DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 ottobre 2008

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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 ottobre 2008
Bollettino Ufficiale n. 45/I-II del 4.11.2008 - Amtsblatt Nr. 45/I-II vom 4.11.2008
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erosione: 12 alloggi;
tempo libero e vacanze: 10 alloggi.
La volumetria complessiva ritenuta necessaria a soddisfare le esigenze abitative fino all’anno 2016 risulta pari a m3
48.000, di cui m3 44.118 di residenza ordinaria (n. 57 alloggi) e m3 3.870 di residenza per il tempo libero e vacanze (n. 10
alloggi).
Per quanto sopra, si esprime parere favorevole all’approvazione della variante al piano regolatore generale del Comune di Canazei, adottato in via definitiva con deliberazione del Consiglio comunale n. 34, di data 30 ottobre 2007, così
come aggiornata con lettera prot. n. 5174, del 24 giugno 2008 dello stesso Comune.”.
Relativamente alle valutazioni sopra riportate, si prende atto delle osservazioni pienamente condivise
dall’Amministrazione comunale e, sulla base delle indicazioni e delle motivazioni formulate nelle valutazioni tecniche del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio sopra richiamate, si provvede ad introdurre nella variante
adottata le modifiche ed integrazioni ivi richieste per la sua approvazione.
Il Comune di Canazei, prestando la necessaria assistenza tecnica, ha predisposto un testo completo della variante, già comprensivo delle modifiche ed integrazioni condivise o richieste, testo che si allega e che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
2)
3)
4)
di introdurre nella variante al piano regolatore generale del Comune di Canazei adottata in via definitiva con
verbale di deliberazione consiliare n. 34 di data 30 ottobre 2007, le modifiche descritte in premessa;
di approvare con le modifiche di cui al punto 1), la variante al piano regolatore generale del Comune di Canazei adottata definitivamente con verbale di deliberazione consiliare n. 34 di data 30 ottobre 2007, negli elaborati allegati e formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
di dare atto che il piano regolatore generale del Comune di Canazei è da considerarsi adeguato alle previsioni
normative introdotte con la LP 11 novembre 2005, n. 16 (Disciplina degli alloggi destinati a residenza);
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino AltoAdige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
[BO45080153604|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 ottobre 2008, n. 2773
LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Baselga di Pinè: variante generale al piano regolatore generale - approvazione con modifiche
Con deliberazione commissariale n. 01 di data 09 giugno 2006 successivamente ripubblicata a seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni prodotte in prima istanza (deliberazione commissariale n. 1 dd. 21 dicembre
2007) il Comune di Baselga di Pinè ha provveduto alla prima adozione della variante generale al piano regolatore
generale ai sensi dell’articolo 40 e ss. della LP 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come richiamati dall’art. 148, comma 4 della sopra richiamata LP 4 marzo 2008, n. 1
La variante è finalizzata all’adeguamento del piano regolatore generale alla variante 2000 al piano urbanistico provinciale e ad una ridefinizione complessiva delle previsioni insediative con individuazione di nuove aree destinate specificatamente alla residenza con contestuale adeguamento alla LP 11 novembre 2005, n. 16 “Disciplina
degli alloggi destinati a residenza”.
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Gli atti sono stati trasmessi al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio per essere esaminati dalla Commissione urbanistica provinciale la quale, sentiti i Servizi provinciali competenti, ha espresso con verbale di deliberazione n. 9/2007 di data 29 marzo 2007, un parere sostanzialmente positivo alla variante generale al piano in cui
evidenzia una serie di osservazioni in ordine alle singole proposte di intervento specificando per ognuna di esse le
ragioni di tali rilievi e chiedendo, di conseguenza, le relative modifiche ed integrazioni.
“CONTENUTI
“Il Comune di Baselga di Pinè, con l’approvazione del documento preliminare da parte del Consiglio, ha avviato nel
2003 la procedura di revisione dello strumento urbanistico, al fine del generale adeguamento del medesimo rispetto alle
tendenze evolutive in atto di tipo strutturale, alle attese dei diversi soggetti in campo, sia pubblici che privati, nonché
all’introduzione di concetti innovativi in merito alla pianificazione ed alla gestione del territorio.
Tale variante generale è impostata sulla base di un documento programmatico, approvato nel 2003, finalizzato alla
tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali, economiche e socio-culturali locali, di riequilibrio territoriale, sia interno che esterno ai centri abitati, di semplificazione e chiarificazione degli strumenti urbanistici. Alla base del
documento preliminare sta l’obiettivo di trasformare gli agglomerati e le periferie recenti, nel rispetto dei valori ambientali e storici del territorio. In quest’ottica l’Amministrazione comunale ha improntato la variante generale, adottando in
particolare metodi innovativi introdotti dalla LP 11 novembre 2005, n. 16 e relativi in particolare all’istituto della perequazione, nonché alla limitazione della residenza per il tempo libero e vacanze.
La verifica dell’assetto delle aree urbane e la previsione di nuove aree insediative, destinate specificamente alla residenza, sono le principali modifiche adottate dal Comune di Baselga, che tuttavia non ha trascurato l’aspetto dei servizi
ed equipaggiamenti specie nel settore della viabilità.
Per un quadro di riferimento risulta utile tenere presente che il Comune di Baselga di Pinè, ha visto un costante aumento della popolazione residente che dal 1999 al 2003 è passata da 4.321 a 4.632 abitanti, con un incremento medio di
77 residenti l’anno. Di fronte a questi dati, il piano in esame propone uno scenario demografico al 2014, ipotizzando di
raggiungere 5.532 abitanti, con un aumento di 900 unità pari a 90 abitanti l’anno.
Rispetto al dimensionamento proposto dalla variante generale adottata, la Commissione esprime alcune perplessità,
non tanto per l’applicazione di un metodo diverso da quello recentemente proposto dalla Giunta provinciale con provvedimento 1281, del 23 giugno 2006, quanto piuttosto per una tendenza a sovrastimare gli andamenti. Sotto il profilo del
merito delle scelte, appare in particolare indispensabile analizzare le caratteristiche dell’incremento di popolazione previsto e degli altri fattori che compongono il fabbisogno, anche rispetto alle dinamiche residenziali dell’intero altipiano, e
verificare se l’abitato di Baselga è ancora in grado di crescere rispetto alla capacità di carico del proprio territorio. In ogni
caso la Commissione ritiene che al di là dei calcoli analitici, necessari per costruire una base oggettiva, il carico antropico
di un territorio va considerato anche sotto il profilo della sua distribuzione. Da questo punto di vista il territorio di Baselga di Pinè è emblematico nel senso che le aree libere sono scarse e pertanto la Commissione suggerisce metodi insediativi
basati sulla cautela e sul risparmio del territorio. In definitiva le quantità dimensionali previste vanno riconsiderate e ridotte.
Uno specifico approfondimento va inoltre condotto sulle novità introdotte dalla LP n. 16/2005 relativamente a perequazione e residenza per il tempo libero.
Perequazione.
Sul metodo adottato nelle 13 “aree di trasformazione perequativa”, proposte dal nuovo piano, va verificata in particolare la coerenza rispetto a quanto definito dall’art. 18 bis della legge urbanistica che, pur essendo intervenuto successivamente all’adozione dello strumento comunale in esame, può dare utili indicazioni onde garantire il successo dei nuovi
metodi perequativi. In merito si osserva che la perequazione urbanistica non va semplicemente intesa come l’acquisizione del diritto di edificare a fronte della cessione di parte delle aree o della realizzazione delle relative opere di urbanizzazione, in quanto queste modalità rientrano già nella fattispecie dei piani di lottizzazione. La perequazione va invece
intesa come metodo, finalizzato ad un’equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione,
basato sull’individuazione di ambiti dove sono definiti “indici edificatori convenzionali” riferiti alla capacità edificatoria
territoriale e dove sono individuate specifiche aree da destinare a insediamento sulla base di “indici urbanistici”.
La Commissione propone pertanto di verificare l’adozione di metodi perequativi, piuttosto che di piani di lottizzazione, rispetto agli obiettivi assunti dall’Amministrazione e alle caratteristiche delle aree individuate, valutando in ogni
caso le effettive ricadute sulla collettività in termini di superfici cedute nonché di oneri che sarebbero dovuti ricorrendo
per le stesse aree a piani di lottizzazione.
Residenza per il tempo libero e vacanze.
Contestualmente alla revisione dello strumento urbanistico all’esame, il Comune di Baselga di Pinè ha introdotto
principi e norme per l’adeguamento alla LP 11 novembre 2005, n. 16 riguardanti la residenza per il tempo libero e vacanze onde stabilire quantità e localizzazione sul territorio.
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Tali quantità corrispondono ad una quota parte del fabbisogno residenziale stimato, per il periodo di validità del
piano regolatore (2014), nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 3015, di
data 30 dicembre 2005.
Il Comune di Baselga di Pinè è situato nel Comprensorio dell’Alta Valsugana (C4) e secondo quanto disposto dalla citata delibera della Giunta provinciale n. 3015/2005 è inserito nell’elenco dei comuni il cui limite massimo di volume, da
destinare alla realizzazione di alloggi per il tempo libero e vacanze, è stabilito nel 30% del totale fabbisogno abitativo.
Tale limitazione è finalizzata a favorire la conservazione delle peculiari caratteristiche paesaggistico-ambientali del territorio e la sua identità insediativa, contenendo il suo consumo nei limiti delle effettive necessità abitative e socioeconomiche della popolazione stabilmente insediata.
Dimensionamento residenziale totale e della residenza per il tempo libero e vacanze.
La valutazione del fabbisogno abitativo complessivo è elemento fondamentale quale base di riferimento per quantificare il volume da destinare ad alloggi per il tempo libero e vacanze.
Come più sopra evidenziato il Comune di Baselga non ha seguito i criteri della Giunta provinciale, ma attraverso altri elementi è pervenuto alla quantificazione del fabbisogno residenziale totale, al 2014, di un volume pari a m3 192.845
di cui il 24,35% può essere destinato ad alloggi per il tempo libero e vacanze. In concreto quest’ultima tipologia residenziale può essere realizzata al 100% nelle aree “C3 AT - edilizia privata” (m3 36.162) e al 50% nelle aree “C2 - residenziali di
nuova espansione sottoposte a piano attuativo” (m3 10.814) per una somma di m3 46.976 che equivalgono alla produzione di un elevato numero di nuovi alloggi per vacanze.
La Commissione è dell’avviso che il territorio dell’altopiano abbia raggiunto livelli di attenzione nell’occupazione del
suolo ed in particolare della residenza secondaria, tali per cui è necessaria una pianificazione oculata. In quest’ottica non
va trascurata la possibilità di utilizzare il volume residenziale per il tempo libero ai fini di una politica di sviluppo residenziale primario e “perequato”. Si rammenta inoltre che la residenza per il tempo libero e vacanze ha una dinamica di
realizzazione, e quindi di consumo di territorio, molto elevata, ma nel contempo può rappresentare un’opportunità di
governo del territorio molto efficace.
Nel merito specifico si rileva che il settore non appare adeguatamente approfondito e non sembrano valutate le conseguenze, anche in rapporto alla sostenibilità ambientale delle quantità individuate, di un ulteriore incremento di case
per vacanza in un territorio notoriamente caratterizzato da un’elevata presenza di alloggi a ciò destinati.
Si suggerisce pertanto una significativa riduzione delle possibilità edificatorie sia totali che per il tempo libero, secondo una valutazione più aderente alle reali necessità.
Localizzazione della residenza per il tempo libero e vacanze.
Il piano regolatore prevede, per il periodo di validità dello stesso, la realizzazione di un volume massimo di m3
46.976 da destinare alla residenza per il tempo libero e vacanze. La localizzazione viene proposta nelle aree “C3 AT - edilizia privata” e nelle aree “C2 - residenziali di nuova espansione sottoposte a piano attuativo”. In linea di principio la
Commissione condivide l’indirizzo adottato subordinatamente ad un contenimento delle quantità previste come più sopra suggerito.
Cambio d’uso di edifici esistenti non residenziali in alloggi per il tempo libero e vacanze.
Ai sensi del comma 3, dell’art. 18 sexies, della legge n. 22/1991, concernente l’ordinamento urbanistico e tutela del
territorio, come introdotto con LP n. 16/2005 e da ultimo integrato con LP 29 dicembre 2006, n. 11, spetta al Comune stabilire la quota da destinare alla residenza per vacanze in caso di cambio d’uso di edifici esistenti non residenziali, nel rispetto del limite massimo del 50% del volume totale, salvo eccezioni relative alla ridotta dimensione e alla localizzazione
degli immobili. Per inciso, l’Amministrazione comunale non ha stabilito la percentuale massima di cambio d’uso che può
essere destinata a residenza per vacanze.
Il Comune non ha preso infatti in considerazione l’argomento, che va pertanto affrontato anche ai fini di ammettere
l’eventuale eccezione all’applicazione del limite del 50% del volume, in caso di cambio di destinazione d’uso di edifici esistenti non residenziali, per la nuova destinazione ad alloggi per il tempo libero e vacanze che va comunque affrontato
nel rispetto di criteri oggettivi.
In buona sostanza gli edifici assoggettabili all’eccezione dovranno essere caratterizzati, in linea di massima, da almeno una delle seguenti condizioni:
essere di limitate dimensioni volumetriche e non avere le caratteristiche tipiche del patrimonio edilizio montano di
cui all’art. 24 bis della LP 22 settembre 1991, n. 22, intendendo di limitate dimensioni un edificio il cui volume esistente non consenta, di norma, la realizzazione di più alloggi, bensì di uno solo, con riferimento alle superfici minime dell’alloggio stabilite dal regolamento edilizio comunale.
essere localizzati in ambiti territoriali non consoni alla residenza ordinaria.
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Verifica con il sistema ambientale del PUP
Il lavoro di adeguamento della revisione in esame al sistema ambientale del piano urbanistico provinciale sembra
piuttosto debole, mancando di una puntuale analisi paesaggistica del territorio comunale, che rilevi e metta in evidenza
gli aspetti peculiari, anche troppo noti, ma ancora fragili rispetto alla necessaria tutela, quali i laghi, i dossi e i pochi
spazi interstiziali rimasti ancora liberi e che meritano specifici interventi di salvaguardia.
In particolare, le aree di relazione tra il territorio ed il lago, tra l’abitato e i dossi, che caratterizzano l’intorno di Baselga, andrebbero esaminati in modo specifico, valorizzandone le potenzialità e insieme difendendo i caratteri paesaggistici che fanno di questi ambiti un unicum.
Il lago costituisce l’elemento naturale distintivo del territorio e quindi va tutelato con la massima attenzione sia sotto il profilo delle trasformazioni, sia per gli aspetti ambientali e naturalistici. La Provincia Autonoma di Trento ha investito risorse nella tutela del lago e non solo finanziarie, ma anche di sostegno indiretto all’agricoltura evitando condizioni inquinanti e promuovendo le colture specializzate fuori dal bacino che influisce sul lago. Per queste ragioni la Commissione ha valutato con attenzione le modifiche di piano che interessano lo specchio d’acqua ed è del parere che tutte le
aree di parcheggio lungo la viabilità ad ovest del lago siano estremamente negative sotto il profilo paesaggistico ed urbanistico. Le modifiche necessarie alla morfologia infatti sono rilevanti e la presenza dei mezzi introduce nel paesaggio
un elemento di grave disturbo nel rapporto che intercorre fra il lago e le sue sponde.
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Rispetto ai contenuti della variante 2000 al PUP si evidenzia:
la delimitazione dell’area di tutela ambientale risulta conforme a quella del piano urbanistico provinciale; si suggerisce tuttavia di precisare il relativo perimetro secondo i limiti fisici o amministrativi e catastali, come previsto
dall’art. 6, comma 4, delle norme di attuazione del PUP e siano verificate alcune lievi differenza presso i centri di
Rizzolaga, Campolongo, Erla e Bernardi;
il Servizio parchi e conservazione della natura della Provincia Autonoma di Trento fa presente che all’interno del
Comune di Baselga di Pinè sono compresi i Siti di importanza comunitaria denominati “Paludi di Sternigo”
IT3120034 e “Laghestel di Pinè” IT3120035. Di conseguenza sarà necessario integrare la cartografia riportando esattamente su di essa i confini dei SIC sopra menzionati.
La presenza dei siti di importanza comunitaria impone che la revisione del piano regolatore generale debba contenere un capitolo dedicato alla direttiva 92/43/CEE “Habitat” nel quale vengano fatti specifici riferimenti a:
• breve descrizione del sito interessato;
• elenco delle specie e degli habitat presenti;
• specificazione degli interventi previsti all’interno o nelle immediate adiacenze del SIC.
Per quanto riguarda le norme di attuazione l’art. 46 delle stesse deve essere integrato nel modo seguente: “1. Nei Siti
di interesse comunitario si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/1997. 2. Qualsiasi piano, all’interno del territorio comunale, e tutti i progetti che abbiano incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente (LP n. 10/2004).
A questo proposito si specifica che, nelle more di emanazione del regolamento della LP n. 10 del 15 dicembre 2004,
non esistono tipologie d’intervento che sono escluse a priori dalla procedura di valutazione d’incidenza. Peraltro, tutti gli
interventi che ricadono nel SIC o nelle immediate adiacenze possono essere sottoposti ad una verifica preliminare di assoggettabilità alla procedura di Valutazione d’incidenza. Tale verifica spetta al Servizio parchi e conservazione della natura.
Il PRG in oggetto prevede una zona per attrezzature parco-balneari che arriva fino al confine con il sito di importanza comunitaria (SIC) denominato Paludi di Sternigo in località Cagnotti, con possibilità di ospitare manufatti di diverse tipologie (art. 94). Si richiama l’attenzione, inoltre, sulla zonizzazione proposta con la variante relativa gli interventi relativi al “Recupero Lago di Serraia” che sostituisce la zona a bosco con un areale di intervento definito come “Zone a verde pubblico” che arriva fino al confine con il soprarichiamato SIC in località Prestalla.
Tali interventi possono andare ad interferire con l’equilibrio idrologico e con le specie presenti nel Sito di importanza
comunitaria. Pertanto, la revisione del PRG dovrà essere integrata da una relazione d’incidenza specifica che, per la destinazione urbanistica a parco-balneare e per quella a verde pubblico, introdotta dalla revisione soprarichiamata, valuti
la compatibilità di queste previsioni con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario
presenti nel SIC denominato Paludi di Sternigo.
In riferimento ai biotopi di interesse comunale individuati dal vigente piano urbanistico provinciale, si ricorda che
l’art. 8 bis c.2 delle norme di attuazione prevede che “l’esatta delimitazione dei confini e la definizione dei relativi vincoli
sono disposte dai Piani regolatori generali in conformità alle norme della legge provinciale n. 14 del 1986”. Dall’esame del
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PRG in oggetto si rileva che è scomparsa la confinazione dei biotopi denominati “Palù marc”, “Buse del doss della Clinga
(A)” e “Busa della Torba” (codice n.15, 19 e 18 del PUP) che era contenuta nella cartografia del PRG precedente. Inoltre,
l’art 46 delle Norme di Attuazione non definisce i vincoli previsti per i biotopi comunali individuati dal PUP vigente. A
questo proposito si ritiene necessario prevedere, quindi, un’integrazione della cartografia e delle norme di attuazione del
PRG in oggetto, in accordo con il Servizio parchi e conservazione della natura della Provincia Autonoma di Trento;
- la Soprintendenza per i beni architettonici, al fine di rendere note alcune disposizioni di tutela dei beni culturali,
suggerisce di precisare nelle norme d’attuazione che, oltre ai vincoli diretti e indiretti rilevabili sia cartograficamente che
tavolarmente sulle rispettive particelle edificiali e fondiarie, vi sono categorie d’immobili che, a prescindere dall’intavolazione del vincolo, devono essere sottoposti a verifica d’interesse culturale. In particolare ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 codice dei beni culturali e del paesaggio sono sottoposti a verifica d’interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di cinquant’anni di proprietà di enti o istituti pubblici o persone giuridiche private
senza fini di lucro.
La Soprintendenza suggerisce inoltre di precisare nelle norme d’attuazione (con particolare riferimento alla definizione
delle categorie di intervento ed all’art. 55 - Manufatti minori di interesse storico culturale) che ai sensi dell’art. 11 del citato decreto, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni,
gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non
alla pubblica vista (anche se appartenenti ad edifici non direttamente vincolati); gli stessi sono soggetti alle disposizioni
dell’art. 50 del medesimo decreto da cui si evince in particolare che “è vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente,
disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di
edifici esposti o non alla pubblica vista”.
Si ricorda altresì che ai sensi della legge n. 78 dd. 7.3.2001 Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale,
qualsiasi intervento su manufatti attribuibili al primo conflitto deve essere comunicato alla soprintendenza per i beni architettonici almeno due mesi prima dell’inizio delle opere.
Relativamente al piano in esame, in merito all’introduzione in cartografia di una nuova rotatoria nei pressi del Lago della Serraia che comporta la traslazione dell’immobile denominato “Cappella del Crocifisso”, si ribadisce quanto espresso
con parere di data 7.8.2006 prot. 5855 (rif. richiesta parere dd. 30.6.2006 prot. 684).
In riferimento alla nuova destinazione a parco urbano attrezzato introdotta, nei pressi della Chiesa di S. Mauro, sita in
posizione isolata sulla sommità del colle sovrastante l’abitato di S. Mauro, la Soprintendenza, considerata la particolare
importanza dell’edificio che, anche in virtù del particolare contesto ambientale in cui è ubicata, costituisce un complesso
monumentale di particolare pregio storico-architettonico e paesaggistico, intende avviare il procedimento per l’imposizione delle prescrizioni di tutela indiretta di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004 al fine di salvaguardare le condizioni ambientali dell’immobile.
- la Soprintendenza per i beni archeologici segnala che la relazione al piano regolatore generale, al paragrafo 6.7.
(Aree archeologiche) indica come riferimento normativo la legge n. 1089 dd. 1.6.1939, da tempo sostituita dal D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che va dunque citato al posto della legge soppressa.
Il punto 6.7.2 della relazione (caratteristiche delle aree soggette a tutela archeologica), nonché l’art. 57 delle norme tecniche di attuazione, vanno adeguati alle seguenti disposizioni:
Area di tutela archeologica
Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela, in sintonia
con quanto enunciato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dalla LP 17 febbraio
2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali).
La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni archeologici della PAT, che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni, come previsto dall’art.
9 della LP 17.2.2003, n.1, sui perimetri o sulla classe di tutela, secondo le caratteristiche di seguito descritte.
1. Area a tutela 03
Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l’indizio archeologico per un’attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area a rischio 01 o 02.
Per quanto riguarda queste zone, per le quali le informazioni non sono attualmente tali da permettere una precisa
individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la Soprintendenza per i beni archeologici della
PAT, venga informata circa gli interventi di scavo che interessano gli ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe.
A tale proposito l’Ufficio tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione delle concessioni edilizie approvate che
interessano tali aree.
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2. Area a tutela 02
Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d’uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza
per i beni archeologici della PAT. L’area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o
sottoposta a vincolo primario (area a rischio 01).
Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento
terra che richiedono la domanda di concessione edilizia, è di primaria importanza la possibilità, da parte della Soprintendenza per i beni archeologici della PAT, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i
lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.
A tale scopo l’Ufficio tecnico trasmetterà la richiesta di concessione alla Soprintendenza per i beni archeologici. La
Soprintendenza per i beni archeologici potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, se nell’area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l’entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare. Eventuali lavori interessanti nuclei storici come perimetrati dal PRGI. devono parimenti essere segnalati alla PAT quando gli eventuali lavori di
sbancamento scendono ad una profondità superiore a m 1,50 ed interessano aree non manomesse in passato (p.e. realizzazione di parcheggi interrati o nuove cantine).
3. Area a tutela 01
Sito contestualizzato, vincolato ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione.
Sempre al punto 6.7.2 della relazione (caratteristiche delle aree soggette a tutela archeologica) compare l’elenco delle
aree soggette a tutela archeologica. Rispetto a tale elenco va apportata la seguente modifica:
Dos de la Mot (edificio medievale); grado di tutela 02 (e non più 01).
- Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio si evidenzia che il dipartimento protezione civile e
tutela del territorio della Provincia Autonoma di Trento non segnala incompatibilità con le aree a pericolosità valanghiva
individuate dalla carta di sintesi geologica allegata al PUP e dalle carte di pericolosità e rischio valanghivo del PGUAP.
- Il Servizio bacini montani elenca tutti i corsi d’acqua iscritti nell’elenco delle acque pubbliche della PAT e/o individuati da particelle fondiarie demaniali e segnala che gli stessi non risultano compiutamente evidenziati nelle tavole di
piano, per cui si ritiene opportuno che gli stessi siano inseriti con adeguato segno per l’intero loro sviluppo, ivi compresi i
tratti coperti. Relativamente alle varianti puntuali, rispetto allo stato precedente, nel mentre si richiama l’obbligo di sottostare ai vincoli di cui alla LP n. 18/1976 in materia di acque pubbliche e opere idrauliche, si evidenzia l’incremento del
rischio dell’area per agriturismo e zone edificabili di completamento localizzate in sinistra del rio Campo Roggia del Lago
delle Piazze. Adeguati approfondimenti con il Servizio competente sono inoltre richiesti nella formazione del piano attuativo a fini generali del nucleo urbano di riqualificazione dell’abitato di Baselga in rapporto al torrente Silla, in particolare
laddove viene prevista la realizzazione di passaggi sul corso d’acqua e dove la viabilità si avvisina al medesimo torrente.
A margine il Servizio richiama l’opportunità di inserire nelle previsioni urbanistiche il possibile futuro alveo del rio delle
Giare, immissario del lago di Carraia e di cui l’Amministrazione comunale è già a conoscenza, che consentirebbe la soluzione di alcuni problemi di natura idraulica e patrimoniale.
Verifica con il sistema insediativo del PUP
1)
Aree agricole e boschive
La Commissione, nell’esame complessivo della revisione del piano regolatore, ha prioritariamente posto il tema della
tutela delle aree agricole quale elemento indispensabile per la salvaguardia delle residue caratteristiche paesaggistiche
ancora presenti e che, seppure faticosamente, ancora permettono una lettura dell’originario assetto urbanistico dell’altopiano. In tal senso si condivide la scelta di tutelare in modo particolare, con una specifica individuazione, le aree agricole
di tutela paesaggistico-ambientale, ma al contempo si rileva la necessità di una loro maggiore estensione nell’ottica dei
principi e criteri del nuovo piano urbanistico provinciale.
In tal senso assumono particolare rilevanza gli spazi di una certa dimensione ancora coltivati esistenti in un ambito
altamente urbanizzato e soprattutto la tutela assoluta degli elementi morfologici distintivi del territorio come la presenza dei dossi, sui quali spesso sorgono elementi monumentali, ed i laghi.
Il Servizio foreste e fauna della Provincia osserva che, riguardo al territorio soggetto a vincolo idrogeologico, non
emergono situazioni ostative rispetto alle previsioni urbanistiche del piano in esame. Rispetto alla distribuzione spaziale
delle aree a bosco, lo stesso Servizio osserva tuttavia che sono ricompresi nelle aree agricole anche ambiti di fatto boscati.
La loro individuazione come zone a bosco non esclude peraltro in assoluto la possibilità di ripristino dell’attività agricola, che deve però rispettare i criteri definiti nella deliberazione della Giunta provinciale n. 126 del 24 gennaio 2003.
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121
2)
Insediamenti storici
La revisione non interviene in termini sostanziali in materia di insediamenti storici, limitandosi ad introdurre solo
alcune modifiche alle categorie d’intervento, ma conferma invece il piano approvato nel 1993 (PGTIS). Considerato che la
riqualificazione degli insediamenti storici appare un elemento sostanziale di attrattività di un territorio e considerata la
datazione dello strumento vigente, si auspica l’avvio di una verifica complessiva delle previsioni che interessano l’insieme
dei vecchi nuclei.
3)
Aree residenziali
Lo strumento urbanistico adottato conferma le aree residenziali esistenti o già individuate dal piano regolatore vigente e propone un sensibile potenziamento delle attuali quantità, per la cui verifica dimensionale si richiamano le osservazioni sul metodo sopraesposte. Nel merito delle singole previsioni si formulano invece di seguito specifiche controindicazioni di carattere urbanistico e paesaggistico-ambientale.
L’area di trasformazione perequativa AT13 di Campolongo si estende in un’area agricola che collega il centro storico
al lago delle Piazze. La presenza di qualche edificio sparso interrompe l’originaria continuità, che per quanto possibile va
recuperata, salvaguardando gli spazi liberi e densificando l’edificato, occupando i lotti interstiziali. Si propone pertanto
una riduzione dell’area edificabile ed una concentrazione degli edifici nella parte prossima all’abitato.
L’area di trasformazione perequativa AT4 si colloca alla base nord del dosso di Vigo di significativa importanza paesaggistica e interessa un’area agricola in prossimità della strada principale. Il sito rappresenta anche l’ultimo elemento
di discontinuità edilizia dall’abitato di Tresilla fino a Baselga ed il lago.
L’area di trasformazione perequativa AT3 è posta all’interno dell’area urbanizzata su un sito di notevoli dimensioni
ancora libero che qualifica un territorio ormai compromesso da un’edificazione disordinata. L’occupazione di tale spazio
solleva rilevanti controindicazioni sotto il profilo paesaggistico ed urbanistico. La Commissione propone in via principale
la conservazione dell’intera area o eventualmente la concentrazione degli edifici nella parte alta a monte della via
dell’Albi.
L’area di trasformazione perequativa AT1, pur collocandosi dietro una cortina alberata che la nasconde dalla vista
dalla strada principale, consolida una situazione di edificazione sparsa che sarebbe preferibile evitare.
Nell’ambito della revisione, oltre all’individuazione dei piani attuativi soggetti a trasformazione perequativa, sono
state individuate numerose aree residenziali, corrispondenti a lotti individuali, alcuni dei quali si collocano in territorio
aperto, procrastinando l’effetto negativo della punteggiatura edilizia che già caratterizza purtroppo l’intero altopiano di
Pinè. Tale pratica va evitata per motivi paesaggistici e perché spesso tali lotti ricadono in zona agricola di interesse primario del PUP, ma anche per la necessità di dover integrare le opere di urbanizzazione sul territorio. Altri casi riguardano aspetti negativi di interferenza paesaggistica con elementi territoriali di pregio (centri storici, bosco). Si propongono i
seguenti stralci:
Zona C2A in loc. Fiorè (var. 87);
Zona C2A in loc. Sotto Vigo (var. 45);
Zona C2A in loc. Dossel (var. 49);
Zona C2A lungo la via di Bugno (var. 72);
Zona C2A in loc. Ferrari - ai Campi (var. 48);
Zona C2A in loc. Castello (a Ovest) (var. 68);
Zona C2A in loc. S. Mauro (a Est) a monte della strada principale d’accesso (var. 107);
Zona edificata di integrazione e di completamento in loc. Vald (a Est);
Zona edificata di integrazione e di completamento in loc. Vald (a Ovest).
4)
-
Aree commerciali
Il Servizio Commercio osserva quanto segue:
art. 34, paragrafo 34.1, lettere a) e b): le superfici riportate fra le parentesi (m2 150 e m2 800) vanno eliminate in
quanto si riferiscono a tipologie dimensionali per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
art. 35, comma 2, lettera f): conformemente a quanto previsto dall’articolo 5, comma 9 della deliberazione della
Giunta provinciale n. 340 del 16 febbraio 2001, nelle zone produttive del settore secondario di interesse locale di cui
agli articoli 69 e 70 del PRG comunale (così come disciplinate poi, per quanto riguarda le compatibilità insediative
commerciali, con l’art. 35, comma 2, lettera f)) è da prevedersi l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita
(fino al limite di m2 800 di superficie di vendita) che trattano la vendita di autoveicoli e motocicli, parti di ricambio
ed accessori con annessa attività di manutenzione e riparazione.
Si segnala infine l’opportunità di adeguare e coordinare le norme del PRG comunale con le modificazioni alla citata
deliberazione 340/2001, introdotte con deliberazione della Giunta provinciale n. 2320 del 3 novembre 2006, in particolare
per quanto riguarda le nuove compatibilità insediative degli esercizi commerciali (si veda l’art. 5, comma 3, lettera f), il
comma 4 ed i commi 6 e 10 della deliberazione 340/2001) e per quanto riguarda la dotazione minima di parcheggi (si veda l’art. 11 della deliberazione 340/2001 ed in particolare il comma 11, lettere a) e g)).
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5)
Aree per attività produttive del settore secondario
Le aree produttive del Comune di Baselga sono distribuite sul territorio in modo sparso e sono occupate, in genere,
da piccole o medie imprese. Attualmente le disponibilità residue appaiono scarse e pertanto il Comune è nella necessità di
individuare nuovi siti. La scelta è caduta sulle aree poste all’ingresso dell’abitato di Tressilla, a valle e lungo la strada
principale.
L’esposizione dell’area, che si estende in un territorio sgombro da costruzioni, genera preoccupazione dal punto di
vista paesaggistico in quanto estende l’urbanizzazione verso l’abitato di S. Mauro e l’area estrattiva, riducendo gli spazi
liberi di separazione. Tuttavia la Commissione è consapevole delle necessità manifestate dal settore produttivo e conosce
le reali difficoltà di reperire aree idonee; pertanto si prende atto della scelta, suggerendo peraltro che l’area produttiva sia
limitata alla sola metà Ovest posta oltre la strada che la taglia in due parti.
Verifica con il sistema infrastrutturale del PUP
Rispetto alle previsioni relative alle infrastrutture stradali il Servizio opere stradali e il Servizio gestione strade esprimono il seguente parere.
Nuovo tracciato di circonvallazione in galleria.
Relativamente al nuovo tracciato di circonvallazione in galleria, si esprime parere non favorevole in merito alla soluzione
viabilistica proposta nella revisione, evidenziando problematiche di natura tecnica legate alla conformazione del versante ed alla presenza di numerosi edifici lungo il percorso. Tale proposta deve pertanto essere ulteriormente approfondita e
supportata da uno studio preliminare di fattibilità, ipotizzando eventualmente un diverso tracciato che garantisca maggiori ricoprimenti e tuteli le realtà residenziali presenti sul territorio. La nuova soluzione dovrà inoltre interessare in maniera organica la sistemazione di tutta la viabilità correlata, prestando particolare attenzione alle soluzioni viabilistiche
relative agli svincoli e agli innesti sull’attuale tracciato della SP 83.
Rotatoria tra Sternigo al Lago e Rizzolaga.
Richiamando quanto espresso al punto precedente, la soluzione proposta non pare tecnicamente realizzabile in quanto
non consentirebbe un funzionale smistamento del traffico in immissione ed uscita dai vari rami di svincolo ed il razionale collegamento alla viabilità esistente.
Rotatoria della Serraia.
Si conferma un precedente parere espresso con nota prot. n. 8643/06 - S105 LST/LRO di data 23.8.2006, già trasmesso al
Comune, con il quale si evidenziavano fondate perplessità in merito alla previsione di una rotatoria in corrispondenza
dello snodo viabilistico della Serraia, legate in particolare ai ridotti spazi di esecuzione e alla conformazione orografica
della zona, che non consentirebbero la realizzazione dell’opera con adeguate dimensioni e standard in termini di funzionalità e sicurezza.
Premesso quanto sopra, si esprime, in merito alle ulteriori modifiche introdotte, parere sostanzialmente favorevole
subordinatamente alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
1) in merito alla previsione di zone per attività produttive di nuovo impianto in fregio alla viabilità provinciale, si precisa che gli accessi alle varie attività dovranno essere razionalizzati evitando intersezioni “a pettine” ed organizzando la relativa viabilità interna in modo tale da confluire sulle arterie stradali di carattere provinciale in un unico
accesso ubicato in posizione ottimale dal punto di vista della visibilità e della sicurezza, e comunque da definire con
i Servizi competenti;
2) occorre evidenziare graficamente, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l’ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto stradali determinate ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 909/95 e
ss.mm., anche nelle zone all’interno dei centri abitati, pure se tali ampiezze sono richiamate nelle Norme di Attuazione;
3) si ritiene opportuno che la rappresentazione grafica della viabilità sia di carattere locale che provinciale ricalchi la
simbologia adottata dal piano urbanistico provinciale in rapporto a categoria e stato dei vari tipi di strade (esistenti, da potenziare, di progetto), non risultando le tavole di piano di chiara ed immediata lettura sotto questo aspetto;
4) ogni potenziamento e/o previsione progettuale di strade locali dovrà avere, se del caso, adeguato innesto lungo la
viabilità di competenza provinciale (SP 83 e SP 66), con particolare riguardo a visibilità e sicurezza stradale. A tale
riguardo i relativi progetti dovranno comunque essere preventivamente concordati con i Servizi competenti;
5) l’innesto del traffico veicolare sulla viabilità di competenza provinciale proveniente dalle aree destinate a parcheggio, dovrà avvenire in punti localizzati e in posizione tale da non determinare pericolo alla sicurezza stradale; tali
punti dovranno essere precedentemente concordati con i servizi competenti;
6) si precisa infine che, indipendentemente dal parere espresso, qualora gli interventi previsti dalla revisione del piano
regolatore generale in argomento riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetri-
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che e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali
e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nulla - osta o autorizzazioni secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
Tutela dell’aria, dell’acqua, del suolo
In merito alla variante al piano regolatore generale in esame l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
fa presenti le seguenti osservazioni, al fine del necessario adeguamento dello strumento urbanistico comunale alla disciplina di settore:
Tutela dell’acqua
Il Comune di Baselga di Pinè risulta dotato di rete fognaria in parte collegata all’impianto biologico di Baselga di
Pinè (loc. Tressilla) ed in parte a quello di Trento Nord.
Tale situazione appare, in linea generale, conforme alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque.
Si ritiene comunque opportuno evidenziare che l’uso del territorio, con l’intensificazione delle aree urbanizzate,
commerciali e produttive rende necessario un approfondimento in merito allo stato delle opere di fognatura e del relativo
impatto sulle opere di depurazione esistenti.
In particolare si segnala la necessità di verificare l’idonea copertura del territorio oggetto di interventi con adeguata
rete fognaria o con la presenza di appropriati sistemi di allontanamento e trattamento delle acque reflue di scarico.
Il Comune di Baselga di Pinè dovrà inoltre tener conto dell’eventuale saturazione della potenzialità massima degli
impianti di depurazione finali ai quali risultano collegate le reti fognarie comunali.
Inquinamento acustico
È oramai noto da tempo che il solo modo per contenere efficacemente il rumore ambientale è quello di avviare una
preventiva politica di protezione dall’inquinamento acustico attraverso un’organica programmazione degli strumenti
urbanistici. A tal fine, le norme di attuazione del PRG devono prevedere prescrizioni atte a prevenire o contenere l’inquinamento acustico, quali fasce di rispetto, opere specifiche o tipologie edilizie particolari, così come richiesto dall’articolo
12, comma 2 del DPGP 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. recante “Norme regolamentari di attuazione del capo XV della
legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”.
Per quanto riguarda, invece, le nuove edificazioni poste a ridosso di infrastrutture stradali esistenti, il recente dPR
30 marzo 2004, n. 142 recante “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante
dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”, prevede che le opere di contenimento
del rumore siano a carico del titolare dell’autorizzazione a costruire, cui l’Amministrazione locale ha l’onere di verificarne l’avvenuto adempimento.
Considerato, inoltre, che la maggiore causa di disagio lamentata dalla popolazione è relativa alla vicinanza di aree
rumorose ad aree in cui la quiete rappresenta un elemento essenziale per il loro utilizzo, sono da evitare tutte quelle situazioni in cui le aree produttive confinano con insediamenti abitativi, così come avvenuto per le nuove aree produttive
poste a sud dell’abitato di Miola, a nord dell’abitato di Campolongo e a nord-est di S. Mauro. Al riguardo, l’articolo 4,
comma 1, lettera a) della legge quadro n. 447/95, stabilisce il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dB(A), stabilendo, di fatto, l’incompatibilità fra
aree residenziali e zone produttive. A tal fine, è necessario siano previste adeguate fasce di rispetto, di ampiezza sufficiente al decadimento del rumore, all’interno delle quali limitare l’insediamento di impianti o attività rumorose. Inoltre,
si raccomanda che le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti, nonché modifica e ampliamento di quelli esistenti, devono contenere, ai sensi dell’art. 8, comma 4 della citata legge quadro, una documentazione
di previsione di impatto acustico redatta da un “tecnico competente” in acustica, ai sensi dell’art. 2, comma 6 della legge
n. 447/95.
Per quanto attiene le aree a parcheggio, le stesse sono assoggettate dalla citata legge quadro, a sorgenti sonore “fisse”, in relazione alle quali è previsto il rispetto dei valori limite individuati dal DPCM 14 novembre 1997 recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Al fine quindi di assicurare alla popolazione esposta la necessaria tutela, è necessario che gli elaborati progettuali siano correlati da un’idonea valutazione previsionale, per mezzo della quale
scongiurare l’insorgenza di eventuali situazioni di disturbo
Inquinamento elettromagnetico
Relativamente ai limiti massimi di esposizione ai campi elettromagnetici a frequenza industriale e in alta frequenza
negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno vale quanto stabilito dalla normativa nazionale nel DPCM 8 luglio 2003
e dalla normativa provinciale nel DPGP 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. e s.m..
Osservazioni: verificare il rispetto delle distanze dagli elettrodotti in alta tensione di cui all’allegato C del dPGP 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. e s.m. per le aree a protratta permanenza di persone all’interno di dette fasce di
rispetto;
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-
censire le sorgenti elettromagnetiche fisse a radiofrequenza (come es. stazioni Radio-TV, sistemi di
telecomunicazione per telefonia mobile, ecc.) per una verifica della compatibilità con la normativa
nazionale per le aree a protratta permanenza di persone ubicate in prossimità di detti impianti di
telecomunicazione.
Nulla da osservare per quanto riguarda il comparto suolo.
Norme di attuazione
La disciplina urbanistica che accompagna il nuovo piano regolatore è stata completamente rivista rispetto al precedente testo e appare nel suo complesso chiara ed esaustiva, tuttavia la Commissione suggerisce alcune modifiche coerentemente con quanto disposto dalla normativa provinciale in materia.
Art. 6, Definizioni generali. Al punto 6.07 il riferimento al “rispetto degli allineamenti” dovrà essere integrato con la precisazione che ciò potrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995 e
s.m. (si vedano anche gli artt. 62.8 e 63.8 in relazione alla continuità edilizia).
Art. 8, Grandezze ed indici edilizi. Al punto 8.2.2 in relazione al criterio di misurazione delle distanze dalla strada si osserva che ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995 e s.m. il “limite della strada” potrà essere considerato solamente per la strade classificate come esistenti o da potenziare, mentre per le strade di progetto la distanza
dovrà essere misurata dall’asse stradale. Inoltre ai sensi della tabella A allegata alla citata deliberazione i marciapiedi
sono esclusi dalla piattaforma stradale, rilevante ai fini della misurazione delle distanze.
Al punto 8.2.4 “distanze tra i fronti” nelle zone B, si osserva che anche le sopraelevazioni, in quanto equiparate a nuova
costruzione dalla giurisprudenza elaborata in materia di distanze, sono soggette al rispetto della distanza minima di 10
metri. Si veda anche l’art. 60.2 (zone B1) e l’art. 61.2 (zone B2) in relazione ai quali al fine di non osservare la distanza
minima di 10 metri sarà eventualmente necessario che entrambi i fronti non siano finestrati. Analoghe considerazioni
valgono anche per l’articolo 66.6 con la precisazione che in tale caso, trattandosi di interventi all’interno di piani attuativi, potrà essere applicata la riduzione del 20% della distanza fissata dall’art. 8.2.5.1.
Al punto 8.2.5 “Casi particolari” in relazione alle distanze minime che pertinenze, baracche, box e simili devono osservare
dagli edifici, per i quali la norma in esame fissa una distanza di 5 metri, si osserva che qualora detti manufatti assumano la configurazione di un edificio, la distanza da osservare sarà comunque di 10 metri nelle aree esterne al centro storico, mentre sarà sufficiente il rispetto della distanza di tre metri solamente nel caso in cui il manufatto si configuri come
tettoia o, seppur edificio, ricada all’interno del centro storico (si veda anche l’art. 21.5 per i manufatti accessori).
Art. 15, Manutenzione straordinaria. La realizzazione di intercapedini e di bocche di lupo si pone in contrasto con i criteri fissati dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 20116 di data 30 dicembre 1992.
Inoltre al punto 15.3 in relazione alle opere equiparate alla manutenzione straordinaria si rileva che tale individuazione
pare effettuata ai fini del titolo edilizio richiesto per la loro esecuzione. In tal caso l’elenco dovrà essere aggiornato al vigente art. 83 della LP n. 22/1991 (che ad esempio non ricomprende i capanni da caccia, i cartelli pubblicitari o le opere
temporanee di attività di ricerca nel sottosuolo) non suscettibile di modificazioni in sede di PRG. Analoghe considerazioni
valgono anche per il punto 15.4.
Art. 17, Risanamento conservativo. Nella categoria del risanamento conservativo la possibilità di realizzare nuove aperture esterne o fori risulta in contrasto con i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 20116 del 30 dicembre 1992. Per la posa di pannelli solari e fotovoltaici si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1529 del 28 luglio 2006 (si veda anche l’art. 18).
Art. 18, Ristrutturazione edilizia. Al punto 18.2 si osserva che la possibilità “di rifacimento di parti di muri perimetrali
portanti” si pone in contrasto con l’art. 77bis della LP n. 22/1991 che non ammette la possibilità di demolizione delle murature perimetrali dell’edificio.
Art. 21, Manufatti accessori. Al punto 21.6 il rinvio al codice civile per la distanze dai confini è errato in quanto tale normativa non contiene disposizioni al riguardo.
Art. 29, piano guida. L’articolo prevede un contenuto dettagliato del piano guida. Al fine di evitare di dover ricorrentemente procedere a variare il piano guida in relazione alla necessità di modificare alcuni elementi in esso previsti, si ritiene opportuno limitare il suo contenuto a quello minimo fissato dall’art. 53 della LP n. 22/1991 (destinazione delle singole
aree, tipologia edilizia, opere di urbanizzazione primaria e ove occorra secondaria, suddivisione in comparti) rinviando
la determinazione degli altri elementi ai piani di lottizzazione.
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Art. 32, Dotazione di parcheggi privati. Ai sensi della normativa provinciale in materia di parcheggi lo standard minimo
dovrà essere rispettato, oltre che per le nuove costruzioni e gli ampliamenti degli edifici, anche per il cambio di destinazione d’uso.
Art. 59, Zone omogenee di tipo “B”. Al punto 59.6 vanno previsti i parametri massimi d’intervento in quanto non possono essere lasciati, di volta in volta, alla discrezionalità progettuale.
Art. 65, Zone di espansione di nuovo impianto. Al punto 55.7 si prevede la possibilità,in queste aree, di realizzare strutture della categoria C6° dell’art. 12 (alberghiere) è logico che siano esclusi i campeggi. (Vedi anche art. 66).
Art. 66, Zone di trasformazione perequativa. La normativa contenuta nel relativo allegato che disciplina i vari casi di perequazione dovrà essere verificata in relazione al rispetto del contenuto dell’art. 18bis della LP n. 22/1991 con particolare
riguardo alla fissazione di indici edificatori convenzionali e indici urbanistici e agli ulteriori criteri.
Art. 72, Zone omogenee di tipo E. In relazione agli ampliamenti volumetrici ammessi per gli edifici esistenti, questi risultano eccessivi in particolare per i manufatti di piccole dimensioni, dove è previsto un incremento di 200 m3 a fronte di
una uguale volumetria iniziale. In generale preoccupa inoltre la possibilità di trasformazione della destinazione d’uso in
residenza per tutti gli edifici esistenti. Al punto 72.11, relativo ai volumi interrati, appare inoltre eccessiva sia la superficie massima ammessa che la distanza (50 m) dai fabbricati.
Art. 79, E5 zone a bosco. Gli interventi ammessi devono essere coerenti con l’art. 22 delle norme di attuazione del piano
urbanistico provinciale.
Art. 103, Fasce di rispetto stradale. Il punto 103.6 è da aggiornare rispetto alla deliberazione della Giunta provinciale n.
909 del 1995 e s.m. Al punto 103.7 si osserva che la possibilità di allargamento delle strade all’interno delle relative fasce
di rispetto vale non solo per le strade da potenziare ma anche per quelle esistenti.
Art. 105, Cimiteri e fasce di rispetto cimiteriale. Per gli interventi ammessi all’interno della fascia di rispetto cimiteriale si
dovrà far riferimento alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1279 del 23 giugno 2006 e s.m.
OSSERVAZIONI
Riguardo alle osservazioni di privati, pervenute direttamente o indirettamente a questa Commissione, il presente
parere contiene esplicitamente o implicitamente risposta adeguata sia nell’accogliere che nel rigettare i relativi contenuti
critici.”
Con comunicazione prot. n. 3235/07 -13 V MRC (Prat. N 873) d.d. 29 marzo 2007, il verbale di deliberazione
della CUP n. 9/2007 di data 29 marzo 2007 è stato trasmesso all’Amministrazione comunale di Baselga di Pinè affinché la stessa, valutati i contenuti del parere, potesse procedere all’adozione definitiva della variante generale
nei tempi e modi di cui all’articolo 40, comma 5 e 42, comma 3 della LP 5 settembre 1991 n. 22e s.m.i..
Il Comune di Baselga di Pinè, preso atto del verbale di deliberazione della Commissione urbanistica provinciale, nel condividere e recepire buona parte dei rilievi e delle raccomandazioni ivi formulati in ordine al tema del
dimensionamento, della perequazione, della dotazione di alloggi per il tempo libero e vacanze nonché al sistema
ambientale e normativo modificando ed integrando le previsioni deliberate in prima adozione, ha nel contempo
formulato, con nota di data 20 agosto 2007, ulteriori precisazioni ed argomentazioni a sostegno del mantenimento di alcune scelte relative al sistema insediativo ed infrastrutturale che ha ritenuto di confermare in sede di definitiva adozione della variante.
A seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni presentate in prima istanza che hanno comportato
l’introduzione di modifiche rispetto alle previsioni della variante adottata con deliberazione commissariale n. 1 di
data 9 giugno 2006, l’Amministrazione comunale con deliberazione commissariale n. 1 di data 21 dicembre 2007
ha nuovamente adottato la variante al piano regolatore di Baselga di Pinè disponendone una nuova pubblicazione.
Con verbale di deliberazione commissariale n. 2 di data 28 marzo 2008 il Comune di Baselga di Pinè ha provveduto quindi ad adottare in via definitiva la variante generale al piano regolatore generale nei tempi e modi di
cui all’art. 40, comma 5 della LP 5 settembre 1991 n. 22, modificando i relativi allegati elaborati sulla base di
quanto sopra esposto.
Ai sensi dell’articolo 41, comma I della LP 5 settembre 1991, n. 22, la variante generale definitivamente adottata è stata trasmessa al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio il quale, verificatane la coerenza rispetto al
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piano urbanistico provinciale, alle valutazioni espresse dalla CUP ed in particolare alle scelte effettuate in sede
della nuova e della definitiva adozione della variante, e preso atto della conferma da parte della Amministrazione
comunale di alcune della previsioni insediative ed infrastrutturali delle quali la CUP chiedeva lo stralcio o la riduzione, ha espresso un parere in cui, oltre a richiamare o confermare le osservazioni critiche della commissione,
ribadisce la problematicità delle scelte insediative confermate in sede di adozione definitiva della variante anche
in considerazione della vigenza del nuovo piano urbanistico provinciale.
In sede di valutazione tecnica della variante generale, infatti, il Servizio urbanistica ha provveduto anche ad
una verifica sulla coerenza delle previsioni contenute nella variante e specificatamente quelle relative alla tutela
ambientale e alla disciplina del pericolo idrogeologico rispetto a quelle stabilite dal piano urbanistico provinciale
approvato con LP 27 maggio 2008, n. 5 ed entrato in vigore il 26 giugno 2008.
Nel dettaglio, con valutazione n. 873 VPC di data 13 ottobre 2008, il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio ha espresso un parere che subordina l’approvazione della variante alle modifiche, correzioni e integrazioni in
esso formulate.
“Con deliberazione commissariale n. 2 dd. 28 agosto 2008 è stata definitivamente adottata la variante al piano regolatore generale del Comune di Baselga di Pinè già oggetto della prima adozione con deliberazione commissariale n. 1 dd.
9 giugno 2006 successivamente ripubblicata ai sensi della legge urbanistica per le modificazioni introdotte in occasione
della decisione sulle osservazioni prodotte in prima istanza (deliberazione n. 1 dd. 21 dicembre 2007).
L’edizione definitiva risulta ora complessivamente ridefinita alla luce delle osservazioni prodotte e ritenute condivisibili.
L’esame è stato quindi affrontato avendo in prima istanza il confronto con le osservazioni espresse dalla Commissione Urbanistica provinciale e quindi verificando le ulteriori novità introdotte in occasione della seconda e della definitiva adozione.
1
Verifica con le valutazioni della Commissione urbanistica provinciale
Premesso che il giudizio espresso era complessivamente favorevole subordinatamente ad una serie di modifiche
formulate e che in generale si è ora provveduto ad una correzione secondo la gran parte dei rilievi mossi dalla Commissione, è apparso opportuno soffermarsi su quegli aspetti che, adeguati in parte o per nulla vanno ora richiamati per consentire alla Giunta provinciale l’approvazione definitiva della variante.
a)
Il temi del dimensionamento, della perequazione e della dotazione di alloggi per il tempo libero e vacanze.
Riguardo a questi temi va preso atto preliminarmente come si sia provveduto a ridefinire e illustrare il computo generale utilizzando le metodiche disposte in materia dalla Giunta provinciale. I conteggi giustificano la capacità
complessiva del piano soprattutto alla luce della decisa riduzione delle quantità consentite per la residenza per il
tempo libero e vacanze che, come illustrato nel documento integrativo prodotto a seguito di specifica richiesta, passano dalla percentuale del 24,35 a quella del 14,87 quindi ampiamente sotto il contingente del 30% disposto dalla
Giunta provinciale.
Questa scelta complessiva risponde a criteri di più attenta programmazione urbanistica riducendo la presenza di
seconde case, già ampiamente realizzate, a favore del soddisfacimento della residenza ordinaria ed appare coerente
con le richieste in questo senso avanzate dalla Commissione urbanistica.
b)
Il sistema ambientale
Le soluzioni proposte sono in sintonia e rispondono alle osservazioni avanzate dalla Commissione sia in tema di
beni ambientali, che paesaggistici e naturalistici. Si evidenzia che va corretta la perimetrazione del biotopo di interesse provinciale Lona-Lases riconosciuto anche come SIC.
La decisione di insistere sui parcheggi di assestamento lungo la viabilità ovest, rispetto al lago della Serraia, appare
giustificabile nelle intenzioni e nella finalità e può essere condivisa se accompagnata da criteri di progettazione che
tengano conto della morfologia, della visibilità e della sicurezza dei siti interessati.
Si ritiene in ogni caso necessario subordinare gli interventi di recupero del lago della Serraia al rispetto dei contenuti
dell’accordo di programma sottoscritto dalla Giunta provinciale e dal Comune di Baselga di Pinè, come peraltro stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 454 del 2008.
c)
Il sistema infrastrutturale
Appare doveroso, nella valutazione generale del sistema, richiamare o confermare le osservazioni critiche espresse
nel parere dalla Commissione urbanistica provinciale e ben articolate e specificate nei pareri dei Servizi provinciali
di merito con riferimento a:
la proposta circonvallazione in galleria;
le rotatorie alla Serraia e a Sternigo al lago.
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Tali soluzioni, in attesa di approfondimenti più consistenti, vanno stralciate mantenendo comunque idonee aree di
tutela.
Per la previsione di rotatoria a Sternigo al lago questa va eventualmente coordinata con gli accessi per Rizzolaga allo scopo di verificarne le immissioni.
d)
Il Sistema insediativo
Mentre sulle aree di trasformazione perequativa si sono introdotte le riduzioni e gli stralci richiesti dalla Commissione urbanistica provinciale, non tutte le previsioni insediative per residenza sulle quali la commissione aveva proposto lo stralcio per motivi urbanistici e di tutela del paesaggio sono state corrette. Si richiama in primo luogo alla
necessità di assicurare la coerenza rispetto al quadro definito dal nuovo piano urbanistico provinciale, entrato in
vigore lo scorso 26 giugno, in particolare per quanto attiene il rispetto della nuova disciplina delle aree agricole di
pregio.
Si ribadisce inoltre che le nuove previsioni insediative, in particolare se destinate agli insediamenti produttivi come
nel caso della nuova a Montagnaga, devono garantire compatibilità ambientale rispetto alle zone abitate e idoneità
degli accessi e delle opere di infrastrutturazione.
Appare doveroso sottolineare la problematicità di quelle di seguito evidenziate:
zona C2A ad est di S. Mauro (precedente n. 107) anche perché ricadente in area agricola di pregio del nuovo
piano urbanistico provinciale;
nuova zona C2A a nord di Puel perché in area agricola di pregio del nuovo piano urbanistico provinciale;
zona C2A loc. Dossel (precedente n. 49) per le ragioni già espresse dalla Commissione urbanistica provinciale;
zona C2A a nord della loc. Sotto Vigo a ridosso della zona produttiva in quanto area agricola di pregio del piano urbanistico provinciale ed interferente con la limitrofa destinazione produttiva;
zona C2A (Già aree AT4 e AT5) a nord-ovest del Doss di Vigo secondo le considerazioni già espresse;
la parte di area residenziale AT6 a nord di Bugno prevista in aggiunta alla precedente previsione in quanto ricadente in area agricola di pregio del nuovo piano urbanistico provinciale.
Per quanto riguarda le aree produttive si prende atto della conferma complessiva dell’area a valle di Tressilla ma si
ribadisce la necessità che si definiscano modalità e tempi di utilizzazione tali da consentire l’occupazione privilegiata della parte ovest e l’utilizzo della porzione est solo a seguito dell’avvenuta utilizzazione della predetta porzione
ovest.
e)
Le norme
In generale in ordine alle osservazioni operate sulle norme si è verificato il complessivo adeguamento alle osservazioni.
Tuttavia si rileva quanto segue:
Art. 44: le disposizioni in tema di zone di protezione dei laghi devono essere puntualmente adeguate alle norme di attuazione del nuovo piano urbanistico provinciale (ora art. 22 delle norme di attuazione) e deve essere
prevista la prevalenza rispetto ad altre destinazioni d’uso indicate nelle tavole di piano.
Sistema insediativo: con riferimento all’edilizia esistente vanno individuate le disposizioni che consentono un
utilizzo a fini di residenza per il tempo libero e vacanze non superiore al 50% del volume esistente conformemente alle specifiche norme dettate dalla Giunta provinciale.
Aree produttive: l’utilizzo delle aree produttive va subordinato alla garanzia di adeguate forme di infrastrutturazione viabile esistente o di progetto dimensionalmente adatte alla tipologia delle attività che si intendono
collocare nonché all’individuazione di idonee forme di mitigazione acustica rispetto a previsioni o a preesistenze già destinate alla residenza. La norma, in coerenza con il nuovo piano urbanistico provinciale, deve inoltre assicurare la prevalenza delle attività produttive rispetto alle altre funzioni ammesse.
f)
Le novità introdotte in seconda ed in definitiva adozione
In occasione della deliberazione di seconda adozione nonché dell’adozione definitiva e con riferimento alle osservazioni ritenute in tutto o in parte condivise sono state introdotte una serie di modificazioni.
Trattasi in gran parte di prese d’atto o di aggiustamenti non significativi soprattutto nel campo delle opere pubbliche e della viabilità locale in particolare, e quindi esse appaiono complessivamente accettabili.
Fanno eccezione le seguenti previsioni di cui si chiede lo stralcio o la correzione.
zona C2A ad ovest del Doss di Miola in quanto staccata dal contesto abitativo ed interferente con l’area agricola tuttora libera da edificazioni
zona C2A in loc. Ferrari a sud-est del Dossedal per i medesimi motivi della precedente
zone produttive estremamente limitate all’interno delle zone residenziali 23 e 24 alla Faida per l’evidente incompatibilità funzionale
zona C2A a valle della strada a ovest del centro storico di Rizzolaga perché isolata, paesaggisticamente inopportuna e urbanisticamente inaccettabile per la collocazione in area agricola
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l’ampliamento della zona produttiva a nord di via Poggio dei Pini va, per equità di trattamento, ricompresa
nel piano attuativo previsto su tutta la zona di piano.”
Con comunicazione prot. n.10087/08- V MRC dd. 16 ottobre 2008 la valutazione del Servizio provinciale n.
873 del 13 ottobre 2008 è stata trasmessa all’Amministrazione comunale, la quale, esaminati i rilievi formulati dal
Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, con nota di data 20 ottobre 2008, ha condiviso tutte le considerazioni
sul sistema ambientale adeguando le cartografie e la normativa della variante, nonché le richieste di stralcio
dell’area C2A Sotto Vigo, della parte di AT6 in quanto ricadente in area agricola di pregio a Nord di Bugno, delle
aree produttive inserite all’interno dell’abitato di Faida riconducendole a più appropriate zone residenziali di
completamento B2. Infine l’Amministrazione ha modificato anche gli articoli 44 e 68 delle norme di attuazione del
piano in accoglimento delle richieste del Servizio urbanistica.
Quanto alle aree residenziali e alle opere infrastrutturali di cui con l’adozione definitiva si chiede la conferma
l’Amministrazione comunale ha prodotto ulteriori elementi ed argomentazioni a sostegno del loro mantenimento
e ha predisposto ai sensi dell’art. 38 delle norme di attuazione del nuovo PUP le schede di valutazione, che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernenti la trasformazione di “zone agricole di pregio” del nuovo PUP e le relative proposte di compensazione per le aree C2A S. Mauro e C2A Puel.
Le motivazioni evidenziate dall’Amministrazione comunale nelle schede sopra richiamate supportano ai sensi del comma 7 dell’art. 38 delle norme di attuazione del PUP la trasformazione in loc. Puel e in loc. S. Mauro delle
aree agricole di pregio ai fini dell’individuazione di due nuove aree vincolate a destinazione residenziale agevolata ai sensi dall’art. 38, comma 6, lett. b) punto 3) delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale. La
limitatezza della superficie trasformata e le sue ridotte caratteristiche colturali nonchè l’utilizzo ai fini della residenza primaria di dette aree consentono di considerare positivamente la trasformazione e la conseguente compensazione, individuando in altra zona idonea la corrispettiva dimensione delle aree agricole di pregio. In particolare tale compensazione è condotta comprendendo nelle “zone agricole di pregio” una porzione ora destinata a
bosco in loc. Puel e un’area ora destinata a parco urbano non attrezzato in loc. S. Mauro, entrambe coerenti per
localizzazione e caratteristiche con le finalità agricole.
L’approvazione della variante in oggetto determina, sotto detto profilo, l’aggiornamento del nuovo PUP sia
rispetto alla cartografia che alla disciplina normativa. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio su tali aree è subordinato alle condizioni stabilite dall’art. 62, comma 11 della LP n. 1/2008.
Nello specifico l’Amministrazione comunale con nota di data 20 ottobre 2008 ha espresso le seguenti motivazioni:
“Sistema infrastrutturale
In relazione alla ipotizzata circonvallazione in galleria, che si limitava ad essere individuata con due frecce indicative, essa verrà stralciata. Si richiede comunque che nella delibera di approvazione venga evidenziata la necessità di studiare comunque un sistema di circonvallazione dell’abitato di Baselga.
Si ritiene comunque indispensabile mantenere le rotatorie previste sia a Tressilla che a Sternigo al lago. In particolare quella di Sternigo al lago è assolutamente opportuna in quanto l’attuale accesso a Sternigo è pericoloso. Ad ogni buon
conto, allo scopo di coordinare l’accesso a Sternigo con quello a Rizzolaga si è ampliata ulteriormente la fascia di rispetto
entro la quale può localizzarsi la rotatoria e si è aggiornato cartograficamente l’accesso a Rizzolaga.
Per quanto attiene la rotatoria di Serraia, questa è indispensabile per razionalizzare lo snodo al lago dove convergono 5 strade. La rotatoria è tecnicamente realizzabile ed estremamente opportuna. Si rinvia comunque alla progettazione definitiva della rotatoria la verifica di fattibilità dell’infrastruttura.
Si insiste pertanto per mantenere le rotatorie sia di Sternigo al lago che di Serraia.
2. Sistema insediativo
2.1 Zona C2A ad Est di S. Mauro.
L’abitato di S. Mauro non ha visto alcun incremento di aree edificabili rispetto al piano in vigore. Solo l’area in questione a cubatura controllata ( 500 m3) e destinata a residenza primaria è stata inserita in questa variante fra l’altro ancora in prima adozione quando non erano in vigore le aree agricole di pregio del PUP. L’area in questione è un prato incolto non segato da tempo il cui pregio produttivo è del tutto assente, situato in fregio alla strada di accesso a S. Mauro
in loc Pozza al bivio con la futura strada per le aree produttive. L’abitato di S. Mauro ha attualmente due soli,- e molto
ridotti,- lotti edificabili in zona B2 provenienti dalla precedente pianificazione.. L’Amministrazione comunale, nell’ottica
di contenere il più possibile lo sviluppo edilizio ha deciso di consentire la realizzazione della prima casa solo su limitati
lotti singoli. Quello nello specifico ha una superficie di 644 m2 e costituisce l’unica possibilità del richiedente di realizzare
la propria prima abitazione. Si ritiene pertanto di insistere su tale area in quanto necessaria a soddisfare bisogni di prima casa e di attivare la compensazione prevista dall’art. 62 comma 11 della LP 1/2008 inserendo in cartografia apposito
cartiglio ed in norma gli specifici richiami a detta compensazione obbligatoria. Nella scheda allegata si espone l’autovalutazione ai fini del rispetto di quanto previsto della citata norma nonché dell’art. 38 delle Norme di attuazione del PUP
nonché la proposta di compensazione.
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2.2 Zona C2A a nord di Puel. Anche in questo caso valgono le considerazioni della precedente area. Puel non ha visto
alcun incremento edilizio rispetto al PRG in vigore e più precisamente non ha nessuna previsione di aree residenziali. Dal
punto di vista insediativo Puel e caratterizzato dal proprio insediamento storico e da tre edifici sparsi. L’area C2A prevista è destinata a residenza primaria ed è a cubatura controllata (500 m3). La zona individuata è senz’altro troppo grande
per accogliere solo un edificio monofamigliare di 500 m3. Si propone pertanto di ridurre la sua superficie, ad un totale di
900 m2, e di insistere sul suo mantenimento in quanto necessaria a soddisfare bisogni di prima casa e di attivare la compensazione prevista dall’art. 62 comma 11 della LP 1/2008 inserendo in cartografia apposito cartiglio ed in norma gli specifici richiami a detta compensazione obbligatoria. Nella scheda allegata si espone l’autovalutazione ai fini del rispetto di
quanto previsto della citata norma nonché dell’art. 38 delle norme di attuazione del PUP nonché la proposta di compensazione.
2.3 Zone C2A ex AT4 e AT5 a Nord- Ovest del Doss di Vigo. Sono tre zone C2A a cavallo di una strada di accesso che
sostituiscono le ampie zona AT4 e AT5 precedenti. Complessivamente sono modeste (1500 m3) e non inteferenti paesaggisticamente con il profilo che si vuole tutelare. Ci si permette di insistere su tali zone in quanto viene comunque mantenuto e garantito lo stacco a verde fra Baselga e Tressilla.
2.4 Zona C2A. ad Ovest del Doss di Miola. Si tratta di una zona a cubatura controllata ( 500 m3) destinata a soddisfare richieste di residenza primaria e situata in un contesto in cui è presente diversa edilizia sparsa. Si ritiene di insistere
su tale zona in quanto non va ad intaccare significativamente il contesto ne ad aggravare le visuali paesaggistiche in
una area in cui sono presenti le opere di urbanizzazione.
2.5 Zona C2A a valle della strada ad Ovest del centro storico di Rizzolaga. Anche in questo caso Si tratta di una zona
a cubatura controllata (500 m3) destinata a soddisfare richieste di residenza primaria. Considerata la modestia dell’intervento l’area non risulta essere critica sotto il profilo paesaggistico. Ad ogni buon conto, anche per evitare possibili interferenze paesaggistiche su un area lunga e stretta, la zona è stata ridotta solo alla parte più larga. Pertanto ci si permette di insistere.
2.6. Zona C2A in loc Ferrari a Sud-Est del Dossedel. Si tratta di una zona a cubatura controllata (500 m3) destinata a
soddisfare richieste di residenza primaria e situata in un contesto in cui è presente edilizia sparsa.Considerato il contesto
del Dossedel si è provveduto a ridurre l’area per non intaccarne le pendici. Si ritiene di insistere su tale zona in quanto
non va ad intaccare significativamente il contesto ne ad aggravare le visuali paesaggistiche.
2.7 Ampliamento della zona produttiva a Nord di Via Poggio dei Pini. Si tratta di un modesto ampliamento al di fuori del piano attuativo tendente a consentire l’ampliamento dell’esistente attività produttiva. Si precisa che il piano attuativo è già in vigore e volerne includere tale modesta parte stesso sembra inutilmente punitivo. Si insiste pertanto su
tale proposta. “
Sulla base delle richieste espresse dalla CUP e dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio il Comune di Baselga di Pinè ha provveduto a predisporre un testo completo della variante generale al piano, già comprensivo
delle modifiche condivise e richieste, testo che si allega e che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Ai fini della LP 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico) che ha abrogato la LP 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico), si precisa che, in data 17 marzo
2005 la conferenza dei servizi ha espresso parere favorevole alla variante.
In considerazione di quanto sopra esposto, sulla base del verbale di deliberazione della Commissione urbanistica provinciale n. 9/2007 di data 29 marzo 2007, vista la valutazione tecnica n. 873/08 VPC di data 13 ottobre
2008 formulata dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, nonché i nuovi elementi integrativi forniti dall’Amministrazione comunale con nota di data 20 ottobre 2008, si propone alla Giunta provinciale l’approvazione della
variante generale al piano regolatore generale di Baselga di Pinè in oggetto con le modifiche sopra descritte.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
2)
di introdurre nella variante generale al piano regolatore generale di Baselga di Pinè adottato in via definitiva
dal Comune con verbale di deliberazione commissariale n. 2 di data 28 agosto 2008, le modifiche relative alla
cartografia e alla normativa della variante richieste dalla CUP e confermate dal Servizio urbanistica e tutela
del paesaggio nei termini di cui in premessa;
di approvare con le modifiche di cui al punto 1), la variante generale al piano regolatore generale di Baselga
di Pinè, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione commissariale n. 2 di data 28 agosto 2008, negli elaborati allegati e formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
130
3)
4)
5)
6)
7)
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di dare atto che, per le motivazioni di cui in premessa e richiamate le schede di valutazione allegate come
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, due specifiche zone ricomprese nelle “aree agricole di pregio” in loc. Puel e in loc. S. Mauro sono trasformate in zone per residenza agevolata e compensate
con altre aree idonee, individuate nelle medesime località, come descritto in premessa;
di dare atto che, in conseguenza di quanto disposto al punto precedente il piano urbanistico provinciale di
cui alla LP 27 maggio 2008, n. 5, è modificato sotto il profilo cartografico con la riduzione e relativa compensazione delle aree agricole di pregio in loc. Puel e in loc. S. Mauro ai sensi dell’art. 38, comma 7 delle norme
di attuazione del PUP;
di dare atto che con la presente deliberazione il piano regolatore generale del Comune di Baselga di Pinè è da
considerarsi adeguato alla variante 2000 al PUP di cui alla LP 7 agosto 2003 n. 7 per i contenuti coerenti rispetto al nuovo piano urbanistico provinciale approvato con LP 27 maggio 2008, n. 5;
di dare atto che con la presente deliberazione il piano regolatore generale di Baselga di Pinè è da considerarsi
adeguato ai contenuti della LP 11 novembre 2005, n. 16;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino AltoAdige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE
[BO45080153606|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
24 ottobre 2008, n. 2774
LP 11 novembre 2005, n. 16 - LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i - Comune di Massimeno: variante al PRG con adeguamento del piano regolatore generale alla LP 11 novembre 2005, n. 16 «Disciplina degli alloggi destinati a residenza» - approvazione con modifiche
Con verbale di deliberazione commissariale n. 1 di data 25 settembre 2007 il Comune di Massimeno ha provveduto alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale ai sensi degli articoli 40 e ss. della LP 5
settembre 1991, n. 22 e s.m.i
La variante in esame propone.
a) l’introduzione di alcune modifiche alla cartografia nonché al patrimonio edilizio montano di cui all’art. 24 bis
della LP 22/91;
b) l’adeguamento del piano regolatore alla LP 11 novembre 2005, n. 16.( Disciplina degli alloggi destinati a residenza).
Relativamente all’adeguamento alla LP n. 16/2005 si precisa che l’art. 18 sexies della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come introdotto con l’art. 5 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, recante “ Disciplina degli alloggi destinati a residenza”, al fine di favorire la conservazione delle peculiari caratteristiche paesaggistico-ambientali del territorio provinciale e la sua identità insediativa, contenendo il suo consumo nei limiti
delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione stabilmente insediata, disciplina le modalità per la realizzazione di alloggi destinati a residenza, in modo tale da privilegiare il soddisfacimento delle esigenze abitative per alloggi destinati a residenza ordinaria rispetto a quelle per alloggi per il tempo libero e vacanze.
Con deliberazione n. 3015 di data 30 dicembre 2005 la Giunta provinciale, ai sensi del sopra richiamato art.
18 sexies, comma 3, ha individuato i Comuni che, presentando una consistenza di alloggi per il tempo libero e vacanze ritenuta rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione, devono adeguare i propri strumenti urbanistici ai contenuti della LP 11 novembre 2005, n. 16, nonché determinato, per ogni comune individuato, il dimensionamento
massimo degli interventi da destinare ad alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria.
L’Amministrazione comunale di Massimeno è stata individuata tra i comuni che devono adeguare le previsioni del proprio PRG ai contenuti della LP 16/ 2005, determinando il dimensionamento residenziale totale sulla
base dei criteri approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1281 di data 23 giugno 2006 ai sensi
dell’art. 13 delle norme di attuazione del PUP.