Circolare 17.01.13 - Studio Dottori Commercialisti

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Circolare 17.01.13 - Studio Dottori Commercialisti
Studio Dottori Commercialisti
Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna
Dott. Sergio Massa
Dott. Elena Melandri
Dott. Paola Belelli
Dott. Pierpaolo Arzarello
Bologna, 17 gennaio 2013
A TUTTI I CLIENTI
LORO INDIRIZZI
IVA: modifiche dall’1.1.2013
Abbiamo visto ai primi di gennaio una raffica di modifiche all’Iva comunitaria tali da far impallidire il povero contabile. E’
impossibile ricordarsi tutto a memoria per cui ci aiuteremo con specchietti sintetici da tenere a portata di mano.
Lo scopo delle modifiche decise pare sia quello di uniformare le diverse legislazioni europee onde consentire piu’
agevoli controlli con le Dichiarazioni Intra presentate in ambito UE; sono state apportate modifiche al Dpr 633/72 ed al
D. Lvo 331/93 che ora andiamo ad illustrare.
INDICAZIONE IN FATTURA DELLA PARTITA IVA DEL CLIENTE
Diventa obbligatorio indicare nelle fatture emesse la P. Iva, italiana o comunitaria, del cliente. Se il cliente e’ un privato
italiano occorre indicare il suo codice fiscale.
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE FATTURA INTRACOMUNITARIA
Al fine di armonizzare gli adempimenti Intrastat in ambito comunitario, il D.L. 216/2012 stabilisce una nuova tempistica
per la fatturazione e la registrazione delle operazioni intracomunitarie. Ecco di seguito uno specchietto riepilogativo del
momento in cui un’operazione intracomunitaria si considera effettuata.
Operazione
Momento di effettuazione dell’operazione dall'1.1.2013
Cessione intracomunitaria di beni
Inizio del trasporto o spedizione (dal territorio dello Stato per le cessioni e da
quello dello Stato membro per gli acquisti).
Ovvero fatturazione anticipata, totale o parziale.
Acquisto intracomunitario di beni
Per le operazioni effettuate in modo continuativo per un periodo superiore a
un mese (somministrazioni), il momento impositivo si realizza al termine di
ciascun mese
Prestazione di servizi generici, resi o
ricevuti, nei rapporti tra imprese (art. 7ter Dpr 633/72)
Rimane invariato ed e’ il momento di ultimazione del servizio ovvero il
momento del pagamento (non rileva l'emissione anticipata della fattura).
Se di carattere periodico o continuativo, e’ la data di maturazione dei
corrispettivi
Prestazione di servizi diversi da quelli
indicati al punto precedente (dal 7quater al 7-septies Dpr 633/72)
Invariato, cioe’ al pagamento del corrispettivo o alla fatturazione anticipata
NOTA BENE:
Per le cessioni/acquisti di beni intracomunitari la nuova norma non da’ rilevanza all’incasso/pagamento di acconti:
quindi non e’ piu’ obbligatorio emettere la fattura a fronte dell’acconto. Nel caso in cui il fornitore UE emettesse
comunque la fattura, per il cliente italiano diventa obbligatorio integrarla e registrarla.
Una volta individuato il momento di effettuazione delle operazioni, occorre esaminare i nuovi termini di emissione della
fattura per le operazioni intracomunitarie ed i termini per l'integrazione della fattura ricevuta. Ora questi termini risultano
leggermente ampliati rispetto ai precedenti:
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per le operazioni attive il termine ultimo per l'emissione della fattura è fissato al giorno 15 del mese successivo
a quello di effettuazione dell'operazione (art. 21 c. 4 lett. c) Dpr. 633/1972). Il termine di registrazione coincide
con quello di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione;
operazioni attive triangolari (IT1 acquista da IT2 che consegna il bene al cliente UE1): IT1 puo’ emettere
fattura al cliente UE1 entro il mese successivo a quello della consegna da parte di IT2;
per le operazioni passive la fattura del fornitore UE va integrata e registrata nel registro Fatture Emesse e in
quello degli Acquisti entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione della fattura, ma con riferimento al
mese di ricevimento.
In caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo all'effettuazione dell'operazione, il
cessionario dovrà emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione (art. 46 c.
5 D.L. 331/1993).
TERMINI DI EMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI EXTRA-UE
Lo stesso termine per l'emissione delle fatture attive Ue (giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione) si applica:
per la fatturazione di servizi generici a soggetti extra-Ue;
per l'autofatturazione dei servizi generici ricevuti da soggetti extra-Ue.
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
Viene esteso dall’1.1.2013 l'obbligo di fatturazione a tutte le prestazioni di servizi (sia "generiche" art. 7ter sia specifiche artt. da 7-quater a 7-septies, ma diverse dalle operazioni creditizie, finanziarie e assicurative
esenti) effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in altro Stato Ue. Sulla
fattura occorre indicare l'annotazione "inversione contabile". Prima l’obbligo di fatturazione era circoscritto
alle sole prestazioni di servizio generiche art. 7-ter rese ad altri soggetti passivi UE.
Viene parimenti esteso l’obbligo di fatturazione a tutte le cessioni di beni e a tutte le prestazioni di servizi
rese fuori UE (di cui agli artt. da 7-bis a 7-septies Dpr 633/72) sia nei confronti di imprese che nei confronti di
privati. Sulla fattura occorre indicare l'annotazione "operazione non soggetta".
Riepilogando, in fattura dovranno essere inserite le seguenti diciture:
1) inversione contabile, per le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in
un altro Stato Ue (ad eccezione delle operazioni di carattere finanziario esenti di cui all’art. 10, n. da 1 a 4 e 9, D.P.R.
633/1972);
2) operazione non soggetta per le operazioni effettuate al fuori dell’Ue;
3) autofatturazione per le operazioni in cui la fattura è emessa dal cessionario o dal committente in virtù di un obbligo
specifico (es. prestazione di servizi resa da soggetto extraUE con autofattura art. 17 c. 2).
EMISSIONE DELLA FATTURA
La fattura si intende emessa, oltre che all’atto della sua consegna o spedizione o trasmissione elettronica (se il cliente
ha acconsentito) anche all’atto della sua messa a disposizione a favore del cliente.
VOLUME d'AFFARI
Dall’1.1.2013 vengono attratte nel computo del volume d'affari tutte le operazioni effettuate, incluse quelle
territorialmente non rilevanti nel nostro Paese ed oggetto del nuovo obbligo di fatturazione sopra citato.
In pratica il nuovo art. 20 Dpr 633/72 stabilisce che il volume d'affari è costituito da tutte le operazioni effettuate per le
quali viene emessa fattura, con la sola esclusione delle cessioni dei beni ammortizzabili e dei passaggi interni tra
attività separate. Cio’ in particolare significa che le prestazioni di servizi rese a soggetti UE, fuori campo Iva ex art. 7-ter
633/72, ora concorrono a formare il volume d’affari, unitamente alle altre operazioni di cui agli articoli da 7 a 7-septies
anch’esse soggette all’obbligo di fatturazione.
STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE
Per verificare se le cessioni non imponibili dell’anno hanno superato il 10% del volume d’affari, il che consente di
acquistare nell’anno successivo senza pagamento dell’Iva, bisogna escludere dal volume d’affari al denominatore le
operazioni non soggette ad Iva di cui agli artt. da 7 a 7-septies.
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SPECIFICA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI NON SOGGETTE AD IVA
Qualora l'operazione da fatturare non comporti l'addebito di Iva, è necessario indicare la tipologia di operazione (non
imponibile, esente, non soggetta, ecc.) ed eventualmente il relativo riferimento normativo (nazionale o comunitario).
Prima si richiedeva solo l'indicazione della norma, senza dover indicare la tipologia dell'operazione.
Diventa percio’ importante classificare correttamente le operazioni effettuate, non si puo’ piu’ chiamare genericamente
“esente Iva” una operazione se essa invece e’ “non soggetta” ovvero “non imponibile”.
Di conseguenza, in relazione alle seguenti casistiche, bisogna che in fattura compaiano queste specifiche annotazioni:
esportazioni, non imponibili art. 8, 8-bis e 9 Dpr 633/72: NON IMP. ART. 8, ECC.……
cessioni intracomunitarie, non imp. art. 41 DL 331/93: NON IMP. ART. 41- INVERSIONE CONTABILE
operazioni esenti art. 10 Dpr 633/72: ESENTE ART. 10
operazioni non soggette (cessione di beni o prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti effettuate verso
soggetti extraUE): NON SOGGETTE ART. 7 ….
operazioni con inversione contabile (cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti
effettuate verso soggetti UE; operazioni soggette al regime del reverse charge interno ai sensi dell'art. 17 c. 5
e 6 D.P.R. 633/1972; cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e materiali di scarto in genere ai
sensi dell'art. 74 c. 7 e 8 D.P.R. 633/1972); ora occorre scrivere NON SOGGETTA ART. …. – INVERSIONE
CONTABILE nella fattura emessa;
Le operazioni soggette al regime del margine (cessioni di beni usati, prestazioni agenzie di viaggio, ecc.):
REGIME DEL MARGINE - BENI USATI.
CONVERSIONE DI IMPORTI IN VALUTA
I corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera, compresi quelli relativi a cessioni o acquisti
intracomunitari, sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione – secondo i criteri
sopra illustrati - oppure, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura.
INTEGRAZIONE FATTURA UE
Per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere da soggetti
passivi stabiliti in altro Paese Ue, gli obblighi di assolvimento dell’Iva fanno capo al cessionario/ committente italiano il
quale deve numerare e integrare la fattura emessa dal fornitore Ue con aliquota e Iva (art. 17 c. 2 Dpr 633/72).
Successivamente deve annotarla nel registro Fatture Emesse e in quello degli Acquisti entro il giorno 15 del mese
successivo alla ricezione della fattura, ma con riferimento al mese di ricevimento.
Non e’ piu’ possibile emettere l’autofattura.
AUTOFATTURA PER ACQUISTI DALL’ESTERO
Restano invariate le regole per le operazioni poste in essere da soggetti passivi extraUe, per le quali gli obblighi sono
assolti dal cessionario o dal committente italiano mediante auto fatturazione ex art. 17.
Ecco uno specchietto riepilogativo:
Operazione
Cessione di beni art. 7-bis Dpr 633/72
(immobili in Italia, ecc.)
Operatore estero che effettua l’operazione
territorialmente rilevante in Italia
Obblighi da 1.1.2013
Ue
Integrazione della fattura del
soggetto Ue
Extra-Ue
Autofattura art. 17
Integrazione della fattura del
soggetto Ue
Ue
Servizi generici di cui all’art.7-ter Dpr 633/72
Extra-Ue
Autofattura art. 17
Ue
Integrazione della fattura
del soggetto Ue
Servizi diversi da quelli generici (artt.7quater e 7-quinquies Dpr 633/72)
Extra-Ue
Autofattura art. 17
BENI CEDUTI A TITOLO DI SCONTO, PREMIO O ABBUONO
E’ stato eliminato l’obbligo di indicare il valore normale dei beni.
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COMPILAZIONE ELENCHI INTRA
Nulla e’ cambiato per cui si continuano ad applicare le consuete regole.
CONCLUSIONI
In sostanza cosa cambia? Ecco in sintesi le principali novita’ da ricordare:
1)
2)
3)
4)
5)
Su tutte le fatture emesse va indicata la Partita Iva del cliente, o il cod. fiscale se privato;
Per vendite/acquisti di beni dalla UE non c’e’ piu’ l’obbligo di fatturare i pagamenti anticipati;
Invece per le prestazioni di servizi resi/ricevuti rimane l’obbligo di fatturare i pagamenti anticipati;
Occorre fatturare tutte le cessioni di beni e tutte le prestazioni di servizi, sia UE che extraUE;
Su tutte le fatture emesse che non recano l’addebito dell’Iva bisogna precisare la tipologia dell’operazione: ad
esempio per le prestazioni di servizi rese ad altro soggetto passivo UE indicare in fattura “non soggetto Iva art.
7-ter – inversione contabile”;
6) Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (da 7-bis a 7-septies) effettuate nei confronti di clienti extraUE
indicare in fattura “non soggetto Iva art. …..”;
7) Per acquisti di beni o servizi ove la fattura e’ emessa dal cessionario/committente indicare “autofattura art. 17 c.
2”;
8) Per tutti gli acquisti di beni e servizi dalla UE e’ obbligatorio integrare la fattura del fornitore, non si puo’ piu’
emettere l’autofattura.
Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori
approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it, con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti.
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