deposito a tempo
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Aggiornato al 12 Gennaio 2016 Pag. 1/3 Foglio Informativo Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003) 1.2.2 – Prodotti della Banca – Investimenti – Depositi DEPOSITO A TEMPO INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Piazza Salimbeni 3 - 53100 - Siena Numero verde 800.41.41.41 E-mail [email protected]/www.mps.it N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d’Italia 5274 – Codice Banca 1030.6 Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Capitale Sociale € 12.484.206.649,08 alla data del 09/07/2014 (Qualora il prodotto sia offerto fuori sede) Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente Indirizzo Telefono e-mail Qualifica (per i soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi) Nome e cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato Data Firma per avvenuta ricezione CHE COS’E’ IL DEPOSITO A TEMPO Deposito a tempo è una forma di deposito vincolato a breve termine. Il vincolo è di durata flessibile (minimo 7 giorni e massimo 540 giorni) ed ha un rendimento che varia in base alla durata stessa. Il cliente deposita una somma per l’apertura del deposito a tempo; l'importo depositabile è pari a multipli di € 250,00 con minimo di €. 5.000,00 e massimo di €. 15.000.000,00. L'importo viene vincolato per un periodo di tempo fissato al momento dell'apertura del deposito ed il tasso di remunerazione, scaglionato in base alla durata, viene determinato all'accensione e rimane fisso per tutta la durata del vincolo. Non sono ammesse risoluzioni anticipate, proroghe o movimentazioni. Per la gestione del deposito è necessario disporre di un conto corrente (cfr. foglio informativo specifico) di riferimento. I tassi di interesse applicati rimangono fissi per tutta la durata del vincolo per questo il deposito non può beneficiare di eventuali variazioni al rialzo dei tassi di mercato. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al depositante, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le somme depositate eccedenti tale importo sono incluse nell’ambito di applicazione del cosiddetto “bail-in”, ai sensi dei decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015. In caso di grave crisi finanziaria della banca, qualora l’Autorità proposta decidesse di utilizzare lo strumento del bail-in per assorbire le perdite, la parte eccedente l’importo di € 100.000,00 potrebbe essere oggetto di riduzione o di conversione in azioni, ma solo dopo l’esaurimento delle risorse rappresentate da azioni e altri strumenti di capitale, titoli subordinati e obbligazioni e altri strumenti finanziari senior detenuti dalla clientela della banca*. *Fino al 31 dicembre 2018 i depositi intestati ad imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese, per la parte eccedente l’importo di € 100.000,00, concorrono a coprire le perdite della banca in pari grado alle obbligazioni e agli strumenti finanziari senior. A partire dal 1° gennaio 2019, invece, i suddetti depositi potranno essere soggetti al bail-in solo in subordine ai citati strumenti finanziari. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it Capitale Sociale: € 12.484.206.649,08 alla data del 09/07/2014 - Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 – Iscritta all’Albo presso la Banca d’Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia Aggiornato al 12 Gennaio 2016 Foglio Informativo Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003) Pag. 2/3 1.2.2 – Prodotti della Banca – Investimenti –Depositi DEPOSITI A TEMPO CONDIZIONI ECONOMICHE DEPOSITO A TEMPO N.B.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte. Tasso annuo nominale lordo (T.A.N) Tasso Annuo Effettivo Netto Ritenuta fiscale sugli interessi Liquidazione degli interessi Metodo di calcolo degli interessi Versamento minimo richiesto con multipli di Importo massimo consentito Durata minima Durata massima Prelevamento anticipato delle somme Imposta di bollo Spese Chiusura 0,0100% 0,0074% secondo la normativa vigente alla scadenza del vincolo anno civile € 5.000,00 € 250,00 € 15.000.000,00 7 giorni 540 giorni non ammesso A carico del cliente, se ed in quanto dovuta, nella misura prevista dalla legge. € 5,15 RECESSO E RECLAMI Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale La chiusura del rapporto avviene contestualmente alla scadenza del vincolo. Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, via Lippo Memmi, 14 - Cap. 53100 - Siena, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Inoltre, anche in relazione all’obbligo sancito dall’art. 5, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, è possibile, ai sensi del richiamato art. 5, comma 5, sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal contratto ai seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria: Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell’art. 128- bis del d.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella “Guida Pratica ABF”, reperibile sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, presso le filiali della Banca oppure sul sito www.mps.it (Attivabile solo dal cliente); Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall’Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le modalità previste nel “Regolamento di procedura per la conciliazione”, reperibile sul sito web www.conciliatorebancario.it, presso le filiali della Banca oppure sul sito www.mps.it. Il Procedimento di mediazione potrà essere esperito, previo accordo tra le parti, presso organismi diversi da quelli sopra indicati, iscritti nell’apposito Registro presso il Ministero di Giustizia, purché specializzati in materia bancaria/finanziaria. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it Capitale Sociale: € 12.484.206.649,08 alla data del 09/07/2014 - Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 – Iscritta all’Albo presso la Banca d’Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia Aggiornato al Foglio Informativo Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003) 12 Gennaio 2016 Pag. 3/3 1.2.2 – Prodotti della Banca – Investimenti –Depositi DEPOSITI A TEMPO LEGENDA Tasso creditore nominale annuo Bail-in Tasso nominale annuo con capitalizzazione a fine vincolo. Ossia “salvataggio interno”, è lo strumento che, in caso di grave crisi finanziaria (dissesto o rischio di dissesto) di una banca, permette alla Banca d’Italia, nella sua veste di autorità di risoluzione, di ridurre, anche fino all’azzeramento, il valore delle azioni e di alcuni crediti o convertire questi ultimi in azioni per assorbire le perdite della banca. Nell’applicazione del bailin la Banca d’Italia osserva la seguente gerarchia, interessando ogni classe successiva solo in caso di incapienza delle svalutazioni complessive risultanti dalle misure applicate alle classi precedenti: (i) azioni e strumenti di capitale; (ii) titoli subordinati; (iii) obbligazioni e altri strumenti finanziari senior e altre passività ammissibili (tra cui i depositi delle imprese, diverse da quelle di cui al punto successivo, e degli enti per la parte eccedente l’importo di 100.000 euro; a decorrere dal 1° gennaio 2019, tali depositi saranno soggetti al bail-in dopo le obbligazioni senior); iv) depositi di persone fisiche, micro imprese e piccole e medie imprese per la parte eccedente l’importo di 100.000 euro. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del bail-in e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale, tra gli altri, i depositi di importo fino a 100.000,00 euro, protetti dal sistema di garanzia dei depositi, i covered bonds e altri strumenti garantiti". BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it Capitale Sociale: € 12.484.206.649,08 alla data del 09/07/2014 - Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 – Iscritta all’Albo presso la Banca d’Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia