"Caso FIAT di Melfi": reingresso in azienda e reintegrazione nelle
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"Caso FIAT di Melfi": reingresso in azienda e reintegrazione nelle
Employment Newsletter settembre 2010 "Caso FIAT di Melfi": reingresso in azienda e reintegrazione nelle mansioni in caso di licenziamento dichiarato antisindacale Recentemente ha avuto un forte impatto mediatico il caso dei tre operai addetti allo stabilimento della Fiat Sata di Melfi il cui licenziamento è stato dichiarato illegittimo dal Giudice del Lavoro che ne ha ordinato la reintegrazione in azienda. L'interesse per la vicenda è ulteriormente aumentato a seguito della decisione dell'impresa datrice di non consentire ai lavoratori la ripresa dell'attività lavorativa presso la catena di montaggio dello stabilimento (pur consentendo loro l'ingresso in azienda) e del successivo "appello" dei tre lavoratori al presidente della Repubblica Napolitano per ottenere il rispetto del loro diritto di libertà sindacale. In evidenza: "Caso FIAT di Melfi": reingresso in azienda e reintegrazione nelle mansioni in caso di licenziamento dichiarato antisindacale La vicenda, com'è noto, trae origine dal comportamento contestato dalla Fiat Sata a tre operai iscritti al sindacato FIOM-CGIL, due dei quali con funzione di delegati sindacali. I fatti si sono verificati nel mese di luglio 2010, e vanno inseriti nel più ampio contesto di una serie di scioperi che hanno coinvolto lo stabilimento lucano, in risposta ad un programma di ristrutturazione aziendale lanciato da Fiat a livello nazionale. I tre lavoratori in questione si erano riuniti in assemblea davanti ad un carrello di movimentazione posto all'interno dello stabilimento. In base alla tesi di Fiat Sata, tale comportamento avrebbe impedito il transito dei carrelli, così ostacolando il normale svolgimento dell'attività aziendale; in base alla tesi dell'organizzazione sindacale, invece, i lavoratori avrebbero sostato di fronte a carrelli già fermi per ragioni estranee alla loro condotta, con la conseguenza che da tale condotta non sarebbe derivato alcun danno all'attività aziendale. Il caso è stato portato all'attenzione del Giudice del Lavoro di Melfi, con ricorso per condotta anti-sindacale ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. Il Giudice del Lavoro non ritenendo sufficientemente provata l'intenzionalità del comportamento ascritto ai tre lavoratori (ovvero la dolosa interruzione delle linee produttive) ha ritenuto il licenziamento non giustificato ed ha conseguentemente reintegrato i tre dipendenti nel proprio posto di lavoro. Tuttavia, allorquando gli stessi si sono recati in azienda per riprendere servizio, lo scorso 23 agosto, i responsabili dello stabilimento hanno impedito il loro ingresso nello stabilimento ed hanno messo a loro disposizione una saletta onde consentire loro unicamente lo svolgimento dell'attività sindacale. A fronte dei comportamenti descritti, l'organizzazione sindacale FIOMCGIL ha dichiarato di voler presentare una denuncia ai sensi dell'art. 650 c.p. nei confronti della Fiat Sata, per asserita inottemperanza all'ordine di reintegrazione. Il caso, peraltro, verrà nuovamente sottoposto al vaglio della magistratura, nel corso del prossimo mese di ottobre, avendo Fiat Sata proposto ricorso avverso la decisione del Giudice di prime cure. -1- Per maggiori dettagli sugli argomenti trattati in questa pubblicazione, potete contattare i seguenti referenti: Avv. Simonetta Candela, Partner [email protected] Avv. Marina Mobiglia, Associate [email protected] Avv. Paola Mariani, Associate [email protected] Avv. Fabrizio Alessandria, Associate [email protected] Clifford Chance Studio Legale, Piazzetta M. Bossi, 3, 20121 Milano +39 02 80634 1 www.cliffordchance.com Newsletter "Caso FIAT di Melfi": reingresso in azienda e reintegrazione nelle mansioni in caso di licenziamento dichiarato antisindacale 2 Questo caso ha portato alla ribalta, in particolare, la questione relativa alla possibilità di ottenere l'esecuzione in via coattiva di un ordine di reintegrazione. Va preliminarmente segnalato che sul punto si registra un orientamento giurisprudenziale consolidato, in base al quale si deve distinguere fra l'obbligo di consentire il reingresso in azienda, ritenuto suscettibile di esecuzione forzata, e "la ripresa completa da parte del lavoratore delle mansioni specifiche da lui svolte" (la c.d. reintegrazione effettiva), considerata, al contrario, non suscettibile di esecuzione forzata. L'incoercibilità della reintegrazione effettiva deriva dalla necessaria collaborazione che deve esistere tra datore di lavoro e lavoratore per l'esecuzione della prestazione lavorativa, la quale non può essere "imposta fisicamente" al datore di lavoro tramite l'intervento dell'ufficiale giudiziario. Il caso tuttavia pone anche ulteriori problemi: • sia in merito alla configurazione di un diritto al risarcimento dei danni alla professionalità subiti dai lavoratori, rappresentando l'impossibilità di riprendere il regolare svolgimento dell'attività lavorativa una violazione dell'art. 2103 c.c.; • sia in merito alla eventuale rilevanza penale dei comportamenti descritti ai sensi dell'art. 650 c.p. (ovvero mancata ottemperanza all'ordine del Giudice). Relativamente a quest'ultimo aspetto, in base ai principi che ispirano, in particolare, la tutela di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, è possibile affermare che la violazione dell'art. 650 c.p. derivi non dalla mancata reintegrazione del lavoratore nelle mansioni svolte, ma dal perpetrarsi della condotta antisindacale oggetto del procedimento ex art. 28. L'art. 28, infatti, attua una generale repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro, al fine di garantire "l'esercizio dell'attività e lo svolgimento della libertà sindacale" tutelati dall'art. 39 della Costituzione (Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1992, n. 1916). Per decidere se risulti integrata la fattispecie di reato di cui all'art. 650 c.p., dunque, sarà necessario accertare se il lavoratore cui è stato consentito il reingresso in azienda possa, o meno, svolgere normalmente la sua attività sindacale. Questo anche laddove il lavoratore non sia stato assegnato alle mansioni precedentemente svolte. Questa Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni generali e non costituisce un parere legale Abu Dhabi Amsterdam Bangkok Barcelona Beijing Brussels Bucharest Dubai Düsseldorf Frankfurt Hong Kong Kyiv London Luxembourg Madrid Milan Moscow Munich New York Paris Prague Riyadh* Rome São Paulo Shanghai Singapore Tokyo Warsaw Washington, D.C. * Clifford Chance has a co-operation agreement with Al-Jadaan & Partners Law Firm