Fallimento - istituto curatori fallimentari

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Fallimento - istituto curatori fallimentari
Giurisprudenza
Fallimento
Dirittodi voto
Tribunaledi Roma.sez.fa[., decr.,.9ottobre200g- pres.severini- Rer.
Norelli- Eur 2001soc.
coop. a r.t.e attri(Aw. Rebob) ealtiminioE;.iil-rl- 3:;...
".
Fallimento- cessazione- concordato - Deliberazione- votazionesostituzione nellatitolatih delcredito - Legittimazio,
ne
(leggefallimentarearft. 23, 26 e 128)
In casodi mutamenti soggettivi nella titolarita dei crediti, successivi
al decreto di esecutivite de o stato passivo' legittimati al voto continuano ad esserei creditori ammessirisuttanti
da tale stato, finch6 i nuovi subentrati non siano a loro volta riconosciuti come tali e nei cui contionii il concordato,
un" uoit" onroiogato, i efficace
in applicazionedel principio generaledesumibitedati,irt. iit loi. proc.
civ.
Il T ribunale (ornrssrs).
t. Le societ) reclamanti, con ricorso depositato in clata7
dicembre 2007, hanno presentatoproptrta di concordato per la definizione del fallimento della Edil Eur s,r.l.
ordinata, con decreto del zl dicembre 2002, la comunicazionedella propostaai creditori, con fissazionedel terTrne per le eventuali dichiarazioni di dissenso,il giudice
delegato - col reclamaro decreto in data zr maggic>
z00B
- ha dichiararo non approvata la proposta
di coir"cordato,
avendo constatato il mancato raggiungimento della maggioranzaex art. 128 l.fall., sul rilievo che due dei creditori ammessial passivo (Consorzio unitario T.M. e L.V.)
hanno ceduto i rispettivi crediti a rerzi ancor prima della
ricezione della comunicazionedella proposta di concordato, mentre altri due (omissis) ohanno depositato atto
di desiste.'zae dunque, alla data di espressionedel voto
(mancata espressionedel voto alla ,."i".rr" der termine
di votazione' per legge equiparato a voto favorevclle),
non erano piil creditori", sicch6 ..nessunvoto favorevole
pud ritenersi validamente espresso>.
2' Le reclamanti deducono che la maggioranzadei crediti ammessial voto E stata raggiunta, in quanto nessuno
dei creditori ammessi al passivo ha fatto pervenire dichiarazionedi dissensoin cancellerianel termine fissato,
sicch6 tufti devono ritenersi consenzienti, ai sensi dell'art. 128, secondo comma l.fall. In particolare, le reclamanti sostengonoche devono considerarsiai fini del voto e del computo della maggioranzale mancate dichiarazioni di dissensodei creditori L.V. e consorzio unitario
T.M., pur avendo costoro ceduto i loro crediti prima
della scadenzadel termine per la votazione.
3. Il reclamo (tempesrivamenteproposto nel termine perentorio di dieci giomi, prorogarodi diritto al 23 giugno
2008 ex art. 155, quarto comma c.p.c., per esserefest"ivo
il giomo di scadenza)B fondato.
?.1. V" premessoche, essendoia proposradi concordato
fallimentare srara presenrarain data Z dicembre 2007.
ratione temporisva applicata, ai fini della decisione del
presentereclamo, la disciplina del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 9 gennaio
2006, n. 5 (e non anche dal D.Lgs. 12 settembrl"ZOOZ,
n" 169), ancorch6 trattasi di fallimenro aperto anreriormente all'enrrara in vigore di tale decreto leeislativo.
giusta l'art. 150 del medesimo D.Lgr. n. slZdOO.Cio
comporra I'applicabilitAnon solo della disciplina specifica del procedimento di concordato come -odifi."ta, ma
altresidella resranredisciplinadella leggefallimentareriformata,che di volta in volta si coordina con quella del
concordato,come appunto, nel caso dr specie,la disciplina del reclamoex arr. 26 l.fall., essendolirnitata dalla
norrna transitoria I'applicabiliredella
"legge anreriore,
alle "procedure, di concordatofallim.n,"i. npendenri,
alla data dell'entratain vigore del D.Lgs.n. sliooo e dovendosi, dunque, applicare la intera <<nuova>legge (e
non solo le disposizionidegli artt. l24 e seguenti,peraltro non specificamenterichiamate) alle ,,proceduieodi
concordato instaurate successivamente,vale a dire al
complessodelle situazioni giuridiche cfre insorgono nell'iter formativo ed esecutivo del concorda,o, .o.,. rurro
cib che ad essosi connette, non esclusi,percid, i procedimenti di secondo grado che vengano ad apririi nel
corso della "procedura" di concordato. Tant,E che nel
caso di specied stato designatocome relatore un siudice
diverso dal giudice delegato,in ottemperanzaulL pr.scrizionedell'art. 25, secondocomma Lfall. (come -odi|.u-r-o dal D.Lgs. n. 512006),pur essendo12 ..procedura
di fallimenle" gid pendenre alla data dell'enrratain vigoredel D.Lgs.n. 512006e dovendo,percid,quesraessere "definita> per ogni altro aspetto che non conceme il
concordato (successivamente
proposto) ,,secondola legge anteriore".
3.7" rL diritto di voto sulla proposta di concordato fallimentarespetta,ai sensidell'art. i2Z, primo comma l.fall.
ai creditori "indicati nello stato passivoreso esecutivo,,
(salvo il caso,che qui non ricorre, della propostapresentata prima del decreto di esecutiviti dello sraro passivo),
ossiaai creditori ammessi.Orbene, questachiara prescrizione di legge implica (gii di per s6 sola) che, in caso di
mutamenti soggettivi nella titolariti dei crediti ammessi
al passivo,successivial decreto di esecutivitddello sraro
passivo,legittimati al voto continuano ad esserei creditori risultanti dallo sraropassivomedesimo,finchd i nuovi titolari subentranti non siano a loro volta riconosciuti
come creditori ammessial passivo (e cosi, concorrenti)
al posto dei primi, quale che sia la vicenda giuridica che
ha prodotto la successionea titolo particolare nel latcl
attivo dei rapporti obbligatori, donde sono scaturiti i
crediti ammessial passivo.
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Peraltro, il concordato, una volta omologato, d, in ogni
limentare, sopra richiamata, e quella dell'accertamento
caso, efficace anche nei confronti dei ..nuovi' creditori
del passivo,test6 indicata, convergono nell'attribuire alsubentrati, che sono da esso vincolati, cosi come sono
I'originario creditore risultante dallo stato passivo il divincolati <tutti i creditori anteriori all'aperturadella proritto di voto nel concordato, fino a che egli nella posicedura fallimentare, compresi quelli che non hanno prezione di creditore concorrente non sia sostituito dal cresentato domanda di ammissioneal passivoo,ai sensidelditore subentratonella titolariti del credito ammesso.
I'art. 135 l.fall., abbiano o non abbiano i ..nuovi,, titola3.4. Alla or raggiunta conclusione non osta il disposto
ri dei crediti "vecchi" (perch6 giA ammessial passivoin
dell'art. 127, settimo comma l.fall. (come novellato dal
testa ai precedenti titolari) ottenuto prima dell'omologaD.Lgs. n. 512006),secondocui "i trasferimentidi crediti
zione il riconoscimento della loro posizionenell'ambito
avvenuti dopo la dichiarazione di fallimenro non attridella procedurafallimentare, cosi legittimandosinei conbuiscono diritto di voto": tale disposizione,infatri, si rifronti degli altri creditori a partecipare al concorso.
ferisce alf ipotesi in cui il creditore cessionariosi sia gi)
In effetti, nella prospettiva procedimentale della formalegittimato come creditore concorrente in luogo del cezione del concordato fallimentare, si fa qui coerente apdente, vuoi perch6 sia stato ammesso al passivo ex afi..
plicazione del principio generaledesumibiledall'art. 111
101 l.fall., secondola disciplirraante riforma (ancora apc.p.c., per il quale in casodi successionea titolo particoplicabile - come ricordato - alle .,.vecchie',procedure di
iare nel diritto controverso,nel corso del processo,quefallimento), vuoi perch6 abbia reso efficace la cessione
sto <proseguetra le parti originarie" e la sentenzaemessa nei confronti del fallimento mediante la comunicazione
all'esito del giudizio "spiega sempre i suoi effetti anche
di cui all'art. 115, secondocomma l.fall., come modificacontro il successore
a titolo particolare ed d impugnabile
to dai D.Lgs. n. 517006(applicabile alle (nuove>>proceanche da lui,.
dure di fallimento, apertesidopo I'enrrara in vigore della
3.3. In base alla disciplina dell'accertamenrodel passivo riforma; norrna quest'ultima dalla quale risulta confermafallimentare, di cui alla legge del 1942 (applicabile alla
to che, quanto ai "crediti ammessi" al passivo,ancorch6
procedura di fallimento della Edil Eur S.r.l. - sul ronco
ceduti dopo il provvedimento di ammissione,nei piani
della quale si d innestato il procedimento di concordato
di riparto devono esserecollocati i "creditori ammessio,
fallimentare per cui d reclamo . per esseredetta proceduossiai titolari risultanti dallo stato passivoesecutivo,cora gii pendente alla data di entrata in vigore del D.Lgs.
me eventualmente modificato o integrato ex artt. 98, 99
n, 517006), in caso di subentro di un soggertoad un ale 101 l.fall., e che, al loro posto, devono, invece, essere
tro nella titolariti di un credito concorsualegi) ammesso collocati i cessionari,solo se e dopo che la cessionesia
al passivo,il creditore subenffantesi legittima come crestata formalmente comunicata al curatore e questi abbia
ditore concorrente (in luogo del precedente titolare),
provveduto ...allarettifica formale dello srato passivo").
per far valere le sue ragioni nell'ambito del concorso, so3.5. Resta da dire che altra d l'ipotesi in cui un credito
1o ove consegua in suo favore uno specifico provvediammesso al passivo risulti (non gii trasferito ad altro
mento giudizialedi ammissioneal passivo,ed ha, percid,
soggetto, bensi) estinto dopo il decrero di esecutivita
I'onere di presentare la domanda di insinuazione ex art.
dello stato passivo:d del tutro evidente che I'estinzlone
101 l.fall. (secondo la pacifica giurisprudenzaante rlfov
(per qualunque causa) del crediro ammesso comporra
ma: Cass. 2Z febbraio 1995, n. 1997, Fallimento,1995,
automaticamente il venir meno di qualunque diritto
948; Cass.2 luglio 1998, n. 6449, Fallimento,1999, 530;
conseguenteall'ammissione,e cosi anche del diritto di
Cass.26 luglio 2007.,n. 11038, FaLlimento,7003,7Z9), voto nel concordato(arg. anche ex art. 118, primo comFinch6, dunque, il "nuovou creditore non sia ammesso ma, n, 2 \.falI.), per cui il credito estinro non pud essere
al passivo, il precedente titolare, gih ammesso,rimane
computato nel calcolo delle maggioranze(salvo il dispol'unico soggetto riconosciuto come creditore concorensto dell'art. 178, quarto comma l.fall.).
te, come tale unico legittimato ad esercitare,nell'ambito
3.6. Nel caso di specie, i creditori Consorzio unitario
della proceclurafallimentare, i diritti e le facoltd inerenti
T.M. e L.V., pur avendo ceduto i loro crediti ammessial
al credito ammesso,atteso il "principio della immodifipassivo, risultano dallo stato passivo ancora creditori
cabiliti dello stato passivo', (richiamato da Cass. 26 luconcorrenti, non essendoi cessionaristati a loro volta
g l i o 2002, o. 1103 8 ,c i t" ; a rg . a n c h e e x a rtt. 1 1 1, pri mo
ammessial passivo in luogo dei cedenti, sicch6 in relaco m m a, n. 2 e 3, e 1 1 2 l .fa l l . - n e l l a n u o v a c o m e nel l a
zione a detti crediti spetra ancora ai predetti originari
vecchia formulazione - dai quali si evince c.hiaramente creditori la legittimazioneal voto. Di conseguenza,deve
che destinatari delle ripartizioni sono i creditori .,am.
ritenersi che E stato validamente da loro dato voto favomessi" al passivo,salvo . nella disciplina ora vigente revole, con la mancata dichiarazionedi dissenso,e che,
quanto stabilito dall'art. 115, secondo comma l.fall.,
percid, E stata raggiunrala maggioranzadi leggeper I'ap,
nuovo testo).
provazionedella proposradi concordato.
Discende da cid che - nell'ipotesi data di successione (ornissrs).
nella titolariti del crediro ammessoal passivo. anche il
diritto di voto nel concordato non pud non continuare
a spettareal precedenterirolare, fin tanro che il creditore subentrante non sia, a sua volta, ammessoal passivcl
(cosi, ancora,Cass.26 luglio 2002, n. 11038,cit.).
A tale stregua,la disciplina specificadel concordaro fal-
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Mutamentt' gog.gettivinella titolaritd del credito ed esercizio
def diritto dl voto in sede di concordatofaliimentare
di RobertaTrscini
L'Autorericostruisce
l'iferlooicoseguitodal prowedimentoin esame,muovendodalvalore
attribuitoal decretoche dichiaraesecutivo'io
statopassivoai fini oettainaividuazione
dei
soggetti
legittimati
al voto in sede di concordato
fallimentare,
per poi esaminarela posizione
dei creditori
essi non sia,
no ancorastatiammessiformalmente
al passivo.
"ro"u-"i"^ti,"qr.rJra
1. Eserciziodel diritto di voto e consistenza
dello stato passivo
Il decreto del Tribunale di Roma ( 1) i" epigrafeoffre risposta al problema detl'individuazi. J d.ll'"vente diritto al voto in sede di concordato fallimentare' qualora ad un soggettosubentri un altro
nella titolaritd del crediro concorsuare(z). Lu questione b risolta combinando la regola della immodificabiliti dello sraro passivo (da applicare pure nel
concordato) con quella generale relativa a[a successionenel diritto controverso dell'art. 111 c.p.c"
(trasponibilein ambito concorsuale)(3).
Questi i passaggilogici della motivazione. Dal momenro che l'art. 177 l.fal| individua i creditori legittirnati al voto in coloro che sono ..indicati ,r.llo
statopassivoresoesecutivoai sensidell'art. 97" (4),
il relativo elenco corrispondea quello dei creditori
arnmessi(5). vi d percib consequenzialithrra la
consisrenzadello srato passivoe la collettiviti degli
aventi diritto al voto, tanto che d privo di valore a
quest'ultimo fine qualunque mutamento soggettivo
nella titolariti dei crediti ammessiche noi"risulti
dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo
(ove essocontinui ad indicare l'originario tiiolare).
Gli aventi diritto al voto sono percid i ocreditori risultanri dallo srato passivomedesimo,finch6 i nuovi
subenffanti non siano a lclro volta riconosciuti come creditori ammessial passivo(e cosi, concorrenti)
Note:
( 1 ) l l p r o v v e d i m e n t od r e s o i n s e d e d i r e c l a m o
ex art.26 l.fall.
avverso il decreto di rigetto della propostadi concordato.
che
tale provvedimentodebba avere la forma di <decretomotivato,
d a r g o m e n t od e s u m i b i r ed a i l ' a r t .2 s r . f a r . ,r " g o 6 - g L n e i . t " p " , .
tutti i provvedimentidel giudicedelegato(cosi E. N"orelli,
ll con_
cordato fallimentare <riformatot, e icorretto>, in vwwv.judicium'it, 9 20). Trattasi inortre di decreto impugnabireex
art. 26
l.fall.,<<non
potendosiescruderela possibilitd-di
un controilocir_
ca l'esito della votazioner (E. Norelli,ll concordato,.ii., q
2O).
occorre pero distinguerel'ipotesiin cui il reclamosia iccorto
oa
quella in.cui sia rigettato.In caso di accoglimento,
il tribunale
deve limitarsia dichiarareraggiuntala maggioranza,
mentre sara
il giudicedelegatoa dover provvedereai sensi dell,art.
r2g, prrmo comma l.fall.contro il decreto del tribunalein tale ipotesi
n o n e d a t a a l c u n ai m p u g n a z i o n ei n, q u a n t o( e v e n t u a l d
i oglianze
rn ordineall'approvazione
da parte dei creditorisarannofane va-
lere nel giudiziodi omologazionecol rrmedioclell'opposizione,
e,
poi, eventualmente,con il reclamoexart. t3t l.fail.D'artro
canto, un reclamoulteriorealla corte d'appellonon d ammissibile,
perche i provvedimentireclamabili,secondo la regola generale
di cui all'art.739 c.p.c.(cui I'art.26 l.fall.non porta lerogl), sono
solo quellidi primo grado>(ld, op lococit.).Diversal,ipotesiin
c u i i l r e c l a m oe r e s p i n t o l.d . , o p l o c o c i t , r i t i e n eq u i a m m i s s i b i l e
il ricorsostraordinario
per cassazioneL'opzione- in effetti condivisibile- e pero forieradr un sisternairnpugnatoriosecundum
eventum litis.
(2) ouanto alla disciplinaapplrcabrle,
opera, rattone tempons,tl
R . D . n . 2 6 7 1 1 9 4 2c, o s r c o m e m o d i f i c a t od a r D . L g s . n 5 / 2 0 0 6 ,
m a n o n d a l D . L g s .n . 1 6 g 1 2 0 0 7a,n c o r c h es i t r a t t i d r f a l l r m e n t o
a p e r t oa n t e r i o r m e n t a
e l l ' e n t r a t ai n v i g o r ed i t a l e D . L g s .a r s e n s r
d e l l ' a r t .1 5 0 D . L g s .n . 5 / 2 0 0 6 .S i a p p l i c ap e r c i ot a d i s ' c i p l i nm
a o(non quella urteriormentemodificatadar D.Lgs.
n. i67/
9,]'_.1t.
2007), sia con riferimento alla normativa del conco-rdatofallimentare,sia in relazioneal recramoexarr.26l.fall.ll vecchioregime resta infattirn vita solo per le proceduredi concordato
fallimentare <pendenti,ralla data di entratain vigore del D.Lgs.n.b/
2006, mentre il nuovo vale per tutte le proceduredi concordato
instauratesuccess_ivamente.
L'applicazione
della disciplinamodificatanel caso di specie trova ragionenel fatto che - pur essendo il fallimentodichiaratoin data anterioreall,entratain u,gore del D"Lgs.n 5/2006- la proceduradi concordatonon era anc o r a < p e n d e n t e )a t a l e d a t a e d e a s s o g g e t t a taal n u o v or e g i m e ,
s i a n e l l as u a p r i m af a s e ,s r ar n q u e i l ae v e n t u a r e
d i r e c r a m ob p "
r a n d oi l n u o v or e g i m ea n c h er n r e l a z i o n e
a l r e c l a m o v, a l e n e t c a s o . d - is p e c i e i l p r r n c i p r os e c o n d o c u i r < i g
r i u d r c ed e r e g a t on o n
p u o [ . . . Jf a r p a r t ed e l c o l l e g i oi n v e s t i t od e l r e c l a m op r o o o r t o . o n t r o i s u o i a t t i >( a r t . 2 5 ,s e c o n d oc o m m al f a l l )
( 3 ) B e n d i v e r s ae l ' i p o t e s i n c u i r l c r e d i t oa m m e s s o p a s s i v o
al
sra (non gia ceduto, ne trasferito,bensi)estinto dopo il decreto
di esecutivitadello stato passivo:l'estinzionedel credito comp o r t ai l v e n i r m e n o d i q u a l u n q u ed i r i t t oc o n s e g u e n t ea l l ' a m m i s sione, sicch6 il creditoreperde anche il dirittoil voto in sede di
concordato,ed il creditoestinto non puo essere computatonelle maggioranze
(4) Altro e il problemadell'eserciziodel diritto
di voto ouanoo ro
stato passivonon e ancorareso esecutivo.La discrolinadell,art
1 2 7 l " f a l l . c o m e m o d i f i c a t od a l D . L g s . n . s t z o o a - r e g o r a
espressamentela fattispeciestabilendoche, se la propostadi
concordatoe presentataprima che lo stato passivovenga reso
esecutivo,<hannodiritto al voto i creditoriche risultanodail,elencoprowisorio,predispostodal curatoreed approvatodal grud i c e d e l e g a t o r .g u l l s n o v i t d d i t a l e d i s c i p l i n a , ' c i rE. . N o r e l l i ,/ /
concordato fallimentare <riformator e (correttott, cit., g 17.
(5) Esercitanoil diritto di voto anche i creditori
ammessi con nserva. Piu in particolare,hanno diritto di voto. nel caso in cui la
propostasia presentatasuccessivamente
al decretoche dichiari
esecutivo lo stato passivo, i creditori chirografariammessi al
passivo,anche se provvisorramente
e con ris-erva,
nonche i creditorititolaridi dirittidi prelazioneper i qualila propostanon preveda il pagamentointegrale,owero se rinuncinoalla garanzia,
p e r l a p a r t er e l a t i v a( T r i b .B a r c e l l o n p
a G " , 2 g n o v e m b r e 2 0 0 6 i. n
Juris Data,2007\.
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Fallimento
al posto dei primi, quale che sia la vicenda giuridica
che ha prodomo la successionea titolo particolare
nel lato attivo dei rapporti obbligatori, donde sono
scaturiti i crediti ammessial passivo" (6).
La regola b frutto dell'applicazionedel consolidato
principio (gid stabilesotto il regime anteriorealle recenti riforme di cui ai DD.LLgs. nn. 512006e t69l
2007) che pone in posizionecentrale all'intemo del
Fallimento la fase di formazione dello stato passivo (7), dovendosi individuare gli aventi diritto alla
soddisfazionein sede concorsualesolo in relazione a
coloro che sono ivi indicad (in quanto ammessi).E
conseguenzadi siffatto principio quello secondo cui
il subentro di un soggettoad un altro nella titolaritd
di un credito concorsualegi] ammessoal passivoha
valore nei limiti in cui risulti dallo stessostato passivo. Non E sufficiente la sola notifica da parte del
creditore subentrante nei confronti del Fallimenrcr
dell'awenuto subentro (B), essendopiuttosto necessario I'acquisto da parte del primo della qualiti di
creditore concorrente; il che pud awenire solo a seguito di uno specifico provvedimento di ammissione
al passivo, ancorch6 tardiva ai sensi dell'art. 101
l.fall" (9) (il creditore dovri percid formulare una
apposita istanzadi insinuazione, eventualmente tar.
diva, nelle forme e nei modi di cui agli artt. 93 ss.).
Ratio della regola B consentire al Fallimento (recnus,
al curatore che oggi pir) di ieri assumeposizionecentrale nel procedimento di formazionedello stato passivo) di verificareI'efrettiviti della cessionee I'insussistenzadi causeche possanoimpedire la soddisfazione del credito in sedeconcorsuale(10).
Analoghe regole meritano di esseretraspostealf in.
temo del concordato fallimentare, ai fini dell'esercizio del diritto di voto: d necessarioche il creditore
subentrante- per poter votare sulla proposta di concordato - sia stato formalmente ammessoal passivo
(abbia egli formulato la reladva istanzae questa sia
stata accolta). In mancanza,conservail diritto di voto colui che assumela veste formale di creditore (per
il medesimocredito) nello stato passivo,id est,il creditore cedente, essendoegli il soggetto che formalmente risulta titolare del diritto al concorso(11).
2. L'applicabiliti dell'art " 111 c.p.c.
Resta da dare collocazioneal creditore subentrante
(qualora la sua posizione non sia stata {ormahzzata
nello stato passivo). Opportunamente il provvedimento in epigrafe invoca I'applicazione dell'art"
I 11 c"p.c.,quale regola generaleidonea a disciplinare il caso della successionea titcllo particolare
nel diritto controverso lite Dend.ente:ancc-,rch6il
processoproseguatra le parti originarie, la sentenza
emessaal suo esito produce efretto anche nei con'
fronti del successore.
Applicando munds mutnndisil medesimoprincipio
al subentro di un creditore ad un altro nel corso del
Fallimento, qualora sia stata formulata una proposta
di concordato,il provvedimento in esamegiunge alla seguenteconclusione: il diritto di voto continua
a far capo al cedente,ancorch6 la cessionesia avvenuta prima che il concordato sia omologato, sicch6
ai fini del calcolo delle maggioranzeoccorre avere
Note:
( 6 ) R i t i e n el a g i u r r s p r u d e n zcah e l ' e v e n t os u c c e s s o r i op u o m a n i f e s t a r s i n d i v e r s ef o r m e : p u o o r i g r n a r e
d a u n a c e s s r o n ed e l c r e d i t o ,o v v e r od a u n a s u r r o g a z i o n es ,i a c o n v e n z i o n a lsei a l e g a l ei n
f a v o r ed e l t e r z oc h e a b b i ae s e g u r t oi l p a g a m e n t o( C a s s .2 l u g l r o
1998, n. 6469, in questa Rivrsta,1999, 530; Cass. 22 febbraro
1 9 9 5 n . 1 9 9 7 ,i v i , 1 9 9 5 , 9 4 8 ,l a q u a l ea p p l i c ai l p r i n c i p i oa l c a s o
d e l l as u r r o g a z i o n lee g a l ep r e v i s t ad a l l ' a r t 2
. , settimocomma l.
n. 29711982a favore del Fondo di garanziaper il trattamentodl
fine rapportoistituitopresso l'INPS).Che la successionepossa
conseguire,tanto a cessionedel credito,quanto a surrogazione
( s i a e s s a l e g a l eo c o n v e n z i o n a l ed) d e s u m i b i l ea n c h e d a l l ' i n v o c a z i o n ea n a l o g i c ad e l l ' a r t .1 1 5 ,s e c o n d oc o m m a l . f a l l .c. h e e q u i para le due ipotesi in relazioneal caso in cui debba provvedersi
al pagamentodelle somme assegnateed i relativicrediti siano
stati trasferiti.
(7) Si tratta di un orientamentostabile:il procedimentodi accertamento del passivoe <fase esclusiva>r
della proceduradi fallimento, nel senso che, ove un creditoredel fallito (o un titolare
d i d i r i t t id i r i v e n d i c ao r e s t i t u z i o n d
e i b e n i m o b i l io i m m o b i l i )v o glia ottenere la soddisfazionedel propriodiritto in sede concors u a l e ,e t e n u t o , s e n z aa l t e r n a t i v ea, d u t i l i z z a r e
la vraesclusiva
d e g l ia r t t . 9 3 s s . l . f a l l .( p e rt u t t e , C a s s 6 g i u g n o2 0 0 3 , n 9 0 7 0 ,
in Giur. it., 2004, 967; M. Fabiani,L'esclusivrtadel rrtrsdell'accertamento del passivo,in questa Rivrsta,1990, 899; M Montanari, Fallimento e giudizi pendenti sui creditr, Padova, 1991,
268; G. Bozza, L'accertamentodel passivo, in questa Brvrsta,
2 0 0 5 , 1 0 5 1 s s . , s p e c . 1 0 5 4 ) .E i n v e c ev e n u t am e n o - a s e g u r t o
d e l l ar i f o r m ad i c u i a l D . L g s .n . 5 / 2 0 0 6 ' l a u o b b l i g a t o r i e t ad,i t a l e f a s e : i l t r i b u n a l ep u o d i s p o r r en o n f a r s il u o g oa l p r o c e d i m e n t o
di accertamentodel passivo<<serisultache non puo essere attribuito attivo da distribuiread alcuno dei creditoriche abbiano
chiesto l'ammissioneal passivo,salva la soddisfazionedei cred i t i p r e d e d u c i b i lei d e l l e s p e s e d i p r o c e d u r a r( s ; 1 1 0 2 , p r i m o
cornma l.fall.).Su tale innovazione,
cfr. C. Cecchella,ll drrittofallimentare riformato, Milano, 2008, 93; G. Canale,La formazione
dello stato passivo e il sistema delle impugnazioni, in Giur. it..
2006, 2224', A. Costa, L'accertamento del passivo e dei diritti
personali e reali di terzi su beni mobili e immobtlr, in ll diritto fallimentare riformato,a cura di G. Schianodi Pepe, Padova,2007,
3 1 9 s s . ,s p e c ,3 2 7 .
(8) Per tutte Cass.9 dicembre1991, n. 13221,in questa Rivista,
1 9 9 2 , 4 6 7 ,s e c o n d oc u i < n e l l ' i p o t e sdii c e s s i o n ed i c r e d i t o ,s u c c e s s i v aa l l a d e f i n i t i v aa m m i s s i o n en e l p a s s i v of a l l i m e n t a r ei,l
cessionariopuo far valerele sue ragioninon gid con mera notific a z i o n ed e l l ac e s s i o n ea l F a l l i m e n t ob. e n s im e d i a n t el n s i n u a z i o n e t a r d i v aa i s e n s id e l l ' a r t 1
. 01l.fall.>
(9) Cosi Cass. 22 febbraio 1995, n 1997, cit.; Cass. 2 luglio
1 9 9 8 ,n . 6 4 6 9 ,c i t . ;C a s s . 2 6l u g l i o2 0 0 2 ,n 1 1 0 3 8 ,i n q u e s t aB r vista,20A3.729.
( 1 0 )C o s }a n c o r aC a s s .9 d i c e m b r e1 9 9 1 ,n . 1 3 2 2 1 ,c i t .
( 11 ) C i o i n a p p l i c a z i o n d
e e l p r i n c i p i od i < i m m o d i f i c a b i l i tdae l l o
s t a t op a s s i v o >( C a s s . 2 6l u g l i o2 0 0 2 ,n . 1 1 0 3 8 ,c i t . ) .
Giurisprudenza
Fallimento
riguardo al voto espresso(rectius,alla mancara opposizione) (tZ) dal creditore originario, il cui credito risulti ancora formalmente dallo staro passivcl(a
meno che il cessionario non abbia forma\izzato [a
propria posizione proponendo domanda di insinuazione tardiva ex art. 101 l.fall.). Tumavia, una volta
omologato il concordaro, i relativi effetti si producono anche nei confronti del subentrante, in applicazionedella regolageneraledi cui all'art. 1 11 c.p.c.
3. Trasferimentodi crediti successivialla
dichiarazionedi fallimento e diritto di voto
Ulteriore opportuna precisazioned quella secondo
cui alla ricostruzionedella fattispecienon osta il disposto dell'art. IZ7 l.fall., secondo cui ..i trasferimenri di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di
fallimento non attribuiscono diritto di voto> (13).
La disposizionesi riferisce al caso in cui il creditore
cessionario "si sia gii legittimato come creditore
concorrente il luogo del cedente,,, sia in quanto
ammessoal passivoex art. 101 l.fall., sia perch6 abbia reso efficace la cessionenei confronti del fallimento mediante la comunicazione di cui all'art.
115, secondo comma l.fall. cosi come modificato
dal D.Lgs.n. 512006(14). In questocaso,i relativi
cessionarisono esclusi da diritto di voto, ma non
sono esclusidal computo delle maggioranze(15).
LIBRI
reffinr
Note:
(12)Anche dopo le recenttriforme, si conservala regola _ evi_
dente manifestazionedel favor per la buona soluzioneder concordato (P, Pajardi - A. Paluchowsky, Manuale di dirttto fallimentare, Milano, 2008, 699) - secondo cui opera nel caso di
specie il principiodel silenzio-assenso,
sicch6 la mancataopposizionevale quale voto favorevoleal concordato(art. 129. secondo comma l.fall.).E percio onere di chi vi si voglia opporre
procederealle dovute contestaztoni,
attraversocui esprimereil
dissenso.
(13) La norma d f rnalizzata
ad evitareche sianocompiutitrasferimenti con intenti fraudolentivolti ad incideresull'eserciziodel
diritto di voto. E costruitainvece una ((presunzione
di non fraudolenzar delle cessionieffettuatenei confrontidi istitutidi credito o di altri enti erogatorifinanza(cosiP. Pajardi- A. paluchowsky, Manuale di diritto fallimentare,cit., 6g8, ove si osserva che
la ratiodellaesclusionepotrebbeanche esserequelladi non impedirea tali soggettidi parteciparealle procedureconcordatedr
composizionedella crisi; conf. E. Bertacchini,Commento all'art
127, in La riforma della legge fallimentare, a cura di A. Nigro e
M .Sandulli,Torino,2006, ll, 789 ss., spec. 793, secondo cui la
norma e espressione del favor del legislatoreverso il sistema
bancarionellagestionenegozialedell'insolvenza).
(14) La norma - relativaal pagamentodei creditiammessi - stabilisceora che, qualoraprima dellaripartizione,
i creditisiano ceduti, le quote di riparto devono essere attribuiteai cessionari,
ove si tratti di cessionetempestivamentecomunicataunitamente alla documentazioneche attesti,con atto recantele sottoscrizioni autenticatedi cedente e cessionario,l'intervenutacessione. Sardcura del curatorein questo caso provvederealla rettifica formaledellostato passivo
(15)Trib. Pisag luglio2008, in JurrsData,2008,cosl distinguend o t a l e i p o t e s id a q u e l l ad i c u i a l l ' a r t "1 2 7 ,q u i n t oe s e s t o c o m m a
Lfall.,che individuai soggettiesclusrnon solo dal voto, ma anche dal computo delle maggioranze.
Collana:Quademldel Notarlato
Gommento alla riforma
delle prccedunefallimentari
Gtuppodi studio sulla Riformadel diritto fallimentaredel CNN
ll 1" gennaio 2008 d entrato in vigore il
d.lgs. 12 settembre2OOTn. 169, con il
quale 6 stata attuata la nforma organica
della disciplina delle procedureconcorsuali.Con I'emanazionedel "decretocorrettivo" si d nuovamenteintervenutisulla
disciplinadelle procedurefallimentari,gid
ridisegnata nel 2006, con la finalita di
attenuare alcune delle criticiG operative
della "riforma" evidenziateda dottrina e
giurisprudenza
gid nelleprimefasi di applicazionedella stessa.
ll volumeproponeuna rlcostruzloneslste
matlca degli istituti fallimentari,concerF
trando naturalmente I'atlenzione sulle
questlonl e sui teml di pl0 stretto ed
immedlato Interesse per la categorla
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