scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 7026/2015 pubbl. il 09/06/2015 RG n. 40250/2012 Repert. n. 5933/2015 del 09/06/2015 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Paola Maria Gandolfi Presidente relatore Dott. Silvia Giani Relatore Dott. Alima Zana Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 40250/2012 R.G. promossa da: NESTLE’ ITALIANA SPA (c.f. 00777280157 ), con il patrocinio degli avv. TESTA PAOLINA INES e DE SANTIS MASSIMILIANO (DSNMSM78L25M089L) Via Lattuada, 20 20135 MILANO; COTTAFAVI PIERLUIGI (CTTPLG56B11F205C) Via Lattuada, 20 20135 MILANO; , ATTRICE contro: pagina http://bit.ly/2d2dcRX 1 di 17 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 7026/2015 pubbl. il 09/06/2015 RG n. 40250/2012 Repert. n. 5933/2015 del 09/06/2015 WAL-COR-CORSANINI SNC (C.F. 00735160194 ), con il patrocinio dell’avv. DI SANTO GIAN PAOLO e CONVENUTA L’attrice precisa come segue le proprie CONCLUSIONI Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così - GIUDICARE – 1) – accertare e dichiarare che l’uso da parte della convenuta della denominazione CIOCOLAK per contraddistinguere i prodotti per cui è causa costituisce contraffazione dei marchi internazionali estesi all’Italia n. 302.926, n. 572.181, n. 561.447, n. 912.137, tutti aventi ad oggetto o contenenti la parola GALAK, di cui l’attrice è licenziataria esclusiva per l’Italia, e ciò ai sensi dell’art. 20 co. 1 lett. b) c.p.i.; 2) – accertare e dichiarare che la commercializzazione da parte della convenuta dell’uovo di cioccolato denominato CIOCOLAK nelle confezioni e con le modalità descritte nella narrativa dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 e n. 2 c.c. nei confronti dell’attrice; 3) – accertare e dichiarare che la commercializzazione da parte della convenuta delle uova di cioccolato denominate CIOCOLAK, delle uova di cioccolato caratterizzate dal personaggio di fantasia Winnie the Pooh, nonché delle uova di cioccolato caratterizzate dai personaggi di fantasia di Topolino, Minnie e Paperino costituisce atto di concorrenza sleale parassitaria ex art. 2598 n. 3 c.c. nei confronti dell’attrice; 4) – come conseguenza della declaratoria di cui al capo 1) che precede, inibire alla convenuta ogni e qualsiasi ulteriore utilizzazione della denominazione CIOCOLAK per contraddistinguere prodotti della classe 30; 5) - come conseguenza della declaratoria di cui al capo 2) che precede, inibire alla convenuta ogni ulteriore atto di commercializzazione e promozione delle uova di cioccolato CIOCOLAK con la denominazione, nelle confezioni e con le modalità descritte nella narrativa di citazione; 6) – come conseguenza della declaratoria di cui al capo 3) che precede, inibire alla convenuta ogni ulteriore condotta parassitaria di imitazione costante e pedissequa delle iniziative dell’attrice, come quelle richiamate nella narrativa di citazione, e per l’effetto inibire alla convenuta ogni ulteriore atto di commercializzazione e promozione delle uova di cioccolato CIOCOLAK, ove non coperto dalla inibitoria di cui al capo 5) che pagina http://bit.ly/2d2dcRX 2 di 17 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Conclusioni delle parti: precede, delle uova di cioccolato caratterizzate dal personaggio di fantasia Winnie the Pooh, nonché delle uova di cioccolato caratterizzate dai personaggi di fantasia di Topolino, Minnie e Paperino; 7) – fissare in Euro 50.000,00 la penale dovuta per ogni eventuale inadempienza o giorno di ritardo nell’esecuzione della predetta inibitoria ed ordine di distruzione; 8) – condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall’attrice per effetto degli illeciti tutti commessi dalla convenuta stessa, danni da liquidarsi in via equitativa; 9) – come conseguenza della declaratoria di cui al capo 1), condannare altresì la convenuta alla restituzione a favore dell’attrice, ai sensi dell’art. 125, comma 3 c.p.i., degli utili derivanti dalla commercializzazione del prodotto denominato CIOCOLAK, nella misura in cui essi eccedano la somma che verrà liquidata a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno specificamente relativo alla commercializzazione di tale prodotto; 10) – ordinare la pubblicazione dell’epigrafe e del dispositivo dell’emananda sentenza, con caratteri di dimensioni doppie rispetto al normale, sulle pagine nazionali dei quotidiani “Corriere della Sera” e “La Repubblica”, per almeno una volta ed in giorni feriali, a cura dell’attrice ed a spese delle convenute; 11) – dichiarare l’inammissibilità della domanda di accertamento incidentale della invalidità del modello comunitario multiplo n. 000795281 in data 15 ottobre 2007 di cui è titolare la Société des Produits Nestlé S.A. e/o il difetto di legittimazione passiva di Nestlé Italiana in ordine a tale domanda, e comunque respingerla nel merito in quanto infondata in fatto e in diritto; 12) – In via istruttoria: A) ammettersi occorrendo prova testimoniale sulle circostanze di seguito capitolate: 1) Vero che nel corso degli anni 2006 e 2007 l’agenzia pubblicitaria Visual Art Group s.r.l. ha ideato e messo a punto su incarico di Nestlé Italiana S.p.A. il personaggio “goccina umanizzata”, ricevendo dalla stessa per la cessione dei diritti derivanti dalla creazione del personaggio il compenso di euro 12.000,00, come da documenti 59, 60 e 61 che si rammostrano; 2) – Vero che la goccina umanizzata è stata utilizzata da Nestlé Italiana S.p.A. sulle confezioni delle tavolette di cioccolato “Galak” e sul relativo materiale espositivo e promozionale negli anni 2009 (come da doc. 20 e 21), 2010 (come da doc. 22, 23 e 24), 2011 (come da doc. 25, 26, 27 e 28), 2012 (come da doc. 11, 29, 30 e 62), ed è tuttora utilizzata. 3) – Vero che la goccina umanizzata è stata utilizzata da Nestlé Italiana S.p.A. sulle confezioni degli ovetti di cioccolato “Galak” negli anni 2010 (come da doc. 31 e 32) e 2011 (come da doc. 33, 34 e 35), ed è tuttora utilizzata. 4) – Vero che l’uovo di cioccolato “Galak” di cui al doc. 36 è stato commercializzato e pubblicizzato da Nestlé Italiana in occasione della Pasqua 2011, come risulta dalle pagina http://bit.ly/2d2dcRX 3 di 17 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 7026/2015 pubbl. il 09/06/2015 RG n. 40250/2012 Repert. n. 5933/2015 del 09/06/2015 fatture prodotte a titolo esemplificativo come doc. 37, e dai cataloghi prodotti come doc. 38 e 39. 5) – Vero che l’uovo di cioccolato “Galak” di cui al doc. 40 è stato commercializzato e pubblicizzato da Nestlé Italiana in occasione della Pasqua 2012, come risulta dalle fatture prodotte a titolo esemplificativo come doc. 43 e 44, e dal catalogo prodotto come doc. 41. Vero che detto prodotto era venduto al pubblico ad un prezzo consigliato di euro 13,50, come risulta dal doc. 40. 6) – Vero che in data 24 gennaio 2012 il signor Daniele Cati, addetto alle vendite di Nestlé Italiana S.p.A., si è visto rifiutare dal responsabile acquisti della catena della grande distribuzione Agorà Gruppo ESD le uova Galak, e che tale rifiuto è stato giustificato con la motivazione che la catena aveva optato per le uova “Ciocolak”. 7) – Vero che in data 1° febbraio 2012 il signor Corrado Pellegrini, addetto agli acquisti della catena della grande distribuzione Billa, ha comunicato al signor Costantino Petroccia, addetto alle vendite di Nestlé Italiana S.p.A., che detta catena non avrebbe acquistato le uova Galak, perché per quanto riguarda la categoria uova di cioccolato bianco – segmento bimbi aveva optato per il prodotto Ciocolak di Walcor. 8) – Vero che il doc. 71 corrisponde a una pagina del volantino pubblicitario distribuito dalla catena della grande distribuzione Billa in occasione della Pasqua 2012. 9) Vero che il grafico di cui al doc. 63 è stato realizzato sulla base dei dati di vendita rilevati dalla società di ricerche di mercato Nielsen negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012. 10) Vero che il doc. 64 riporta i dati di vendita delle uova di cioccolato ivi indicate rilevati da Nielsen nel canale della distribuzione moderna negli anni 2011 e 2012. 11) – Vero che nel 2012 il fatturato relativo all’ uovo di cioccolato “Galak” è diminuito di euro 320.881 rispetto al fatturato dello stesso prodotto nel 2011. 12) – Vero che il margine di contribuzione di Nestlé Italiana sull’ uovo di cioccolato “Galak” è stato pari nel 2012 al 18% del fatturato, come da doc. 66. 13) – Vero che nel corso dell’anno 2012 i costi sopportati da Nestlé Italiana per il ritiro dai punti di vendita e alla conseguente distruzione delle uova di cioccolato “Galak” rimaste invendute al termine del periodo pasquale sono stati pari a euro 66.806, come da doc. 67. 14) – Vero che nel corso dell’anno 2012 i costi sopportati da Nestlé Italiana per l’acquisto e la successiva distruzione di materiale di confezionamento delle uova di cioccolato “Galak” rimasto inutilizzato sono stati pari a euro 3.256, come da doc. 68. 15) – Vero che i personaggi di Minnie e Topolino sono stati utilizzati da Nestlé Italiana sul materiale di confezionamento, pubblicitario e promozionale della linea di uova di cioccolato “Disney Club House” negli anni 2011 (come da doc. 38 e 55) e 2012 (come da doc. 41). 16) – Vero che nel 2012 il fatturato relativo all’ uovo di cioccolato “Disney Club House” è diminuito di euro 1.294.297 rispetto al fatturato dello stesso prodotto nel 2011. pagina http://bit.ly/2d2dcRX 4 di 17 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 7026/2015 pubbl. il 09/06/2015 RG n. 40250/2012 Repert. n. 5933/2015 del 09/06/2015 17) – Vero che il margine di contribuzione di Nestlé Italiana sull’ uovo di cioccolato “Disney Club House” è stato pari nel 2012 al 16% del fatturato, come da doc. 66. 18) – Vero che nel corso dell’anno 2012 i costi sopportati da Nestlé Italiana per il ritiro dai punti di vendita e alla conseguente distruzione delle uova di cioccolato “Disney Club House” rimaste invendute al termine del periodo pasquale sono stati pari a euro 37.090, come da doc. 67. 19) – Vero che nel corso dell’anno 2012 i costi sopportati da Nestlé Italiana per l’acquisto e la successiva distruzione di materiale di confezionamento delle uova di cioccolato “Disney Club House” rimasto inutilizzato sono stati pari a euro 3.256, come da doc. 68. 20) - Vero che il personaggio Winnie the Pooh è stato utilizzato da Nestlé Italiana sul materiale di confezionamento, pubblicitario e promozionale di una sua linea di uova di cioccolato negli anni 2010 (come da doc. 51), 2011 (come da doc. 38, 52 e 53) e 2012 (come da doc. 41). 21) – Vero che nel 2012 il fatturato relativo all’ uovo di cioccolato “Winnie the Pooh” è diminuito di euro 924.199 rispetto al fatturato dello stesso prodotto nel 2011. 22) – Vero che il margine di contribuzione di Nestlé Italiana sull’ uovo di cioccolato “Winnie the Pooh” è stato pari nel 2012 al 9% del fatturato, come da doc. 66. 23) – Vero che nel corso dell’anno 2012 i costi sopportati da Nestlé Italiana per il ritiro dai punti di vendita e alla conseguente distruzione delle uova di cioccolato “Winnie the Pooh” rimaste invendute al termine del periodo pasquale sono stati pari a euro 80.079, come da doc. 67. 24) – Vero che nel corso dell’anno 2012 i costi sopportati da Nestlé Italiana per l’acquisto e la successiva distruzione di materiale di confezionamento delle uova di cioccolato “Winnie the Pooh” rimasto inutilizzato sono stati pari a euro 67.102, come da doc. 68. Si indicano a testi: - sui capitoli 1) e 2), i signori Gianni Manca e Marco Bonfanti, presso Visual Art Group S.r.l., Via Lodovico il Moro 17, Milano; - sui capitoli 3), 4), 5), 9), 10), 15) e 20) la dott.ssa Susanna Fiorucci, presso Nestlé Italiana S.p.A.; - sui capitoli 11), 16) e 21 le dott.sse Susanna Fiorucci e Alessandra Gaspari, entrambe presso Nestlé Italiana S.p.A.; - sui capitoli 12), 13), 14), 17), 18), 19), 22), 23) e 24) la dott.ssa Alessandra Gaspari, presso Nestlé Italiana S.p.A.; - sui capitoli 6) e 8) il signor Daniele Cati, presso Nestlé Italiana S.p.A.; - sul capitolo 7) il signor Costantino Petroccia, presso Nestlé Italiana S.p.A. B) per il caso di ammissione della prova per testi dedotta da parte convenuta, ammettersi l’attrice a prova contraria sulle medesime circostanze; pagina http://bit.ly/2d2dcRX 5 di 17 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 7026/2015 pubbl. il 09/06/2015 RG n. 40250/2012 Repert. n. 5933/2015 del 09/06/2015 Sentenza n. 7026/2015 pubbl. il 09/06/2015 RG n. 40250/2012 Repert. n. 5933/2015 del 09/06/2015 13) - Concedere all’attrice il favore integrale di spese, competenze e onorari del giudizio. FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI Voglia il Tribunale Illustrissimo, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così giudicare: 1. In via principale, nel merito - Respingere le domande tutte della attrice, assolvendone la convenuta con la miglior formula siccome infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in corso di causa; 2. In via di accertamento incidentale - Accertare e dichiarare la invalidità del modello comunitario multiplo n. 000795281 in data 15 ottobre 2007 di titolarità della società Societè de Produits Nestlè S.A.. 3. In via istruttoria Si chiede l’ammissione dei seguenti capitoli di prova: 1. “Vero che Wal Cor ha operato come licenziataria diretta dei personaggi Walt Disney a far data dall’anno 2008 e continuativamente per i successivi cinque anni” 2. “Vero che in data 1 settembre 2008 Wal Cor ha stipulato un contratto di licenza con The Walt Disney Company Italia s.r.l. avente ad oggetto l’utilizzo dei seguenti personaggi: Winnie the Pooh, High School Musical, High School Musical 3.” 3. “Vero che il contratto di cui al capitolo 2 che precede si riferiva all’utilizzo dei personaggi Walt Disney su calendari dell’avvento con durata dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2009 e validità territoriale in Italia, Città del Vaticano e San Marino.” 4. Vero che in data 16 giugno 2009 Wal Cor ha stipulato un contratto di licenza con The Walt Disney Company Italia s.r.l. avente ad oggetto l’utilizzo dei seguenti personaggi:Winnie The Pooh, Hanna Montana, Hanna Montana the Movie, Cars Disney Pixar, Ariel, Biancaneve, Cenerentola, Aurora, Jasmine Belle, Mulan e Pocahontas, Wizard of Waverly Place.” 5. Vero che il contratto di cui al capitolo 4 che precede si riferiva all’utilizzo dei personaggi Walt Disney su calendari dell’avvento, calze della befana, sfere di cioccolato appendibili e uova di pasqua sfere di cioccolato con durata dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010 e validità territoriale in Italia, Città del Vaticano e San Marino.” pagina http://bit.ly/2d2dcRX 6 di 17 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Per la convenuta: 6. “Vero che in data 25 maggio 2010 Wal Cor ha stipulato un contratto di licenza con The Walt Disney Company Italia s.r.l. avente ad oggetto l’utilizzo dei seguenti personaggi: Cars di Disney/Pixar; Toy Story; Buzz Lightyear, Woody, Hamm, Rex, Bo Peep, Alieni, Soldati, Sid e i suoi Mutant Toyys, Mr. Speel, Erre C. e Rocky, Gibraltar; Ariel; Biancaneve; Aurora; Jasmine; Belle; Mulan; Pocahontas, Winnie the Pooh, Christopeher Robin, Pimpi, Tappo, Eeyore, Tigro, Owl, Gopher, Kanga e Roo.” 7. Vero che il contratto di cui al capitolo 6 che precede si riferiva all’utilizzo dei personaggi Walt Disney su calendari dell’avvento e sfere di cioccolato con durata dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2011 e validità territoriale in Italia, Città del Vaticano e San Marino.” 8. Vero che il contratto di cui ai capi 6 e 7 che precedono è stato poi esteso ai personaggi Walt Disney “alla ricerca di Nemo” per uova pasquali con integrazione sottoscritta dalle parti in data 29 settembre 2010.” 9. “Vero che in data 4 aprile 2011 Wal Cor ha stipulato un contratto di licenza con The Walt Disney Company Italia s.r.l. avente ad oggetto l’utilizzo dei seguenti personaggi: Topolino, Minnie, Paperino, Paperina, Puto e Pippo e relativi personaggi standard (p.es. Gambadilegno, Clarabella, Orazio, Nonna Papera, Gastone, Archimede, Amelia, Banda Bassotti, Zio Paperone, Cip e Ciop, Qui Quo Qua, I tre porcellini, Lupo Ezechiele, Tip e Tap; Cars2 di Disney/Pixar; Ariel; Biancaneve; Aurora; Jasmine; Belle; Mulan; Pocahontas, Winnie the Pooh, Christopeher Robin, Pimpi, Tappo, Eeyore, Tigro, Owl, Gopher, Kanga e Roo.” 10.“Vero che il contratto di cui al capitolo 9 che precede si riferiva all’utilizzo dei personaggi Walt Disney su Monete di Cioccolato Natalizie e calendari dell’avvento con durata dal 1 luglio 2011 al 30 giugno 2012 e validità territoriale in Italia, Città del Vaticano e San Marino.” 11.“Vero che la società Teepee Creative Limited hanno stipula con The Walt Disney Company Limited un contratto di licenza valido sul territorio dell’Unione Europea avente ad oggetto i maggiori personaggi Disney come da doc. 17 che mi si rammostra”. 12.“Vero che in relazione all’utilizzo dei personaggi Walt Disney “Winnie the Pooh; Mickey Mouse e Minnie” per le uova pasquali nella stagione 2012 la società WalCor venne contattata direttamente dalla licenziataria di Walt Disney Company Limited, ossia la società Teepee Creative Limited.” 13.“Vero che in relazione alla stagione pasquale 2012 è stata la società Teepee Creative Limited a chiedere a Wal-Cor di produrre e distribuire sul mercato italiano prodotti recanti i personaggi Disney “Mickey Mouse”, “Minnie” e “Winnie the Pooh”, avendo altresì ottenuto l’espressa autorizzazione del direttore Sviluppo Prodotto di Walt Disney Company Limited.” pagina http://bit.ly/2d2dcRX 7 di 17 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 7026/2015 pubbl. il 09/06/2015 RG n. 40250/2012 Repert. n. 5933/2015 del 09/06/2015 14.“Vero che il direttore Sviluppo Prodotto di Walt Disney approvò già nel mese di ottobre 2011 a livello globale le soluzioni grafiche poi applicate sui packaging delle uova Wal-Cor recanti i personaggi Winnie The Pooh; Topolino e Minnie come da Online product approval che mi si rammostra sub docc. nn. 15 e 16.” 15.“Vero che la scelta riguardo ai personaggi Disney da utilizzare sulle uova pasquali 2012 di Wal-Cor è stata assunta da Teepee Creative Limited, su indicazione ed espressa autorizzazione di Walt Disney Company Limited ed utilizzando le soluzioni grafiche e di confezionamento già approvate nel 2011 come da capitolo 14 che precede.” 16.“Vero che nel corso dell’anno 2012 il comparto delle uova pasquali di cioccolato ha subito una flessione complessiva nel mercato italiano nell’ordine dell’8/10% e ciò sia con riferimento alla quota valore sia con riferimento alla quota volume.” 17.“Vero che il prezzo delle uova pasquali Nestlè nell’anno 2012 era sensibilmente superiore (nell’ordine del 50%) a quello delle uova di Wal-cor.” Si indicano quali testi sulle circostanze sopra trascritte da n. 1 a n. 17 i signori: 1. Sig.ra Nicoletta Savino, ex responsabile marketing di Wal-Cor, c/o Wal-Cor in Pozzaglio ed Uniti (CR) Via Bongiovanni; 2. Sig. Doadi Sesena, direttore commerciale di Wal-Cor , c/o Wal-Cor in Pozzaglio ed Uniti (CR) Via Bongiovanni; 3. Marlies De Koenig, responsabile ufficio estero Wal-Cor, c/o Wal-Cor in Pozzaglio ed Uniti (CR) Via Bongiovanni; 4. Elisa Pelizzoli, responsabile licenze WAl-Cor c/o Wal-Cor in Pozzaglio ed Uniti (CR) Via Bongiovanni; 5. Roberto Fossa c/o Wal-Cor in Pozzaglio ed Uniti (CR) Via Bongiovanni; 6. Pauline Howarth, Licensing & Design Director Bon Bon Buddies, C/O Bon Bo Buddies – One Foxes Lane – Okdale Business park, Blackwood, NP 12 4AB (UK); 7. Patricia Turner Product Development Director The Walt Disney Company Ltd. c/o The Walt Disney Company Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, London (UK); 8. Manuela Brundu, The Walt Disney Company Italia, Category manger c/o The Walt Disney Company s.r.l., via Sandro Sandri 1, 20121 Milano (MI); 9. Attilia Pavarini - The Walt Disney Company Italia, Direttore DCP Food, Health, Beauty & Pets Disney Consumer Products Licensing c/o The Walt Disney Company s.r.l., via Sandro Sandri 1, 20121 Milano (MI); 10.Christopher Stuart Howart, c/o Bon Bo Buddies – One Foxes Lane – Okdale Business park, Blackwood, NP 12 4AB (UK); 11.Patrick Vandingenen, Head of Food Health Beauty and Pets licensing program area EMEA c/o The Walt Disney Company Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, London (UK); pagina http://bit.ly/2d2dcRX 8 di 17 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 7026/2015 pubbl. il 09/06/2015 RG n. 40250/2012 Repert. n. 5933/2015 del 09/06/2015 Sentenza n. 7026/2015 pubbl. il 09/06/2015 RG n. 40250/2012 Repert. n. 5933/2015 del 09/06/2015 12.Paul McGarry, Head Toy licensing program – c/o The Walt Disney Company Limited 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, London (UK). In caso di ammissione delle prove testimoniale della attrice, si insiste per l’ammissione alla prova contraria sulle medesime circostanze. Spese e onorari di causa interamente rifusi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto di citazione notificato il 30/5/12 Nestlè Italiana s.p.a. chiamava in giudizio Wal-Cor Corsanini di Carlo Santini &C. s.n.c. per sentire accertare e dichiarare che l’uso da parte della convenuta del segno “CIOCOLAK” rappresenta contraffazione dei marchi internazionali estesi all’Italia contenenti la parola “GALAK”, di cui l’attrice è licenziataria, oltre che la commissione di illeciti concorrenziali ex art. 2598 n. 1 e 2 c.c. Inoltre l’attrice chiedeva accertare che la commercializzazione di uova di cioccolato caratterizzate dei personaggi Disney costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. Di conseguenza, Nestlè chiedeva di pronunciare inibitoria, con fissazione di penale, risarcimento dei danni, restituzione degli utili, pubblicazione della sentenza. Allegava l’attrice di essere licenziataria di varie registrazioni di marchio, di titolarità di Société des Produits Nestlé S.A., aventi ad oggetto il termine “galak”, anche accompagnate dal altre espressioni e figurativamente inserito in un’impronta di latte (docc. 6-9). Il marchio originariamente contraddistingueva tavolette di cioccolato bianco, poi la linea si era ampliata comprendendo barrette e soprattutto uova di Pasqua. Inoltre, all’ esito di ricerche di mercato, era stato individuato un personaggio simbolo del prodotto, costituito da una goccia di latte umanizzata, denominata “Pluff”, destinata ad identificare i prodotti Galak e pure oggetto di registrazione comunitaria (n. 6.346.308 del 18/9/08, doc. 13) quale marchio figurativo. Dal 2008-2009 la goccina Pluff compare su tutti i prodotti Galak e sul relativo materiale promozionale. Considerato il ruolo assegnatole, la goccina umanizzata era stata registrata, in vari atteggiamenti e contesti, come disegno comunitario (docc. 14-19). Dal 2010 la goccina è comparsa anche sulle confezioni di ovetti di Pasqua (i primi cioccolato bianco ad essere commercializzati) e dal 2011 anche sulle uova pasquali, caratterizzate anche dalla confezione di colore giallino-ocra. Per la campagna pasquale del 2012, la convenuta aveva lanciato sul mercato, sotto il segno “Ciocolak”, un uovo che riproduceva pedissequamente le caratteristiche ed i segni distintivi dell’ uovo Galak, pure presentanti una goccina, denominata “Lak”, così determinando un pesante effetto confusorio e con modalità tali da determinare un indebito agganciamento ai pregi ed alle caratteristiche del prodotto Nestlè. Aggiungeva l’attrice che, nel 2010 e 2011 le uova Galak si erano presentate al pubblico anche nella versione “Winnie the Pooh”. A sua volta, Val-Cor per la Pasqua 2012 aveva proposto al pagina http://bit.ly/2d2dcRX 9 di 17 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee *** pubblico un suo uovo “Winnie the Pooh”. Analoga condotta era stata tenuta dalla convenuta per altri personaggi Disney, Topolino, Minnie e Paperino, che già avevano caratterizzato le uova pasquali di Nestlè nella stagione precedente. Ritenendo che la condotta della resistente integrasse gli estremi della violazione dei marchi e dell’ illecito concorrenziale, per imitazione servile confusoria, appropriazione di pregi e parassitarietà, Nestlè iniziava un procedimento cautelare, che si concludeva con l’inibitoria a carico di Val-Cor. All’esito (ed aggiungendo l’episodio confusorio-imitativo relativo agli altri personaggi Disney), Nestlè promuoveva il presente giudizio, svolgendo le pretese sopra sintetizzate. Nessuna domanda di contraffazione delle privative per disegno veniva invece svolta. Si costituiva Val-Cor, ricostruendo la sua storia ormai sessantennale, nel settore della pasticceria e contestando recisamente le condotte addebitatele. In via riconvenzionale, la convenuta chiedeva dichiararsi la nullità del disegno comunitario, domanda poi mutata nelle conclusioni definitive in quella di accertamento incidentale della invalidità dello stesso. Il G.I. assegnava i termini di cui all’art. 183 c.p.c., quindi, ritenute superflue le prove orali dedotte, ordinava a Val-Cor l’esibizione del registro IVA vendite relativo ai prodotti Ciokolak, differenziando quelli con la goccina “Lak da quelli diversi. All’esito, all’udienza del 20/1/15 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Collegio ritiene che, anche in relazione alle acquisizioni della presente fase di merito, possano essere integralmente riprese le conclusioni e le motivazioni già espresse dal G.Des. in sede cautelare. Innanzitutto pare possa escludersi la contraffazione dei marchi di titolarità della ricorrente, all’esito del raffronto con quelli in concreto utilizzati dalla resistente. Innanzitutto, il segno denominativo di titolarità di Nestlè appare connotato da una certa qual espressività, evocando, con ricorso al termine greco “gala”, la caratteristica della preminenza del latte nel cioccolato. A sua volta, il segno utilizzato da Val-Cor, si concentra, dal punto di vista espressivo, sul cioccolato in quanto tale. Se concettualmente appaiono differenti, esaminati in via unitaria e sintetica, i due loghi non hanno alcuna somiglianza verbale e scarsissima assonanza fonetica, affidata solo alla “k” finale, elemento effettivamente arbitrario, sul quale però non può concentrarsi tutta la forza distintiva del segno. Anche dal punto di vista grafico i caratteri utilizzati sono differenti, pur non potendo sfuggire un qualche richiamo, sia nei colori che nello sfondo, in entrambi rappresentato da uno schizzo di latte. Anche per quello che riguarda la goccina di latte, oggetto dir registrazione da parte di Nestlè, il segno grafico di cui la titolare ha chiesto la protezione appare significativamente differente da quello utilizzato dalla resistente. pagina http://bit.ly/2d2dcRX 10 di 17 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 7026/2015 pubbl. il 09/06/2015 RG n. 40250/2012 Repert. n. 5933/2015 del 09/06/2015 Infatti, Pluff risulta connotata da una forma effettivamente e tipicamente a goccia (con la parte apicale sottile e schizzettto di latte) antropomorfizzata con braccia e gambe e tale viene protetta nel marchio comunitario, per di più in una particolare postura, mentre salta con le braccia e le gambe sollevate. Anche le registrazioni per disegni comunitari, riguardano Pluff che svolge una serie di sport, sempre con tale conformazione. Invece la goccia utilizzata da Val-Cor ha una forma esclusivamente tondeggiante, accompagnata da sole mani staccate dal “corpo”, evocante piuttosto uno “smile” oppure la particella di sodio di una nota pubblicità. La scarsa somiglianza tra i segni in conflitto, sia grafici che denominativi, pure a fonte di una identità di prodotti contrassegnati, deve far propendere nel senso di escludere la potenziale confondibilità circa la provenienza imprenditoriale delle uova pasquali in questione, anche sotto il profilo del rischio di associazione. In proposito, anche presenza sulle confezioni del marchio Val-Cor, cui è data significativa rilevanza grafica, contribuisce ad escludere il rischio di confusione, anche in ordine all’esistenza di rapporti contrattuali con la multinazionale titolare del più noto marchio Galak. Potendosi negare la contraffazione del marchio, come accennato nessuna domanda è stata proposta dall’attrice in forza delle privative comunitarie per disegno e modello di cui è licenziataria l’attrice. Ed invero, Nestlè neppure allega che gli elementi decorativi -che rappresentano Pluff, come già detto nella sua forma tipicamente a goccia (con la parte apicale sottile e schizzettto di latte) antropomorfizzata con braccia e gambe, sia nella particolare postura, mentre salta con le braccia e le gambe sollevate, già oggetto di registrazione come marchio (doc. 19 att.) che mentre palleggia a basket (doc. 14), assume una posizione da judoka (doc. 15), corre sullo skate (doc. 16) o sui pattini a rotelle (doc. 17), ed infine mentre si tuffa con maschera e pinne (doc. 18)- siano stati ripresi nelle confezioni della convenuta. Pertanto, la domanda di nullità di modello registrato, non proposta in via riconvenzionale in procedimento di contraffazione, sarebbe inammissibile (e peraltro rivolta nei confronti di soggetto non legittimato passivamente. Come accennato, la convenuta ha abbandonato la domanda di nullità, chiedendo accertarsi l’invalidità della registrazione, richiesta da intendersi quale mero argomento difensivo, la cui rilevanza appare tuttavia ignota, in relazione al mancato accertamento di contraffazione. In ogni caso, nessun dubbio ha il Tribunale in ordine alla validità della stessa, non trattandosi di tutelare la creatività di un fumetto nel suo complesso (in tutte le sue possibili espressioni e coniugazione) bensì semplici elementi decorativi, destinati ad essere utilizzati sulle confezioni dei prodotti della titolare. Neppure risulta seriamente contestata, poi, la presenza dei requisiti di proteggibilità della novità e del carattere individuale. pagina http://bit.ly/2d2dcRX 11 di 17 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 7026/2015 pubbl. il 09/06/2015 RG n. 40250/2012 Repert. n. 5933/2015 del 09/06/2015 Come è noto, il primo requisito è di non identità rispetto alle anteriorità rilevanti, da considerarsi l’una isolatamente dall’altra e confrontare con la privativa azionata, per valutare se sussista un’ oggettiva identità di forme, essendo sufficiente anche un modesto gradiente di differenziazione per la sussistenza del requisito. A sua volta, il “carattere individuale” presuppone che la forma o il disegno sia distinguibile sul mercato per l’ utilizzatore informato, e che sia tale non solo da attirare l’ attenzione del consumatore, ma anche da costituire motivo di preferenza per l’ acquisto. Spetterebbe -a chi sia convenuto in contraffazione- la rigorosa prova della carenza di entrambi requisiti, offrendo al giudice un panorama dei modelli e prodotti presenti sul mercato, per consentire un’ adeguata valutazione della privativa e comunque la definizione dei suoi confini. Val-Cor non ha comunque ritenuto di adempiere ad un onere siffatto (che peraltro l’avrebbe gravata di attività processuali non utili ai fini della decisione). Chiusa la parentesi relativa alle privative per disegno (esaminata in ragione del ribadito argomento difensivo della convenuta), pare anche al Collegio che la condotta di Val-Cor debba essere più puntualmente apprezzata sotto il diverso profilo dell’illecito concorrenziale. Non può infatti sfuggire l’ impressionante messe di somiglianze e rimandi concettuali ai più noti prodotti della ricorrente presenti nella confezione e modalità di presentazione al mercato delle uova Ciocolak di Val-Cor. Può anche prescindersi dal colore base dell’incarto -giustificato dalla natura di cioccolato bianco del componente principale e probabilmente standardizzato- e dalla riproduzione del marchio di fabbrica nella fascia superiore, ma non appare certo irrilevante che la confezione sia, al pari di quella di Nestlè, dominata dalla ripetizione dell’ immagine della goccina di latte umanizzata (sia pure graficamente differente) che emerge da (“salta su”) uno schizzo di latte. La goccia risulta poi ripresa ed assume posizione centrale e preminente nell’ etichetta ovale di cartone, che copre, da un lato, buona parte della superficie dell’ uovo, esattamente come nella confezione di Galak. Tali somiglianze cromatiche e figurative, che coprono tutti gli elementi caratterizzanti della confezione, si accompagnano anche una certa qual assonanza letterale del marchio di prodotto, che se non è, come detto, sufficiente a far ritenere la contraffazione del marchio denominativo, contribuisce alla definizione di un aspetto di insieme dei due prodotti ed alla loro potenziale confondibilità. Pertanto le doglianze della ricorrente appaiono fondate, innanzitutto sotto il profilo dell’ illecito concorrenziale per imitazione servile. Come è noto, “in tema di concorrenza sleale per imitazione servile, la tutela offerta dall'art. 2598, n. 1, cod. civ. concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo, tuttavia, compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica pagina http://bit.ly/2d2dcRX 12 di 17 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 7026/2015 pubbl. il 09/06/2015 RG n. 40250/2012 Repert. n. 5933/2015 del 09/06/2015 funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa. Ed invero, l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano entrambi fatti costitutivi della dedotta contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa. Il relativo onere probatorio incombe, quindi, su chi agisce in contraffazione, mentre incombe sul convenuto in contraffazione l'onere di provare la mancanza di novità del prodotto dell'attore o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell'altrui diritto” (Cass. 29522/08). La protezione concorrenziale, riguardando gli elementi esterni ed appariscenti, si estende, oltre che alla forma del prodotto in sè, certo qui non rilevante, anche –e soprattutto- alla sua confezione, nella sua funzione distintiva di collegamento dei prodotti (ivi contenuti) ad una determinata impresa. Le sopra ricordate caratteristiche di insieme nel loro complesso -e particolarmente nella scelta, quale “testimonial” e contemporaneamente “sorpresa”, di una goccia di latte umanizzata- si discostano ampiamente dal panorama generale delle confezioni di uova di Pasqua, anche ove non caratterizzate dal ricorso ai toni del rosa e dell’ azzurro (per distinguere i piccoli destinatari secondo l’ appartenenza di genere). Le differenze tra le due confezioni risultano così pressochè impercettibili ad un esame di insieme e, soprattutto, ad una comparazione non contestuale tra i due prodotti. Anche ove, per la –assunta- diversità di collocazione nelle scaffalature della GO e per la rinomanza del segno della ricorrente -che potenzialmente è tale, anche in prodotti a basso prezzo, da escludere o limitare a casi residuali un rischio di confusione in fase di acquisto- accanto al rischio di confondibilità che caratterizza l’ ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. può sicuramente prospettarsi anche un effetto parassitario della rinomanza e dei pregi della cioccolata bianca della ricorrente, illecito sotto l’ ulteriore profilo dell’ art. 2598 n. 2 c.c. E’ opinione anche del Collegio che la resistente ha inteso collocarsi nel settore delle uova pasquali in cioccolato bianco, dominato dai prodotti Galak, appropriandosi della caratteristiche di qualità e apprezzabilità (anche sotto il profilo della particolarità della “sorpresa”) conquistate dalla Nestlè, con l’evidente intenzione di sovrapporsi tout court in una fetta del relativo mercato, senza neppure tentare di accreditarsi autonomamente, affrontando i relativi costi di “start up”. In linea generale, anche in assenza di rischi confusori ex art. 2598 n. 1 c.c. una imitazione non confusoria, ma pedissequa e integrale, dei prodotti altrui consente infatti di appropriarsi parassitariamente e senza alcun costo degli investimenti che altri abbiano fatto per l’ immissione sul mercato di beni dotati di originalità e di inflazionare il mercato di prodotti –a costi ridotti- che godono dell’ accreditamento commerciale già raggiunto negli anni dai prodotti del soggetto imitato ed al contempo ne riducono l’ appetibilità concorrenziale. pagina http://bit.ly/2d2dcRX 13 di 17 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 7026/2015 pubbl. il 09/06/2015 RG n. 40250/2012 Repert. n. 5933/2015 del 09/06/2015 Non può sfuggire come siffatta scelta imprenditoriale risulti in radicale contrasto con il canone generale di correttezza imposto dall’ art. 41 Cost. e sanzionato dall’ art. 2598 n. 3 c.c. ed altresì consenta di appropriarsi indebitamente dei pregi della produzione altrui e dei relativi vantaggi concorrenziali A tale proposito, può essere apprezzata anche l’ ulteriore circostanza per cui, oltre ad imitare la confezione ed il pupazzo-simbolo della ricorrente, Val-Cor ha anche stipulato un contratto di licenza con la medesima società che rappresenta il noto orsetto Winnie the Pooh, così ponendosi sui passi della ricorrente, pure con l’ effetto di acquisirne parte dell’ accreditamento e sovrapporsi parzialmente alla fascia di mercato, senza altro sforzo di marketing che quello di pagare le royalties. La condotta parassitaria si è altresì estesa mediante l’utilizzazione, quali elementi decorativi e veri e propri “testimonial” delle uova di Pasqua 2012 di Val-Cor, di altri celeberrimi personaggi Disney, quali Topolino, Minnie e Paperino, già utilizzati da Nestlè per le uova di Pasqua della precedente stagione (doc. 38 att.). Certamente, in assenza di licenze esclusive, l’ operazione è lecita in sé, ma pare curioso che, nella miriade di personaggi di storie e cartoon potenzialmente licenziabili per le uova di Pasqua, la scelta di Val- Cor sia caduta proprio sull’ orsetto che aveva caratterizzato nelle due annate precedenti parte delle uova Galak, nonchè sugli stessi personaggi della saga Disney originaria. Pare anche al Collegio che, nel caso concreto, ci si trovi di fronte ad un’ipotesi di scuola di concorrenza parassitaria sincronica, caratterizzata dalla riproduzione di tutte le iniziative della più accreditata concorrente . Come è noto, prima la dottrina poi la giurisprudenza (cfr. Cass. 5852/84) hanno da tempo evidenziato la scorrettezza concorrenziale di condotte che, pur consistendo in atti in sè leciti ove singolarmente considerati, se riguardate nel loro complesso possono risultare contrarie ai principi della correttezza, in quanto finalizzate ad approfittare parassitariamente degli sforzi di accreditamento commerciale del concorrente. L’ imitazione di quasi tutto quello che fa un concorrente, specie se “sincronica”, cioè attuata in un unico momento, pressochè in contemporanea, anche ove non produca effetti confusori sull’ origine imprenditoriale dei beni, amplia le potenzialità dell’ imitatore di approfittare, senza alcuno sforzo di studio di marketing e costo di pubblicità, delle onerose attività compiute dall’ imitato per conquistare una fetta di mercato ai propri prodotti. In conclusione la condotta di Val-Cor nella vicenda oggetto di causa risulta illecita sotto tutti e tre i profili di cui all’ art. 2598 c.c. Di conseguenza, può innanzitutto essere ribadita l’inibitoria ex art. 2599 c.c. (già concessa in via anticipatoria ex art. 700 c.p.c.), alla Val-Cor di Carlo Santini & C. s.n.c. di ogni ulteriore promozione e commercializzazione di uova di Pasqua con la confezione caratterizzata dalla ripetizione dell’ immagine della goccina di latte umanizzata che emerge da uno schizzo di latte, ripresa in misura centrale e preminente nell’ etichetta pagina http://bit.ly/2d2dcRX 14 di 17 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 7026/2015 pubbl. il 09/06/2015 RG n. 40250/2012 Repert. n. 5933/2015 del 09/06/2015 ovale di cartone, accompagnata dal segno Ciokolak e dalla utilizzazione della goccia come “sorpresa”; nonché di ogni ulteriore condotta parassitaria di imitazione costante e pedissequa delle iniziative della Nestlè quale quelle richiamate in motivazione, il tutto assistito da penale di euro 100,00 per ogni ulteriore uovo di Pasqua così caratterizzato che venga ulteriormente messo in commercio dalla Convenuta. Peraltro, dopo l’inibitoria cautelare dell’aprile 2012, non risulta che nelle more del presente giudizio la convenuta abbia tenuto ai danni della Nestlè analoghe condotte parassitarie. Può altresì pronunciarsi la condanna di Val-Cor al risarcimento del danno, ex art. 2600 c.c. Ora, non essendo stata riconosciuta la violazione di privative industriali, non può farsi ricorso ai particolari criteri di cui all’art. 125 CPI, e, per prima cosa, non può ordinarsi la retroversione degli utili ex art. 125,III CPI, dovendo applicarsi i generali principi codicistici. Quanto ai presupposti del risarcimento del danno, dal punto di vista soggettivo non sussistono dubbi in relazione alla qualificazione della condotta della convenuta quantomeno come gravissimamente colposa. Dal punto di vista oggettivo, quale lucro cessante le attrici chiedono di valutare la perdita di quote di mercato, conseguente allo sviamento di clientela. Siffatta prospettazione imporrebbe una valutazione “controfattuale” sui maggiori profitti che le attrici avrebbero potuto conseguire in assenza della violazione, innanzitutto stabilendo se gli acquirenti che hanno acquistato il prodotto delle convenute si sarebbero rivolti a quello delle attrici. Appare invece altamente improbabile che le vendite realizzate dalle convenute si siano direttamente riverberate negativamente su quelle di Nestlè, trovando la contrazione del mercato probabilmente ben altre ragioni nella generale crisi economica. Naturalmente la presenza di altri competitori sul terreno delle uova di cioccolato “bianco”, per di più di fascia di prezzo inferiore, può avere certamente inciso sul monopolio di fatto della Nestlè, ma restava a carico dell’attrice il rigoroso onere di provare il nesso causale tra le sue diminuzioni di fatturato e le particolari condotte imitative e parassitarie della convenuta. Può infatti ragionevolmente escludersi che, ove l’autore della violazione fosse stato sul mercato con modalità di presentazione non evocative della iniziative pubblicitarie dell’attrice, gli acquirenti si sarebbero rivolti univocamente a Nestlè, per soddisfare le proprie esigenze (anche di risparmio). Se può negarsi che vi sia stata una perdita di avviamento o di immagine commerciale delle uova pasquali attoree a causa dell’illecito di cui si controverte, deve invece considerarsi l’effetto di traino parassitario degli investimenti pubblicitari dell’attrice rispetto alle vendite della convenuta. A fronte di beni probabilmente surrogabili per qualità e a fascia di prezzo ridotta, risulta invero più che probabile che le potenzialità evocative veicolate dalle condotte pagina http://bit.ly/2d2dcRX 15 di 17 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 7026/2015 pubbl. il 09/06/2015 RG n. 40250/2012 Repert. n. 5933/2015 del 09/06/2015 parassitario-imitative in contestazione abbiano fortemente concorso ad orientare le scelte dei consumatori che hanno acquistato le uova “Ciokolak”, contribuendo in via se non esclusiva, quantomeno maggioritaria, al loro accreditamento sul mercato (eventualmente ai danni anche di terzi concorrenti). L’alterazione dei fattori di mercato causato dall’illecito compiuto dalla convenuta può ragionevolmente avere inciso almeno per il 70% nella generazione dell’utile complessivamente conseguito, considerato anche l’effetto di ulteriore traino che le condotte censurate possono avere avuto anche sulla merce poi sostituita, nell’imminenza della festività pasquale, con le confezioni non imitative. Ora, all’esito dell’ordine di esibizione, la convenuta ha indicato un venduto netto (dedotti i resi) per euro 260.000,00. Il Tribunale ritiene di considerare sullo stesso un margine operativo lordo del 40%, non avendo dovuto la convenuta sostenere gli ingenti costi, anche pubblicitari, della fase di ingresso sul mercato di un prodotto nuovo e godendo di riflesso di quelli di controparte. In conclusione, il Tribunale, facendo ricorso ai suoi poteri di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (non potendo l’esatto danno essere quantificato con riferimento a parametri maggiormente obbiettivi) ritiene che la convenuta debba essere condannata a rifondere all’attrice l’importo di euro 70.000,00 in moneta attuale e comprensiva di interessi ad oggi, su cui decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo. Non pare invece al Tribunale che, considerata la cessazione dell’illecito sin dalla fase cautelare, sussistano gli estremi per concedere anche il risarcimento in forma specifica rappresentato dalla pubblicazione della presente sentenza. Le spese seguono la soccombenza e quindi Val-Cor deve essere condannata a rifondere a Nestlè l’importo di euro 17.319,75 (comprensivi di 15% spese forfettarie), di cui euro 14.645,00 per competenze ed euro 478,00 per spese, oltre IVA e CPA. P.Q.M. Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione notificato il 30/5/12 da Nestlè Italiana s.p.a. nei confronti di Wal-Cor Corsanini di Carlo Santini &C. s.n.c., ogni altra domanda ed eccezione disattesa: A) accerta che la condotta della convenuta integra l’illecito concorrenziale di cui all’art. 2598 n. 1, 2 e 3 c.c.; B) inibisce ex art. 2599 c.c. alla Val-Cor di Carlo Santini & C. s.n.c. di ogni ulteriore promozione e commercializzazione di uova di Pasqua con la confezione caratterizzata dalla ripetizione dell’ immagine della goccina di latte umanizzata che emerge da uno schizzo di latte, ripresa in misura centrale e preminente nell’ etichetta ovale di cartone, accompagnata dal segno Ciokolak e dalla utilizzazione della goccia come “sorpresa”; nonché di ogni ulteriore condotta parassitaria di imitazione costante e pedissequa delle iniziative della Nestlè quale quelle richiamate in motivazione, il tutto assistito da penale di euro 100,00 per ogni ulteriore uovo di pagina http://bit.ly/2d2dcRX 16 di 17 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 7026/2015 pubbl. il 09/06/2015 RG n. 40250/2012 Repert. n. 5933/2015 del 09/06/2015 Sentenza n. 7026/2015 pubbl. il 09/06/2015 RG n. 40250/2012 Repert. n. 5933/2015 del 09/06/2015 Il Presidente est. Dott. Paola Gandolfi pagina http://bit.ly/2d2dcRX 17 di 17 Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Pasqua così caratterizzato che venga ulteriormente messo in commercio dalla Convenuta; C) condanna la convenuta a risarcire all’attrice i danni, come sopra liquidati in euro 70.000,00, in moneta attuale e comprensivi di interessi ad oggi, su cui decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo; D) condanna Val-Cor a rifondere a Nestlè le spese di lite, come sopra liquidate in euro 17.319,75, oltre IVA e CPA. Così deciso in Milano, Camera di Consiglio del 23/4/15.