le opposizioni all `esecuzione

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le opposizioni all `esecuzione
“LE OPPOSIZIONI
ALL'ESECUZIONE”
PROF. ROMANO CICCONE
Università Telematica Pegaso
Le opposizioni all'esecuzione
Indice
1
L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE ---------------------------------------------------------------------------------- 3
2
LE PARTI DELL’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE -------------------------------------------------------------- 4
3
OGGETTO DELL’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE ------------------------------------------------------------ 6
4
OPPOSIZIONE PROPOSTA PRIMA DELL’INIZIO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA- ART. 615
COMMA I C.P.C. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
5
L’OPPOSIZIONE PROPOSTA NEL CORSO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA - ART. 615 COMMA
2 C.P.C. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
6
LA SENTENZA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
7
I MEZZI DI IMPUGNAZIONE -------------------------------------------------------------------------------------------- 13
8
IPOTESI RESIDUALI ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
9
I PROVVEDIMENTI CAUTELARI -------------------------------------------------------------------------------------- 15
10
LE PROCEDURE CONCORSUALI -------------------------------------------------------------------------------------- 16
11
PIGNORABILITÀ DEI BENI SOTTOPOSTI AD ESECUZIONE ------------------------------------------------- 17
12 OPPOSIZIONE IN MATERIA DI NAVI E BREVETTI ED IN MATERIA DI ESECUZIONE SPECIALE
SUGLI AUTOVEICOLI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18
13
INTERVENTI RIFORMATORI ------------------------------------------------------------------------------------------- 19
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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Le opposizioni all'esecuzione
1 L’opposizione all’esecuzione
L’opposizione all’esecuzione, la cui disciplina è contenuta nell’art. 615 c.p.c., rappresenta
uno strumento, attraverso il quale è possibile contestare il diritto della parte istante a procedere ad
esecuzione forzata. Oggetto della predetta azione è l’esercizio di un controllo sulla legittimità
dell’azione, posta in essere in virtù di un titolo esecutivo.
L’esecuzione può, dunque, essere affetta da diversi vizi, in grado di comprometterne la
regolarità, che possono essere eccepiti mediante l’opposizione all’esecuzione, di cui all’ art. 615
c.p.c.
Qualora, infatti, l’oggetto della contestazione riguardi la legittimazione attiva e passiva e
cioè, non vi sia identità tra il creditore istante ed il creditore effettivo, o l’azione sia rivolta nei
confronti un soggetto, che non sia l’effettivo debitore; o ciò che si contesta è l’inesistenza, invalidità
o inefficacia del titolo esecutivo, che può riguardare vizi originari del titolo esecutivo ( incertezza
del soggetto passivo), o successivi; oppure si rileva l’inesistenza, l’invalidità o inefficacia del diritto
documentato nel titolo esecutivo, si dovrà parlare di opposizione all’esecuzione.
E’ bene sottolineare che un ruolo di controllo sulla sussistenza delle condizioni dell’azione,
è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito più recente, al giudice
dell’esecuzione, che d’ufficio può sollevare vizi dell’azione esecutiva.
Conformemente si è pronunciata la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 5761 del
1999 ha previsto la rilevabilità d’ufficio dell’impignorabilità di alcuni crediti, ribaltando il
precedente orientamento. “Il vigente regime di impignorabilità della pensione di invalidità, ai sensi
dell’art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modificazioni, è stabilito nell’interesse
pubblico e perciò il pignoramento di essa, fuori dei limiti consentiti, è assolutamente nullo e tale
nullità è rilevabile dal giudice anche d’ufficio, e quindi indipendentemente dall’opposizione del
debitore”.
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2 Le parti dell’opposizione all’esecuzione
Diversi possono essere i soggetti che hanno un interesse a proporre un’opposizione
all’esecuzione o a volervi partecipare.
Dall’esame del capo I del titolo V del codice di procedura civile, è possibile desumere che la
legittimazione attiva, spetta al debitore ed al terzo assoggettato all’esecuzione (esecutato); mentre la
legittimazione passiva al creditore pignorante.
Non è però sempre agevole identificare tali soggetti, ad esempio: “ E’ legittimato a proporre
l’opposizione al precetto chi ne risulti il destinatario, ancorchè non contemplato nel titolo esecutivo
posto a base del precetto stesso o contemplato in detto titolo in una veste diversa da quella cui si
riferisce l’intimazione di adempimento, tendendo egli a far valere l’inesistenza di un qualsiasi titolo
azionabile a suo carico, e avendo interesse a rimuovere il potenziale pregiudizio, che è esposto a
subire per effetto della minaccia di esecuzione ”.
Invece, legittimati passivi e litisconsorti necessari, nelle cause di opposizione all’esecuzione
sono soltanto il soggetto che ha proceduto al pignoramento ed i creditori intervenuti muniti di titolo
esecutivo, che abbiano compiuto singoli atti nel procedimento, diversamente dalle cause di
opposizione agli atti esecutivi, in cui sono passivamente legittimati non solo il creditore procedente,
ma anche i creditori intervenuti e tutti gli altri interessati .
Dunque, nell’opposizione all’esecuzione litisconsorti necessari sono i creditori intervenuti,
dotati di titolo esecutivo, che abbiano compiuto singoli atti del procedimento.
In dottrina ed in giurisprudenza, si è dibattuto sulla possibilità di ritenere litisconsorti
necessari anche gli intervenuti muniti di titolo esecutivo, che, però, non abbiano posto in essere
alcun atto.
Secondo l’opinione maggioritaria della dottrina, agli stessi può essere riconosciuto solo il
diritto di intervenire volontariamente nel giudizio di opposizione, ma non possono in ogni caso
essere considerati litisconsorti necessari; altri ritengono, invece, il litisconsorzio degli intervenuti
come necessario.
Il realtà, siccome per la prosecuzione della procedura esecutiva è sufficiente la permanenza
dell’intervento di un solo creditore, munito di titolo esecutivo, si potrebbe ritenere che al giudizio
per l’accertamento dell’esistenza del diritto di procedere all’esecuzione, debbano partecipare tutti i
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portatori di un interesse a vedere proseguire l’esecuzione, indipendentemente dal ruolo attivo avuto
nella procedura.
Per ciò che riguarda, invece, le legittimazione all’opposizione del terzo detentore del bene,
l’orientamento unitario della Cassazione considera legittimato attivo, il detentore del bene, poiché
egli è il solo che possa restituire il bene, e soddisfare, in questo modo, la pretesa creditoria. Resta
inteso che il terzo non potrà contestare la legittimità del titolo, ma potrà esclusivamente opporsi in
virtù del diritto di godimento sul bene .
Un esempio, invece, di soggetto non legittimato all’opposizione è quello del promissario
acquirente del bene pignorato. “L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), che ha per oggetto la
contestazione del diritto di promuovere l’esecuzione forzata, è esperibile soltanto dal debitore e dal
terzo assoggettato all’esecuzione, vale a dire il terzo proprietario del bene espropriando; con la
conseguenza che non è legittimato attivamente all’indicata opposizione, il promissario acquirente
del bene immobile, che sia gravato da ipoteca per un debito altrui e che venga sottoposto ad
esecuzione dal creditore ipotecario ”.
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3 Oggetto dell’opposizione all’esecuzione
Attraverso l’opposizione all’esecuzione è possibile muovere una serie di contestazioni, tra
cui quelle riguardanti: la capacità; la legittimazione attiva e passiva; l’inesistenza originaria o
sopravvenuta dell’azione esecutiva.
Relativamente al diritto di agire esecutivamente, occorre distinguere tra azioni esecutive
fondate su titoli giudiziari e azioni esecutive fondate su titoli di natura non giudiziaria.
Con l’opposizione all’esecuzione possono essere eccepiti fatti modificativi, estintivi o
impeditivi, verificatisi dopo la formazione del titolo esecutivo, mentre non possono essere mosse
contestazioni inerenti il rapporto che è stato accertato nel corso del giudizio, conclusosi con
l’emissione del titolo esecutivo, né fatti modificativi o estintivi anteriori alla formazione del titolo
giudiziario.
In ogni caso, non è possibile far valere all’interno del giudizio di opposizione, fatti
deducibili nel giudizio di cognizione, pendente o concluso, con cui si realizza la formazione del
titolo su cui si fonda l’esecuzione.
Si tratta, comunque, di un mezzo che ha una portata molto ampia, con il quale è infatti
possibile muovere critiche riguardanti l’esistenza ed i caratteri del titolo su cui si fonda
l’esecuzione, e rinviene nella pratica un largo impiego.
Un esempio è rappresentato dall’opposizione all’esecuzione azionata, per eccepire la nullità
o l’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo.
La giurisprudenza ha inteso effettuare una distinzione: nei casi in cui si intende far rilevare
la nullità della notificazione, lo strumento da utilizzare sarà l’opposizione tardiva a decreto
ingiuntivo ex art. 650 comma 1 c.p.c., rivolta al giudice che lo ha emesso, entro dieci giorni dalla
notifica del primo atto di opposizione. In tale ipotesi infatti, la parte contesta l’irregolarità della
notificazione, da cui deriva l’impossibilità di presentare tempestivamente l’opposizione, ex artt. 641
e 645 c.p.c.
Qualora, invece, si contesta l’inesistenza della notificazione, e cioè si nega che nei propri
confronti sia stata effettuata una notificazione, essa deve essere eccepita con l’opposizione
all’esecuzione, di cui all’art. 615 comma 1 c.p.c., e deve essere rivolta al giudice competente per
materia o valore e per territorio ex art. 27 c.p.c.
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Un’eccezione a quanto detto, è rappresentata dall’opposizione ai provvedimenti in materia
di obblighi alimentari. Essi essendo costituiti da obblighi di pagamento periodici, sono gli unici per
i quali è consentita un’opposizione, con cui far valere un fatto precedente alla formazione del titolo,
poiché è necessario considerare i versamenti effettuati nel corso del giudizio di cognizione.
Interessanti, inoltre, risultano le decisioni assunte dalla Corte di Cassazione in materia, da
cui è possibile desumere che, la parte minacciata di esecuzione forzata, con precetto emesso su di
un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, se ha promosso l’opposizione all’ingiunzione,
non può proporre opposizione all’esecuzione, per gli stessi motivi .
Invece, se l’intimato ha promosso il giudizio di opposizione all’ingiunzione, può proporre
opposizione all’esecuzione, eccependo la mancanza del carattere esecutivo del decreto o la
sopravvenienza di fatti successivi alla sua formazione .
Quando l’opposizione all’esecuzione riguarda titoli di natura non giudiziaria (come ad
esempio gli assegni o le cambiali) è possibile far valere non solo l’esistenza originaria del titolo, ma
anche mettere in discussione il rapporto sottostante, e quindi dedurre tutte le ragioni ed eccezioni
che il debitore avrebbe potuto sollevare, se il creditore prima di agire esecutivamente, avesse
azionato un’azione di condanna ordinaria.
In tema di provvedimenti incidentali, come per la conversione del pignoramento,
l’assegnazione di somme, diventa alquanto complicato riuscire ad individuare esattamente se
l’azione da intraprendere debba avere la veste di opposizione all’esecuzione o di opposizione agli
atti esecutivi. Si tende, però, a considerare opposizioni all’esecuzioni, quelle che si occupano della
determinazione del credito.
Infine, spesso il giudice si trova nella condizione di dover esattamente individuare l’oggetto
da tutelare in virtù del titolo azionato, come nel caso della consegna o rilascio, oppure determinare
la modalità di esecuzione, in materia di obblighi di fare.
Sebbene l’oggetto del giudizio di opposizione può essere considerato definito, poiché svolge
la funzione di accertare l’inesistenza dell’azione esecutiva, può accadere che esso venga ampliato
mediante la proposizione di domande riconvenzionali.
E’ possibile quindi proporre:
•
una domanda riconvenzionale del creditore convenuto, che ha agito sulla scorta di un
titolo esecutivo non giudiziale, al fine di ottenere una condanna dell’opponente al pagamento del
medesimo credito, che gli consenta l’iscrizione di ipoteca giudiziale;
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•
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una domanda riconvenzionale proposta dal debitore opponente, con cui si chiede la
condanna del creditore procedente al pagamento della differenza tra il credito posto a fondamento
dell’esecuzione, e quello maggiore posto in compensazione dall’esecutato opponente.
Riguardo, invece, alla possibilità di proporre domande nuove, si ritiene che: “ l’ambito del
giudizio di opposizione all’esecuzione deve rimanere sempre circoscritto alla contestazione del
diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, cosicchè non è consentito al giudice prendere
in considerazione e decidere questioni diverse da quelle che attengono all’esistenza o alla validità
del titolo esecutivo, ovvero domande che siano in riferimento o siano in contrasto con il contenuto
di esso. Tuttavia, poiché anche rispetto ai limiti di cognizione del giudice dell’opposizione opera,
con efficacia convalidante, l’accettazione del contraddittorio nelle domande che non sarebbero, in
linea di principio, comprese nella sua competenza, può essere presa in considerazione in sede di
opposizione, ove sia accettato il contraddittorio, anche la domanda di condanna al pagamento della
differenza in più tra il credito per cui si procede e quello, di maggiore ammontare, opposto in
compensazione dal debitore opponente ”.
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4 Opposizione proposta prima dell’inizio della
procedura esecutiva- art. 615 comma I c.p.c.
L’art. 615 c.p.c. al primo comma prevede:
Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa
non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice
competente per materia o valore e per territorio a norma dell’art. 27. Il giudice, concorrendo gravi
motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo.
E’ stabilito, pertanto, che tale opposizione si propone dinanzi al giudice competente per
materia o per valore o per territorio ex art. 27 c.p.c., e viene introdotta con atto di citazione da
notificarsi a cura del debitore o del terzo assoggettato all’esecuzione.
Rispetto alla competenza per materia ed in virtù di quanto stabilito dall’art. 618 bis c.p.c., le
opposizioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, spettano al Tribunale, in funzione di
giudice del lavoro, a prescindere dal valore. Secondo un orientamento della giurisprudenza anche le
cause aventi ad oggetto locazione, comodato e affitto, rientrano nella competenza del Tribunale.
Riguardo alla competenza per valore essa è ripartita tra Tribunale e Giudice di pace.
La competenza per territorio spetta al giudice del luogo in cui il creditore procedente ha
dichiarato la propria residenza o ha eletto domicilio all’interno dell’atto di precetto. Altrimenti,
laddove manchi tale dichiarazione, si ritiene competente il giudice del luogo in cui il precetto è stato
notificato (art. 480 comma 3 c.p.c.).
Ad ogni modo, il debitore può sempre proporre l’opposizione a precetto davanti al giudice
del luogo in cui gli è stato notificato il precetto, sostenendo di non possedere beni, nel posto in cui il
creditore ha eletto domicilio .
Nel caso in cui il debitore proponga un’opposizione preventiva all’esecuzione ex art. 615
comma 1 c.p.c. ed un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. per gli stessi motivi, se
le domande sono proposte a giudici diversi il giudice dell’esecuzione, successivamente adito, deve
dichiarare la litispendenza, mentre se le cause sono proposte dinanzi al medesimo ufficio
giudiziario, devono essere riunite ai sensi dell’art. 273 c.p.c.
Non è possibile parlare di litispendenza tra opposizione all’esecuzione ed opposizione agli
atti esecutivi e tra opposizione all’esecuzione ed opposizione a decreto ingiuntivo.
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5 L’opposizione proposta nel corso della procedura
esecutiva - art. 615 comma 2 c.p.c.
L’art. 615 c.p.c. al comma secondo dispone:
Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che
riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa.
Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio
per la notificazione del ricorso e del decreto.
L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. si propone con ricorso al giudice
dell’esecuzione. Tuttavia, è anche consentito proporla verbalmente in udienza. Per ciò che concerne
la forma ed il contenuto del ricorso, a mente dell’art. 184 disp. att. c.p.c., in esso devono essere
indicati l’ufficiale giudiziario, le parti, l’oggetto e le ragioni della domanda, le conclusioni,
l’istanza, la sottoscrizione dell’atto fatta dalla parte o dal difensore; nonché le previsioni di cui
all’art. 163 n. 4 e 5, cioè l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della
domanda, le conclusioni e l’indicazione analitica dei mezzi di prova di cui si ha intenzione di
avvalersi ed i documenti offerti in comunicazione.
Il giudice dell’esecuzione su richiesta delle parti, può sospendere inaudita altera parte,
l’efficacia esecutiva del titolo e verifica la regolarità dell’instaurazione del contraddittorio. La
possibilità riconosciuta al giudice di sospendere, su istanza di parte, l’efficacia esecutiva del titolo,
prima che sia iniziata l’esecuzione, è stata introdotta con la L. n. 80 del 2005 .
Ai sensi dell’art. 618 bis c.p.c. la competenza per le opposizioni in materia di lavoro,
previdenza ed assistenza spetta al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro. La competenza per
valore segue le regole dettate per l’opposizione preventiva all’esecuzione.
La competenza per territorio viene individuata nel luogo in cui è iniziata l’esecuzione.
Per ciò che riguarda la struttura del procedimento, questa è secondo l’orientamento
maggioritario da suddividersi in due fasi:
-
il ricorso deve essere notificato alla controparte, nel rispetto della normativa prevista
dall’art. 163 bis c.p.c., con i termini ridotti alla metà (art. 616 c.p.c.), ed in questo modo si apre una
fase in cui il giudice preliminarmente decide sulla eventuale richiesta di sospensione e sulla
individuazione del giudice competente per il merito;
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successivamente viene fissata l’udienza dal giudice che ha lo scopo se il giudice
dell’esecuzione non è competente, di consentire mediante la concessione di un termine per la
riassunzione, di individuare il giudice effettivamente competente. Altrimenti, tale data è strumentale
per l’integrazione di documenti e per l’iscrizione della causa a ruolo;
-
l’udienza successiva si svolge dinanzi al giudice dell’opposizione, e coincide con la
prima udienza di comparizione, a cui si applicano le norme del procedimento camerale (artt. 737 ss
c.p.c.).
Tale interpretazione deriva dall’orientamento che la Corte Costituzionale con la sentenza n.
388 del 1996, ha dato al difetto di coordinamento tra l’art. 185 disp. att. e gli artt. 180 e 183 c.p.c.
Da ciò deriva l’intenzione di voler evitare l’esercizio di attività spettanti a giudici diversi,
quello dell’esecuzione, competente per la fase di cui agli artt. 615, 616, 623, 624 e 625 c.p.c. e
quello dell’opposizione, competente per il giudizio di cognizione disciplinato dagli artt. 175 e ss.
c.p.c.
Alle opposizioni all’esecuzione si applicano le norme sul giudizio di cognizione.
Se il giudice dell’esecuzione è competente anche per l’opposizione, può disporne
l’acquisizione del fascicolo.
Nel caso in cui, invece, per l’opposizione è competente un giudice diverso, è possibile
richiedere la trasmissione del ricorso di opposizione, del verbale dell’udienza di comparizione,
nonché della documentazione allegata.
In generale è possibile riassumere che per i giudizi di opposizione all’esecuzione valgono
regole speciali in relazione: all’onere della prova (che grava su ciascuna delle parti in base alla
posizione sostanziale assunta); non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale; l’incidenza della rinuncia al precetto (che comporta la cessazione della materia del
contendere solo se contenga una volontà abdicativa relativamente al diritto di procedere
all’esecuzione, ma il giudizio prosegue per la decisione sulle spese); l’incidenza dell’inefficacia
sopravvenuta del titolo esecutivo.
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6 La sentenza
La decisione adottata dal giudice in ordine all’opposizione può avere un contenuto diverso, a
seconda che il titolo posto alla base della procedura, abbia natura giudiziale o meno.
Infatti, mentre nel primo caso il giudice si limita a valutare l’esistenza del titolo esecutivo e
ad interpretarlo individuandone il contenuto e la portata precettiva sulla base del dispositivo e della
motivazione, con esclusione del riferimento ad elementi esterni; nel secondo caso l’indagine deve
avere ad oggetto anche la ricostruzione del rapporto sostanziale, che ha dato origine al titolo e che
ha fatto scaturire l’esecuzione.
Inoltre, il provvedimento adottato deve tenere in considerazione anche fatti estintivi e
costitutivi successivi alla proposizione della domanda.
La sentenza può dunque essere:
-
di rigetto dell’opposizione, con il riconoscimento del diritto del creditore di agire in
executivis;
-
di accoglimento, con dichiarazione di inesistenza del diritto di procedere ad
esecuzione forzata;
-
di accoglimento parziale, con riduzione della somma dovuta e con la conferma del
precetto, inteso come atto idoneo a preannunciare l’esecuzione;
-
di accoglimento dell’opposizione e della domanda riconvenzionale, proposta dal
creditore, e con la costituzione di un nuovo titolo, che sostituisce il precedente non ritenuto idoneo,
sulla scorta del quale introdurre un’esecuzione diversa da quella intrapresa.
La sentenza che dichiara l’invalidità del precetto, può pronunciarsi anche su tutti gli atti
esecutivi successivamente compiuti, e può prevedere una condanna per il creditore a restituire
quando ingiustamente percepito.
Nei casi in cui il creditore abbia agito senza la prudenza richiesta, può subire una condanna
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Se l’opposizione viene accolta dopo la vendita forzata del bene pignorato, gli effetti della
vendita restano tali, e con l’accoglimento è possibile solo impedire l’assegnazione del ricavato della
vendita all’esecutante.
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7 I mezzi di impugnazione
Per stabilire quale sia il mezzo di impugnazione da azionare, avverso una sentenza che
decide in merito all’opposizione, è necessario fare riferimento alla qualificazione giuridica del
rapporto controverso.
Infatti, avverso le sentenze emesse sull’opposizione all’esecuzione è ammissibile l’appello,
mentre per quelle emesse sull’opposizione agli atti esecutivi, è esperibile unicamente il ricorso per
Cassazione, come previsto dall’art. 618 c.p.c.
Può anche accadere che tale qualificazione debba essere effettuata dal giudice
dell’impugnazione, e ciò nei casi in cui il giudice di primo grado non vi abbia provveduto, o se
l’abbia fatto solo in maniera generica, stabilendo che si trattava di un’opposizione a precetto,
oppure ancora nel caso in cui la qualificazione che ne è stata data, abbia creato dubbi interpretativi.
Inoltre, qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un’opposizione
all’esecuzione e un’opposizione agli atti esecutivi, l’impugnazione della conseguente sentenza, deve
seguire il diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione, e pertanto, è soggetta alle
forme e termini dell’appello con riguardo all’opposizione ex art. 615 c.p.c., mentre è solo ricorribile
per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., con riferimento alla parte della pronuncia relativa
all’opposizione agli atti esecutivi .
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8 Ipotesi residuali
Uno dei possibili impieghi dell’opposizione all’esecuzione, era stata prevista nell’ambito
relativo al procedimento esecutivo di rilascio degli immobili concessi in locazione, ex art. 7 L. n.
431 del 9 dicembre 1998.
Tale norma imponeva il rispetto di una serie di requisiti fiscali, in mancanza dei quali era
consentito al conduttore esperire un’opposizione all’esecuzione, intrapresa contro di lui per il
rilascio dell’immobile. Veniva, inoltre, stabilito che se l’atto di precetto non presentava
espressamente tali riferimenti, poteva essere contestato mediante la proposizione di un’opposizione
agli atti esecutivi.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 333 del 05 ottobre 2001, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 L. 431 del 9 dicembre 1998 eliminando le predette
condizioni per l’esercizio dell’azione, e pertanto, limitando anche le ipotesi per proporre
l’opposizione.
Altra ipotesi è quella prevista nel caso in cui oggetto dell’opposizione è una cartella
esattoriale, emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, per le quali è
ammessa l’opposizione ai sensi della legge n. 689/1981, nel caso in cui sia mancata la notificazione
dell’ordinanza ingiunzione. Inoltre, al fine di consentire all’interessato di recuperare il mezzo di
tutela previsto dalla legge, riguardo agli atti sanzionatori, è ammessa l’opposizione all’esecuzione
ex art. 615 c.p.c., se si contesta la legittimità dell’iscrizione a ruolo, per la mancanza di un titolo
legittimante l’iscrizione o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, o
l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella .
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Le opposizioni all'esecuzione
9 I provvedimenti cautelari
Con l’introduzione dell’art. 668 duodecies c.p.c. il legislatore è intervenuto inserendo
l’esecuzione dei provvedimenti cautelari all’interno della disciplina prevista per i procedimenti
cautelari uniformi. Mediante tale statuizione si è resa inammissibile, in tale ambito, la proposizione
di un’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.
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Le opposizioni all'esecuzione
10 Le procedure concorsuali
E’ possibile proporre l’opposizione all’esecuzione al fine di sollevare la pendenza di alcune
procedure concorsuali, tra cui il concordato preventivo, l’amministrazione controllata,
l’amministrazione straordinaria, in modo tale da contestare il diritto per i creditori di promuovere
azioni esecutive. La competenza si individua in virtù dei criteri ordinari.
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Le opposizioni all'esecuzione
11 Pignorabilità dei beni sottoposti ad esecuzione
Con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. è possibile negare la
pignorabilità dei beni sottoposti ad esecuzione, anche se mediante tale strumento oggetto della
contestazione non è l’esistenza del diritto di procedere esecutivamente, bensì il diritto a procedere
esecutivamente su beni determinati. Un esempio può essere dato dall’impignorabilità di alcune
somme, sulle quali grava un vincolo di destinazione delle stesse, come nel caso del denaro che un
istituto di credito ha riscosso per conto di un Comune, che pertanto non è nella diretta disponibilità
dell’Ente pubblico. Altro esempio è rappresentato dall’impignorabilità parziale dei trattamenti
pensionistici, che è posta a tutela dell’interesse di natura pubblicistica, consistente nel garantire al
pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (art. 38 Cost) e tale finalità è ancora più
marcata dopo l’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, efficace
dal 1 dicembre 2009, che all’art. 34, terzo comma, garantisce il riconoscimento del diritto
all’assistenza sociale al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono
di risorse sufficienti. Ne discende che il pignoramento della pensione eseguito oltre i limiti
consentiti è radicalmente nullo per violazione delle norme imperative e la nullità è rilevabile
d’ufficio senza necessità di un’eccezione o di un’opposizione da parte del debitore esecutato.
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Le opposizioni all'esecuzione
12 Opposizione in materia di navi e brevetti ed in
materia di esecuzione speciale sugli autoveicoli
La disciplina è pressocchè identica a quella generale, dettata in tema di opposizioni
esecutive.
La competenza, però, spetta al giudice della circoscrizione in cui si trova la nave.
Per quanto riguarda l’opposizione all’esecuzione in tema di brevetti la competenza spetta al
giudice che si trova nel luogo in cui il convenuto ha il domicilio, altrimenti se egli non ha residenza,
dimora e domicilio in Italia, vale il luogo di residenza dell’attore, in mancanza la competenza spetta
al Tribunale di Roma.
Infine, riguardo all’opposizione ex art. 7 del r.d.l. n. 436 del 1927 in tema di esecuzione
speciale sugli autoveicoli, si suole ritenere che il decreto ed i successivi atti esecutivi sono di
competenza del Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si trova il veicolo, ma lo
stesso non è funzionalmente competente per l’opposizione avverso il provvedimento emanato.
Con la sentenza n. 20931 del 12/10/2011 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono
intervenute, stabilendo che: la competenza per l’opposizione al fermo amministrativo dei beni
mobili registrati, nel vigente assetto istituzionale della giurisdizione civile ordinaria, va riconosciuta
soltanto al Tribunale, poiché solo tale giudice, ai sensi dell’art. 9 c.p.c., come sostituito dall’art. 50
del D. Lgs 19 febbraio 1998 n. 51, con l’effetto, ai sensi dell’art. 247 comma 1 dello stesso decreto,
modificato dall’art. 1 L 16 gennaio 1998 n. 118, è esclusivamente competente per l’esecuzione
forzata.
La competenza per materia, inderogabile, del giudice dell’esecuzione, distribuita tra uffici
giudiziari diversi dall’art. 16 c.p.c., infatti è stata abolita dall’art. 51 D.lvo n. 51 del 1998, che ha
abrogato detta norma a decorrere dal 2 giugno 1999, così che da allora in Tribunale ha competenza
giurisdizionale esecutiva esclusiva .
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Le opposizioni all'esecuzione
13 Interventi riformatori
Con la L. 24 febbraio 2006 n. 52 vi è stata una radicale modifica dell’art. 616 c.p.c.
stabilendo che se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice
dell’esecuzione, questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito,
secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura
della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163 bis, o altri se previsti, ridotti
alla metà, altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un
termine perentorio per la riassunzione della causa.
La ratio di tale intervento è stata quella di non consentire più al giudice dell’esecuzione di
decidere nel merito della causa.
Tale previsione è stata confermata anche dalla L. 18 giugno 2009 n. 69, che in applicazione
dei principi del giusto processo, ha stabilito che i giudizi di merito ex art. 618 comma 2 c.p.c.,
devono essere decisi da un giudice diverso da quello che ha conosciuto gli atti, dai quali è scaturita
l’opposizione (art. 186 bis c.p.c.).
Con l’intervento citato, inoltre, il legislatore ha eliminato l’inciso “la causa è decisa con
sentenza non impugnabile” pertanto, le sentenze che decidono i giudizi di opposizione
all’esecuzione sono impugnabili con le forme ordinarie.
E’ bene precisare che a causa dei numerosi e ravvicinati interventi riformatori, ai fini
dell’impugnabilità di una sentenza è indispensabile individuare la legge processuale in vigore alla
data della pubblicazione.
Ne consegue che l’appello formulato ai fini della riforma delle sentenze emesse in materia di
opposizione all’esecuzione è inammissibile, ove le stesse siano state pubblicate nel periodo
compreso tra il 1 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 .
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