere previsti momenti distinti in cui l'interessato possa esprimere la propria volontà, attraverso un consenso di carattere generale per la costituzione del Fse e di consensi specifici ai fini della sua consultazione o meno da parte dei g titolari del trattamento ((es. medico di medicina g generale,, p pediatra di libera singoli scelta, farmacista, medico ospedaliero). Ferma restando l'indubbia utilità di un Fse/dossier completo, deve essere garantita la possibilità di non far confluire in esso alcune informazioni sanitarie relative a singoli eventi clinici (ad es., con riferimento all'esito di una specifica visita specialistica o alla prescrizione di un farmaco). Ciò, analogamente a quanto avviene nel rapporto paziente paziente-medico medico curante, curante nel quale il primo può addivenire a una determinazione consapevole di non informare il secondo di certi eventi. L'"oscuramento" dell'evento clinico (revocabile nel tempo) deve peraltro avvenire con modalità tali da g p garantire che, almeno in p prima battuta, tutti (o alcuni) soggetti abilitati all'accesso non possano venire automaticamente (anche temporaneamente) a conoscenza del fatto che l'interessato l interessato ha effettuato tale scelta ("oscuramento ( oscuramento dell'oscuramento"). il titolare del trattamento di informare i soggetti abilitati ad accedere a tali strumenti che tutti i fascicoli o i dossier cui hanno accesso possono non essere completi, in quanto l'interessato potrebbe aver esercitato il suddetto diritto di oscuramento. Il titolare del trattamento deve assicurare all'interessato all interessato di poter esercitare il diritto di oscuramento sia prima dell'inserimento delle informazioni sanitarie che successivamente. I caso di iincapacità In ità di agire i deve d essere acquisito i it il consenso di chi esercita la potestà. Raggiunta la maggiore età, il titolare del trattamento deve provvedere ad acquisire una nuova ed espressa manifestazione di volontà del minore divenuto maggiorenne, non essendo sufficiente una mera o implicita conferma di quella prestata dai g p genitori ((artt. 13 e 82,, comma 4,, del Codice). ) Tale consenso può essere espresso anche al primo contatto -relativo ad un evento di cura- tra il titolare e l'interessato divenuto maggiorenne Restano ovviamente ferme le ipotesi di differimento maggiorenne. del consenso in caso di emergenze o per la tutela della salute e dell'incolumità fisica (art. 82 del Codice). Trattamento di dati personali effettuato attraverso il Fse/dossier, perseguendo esclusivamente fini di prevenzione diagnosi e cura dell'interessato prevenzione, dell interessato, deve essere posto in essere esclusivamente da parte di soggetti operanti in ambito sanitario, con esclusione di periti, compagnie i di assicurazione, i i d datori t i di llavoro, associazioni i i io organizzazioni scientifiche e organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario. Analogamente, l'accesso è precluso anche al personale medico nell'esercizio di attività medico-legale (es. visite per l'accertamento dell'idoneità a o at a o a alla a gu guida), da), in qua quanto, to, sebbe sebbene e figure gu e lavorativa professionali di tipo sanitario, tali professionisti svolgono la loro attività professionale nell'ambito dell'accertamento di idoneità o status, status e non anche all'interno all interno di un processo di cura dell'interessato. informativa e consenso Per consentire all'interessato di esprimere scelte consapevoli consapevoli, il titolare del trattamento deve fornire previamente un'idonea informativa (artt. 13, 79 e 80 del Codice). l' d i l'adozione di specifici ifi i accorgimenti i ti ttecnici i i per assicurare idonei livelli di sicurezza (art. 31 del Codice), ferme restando le misure minime che ciascun titolare del trattamento deve comunque adottare ai sensi del Codice (artt. (a tt 33 e ss ss.). ) Devono essere, inoltre, assicurati: • idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per gli incaricati in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento (ad es., es in relazione alla possibilità di consultazione, modifica e integrazione dei dati); • procedure per la verifica periodica della qualità e coerenza d ll credenziali delle d i li di autenticazione t ti i ed deii profili fili di autorizzazione t i i assegnati agli incaricati; • individuazione di criteri per la cifratura o per la separazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dagli altri dati personali; g accessi e delle operazioni p effettuate;; • tracciabilità degli • sistemi di audit log per il controllo degli accessi al database e per il rilevamento di eventuali anomalie. G i per aver ascoltato Grazie lt t pazientemente! i t t !